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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 02/12/2025, n. 4840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4840 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI NORD SEZIONE LAVORO
nella persona della dott.ssa Ida Ponticelli, all'udienza cartolare dell'1.12.2025 ha depositato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7705/2025 R.G. Previdenza tra
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 IO M Candela, con i quali elettivamente domicilia come in atti
OPPONENTE contro rappresentato e difeso dall'Avvocatura dell'Istituto come in attiCP_1 OPPOSTO
quale successore universale ex lege di Controparte_2 ifeso dall'avv. Luigi Massa come in attiControparte_3 OPPOSTO
Ragioni di fatto e di diritto Con ricorso in riassunzione depositato in data 5.6.2025 parte ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n° 07180202400021895000, notificata in data 5.7.2024, avente ad oggetto pretese debitorie per omesso versamento contributi e relative somme aggiuntive per l'anno 2019, in relazione all'avviso di addebito n. 37120190018737159000. L'istante ha rilevato la mancata notifica di suddetto avviso di addebito nonché la prescrizione dei crediti previdenziali per il decorso del termine di legge, anche a decorrere dalla presunta data di notifica dello stesso e ha concluso chiedendo dichiararsi la prescrizione di ogni diritto vantato dalle resistenti, con conseguente dichiarazione di inefficacia della imposizione nei confronti dell'opponente; vittoria di spese e competenze di causa da liquidarsi in favore dell'avvocato antistatario. CP_ L'ente impositore si è costituito ed ha chiesto il rigetto del ricorso, eccependo di aver regolarmente notificat viso di addebito presupposto. L' , successore a titolo universale ex lege di , ha Controparte_2 CP_3 chies orso o, nel merito, il rigetto dell'opposizione. Alla presente udienza, la causa è stata decisa sulla base delle conclusioni formulate nelle note per la trattazione cartolare ex art. 127ter cpc. In via preliminare, va osservato che per le omissioni contestate all'opponente, in quanto rientranti nell'ambito previdenziale, c'è giurisdizione del Giudice ordinario e competenza del Giudice del lavoro per materia e territorio, ex art.444, primo comma cpc. (vertendosi in materia di oneri previdenziali). Sussiste, altresì, la legittimazione passiva del Concessionario per la parte relativa all'impugnativa di atti di sua provenienza (notifica della comunicazione preventiva di fermo CP_ amministrativo); l è legittimato processuale passivo in quanto titolare del rapporto obbligatorio. Pertanto, venendo al merito della controversia, si osserva che l'istante ha impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n° 07180202400021895000, notificata in data 5.7.2024 (v. comunicazione in atti), deducendo la mancata notifica dell'avviso di addebito presupposto e al fine di far valere l'eccezione di prescrizione della contribuzione, ex art. 3, 9°comma della legge 335/95. Tanto premesso, nel merito, il ricorso è infondato. Ed invero, pur assegnandosi rilievo alle deduzioni svolte dall'istante in sede di note per la trattazione cartolare in ordine alla regolarità della notifica a mezzo pec, atteso che effettivamente CP_ l'indirizzo pec utilizzato dall per la notifica dell'avviso di addebito non risulta nei pubblici registri come riferibile all'od istante, deve tuttavia osservarsi che, pur in mancanza di una valida notifica, non risulta decorso il termine di prescrizione quinquennale del credito contributivo. A norma dell'art. 3 co. 9 lettera a) l.
8.8.1995 n. 335, infatti, i contributi di pertinenza del fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie si prescrivono, a decorrere dall'1.1.1996, in cinque anni. Invero, quanto all'individuazione del dies a quo da cui deve farsi decorrere il detto termine, l'orientamento ormai costantemente espresso dalla giurisprudenza di legittimità assume che la prescrizione decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi (Cass. 27950/2018; Cass. 19403/2019; Cass. 1557/2020). Infatti, l'elemento costitutivo dell'obbligazione contributiva consiste nella produzione di un certo reddito da parte dell'obbligato. Invece, la dichiarazione dei redditi è una mera dichiarazione di scienza che non costituisce il presupposto del credito contributivo (Cass. 10273/2021; Cass. 17970/2022). La legge dispone che i contributi obbligatori si prescrivano in 5 anni dal giorno in cui dovevano essere versati (R.D.L. 1827/1935 art. 55, convertito in legge 1155/1936). I termini del versamento dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dai suddetti enti sono gli stessi previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (art. 18 c. 4 d. lgs. 241/1997). Tali termini possono essere modificati da un DPCM tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili di imposta o delle esigenze organizzative dell'amministrazione (art. 12 c. 5 d. lgs. 241/1997). Il DPCM trova fondamento normativo nel d. lgs. 241/1997 e ne integra le previsioni, esso ha natura regolamentare ed assume rango di fonte normativa (Cass. 17970/2022; Cass. 24047/2022; Cass. 22336/2022; Cass. 21816/2022). Tanto premesso, nel caso di specie, in relazione ai contributi del 2019, il Decreto Crescita 2019 (D.L. n. 34/2019 convertito con Legge 58/2019) ha disposto per il 2019 una proroga al 2 dicembre 2019 dei versamenti degli acconti per imposte al 30 settembre 2019 per i contribuenti assoggettati ai nuovi Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA). Come sottolineato dalla risoluzione n. 64/E del 28 giugno 2019 dell , la Controparte_2 proroga ha riguardato anche il versamento dei contributi IVS / gestione s nto ha riguardato tutti i contribuenti soggetti agli ISA, compresi i contribuenti forfetari e i contribuenti minimi. Pertanto, è da tale termine, 2 dicembre 2019 che insorge l'obbligo contributivo ed è da detto termine che l può far valere i propri diritti. CP_1 Di consegu tempestiva di rivela la comunicazione preventiva di fermo amministrativo avversata in questa sede, poiché notificata il 5.7.2024, e dunque entro il termine di prescrizione. Per le suesposte considerazioni l'eccezione di prescrizione dei crediti contributivi sollevata dall'opponente è dunque infondata, e l'opposizione va rigettata. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri minimi per lo scaglione di riferimento e senza la fase istruttoria non svoltasi.
P.Q.M.
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento della spese in favore di ciascuna parte resistente che liquida in euro 251,00 ciascuna per competenze, oltre IVA e CPA come per legge e spese forfettarie al 15%. Aversa, 2.12.2025
Il giudice del lavoro Dott.ssa Ida Ponticelli
nella persona della dott.ssa Ida Ponticelli, all'udienza cartolare dell'1.12.2025 ha depositato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7705/2025 R.G. Previdenza tra
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 IO M Candela, con i quali elettivamente domicilia come in atti
OPPONENTE contro rappresentato e difeso dall'Avvocatura dell'Istituto come in attiCP_1 OPPOSTO
quale successore universale ex lege di Controparte_2 ifeso dall'avv. Luigi Massa come in attiControparte_3 OPPOSTO
Ragioni di fatto e di diritto Con ricorso in riassunzione depositato in data 5.6.2025 parte ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n° 07180202400021895000, notificata in data 5.7.2024, avente ad oggetto pretese debitorie per omesso versamento contributi e relative somme aggiuntive per l'anno 2019, in relazione all'avviso di addebito n. 37120190018737159000. L'istante ha rilevato la mancata notifica di suddetto avviso di addebito nonché la prescrizione dei crediti previdenziali per il decorso del termine di legge, anche a decorrere dalla presunta data di notifica dello stesso e ha concluso chiedendo dichiararsi la prescrizione di ogni diritto vantato dalle resistenti, con conseguente dichiarazione di inefficacia della imposizione nei confronti dell'opponente; vittoria di spese e competenze di causa da liquidarsi in favore dell'avvocato antistatario. CP_ L'ente impositore si è costituito ed ha chiesto il rigetto del ricorso, eccependo di aver regolarmente notificat viso di addebito presupposto. L' , successore a titolo universale ex lege di , ha Controparte_2 CP_3 chies orso o, nel merito, il rigetto dell'opposizione. Alla presente udienza, la causa è stata decisa sulla base delle conclusioni formulate nelle note per la trattazione cartolare ex art. 127ter cpc. In via preliminare, va osservato che per le omissioni contestate all'opponente, in quanto rientranti nell'ambito previdenziale, c'è giurisdizione del Giudice ordinario e competenza del Giudice del lavoro per materia e territorio, ex art.444, primo comma cpc. (vertendosi in materia di oneri previdenziali). Sussiste, altresì, la legittimazione passiva del Concessionario per la parte relativa all'impugnativa di atti di sua provenienza (notifica della comunicazione preventiva di fermo CP_ amministrativo); l è legittimato processuale passivo in quanto titolare del rapporto obbligatorio. Pertanto, venendo al merito della controversia, si osserva che l'istante ha impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n° 07180202400021895000, notificata in data 5.7.2024 (v. comunicazione in atti), deducendo la mancata notifica dell'avviso di addebito presupposto e al fine di far valere l'eccezione di prescrizione della contribuzione, ex art. 3, 9°comma della legge 335/95. Tanto premesso, nel merito, il ricorso è infondato. Ed invero, pur assegnandosi rilievo alle deduzioni svolte dall'istante in sede di note per la trattazione cartolare in ordine alla regolarità della notifica a mezzo pec, atteso che effettivamente CP_ l'indirizzo pec utilizzato dall per la notifica dell'avviso di addebito non risulta nei pubblici registri come riferibile all'od istante, deve tuttavia osservarsi che, pur in mancanza di una valida notifica, non risulta decorso il termine di prescrizione quinquennale del credito contributivo. A norma dell'art. 3 co. 9 lettera a) l.
8.8.1995 n. 335, infatti, i contributi di pertinenza del fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie si prescrivono, a decorrere dall'1.1.1996, in cinque anni. Invero, quanto all'individuazione del dies a quo da cui deve farsi decorrere il detto termine, l'orientamento ormai costantemente espresso dalla giurisprudenza di legittimità assume che la prescrizione decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi (Cass. 27950/2018; Cass. 19403/2019; Cass. 1557/2020). Infatti, l'elemento costitutivo dell'obbligazione contributiva consiste nella produzione di un certo reddito da parte dell'obbligato. Invece, la dichiarazione dei redditi è una mera dichiarazione di scienza che non costituisce il presupposto del credito contributivo (Cass. 10273/2021; Cass. 17970/2022). La legge dispone che i contributi obbligatori si prescrivano in 5 anni dal giorno in cui dovevano essere versati (R.D.L. 1827/1935 art. 55, convertito in legge 1155/1936). I termini del versamento dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dai suddetti enti sono gli stessi previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (art. 18 c. 4 d. lgs. 241/1997). Tali termini possono essere modificati da un DPCM tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili di imposta o delle esigenze organizzative dell'amministrazione (art. 12 c. 5 d. lgs. 241/1997). Il DPCM trova fondamento normativo nel d. lgs. 241/1997 e ne integra le previsioni, esso ha natura regolamentare ed assume rango di fonte normativa (Cass. 17970/2022; Cass. 24047/2022; Cass. 22336/2022; Cass. 21816/2022). Tanto premesso, nel caso di specie, in relazione ai contributi del 2019, il Decreto Crescita 2019 (D.L. n. 34/2019 convertito con Legge 58/2019) ha disposto per il 2019 una proroga al 2 dicembre 2019 dei versamenti degli acconti per imposte al 30 settembre 2019 per i contribuenti assoggettati ai nuovi Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA). Come sottolineato dalla risoluzione n. 64/E del 28 giugno 2019 dell , la Controparte_2 proroga ha riguardato anche il versamento dei contributi IVS / gestione s nto ha riguardato tutti i contribuenti soggetti agli ISA, compresi i contribuenti forfetari e i contribuenti minimi. Pertanto, è da tale termine, 2 dicembre 2019 che insorge l'obbligo contributivo ed è da detto termine che l può far valere i propri diritti. CP_1 Di consegu tempestiva di rivela la comunicazione preventiva di fermo amministrativo avversata in questa sede, poiché notificata il 5.7.2024, e dunque entro il termine di prescrizione. Per le suesposte considerazioni l'eccezione di prescrizione dei crediti contributivi sollevata dall'opponente è dunque infondata, e l'opposizione va rigettata. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri minimi per lo scaglione di riferimento e senza la fase istruttoria non svoltasi.
P.Q.M.
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento della spese in favore di ciascuna parte resistente che liquida in euro 251,00 ciascuna per competenze, oltre IVA e CPA come per legge e spese forfettarie al 15%. Aversa, 2.12.2025
Il giudice del lavoro Dott.ssa Ida Ponticelli