CASS
Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 20/01/2026, n. 2154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2154 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: OV PO nato a [...] il [...] ST TO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 03/04/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANO dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 2154 Anno 2026 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: BORIO MARIAPAOLA Data Udienza: 18/11/2025 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO Letti i ricorsi di IP JA e AL TA con i quali si deducono i seguenti motivi: 1)Verronea applicazione della legge penale e la manifesta illogicità della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 641 cod. pen.; 2)Verronea applicazione della legge penale e la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., 3) la violazione di legge in relazione alla mancata concessione del beneficio della non menzione della pena nei confronti di AL TA;
rilevato che con memoria deposita in data 29/10/ 2025 la difesa dei ricorrenti ha depositato memoria difensiva documentando la rituale intervenuta remissione di querela da parte della persona offesa dal reato di insolvenza fraudolenza in ragione dell'integrale risarcimento, con relativa accettazione da parte degli imputati tramite difensore munito all'uopo di procura speciale;
ritenuto che il delitto di cui all'art. 641 cod. pen. è procedibile solo su richiesta punitiva della persona offesa, sicchè va dichiarato estinto;
non ricorrono le condizioni per un proscioglimento ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., mancando "evidenza di innocenza", come emerge dalla sentenza impugnata;
ritenuto che, in difetto di diversa pattuizione, le spese, ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen., vanno poste a carico dei querelati;
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna gli imputati al pagamento delle spese processuali Così deciso, il giorno 18 novembre 2025.
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 2154 Anno 2026 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: BORIO MARIAPAOLA Data Udienza: 18/11/2025 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO Letti i ricorsi di IP JA e AL TA con i quali si deducono i seguenti motivi: 1)Verronea applicazione della legge penale e la manifesta illogicità della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 641 cod. pen.; 2)Verronea applicazione della legge penale e la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., 3) la violazione di legge in relazione alla mancata concessione del beneficio della non menzione della pena nei confronti di AL TA;
rilevato che con memoria deposita in data 29/10/ 2025 la difesa dei ricorrenti ha depositato memoria difensiva documentando la rituale intervenuta remissione di querela da parte della persona offesa dal reato di insolvenza fraudolenza in ragione dell'integrale risarcimento, con relativa accettazione da parte degli imputati tramite difensore munito all'uopo di procura speciale;
ritenuto che il delitto di cui all'art. 641 cod. pen. è procedibile solo su richiesta punitiva della persona offesa, sicchè va dichiarato estinto;
non ricorrono le condizioni per un proscioglimento ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., mancando "evidenza di innocenza", come emerge dalla sentenza impugnata;
ritenuto che, in difetto di diversa pattuizione, le spese, ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen., vanno poste a carico dei querelati;
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna gli imputati al pagamento delle spese processuali Così deciso, il giorno 18 novembre 2025.