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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 27/03/2025, n. 490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 490 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1116/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Anna Bora Consigliere
Dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile in grado d'appello iscritto al n. 1116/2024
R.G
Promosso da
nato in [...] il [...] C.F. Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Patrizia Pacioni e dall'Avv. C.F._1
Michela Romagnoli
Appellante
Contro
, in persona del pro-tempore CF Controparte_1 CP_2
P.IVA_1
, in persona del Prefetto pro-tempore CF Controparte_3
P.IVA_2
, in persona del Questore pro-tempore Controparte_4
Appellati contumaci
PROCURA GENERALE della REPUBBLICA di ANCONA in persona del
Procuratore pro tempore
-Intervenuta -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1808/24 pronunciata dal Tribunale di
Ancona e pubblicata il 24.10.2024
Sulle CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“riformare la sentenza emessa dal Tribunale di Ancona e per l'effetto:
a) “in via principale”, di “accertare e dichiarare l'illegittimità dell'impugnato decreto prefettizio” e di “disporre il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di famiglia” in favore del ricorrente;
b) “in subordine”, di “ordinare alla P.A. di rideterminarsi nel valutare se sussistano o meno le condizioni di permanenza dello straniero in Italia, alla luce di un'attuale, concreta e completa valutazione della sua pericolosità sociale”, oltre che “del suo grado di integrazione nel territorio nazionale”. Con vittoria delle spese di lite.”
Per la Procura Generale intervenuta:
“…rigetto dell'appello presentato”
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Ancona, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato il ricorso proposto da avverso il provvedimento del Prefetto di Parte_1
Prot. N. 0049539 del 26.11.2021, notificato il 26.11.2021, con cui è stato CP_3 respinto il ricorso gerarchico contro il decreto del Questore di Fermo del
9.6.2021, notificato il 10.6.2021, reiettivo dell'istanza di permesso di soggiorno per motivi familiari di cui agli artt. 19, c. 2, lett. c), d.lgs. 286/98 e 28, c. 1, lett.
b), d.P.R. 394/99. ha proposto appello articolando i motivi di gravame di Parte_1 seguito illustrati, chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte.
Nessuno si costituiva per gli appellati che, pertanto, venivano dichiarati contumaci.
La Procura Generale intervenuta ha chiesto il rigetto dell'appello.
Preso atto delle note scritte con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni trascritte in epigrafe, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo di appello, il censura la sentenza di Parte_1 primo grado nella parte in cui ha ritenuto sussistente la pericolosità sociale di esso appellante, pur in presenza di precedenti penali per reati non ostativi alla concessione del permesso di soggiorno e, comunque, inidonei a rappresentare una concreta minaccia per l'ordine pubblico, senza valorizzare adeguatamente la convivenza pluriennale dell'istante con il fratello, regolarmente soggiornante in Italia.
In premessa è opportuno illustrare il quadro normativo di riferimento relativo alla controversia in esame.
Il Questore, in base al combinato disposto degli artt. 28, comma 1, lett. b) DPR
n. 394/1999 e 19, comma 2, lett. c) Dlgs. n. 286/1998, rilascia il permesso di soggiorno per motivi familiari quando lo straniero conviva "con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana", non essendo consentita l'espulsione "salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1", ossia "per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato".
In base all'art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 "il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo
22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili"; il comma 5 bis aggiunge che "nel valutare la pericolosità dello straniero per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone ai fini dell'adozione del provvedimento di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, si tiene conto anche di eventuali condanne per i reati previsti dagli articoli 380, commi 1 e 2, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero per i reati di cui all'articolo 12, commi 1 e 3".
La Suprema Corte ha, inoltre, aggiunto che, in tema di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, occorre considerare elementi quali "la natura e la durata dei vincoli familiari, l'esistenza di legami familiari e sociali con il paese
d'origine e, per lo straniero già presente nel territorio nazionale, la durata del soggiorno pregresso" (Cass. Civ. Sez. VI, 28 giugno 2018, n. 17070), in linea con quanto espressamente previsto dall'art 5 comma 5 dlgs 286/98, nonché che
"in materia di divieto di espulsione per ragioni di coesione familiare, è onere dell'autorità amministrativa e, successivamente, dell'autorità giurisdizionale, al fine di non incorrere nel vizio di motivazione, esplicitare in concreto le ragioni dell'attuale pericolosità sociale del richiedente il permesso di soggiorno, che siano tali da giustificare il rigetto dell'istanza. Per effetto delle modifiche introdotte, con il d.lgs. 8 gennaio 2007, n. 5, agli artt. 4, comma 3 e 5, comma
5 (cui è stato anche aggiunto il comma 5 bis) del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, infatti, in caso di richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare non è più prevista l'applicabilità del meccanismo di automatismo espulsivo, in precedenza vigente, che scattava in virtù della sola condanna del richiedente per i reati identificati dalla norma (nella specie, in materia di stupefacenti), sulla base di una valutazione di pericolosità sociale effettuata "ex ante" in via legislativa, occorrendo, invece, per il diniego, la formulazione di un giudizio di pericolosità sociale effettuato in concreto, il quale induca a concludere che lo straniero rappresenti una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico e la sicurezza, tale da rendere recessiva la valutazione degli ulteriori elementi di valutazione contenuti nel novellato art. 5, comma 5 del d.lgs. n. 286 del 1998 (la natura e la durata dei vincoli familiari, l'esistenza di legami familiari e sociali con il paese d'origine e, per lo straniero già presente nel territorio nazionale, la durata del soggiorno pregresso)" (Cass.
Civ. n. 17070/20018 cit.; in senso conforme Cass. Civ. n. 8795/2011).
Ha, peraltro, aggiunto che "la verifica della pericolosità sociale del cittadino straniero costituisce una condizione ostativa del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari richiesto dal familiare straniero di cittadino italiano (…), e l'assenza di tale ostacolo può essere valutata dall'autorità competente al rilascio del titolo, ovvero al mantenimento di quello preesistente" (Cass. Civ. Sez. I ord. n. 17289/2019; in senso conforme Cass.
Civ. Sez. I sent. 17 maggio 2013, n. 12071).
Orbene, emerge dagli atti che, a carico dell'appellante risultano le seguenti condanne (cfr ricorso in primo grado):
A. 15.10.2009: sentenza Trib. Macerata, irrevocabile il 15.12.2009, per la contravvenzione di “inosservanza del foglio di via obbligatorio” ex art. 2, l.
1423/1956, commessa in MO AN US (MC) il 2.10.2007, pena: arresto giorni 15; pena sospesa ex art. 163 c.p.;
B. 16.6.2011: sentenza Corte Appello Ancona, irrevocabile il 16.3.2012, parziale riforma sentenza 19.1.2007 Trib. Fermo - Sez. dist. ANt'Elpidio a Mare, per il delitto di “detenzione e cessione illecite di sostanze stupefacenti”, ex artt. 81 c.p., 73, c. 1, d.P.R. 309/1990, commesso in MOgranaro (FM) nel
2004; circostanze: artt. 73, c. 4, e 73, c. 5, d.P.R. 309/1990, attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p.; reclusione: mesi 11, multa: euro 8.000; condono ai sensi della legge n. 241/2006;
C. 19.10.2011: decreto penale condanna GIP Macerata, esecutivo il 18.1.2012, contravvenzione di “porto d'armi senza giustificato motivo” ex art. 4, l.
110/1975, accertato in MO AN US (MC), il 13.5.2011, circostanze: attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p.; ammenda:
3.780 euro, con le diminuenti del rito speciale;
D: 19.11.2012: sentenza Corte Appello Ancona, irrevocabile il 23.4.2014, conferma sentenza 24.3.2009 Trib. Fermo, per il delitto di furto aggravato ex art. 624 -625 n. 2 c.p., commesso in Porto ANt'Elpidio pena: reclusione: mesi
4, multa euro 200, pena sospesa ex art. 163 c.p.
E. 25.3.2014: sentenza Corte Appello Ancona, irrevocabile il 15.6.2017per il delitto di “resistenza a pubblico ufficiale” ex artt. 81 c.p., 337 c.p., commesso in
MO AN US (MC) l'8.2.2011; reclusione: mesi 6, con la diminuente del rito abbreviato, revocata sospensione condizionale della pena di giorni 15 di arresto di cui alla condanna Trib. Macerata 15.10.2009;
F. 13.10.2016: sentenza Corte Appello Ancona, irrevocabile il 17.7.2018, per il delitto di “furto tentato” ex artt. 56, 110, 624 c.p., commesso in Macerata il
27.8.2014; circostanze: art. 625, n. 2, c.p., recidiva: art. 99, c. 4, 2^ ipotesi,
c.p. (reiterata infraquinquennale); attenuanti equivalenti alle aggravanti e alla recidiva ex art. 69 c.p., attenuanti generiche: art. 62-bis c.p., pena: reclusione giorni 40, multa: 80 euro, con la diminuente del giudizio abbreviato;
G. 26.10.2017: sentenza Corte Appello Ancona, irrevocabile il 15.11.2018, parziale riforma sentenza 12.10.2015 Trib. Fermo, per i delitti di “lesione personale” ex artt. 81 c.p., 582 c.p., commesso in MOgranaro (FM), il
15.12.2012; circostanza: art. 585 c.p., “danneggiamento” ex artt. 81 c.p., 635
c.p., commesso in MOgranaro (FM) il 15.12.2012; ritenuta la continuazione tra i reati;
reclusione: mesi 3, con la diminuente del giudizio abbreviato;
H: 20.11.2017: sentenza Giudice di Pace irrevocabile il 7.2.2018, per il CP_3 delitto di “inosservanza dell'ordine di allontanamento del questore”, ex art. 14,
c. 5-ter, d.lgs. 286/1998, accertato in MOgranaro (FM) il 10.10.2016, multa:
15.000 euro
I.19.3.2018, sentenza Corte Appello Ancona, irrevocabile il 19.11.2020, conferma sentenza 20.6.2017 Trib. Macerata, Corte Cassazione rigetta il ricorso il 19.11.2020, per il delitto di furto aggravato ex art. 624- 625 n. 2 c.p., commesso in Macerata l'8.6.2017, con la recidiva specifica;
pena: reclusione mesi 4, multa: 120 euro, con la diminuente del giudizio abbreviato;
L.27.11.2018: sentenza Giudice di Pace irrevocabile il 10.5.2019, per il CP_3 delitto di “inosservanza dell'ordine di allontanamento del questore” ex art. 14,
c. 5-ter, d.lgs. 286/1998, accertato in l'11.1.2016, multa: 10.000 euro;
CP_3
M. 13.12.2018: sentenza Trib. Macerata, irrevocabile il 3.1.2019, per la contravvenzione di “inosservanza del foglio di via obbligatorio” ex art. 76, c. 3,
d.lgs. 159/2011, commesso in Macerata l'8.6.2017, arresto: mesi 2; m.d.s.: traduzione al luogo del rimpatrio;
N. 25.2.2019: sentenza Corte Appello Ancona, irrevocabile il 29.11.2019, per i delitti di “rapina impropria” ex art. 628, c. 2, c.p. commesso a MO (AN) il
12.1.2018, pena: reclusione: anni 1, mesi 10, multa: 900 euro, con la diminuente del giudizio abbreviato;
O.4.4.2019: sentenza Corte Appello Ancona, irrevocabile il 23.1.2020, per i delitti di “resistenza a pubblico ufficiale” ex art. 337 c.p., commesso in
MOgranaro (FM) il 5.8.2017, “lesione personale”, ex artt. 81 c.p., 582 c.p., commesso in MOgranaro (FM), il 5.8.2017, circostanze: art. 585 c.p. (in relazione all'art. 576, n. 1, c.p.), art. 576, n. 5-bis c.p., art. 61 n. 2 c.p., art. 61
n. 10 c.p.; “lesione personale”, ex artt. 81 c.p., 582 c.p., commesso in
MOgranaro (FM), il 5.8.2017, circostanze: art. 585 c.p., (in relazione all'art. 576, n. 1, c.p.), art. 576, n. 5-bis c.p., art. 61 n. 2 c.p., art. 61 n. 10 c.p.; e per la contravvenzione di “porto d'arma senza giustificato motivo” ex art. 81 c.p., art. 4 l. 110/1975, commessa in MOgranaro (FM) il 5.8.2017; ritenuta la continuazione tra i reati, reclusione: mesi 8, con la diminuente del giudizio abbreviato;
Q.12.4.2019: sentenza Giudice di Pace di irrevocabile l'8.6.2019, per il CP_3 delitto di “inosservanza dell'ordine di allontanamento del questore” ex art. 14,
c. 5-ter, d.lgs. 286/1998, accertato in MOgranaro il 10.10.2017, multa:
10.000 euro.
Orbene, è evidente innanzitutto che l'appellante sia stato condannato per delitti ostativi al rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno (delitti di cui all'art 380 comma 1 e 2 cp (richiamato dall'art 5 bis del dlgs 286/98 – id est delitti di furto aggravato, di rapina impropria), essendo al riguardo irrilevante la risalenza nel tempo delle condanne, trattandosi di reati sintomatici, per la loro gravità, della pericolosità sociale.
Unica eccezione è data dalla presenza di significativi e comprovati rapporti familiari con soggetti residenti in Italia, i quali impongono la valutazione discrezionale comparativa di cui all'art. 5, comma 5, ultimo periodo, t.u. .
Osserva il Collegio come il carattere non automaticamente ostativo delle suindicate condanne non impedisce certo, come avvenuto nel caso di specie, una valutazione in concreto della pericolosità sociale dello straniero, laddove il
Questore abbia tenuto in considerazione il comportamento complessivamente incline dello straniero alla commissione di reati comprovato dalla pluralità delle condanne riportate, indicative di uno stile di vita antisociale.
A tal riguardo, se è vero che il giudizio di pericolosità sociale non discende unicamente dai precedenti penali dello straniero, dovendosi valutare ogni elemento relativo alla situazione personale e sociale dello straniero (durata del soggiorno, la sua età, la situazione familiare ed economica, il suo stato di salute, la sua integrazione sociale e culturale nel territorio nazionale e l'importanza dei legami con il paese di origine) e ciò al fine di effettuare un corretto bilanciamento degli interessi in gioco ed una corretta prognosi di pericolosità circa la futura condotta dello straniero, cionondimeno, nella specie, può affermarsi che l'appellante, con i propri reiterati comportamenti disfunzionali, ha evidenziato una spiccata pericolosità sociale, tale da rappresentare, anche nell'attualità, una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave per il contesto sociale in cui vive, situazione che appare ancor più censurabile, tenuto conto del fatto che il cittadino straniero, era inserito in un contesto familiare che gli avrebbe consentito di vivere e di integrarsi sul territorio dello Stato lecitamente.
Alla luce di tali considerazioni, ritiene la Corte che il giudizio di pericolosità in concreto operato dal Questore (e dal Prefetto), sia corretto, circostanziato ed attualizzato, lungi da qualunque automatismo espulsivo e, conseguentemente, condivisibile.
In conclusione, la valutazione effettuata dal Questore, prima, e dal Prefetto, poi, appare immune dai vizi, in considerazione del grave allarme sociale destato dalle plurime condanne riportate dall'appellante e dall'inclinazione a delinquere, dovendosi evidenziare- da ultimo – l'assenza finora di rapporti lavorativi, che rende del tutto verosimile il sostentamento parziale mediante i proventi derivanti da attività illecite.
Va, inoltre, osservato che la presenza di legami familiari in Italia (fratello) non ha rappresentato per l'appellante un elemento significativo per orientare positivamente i propri comportamenti o comunque un deterrente dissuasivo rispetto alla commissione di reati di sicura gravità, atteso che, come detto, il cittadino straniero non si è astenuto, dalla consumazione di nuove condotte delittuose. Agli atti, peraltro, non vi è alcuna prova che l'appellato, nonostante una ventennale permanenza in Italia, a fronte della reiterata consumazione di condotte criminose, abbia avviato un percorso di integrazione sociale e di inserimento lavorativo stabile, che possa rappresentare un indice di effettiva presa di distanza dalle scelte gravemente disfunzionali passate.
Conclusivamente, deve affermarsi la concreta ed attuale pericolosità sociale dell'appellante, sussistendo un elevato rischio di realizzazione di nuovi comportamenti delittuosi, con la conseguenza che il giudizio di bilanciamento che in questa sede doverosamente deve essere effettuato, depone per una soccombenza delle complessive condizioni soggettive del richiedente, rispetto all' interesse di tutela dell'ordine pubblico.
L'appello va, quindi, rigettato.
Nulla sulle spese di lite stante la contumacia degli appellati.
Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 art. 13, comma 1 quater, va, infine, dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Ancona respinge l'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Ancona n. 1808/24 pubblicata il 24.10.2024; Nulla sulle spese di lite.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012 n.228 art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per la impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 26.3.2025
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Annalisa Giusti
Il Presidente
Dott. Guido Federico