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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 21/11/2025, n. 5037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5037 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati: dott.ssa Maria Luciana Dughetti Presidente dott.ssa Silvia Carosio Giudice relatore dott. Sara Perlo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento r.g. n. 6132/24 vertente tra nato a [...], DO ST (Ni g e r i a ) il 22.12, rappresentato e Parte_1 difeso dall'Avv. Mauro Pigino
ricorrente
Controparte_1 resistente
OGGETTO: ricorso avverso il rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza del 13.11.2025
FATTI RILEVANTI E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato a proposto impugnazione Parte_1 avverso il provvedimento in epigrafe indicato chiedendo al Tribunale in intestazione di riconoscere in suo favore il diritto alla protezione per protezione speciale. Infatti con provvedimento del 16.3.2024 il Questore di Vercelli ha rigettato l'istanza di rinnovo del suddetto permesso per insussistenza dei presupposti alla luce del parere contrario della Commissione. A sostegno della domanda il ricorrente ha allegato la sua condizione di integrazione nel tessuto sociale italiano alla luce del lavoro svolto. Il costituito chiedeva il rigetto alla luce della pericolosità del Controparte_1 ricorrente e dell'assenza di una effettiva integrazione. All'udienza del 13.11.2025 la difesa comparsa rassegnava le conclusioni insistendo nell'accoglimento del ricorso.
§§§
pagina 1 di 5 Venendo al merito, va premesso, in via preliminare, che nel 2018 è entrato in vigore il dl n. 113 del 2018, convertito nella legge 132/2018 che ha rivisto e modificato integralmente la disciplina della protezione umanitaria pervenendo a tipizzare in ben precise fattispecie la possibilità di concedere un permesso speciale per motivi diversi dalla protezione internazionale. La fattispecie di cui al comma 1.1 dell'art. 19 del d.lgs 25 luglio 1998 n. 286, così come modificato dal D.L. n. 130/2020, stabiliva: “Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresi' ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. Successivamente, la legge di conversione 173/2020 nell'apportare delle modifiche ha previsto in relazione al comma 1.1 dell'art. 19 citato, tra l'altro ”Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.»
Il nuovo comma 1.2. prevede: Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.». In sostanza, per un verso, il dl n. 130/2020 , aveva ripristinato parzialmente l'art. 5, comma 6, TU 286/98 precedentemente abrogato (senza la clausola delle «serie ragioni umanitarie» e senza espressa previsione del rilascio del permesso da parte del questore), esplicitando nuovamente il dovere dello Stato di tenere conto degli obblighi costituzionali
o internazionali prima di negare il permesso di soggiorno alla persona straniera che ne faccia richiesta (anche ad altro titolo).
pagina 2 di 5 Successivamente, in sede di conversione, la legge 173/2020 aveva nuovamente eliminato l'inciso “fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato Italiano” ma aveva lasciato il riferimento al fatto che “l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare” riferendosi cosi, pur senza fare espresso richiamo all'art. 8 Cedu, manifestatamente ad esso ed indicando compiutamente i criteri per il suo accertamento. Per altro verso, il dl n. 130/2020 ha reintrodotto il doppio canale attraverso cui chiedere il riconoscimento della protezione speciale secondo gli ampi presupposti delineati nei sopra citati commi 1 e 1.1: nell'ambito della procedura di protezione internazionale oppure, alternativamente, con domanda presentata direttamente al questore, con onere di acquisizione del parere obbligatorio e vincolante della commissione territoriale (art. 19, comma 1.2, TU 286/98). Con la riforma del 2023, legislatore è intervenuto in due fasi. In primo luogo, con l'art. 7 dl n. 20, entrato in vigore l'11 marzo 2023, ha «soppresso» il terzo e quarto periodo del comma 1.1 dell'art. 19 TU n. 286/98, sopra citati (laddove stabilivano che «Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine». Nella seconda fase, in sede di conversione in legge n. 50, entrata in vigore il 6 maggio 2023, il legislatore ha abrogato sia la parte dell'art. 19, comma 1.2, in cui era previsto il diritto a chiedere il riconoscimento della protezione speciale direttamente al Questore, sia l'art. 6, comma 1-bis, lett. a, TU 286/98, che prevedeva la convertibilità del permesso per protezione speciale rilasciato ai sensi dell'art. 32, comma 3, d.lgs n. 25/2008. Ciò premesso venendo al merito, si ritiene che, nonostante l'intervenuta modifica dell'art. 19 co.
1.1 del D.lgs. 286/98 dal D.L. 20/2023 (che ha soppresso come già detto il terzo e quarto periodo) al momento in cui il ricorrente ha presentato la domanda in esame, occorra continuare a dare preminente rilevanza alla tutela della vita privata, sulla scorta di quanto disposto dall'art. 8, par. 1 della CEDU. Secondo l'orientamento della Corte Europea dei diritti dell'uomo infatti, i cittadini stranieri i cui legami personali e familiari in un determinato Stato siano tali che il loro allontanamento comporterebbe un attacco sproporzionato al loro diritto alla vita privata e familiare, devono considerarsi inespellibili e dunque autorizzati al soggiorno (ex multis, pronuncia del 2 agosto 2001, c. Svizzera). Per_1
La nozione di 'vita privata' deve essere infatti intesa conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte Europea (tra le ultime, Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Sezione I, 14 febbraio 2019, n. 57433/15, NARJIS c. ITALIA) in riferimento all'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, laddove in tale nozione vengono fatti rientrare tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi, che anzi sono indici primari di inserimento sociale, nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere. Così come la nozione di pagina 3 di 5 'vita privata', anche la nozione di 'vita familiare' deve essere interpretata conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte Europea, la quale la definisce come il diritto di vivere insieme affinché i rapporti familiari possano svilupparsi normalmente, ribadendo in varie sentenze che, affinché questo diritto venga in rilievo, occorre che vi sia di fatto una reale esistenza di stretti legami personali costruiti dal ricorrente nel territorio nazionale (cfr. Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Grande Camera, 24 gennaio 2017, ricorso n. 25358, ), compresi legami familiari di fatto. Parte_2
Si ritiene dunque che, in relazione alla citata abrogazione dal D.L. 30/2023, la situazione del ricorrente e la conseguente sua condizione di inespellibilità trova il fondamento normativo nel rispetto del suo diritto alla vita privata, riconosciuto dall'art. 8 CEDU, dall'art. 7 Carta UE, oltre che dall'art. 2 Cost;
le norme della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), nel significato loro attribuito dalla Corte Europea, costituiscono un limite alla potestà legislativa dello Stato, come disposto dall'art. 117 Cost. ed impongono la compatibilità con la Convenzione;
occorre quindi evidenziare che Contr l'art. 19, comma 1.1. anche dopo l'entrata in vigore del d.l. 20/2023, tuttora richiama, quale limite all'espulsione dello straniero, anche se non esplicitato espressamente, gli obblighi di cui all'art. 5, comma 6, vale a dire quelli costituzionali ed internazionali (così Tribunale di Napoli, ordinanza del 22.05.2023). Secondo le Sezioni Unite, dunque, l'allontanamento del richiedente dal territorio nazionale comporterebbe una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, stabilmente radicata in Italia, ai sensi dell'art. 19, comma 1.1 d.lgs 286/98, come modificato dal d.l. 130/2020, tenuto conto della “comparazione attenuata” tra la situazione del richiedente in e le condizioni in cui si ritroverebbe se ritornasse nel suo paese di Pt_2 origine. Comparando infatti le situazioni dei due Paesi, risulta un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i contesti di vita nel godimento dei 7 diritti fondamentali che renderebbero il rimpatrio lesivo ai sensi dell'art. 8 CEDU (cfr. Cassazione a Sezioni Unite n. 24413/2021). Applicando tali principi al caso di specie, deve osservarsi che la difesa non ha fornito la prova della sussistenza di una vita privata e personale del ricorrente in Italia atteso che è stata fornita soltanto una scarna documentazione lavorativa che si ferma al dicembre 2023. Null'altro è dato da sapere del ricorrente in ordine al percorso svolto in o a legami Pt_2 familiari anche di fatto. Né sono state allegate o emergono ragioni di tutela di beni primari incomprimibili (vita, salute) che possano giustificare il rilascio del permesso di soggiorno e non si ritengono provati neppure altri specifici profili di vulnerabilità in capo al richiedente. Emerge al contrario che il ricorrente nel corso di questi anni si è reso responsabili di diversi reati, tra i quali quelli di maggiore indice di pericolosità commessi nell'ottobre e nel novembre 2024 di violenza e di resistenza a p.u. all'interno dell'ospedale dove gli prestavano le cure rispetto ai quali il GIP di Asti ha emesso nei suoi confronti una ordinanza di convalida dell'arresto in flagranza e di applicazione di misura cautelare. Risulta altresì che il ricorrente è stato condannato alla pena di due anni di reclusione per rapina. Contr Il ricorrente risulta infine che è stato trattenuto presso il in quanto costituente un pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico convalidato dal Tribunale di Cagliari in data 29.11.2024. A ciò si aggiunga che all'udienza del 13.11.2025 il difensore ha riferito che il ricorrente era attualmente detenuto in carcere.
pagina 4 di 5 Conseguentemente, operando una comparazione tra il livello di integrazione raggiunto dal ricorrente in e il suo livello di integrazione in Nigeria deve escludersi che i suoi Pt_2 diritti fondamentali verrebbero lesi in caso di espulsione dal territorio nazionale, in quanto il ricorrente potrebbe agevolmente ricreare nel suo Paese d'origine una situazione di vita analoga o migliore a quella italiana. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza,
-rigetta il ricorso;
-condanna il ricorrente a rifondere le spese di lite alla p.a. costituita che si liquidano in euro 1300 oltre Iva e Cpa se dovute;
-manda alla Cancelleria di notificare al ricorrente il presente provvedimento e di darne comunicazione alla Commissione Territoriale nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 17.11.2025
Il Giudice estensore Dott.ssa Silvia Carosio
Il Presidente Dott.ssa Maria Luciana Dughetti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati: dott.ssa Maria Luciana Dughetti Presidente dott.ssa Silvia Carosio Giudice relatore dott. Sara Perlo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento r.g. n. 6132/24 vertente tra nato a [...], DO ST (Ni g e r i a ) il 22.12, rappresentato e Parte_1 difeso dall'Avv. Mauro Pigino
ricorrente
Controparte_1 resistente
OGGETTO: ricorso avverso il rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza del 13.11.2025
FATTI RILEVANTI E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato a proposto impugnazione Parte_1 avverso il provvedimento in epigrafe indicato chiedendo al Tribunale in intestazione di riconoscere in suo favore il diritto alla protezione per protezione speciale. Infatti con provvedimento del 16.3.2024 il Questore di Vercelli ha rigettato l'istanza di rinnovo del suddetto permesso per insussistenza dei presupposti alla luce del parere contrario della Commissione. A sostegno della domanda il ricorrente ha allegato la sua condizione di integrazione nel tessuto sociale italiano alla luce del lavoro svolto. Il costituito chiedeva il rigetto alla luce della pericolosità del Controparte_1 ricorrente e dell'assenza di una effettiva integrazione. All'udienza del 13.11.2025 la difesa comparsa rassegnava le conclusioni insistendo nell'accoglimento del ricorso.
§§§
pagina 1 di 5 Venendo al merito, va premesso, in via preliminare, che nel 2018 è entrato in vigore il dl n. 113 del 2018, convertito nella legge 132/2018 che ha rivisto e modificato integralmente la disciplina della protezione umanitaria pervenendo a tipizzare in ben precise fattispecie la possibilità di concedere un permesso speciale per motivi diversi dalla protezione internazionale. La fattispecie di cui al comma 1.1 dell'art. 19 del d.lgs 25 luglio 1998 n. 286, così come modificato dal D.L. n. 130/2020, stabiliva: “Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresi' ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. Successivamente, la legge di conversione 173/2020 nell'apportare delle modifiche ha previsto in relazione al comma 1.1 dell'art. 19 citato, tra l'altro ”Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.»
Il nuovo comma 1.2. prevede: Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.». In sostanza, per un verso, il dl n. 130/2020 , aveva ripristinato parzialmente l'art. 5, comma 6, TU 286/98 precedentemente abrogato (senza la clausola delle «serie ragioni umanitarie» e senza espressa previsione del rilascio del permesso da parte del questore), esplicitando nuovamente il dovere dello Stato di tenere conto degli obblighi costituzionali
o internazionali prima di negare il permesso di soggiorno alla persona straniera che ne faccia richiesta (anche ad altro titolo).
pagina 2 di 5 Successivamente, in sede di conversione, la legge 173/2020 aveva nuovamente eliminato l'inciso “fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato Italiano” ma aveva lasciato il riferimento al fatto che “l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare” riferendosi cosi, pur senza fare espresso richiamo all'art. 8 Cedu, manifestatamente ad esso ed indicando compiutamente i criteri per il suo accertamento. Per altro verso, il dl n. 130/2020 ha reintrodotto il doppio canale attraverso cui chiedere il riconoscimento della protezione speciale secondo gli ampi presupposti delineati nei sopra citati commi 1 e 1.1: nell'ambito della procedura di protezione internazionale oppure, alternativamente, con domanda presentata direttamente al questore, con onere di acquisizione del parere obbligatorio e vincolante della commissione territoriale (art. 19, comma 1.2, TU 286/98). Con la riforma del 2023, legislatore è intervenuto in due fasi. In primo luogo, con l'art. 7 dl n. 20, entrato in vigore l'11 marzo 2023, ha «soppresso» il terzo e quarto periodo del comma 1.1 dell'art. 19 TU n. 286/98, sopra citati (laddove stabilivano che «Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine». Nella seconda fase, in sede di conversione in legge n. 50, entrata in vigore il 6 maggio 2023, il legislatore ha abrogato sia la parte dell'art. 19, comma 1.2, in cui era previsto il diritto a chiedere il riconoscimento della protezione speciale direttamente al Questore, sia l'art. 6, comma 1-bis, lett. a, TU 286/98, che prevedeva la convertibilità del permesso per protezione speciale rilasciato ai sensi dell'art. 32, comma 3, d.lgs n. 25/2008. Ciò premesso venendo al merito, si ritiene che, nonostante l'intervenuta modifica dell'art. 19 co.
1.1 del D.lgs. 286/98 dal D.L. 20/2023 (che ha soppresso come già detto il terzo e quarto periodo) al momento in cui il ricorrente ha presentato la domanda in esame, occorra continuare a dare preminente rilevanza alla tutela della vita privata, sulla scorta di quanto disposto dall'art. 8, par. 1 della CEDU. Secondo l'orientamento della Corte Europea dei diritti dell'uomo infatti, i cittadini stranieri i cui legami personali e familiari in un determinato Stato siano tali che il loro allontanamento comporterebbe un attacco sproporzionato al loro diritto alla vita privata e familiare, devono considerarsi inespellibili e dunque autorizzati al soggiorno (ex multis, pronuncia del 2 agosto 2001, c. Svizzera). Per_1
La nozione di 'vita privata' deve essere infatti intesa conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte Europea (tra le ultime, Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Sezione I, 14 febbraio 2019, n. 57433/15, NARJIS c. ITALIA) in riferimento all'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, laddove in tale nozione vengono fatti rientrare tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi, che anzi sono indici primari di inserimento sociale, nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere. Così come la nozione di pagina 3 di 5 'vita privata', anche la nozione di 'vita familiare' deve essere interpretata conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte Europea, la quale la definisce come il diritto di vivere insieme affinché i rapporti familiari possano svilupparsi normalmente, ribadendo in varie sentenze che, affinché questo diritto venga in rilievo, occorre che vi sia di fatto una reale esistenza di stretti legami personali costruiti dal ricorrente nel territorio nazionale (cfr. Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Grande Camera, 24 gennaio 2017, ricorso n. 25358, ), compresi legami familiari di fatto. Parte_2
Si ritiene dunque che, in relazione alla citata abrogazione dal D.L. 30/2023, la situazione del ricorrente e la conseguente sua condizione di inespellibilità trova il fondamento normativo nel rispetto del suo diritto alla vita privata, riconosciuto dall'art. 8 CEDU, dall'art. 7 Carta UE, oltre che dall'art. 2 Cost;
le norme della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), nel significato loro attribuito dalla Corte Europea, costituiscono un limite alla potestà legislativa dello Stato, come disposto dall'art. 117 Cost. ed impongono la compatibilità con la Convenzione;
occorre quindi evidenziare che Contr l'art. 19, comma 1.1. anche dopo l'entrata in vigore del d.l. 20/2023, tuttora richiama, quale limite all'espulsione dello straniero, anche se non esplicitato espressamente, gli obblighi di cui all'art. 5, comma 6, vale a dire quelli costituzionali ed internazionali (così Tribunale di Napoli, ordinanza del 22.05.2023). Secondo le Sezioni Unite, dunque, l'allontanamento del richiedente dal territorio nazionale comporterebbe una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, stabilmente radicata in Italia, ai sensi dell'art. 19, comma 1.1 d.lgs 286/98, come modificato dal d.l. 130/2020, tenuto conto della “comparazione attenuata” tra la situazione del richiedente in e le condizioni in cui si ritroverebbe se ritornasse nel suo paese di Pt_2 origine. Comparando infatti le situazioni dei due Paesi, risulta un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i contesti di vita nel godimento dei 7 diritti fondamentali che renderebbero il rimpatrio lesivo ai sensi dell'art. 8 CEDU (cfr. Cassazione a Sezioni Unite n. 24413/2021). Applicando tali principi al caso di specie, deve osservarsi che la difesa non ha fornito la prova della sussistenza di una vita privata e personale del ricorrente in Italia atteso che è stata fornita soltanto una scarna documentazione lavorativa che si ferma al dicembre 2023. Null'altro è dato da sapere del ricorrente in ordine al percorso svolto in o a legami Pt_2 familiari anche di fatto. Né sono state allegate o emergono ragioni di tutela di beni primari incomprimibili (vita, salute) che possano giustificare il rilascio del permesso di soggiorno e non si ritengono provati neppure altri specifici profili di vulnerabilità in capo al richiedente. Emerge al contrario che il ricorrente nel corso di questi anni si è reso responsabili di diversi reati, tra i quali quelli di maggiore indice di pericolosità commessi nell'ottobre e nel novembre 2024 di violenza e di resistenza a p.u. all'interno dell'ospedale dove gli prestavano le cure rispetto ai quali il GIP di Asti ha emesso nei suoi confronti una ordinanza di convalida dell'arresto in flagranza e di applicazione di misura cautelare. Risulta altresì che il ricorrente è stato condannato alla pena di due anni di reclusione per rapina. Contr Il ricorrente risulta infine che è stato trattenuto presso il in quanto costituente un pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico convalidato dal Tribunale di Cagliari in data 29.11.2024. A ciò si aggiunga che all'udienza del 13.11.2025 il difensore ha riferito che il ricorrente era attualmente detenuto in carcere.
pagina 4 di 5 Conseguentemente, operando una comparazione tra il livello di integrazione raggiunto dal ricorrente in e il suo livello di integrazione in Nigeria deve escludersi che i suoi Pt_2 diritti fondamentali verrebbero lesi in caso di espulsione dal territorio nazionale, in quanto il ricorrente potrebbe agevolmente ricreare nel suo Paese d'origine una situazione di vita analoga o migliore a quella italiana. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza,
-rigetta il ricorso;
-condanna il ricorrente a rifondere le spese di lite alla p.a. costituita che si liquidano in euro 1300 oltre Iva e Cpa se dovute;
-manda alla Cancelleria di notificare al ricorrente il presente provvedimento e di darne comunicazione alla Commissione Territoriale nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 17.11.2025
Il Giudice estensore Dott.ssa Silvia Carosio
Il Presidente Dott.ssa Maria Luciana Dughetti
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