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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/03/2025, n. 734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 734 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai sigg. magistrati:
1. dr. Anna Carla Catalano Presidente
2. dr. Rosa B. Cristofano Consigliere rel.
3. dr. Laura Scarlatelli Consigliere
A seguito di trattazione scritta , riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'esito della riserva di cui all'udienza del 13.2.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1255/2023 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
13.12.1955 ed ivi residente al Corso Umberto I n. 39, rappresentato e difeso giusta procura in calce all'atto di appello dall'Avv. Ernesto Aceto (PEC:
presso il quale elettivamente domicilia in Solopaca Email_1 al Corso Umberto I n. 38. Il procuratore dichiara di ricevere le comunicazioni all'indirizzo PEC: ovvero al n. fax 0824601815 Email_1
Appellante
E
C.F. nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
22.09.1954 ed ivi residente a[...], rappresentato e difeso dall'avv. Gianni Emilio Iacobelli, C.F. (PEC: C.F._3
, Fax n. 0824.21719), presso il Email_2 quale elettivamente domiciliano in Napoli alla via Pietro Giannone n 30, giusta procura alle liti che si deposita nel fascicolo telematico in allegato al presente atto,
- il sottoscritto procuratore dichiara di eleggere domicilio informatico all'indirizzo PEC: , ove intende ricevere le Email_2 comunicazioni/notificazioni inerenti il giudizio
Appellato
OGGETTO : Appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Benevento , in funzione di giudice del lavoro n. 439/2023 , pubblicata il 28.4.2023 e notificata in data 8.5.2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 414 c.p.c. depositato il 2.12.2020, Parte_1 adiva il Tribunale di Benevento, in funzione di Giudice del lavoro ,esponendo:
- di aver lavorato alle dipendenze del sig. suo fratello, Controparte_1 presso l'oleificio di quest'ultimo, sito in Solopaca (BN) alla Via Tenente Tancredi, 25, dal 20.10.2009 al 10.12.2009, dal 20.10.2010 al 10.12.2010, dal 20.10.2011 al 10.12.2011, dal 20.10.2012 al 10.12.2012, dal 20.10.2013 al 10.12.2013, dal 20.10.2014 al 10.12.2014;
- di essere stato inquadrato nell'area 3 del CCNL degli operai agricoli floro-vivaisti, di aver svolto mansioni di operaio e coordinatore generale di tutti i macchinari e di aver lavorato per diciotto ore al giorno, tutti i giorni, sabato e domenica compresi, con mezz'ora di pausa pranzo dalle ore 13:00 alle 13:30 circa;
- di non aver ricevuto il pagamento della retribuzione per i giorni lavorati, del TFR, della quota di tredicesima e quattordicesima mensilità per tutti i periodi lavorati, delle ferie maturate e non godute, nonché dello straordinario;
- di aver chiesto il pagamento delle somme dovutegli, con raccomandata A/R del 2.2.2016 e di aver ricevuto riscontro negativo;
- di aver richiesto un tentativo di conciliazione monocratica ex art. 11 del D.lgs. 124/04 alla Direzione Territoriale del Lavoro di Benevento, chiedendo l'accertamento ed il conseguente riconoscimento di tutti i propri diritti, anche in relazione alla contribuzione;
- che, con nota prot. N. 13481 del 28.09.2016, la Direzione Territoriale del Lavoro di Benevento, attestava l'esito negativo della procedura di conciliazione Par monocratica e con successiva nota prot. DPL BN n. 7441 del 06.06.2017, l' di Benevento- sulla base del raffronto tra quanto risultava registrato presso l' , e CP_2 quanto risultava dai registri di molitura e sulla base delle dichiarazioni rese da alcuni testi- ricalcolava la retribuzione dovuta al lavoratore sulla base di un orario di lavoro full-time, per gli anni dal 2012 al 2015; - di aver diritto ad essere inquadrato nel 4° livello del CCNL per l'industria molitoria ed al pagamento di tutte le differenze retributive maturate e non percepite a titolo di retribuzione ordinaria, TFR;
13^ e 14^ mensilità, lavoro straordinario e ferie non godute. Ciò premesso, l'istante conveniva in giudizio Controparte_1 chiedendo di “accogliere il presente ricorso e per l'effetto, condannare l'impresa individuale Giambattista con sede in Solopaca (BN) alla Via Ten. CP_1
Tancredi, 25, P. IVA: della quale è titolare il sig. P.IVA_1 CP_1
nato il [...] e residente in [...] alla Via Cerzito, C.F.:
[...]
al pagamento in favore del lavoratore C.F._2 Parte_1 della somma di €. 74.977,34, e/o quella somma maggiore e/o minore
[...] che sarà stabilita dall'adito Tribunale, dovuta per il lavoro svolto nei periodi 20.10.2009 -10.12.2009, 20.10.2010 -10.12.2010, 20.10.2011 -10.12.2011, 20.10.2012 -10.12.2012, 20.10.2013-10.12.2013, 20.10.2014 - 10.12.2014 a titolo di corresponsione di retribuzione per i giorni lavorati, TFR, quota di tredicesima e quattordicesima mensilità per ogni periodo innanzi indicato, ferie maturate e non godute, nonché straordinario, oltre ad ogni ulteriore accessorio di legge ed oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria maturati dalla data di cessazione del rapporto stesso a quella dell'effettivo soddisfo”, con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore dell'avvocato Aceto, dichiaratosi anticipatario. Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il resistente eccependo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto. In particolare, eccepiva, preliminarmente l'inapplicabilità Controparte_1 del CCNL per industrie di molitura, sulla cui base erano stati elaborati i conteggi, in quanto al rapporto lavorativo era applicabile il CCNL degli operai agricoli floro- vivaisti e la prescrizione dei crediti vantati per gli anni 2009 e 2010. Nel merito, deduceva l'infondatezza del ricorso, affermando che il ricorrente, correttamente inquadrato nell'area 3 del CCNL applicato, aveva lavorato solo negli anni dal 2009 al 2013, in virtù di contratti a tempo determinato part time,per due ore al giorno, dalle 8.00 alle 9.00 e dalle 16.00 alle 17.00 e, comunque, per un massimo di quindici ore alla settimana, come previsto contrattualmente;
che il lavoratore aveva ricevuto il pagamento della retribuzione dovuta per i periodi lavorati;
che ,a seguito dell'alluvione di ottobre 2015 tutta la documentazione inerente il rapporto lavorativo andava perduta ed il frantoio veniva chiuso. Ammessa ed espletata la prova testimoniale , disposta l'acquisizione del CCNL per gli operai e degli per ricalcolare le somme Parte_3 Pt_4 effettivamente dovute per i periodi risultanti dagli atti, nonché i prospetti contabili rielaborati ,il Tribunale adito con la sentenza in epigrafe indicata , accoglieva parzialmente il ricorso e, per l'effetto condannava CP_1 al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 2.845,65, oltre
[...] interessi e rivalutazione monetaria a titolo di differenze retributive nonché al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1314,00. Avverso la predetta sentenza ha proposto gravame Parte_1 chiedendone la integrale riforma, con accoglimento delle domande formulate in primo grado.
A fondamento dell'appello ha eccepito, in via preliminare , la tardività della costituzione in giudizio in primo grado da parte del resistente , intervenuta il 3 maggio 2021, rispetto all'udienza fissata il 13 Maggio 2021, assumendo che il termine per la costituzione tempestiva era di 10 giorni “liberi” prima della data di udienza , scadente , pertanto il giorno 30.4.2023, con conseguente inammissibilità della prova orale e documentale. Nel merito ha dedotto il difetto di motivazione in ordine alla ritenuta non applicabilità del contratto degli operai dell'industria molitoria, atteso che dai documenti acquisiti presso l' risultavano esservi i cc.dd. DM 10 proprio CP_2 per i lavoratori dell'industria molitoria , applicato dall'impresa convenuta nonché l'erronea valutazione ed interpretazione delle emergenze istruttorie la cui corretta esegesi avrebbe dovuto indurre il Tribunale a riconoscere le differenze retributive reclamate. Ed ancora ha lamentato l'erroneità della quantificazione delle somme riconosciute a titolo di retribuzione ordinaria, come operata dal primo giudice che aveva recepito , errando , i conteggi eseguiti da parte resistente laddove il ricalcolo doveva essere demandato ad un CTU. Infine, con l'ultimo motivo di doglianza ha censurato la statuizione sulle spese per violazione dei parametri di cui al DM 55/2014 e succ. DM 147/2022 .
Ha concluso chiedendo, previa ammissione di CTU ed escussione dei testi immotivatamente non ammessi, , di accogliere integralmente la domanda formulata in prime cure;
vinte le spese del doppio grado con attribuzione . Instaurato nuovamente il contraddittorio si è costituito Controparte_1 che, in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per violazione dell' art 342 c.p.c. come modificato dal D.L. 83/2012 convertito in L. 134/2012; nel merito , sulla base di plurime argomentazioni , ha resistito al gravame rilevando la correttezza della decisione gravata di cui ha chiesto la conferma con vittoria delle spese e competenze del grado con attribuzione .
. Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022. Indi ,a seguito del deposito delle note di trattazione scritta , la causa è stata riservata in decisione.
La Corte giudica l'appello infondato per le ragioni che si vanno ad esporre.
Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame in quanto gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, non richiedono che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, imponendo al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il "quantum appellatum",circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata (cfr. Cass. Civ., Sez.Lav.,sent. 23.03.2018 n. 7332).
Tale onere, nel caso in esame, è stato compiutamente assolto dall'appellante che ha ampiamente argomentato i motivi di gravame con preciso riferimento alle parti della sentenza contestate.
Ciò posto va da subito detto che possono ritenersi incontrovertibilmente passate in giudicato in quanto non attinte da alcuna censura o appello incidentale le seguenti statuizioni :
-la statuizione che ha accolto l'eccezione di prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. dei crediti maturati nei periodi dal 20.10.2009 al 10.12.2009 e dal 20.10.2010 al 10.12.2010, in considerazione del primo atto interruttivo della prescrizione rappresentato dalla missiva del 2.02.2016) ;
-la statuizione che ha respinto la domanda di corresponsione dell'indennità di ferie non godute in quanto non provate e quella che ha affermato che non risultava formulata alcuna domanda relativa al diritto ad un diverso inquadramento per lo svolgimento di mansioni superiori;
- la statuizione che ha riconosciuto la debenza unicamente del cd. terzo elemento e che detto terzo elemento, ai sensi dell'art. 57 del CCNL applicato
,non rientrava nella base di calcolo del TFR.
-la statuizione del primo Giudice che ha ritenuto non provata la sussistenza di un rapporto di lavoro per l'ultimo periodo dal 20.10.2014 al 10.12.2014;
-la statuizione in merito alla inidoneità della prova del pagamento offerta dal resistente a mezzo due assegni del 27.8.2013, (assegni n. 1039263575 per € 600,00 e n. 1039263574 per € 900,00), circa la corresponsione della retribuzione ordinaria. Pertanto in virtù del principio devolutivo che impronta il gravame, cade sotto la cognizione di questa Corte solo quanto espressamente e non con mere formule di stile riproposto, restando definitivamente decisa ogni altra questione.
Ciò posto con il primo motivo parte appellante lamenta la mancata declaratoria, da parte del Tribunale, di tardività della costituzione in primo grado del convenuto, con le conseguenti decadenze e preclusioni di cui all'art. 416 c.p.c., ritenendo che il termine di cui al citato articolo sia di 10 giorni “liberi” prima dell'udienza. Il motivo è infondato alla luce del più volte enunciato principio per il quale, in tema di computo dei termini processuali, qualora la legge non preveda espressamente che si tratti di un termine libero, opera il criterio generale di cui all'art. 155 c.p.c., secondo il quale non devono essere conteggiati i giorni e l'ora iniziali computandosi invece quelli finali (cfr., ex plurimis, Sezioni Unite, sentenza 1 febbraio 2012, n.1418 ; Cass. nn. 11302 del 2011, 6263 del 2006 e 10797 del 1997); Pertanto nel computo del termine ex art. 416 c.p.c.), che viene effettuato a ritroso, il giorno dell'udienza viene considerato come termine iniziale (dies a quo) e, pertanto, va escluso dal calcolo stesso, mentre il decimo giorno anteriore all'udienza stessa viene calcolato, essendo dies a quem che non è libero.
Nel caso di specie, è pacifico che l'udienza di primo grado era fissata per il 13.05.2021, quindi la costituzione del convenuto avvenuta il 03.05.2021, non può dirsi tardiva, atteso che il 1° maggio era festivo e il 2 maggio cadeva di domenica L'accertata tempestività della costituzione comporta che l'originaria parte resistente non è incorsa in alcuna delle preclusioni o decadenze previste dall'art. 416 c.p.c.
Parimenti infondato è il secondo motivo di doglianza per avere il primo Giudice erroneamente ritenuto applicabile il ccnl per gli operai agricoli floro vivaisti, laddove al rapporto dedotto in giudizio , a dir dell'appellante, andava applicato il ccnl per i lavoratori dell'industria molitoria. I rilievi e le contestazioni mosse dall'appellante sono in realtà prive di alcun effettivo fondamento ed in ogni caso insuscettibili di minare il fondamento e la ben argomentata motivazione della pronuncia del giudice di primo grado. Questi infatti ha elaborato una decisione di cui ha chiaramente enunciato i criteri informativi, apprezzando un quadro probatorio sufficientemente completo, non trascurando l'analisi di alcuno degli elementi di giudizio, quali nella specie, i riferimenti giurisprudenziali, le risultanze della prova testimoniale e documentale nonchè lo stesso contenuto delle difese delle parti . In punto di diritto, conformemente a quanto affermato al riguardo dalla giurisprudenza di legittimità che richiamava , il Tribunale ha evidenziato che:
nel nostro ordinamento il contratto collettivo è un contratto di diritto comune vincolante solo per le parti aderenti alle organizzazioni di categoria stipulanti, ovvero per quelle che abbiano successivamente aderito (anche solo implicitamente) al contratto stesso;
pertanto nell'attuale sistema di diritto comune non può trovare applicazione la norma di cui all'art. 2070 cod. civ., secondo la quale l'applicazione del contratto collettivo si determina secondo l'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore, in quanto tale norma è stata dettata per l'applicazione dei contratti corporativi quali fonti di diritto oggettivo e non può ritenersi operante nel nostro attuale sistema nel quale il contratto collettivo di lavoro, va ricondotto unicamente nell'ambito della libertà e della autonomia negoziale delle parti (cfr. Cass., Sez. L. n. 26742/2014 e Cass. Sez. L. n. 24160/2015); la contrattazione collettiva di diritto comune ha efficacia vincolante limitatamente agli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti e a coloro che esplicitamente o implicitamente, al contratto abbiano prestato adesione;
spetta alla parte che invoca una norma contrattuale di provarne l'applicabilità al rapporto giuridico in essere (art. 2697 c.c.).
In punto di fatto il primo giudice ha, poi, compiuto un'attenta esame della documentazione acquisita al giudizio, che confermava l'applicabilità al caso di specie del ccnl per gli operai agricoli floro-vivaisti. Ed infatti premesso che è lo stesso ricorrente che nel ricorso introduttivo aveva espressamente dichiarato che il CCNL applicato al rapporto di lavoro era quello per gli operai agricoli floro-vivaisti senza poi nemmeno indicare le motivazioni per le quali era applicabile il diverso contratto invocato, in ogni caso l'applicabilità di detta contrattazione è stata espressamente accertata dalla Par relazione della n. 7441 del 06.06.2017 ( v. doc.n. 5, in prod. ricorr. 1°grado), dalla quale testualmente risulta: “dalla consultazione della banca dati sia del Ministero del Lavoro che dell' è emerso che il Sig. ha CP_2 Parte_1 lavorato alle dipendenze del sig. suo fratello, dall'anno Controparte_1
2009 all'anno 2013, limitatamente ai mesi di novembre e dicembre. Il Contratto di lavoro è stato a tempo parziale e determinato ed è stato inquadrato nell'Area 3 del Contratto degli operai agricoli floro-vivaisti applicato dal datore di lavoro” e con il verbale unico di accertamento n. 7454 del 2017 dell'Ispettorato del Lavoro, nel quale si legge: “sono state verificate le comunicazioni di assunzione del dipendente in questione dalle quali è emerso che negli anni 2012 e 2013 è stato occupato nei mesi di novembre e dicembre con contratto a tempo determinato- parziale di n. 15 ore settimanali. Il contratto applicato è risultato quello degli operai agricoli
[...] dell'Area 3”. Pt_5
Va ricordato che la valutazione dei documenti ,così come delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri come la scelta tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr. Civ., Sez. Lav., 23/07/2021, n.21174). Il giudice, quindi , non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata. Orbene, ritiene la Corte che il giudicante si sia attenuto agli esposti principi, elaborando una decisione di cui ha chiaramente enunciato i criteri informativi, che presentano connotati di logica coerenza e pienamente giustificano la valenza probatoria conferita agli elementi documentali acquisiti e , dunque , le conclusioni cui lo stesso è pervenuto. Ed infatti il Giudice di prime cure ha correttamente data preponderante valenza probatoria agli accertamenti ispettivi di cui sopra, atteso che l'avvenuto controllo delle banche dati del Ministero del Lavoro e dell' , delle CP_2 comunicazioni di assunzione e del CCNL in esse indicato come applicato al rapporto, fa piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti (cfr. Cass. Civ. 23800 del 07/11/2014). A fronte di tale chiaro quadro probatorio, risultano quindi del tutto insufficienti a provare l'applicazione al rapporto del CCNL invocato dal ricorrente, le dichiarazioni (e in particolare il codice statistico contributivo- CSC - Pt_4 utilizzato), cui parte appellante pone richiamo nei motivi di gravame e depositate in atti a seguito di ordinanza ex art. 421cpc.
Accertata l'applicabilità del CCNL per gli operai agricoli floro-vivaisti al rapporto e, dunque , la correttezza -dell'inquadramento operato nell'area 3 del predetto CCNL, con argomentazione immune da censure e per nulla contrastata , il primo giudice ha ritenuto che nulla spettasse al lavoratore a titolo di mensilità aggiuntive atteso che il CCNL applicabile, non prevede il pagamento della 13^ e 14^ mensilità per i lavoratori a tempo determinato, in quanto le somme dovute a tale titolo sono comprese nella percentuale relativa al cd. terzo elemento (cfr. artt. 50 e 51 del CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti del 25.05.2010, valido dal 1.1.2010 al 31.12.2013) ed essendo pacifico che, nel caso di specie, il lavoratore è stato assunto con contratti a tempo determinato. In conformità alle disposizioni sopra richiamate il Giudicante ha riconosciuto la debenza unicamente del cd. terzo elemento e sul punto –come si è detto-la sentenza di prime cure non è stata censurata , con conseguente passaggio in giudicato di detto capo della pronuncia.
Correttamente poi il primo Giudice non ha riconosciuto differenze retributive per l'asserito lavoro straordinario svolto, non avendo il lavoratore assolto all'onere della prova sul medesimo gravante ex art 2967 c.c. ( né tan meno ha accolto la richiesta corresponsione dell'indennità per ferie non godute, ma su questo capo come si è detto si è formato il giudicato) .
Ebbene la prova del lavoro straordinario non è emersa né dalla documentazione versata in atti, né dalla prova testimoniale svolta in primo grado. In ordine alla documentazione versata in atti deve evidenziarsi –in accordo con il primo giudice -- che lo svolgimento di lavoro straordinario non può ritenersi provato – come ritenuto dall'appellante nei motivi di gravame – dalla relazione Par dell' del 6.6.2017, stante la genericità della medesima sul punto;
stesse considerazioni vanno fatte per il verbale unico di accertamento n. 7454/2017.
Va riportato il seguente passaggio motivazionale della sentenza impugnata che viene pienamente condiviso dal EG , ove si legge che: la nota del 6.6.2017 è del tutto generica in relazione allo svolgimento di lavoro straordinario, essendo solo affermato che “dalle dichiarazioni rese da alcuni testi, è stato accertato che i rapporti di lavoro sono stati superiori alle tre ore giornaliere dichiarate per cui si è provveduto a ricalcolare la retribuzione giornaliera rapportata al tempo pieno”. Allo stesso modo, nel verbale unico di accertamento n. 7454/2017 si legge “sono state acquisite inoltre le dichiarazioni da alcuni testi, dalle quali è emerso il dipendente in questione ha lavorato nel frantoio per non meno di 8 ore al giorno”. In effetti non vi è, in entrambi i documenti, alcuna indicazione di quali sarebbero i testi ascoltati, né sono riportate le dichiarazioni dagli stessi resi, al fine di consentire il controllo e la valutazione delle predette dichiarazioni. Quanto alle dichiarazioni rese come teste dall'Ispettore del Lavoro firmataria della relazione del 6.6.2017 ( ), le stesse sono del tutto Testimone_1 ininfluenti atteso che quest'ultima si è limitata a riconoscere il contenuto della suddetta nota, ma ha espressamente dichiarato che “gli accertamenti non sono stati fatti da me personalmente ma da altri funzionari dell'ufficio dei quali io sono la responsabile...”. Detta teste dunque non ha proceduto in prima persona agli accertamenti, né ha raccolto personalmente le dichiarazioni rese dai testimoni richiamati in detta nota. Nessuno degli altri testi escussi ( , e Testimone_2 Testimone_3
) ha poi confermato lo svolgimento di lavoro straordinario, anzi Testimone_4 nessun teste in realtà ha saputo riferire con precisione sull'orario di lavoro osservato dall'attuale appellante . Così come nessuno dei testi escussi ha riferito alcunchè in relazione al godimento delle ferie . Il Tribunale , sulla base di quanto processualmente acclarato e stante la mancata prova del pagamento dei due assegni che il resistente aveva dichiarato di aver emesso nei confronti dell'istante per corrispondere la retribuzione dovuta, ha riconosciuto al ricorrente, per i periodi dal 20.10.2011 al 10.12.2011, dal 20.10.2012 al 10.12.2012, dal 20.10.2013 al 10.12.2013, la somma lorda di € 2079.08 a titolo di retribuzione ordinaria, di € 633,09 a titolo di terzo elemento e di € 142,48 per TFR. Il tutto sulla base di conteggi predisposti dall'originaria parte resistente che, in quanto analitici e congrui oltre che non specificatamente contestati, si rivelano del tutto idonei e sufficienti a fondare la pretesa attorea nei termini processualmente acclarati dal Tribunale. Di qui la superfluità di una indagine contabile a mezzo CTU, pure reiterata dall'appellante nei motivi di gravame.
Infine destituito di ogni fondamento è l'ultimo motivo di doglianza relativo alla determinazione e liquidazione delle spese processuali. Ed invero il Tribunale ha tenuto conto dell'esito complessivo della lite che ha visto parte ricorrente soccombente su gran parte della domanda azionata Ed infatti – a fronte di una domanda proposta per presunte differenze retributive pari ad 74.977,34- ha ritenuto fondata e accolto la domanda per un importo notevolmente inferiore pari ad euro 2.845,65, (evenienza che ben avrebbe potuto giustificare una compensazione parziale delle spese).
Infine per completezza motivazionale non può avere ingresso la richiesta di escussione di ulteriori testi.
Va detto che il giudice, quand'anche non abbia fatto uso della facoltà di ridurre le liste dei testimoni con l'ordinanza di ammissione della prova, non ha l'obbligo di esaurire l'esame di tutti i testi ammessi qualora, per i risultati raggiunti, ravvisi superflua l'ulteriore assunzione della prova. Nella specie, l'attività istruttoria compiuta dal primo giudice, concretatasi nell'audizione di due testi per parte ricorrente lungi dall'apparire carente o incompleta, si rivela esaustiva e non abbisognevole di alcuna integrazione. Inoltre non può non evidenziarsi che la richiesta di audizione di altri testi avrebbe dovuta essere accompagnata da una indicazione circa la qualità di tali testi e da circostanze specifiche idonee a dimostrare la loro rilevanza rispetto al presumibile grado di conoscenza delle circostanze da accertare.
Dal canto suo, la parte attrice , tra i vari testi indicati , avrebbe dovuto citare innanzi al Tribunale quello che era più a conoscenza dei fatti di causa ,nonché neutrale rispetto ad esso , in modo da escludere i testimoni meno rilevanti. In altri termini la parte era tenuta ad individuare e a presentare innanzi al primo giudice le persone che avevano una conoscenza più completa ed esauriente dei fatti di causa, oltre che estranee alle parti in causa e senza alcun interesse nel giudizio;
in mancanza non può che soggiacere alle conseguenze di una scelta poco responsabile . Non è, quindi ammissibile un supplemento istruttorio, anche perché nel processo del lavoro l'esercizio dei poteri istruttori in grado d'appello non può essere invocata per supplire ad una complessiva carenza probatoria sui fatti costitutivi della domanda, bensì solo per colmare eventuali e specifiche lacune delle risultanze di causa. Per tutto quanto sin qui esposto ,ritiene la Corte che all'esito dell'esame degli atti di causa, appare appieno condivisibile il governo dell'interpretazione delle norme e l'analisi degli elementi processuali effettuati dal primo giudice , il quale ha esaminato tutte le circostanze rilevanti ai fini della decisione, svolgendo un iter argomentativo esaustivo, coerente con le emergenze processuali acquisite e immune da contraddizioni e vizi logici. Dalle osservazioni in fatto e in diritto sinora esposte, discende quindi, la infondatezza delle censure formulate dall'appellante e il rigetto del gravame con la conferma dell'impugnata sentenza. Le spese del grado seguono la soccombenza, liquidandosi, con distrazione, nella misura, reputata congrua, alla luce delle tabelle di cui al d.m. n. 55 del 2014, come aggiornate con d.m. n. 147 del 2022.
Va, infine, dato atto che ricorrono, per parte appellante, le condizioni per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se il medesimo dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello ;
-condanna l'appellante alla refusione in favore di parte appellata , delle spese del grado che liquida in complessivi euro 980,00 oltre rimborso spese generali
, Iva e Cpa come per legge , con attribuzione al procuratore antistatario.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Napoli lì 13.2.2025
Il Cons. est. rel. Il Presidente Dr. Rosa B. Cristofano dr. Anna Carla Catalano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai sigg. magistrati:
1. dr. Anna Carla Catalano Presidente
2. dr. Rosa B. Cristofano Consigliere rel.
3. dr. Laura Scarlatelli Consigliere
A seguito di trattazione scritta , riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'esito della riserva di cui all'udienza del 13.2.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1255/2023 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
13.12.1955 ed ivi residente al Corso Umberto I n. 39, rappresentato e difeso giusta procura in calce all'atto di appello dall'Avv. Ernesto Aceto (PEC:
presso il quale elettivamente domicilia in Solopaca Email_1 al Corso Umberto I n. 38. Il procuratore dichiara di ricevere le comunicazioni all'indirizzo PEC: ovvero al n. fax 0824601815 Email_1
Appellante
E
C.F. nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
22.09.1954 ed ivi residente a[...], rappresentato e difeso dall'avv. Gianni Emilio Iacobelli, C.F. (PEC: C.F._3
, Fax n. 0824.21719), presso il Email_2 quale elettivamente domiciliano in Napoli alla via Pietro Giannone n 30, giusta procura alle liti che si deposita nel fascicolo telematico in allegato al presente atto,
- il sottoscritto procuratore dichiara di eleggere domicilio informatico all'indirizzo PEC: , ove intende ricevere le Email_2 comunicazioni/notificazioni inerenti il giudizio
Appellato
OGGETTO : Appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Benevento , in funzione di giudice del lavoro n. 439/2023 , pubblicata il 28.4.2023 e notificata in data 8.5.2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 414 c.p.c. depositato il 2.12.2020, Parte_1 adiva il Tribunale di Benevento, in funzione di Giudice del lavoro ,esponendo:
- di aver lavorato alle dipendenze del sig. suo fratello, Controparte_1 presso l'oleificio di quest'ultimo, sito in Solopaca (BN) alla Via Tenente Tancredi, 25, dal 20.10.2009 al 10.12.2009, dal 20.10.2010 al 10.12.2010, dal 20.10.2011 al 10.12.2011, dal 20.10.2012 al 10.12.2012, dal 20.10.2013 al 10.12.2013, dal 20.10.2014 al 10.12.2014;
- di essere stato inquadrato nell'area 3 del CCNL degli operai agricoli floro-vivaisti, di aver svolto mansioni di operaio e coordinatore generale di tutti i macchinari e di aver lavorato per diciotto ore al giorno, tutti i giorni, sabato e domenica compresi, con mezz'ora di pausa pranzo dalle ore 13:00 alle 13:30 circa;
- di non aver ricevuto il pagamento della retribuzione per i giorni lavorati, del TFR, della quota di tredicesima e quattordicesima mensilità per tutti i periodi lavorati, delle ferie maturate e non godute, nonché dello straordinario;
- di aver chiesto il pagamento delle somme dovutegli, con raccomandata A/R del 2.2.2016 e di aver ricevuto riscontro negativo;
- di aver richiesto un tentativo di conciliazione monocratica ex art. 11 del D.lgs. 124/04 alla Direzione Territoriale del Lavoro di Benevento, chiedendo l'accertamento ed il conseguente riconoscimento di tutti i propri diritti, anche in relazione alla contribuzione;
- che, con nota prot. N. 13481 del 28.09.2016, la Direzione Territoriale del Lavoro di Benevento, attestava l'esito negativo della procedura di conciliazione Par monocratica e con successiva nota prot. DPL BN n. 7441 del 06.06.2017, l' di Benevento- sulla base del raffronto tra quanto risultava registrato presso l' , e CP_2 quanto risultava dai registri di molitura e sulla base delle dichiarazioni rese da alcuni testi- ricalcolava la retribuzione dovuta al lavoratore sulla base di un orario di lavoro full-time, per gli anni dal 2012 al 2015; - di aver diritto ad essere inquadrato nel 4° livello del CCNL per l'industria molitoria ed al pagamento di tutte le differenze retributive maturate e non percepite a titolo di retribuzione ordinaria, TFR;
13^ e 14^ mensilità, lavoro straordinario e ferie non godute. Ciò premesso, l'istante conveniva in giudizio Controparte_1 chiedendo di “accogliere il presente ricorso e per l'effetto, condannare l'impresa individuale Giambattista con sede in Solopaca (BN) alla Via Ten. CP_1
Tancredi, 25, P. IVA: della quale è titolare il sig. P.IVA_1 CP_1
nato il [...] e residente in [...] alla Via Cerzito, C.F.:
[...]
al pagamento in favore del lavoratore C.F._2 Parte_1 della somma di €. 74.977,34, e/o quella somma maggiore e/o minore
[...] che sarà stabilita dall'adito Tribunale, dovuta per il lavoro svolto nei periodi 20.10.2009 -10.12.2009, 20.10.2010 -10.12.2010, 20.10.2011 -10.12.2011, 20.10.2012 -10.12.2012, 20.10.2013-10.12.2013, 20.10.2014 - 10.12.2014 a titolo di corresponsione di retribuzione per i giorni lavorati, TFR, quota di tredicesima e quattordicesima mensilità per ogni periodo innanzi indicato, ferie maturate e non godute, nonché straordinario, oltre ad ogni ulteriore accessorio di legge ed oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria maturati dalla data di cessazione del rapporto stesso a quella dell'effettivo soddisfo”, con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore dell'avvocato Aceto, dichiaratosi anticipatario. Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il resistente eccependo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto. In particolare, eccepiva, preliminarmente l'inapplicabilità Controparte_1 del CCNL per industrie di molitura, sulla cui base erano stati elaborati i conteggi, in quanto al rapporto lavorativo era applicabile il CCNL degli operai agricoli floro- vivaisti e la prescrizione dei crediti vantati per gli anni 2009 e 2010. Nel merito, deduceva l'infondatezza del ricorso, affermando che il ricorrente, correttamente inquadrato nell'area 3 del CCNL applicato, aveva lavorato solo negli anni dal 2009 al 2013, in virtù di contratti a tempo determinato part time,per due ore al giorno, dalle 8.00 alle 9.00 e dalle 16.00 alle 17.00 e, comunque, per un massimo di quindici ore alla settimana, come previsto contrattualmente;
che il lavoratore aveva ricevuto il pagamento della retribuzione dovuta per i periodi lavorati;
che ,a seguito dell'alluvione di ottobre 2015 tutta la documentazione inerente il rapporto lavorativo andava perduta ed il frantoio veniva chiuso. Ammessa ed espletata la prova testimoniale , disposta l'acquisizione del CCNL per gli operai e degli per ricalcolare le somme Parte_3 Pt_4 effettivamente dovute per i periodi risultanti dagli atti, nonché i prospetti contabili rielaborati ,il Tribunale adito con la sentenza in epigrafe indicata , accoglieva parzialmente il ricorso e, per l'effetto condannava CP_1 al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 2.845,65, oltre
[...] interessi e rivalutazione monetaria a titolo di differenze retributive nonché al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1314,00. Avverso la predetta sentenza ha proposto gravame Parte_1 chiedendone la integrale riforma, con accoglimento delle domande formulate in primo grado.
A fondamento dell'appello ha eccepito, in via preliminare , la tardività della costituzione in giudizio in primo grado da parte del resistente , intervenuta il 3 maggio 2021, rispetto all'udienza fissata il 13 Maggio 2021, assumendo che il termine per la costituzione tempestiva era di 10 giorni “liberi” prima della data di udienza , scadente , pertanto il giorno 30.4.2023, con conseguente inammissibilità della prova orale e documentale. Nel merito ha dedotto il difetto di motivazione in ordine alla ritenuta non applicabilità del contratto degli operai dell'industria molitoria, atteso che dai documenti acquisiti presso l' risultavano esservi i cc.dd. DM 10 proprio CP_2 per i lavoratori dell'industria molitoria , applicato dall'impresa convenuta nonché l'erronea valutazione ed interpretazione delle emergenze istruttorie la cui corretta esegesi avrebbe dovuto indurre il Tribunale a riconoscere le differenze retributive reclamate. Ed ancora ha lamentato l'erroneità della quantificazione delle somme riconosciute a titolo di retribuzione ordinaria, come operata dal primo giudice che aveva recepito , errando , i conteggi eseguiti da parte resistente laddove il ricalcolo doveva essere demandato ad un CTU. Infine, con l'ultimo motivo di doglianza ha censurato la statuizione sulle spese per violazione dei parametri di cui al DM 55/2014 e succ. DM 147/2022 .
Ha concluso chiedendo, previa ammissione di CTU ed escussione dei testi immotivatamente non ammessi, , di accogliere integralmente la domanda formulata in prime cure;
vinte le spese del doppio grado con attribuzione . Instaurato nuovamente il contraddittorio si è costituito Controparte_1 che, in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per violazione dell' art 342 c.p.c. come modificato dal D.L. 83/2012 convertito in L. 134/2012; nel merito , sulla base di plurime argomentazioni , ha resistito al gravame rilevando la correttezza della decisione gravata di cui ha chiesto la conferma con vittoria delle spese e competenze del grado con attribuzione .
. Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022. Indi ,a seguito del deposito delle note di trattazione scritta , la causa è stata riservata in decisione.
La Corte giudica l'appello infondato per le ragioni che si vanno ad esporre.
Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame in quanto gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, non richiedono che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, imponendo al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il "quantum appellatum",circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata (cfr. Cass. Civ., Sez.Lav.,sent. 23.03.2018 n. 7332).
Tale onere, nel caso in esame, è stato compiutamente assolto dall'appellante che ha ampiamente argomentato i motivi di gravame con preciso riferimento alle parti della sentenza contestate.
Ciò posto va da subito detto che possono ritenersi incontrovertibilmente passate in giudicato in quanto non attinte da alcuna censura o appello incidentale le seguenti statuizioni :
-la statuizione che ha accolto l'eccezione di prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. dei crediti maturati nei periodi dal 20.10.2009 al 10.12.2009 e dal 20.10.2010 al 10.12.2010, in considerazione del primo atto interruttivo della prescrizione rappresentato dalla missiva del 2.02.2016) ;
-la statuizione che ha respinto la domanda di corresponsione dell'indennità di ferie non godute in quanto non provate e quella che ha affermato che non risultava formulata alcuna domanda relativa al diritto ad un diverso inquadramento per lo svolgimento di mansioni superiori;
- la statuizione che ha riconosciuto la debenza unicamente del cd. terzo elemento e che detto terzo elemento, ai sensi dell'art. 57 del CCNL applicato
,non rientrava nella base di calcolo del TFR.
-la statuizione del primo Giudice che ha ritenuto non provata la sussistenza di un rapporto di lavoro per l'ultimo periodo dal 20.10.2014 al 10.12.2014;
-la statuizione in merito alla inidoneità della prova del pagamento offerta dal resistente a mezzo due assegni del 27.8.2013, (assegni n. 1039263575 per € 600,00 e n. 1039263574 per € 900,00), circa la corresponsione della retribuzione ordinaria. Pertanto in virtù del principio devolutivo che impronta il gravame, cade sotto la cognizione di questa Corte solo quanto espressamente e non con mere formule di stile riproposto, restando definitivamente decisa ogni altra questione.
Ciò posto con il primo motivo parte appellante lamenta la mancata declaratoria, da parte del Tribunale, di tardività della costituzione in primo grado del convenuto, con le conseguenti decadenze e preclusioni di cui all'art. 416 c.p.c., ritenendo che il termine di cui al citato articolo sia di 10 giorni “liberi” prima dell'udienza. Il motivo è infondato alla luce del più volte enunciato principio per il quale, in tema di computo dei termini processuali, qualora la legge non preveda espressamente che si tratti di un termine libero, opera il criterio generale di cui all'art. 155 c.p.c., secondo il quale non devono essere conteggiati i giorni e l'ora iniziali computandosi invece quelli finali (cfr., ex plurimis, Sezioni Unite, sentenza 1 febbraio 2012, n.1418 ; Cass. nn. 11302 del 2011, 6263 del 2006 e 10797 del 1997); Pertanto nel computo del termine ex art. 416 c.p.c.), che viene effettuato a ritroso, il giorno dell'udienza viene considerato come termine iniziale (dies a quo) e, pertanto, va escluso dal calcolo stesso, mentre il decimo giorno anteriore all'udienza stessa viene calcolato, essendo dies a quem che non è libero.
Nel caso di specie, è pacifico che l'udienza di primo grado era fissata per il 13.05.2021, quindi la costituzione del convenuto avvenuta il 03.05.2021, non può dirsi tardiva, atteso che il 1° maggio era festivo e il 2 maggio cadeva di domenica L'accertata tempestività della costituzione comporta che l'originaria parte resistente non è incorsa in alcuna delle preclusioni o decadenze previste dall'art. 416 c.p.c.
Parimenti infondato è il secondo motivo di doglianza per avere il primo Giudice erroneamente ritenuto applicabile il ccnl per gli operai agricoli floro vivaisti, laddove al rapporto dedotto in giudizio , a dir dell'appellante, andava applicato il ccnl per i lavoratori dell'industria molitoria. I rilievi e le contestazioni mosse dall'appellante sono in realtà prive di alcun effettivo fondamento ed in ogni caso insuscettibili di minare il fondamento e la ben argomentata motivazione della pronuncia del giudice di primo grado. Questi infatti ha elaborato una decisione di cui ha chiaramente enunciato i criteri informativi, apprezzando un quadro probatorio sufficientemente completo, non trascurando l'analisi di alcuno degli elementi di giudizio, quali nella specie, i riferimenti giurisprudenziali, le risultanze della prova testimoniale e documentale nonchè lo stesso contenuto delle difese delle parti . In punto di diritto, conformemente a quanto affermato al riguardo dalla giurisprudenza di legittimità che richiamava , il Tribunale ha evidenziato che:
nel nostro ordinamento il contratto collettivo è un contratto di diritto comune vincolante solo per le parti aderenti alle organizzazioni di categoria stipulanti, ovvero per quelle che abbiano successivamente aderito (anche solo implicitamente) al contratto stesso;
pertanto nell'attuale sistema di diritto comune non può trovare applicazione la norma di cui all'art. 2070 cod. civ., secondo la quale l'applicazione del contratto collettivo si determina secondo l'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore, in quanto tale norma è stata dettata per l'applicazione dei contratti corporativi quali fonti di diritto oggettivo e non può ritenersi operante nel nostro attuale sistema nel quale il contratto collettivo di lavoro, va ricondotto unicamente nell'ambito della libertà e della autonomia negoziale delle parti (cfr. Cass., Sez. L. n. 26742/2014 e Cass. Sez. L. n. 24160/2015); la contrattazione collettiva di diritto comune ha efficacia vincolante limitatamente agli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti e a coloro che esplicitamente o implicitamente, al contratto abbiano prestato adesione;
spetta alla parte che invoca una norma contrattuale di provarne l'applicabilità al rapporto giuridico in essere (art. 2697 c.c.).
In punto di fatto il primo giudice ha, poi, compiuto un'attenta esame della documentazione acquisita al giudizio, che confermava l'applicabilità al caso di specie del ccnl per gli operai agricoli floro-vivaisti. Ed infatti premesso che è lo stesso ricorrente che nel ricorso introduttivo aveva espressamente dichiarato che il CCNL applicato al rapporto di lavoro era quello per gli operai agricoli floro-vivaisti senza poi nemmeno indicare le motivazioni per le quali era applicabile il diverso contratto invocato, in ogni caso l'applicabilità di detta contrattazione è stata espressamente accertata dalla Par relazione della n. 7441 del 06.06.2017 ( v. doc.n. 5, in prod. ricorr. 1°grado), dalla quale testualmente risulta: “dalla consultazione della banca dati sia del Ministero del Lavoro che dell' è emerso che il Sig. ha CP_2 Parte_1 lavorato alle dipendenze del sig. suo fratello, dall'anno Controparte_1
2009 all'anno 2013, limitatamente ai mesi di novembre e dicembre. Il Contratto di lavoro è stato a tempo parziale e determinato ed è stato inquadrato nell'Area 3 del Contratto degli operai agricoli floro-vivaisti applicato dal datore di lavoro” e con il verbale unico di accertamento n. 7454 del 2017 dell'Ispettorato del Lavoro, nel quale si legge: “sono state verificate le comunicazioni di assunzione del dipendente in questione dalle quali è emerso che negli anni 2012 e 2013 è stato occupato nei mesi di novembre e dicembre con contratto a tempo determinato- parziale di n. 15 ore settimanali. Il contratto applicato è risultato quello degli operai agricoli
[...] dell'Area 3”. Pt_5
Va ricordato che la valutazione dei documenti ,così come delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri come la scelta tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr. Civ., Sez. Lav., 23/07/2021, n.21174). Il giudice, quindi , non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata. Orbene, ritiene la Corte che il giudicante si sia attenuto agli esposti principi, elaborando una decisione di cui ha chiaramente enunciato i criteri informativi, che presentano connotati di logica coerenza e pienamente giustificano la valenza probatoria conferita agli elementi documentali acquisiti e , dunque , le conclusioni cui lo stesso è pervenuto. Ed infatti il Giudice di prime cure ha correttamente data preponderante valenza probatoria agli accertamenti ispettivi di cui sopra, atteso che l'avvenuto controllo delle banche dati del Ministero del Lavoro e dell' , delle CP_2 comunicazioni di assunzione e del CCNL in esse indicato come applicato al rapporto, fa piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti (cfr. Cass. Civ. 23800 del 07/11/2014). A fronte di tale chiaro quadro probatorio, risultano quindi del tutto insufficienti a provare l'applicazione al rapporto del CCNL invocato dal ricorrente, le dichiarazioni (e in particolare il codice statistico contributivo- CSC - Pt_4 utilizzato), cui parte appellante pone richiamo nei motivi di gravame e depositate in atti a seguito di ordinanza ex art. 421cpc.
Accertata l'applicabilità del CCNL per gli operai agricoli floro-vivaisti al rapporto e, dunque , la correttezza -dell'inquadramento operato nell'area 3 del predetto CCNL, con argomentazione immune da censure e per nulla contrastata , il primo giudice ha ritenuto che nulla spettasse al lavoratore a titolo di mensilità aggiuntive atteso che il CCNL applicabile, non prevede il pagamento della 13^ e 14^ mensilità per i lavoratori a tempo determinato, in quanto le somme dovute a tale titolo sono comprese nella percentuale relativa al cd. terzo elemento (cfr. artt. 50 e 51 del CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti del 25.05.2010, valido dal 1.1.2010 al 31.12.2013) ed essendo pacifico che, nel caso di specie, il lavoratore è stato assunto con contratti a tempo determinato. In conformità alle disposizioni sopra richiamate il Giudicante ha riconosciuto la debenza unicamente del cd. terzo elemento e sul punto –come si è detto-la sentenza di prime cure non è stata censurata , con conseguente passaggio in giudicato di detto capo della pronuncia.
Correttamente poi il primo Giudice non ha riconosciuto differenze retributive per l'asserito lavoro straordinario svolto, non avendo il lavoratore assolto all'onere della prova sul medesimo gravante ex art 2967 c.c. ( né tan meno ha accolto la richiesta corresponsione dell'indennità per ferie non godute, ma su questo capo come si è detto si è formato il giudicato) .
Ebbene la prova del lavoro straordinario non è emersa né dalla documentazione versata in atti, né dalla prova testimoniale svolta in primo grado. In ordine alla documentazione versata in atti deve evidenziarsi –in accordo con il primo giudice -- che lo svolgimento di lavoro straordinario non può ritenersi provato – come ritenuto dall'appellante nei motivi di gravame – dalla relazione Par dell' del 6.6.2017, stante la genericità della medesima sul punto;
stesse considerazioni vanno fatte per il verbale unico di accertamento n. 7454/2017.
Va riportato il seguente passaggio motivazionale della sentenza impugnata che viene pienamente condiviso dal EG , ove si legge che: la nota del 6.6.2017 è del tutto generica in relazione allo svolgimento di lavoro straordinario, essendo solo affermato che “dalle dichiarazioni rese da alcuni testi, è stato accertato che i rapporti di lavoro sono stati superiori alle tre ore giornaliere dichiarate per cui si è provveduto a ricalcolare la retribuzione giornaliera rapportata al tempo pieno”. Allo stesso modo, nel verbale unico di accertamento n. 7454/2017 si legge “sono state acquisite inoltre le dichiarazioni da alcuni testi, dalle quali è emerso il dipendente in questione ha lavorato nel frantoio per non meno di 8 ore al giorno”. In effetti non vi è, in entrambi i documenti, alcuna indicazione di quali sarebbero i testi ascoltati, né sono riportate le dichiarazioni dagli stessi resi, al fine di consentire il controllo e la valutazione delle predette dichiarazioni. Quanto alle dichiarazioni rese come teste dall'Ispettore del Lavoro firmataria della relazione del 6.6.2017 ( ), le stesse sono del tutto Testimone_1 ininfluenti atteso che quest'ultima si è limitata a riconoscere il contenuto della suddetta nota, ma ha espressamente dichiarato che “gli accertamenti non sono stati fatti da me personalmente ma da altri funzionari dell'ufficio dei quali io sono la responsabile...”. Detta teste dunque non ha proceduto in prima persona agli accertamenti, né ha raccolto personalmente le dichiarazioni rese dai testimoni richiamati in detta nota. Nessuno degli altri testi escussi ( , e Testimone_2 Testimone_3
) ha poi confermato lo svolgimento di lavoro straordinario, anzi Testimone_4 nessun teste in realtà ha saputo riferire con precisione sull'orario di lavoro osservato dall'attuale appellante . Così come nessuno dei testi escussi ha riferito alcunchè in relazione al godimento delle ferie . Il Tribunale , sulla base di quanto processualmente acclarato e stante la mancata prova del pagamento dei due assegni che il resistente aveva dichiarato di aver emesso nei confronti dell'istante per corrispondere la retribuzione dovuta, ha riconosciuto al ricorrente, per i periodi dal 20.10.2011 al 10.12.2011, dal 20.10.2012 al 10.12.2012, dal 20.10.2013 al 10.12.2013, la somma lorda di € 2079.08 a titolo di retribuzione ordinaria, di € 633,09 a titolo di terzo elemento e di € 142,48 per TFR. Il tutto sulla base di conteggi predisposti dall'originaria parte resistente che, in quanto analitici e congrui oltre che non specificatamente contestati, si rivelano del tutto idonei e sufficienti a fondare la pretesa attorea nei termini processualmente acclarati dal Tribunale. Di qui la superfluità di una indagine contabile a mezzo CTU, pure reiterata dall'appellante nei motivi di gravame.
Infine destituito di ogni fondamento è l'ultimo motivo di doglianza relativo alla determinazione e liquidazione delle spese processuali. Ed invero il Tribunale ha tenuto conto dell'esito complessivo della lite che ha visto parte ricorrente soccombente su gran parte della domanda azionata Ed infatti – a fronte di una domanda proposta per presunte differenze retributive pari ad 74.977,34- ha ritenuto fondata e accolto la domanda per un importo notevolmente inferiore pari ad euro 2.845,65, (evenienza che ben avrebbe potuto giustificare una compensazione parziale delle spese).
Infine per completezza motivazionale non può avere ingresso la richiesta di escussione di ulteriori testi.
Va detto che il giudice, quand'anche non abbia fatto uso della facoltà di ridurre le liste dei testimoni con l'ordinanza di ammissione della prova, non ha l'obbligo di esaurire l'esame di tutti i testi ammessi qualora, per i risultati raggiunti, ravvisi superflua l'ulteriore assunzione della prova. Nella specie, l'attività istruttoria compiuta dal primo giudice, concretatasi nell'audizione di due testi per parte ricorrente lungi dall'apparire carente o incompleta, si rivela esaustiva e non abbisognevole di alcuna integrazione. Inoltre non può non evidenziarsi che la richiesta di audizione di altri testi avrebbe dovuta essere accompagnata da una indicazione circa la qualità di tali testi e da circostanze specifiche idonee a dimostrare la loro rilevanza rispetto al presumibile grado di conoscenza delle circostanze da accertare.
Dal canto suo, la parte attrice , tra i vari testi indicati , avrebbe dovuto citare innanzi al Tribunale quello che era più a conoscenza dei fatti di causa ,nonché neutrale rispetto ad esso , in modo da escludere i testimoni meno rilevanti. In altri termini la parte era tenuta ad individuare e a presentare innanzi al primo giudice le persone che avevano una conoscenza più completa ed esauriente dei fatti di causa, oltre che estranee alle parti in causa e senza alcun interesse nel giudizio;
in mancanza non può che soggiacere alle conseguenze di una scelta poco responsabile . Non è, quindi ammissibile un supplemento istruttorio, anche perché nel processo del lavoro l'esercizio dei poteri istruttori in grado d'appello non può essere invocata per supplire ad una complessiva carenza probatoria sui fatti costitutivi della domanda, bensì solo per colmare eventuali e specifiche lacune delle risultanze di causa. Per tutto quanto sin qui esposto ,ritiene la Corte che all'esito dell'esame degli atti di causa, appare appieno condivisibile il governo dell'interpretazione delle norme e l'analisi degli elementi processuali effettuati dal primo giudice , il quale ha esaminato tutte le circostanze rilevanti ai fini della decisione, svolgendo un iter argomentativo esaustivo, coerente con le emergenze processuali acquisite e immune da contraddizioni e vizi logici. Dalle osservazioni in fatto e in diritto sinora esposte, discende quindi, la infondatezza delle censure formulate dall'appellante e il rigetto del gravame con la conferma dell'impugnata sentenza. Le spese del grado seguono la soccombenza, liquidandosi, con distrazione, nella misura, reputata congrua, alla luce delle tabelle di cui al d.m. n. 55 del 2014, come aggiornate con d.m. n. 147 del 2022.
Va, infine, dato atto che ricorrono, per parte appellante, le condizioni per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se il medesimo dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello ;
-condanna l'appellante alla refusione in favore di parte appellata , delle spese del grado che liquida in complessivi euro 980,00 oltre rimborso spese generali
, Iva e Cpa come per legge , con attribuzione al procuratore antistatario.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Napoli lì 13.2.2025
Il Cons. est. rel. Il Presidente Dr. Rosa B. Cristofano dr. Anna Carla Catalano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche