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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/06/2025, n. 8595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8595 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE CIVILE così composto: dott.ssa Marta Ienzi PRESIDENTE dott.ssa Cecilia Pratesi GIUDICE dott.ssa Valeria Chirico GIUDICE REL. EST. riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 64812 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
T R A
rappresentato e difeso dall'Avv. Enrico BET per procura Parte_1 in atti
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa dall'Avv. Franca TABBI per procura in Controparte_1 atti
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: come in atti
IN FATTO ED IN DIRITTO
- premesso di aver contratto matrimonio in Roma, il 19.9.2007, con Parte_1
, da cui si era separato consensualmente in virtù di decreto di omologa Controparte_1
1 del Tribunale di Perugia in data 3.12.2019 e che dall'unione coniugale era nata il [...] la figlia – ha chiesto all'adito Tribunale di pronunciare lo scioglimento del Per_1
matrimonio alle seguenti condizioni: “
1. la figlia minore viene affidata in Persona_2 regime condiviso tra i genitori con collocazione principale presso la madre;
2. il padre potrà tenere con sé la figlia due fine settimana al mese compatibilmente con le esigenze della minore;
Per_1 nelle festività natalizie il padre potrà tenere con sé la figlia per una settimana, comprendente, ad anni alterni, il giorno di Natale o di Capodanno e, ad anni alterni, una settimana durante il periodo pasquale;
durante le vacanze estive il padre potrà tenere con sé la figlia per due settimane anche non consecutive in un periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
ciascun genitore dovrà comunicare all'altro, prima della partenza, il luogo dove trascorrerà le ferie con la figlia, garantendo sempre la comunicazione durante il periodo di vacanza fra genitore e figlia;
3. tutte le decisioni di maggior interesse attinenti alla vita della figlia verranno decise Per_1 congiuntamente e, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale;
4. il Sig. tenendo conto del versamento della Pt_1 rata di mutuo gravante sull'abitazione dove vive la figlia, mutuo al quale egli provvede mensilmente CP_ con una rata pari a circa € 600,00, verserà alla Sig.ra un contributo per il mantenimento della figlia pari ad € 80,00 entro il giorno 5 di ogni mese;
la somma verrà automaticamente ed Per_1
CP_ annualmente adeguata secondo gli indici Istat;
5. la Sig.ra riceverà dagli enti preposti il 100% delle provvidenze e dei contributi previsti dalla legge in favore dei figli minori, in particolare quelli dell'assegno unico universale di cui alla legge 01.10.2021 n. 46; 6. i coniugi divideranno al 50% tutte le spese straordinarie relative alla figlia, quali spese mediche, scolastiche e sportive, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica) da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi;
7. vinte le spese in caso di opposizione”.
Ha dedotto all'uopo: che i rapporti tra padre e figlia, già difficoltosi a causa della distanza, risiedendo il ricorrente a Genova e la figlia a Roma, venivano ostacolati dalla madre;
che gli accordi di separazione prevedevano a suo carico un assegno di mantenimento dell'importo di 300,00 euro per la figlia, che non sempre era riuscito a versare puntualmente, tenuto conto che all'inizio del 2020, a causa della pandemia, aveva dovuto interrompere totalmente l'attività di attore, prendendo a svolgere piccoli lavori con cui riusciva a mantenersi con difficoltà, dovendo pagare il mutuo (con rate da 600 ad 800 euro mensili) gravante sulla casa di sua esclusiva proprietà, sita in Roma Via Campobasso n. 5, ove (lasciata la ex casa
2 familiare in Perugia) vivevano la figlia e la madre, oltre a dover provvedere al Per_1
mantenimento di un'altra figlia più grande (Marta).
Si è costituita in giudizio deducendo: che le condizioni della Controparte_1 separazione consensuale prevedevano l'obbligo del ricorrente di corrispondere un assegno di mantenimento dell'importo complessivo di 500,00 euro, oltre al 50% delle spese straordinarie per la figlia e l'impegno del medesimo di trasferirle l'immobile di sua proprietà sito in Roma, via Campobasso, 5; che a partire dal dicembre 2021 l' non Pt_1
aveva più corrisposto quanto dovutole a titolo di assegno di mantenimento e non aveva onorato l'impegno di donarle l'appartamento in Roma, costringendo la stessa e la figlia a lasciare l'abitazione ed a trasferirsi in un altro quartiere, corrispondendo un canone di locazione per un altro immobile;
che ella, attrice, non percepiva alcun reddito. Pertanto ha chiesto di “confermare quanto disposto in sede di separazione”.
All'udienza presidenziale il ricorrente ha dichiarato di essere un artista, di percepire da lavori saltuari attualmente svolti una somma variabile tra 400 e 600 euro mensili e di corrispondere per l'abitazione di via Campobasso n.5, messa a disposizione della figlia ma non più abitata dalla stessa e dalla madre, una rata di mutuo attualmente pari Per_1
a 796,00 euro, mentre la resistente, che ha riferito di essere attrice di teatro ma di non svolgere più la relativa attività per occuparsi della figlia, affetta da una malattia genetica, ha dichiarato di percepire un reddito di cittadinanza di 880,00 euro mensili, compresa la quota di assegno unico e che a breve sarebbe tornata ad abitare in via Campobasso, non riuscendo a sostenere i costi di locazione dell'abitazione in via Carini ove dall'anno precedente si era trasferita con la minore (per poter locare una stanza ed avvicinarsi alla scuola della figlia).
Pertanto, con ordinanza in data in data 29.7.2023, sono state confermate in via provvisoria ed urgente le condizioni della separazione, rilevandosi che non v'era alcun riscontro in merito al dedotto peggioramento della situazione economica dell' atteso che Pt_1
l'emergenza pandemica era ormai cessata e che il predetto, dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2021 (Pf 2022), risultava aver percepito un reddito complessivo superiore a quello dichiarato per l'anno di imposta 2019, in cui era stata omologata (a dicembre) la separazione consensuale, redditi da ritenersi entrambi comunque inattendibili, avuto riguardo alla capacità di spesa del ricorrente e segnatamente all'esborso di circa 600,00 euro mensili per il mutuo della casa di proprietà in Roma.
3 Nel prosieguo, in assenza di richieste istruttorie delle parti, precisate le conclusioni, la decisione è stata rimessa al Collegio, concessi i termini ex art. 190 cpc.
Va preliminarmente rilevata la inammissibilità e la conseguente inutilizzabilità dei depositi documentali tardivamente effettuati, peraltro in assenza di istanza di rimessione in termini, dal ricorrente in allegato alla comparsa conclusionale, così come va rilevata la inammissibilità e la inutilizzabilità dello scritto defensionale del ricorrente intestato “note di replica”, siccome costituente, in difetto di una comparsa conclusionale della resistente cui replicare, una ulteriore non prevista comparsa conclusionale.
Ciò posto, l'esito negativo del tentativo di conciliazione, il tempo trascorso dalla separazione e la persistente volontà di entrambi i coniugi di porre fine al vincolo matrimoniale convincono il Tribunale della impossibilità di ricostituzione del consorzio familiare. Non essendo stata eccepita alcuna interruzione della separazione, sussistono, pertanto, i requisiti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni, per farsi luogo allo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
In merito all'affidamento della figlia nulla osta alla richiesta conferma Per_1 dell'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, autorizzandoli all'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di rispettiva permanenza con la figlia.
Va altresì confermata, come concordemente richiesto dalle parti, nulla ostandovi, avuto riguardo al preminente interesse della minore, l'ormai cristallizzato regime di frequentazione della figlia come concordato in sede di separazione, riportato in dispositivo.
Quanto al mantenimento della minore, per tutte le sopra esposte motivazioni di cui all'ordinanza presidenziale va altresì confermato il vigente assegno a carico del padre, pari all'importo di 300,00 euro mensili, da corrispondere alla madre entro il 10 di ogni mese, oltre all'adeguamento Istat maturato e maturando ed oltre al 50% delle spese straordinarie, mediche, scolastiche e sportive previamente concordate (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi dietro presentazione dei documenti giustificativi (come da condizioni di separazione), ribadendosi che
4 l'emergenza pandemica è ormai cessata e che dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2021 risulta un reddito complessivo dell' (pari a circa 5.000 Pt_1
euro) superiore a quello dichiarato per l'anno di imposta 2019 (pari a circa 2.300 euro), in cui, in sede di omologa della separazione (avvenuta a dicembre), ha assunto l'obbligo di corrispondere per la sola figlia un assegno di 300,00 euro mensili, con conseguente Per_1
incongruenza, pertanto, dei redditi dichiarati rispetto all'effettiva capacità di spesa dimostrata dal predetto, deponente per effettive superiori disponibilità economiche, tanto più se si considera anche l'obbligo di contribuzione al mantenimento della figlia Marta,
l'assenza di qualsiasi idoneo riscontro dell'apporto economico dei genitori per far fronte a tutti i suddetti esborsi e il deposito di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio priva dei prescritti requisiti di legge e pertanto non considerabile tale.
Posto che, pertanto, non ricorrono i presupposti giustificanti la riduzione dell'assegno di mantenimento paterno, l'omesso deposito, da parte della resistente, della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, oltre che di documentazione reddituale e/o bancaria, deponendo, ex art. 116 c.p.c., per la disponibilità di risorse ulteriori oltre a quelle del reddito di cittadinanza, non giustifica, del pari, il richiesto aumento dell'assegno.
Quanto alla domanda della resistente di confermare le ulteriori condizioni della separazione, va rilevato che, eccezion fatta per l'assegno di mantenimento previsto per la stessa, pari a 200,00 euro mensili, oltre Istat, dovuto (in assenza di comprovate sopravvenienze giustificanti eventuali modifiche) sino al passaggio in giudicato sulla pronuncia dello status divorzile, non vi sono altre condizioni confermabili, atteso che la concessione del godimento della casa in via Campobasso, non costituente casa familiare e l'impegno a cedere alla l'immobile integrano pattuizioni di natura negoziale, esulanti CP_1
dal thema decidendum del divorzio.
Nemmeno risulta espressamente spiegata dalla resistente la domanda di assegno divorzile e, ove pure la si volesse ritenere implicitamente ricompresa nella richiesta di conferma di
“quanto disposto in sede di separazione” (e perciò anche dell'assegno di 200 euro mensili, già attribuito alla IV a titolo di contributo al mantenimento), non ricorrerebbero in ogni caso i presupposti per il riconoscimento dell'emolumento. A tal proposito, va evidenziato che le
Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 18287/2018), rilevando come “lo
5 scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare”, “frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costituzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c.” e costituenti
“l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda ex artt. 2 e 29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio”, hanno riconosciuto all'assegno divorzile una natura composita. In particolare, con la citata sentenza è stato attribuito all'emolumento sia una funzione assistenziale (fondata sui parametri delle “condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”), sia una funzione compensativa-perequativa (valorizzando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla conduzione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi i partner). Per quanto attiene alla funzione compensativa-perequativa, l'assegno, quindi, deve essere “volto non a conseguire l'autosufficienza economica del richiedente sulla base di un parametro astratto, bensì un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella vita familiare in concreto, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate, fermo restando che la funzione equilibratrice non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi” (Cass. civ. 5603/20).
Precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui al citato art. 5, comma 6, l. n.
898 del 1970 è la sussistenza di una situazione di squilibrio economico-patrimoniale tra le parti (vedi Cass. civ. 29920/22). Orbene, considerata l'assenza di qualsiasi riscontro documentale (compresa la dichiarazione sostitutiva di atto notorio) fornito dalla resistente in merito alla sua situazione economica come rappresentata, nel caso di specie non potrebbe comunque ritenersi provato il prerequisito fattuale della sperequazione economica tra le parti e, per il medesimo motivo, nemmeno potrebbe ritenersi dimostrata la impossibilità per la di provvedere al proprio mantenimento in maniera congrua, sicchè l'assegno CP_1 divorzile non potrebbe esserle riconosciuto in funzione assistenziale, così come non potrebbe esserle attribuito in funzione perequativa-compensativa, invero nemmeno allegata, oltre che indimostrata.
6 Stante la reciproca parziale soccombenza sulle questioni economiche, va disposta la compensazione delle spese di lite.
P Q M
definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma il 19.9.2007 da
[...]
e ; Parte_1 Controparte_1
- ordina all'Ufficiale di Stato civile del predetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza (atto n. 37, anno 2007, parte 2, serie C3);
- dispone l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori con Per_1
collocamento prevalente presso la madre, autorizzandoli all'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di rispettiva permanenza con la figlia;
- dispone che il padre potrà tenere con sé la figlia due week end al mese compatibilmente con le esigenze della minore, durante le festività natalizie per una settimana, comprendente ad anni alterni il giorno di Natale o di Capodanno, durante il periodo pasquale, ad anni alterni, durante le vacanze estive per 15 giorni, anche non consecutivi, in un periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno, con pari diritto per la madre ed obbligo di ciascun genitore di previa comunicazione del luogo di vacanza e di garantire la comunicazione con l'altro genitore;
- conferma a carico del padre un assegno mensile, a titolo di contributo al mantenimento della figlia dell'importo di 300,00 euro mensili, oltre adeguamento Istat maturato Per_1
e maturando, da versare alla madre entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al CP_1
50% delle straordinarie come in parte motiva;
spese compensate.
Roma, 6.6.2025
LA GIUDICE REL. EST. LA PRESIDENTE dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE CIVILE così composto: dott.ssa Marta Ienzi PRESIDENTE dott.ssa Cecilia Pratesi GIUDICE dott.ssa Valeria Chirico GIUDICE REL. EST. riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 64812 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
T R A
rappresentato e difeso dall'Avv. Enrico BET per procura Parte_1 in atti
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa dall'Avv. Franca TABBI per procura in Controparte_1 atti
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: come in atti
IN FATTO ED IN DIRITTO
- premesso di aver contratto matrimonio in Roma, il 19.9.2007, con Parte_1
, da cui si era separato consensualmente in virtù di decreto di omologa Controparte_1
1 del Tribunale di Perugia in data 3.12.2019 e che dall'unione coniugale era nata il [...] la figlia – ha chiesto all'adito Tribunale di pronunciare lo scioglimento del Per_1
matrimonio alle seguenti condizioni: “
1. la figlia minore viene affidata in Persona_2 regime condiviso tra i genitori con collocazione principale presso la madre;
2. il padre potrà tenere con sé la figlia due fine settimana al mese compatibilmente con le esigenze della minore;
Per_1 nelle festività natalizie il padre potrà tenere con sé la figlia per una settimana, comprendente, ad anni alterni, il giorno di Natale o di Capodanno e, ad anni alterni, una settimana durante il periodo pasquale;
durante le vacanze estive il padre potrà tenere con sé la figlia per due settimane anche non consecutive in un periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
ciascun genitore dovrà comunicare all'altro, prima della partenza, il luogo dove trascorrerà le ferie con la figlia, garantendo sempre la comunicazione durante il periodo di vacanza fra genitore e figlia;
3. tutte le decisioni di maggior interesse attinenti alla vita della figlia verranno decise Per_1 congiuntamente e, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale;
4. il Sig. tenendo conto del versamento della Pt_1 rata di mutuo gravante sull'abitazione dove vive la figlia, mutuo al quale egli provvede mensilmente CP_ con una rata pari a circa € 600,00, verserà alla Sig.ra un contributo per il mantenimento della figlia pari ad € 80,00 entro il giorno 5 di ogni mese;
la somma verrà automaticamente ed Per_1
CP_ annualmente adeguata secondo gli indici Istat;
5. la Sig.ra riceverà dagli enti preposti il 100% delle provvidenze e dei contributi previsti dalla legge in favore dei figli minori, in particolare quelli dell'assegno unico universale di cui alla legge 01.10.2021 n. 46; 6. i coniugi divideranno al 50% tutte le spese straordinarie relative alla figlia, quali spese mediche, scolastiche e sportive, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica) da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi;
7. vinte le spese in caso di opposizione”.
Ha dedotto all'uopo: che i rapporti tra padre e figlia, già difficoltosi a causa della distanza, risiedendo il ricorrente a Genova e la figlia a Roma, venivano ostacolati dalla madre;
che gli accordi di separazione prevedevano a suo carico un assegno di mantenimento dell'importo di 300,00 euro per la figlia, che non sempre era riuscito a versare puntualmente, tenuto conto che all'inizio del 2020, a causa della pandemia, aveva dovuto interrompere totalmente l'attività di attore, prendendo a svolgere piccoli lavori con cui riusciva a mantenersi con difficoltà, dovendo pagare il mutuo (con rate da 600 ad 800 euro mensili) gravante sulla casa di sua esclusiva proprietà, sita in Roma Via Campobasso n. 5, ove (lasciata la ex casa
2 familiare in Perugia) vivevano la figlia e la madre, oltre a dover provvedere al Per_1
mantenimento di un'altra figlia più grande (Marta).
Si è costituita in giudizio deducendo: che le condizioni della Controparte_1 separazione consensuale prevedevano l'obbligo del ricorrente di corrispondere un assegno di mantenimento dell'importo complessivo di 500,00 euro, oltre al 50% delle spese straordinarie per la figlia e l'impegno del medesimo di trasferirle l'immobile di sua proprietà sito in Roma, via Campobasso, 5; che a partire dal dicembre 2021 l' non Pt_1
aveva più corrisposto quanto dovutole a titolo di assegno di mantenimento e non aveva onorato l'impegno di donarle l'appartamento in Roma, costringendo la stessa e la figlia a lasciare l'abitazione ed a trasferirsi in un altro quartiere, corrispondendo un canone di locazione per un altro immobile;
che ella, attrice, non percepiva alcun reddito. Pertanto ha chiesto di “confermare quanto disposto in sede di separazione”.
All'udienza presidenziale il ricorrente ha dichiarato di essere un artista, di percepire da lavori saltuari attualmente svolti una somma variabile tra 400 e 600 euro mensili e di corrispondere per l'abitazione di via Campobasso n.5, messa a disposizione della figlia ma non più abitata dalla stessa e dalla madre, una rata di mutuo attualmente pari Per_1
a 796,00 euro, mentre la resistente, che ha riferito di essere attrice di teatro ma di non svolgere più la relativa attività per occuparsi della figlia, affetta da una malattia genetica, ha dichiarato di percepire un reddito di cittadinanza di 880,00 euro mensili, compresa la quota di assegno unico e che a breve sarebbe tornata ad abitare in via Campobasso, non riuscendo a sostenere i costi di locazione dell'abitazione in via Carini ove dall'anno precedente si era trasferita con la minore (per poter locare una stanza ed avvicinarsi alla scuola della figlia).
Pertanto, con ordinanza in data in data 29.7.2023, sono state confermate in via provvisoria ed urgente le condizioni della separazione, rilevandosi che non v'era alcun riscontro in merito al dedotto peggioramento della situazione economica dell' atteso che Pt_1
l'emergenza pandemica era ormai cessata e che il predetto, dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2021 (Pf 2022), risultava aver percepito un reddito complessivo superiore a quello dichiarato per l'anno di imposta 2019, in cui era stata omologata (a dicembre) la separazione consensuale, redditi da ritenersi entrambi comunque inattendibili, avuto riguardo alla capacità di spesa del ricorrente e segnatamente all'esborso di circa 600,00 euro mensili per il mutuo della casa di proprietà in Roma.
3 Nel prosieguo, in assenza di richieste istruttorie delle parti, precisate le conclusioni, la decisione è stata rimessa al Collegio, concessi i termini ex art. 190 cpc.
Va preliminarmente rilevata la inammissibilità e la conseguente inutilizzabilità dei depositi documentali tardivamente effettuati, peraltro in assenza di istanza di rimessione in termini, dal ricorrente in allegato alla comparsa conclusionale, così come va rilevata la inammissibilità e la inutilizzabilità dello scritto defensionale del ricorrente intestato “note di replica”, siccome costituente, in difetto di una comparsa conclusionale della resistente cui replicare, una ulteriore non prevista comparsa conclusionale.
Ciò posto, l'esito negativo del tentativo di conciliazione, il tempo trascorso dalla separazione e la persistente volontà di entrambi i coniugi di porre fine al vincolo matrimoniale convincono il Tribunale della impossibilità di ricostituzione del consorzio familiare. Non essendo stata eccepita alcuna interruzione della separazione, sussistono, pertanto, i requisiti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni, per farsi luogo allo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
In merito all'affidamento della figlia nulla osta alla richiesta conferma Per_1 dell'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, autorizzandoli all'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di rispettiva permanenza con la figlia.
Va altresì confermata, come concordemente richiesto dalle parti, nulla ostandovi, avuto riguardo al preminente interesse della minore, l'ormai cristallizzato regime di frequentazione della figlia come concordato in sede di separazione, riportato in dispositivo.
Quanto al mantenimento della minore, per tutte le sopra esposte motivazioni di cui all'ordinanza presidenziale va altresì confermato il vigente assegno a carico del padre, pari all'importo di 300,00 euro mensili, da corrispondere alla madre entro il 10 di ogni mese, oltre all'adeguamento Istat maturato e maturando ed oltre al 50% delle spese straordinarie, mediche, scolastiche e sportive previamente concordate (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi dietro presentazione dei documenti giustificativi (come da condizioni di separazione), ribadendosi che
4 l'emergenza pandemica è ormai cessata e che dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2021 risulta un reddito complessivo dell' (pari a circa 5.000 Pt_1
euro) superiore a quello dichiarato per l'anno di imposta 2019 (pari a circa 2.300 euro), in cui, in sede di omologa della separazione (avvenuta a dicembre), ha assunto l'obbligo di corrispondere per la sola figlia un assegno di 300,00 euro mensili, con conseguente Per_1
incongruenza, pertanto, dei redditi dichiarati rispetto all'effettiva capacità di spesa dimostrata dal predetto, deponente per effettive superiori disponibilità economiche, tanto più se si considera anche l'obbligo di contribuzione al mantenimento della figlia Marta,
l'assenza di qualsiasi idoneo riscontro dell'apporto economico dei genitori per far fronte a tutti i suddetti esborsi e il deposito di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio priva dei prescritti requisiti di legge e pertanto non considerabile tale.
Posto che, pertanto, non ricorrono i presupposti giustificanti la riduzione dell'assegno di mantenimento paterno, l'omesso deposito, da parte della resistente, della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, oltre che di documentazione reddituale e/o bancaria, deponendo, ex art. 116 c.p.c., per la disponibilità di risorse ulteriori oltre a quelle del reddito di cittadinanza, non giustifica, del pari, il richiesto aumento dell'assegno.
Quanto alla domanda della resistente di confermare le ulteriori condizioni della separazione, va rilevato che, eccezion fatta per l'assegno di mantenimento previsto per la stessa, pari a 200,00 euro mensili, oltre Istat, dovuto (in assenza di comprovate sopravvenienze giustificanti eventuali modifiche) sino al passaggio in giudicato sulla pronuncia dello status divorzile, non vi sono altre condizioni confermabili, atteso che la concessione del godimento della casa in via Campobasso, non costituente casa familiare e l'impegno a cedere alla l'immobile integrano pattuizioni di natura negoziale, esulanti CP_1
dal thema decidendum del divorzio.
Nemmeno risulta espressamente spiegata dalla resistente la domanda di assegno divorzile e, ove pure la si volesse ritenere implicitamente ricompresa nella richiesta di conferma di
“quanto disposto in sede di separazione” (e perciò anche dell'assegno di 200 euro mensili, già attribuito alla IV a titolo di contributo al mantenimento), non ricorrerebbero in ogni caso i presupposti per il riconoscimento dell'emolumento. A tal proposito, va evidenziato che le
Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 18287/2018), rilevando come “lo
5 scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare”, “frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costituzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c.” e costituenti
“l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda ex artt. 2 e 29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio”, hanno riconosciuto all'assegno divorzile una natura composita. In particolare, con la citata sentenza è stato attribuito all'emolumento sia una funzione assistenziale (fondata sui parametri delle “condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”), sia una funzione compensativa-perequativa (valorizzando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla conduzione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi i partner). Per quanto attiene alla funzione compensativa-perequativa, l'assegno, quindi, deve essere “volto non a conseguire l'autosufficienza economica del richiedente sulla base di un parametro astratto, bensì un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella vita familiare in concreto, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate, fermo restando che la funzione equilibratrice non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi” (Cass. civ. 5603/20).
Precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui al citato art. 5, comma 6, l. n.
898 del 1970 è la sussistenza di una situazione di squilibrio economico-patrimoniale tra le parti (vedi Cass. civ. 29920/22). Orbene, considerata l'assenza di qualsiasi riscontro documentale (compresa la dichiarazione sostitutiva di atto notorio) fornito dalla resistente in merito alla sua situazione economica come rappresentata, nel caso di specie non potrebbe comunque ritenersi provato il prerequisito fattuale della sperequazione economica tra le parti e, per il medesimo motivo, nemmeno potrebbe ritenersi dimostrata la impossibilità per la di provvedere al proprio mantenimento in maniera congrua, sicchè l'assegno CP_1 divorzile non potrebbe esserle riconosciuto in funzione assistenziale, così come non potrebbe esserle attribuito in funzione perequativa-compensativa, invero nemmeno allegata, oltre che indimostrata.
6 Stante la reciproca parziale soccombenza sulle questioni economiche, va disposta la compensazione delle spese di lite.
P Q M
definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma il 19.9.2007 da
[...]
e ; Parte_1 Controparte_1
- ordina all'Ufficiale di Stato civile del predetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza (atto n. 37, anno 2007, parte 2, serie C3);
- dispone l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori con Per_1
collocamento prevalente presso la madre, autorizzandoli all'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di rispettiva permanenza con la figlia;
- dispone che il padre potrà tenere con sé la figlia due week end al mese compatibilmente con le esigenze della minore, durante le festività natalizie per una settimana, comprendente ad anni alterni il giorno di Natale o di Capodanno, durante il periodo pasquale, ad anni alterni, durante le vacanze estive per 15 giorni, anche non consecutivi, in un periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno, con pari diritto per la madre ed obbligo di ciascun genitore di previa comunicazione del luogo di vacanza e di garantire la comunicazione con l'altro genitore;
- conferma a carico del padre un assegno mensile, a titolo di contributo al mantenimento della figlia dell'importo di 300,00 euro mensili, oltre adeguamento Istat maturato Per_1
e maturando, da versare alla madre entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al CP_1
50% delle straordinarie come in parte motiva;
spese compensate.
Roma, 6.6.2025
LA GIUDICE REL. EST. LA PRESIDENTE dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
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