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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Firenze, sez. III, sentenza 16/01/2026, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Firenze |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 37/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE Sezione 3, riunita in udienza il 20/10/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
DE AS RE LD, Presidente e Relatore BIANCO ANTONIO, Giudice DE LUCA SILVIO, Giudice
in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 442/2025 depositato il 30/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Firenze
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8B051704513/2024 IRPEF-ALTRO 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8B051704515/2024 IRPEF-ALTRO 2022 proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Pag. 1 di 5 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Firenze
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8B051704510/2024 IRPEF-ALTRO 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8B051704512/2024 IRPEF-ALTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 628/2025 depositato il 20/10/2025
Richieste delle parti:
per i ricorrenti: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Firenze:
1. In tesi - accogliere l'impugnazione per il motivo 1 stante la sussistenza dei requisiti per godere dell'agevolazione e, per l'effetto, dichiarare che niente deve il contribuente per i titoli in contestazione.
2. In tesi – accogliere l'impugnazione per il motivo 2 stante l'inapplicabilità della circolare al caso di specie e, per l'effetto, dichiarare che niente deve il contribuente per i titoli in contestazione.
3. In denegata ipotesi - annullare le sanzioni per il motivo 3 In ogni caso, voglia codesto Ill.mo Giudice condannare l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Firenze a rimborsare le somme versate in corso di causa dalla ricorrente e alla rifusione “spese di lite” – da distrarsi in favore del “procuratore antistatario” – nella misura prevista dal DM n. 55/2014 e successive modifiche (cd. “parametri legali”), e degli accessori di legge, compreso i “contributi unificati” occorrente per la tutela giudiziale (€ 150)”;
per l'Ufficio: “Voglia Codesta On. Corte di Giustizia di Firenze, dichiarate infondate tutte le richieste avversarie, rigettare il ricorso in quanto infondato e dichiarare la legittimità del recupero dell'Erario, con condanna di parte avversa alla refusione delle spese di lite da liquidarsi come da nota spese allegata.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Con ricorso 5/5/2025 Ricorrente_1 e Ricorrente_2, acquirenti in forza di scrittura privata autenticata in data 31/5/2021 della abitazione in Comune di Sesto
Fiorentino Indirizzo_1, impugnavano gli avvisi in epigrafe specificati con cui l'Agenzia delle Entrate, accertata l'insussistenza delle agevolazioni fiscali di cui essi acquirenti si erano avvalsi ex art.64, VI co., D.L. 73/2021 (cd.“agevolazioni prima casa under 36”), aveva
Pag. 2 di 5 determinato le imposte dovute ed irrogato le sanzioni.
Più in particolare l'Ufficio aveva recuperato i crediti di imposta originati da quell'acquisto afferenti gli anni 2021 e 2022, ammontanti a complessivi €.18.151,08.
I ricorrenti esponevano: A)
- di aver acquistato l'immobile di cui sopra si è detto, accatastato in cat. A/2 ove attualmente risiedono, dietro corrispettivo di €.290.000,00, oltre IVA pari ad €.11.600,00;
- di essersi legittimamente avvalsi delle agevolazioni innanzi ricordate giacché all'atto della sottoscrizione della compravendita ne sarebbero stati sussistenti i presupposti previsti al cit. art. 64 ossia il loro reddito ai fini ISEE non sarebbe stato maggiore di €.40.000,00 e la loro età inferiore a trentasei anni;
- l'Ufficio aveva tuttavia revocato i benefici nell'assunto che difettasse uno dei presupposti su ricordati poiché essi avevano non avevano richiesto il rilascio dell'ISEE prima della stipula della compravendita, bensì successivamente il 4/10/2021.
B) Affidavano al ricorso ai motivi di seguito succintamente enucleati:
violazione degli artt. 64, VI co., D.L.73/2021 e 5 D.P.C.M. n°159/2013 nonché - I – inapplicabilità delle disposizioni contenute nella circolare dell'Agenzia delle Entrate
12/E/2021 al caso di specie;
- II – in ogni caso violazione dell'art. 10 L.212/2000 ossia dei principi di affidamento e buona fede del contribuente – inapplicabilità delle sanzioni per obiettiva incertezza sulla interpretazione delle norme – insussistenza del requisito soggettivo dell'illecito ex art.5
D.Lgs.472/1997.
Segnatamente prospettavano che il requisito reddituale non avrebbe dovuto essere attestato tramite l'ISEE rilasciato necessariamente in data antecedente o simultanea all'acquisto, bensì entro l'anno solare in cui esso si era perfezionato.
Ne sarebbe conferma tra l'altro la circostanza che soltanto la circolare 12/E/2021 emessa il
14/10/2021 dalla Agenzia delle Entrate, ossia successivamente al contratto di compravendita, contemplerebbe la preesistenza temporale dell'ISEE pretesa dall'Ufficio.
Rassegnavano le sopratrascritte conclusioni.
2) L'Agenzia delle Entrate si costituiva con controdeduzioni nelle quali evidenziava che l'ISEE è uno strumento di valutazione della situazione economica in dipendenza della quale vengono richieste prestazioni agevolate.
È di tutta evidenza, quindi, che la sussistenza dell'ISEE attestante l'ammontare reddituale deve essere antecedente la data della richiesta della prestazione agevolata.
Pag. 3 di 5 Dunque secondo l'assunto dell'Ufficio la circolare dell'Agenzia delle Entrate 12/E/2021 non avrebbe introdotto un requisito temporale aggiuntivo, come prospettato dai ricorrenti, bensì avrebbe portata meramente interpretativa.
Questi ultimi depositavano memorie integrative 6/10/2025 nelle quali sottolineavano 3) che il prezzo di acquisto dell'immobile era stato maggiorato dell'IVA e che in tale ipotesi il
D.L. 73/2021 non prevedeva il controverso requisito del limite reddituale.
Riconfermavano le rassegnate conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
In primo luogo, la lettera dell'art. 64, VI co., D.L. 73/2021 che disciplina l'agevolazione de qua contempla il contestato limite reddituale risultante dall'ISEE nel caso di cessioni non assoggettate ad IVA;
il co. VII dell'art. cit. non lo contempla invece per le cessioni assoggettate ad IVA.
A tale conclusione si perviene agevolmente raffrontando la lettera dei commi VI e VII dell'art. cit..
Il VII co. dispone che: “per gli atti cui al co.VI”, ossia per “gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di “prime case” di abitazione (…), gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà o dell'usufrutto, dell'uso, dell'abitazione relativi alle stesse” soggetti “all'imposta sul valore aggiunto, è attribuito agli acquirenti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell'anno in cui l'atto è stipulato un credito di imposta di ammontare pari all'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione all'acquisto”.
Dunque il comma VII per gli acquisti assoggettati ad IVA, come quello di cui si discute (ved. doc. n°6 all. al ricorso introduttivo: atto di compravendita), prevede esclusivamente il requisito dell'età dei contraenti per beneficiare dell'agevolazione.
In secondo luogo, quand'anche in ipotesi si dovesse ritenere applicabile il menzionato limite reddituale pure agli acquisti maggiorati dell'IVA, il DPCM 159/2013 che ha introdotto il regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione ed i campi di applicazione dell'ISEE, all'art.4, I co., penultimo periodo, recita che i redditi rilevanti ai fini
ISEE “sono riferiti al secondo anno solare precedente la DSU” (ndr: dichiarazione sostitutiva unica).
Così stando le cose si appalesa ininfluente che l'ISEE sia stato richiesto antecedentemente l'atto di acquisto.
È necessario e sufficiente, invece, che la DSU sia stata formata entro l'anno corrente alla
Pag. 4 di 5 data dell'acquisto affinché sia osservato l'arco temporale biennale previsto dalla norma da ultimo richiamata.
In terzo luogo, ove ciascuno dei ricorrenti alla data dell'acquisto fosse stato parte ciascuno di un nucleo familiare composto da più membri tutti percipienti redditi, come prospettato dall'Ufficio, quest'ultimo avrebbe dovuto comunque corroborare la circostanza invece soltanto ipotizzata;
ciò tramite le risultanze anagrafiche e delle banche dati a cui ha istituzionalmente accesso.
In quarto luogo, le circolari che propongono la interpretazione di norme di rango superiore non sono vincolanti per il Giudice;
a fortiori se di esse se ne pretenda l'estensione retroattiva degli effetti, come preteso dall'Ufficio nel caso di specie.
In definitiva dev'essere accolto il primo motivo del ricorso, restando assorbito il secondo.
In considerazione della novità della questione trattata la Corte reputa di disporre per la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso.
Spese compensate.
Firenze, 20/10/2025
Il Presidente Relatore ed Estensore
Pag. 5 di 5
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE Sezione 3, riunita in udienza il 20/10/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
DE AS RE LD, Presidente e Relatore BIANCO ANTONIO, Giudice DE LUCA SILVIO, Giudice
in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 442/2025 depositato il 30/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Firenze
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8B051704513/2024 IRPEF-ALTRO 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8B051704515/2024 IRPEF-ALTRO 2022 proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Pag. 1 di 5 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Firenze
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8B051704510/2024 IRPEF-ALTRO 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8B051704512/2024 IRPEF-ALTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 628/2025 depositato il 20/10/2025
Richieste delle parti:
per i ricorrenti: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Firenze:
1. In tesi - accogliere l'impugnazione per il motivo 1 stante la sussistenza dei requisiti per godere dell'agevolazione e, per l'effetto, dichiarare che niente deve il contribuente per i titoli in contestazione.
2. In tesi – accogliere l'impugnazione per il motivo 2 stante l'inapplicabilità della circolare al caso di specie e, per l'effetto, dichiarare che niente deve il contribuente per i titoli in contestazione.
3. In denegata ipotesi - annullare le sanzioni per il motivo 3 In ogni caso, voglia codesto Ill.mo Giudice condannare l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Firenze a rimborsare le somme versate in corso di causa dalla ricorrente e alla rifusione “spese di lite” – da distrarsi in favore del “procuratore antistatario” – nella misura prevista dal DM n. 55/2014 e successive modifiche (cd. “parametri legali”), e degli accessori di legge, compreso i “contributi unificati” occorrente per la tutela giudiziale (€ 150)”;
per l'Ufficio: “Voglia Codesta On. Corte di Giustizia di Firenze, dichiarate infondate tutte le richieste avversarie, rigettare il ricorso in quanto infondato e dichiarare la legittimità del recupero dell'Erario, con condanna di parte avversa alla refusione delle spese di lite da liquidarsi come da nota spese allegata.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Con ricorso 5/5/2025 Ricorrente_1 e Ricorrente_2, acquirenti in forza di scrittura privata autenticata in data 31/5/2021 della abitazione in Comune di Sesto
Fiorentino Indirizzo_1, impugnavano gli avvisi in epigrafe specificati con cui l'Agenzia delle Entrate, accertata l'insussistenza delle agevolazioni fiscali di cui essi acquirenti si erano avvalsi ex art.64, VI co., D.L. 73/2021 (cd.“agevolazioni prima casa under 36”), aveva
Pag. 2 di 5 determinato le imposte dovute ed irrogato le sanzioni.
Più in particolare l'Ufficio aveva recuperato i crediti di imposta originati da quell'acquisto afferenti gli anni 2021 e 2022, ammontanti a complessivi €.18.151,08.
I ricorrenti esponevano: A)
- di aver acquistato l'immobile di cui sopra si è detto, accatastato in cat. A/2 ove attualmente risiedono, dietro corrispettivo di €.290.000,00, oltre IVA pari ad €.11.600,00;
- di essersi legittimamente avvalsi delle agevolazioni innanzi ricordate giacché all'atto della sottoscrizione della compravendita ne sarebbero stati sussistenti i presupposti previsti al cit. art. 64 ossia il loro reddito ai fini ISEE non sarebbe stato maggiore di €.40.000,00 e la loro età inferiore a trentasei anni;
- l'Ufficio aveva tuttavia revocato i benefici nell'assunto che difettasse uno dei presupposti su ricordati poiché essi avevano non avevano richiesto il rilascio dell'ISEE prima della stipula della compravendita, bensì successivamente il 4/10/2021.
B) Affidavano al ricorso ai motivi di seguito succintamente enucleati:
violazione degli artt. 64, VI co., D.L.73/2021 e 5 D.P.C.M. n°159/2013 nonché - I – inapplicabilità delle disposizioni contenute nella circolare dell'Agenzia delle Entrate
12/E/2021 al caso di specie;
- II – in ogni caso violazione dell'art. 10 L.212/2000 ossia dei principi di affidamento e buona fede del contribuente – inapplicabilità delle sanzioni per obiettiva incertezza sulla interpretazione delle norme – insussistenza del requisito soggettivo dell'illecito ex art.5
D.Lgs.472/1997.
Segnatamente prospettavano che il requisito reddituale non avrebbe dovuto essere attestato tramite l'ISEE rilasciato necessariamente in data antecedente o simultanea all'acquisto, bensì entro l'anno solare in cui esso si era perfezionato.
Ne sarebbe conferma tra l'altro la circostanza che soltanto la circolare 12/E/2021 emessa il
14/10/2021 dalla Agenzia delle Entrate, ossia successivamente al contratto di compravendita, contemplerebbe la preesistenza temporale dell'ISEE pretesa dall'Ufficio.
Rassegnavano le sopratrascritte conclusioni.
2) L'Agenzia delle Entrate si costituiva con controdeduzioni nelle quali evidenziava che l'ISEE è uno strumento di valutazione della situazione economica in dipendenza della quale vengono richieste prestazioni agevolate.
È di tutta evidenza, quindi, che la sussistenza dell'ISEE attestante l'ammontare reddituale deve essere antecedente la data della richiesta della prestazione agevolata.
Pag. 3 di 5 Dunque secondo l'assunto dell'Ufficio la circolare dell'Agenzia delle Entrate 12/E/2021 non avrebbe introdotto un requisito temporale aggiuntivo, come prospettato dai ricorrenti, bensì avrebbe portata meramente interpretativa.
Questi ultimi depositavano memorie integrative 6/10/2025 nelle quali sottolineavano 3) che il prezzo di acquisto dell'immobile era stato maggiorato dell'IVA e che in tale ipotesi il
D.L. 73/2021 non prevedeva il controverso requisito del limite reddituale.
Riconfermavano le rassegnate conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
In primo luogo, la lettera dell'art. 64, VI co., D.L. 73/2021 che disciplina l'agevolazione de qua contempla il contestato limite reddituale risultante dall'ISEE nel caso di cessioni non assoggettate ad IVA;
il co. VII dell'art. cit. non lo contempla invece per le cessioni assoggettate ad IVA.
A tale conclusione si perviene agevolmente raffrontando la lettera dei commi VI e VII dell'art. cit..
Il VII co. dispone che: “per gli atti cui al co.VI”, ossia per “gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di “prime case” di abitazione (…), gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà o dell'usufrutto, dell'uso, dell'abitazione relativi alle stesse” soggetti “all'imposta sul valore aggiunto, è attribuito agli acquirenti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell'anno in cui l'atto è stipulato un credito di imposta di ammontare pari all'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione all'acquisto”.
Dunque il comma VII per gli acquisti assoggettati ad IVA, come quello di cui si discute (ved. doc. n°6 all. al ricorso introduttivo: atto di compravendita), prevede esclusivamente il requisito dell'età dei contraenti per beneficiare dell'agevolazione.
In secondo luogo, quand'anche in ipotesi si dovesse ritenere applicabile il menzionato limite reddituale pure agli acquisti maggiorati dell'IVA, il DPCM 159/2013 che ha introdotto il regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione ed i campi di applicazione dell'ISEE, all'art.4, I co., penultimo periodo, recita che i redditi rilevanti ai fini
ISEE “sono riferiti al secondo anno solare precedente la DSU” (ndr: dichiarazione sostitutiva unica).
Così stando le cose si appalesa ininfluente che l'ISEE sia stato richiesto antecedentemente l'atto di acquisto.
È necessario e sufficiente, invece, che la DSU sia stata formata entro l'anno corrente alla
Pag. 4 di 5 data dell'acquisto affinché sia osservato l'arco temporale biennale previsto dalla norma da ultimo richiamata.
In terzo luogo, ove ciascuno dei ricorrenti alla data dell'acquisto fosse stato parte ciascuno di un nucleo familiare composto da più membri tutti percipienti redditi, come prospettato dall'Ufficio, quest'ultimo avrebbe dovuto comunque corroborare la circostanza invece soltanto ipotizzata;
ciò tramite le risultanze anagrafiche e delle banche dati a cui ha istituzionalmente accesso.
In quarto luogo, le circolari che propongono la interpretazione di norme di rango superiore non sono vincolanti per il Giudice;
a fortiori se di esse se ne pretenda l'estensione retroattiva degli effetti, come preteso dall'Ufficio nel caso di specie.
In definitiva dev'essere accolto il primo motivo del ricorso, restando assorbito il secondo.
In considerazione della novità della questione trattata la Corte reputa di disporre per la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso.
Spese compensate.
Firenze, 20/10/2025
Il Presidente Relatore ed Estensore
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