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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 05/11/2025, n. 1382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1382 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile in persona del giudice unico dott. Virgilio Notari ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2824/2021 del R.G.A.C., trattenuta in decisione il
22/10/2025 senza assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata ad Arce (FR), in Via Magni n. 12, presso lo studio dell'avv. Angelo Maria Terenzi, difesa dall'avv. Antonio Radice giusta procura in calce alla citazione introduttiva
E
(c.f. , in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato CP_1 P.IVA_2 presso l'indirizzo digitale difeso dall'avv. Margherita Email_1
Quadrini giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata il 6/12/2021
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 23/8/2021 la ha agito nei confronti del Parte_1 [...] per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali asseritamente subiti in conseguenza CP_2 dell'allagamento verificatosi il 28/11/2012 all'interno del negozio gestito nel perimetro urbano della cittadina. A sostegno della domanda la società ha dedotto che quel giorno, ad onta della bassa intensità delle precipitazioni atmosferiche, l'acqua piovana, anziché defluire nei tombini, fuoriuscì dalla condotta comunale e si riversò nel locale, raggiungendo un livello di 50/60 cm. Ha riferito, ancora, che a seguito dell'evento divenne inservibile una notevole quantità dei prodotti esposti nell'esercizio commerciale.
Secondo la il valore della merce inutilizzabile (in tutto 166 paia di scarpe) Parte_1 ammonterebbe a € 23.673,10; sarebbero stati spesi, inoltre, € 780,00 più Iva per la riparazione della pompa del pozzetto presente nell'immobile; il avrebbe declinato ogni responsabilità per CP_1
l'allagamento sul presupposto, tra l'altro, della devoluzione alla Acea Ato 5 s.p.a. della manutenzione degli impianti idrici e fognari in uso alla popolazione;
conclusioni contrarie dovrebbero trarsi, nondimeno, in considerazione degli orientamenti giurisprudenziali prevalenti e dell'effettuazione, ad opera dell'amministrazione convenuta, di interventi sul sistema fognario dopo gli accadimenti del 2811/2012.
Alla luce di quanto precede l'attrice ha chiesto che la controparte, ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia condannato alla riparazione dei pregiudizi derivanti dalla condotta posta in essere, quantificati in €
24.616,19, o nel diverso importo di giustizia, con vittoria di spese, competenze e onorari.
***
Costituito con comparsa del 6/12/2021, il ha contestato la ricostruzione dei fatti offerta CP_1 dall'attrice. Secondo l'ente, in particolare, non sarebbe dimostrato alcun nesso causale certo tra l'allagamento del negozio della e l'omessa manutenzione del sistema fognario Parte_1 cittadino;
l'evento andrebbe ricondotto, piuttosto, alla negligenza della società, rea di non aver messo in sicurezza il locale, posto al piano seminterrato, con l'installazione di un'apposita pompa. Fatte salve tali censure, il convenuto ha dato conto dell'eccezionalità delle precipitazioni abbattutesi il 28/11/2012, tale
1 da integrare il caso fortuito richiamato dall'art. 2051 c.c.. Ha concluso, quindi, per l'integrale rigetto dell'azione risarcitoria;
in subordine, per la riduzione delle somme eventualmente dovute in virtù del concorso colposo dell'istante; pure in questo caso con vittoria di spese, competenze e onorari.
***
Delineati in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, sull'inquadramento giuridico della fattispecie bisogna premettere che dell'obbligo di gestione di infrastrutture e immobili pubblici discende per l'amministrazione interessata - al pari di quanto avviene per i soggetti privati chiamati a occuparsi di luoghi o manufatti potenzialmente pericolosi - l'onere non solo di mantenere i beni in questione in buone condizioni di efficienza, ma anche di custodirli in senso tecnico, con conseguente operatività della presunzione di responsabilità stabilita dall'art. 2051 c.c. (tra le altre v. Cass. 18/6/2019, n. 16295).
Con specifico riferimento alla tracimazione delle acque la Corte di Cassazione ha puntualizzato, inoltre, che “gli impianti fognari, da chiunque realizzati, una volta inseriti nel sistema delle fognature comunali, rientrano nella sfera di controllo dell'ente pubblico che, come custode, risponde, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., dei danni eziologicamente collegati alla cosa, salva la prova del fortuito;
il concorrente apporto casuale di un terzo, rilevante soltanto in sede di eventuale regresso, in base ai principi della responsabilità solidale, non vale a diminuire la responsabilità del custode nei confronti del danneggiato, salvo che non integri il fortuito (Cass. 19/3/2009, n. 6665; cfr. in precedenza Cass. 2/4/2004, n. 6515, per cui “è configurabile, a carico della p.a., una responsabilità ex art. 2051 c.c. in relazione a beni, demaniali o patrimoniali, non soggetti ad uso generale e diretto della collettività, i quali consentano, per effetto della loro limitata estensione territoriale, un'adeguata attività di vigilanza e controllo da parte dell'ente ad esso preposto (nel caso di specie, la rete fognaria comunale). Più in particolare, qualora il potere di fatto sull'opera sia stato trasferito a terzi solo in parte, mantenendo l'ente l'obbligo di vigilanza e controllo, non viene meno il suo dovere di custodia, e quindi neppure la correlata responsabilità ex art. 2051 c.c., da cui l'ente proprietario si può liberare solo fornendo la prova del caso fortuito).
Aderendo all'interpretazione maggioritaria, se ne desume che nei confronti degli enti pubblici proprietari delle fognature, anche in caso di affidamento della gestione e della manutenzione della rete a terzi, stante la permanenza dei citati doveri di controllo, è applicabile il criterio di imputazione oggettivo collegato al rapporto di custodia con la cosa produttiva del danno (v. Cass. 1/2/2018, n. 2477).
E' superato, in questa ottica, l'indirizzo che individuava un ostacolo all'applicazione, nei riguardi della pubblica amministrazione, della responsabilità per danno causato da cose in custodia nell'impossibilità di evitare l'insorgenza di situazioni di pericolo su beni oggetto di fruizione generalizzata.
Perché si configuri in concreto la responsabilità dell'ente pubblico è sufficiente, quindi, che esista un nesso causale tra il bene in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi l'osservanza, da parte del custode, di eventuali obblighi di diligenza. Ne deriva l'irrilevanza di ogni considerazione sull'imperizia mostrata dal custode nella manutenzione degli impianti. Stando al dato testuale dell'art. 2051 c.c., la responsabilità viene meno solo se l'ente onerato della custodia dimostri fatti integranti il caso fortuito.
In tale nozione, peraltro, possono essere inclusi fattori naturali eccezionali e imprevedibili, comportamenti di terzi e condotte poste in essere dallo stesso danneggiato che si sia reso protagonista di atti imprudenti, negligenti o imperiti (tra le altre Cass. 1/2/2018, n. 2480; Cass. 3/4/2019, n. 9315).
***
Secondo questa impostazione, del tutto condivisibile, l'onere di fornire la prova delle circostanze che escludono la responsabilità (ovvero, come detto, l'integrazione del fortuito) è a carico del proprietario o del gestore della cosa, dovendo la vittima dell'illecito dimostrare soltanto il presupposto della custodia e il collegamento causale esistente tra la situazione del bene e la verificazione del danno.
Detto altrimenti, all'attore compete di provare l'esistenza di un rapporto di custodia rispetto alla cosa produttiva del danno e il nesso eziologico sussistente tra quest'ultima e l'evento lesivo (oltre,
2 naturalmente, all'entità dei lamentati pregiudizi). Per liberarsi dalle correlate obbligazioni di risarcimento la parte convenuta è tenuta a dare la dimostrazione del caso fortuito, inteso come fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo a interrompere siffatto collegamento causale nei termini visti.
Tra gli elementi di cui occorre tenere conto ai fini della configurazione dell'esimente, in fattispecie come quella per cui si procede, rivestono una peculiare importanza le precipitazioni atmosferiche.
Perché possano integrare motivi di esclusione della responsabilità, più in dettaglio, le piogge devono assumere “i caratteri dell'imprevedibilità oggettiva e dell'eccezionalità, da accertarsi con indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico - i c.d. dati pluviometrici - riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia, la quale va considerata nello stato in cui si presenta al momento dell'evento atmosferico” (Cass. 22/11/2019, n. 30521; Cass. 11/2/2022, n. 4588).
***
In coerenza con i principi appena visti, da cui non vi è ragione di discostarsi, il Tribunale è dell'avviso che la abbia dimostrato l'ascrivibilità del fatto illecito al Parte_1 CP_1
Nella comparsa di costituzione del 6/12/2021 la convenuta non ha negato in maniera espressa la propria responsabilità per effetto dell'affidamento all'Acea Ato 5 s.p.a. della rete fognaria municipale.
Sentita il 18/11/2022 come testimone, la signora , dipendente della Testimone_1 [...] all'epoca dell'allagamento, ha dichiarato di aver visto l'acqua piovana non defluire da uno Parte_1 dei due tombini posti fuori dal negozio e invadere il seminterrato del locale “fino a metà polpaccio”.
Della provenienza dell'acqua dalle condutture comunali si fa menzione anche nella relazione peritale commissionata dall'amministrazione convenuta dopo i fatti, laddove si indica l'origine dell'evento in un
“rigurgito di fogna dalle tombinature localizzate dinanzi all'ingresso posteriore dell'immobile predetto”.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'ente, non è possibile sostenere il contrario sulla scorta della testimonianza resa dalla signora , altra lavoratrice della Testimone_2 Parte_1
Il fatto che la donna abbia citato un tombino “all'interno del seminterrato” dal quale “fuoriusciva abbondante acqua” non esclude la veridicità della ricostruzione dell'incidente operata dall'attrice.
E' possibile, infatti, che la testimone abbia usato in modo improprio il termine “tombino”, non riferibile di norma a impianti di smaltimento delle acque collocati in ambienti chiusi utilizzati per la vendita al pubblico e che una simile espressione riguardasse sistemi di smaltimento, interni all'esercizio commerciale, interessati da un rigurgito provocato dall'insufficiente deflusso delle precipitazioni.
Tenuto conto del compendio fotografico acquisito, in cui è evidente la presenza di una notevole quantità
d'acqua nell'immobile – descritta, comunque, anche dalla signora – è dunque plausibile, in Tes_2 assenza di elementi probatori contrari, che la tracimazione dei fluidi sia stata provocata non da difetti intrinseci delle tubature e degli impianti installati dalla ma dall'incapacità della Parte_1 conduttura (comunale) a cui gli stessi erano allacciati di smaltire i fluidi riversati dal temporale in atto.
Sarebbe spettato al dimostrare, per le ragioni viste, che si fosse al cospetto di fenomeni CP_1 atmosferici caratterizzati, per durata e intensità, dai requisiti di eccezionalità e di imprevedibilità richiesti dalla giurisprudenza di legittimità per la configurazione del caso fortuito. Non è dimostrato, del pari, che la abbia contribuito con imperizia o negligenza alla verificazione o Parte_1 all'aggravamento degli inconvenienti creati dalla tracimazione delle acque. In difetto di simili prove l'ente non può che essere giudicato responsabile per i danni patiti dalla società.
***
Il danneggiamento delle scarpe oggetto dell'azione risarcitoria e il valore economico della merce divenuta inservibile (€ 23.673,10) per effetto degli eventi del 28/11/2012 trovano adeguato conforto probatorio non solo nelle deposizioni delle signore e (autrici del relativo elenco), ma anche Tes_2 Tes_1 nella testimonianza della signora commercialista della Testimone_3 Parte_1
Altrettanto vale per la sostituzione della pompa del pozzetto lesionata dalla tracimazione dei fluidi,
3 ugualmente riferita dalle signore e . Sebbene entrambe abbiano dichiarato di non Tes_2 Tes_1 aver visto il documento, i costi riportati nella fattura in atti (€ 780,00) appaiono del tutto congrui.
Presumendosi il diritto della società al rimborso dell'imposta, sulla somma non va conteggiata l'Iva.
In forza delle statuizioni che precedono il è tenuto a versare € 24.452,10. CP_1
L'assenza di richieste in tal senso nell'ambito della citazione introduttiva e nella prima memoria istruttoria non impedisce che sull'importo sia applicata la rivalutazione monetaria, venendo in rilievo un debito di valore. Non competono, per contro, gli interessi legali, per i quali sarebbe stata necessaria un'espressa domanda (sull'attribuzione d'ufficio della prima categoria di accessori v. Cass. 10/3/2021, n. 6711; per l'orientamento propenso a escludere il riconoscimento automatico degli interessi Cass. 16/2/2023, n.
4938 e Cass. 17/4/2024, n. 10376; contra Cass. 10/12/2021, n. 39376).
***
Secondo soccombenza, il è tenuto al pagamento degli oneri processuali, stimabili in virtù CP_1 dei parametri previsti dal D.M. n. 55/2014 per le cause di valore compreso tra € 5.201,00 e 26.000,00 di non elevata complessità in € 4.564,00 (€ 264,00 per esborsi, € 700,00 per la fase di studio, € 600,00 per la fase introduttiva, € 1.500,00 per la fase di trattazione, € 1.500,00 per la fase di decisione), oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali in misura di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa n. 2824/2021 R.G.A.C., disattesa ogni contraria domanda, eccezione o deduzione, così provvede
- in accoglimento della domanda di parte attrice, condanna il al pagamento in favore di CP_1 della somma di € 24.452,10 (oltre a rivalutazione monetaria) a titolo di Parte_1 risarcimento dei danni non patrimoniali derivanti dall'allagamento individuato in motivazione;
- condanna il al pagamento in favore di degli oneri processuali, CP_1 Parte_1 stimabili in complessivi € 4.564,00, oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali in misura di legge.
Cassino, 5/11/2025
il giudice Virgilio Notari
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile in persona del giudice unico dott. Virgilio Notari ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2824/2021 del R.G.A.C., trattenuta in decisione il
22/10/2025 senza assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata ad Arce (FR), in Via Magni n. 12, presso lo studio dell'avv. Angelo Maria Terenzi, difesa dall'avv. Antonio Radice giusta procura in calce alla citazione introduttiva
E
(c.f. , in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato CP_1 P.IVA_2 presso l'indirizzo digitale difeso dall'avv. Margherita Email_1
Quadrini giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata il 6/12/2021
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 23/8/2021 la ha agito nei confronti del Parte_1 [...] per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali asseritamente subiti in conseguenza CP_2 dell'allagamento verificatosi il 28/11/2012 all'interno del negozio gestito nel perimetro urbano della cittadina. A sostegno della domanda la società ha dedotto che quel giorno, ad onta della bassa intensità delle precipitazioni atmosferiche, l'acqua piovana, anziché defluire nei tombini, fuoriuscì dalla condotta comunale e si riversò nel locale, raggiungendo un livello di 50/60 cm. Ha riferito, ancora, che a seguito dell'evento divenne inservibile una notevole quantità dei prodotti esposti nell'esercizio commerciale.
Secondo la il valore della merce inutilizzabile (in tutto 166 paia di scarpe) Parte_1 ammonterebbe a € 23.673,10; sarebbero stati spesi, inoltre, € 780,00 più Iva per la riparazione della pompa del pozzetto presente nell'immobile; il avrebbe declinato ogni responsabilità per CP_1
l'allagamento sul presupposto, tra l'altro, della devoluzione alla Acea Ato 5 s.p.a. della manutenzione degli impianti idrici e fognari in uso alla popolazione;
conclusioni contrarie dovrebbero trarsi, nondimeno, in considerazione degli orientamenti giurisprudenziali prevalenti e dell'effettuazione, ad opera dell'amministrazione convenuta, di interventi sul sistema fognario dopo gli accadimenti del 2811/2012.
Alla luce di quanto precede l'attrice ha chiesto che la controparte, ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia condannato alla riparazione dei pregiudizi derivanti dalla condotta posta in essere, quantificati in €
24.616,19, o nel diverso importo di giustizia, con vittoria di spese, competenze e onorari.
***
Costituito con comparsa del 6/12/2021, il ha contestato la ricostruzione dei fatti offerta CP_1 dall'attrice. Secondo l'ente, in particolare, non sarebbe dimostrato alcun nesso causale certo tra l'allagamento del negozio della e l'omessa manutenzione del sistema fognario Parte_1 cittadino;
l'evento andrebbe ricondotto, piuttosto, alla negligenza della società, rea di non aver messo in sicurezza il locale, posto al piano seminterrato, con l'installazione di un'apposita pompa. Fatte salve tali censure, il convenuto ha dato conto dell'eccezionalità delle precipitazioni abbattutesi il 28/11/2012, tale
1 da integrare il caso fortuito richiamato dall'art. 2051 c.c.. Ha concluso, quindi, per l'integrale rigetto dell'azione risarcitoria;
in subordine, per la riduzione delle somme eventualmente dovute in virtù del concorso colposo dell'istante; pure in questo caso con vittoria di spese, competenze e onorari.
***
Delineati in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, sull'inquadramento giuridico della fattispecie bisogna premettere che dell'obbligo di gestione di infrastrutture e immobili pubblici discende per l'amministrazione interessata - al pari di quanto avviene per i soggetti privati chiamati a occuparsi di luoghi o manufatti potenzialmente pericolosi - l'onere non solo di mantenere i beni in questione in buone condizioni di efficienza, ma anche di custodirli in senso tecnico, con conseguente operatività della presunzione di responsabilità stabilita dall'art. 2051 c.c. (tra le altre v. Cass. 18/6/2019, n. 16295).
Con specifico riferimento alla tracimazione delle acque la Corte di Cassazione ha puntualizzato, inoltre, che “gli impianti fognari, da chiunque realizzati, una volta inseriti nel sistema delle fognature comunali, rientrano nella sfera di controllo dell'ente pubblico che, come custode, risponde, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., dei danni eziologicamente collegati alla cosa, salva la prova del fortuito;
il concorrente apporto casuale di un terzo, rilevante soltanto in sede di eventuale regresso, in base ai principi della responsabilità solidale, non vale a diminuire la responsabilità del custode nei confronti del danneggiato, salvo che non integri il fortuito (Cass. 19/3/2009, n. 6665; cfr. in precedenza Cass. 2/4/2004, n. 6515, per cui “è configurabile, a carico della p.a., una responsabilità ex art. 2051 c.c. in relazione a beni, demaniali o patrimoniali, non soggetti ad uso generale e diretto della collettività, i quali consentano, per effetto della loro limitata estensione territoriale, un'adeguata attività di vigilanza e controllo da parte dell'ente ad esso preposto (nel caso di specie, la rete fognaria comunale). Più in particolare, qualora il potere di fatto sull'opera sia stato trasferito a terzi solo in parte, mantenendo l'ente l'obbligo di vigilanza e controllo, non viene meno il suo dovere di custodia, e quindi neppure la correlata responsabilità ex art. 2051 c.c., da cui l'ente proprietario si può liberare solo fornendo la prova del caso fortuito).
Aderendo all'interpretazione maggioritaria, se ne desume che nei confronti degli enti pubblici proprietari delle fognature, anche in caso di affidamento della gestione e della manutenzione della rete a terzi, stante la permanenza dei citati doveri di controllo, è applicabile il criterio di imputazione oggettivo collegato al rapporto di custodia con la cosa produttiva del danno (v. Cass. 1/2/2018, n. 2477).
E' superato, in questa ottica, l'indirizzo che individuava un ostacolo all'applicazione, nei riguardi della pubblica amministrazione, della responsabilità per danno causato da cose in custodia nell'impossibilità di evitare l'insorgenza di situazioni di pericolo su beni oggetto di fruizione generalizzata.
Perché si configuri in concreto la responsabilità dell'ente pubblico è sufficiente, quindi, che esista un nesso causale tra il bene in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi l'osservanza, da parte del custode, di eventuali obblighi di diligenza. Ne deriva l'irrilevanza di ogni considerazione sull'imperizia mostrata dal custode nella manutenzione degli impianti. Stando al dato testuale dell'art. 2051 c.c., la responsabilità viene meno solo se l'ente onerato della custodia dimostri fatti integranti il caso fortuito.
In tale nozione, peraltro, possono essere inclusi fattori naturali eccezionali e imprevedibili, comportamenti di terzi e condotte poste in essere dallo stesso danneggiato che si sia reso protagonista di atti imprudenti, negligenti o imperiti (tra le altre Cass. 1/2/2018, n. 2480; Cass. 3/4/2019, n. 9315).
***
Secondo questa impostazione, del tutto condivisibile, l'onere di fornire la prova delle circostanze che escludono la responsabilità (ovvero, come detto, l'integrazione del fortuito) è a carico del proprietario o del gestore della cosa, dovendo la vittima dell'illecito dimostrare soltanto il presupposto della custodia e il collegamento causale esistente tra la situazione del bene e la verificazione del danno.
Detto altrimenti, all'attore compete di provare l'esistenza di un rapporto di custodia rispetto alla cosa produttiva del danno e il nesso eziologico sussistente tra quest'ultima e l'evento lesivo (oltre,
2 naturalmente, all'entità dei lamentati pregiudizi). Per liberarsi dalle correlate obbligazioni di risarcimento la parte convenuta è tenuta a dare la dimostrazione del caso fortuito, inteso come fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo a interrompere siffatto collegamento causale nei termini visti.
Tra gli elementi di cui occorre tenere conto ai fini della configurazione dell'esimente, in fattispecie come quella per cui si procede, rivestono una peculiare importanza le precipitazioni atmosferiche.
Perché possano integrare motivi di esclusione della responsabilità, più in dettaglio, le piogge devono assumere “i caratteri dell'imprevedibilità oggettiva e dell'eccezionalità, da accertarsi con indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico - i c.d. dati pluviometrici - riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia, la quale va considerata nello stato in cui si presenta al momento dell'evento atmosferico” (Cass. 22/11/2019, n. 30521; Cass. 11/2/2022, n. 4588).
***
In coerenza con i principi appena visti, da cui non vi è ragione di discostarsi, il Tribunale è dell'avviso che la abbia dimostrato l'ascrivibilità del fatto illecito al Parte_1 CP_1
Nella comparsa di costituzione del 6/12/2021 la convenuta non ha negato in maniera espressa la propria responsabilità per effetto dell'affidamento all'Acea Ato 5 s.p.a. della rete fognaria municipale.
Sentita il 18/11/2022 come testimone, la signora , dipendente della Testimone_1 [...] all'epoca dell'allagamento, ha dichiarato di aver visto l'acqua piovana non defluire da uno Parte_1 dei due tombini posti fuori dal negozio e invadere il seminterrato del locale “fino a metà polpaccio”.
Della provenienza dell'acqua dalle condutture comunali si fa menzione anche nella relazione peritale commissionata dall'amministrazione convenuta dopo i fatti, laddove si indica l'origine dell'evento in un
“rigurgito di fogna dalle tombinature localizzate dinanzi all'ingresso posteriore dell'immobile predetto”.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'ente, non è possibile sostenere il contrario sulla scorta della testimonianza resa dalla signora , altra lavoratrice della Testimone_2 Parte_1
Il fatto che la donna abbia citato un tombino “all'interno del seminterrato” dal quale “fuoriusciva abbondante acqua” non esclude la veridicità della ricostruzione dell'incidente operata dall'attrice.
E' possibile, infatti, che la testimone abbia usato in modo improprio il termine “tombino”, non riferibile di norma a impianti di smaltimento delle acque collocati in ambienti chiusi utilizzati per la vendita al pubblico e che una simile espressione riguardasse sistemi di smaltimento, interni all'esercizio commerciale, interessati da un rigurgito provocato dall'insufficiente deflusso delle precipitazioni.
Tenuto conto del compendio fotografico acquisito, in cui è evidente la presenza di una notevole quantità
d'acqua nell'immobile – descritta, comunque, anche dalla signora – è dunque plausibile, in Tes_2 assenza di elementi probatori contrari, che la tracimazione dei fluidi sia stata provocata non da difetti intrinseci delle tubature e degli impianti installati dalla ma dall'incapacità della Parte_1 conduttura (comunale) a cui gli stessi erano allacciati di smaltire i fluidi riversati dal temporale in atto.
Sarebbe spettato al dimostrare, per le ragioni viste, che si fosse al cospetto di fenomeni CP_1 atmosferici caratterizzati, per durata e intensità, dai requisiti di eccezionalità e di imprevedibilità richiesti dalla giurisprudenza di legittimità per la configurazione del caso fortuito. Non è dimostrato, del pari, che la abbia contribuito con imperizia o negligenza alla verificazione o Parte_1 all'aggravamento degli inconvenienti creati dalla tracimazione delle acque. In difetto di simili prove l'ente non può che essere giudicato responsabile per i danni patiti dalla società.
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Il danneggiamento delle scarpe oggetto dell'azione risarcitoria e il valore economico della merce divenuta inservibile (€ 23.673,10) per effetto degli eventi del 28/11/2012 trovano adeguato conforto probatorio non solo nelle deposizioni delle signore e (autrici del relativo elenco), ma anche Tes_2 Tes_1 nella testimonianza della signora commercialista della Testimone_3 Parte_1
Altrettanto vale per la sostituzione della pompa del pozzetto lesionata dalla tracimazione dei fluidi,
3 ugualmente riferita dalle signore e . Sebbene entrambe abbiano dichiarato di non Tes_2 Tes_1 aver visto il documento, i costi riportati nella fattura in atti (€ 780,00) appaiono del tutto congrui.
Presumendosi il diritto della società al rimborso dell'imposta, sulla somma non va conteggiata l'Iva.
In forza delle statuizioni che precedono il è tenuto a versare € 24.452,10. CP_1
L'assenza di richieste in tal senso nell'ambito della citazione introduttiva e nella prima memoria istruttoria non impedisce che sull'importo sia applicata la rivalutazione monetaria, venendo in rilievo un debito di valore. Non competono, per contro, gli interessi legali, per i quali sarebbe stata necessaria un'espressa domanda (sull'attribuzione d'ufficio della prima categoria di accessori v. Cass. 10/3/2021, n. 6711; per l'orientamento propenso a escludere il riconoscimento automatico degli interessi Cass. 16/2/2023, n.
4938 e Cass. 17/4/2024, n. 10376; contra Cass. 10/12/2021, n. 39376).
***
Secondo soccombenza, il è tenuto al pagamento degli oneri processuali, stimabili in virtù CP_1 dei parametri previsti dal D.M. n. 55/2014 per le cause di valore compreso tra € 5.201,00 e 26.000,00 di non elevata complessità in € 4.564,00 (€ 264,00 per esborsi, € 700,00 per la fase di studio, € 600,00 per la fase introduttiva, € 1.500,00 per la fase di trattazione, € 1.500,00 per la fase di decisione), oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali in misura di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa n. 2824/2021 R.G.A.C., disattesa ogni contraria domanda, eccezione o deduzione, così provvede
- in accoglimento della domanda di parte attrice, condanna il al pagamento in favore di CP_1 della somma di € 24.452,10 (oltre a rivalutazione monetaria) a titolo di Parte_1 risarcimento dei danni non patrimoniali derivanti dall'allagamento individuato in motivazione;
- condanna il al pagamento in favore di degli oneri processuali, CP_1 Parte_1 stimabili in complessivi € 4.564,00, oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali in misura di legge.
Cassino, 5/11/2025
il giudice Virgilio Notari
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