TRIB
Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 29/12/2025, n. 1554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1554 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Teramo
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario Dott.ssa
ZI CA, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 130 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, promossa da
, in persona del rappresentante legale pro tempore Parte_1
ed ivi elettivamente domiciliata, alla via Largo del Forno n°11, presso e nello studio Parte_1 dell'Avv. Giuseppe Di Giandomenico, che la rappresenta e difende giusta mandato in atti,
ricorrente nei confronti di
(c.f. , elettivamente domiciliato in Ascoli Controparte_1 C.F._1
Piceno alla via Antonio Ceci n.7 presso e nello studio dell'Avv. Carlo Mancini, dal quale è rappresentato e difeso giusta mandato in atti, resistente
OGGETTO: affitto azienda.
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi e discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 15.10.2025, tenuta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. iscritto a ruolo in data 15.01.2019 e regolarmente notificato il
5/4/2019 la ha convenuto in giudizio dinanzi all'intestato Parte_2
Tribunale per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Controparte_1
Tribunale di Teramo, in accoglimento del presente ricorso, accertare e dichiarare la risoluzione del
pagina 1 di 11 contratto di affitto di azienda, ripassato tra le parti in data 12 marzo 2015, per gravissimo inadempimento, posto in essere dal resistente, sig. , titolare dell'omonima ditta Controparte_1 individuale, per essersi sottratto, da oltre un anno, al pagamento dei relativi canoni, con condanna del resistente alla immediata restituzione dell'azienda nonché con condanna del medesimo, a titolo di risarcimento del danno, al pagamento in favore della ricorrente di tutti i canoni di affitto non versati dal dicembre 2017 sino all'effettiva riconsegna dell'azienda, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto sino all'effettivo soddisfo. In via subordinata, Voglia dichiarare e accertare che il
[... contratto medesimo è, in ogni caso, risolto in quanto regolarmente disdettato dalla ditta “ Pt_1
e, quindi, è da ritenersi non rinnovato;
anche in questo caso, voglia Parte_1 condannare il sig. , titolare dell'omonima ditta individuale, a restituire alla Controparte_1 società “ l'azienda alla medesima intestata, nonché voglia Parte_1 condannare parte resistente, a titolo di risarcimento, al pagamento in favore della ricorrente, di tutti i canoni di affitto non versati dal dicembre 2017 sino all'effettiva riconsegna dell'azienda, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto sino all'effettivo soddisfo. Voglia, da ultimo, condannare, sempre ed in ogni caso, il resistente alle spese e competenze del presente giudizio”.
A fondamento della domanda, la società ricorrente ha dedotto, in sintesi e per quanto ivi d'interesse:
- di essere titolare dell'azienda corrente in Giulianova (TE), alla Via dei Cedri snc, esercente attività di realizzazione e gestione di impianti sportivi ed attrezzature per lo svolgimento di attività sportiva nonché esercizio di bar, pizzeria e ristorante sotto l'insegna “Green Point”;
- che per l'esercizio della spiegata attività aveva realizzato e condotto in affitto, a mezzo di concessione del diritto di superficie, il fabbricato, sito in territorio del Comune di Giulianova (TE), alla Via dei
Cedri snc, piano terra, censito nella mappa del Catasto dei fabbricati di detto Comune al foglio n.17, particella n.2033, zona censuaria 1, cat. D/6;
- che in data 12 marzo 2015, con atto per Notaio Dott. n. 45.535 di Rep., n.17.780 di Persona_1
Rac., la società aveva affittato a , titolare dell'omonima ditta individuale, Controparte_1
l'azienda sopra descritta con previsione: durata del contratto fino all' 11 marzo 2018; tacito rinnovo annuale (a meno di formale disdetta a mezzo di raccomandata da una parte all'altra entro tre mesi prima della scadenza e mai prima del primo anno); importo e modalità di corresponsione del canone d'affitto; rilascio da parte del della somma di € 3.050,00, a titolo di deposito cauzionale;
CP_1
- che, in pari data, le parti avevano redatto una scrittura privata ad integrazione del contratto d'affitto stabilendo che, nell'ipotesi di un'offerta di vendita dell'attività in oggetto (pervenuta oltre il termine pagina 2 di 11 del primo anno del contratto) si sarebbe riconosciuto all'affittuario il diritto di prelazione alla vendita, con scomputo dal prezzo di alienazione di quanto pagato a titolo di affitto;
- che con raccomandata del 07.12.2016, nel rispetto degli artt. 2 e 8 del contratto d'affitto, la società convenuta aveva significato all'affittuario la volontà di risolvere il contratto e che nel contempo aveva ricevuto un'offerta d'acquisto dell'azienda;
- che, atteso il mancato raggiungimento di un accordo di vendita a terzi, aveva Controparte_1 esternato alla società “ la volontà di acquistare l'azienda ed in tale ottica le parti avevano Pt_1 stipulato, in data 22.02.2017, un contratto preliminare di vendita con impegno del CP_1 all'acquisto dell'azienda, concordandosi, altresì in tale scrittura, che per la cessione doveva adottarsi la forma tecnica del trasferimento di azienda, a condizione che l'Amministrazione Comunale con la quale era stata sottoscritta l'originaria convenzione in data 14.03.1995 avesse espresso, parere positivo, anche informale;
- che, atteso il parere negativo informalmente rilasciato dall'Ufficio del Commercio del Comune di
Giulianova, le parti avevano demandato al Notaio di trovare una forma tecnica alternativa Per_1 alla cessione di azienda e questi, in data 02 gennaio 2018, aveva fatto pervenire una mail ai legali delle parti con la quale aveva comunicato l'impossibilità di predisporre l'atto, come previsto nel preliminare, in quanto lo stesso non sarebbe stato accettato dal predetto ufficio comunale, come appreso “da intercorsi contatti informali” con lo stesso;
- che non si era pertanto giunti a perfezionare il contratto definitivo, né era risultata percorribile l'alternativa della cessione di quote della società;
- che , nel corso dell'anno 2017, aveva versato in favore della convenuta, a Controparte_1 titolo di caparra confirmatoria, la somma complessiva di euro 30.000,00, sospendendo il pagamento del canone di affitto, ma tenuto conto della impossibilità oggettiva di stipulare l'atto di vendita, egli avrebbe dovuto versare immediatamente i canoni di affitto in quanto, pur volendo integralmente compensare la caparra confirmatoria con i canoni impagati e via via maturati, si era determinata una morosità dal mese di dicembre 2017 (parzialmente per euro 2.110,00) al mese di dicembre 2018 per un importo pari ad euro 46.030,00;
- che all'esito dell'inadempimento dell'affittuario il difensore della ricorrente, in data CP_1
27.02.2018, gli aveva richiesto formalmente la riconsegna dell'azienda, ai sensi della clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto d'affitto, nonché il pagamento dei canoni scaduti ma questi, con comunicazione del difensore del 02 marzo 2018, aveva rifiutato la riconsegna dell'azienda;
- che la ricorrente aveva pieno diritto ad ottenere la restituzione dell'azienda a fronte del grave inadempimento del conduttore ed alle reiterate disdette inviate regolarmente nei termini contrattuali pagina 3 di 11 (rispettivamente, in data 07 dicembre 2016, con racc. A.R. del 27 febbraio 2018 e con racc. A.R. del 30 ottobre 2018);
- che nessun inadempimento poteva essere addebitato alla ricorrente in ordine al diniego del CP_2 alla voltura della concessione, acquisito informalmente dal Notaio incaricato per la
[...] redazione del rogito e, da questi, comunicato alle parti, in quanto l'ostacolo al perfezionamento del trasferimento dell'azienda non era stato dipendente dalla volontà della stessa;
- che la controparte aveva promosso, davanti al Tribunale di Teramo (R.G. 2170/2018) un'azione ex art. 2932 c.c.., al fine di ottenere gli effetti traslativi dell'azienda, non smentendo l'assunto della mancanza di autorizzazione da parte del Controparte_2
- che la promossa procedura di mediazione (n. 301/2018) davanti all'Organismo di Mediazione degli
Avvocati di Teramo aveva dato esito negativo.
Tanto dedotto, la ricorrente ha concluso come sopra riportato.
Con memoria difensiva del 30 maggio 2019, si è costituito in giudizio , Controparte_1 il quale ha così dedotto ed eccepito:
- che la ricorrente aveva per i medesimi fatti già proposto dinanzi all'intestato Ufficio, in data
20/4/2018, ricorso ex art.700 c.p.c. con il quale aveva chiesto, accertato l'inadempimento contrattuale per morosità e, in ogni caso, la risoluzione contrattuale, di ordinare a Controparte_1
l'immediato rilascio dell'azienda “Green Point” con restituzione in suo favore, giudizio conclusosi con ordinanza del 19/7/2018 di rigetto per infondatezza del ricorso;
- che, nelle more del procedimento d'urgenza, aveva agito in giudizio dinanzi Controparte_1 all'intestato Ufficio con atto di citazione notificato il 18/6/2018 per ottenere sentenza costitutiva di trasferimento, con conseguente diritto dello stesso a possedere e gestire l'azienda in forza di tale contratto;
- che pertanto, andava dichiarata la litispendenza e conseguentemente ordinata la cancellazione della presente causa dal ruolo ai sensi dell'art. 39 c.p.c., ricorrendo il requisito della identità di cause per la coincidenza dei tre criteri identificativi delle domande, personae, causa petendi e petitum, nulla rilevando la diversa posizione assunta dalle parti nelle diverse cause o altrimenti la continenza di cause ai sensi dell'art. 39 comma 2 cpc, l;
- che in data 7/12/2016 avevano comunicato la disdetta dal contratto di affitto di azienda Parte_1 avendo definito i termini di vendita dell'azienda locata, senza tuttavia comunicare al conduttore i dettagli della cessione dell'azienda sì da permettere l'esercizio del diritto di prelazione;
- che l'odierno attore, entrato nel 2015 nella gestione dell'azienda, aveva implementato e migliorato la struttura, aumentando rapidamente il fatturato e rilanciando così l'attività; pagina 4 di 11 - che, sfumata l'ipotesi della vendita a terzi da parte de il conduttore aveva manifestato Parte_1 interesse all'acquisto dell'azienda e dopo breve trattativa, le parti avevano sottoscritto in data
22/02/2017 un contratto preliminare, ove si prevedeva che la società avrebbe venduto a Pt_1 [...]
l'azienda e che i canoni di locazione avrebbero costituito “anticipo di prezzo”, Controparte_1 mentre la venditrice si sarebbe impegnata a prestare consenso presso gli Enti Pubblici alla volturazione delle licenze/concessioni/autorizzazioni inerenti l'attività;
- che il corrispettivo della vendita era stato concordato tra le parti in € 285.000,00, da corrispondersi nei seguenti termini: - euro 10.000,00 alla firma della promessa, quale caparra confirmatoria;
- euro
20.000,00 entro il 31/03/2017 quale “seconda caparra confirmatoria”; - il 4/6/2017, data prefissata per la stipula dell'atto pubblico di vendita, sarebbe stato corrisposto il saldo del prezzo relativo alla vendita;
- che nel contratto era previsto che l'acquirente sarebbe rimasto nel pieno possesso del ramo di azienda e avrebbe avuto diritto fino alla data del rogito a detrarre i canoni versati (quale anticipo di prezzo al netto dell'IVA) e che la forma tecnica per il passaggio dell'attività sarebbe stata quella del trasferimento di azienda, condizionando tale forma all'acquisizione di un parere anche informale da parte dell'Amministrazione Comunale con la quale era stata sottoscritta l'originaria convenzione in data
14/3/1995;
- che, successivamente, la società si era rifiutata di addivenire all'atto di trasferimento l'azienda, adducendo l'asserita non trasmissibilità all'acquirente della convenzione del 1995, giusta comunicazione del 2/01/2018 del Notaio il quale aveva riferito che da intercorsi Persona_1 contatti informali con l'Ufficio Commercio del Comune di Giulianova non risultava possibile predisporre tale atto di cessione di azienda come previsto nel preliminare in quanto lo stesso non sarebbe stato accettato dal suddetto ufficio comunale;
- che l'azienda de qua, alla data dell'affitto a in stato di deperimento, aveva in seguito CP_1 all'affitto conosciuto una crescita esponenziale sì che i avrebbe voluto rientrarne nel Parte_1 possesso al fine di commercializzarla ad un prezzo più vantaggioso, adducendo come pretesto l'inadempimento del alle statuizioni del contratto preliminare;
CP_1
- che egli aveva versato a titolo di caparra confirmatoria le somme di euro 10.000,00 e poi di euro
20.000,00 ed aveva altresì versato all'attualità canoni e cauzioni per complessivi euro 107.050,00, che costituivano anticipo di prezzo;
aveva inoltre svolto lavori di straordinaria manutenzione, spettanti alla s.as. e nell'inerzia di questa, per l'importo di euro 8.540,00 e che il contratto definitivo non era stato mai concluso;
pagina 5 di 11 - che, a riprova dell'interessamento crescente di terzi all'acquisto dell'attività commerciale come rilanciata e implementata dal , era pervenuta in data 16/5/2017 proposta di acquisto per il CP_1 prezzo di € 320.000,00;
- che a norma dell'art. 2932 c.c. era diritto dell'attore ottenere una sentenza in luogo del contratto di trasferimento: trasferimento non impossibile, né escluso dal titolo e per il cui ottenimento l'attore aveva eseguito il versamento dell'anticipo prezzo e delle caparre confirmatorie, aveva fatto offerta di versare il saldo al rogito come da scrittura privata, aveva reperito allo scopo un finanziamento;
- che la risoluzione del contratto per impossibilità del trasferimento a causa dell'eventuale diniego dell'Autorità di volturare la concessione era facoltà e diritto previsto solo ed esclusivamente a garanzia dell'acquirente, poiché l'art.10 del compromesso prevedeva che il parere anche informale del Comune non avrebbe condizionato l'efficacia della predetta scrittura, ma solo la scelta della forma tecnica del trasferimento dell'attività;
- che il negozio giuridico conservava, comunque, effetti tra le parti a prescindere dalla volturazione della concessione e malgrado la sua inopponibilità nei confronti dell'amministrazione concedente integrando un contratto di cosiddetta subconcessione;
- che nell'ottica del trasferimento forzato del bene, il residuo prezzo da versare era da determinarsi in euro 169.410,00, detraendosi dal prezzo previsto contrattualmente in euro 285.000,00 le somme già versate e da imputarsi in acconto futura vendita, e cioè: caparre per euro 30.000,00; canoni per euro
74.000,00; cauzione per euro 3.050,00 e spese straordinarie per euro 8.540,00;
Tanto premesso il resistente ha così concluso: “in rito dichiararsi la litispendenza o la continenza delle cause con ogni conseguente provvedimento, nel merito il rigetto del ricorso avversario ex art.447 bis cpc, con vittoria delle spese di lite.”
Così instaurato il contraddittorio fra le parti, la causa veniva sospesa in attesa della definizione della questione pregiudiziale sulla proprietà dell'azienda- di cui al processo iscritto al n. 2170/2018
R.G. promosso da nei confronti della società “ Controparte_1 Parte_1
- ricorrendo la fattispecie prevista dall'art. 295 c.p.c.
[...]
Il Tribunale di Teramo, con sentenza in data 12 aprile 2021 n. 367, definiva la questione pregiudiziale nel senso che la proprietà sarebbe passata al previo pagamento di una CP_1 somma di denaro entro sei mesi dal passaggio in giudicato della decisione;
in difetto di che la proprietà sarebbe rimasta a Parte_1
Il giudizio proseguiva in appello (sentenza C. App. AQ RG 514/2021) ed in Cassazione (decreto
RG 10011/2022), ove veniva confermata la sentenza di primo grado.
pagina 6 di 11 Con ricorso del 6 agosto 2024 chiedeva fissarsi udienza di Controparte_1 comparizione delle parti in riassunzione del presente giudizio ex art. 447 bis c.p.c..
La difesa de eccepiva la tardività della riassunzione per l'avvenuto spirare in data Parte_1
8.02.2024 del termine di tre mesi (art. 297 c.p.c.) dal passaggio in giudicato della sentenza n. 367/2021 del Tribunale di Teramo (8.11.2023), essendo stata la domanda di riassunzione depositata da
[...] il 6.8.2024, e quindi, tardivamente. Rappresentava inoltre la cessata la materia del CP_1 contendere in quanto la ditta in data 7.8.2024, era tornata in possesso dell'azienda, oggetto della Pt_1 presente causa e chiedeva che il Giudice prendesse in decisione la causa .
La causa, istruita con i documenti offerti in produzione, veniva rinviata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 15.10.2025, tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter cpc, spirato il termine concesso alle parti per il deposito di note conclusionali
*****
Ai fini della delimitazione del thema decidendum osserva il giudicante: la società ha instaurato il presente giudizio al fine di sentir Parte_1 dichiarare la risoluzione per inadempimento del contratto di affitto di azienda sottoscritto tra le parti in data 12 marzo 2015, a causa del grave inadempimento posto in essere da , Controparte_1 titolare dell'omonima ditta individuale, per essersi sottratto al pagamento dei relativi canoni, con condanna del resistente alla immediata restituzione dell'azienda o, in via subordinata, la risoluzione del predetto contratto in quanto regolarmente disdettato dalla ditta e, Parte_1 quindi, non rinnovato, con condanna, in ogni caso, alla restituzione dell'azienda alla medesima intestata, e condanna al versamento dei canoni non versati fino all'effettiva riconsegna dell'azienda, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto sino all'effettivo soddisfo.
Il conduttore ha contestato le deduzioni avversarie ed ha chiesto in rito Controparte_1 dichiararsi la litispendenza o la continenza delle cause con ogni conseguente provvedimento, nel merito il rigetto del ricorso avversario ex art. 447 bis c.p.c., deducendo di aver manifestato interesse all'acquisto dell'azienda e di aver le parti sottoscritto, in data 22/2/2017, un contratto preliminare che prevedeva che la società avrebbe venduto a l'azienda e che i canoni di Pt_1 Controparte_1 locazione avrebbero costituito “anticipo di prezzo” e che la società venditrice si sarebbe impegnata a prestare consenso presso gli Enti Pubblici alla volturazione delle licenze/concessioni/autorizzazioni inerenti l'attività, nonché inerenti il diritto di superficie. Il resistente ha dunque dedotto di aver agito ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., per l'esecuzione in forma specifica dell'incardinato preliminare di vendita con procedimento iscritto al n. 2170/2018 R.G. di questo Ufficio, la cui definizione era pregiudiziale Con alla decisione di questo, atteso che un eventuale accoglimento della domanda proposta dal pagina 7 di 11 comportando il trasferimento della proprietà dell'azienda in capo allo stesso, avrebbe reso CP_1 superato il rapporto di locazione posto a base del presente giudizio.
Con sentenza n. 367/2021 pubblicata il 12/4/2021 il Tribunale di Teramo – decidendo all'esito del giudizio n. 2170/2018 promosso da contro la società Controparte_1 Parte_1
(con proposizione di azione ex art. 2932 c.c. di esecuzione forzata dell'obbligo,
[...] assunto con preliminare del 22.02.2017, di trasferimento della proprietà dell'azienda esercente attività di realizzazione e gestione di impianti sportivi ed attrezzatura per lo svolgimento di attività sportiva nonché esercizio di bar, pizzeria e ristorante, sotto l'insegna “Green Point”) - così statuiva: “- in accoglimento della domanda proposta dall'attore, ai sensi dell'art. 2932 c.c., dispone il trasferimento, dalla società in favore di , della proprietà Parte_1 Controparte_1 dell'azienda sita in Giulianova (TE), via dei Cedri s.n.c., esercente attività di realizzazione e gestione di impianti sportivi ed attrezzatura per lo svolgimento di attività sportina nonché esercizio di bar, pizzeria e ristorante, sotto l'insegna “Green Point” meglio descritta nel contratto preliminare del 22 febbraio 2017; - subordina l'effetto traslativo della proprietà al versamento, ad opera di CP_1 [...]
in favore della società del residuo prezzo residuo di E. CP_1 Parte_1
169.410,00, da pagarsi entro il termine di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza;
- ordina la trascrizione della presente sentenza, con esonero di responsabilità per il Conservatore dei RR.II. competente;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite”.
La predetta sentenza veniva impugnata dal dinanzi alla Corte di Appello di CP_1
L'Aquila che, con pronuncia n. 148/2022, pubblicata il 1° febbraio 2022, notificata l'8 febbraio 2022 accoglieva il gravame interposto dal solo con riferimento alla regolamentazione delle CP_1 spese di lite mentre, con riguardo alla domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., confermava la pronuncia di primo grado del Tribunale di Teramo, che aveva disposto il trasferimento, dalla società a , della proprietà dell'azienda, Parte_3 Controparte_1 come da contratto preliminare del 22 febbraio 2017, con subordinazione dell'effetto traslativo al versamento del prezzo residuo di euro 169.410,00, disattendendo l'ulteriore tardiva domanda atta ad ottenere la subordinazione dell'effetto traslativo al pagamento, a cura della promittente alienante, delle passività aziendali maturate, risultanti dai libri contabili obbligatori.
Avverso la pronuncia della Corte d'Appello, proponeva ricorso dinanzi alla Corte CP_1 di cassazione (R.G. n.10011/2022) e la Corte di legittimità, con decreto in data 8.11.2023, visti gli artt.
380-bis e 391 c.p.c., dichiarava l'estinzione del giudizio con condanna del ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore della resistente Parte_1
pagina 8 di 11 Il processo de quo, già sospeso, veniva riassunto in data 6.08.2024 da il quale CP_1 deduceva che il giudicato sulla sentenza dell'8 novembre 2023, avrebbe comportato l'inizio della decorrenza dei sei mesi per il pagamento della somma, con richiesta di fissazione udienza di comparizione delle parti .
La difesa de eccepisce la tardività della riassunzione ritenendo invece alla data Parte_1
8.2.2024 già decorso il termine di tre mesi previsto dall'art. 297 c.p.c., cioè da quando la sentenza n.
367 /2021 del Tribunale di Teramo era divenuta definitiva (8.11.2023).
dichiara inoltre di aver ottenuto la riconsegna dell'azienda ma non le somme Parte_1 previsto a titolo di residuo prezzo, e chiede pronunciarsi la cessazione della materia del contendere.
Orbene, nel caso di specie l'oggetto del giudizio con accertamento dell'inadempimento in capo al non ha più ragione di essere esaminato, stante la dedotta riconsegna dell'azienda in CP_1 corso di causa.
Ne deriva il venir meno dell'interesse delle parti ad una pronuncia che giunga a vagliarne la legittimità, dovendosi, quindi, ritenere cessata la materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio (Cass. civ., Sez. Un. 28 settembre 2000, n. 1048; Cass. civ., Sez. lav., 24 gennaio 2003, n. 1089; altre conformi).
Il giudice del merito deve dichiararla una volta venuto a conoscenza di fatti obiettivi, posteriori alla domanda giudiziale, dai quali deriva in concreto l'eliminazione del contrasto fra le parti e il conseguente venir meno della necessità della pronuncia giudiziale (Cass. 22.3.1995, n. 3625).
Ai fini di tale indagine ritiene il decidente che il termine indicato dal Legislatore ai sensi dell'art. 297 c.p.c. per la riassunzione della causa portante il n. di ruolo 130/2019 sia decorso improrogabilmente in data 08 febbraio 2024 e, cioè, decorsi tre mesi da quando la sentenza n. 367/2021 del Tribunale di Teramo è divenuta definitiva.
Il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado va infatti temporalmente riferito alla data dell'8 novembre 2023. Come riferito dalla ricorrente ed asseverato dalla cronologia dei singoli provvedimenti giurisdizionali da essa allegati, ha impugnato la sentenza di primo grado CP_1
n. 367/2021 pronunciata dall'intestato Tribunale nel giudizio a questo pregiudiziale n. 2170/2018. La
Corte di Appello dell'Aquila, con sentenza del 1° febbraio 2022, ha accolto solo parzialmente l'appello in ordine alle spese. ha allora presentato ricorso in Cassazione (R.G. n.10011/2022) CP_1 riproponendo il medesimo motivo non accolto in appello. La Corte di Cassazione, con ordinanza del 23 pagina 9 di 11 giugno 2023, ha evidenziato l'infondatezza del ricorso, concedendo al ricorrente giorni 40 per l'eventuale presentazione dell'istanza di prosecuzione del giudizio. In difetto della presentazione di alcuna istanza nei termini da parte di la Corte di Cassazione, con ordinanza dell'8 CP_1 novembre 2023, ha dichiarato l'estinzione del giudizio di legittimità, condannando il ricorrente alle spese. È dunque da questa data, in cui la sentenza di primo grado n.367/2021 è divenuta definitiva, che deve calcolarsi la decorrenza del termine di tre mesi utile ai fini della riassunzione del presente giudizio, termine spirato l'8 febbraio 2024. Ne deriva l'intempestività del ricorso in riassunzione azionato da soltanto in data 6.08.2024. CP_1
E la tardività della riassunzione ad opera della parte interessata, come eccepito dalla difesa della parte rileva ad ulteriore conferma del venir meno dell'interesse delle parti alla Parte_1 prosecuzione del giudizio.
Nessuna somma, comunque, è stata versata dal . CP_1
In definitiva, va dichiarata cessata la materia del contendere che richiede, comunque, una pronuncia sulle spese di lite secondo il principio della cd. soccombenza virtuale (cfr.: Cass. civ., Sez.
III, 14 luglio 2003, n. 10998: il giudice deve comunque provvedere sulle spese, valutando, al riguardo, se sussistano giusti motivi di totale o parziale compensazione, ovvero attribuendo dette spese all'una o all'altra parte secondo il criterio della soccombenza virtuale).
Ai fini della valutazione della fondatezza del ricorso nel merito per la pronuncia sulle spese, va rilevato l'inadempimento degli obblighi di cui al contratto di locazione posto alla base del ricorso in oggetto da parte del in particolare in punto di canoni non versati , avendo la parte CP_1 resistente sospeso i relativi versamenti, in contratto a prestazioni corrispettive ( art. 1460 c.c.) , senza che ciò si giustifichi anche a fronte del dedotto versamento della caparra confirmatoria e/o acconti relativi ad altro e diverso contratto ( preliminare di vendita del 22.2.2027) intercorso tra le stesse parti .
Va ritenuta, pertanto, la soccombenza virtuale del con liquidazione delle spese di CP_1 lite in base ai valori minimi previsti dal D.M. 147/2022, in relazione allo scaglione di riferimento, alla luce dell'attività svolta e dello svolgimento del processo, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario dott.sa
ZI CA, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 130/2019 R.G., così provvede:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere,
2) condanna al rimborso delle spese di lite in favore di Controparte_1 [...] in persona del rappresentante legale pro tempore Parte_1 Pt_1
pagina 10 di 11 Puliti, che liquida in € 3.809,00 per onorari, oltre rimborso forfettario, IVA e cap come per legge.
Così deciso in Teramo, lì 29.12.2025
IL GIUDICE ONORARIO Dott.ssa ZI CA (firma digitale)
pagina 11 di 11