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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 31/07/2025, n. 508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 508 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2031/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 23/7/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 7/5/2025 da
(C.F. Parte_1 C.F._1
e
C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato MARIA CHIARA MAZZA ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via Paolina n. 221, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) I coniugi vivranno separati nel rispetto reciproco;
2) La figlia viene affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con fissazione del domicilio di residenza stabile della minore presso l'abitazione della madre sita Camaiore (LU), via XX Settembre n. 58/B, immobile acquistato dalla stessa Sig.ra ; Parte_1
Ogni decisione relativa all'educazione, all'istruzione ed alla salute della figlia, (scuola, sport, tempo libero …) verrà presa in accordo tra i due genitori;
3) Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia secondo le seguenti modalità: il padre avrà diritto di tenere con sé la figlia a fine settimana alternati con facoltà di pernottamento presso la propria abitazione, nonché un giorno infrasettimanale nella settimana in cui non trascorrerà il week-end con la figlia. Il fine settimana in cui il padre avrà diritto di stare con la figlia andrà a prenderla presso l'abitazione della madre il venerdì pomeriggio alle ore 17:00 e la riporterà alla madre alle ore 19:00
1 di domenica. Nelle settimane in cui la figlia trascorrerà il week-end con la madre, il padre avrà diritto di vedere la figlia ogni mercoledì dalla fine dell'orario scolastico sino alla mattina successiva in cui la riaccompagnerà a scuola o presso l'abitazione della madre. È consentito al padre di fare visita alla figlia e trascorrere del tempo con lei in altri giorni della settimana, in alternativa o in aggiunta a quelli sopra specificati, purché ne dia congruo preavviso alla madre e previo accordo con la stessa;
Durante le festività natalizie la figlia minore trascorrerà una settimana con ciascun genitore secondo il principio dell'alternanza; lo stesso principio dell'alternanza varrà per le vacanze pasquali e per tutte le festività civili e religiose;
Durante il periodo delle vacanze estive la minore trascorrerà con il padre 15 giorni, anche non consecutivi, tale periodo verrà definito compatibilmente con le ferie estive di entrambi i genitori;
4) La casa familiare sita in Camaiore (LU) alla via della Quiete n. 21, di proprietà del Sig. Parte_2 rimarrà nella disponibilità dello stesso, il quale provvederà interamente al pagamento del mutuo che grava sul tale immobile e di cui è intestatario;
5) Il sig. corrisponderà alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € Parte_2 Pt_1
400,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia, entro il giorno 5 di ogni mese, e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT dal mese e dall'anno successivo a quello di omologazione del verbale di separazione consensuale. La somma dovrà pervenire a mezzo bonifico bancario sul conto corrente con il seguente IBAN: [...];
6) Tutte le spese straordinarie da sostenersi per la figlia, di natura medica, sportiva, scolastica di svago e altro verranno preventivamente concordate dai coniugi e divise a metà tra gli stessi;
7) Ciascun coniuge provvederà personalmente al proprio mantenimento;
8) Il Sig. ha trasferito la proprietà dell'auto Jeep Avenger targa GN764PL, allo stesso Parte_2 intestata, alla Sig.ra Pt_1
9) I coniugi hanno già provveduto alla divisione dei beni in comune e dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altra;
10) I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Camaiore (LU) il 16/4/2014, dal quale è nata la figlia (nata Per_1
l'11/6/2016), ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ.
2 Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...] uniti in matrimonio in Camaiore (LU) in data 16/4/2014, debitamente trascritto nel Parte_2
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Camaiore (LU) all'Atto Numero 13, Parte 1, dell'Anno 2014, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Camaiore (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 23/7/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 23/7/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 7/5/2025 da
(C.F. Parte_1 C.F._1
e
C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato MARIA CHIARA MAZZA ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via Paolina n. 221, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) I coniugi vivranno separati nel rispetto reciproco;
2) La figlia viene affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con fissazione del domicilio di residenza stabile della minore presso l'abitazione della madre sita Camaiore (LU), via XX Settembre n. 58/B, immobile acquistato dalla stessa Sig.ra ; Parte_1
Ogni decisione relativa all'educazione, all'istruzione ed alla salute della figlia, (scuola, sport, tempo libero …) verrà presa in accordo tra i due genitori;
3) Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia secondo le seguenti modalità: il padre avrà diritto di tenere con sé la figlia a fine settimana alternati con facoltà di pernottamento presso la propria abitazione, nonché un giorno infrasettimanale nella settimana in cui non trascorrerà il week-end con la figlia. Il fine settimana in cui il padre avrà diritto di stare con la figlia andrà a prenderla presso l'abitazione della madre il venerdì pomeriggio alle ore 17:00 e la riporterà alla madre alle ore 19:00
1 di domenica. Nelle settimane in cui la figlia trascorrerà il week-end con la madre, il padre avrà diritto di vedere la figlia ogni mercoledì dalla fine dell'orario scolastico sino alla mattina successiva in cui la riaccompagnerà a scuola o presso l'abitazione della madre. È consentito al padre di fare visita alla figlia e trascorrere del tempo con lei in altri giorni della settimana, in alternativa o in aggiunta a quelli sopra specificati, purché ne dia congruo preavviso alla madre e previo accordo con la stessa;
Durante le festività natalizie la figlia minore trascorrerà una settimana con ciascun genitore secondo il principio dell'alternanza; lo stesso principio dell'alternanza varrà per le vacanze pasquali e per tutte le festività civili e religiose;
Durante il periodo delle vacanze estive la minore trascorrerà con il padre 15 giorni, anche non consecutivi, tale periodo verrà definito compatibilmente con le ferie estive di entrambi i genitori;
4) La casa familiare sita in Camaiore (LU) alla via della Quiete n. 21, di proprietà del Sig. Parte_2 rimarrà nella disponibilità dello stesso, il quale provvederà interamente al pagamento del mutuo che grava sul tale immobile e di cui è intestatario;
5) Il sig. corrisponderà alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € Parte_2 Pt_1
400,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia, entro il giorno 5 di ogni mese, e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT dal mese e dall'anno successivo a quello di omologazione del verbale di separazione consensuale. La somma dovrà pervenire a mezzo bonifico bancario sul conto corrente con il seguente IBAN: [...];
6) Tutte le spese straordinarie da sostenersi per la figlia, di natura medica, sportiva, scolastica di svago e altro verranno preventivamente concordate dai coniugi e divise a metà tra gli stessi;
7) Ciascun coniuge provvederà personalmente al proprio mantenimento;
8) Il Sig. ha trasferito la proprietà dell'auto Jeep Avenger targa GN764PL, allo stesso Parte_2 intestata, alla Sig.ra Pt_1
9) I coniugi hanno già provveduto alla divisione dei beni in comune e dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altra;
10) I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Camaiore (LU) il 16/4/2014, dal quale è nata la figlia (nata Per_1
l'11/6/2016), ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ.
2 Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...] uniti in matrimonio in Camaiore (LU) in data 16/4/2014, debitamente trascritto nel Parte_2
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Camaiore (LU) all'Atto Numero 13, Parte 1, dell'Anno 2014, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Camaiore (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 23/7/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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