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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 21/10/2025, n. 2310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2310 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del Dottor Luigi Pagliuca in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1168 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente tra
(C.F.: Parte_1 C.F._1
(C.F.: ) Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dagli avv.ti Paolo Pasetto e Alberto Corradi
- opponenti-
e
(p.iva: ) Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Maria Grazia Pannitteri
- opposta -
e
1 (p.iva: ), rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_2
dall'avv. Paolo Mazzotta
- opposta -
e
(p.iva: Controparte_3 P.IVA_3
con l'avv. Gaetano Caprino
- terza chiamata -
CONCLUSIONI
e “in via principale: accertare e dichiarare l'inesistenza (in via Parte_1 Parte_2
subordinata: anche in parte) del Credito e/o del diritto di procedere a esecuzione forzata e/o l'illegittimità
della Cartella di pagamento n. 122 2023 00097460 38 004 e n. 122 2023 00097460 38 002, adottando ogni conseguente provvedimento di revoca, nullità, inefficacia e/o annullamento della Cartella;
In ogni caso: con vittoria di spese, compensi aumentati del 30% ex art. 4, comma 1 bis, D.M. 55/2014, oltre spese generali,
C.P.A., IVA se dovuta”.
: “in via principale: rigettare l'opposizione proposta dagli Controparte_4
attori e confermare la validità delle cartelle esattoriali n. 12220230009746038004 e n. 0009746038002;
Riconoscere la piena legittimità del credito vantato da quale gestore del Fondo di Garanzia per le CP_5
PMI; Condannare gli opponenti al pagamento delle spese processuali in favore di In via CP_5
subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'opposizione, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere da il rimborso delle somme liquidate e di tutte le CP_5 CP_3 Controparte_6
spese sostenute per la tutela dei propri diritti. Con vittoria di spese, diritti e onorari come per legge”.
: “in via preliminare: rigettare l'istanza di sospensione delle cartelle di Controparte_1
pagamento opposte perché l'opposizione è infondata e non sussistono gravi motivi per sospendere gli atti impugnati;
nel merito, ritenere e dichiarare inammissibile l'opposizione proposta e, comunque, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' , tenendola indenne dalle Controparte_1
2 conseguenze del giudizio, ai sensi dell'art. 39 d.lgs. 112/99. Con vittoria di spese, diritti ed onorario da distrarsi ex art. 93 c.p.c”.
“in via principale: rigettare la domanda di manleva formulata dalla Controparte_3 [...]
con specifico riferimento al riconoscimento dell'obbligo a Controparte_7
carico della di rimborsare le somme ricevute dal fondo a seguito Controparte_8
dell'escussione della garanzia dallo stesso rilasciata. In via subordinata, rigettare l'opposizione spiegata dagli odierni attori opponenti in quanto infondata in fatto ed in diritto, per quanto ampiamente esposto e provato. In ogni caso, con vittoria di spese del presente giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 29.1.2024 e in qualità di garanti della Parte_1 Parte_2
società hanno proposto opposizione ex art. 615, c. 1 c.p.c. avverso le cartelle di pagamento n. CP_9
12220230009746038004 e n. 0009746038002 emesse nei loro confronti da Controparte_1
Cont
per conto della (d'ora in poi .
[...] Controparte_7
In particolare, con le predette cartelle di pagamento era stato chiesto loro il pagamento della somma di €
29.740,28 stante l'inadempimento della società garantita, rispetto all'obbligo restitutorio CP_9
derivante da un mutuo a tasso variabile di € 150.000,00 concessole in data 6.10.2025 dalla CP_11
(cui è succeduta : d'ora in poi ); finanziamento agevolato dalla garanzia
[...] Controparte_3 CP_3
Cont prestata - nella misura dell'80% dell'importo - da gestore del Fondo di Garanzia per i finanziamenti concessi alle piccole e medie imprese.
Con l'atto di opposizione gli opponenti hanno sostenuto:
Cont 1) che dopo aver liquidato a favore di l'importo dovuto per effetto della garanzia prestata, CP_3
aveva illegittimamente iscritto a ruolo le somme erogate senza previamente munirsi di un titolo esecutivo giudiziale.
A sostegno dell'assunto, argomentavano che il Gestore del Fondo Pubblico, a seguito del pagamento, fosse in realtà subentrato in un rapporto di natura privatistica e pertanto, in forza del combinato disposto degli
3 artt. 17 e 21 del d.lgs. n. 46/1999, avrebbe dovuto munirsi di un titolo giudiziale propedeutico all'iscrizione a ruolo ed all'avvio della riscossione coattiva esattoriale (primo motivo di opposizione);
2) che ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D.M. 23/9/2005, la banca finanziatrice – oltre a quella pubblica -
non avrebbe potuto acquisire alcuna ulteriore garanzia sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo,
quindi neppure quella di carattere fideiussorio rilasciata dagli opponenti.
Cont Di conseguenza al pari della banca nei cui diritti si è surrogata, non avrebbe titolo per richiedere il pagamento nei confronti degli opponenti in qualità di fideiussori della debitrice principale (secondo motivo
di opposizione);
Cont 3) che non avrebbe comunque provato di avere effettuato il pagamento a favore della banca
Cont garantita, sicché difetterebbe comunque il presupposto costitutivo del diritto di ad agire in surroga verso gli opponenti (terzo motivo di opposizione);
4) che gli opponenti non avrebbero comunque prestato alcuna garanzia a favore di , posto che (come CP_3
precisato nella prima memoria ex art. 171ter cpc) la fideiussione, ove ritenuta efficace, sarebbe stata prestata solo a favore di con possibilità di subentro di altro soggetto nella Controparte_11
garanzia solo in caso di trasformazione o fusione per incorporazione, ipotesi non ricorrente nella fattispecie
(quarto motivo di opposizione).
Sempre con la prima memoria ex art. 171 ter cpc gli opponenti hanno altresì eccepito che la fideiussione escludeva la solidarietà tra i garanti e prevedeva il beneficio della divisione, sicché il pagamento avrebbe al più potuto essere preteso nella misura del 33,33% nei confronti di ciascuno dei due opponenti (invero, oltre che dagli opponenti, la fideiussione era stata rilasciata anche da un terzo soggetto)
Su tali premesse gli opponenti hanno chiesto che fosse accertata l'inesistenza – in tutto o almeno in parte -
Cont del credito vantato da nei loro confronti, con conseguente insussistenza anche del diritto ad agire in via esecutiva nei loro confronti per l'incasso delle somme indicate nelle due cartelle.
Le convenute opposte si sono ritualmente costituite, contestando entrambe la fondatezza dell'opposizione.
4 ha inoltre eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, nonché Controparte_1
l'inammissibilità dell'opposizione perché proposta oltre il termine perentorio di 20 giorni dalla notifica delle cartelle di pagamento, ai sensi dell'art. 617 c.p.c.
Cont ha inoltre richiesto di essere autorizza a chiamare in causa affinché, Controparte_8
nell'ipotesi di accoglimento dell'opposizione, quest'ultima fosse condannata alla restituzione delle somme ricevute a seguito dell'escussione della garanzia pubblica.
si è costituita solo in data 14.4.25 chiedendo - in via principale - il rigetto della domanda di manleva CP_3
Cont formulata da e - in subordine - il rigetto dell'opposizione spiegata dagli attori.
La causa, istruita solo documentalmente, è stata rinviata all'udienza del 25.9.2025 per la rimessione in decisione, previo scambio delle memorie di cui all'art. 189 c.p.c.; viene quindi ora in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.
In via preliminare va evidenziato che ai sensi dell'art. 293 cpc, nel testo come modificato dal D.lgs
31/10/2024 n. 164 (ed applicabile anche al presente giudizio in forza del disposto dell'art. 7, c. 1 del medesimo D.lgs), il contumace può costituirsi “fino al momento in cui il giudice fissa l'udienza di rimessione
della causa in decisione”.
Ebbene, l'udienza di rimessione della causa in decisione ai sensi dell'art. 281quinquies è stata fissata in data
10.10.24, mentre la costituzione in giudizio di è intervenuta in data 14.4.2025, quindi tardivamente. CP_3
Va quindi rilevata l'inammissibilità della costituzione di detta parte, le cui domande, difese ed eccezioni non potranno perciò essere prese in considerazione.
Sempre in via preliminare va disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da
[...]
. Controparte_1
Ed invero, ai sensi dell'art. 39 del D.lgs. n. 112/99 “Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non
riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente
creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”; la norma richiamata fonda una generale legittimazione passiva dell'agente della riscossione nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato (cfr., da ultimo, Cass. 12 febbraio 2024, n. 3870), fermo restando
5 peraltro l'onere, per l'agente della riscossione, “di estendere o meno il contraddittorio nei confronti
dell'ente creditore, a seconda del contenuto delle contestazioni” al fine di evitare di rispondere delle conseguenze della lite, e, per l'opponente, “di valutare se limitare l'ambito della sua azione alla
contestazione dell'atto esattoriale in sé considerato, ovvero se estenderlo, coinvolgendo anche l'ente
creditore e rendendo solo così anche a questo opponibile l'esito del giudizio” (così Cass., 6 novembre 2023,
n. 30777).
Sussiste quindi la piena legittimazione passiva dell'agente della riscossione rispetto all'intera controversia instaurata dagli opponenti (e quindi non solo rispetto ai profili attinenti alla regolarità e validità degli atti esecutivi, come sostenuto dall' a fondamento dell'eccezione) e la proposizione del giudizio da parte CP_1
Cont degli opponenti anche nei confronti di ha solo reso superflua la chiamata in causa del titolare della pretesa da parte dell'agente della riscossione, ai sensi dell'art 39 Dlgs 112/99.
Sempre in via preliminare va rigettata anche l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione per tardività,
proposta da . Controparte_1
Cont Con l'opposizione, infatti, gli opponenti hanno contestato il diritto stesso di di agire (per il tramite di
) in via esecutiva per l'incasso (in tutto o in parte) della somma erogata a Controparte_1
favore di , sicché quella proposta va qualificata come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 CP_3
comma 1 c.p.c. e non trova quindi applicazione il termine decadenziale di cui all'art. 617, comma I, c.p.c.,
riferito alle opposizioni relative alla regolarità formale del precetto o del titolo.
Passando a trattare il merito dell'opposizione, va evidenziato che in comparsa conclusionale gli opponenti hanno dichiarato di voler rinunciare ai motivi di opposizione primo, secondo e terzo.
Come chiarito dalla Suprema Corte, anche dopo la precisazione delle conclusioni, a preclusioni ormai maturate, se è vietato estendere il thema decidendum attraverso nuove domande ed eccezioni che non potrebbero essere confutate ex adverso, va però consentito di restringerlo, mediante rinuncia a una delle domande, ad uno o più capi di essa, od alle eccezioni (in tal senso Cass. SU 3453/24 in motivazione e la giurisprudenza conforme ivi richiamata).
I suddetti motivi, in quanto rinunciati, non dovranno quindi essere esaminati.
6 Resta quindi da valutare solo il quarto motivo, nonché la questione inerente alla quantificazione della
Cont pretesa che può vantare nei confronti di ciascun opponente.
Con l'atto di opposizione gli opponenti si erano limitati ad affermare laconicamente ed apoditticamente che “gli attori non hanno concesso a alcuna garanzia sul credito” (pag. 6 atto di citazione). CP_3
Cont Successivamente, a fronte della produzione (sub. doc. 4) da parte di della fideiussione omnibus del
2010 con la quale gli opponenti avevano concesso garanzia fideiussoria sino all'importo di euro 700.000,00
in relazione a tutti i rapporti instaurati tra la debitrice principale e la , gli CP_9 Controparte_11
opponenti con la prima memoria ex art 171ter cpc hanno ribadito di non avere concesso “a alcuna CP_3
attuale, valida ed efficace garanzia sul credito” ed hanno affermato che la garanzia si sarebbe comunque estinta, senza anche in questo caso illustrare le specifiche ragioni a fondamento di tale contestazione.
Sempre nella prima memoria istruttoria gli opponenti hanno poi eccepito che non sarebbe potuta CP_3
subentrare nella garanzia fideiussoria in luogo di in quanto non vi era stata Controparte_11
fusione per incorporazione o trasformazione della seconda banca nella prima, uniche ipotesi nelle quali –
secondo il testo della fideiussione come interpretato dagli opponenti – avrebbe potuto verificarsi il subentro di diverso soggetto nella garanzia fideiussoria.
Tutte le predette difese ed eccezioni, integranti il quarto motivo di opposizione, sono infondate.
La concessione di garanzia fideiussoria omnibus nel 2010 (relativa a tutti i rapporti, presenti e futuri,
instaurati dalla banca con da parte degli opponenti a favore di è stata CP_9 Controparte_11
Cont documentalmente provata da mediante produzione del relativo contratto (come detto, doc. 4).
E, una volta prodotto il contratto, l'onere della prova dell'estinzione della garanzia spettava a questo punto agli opponenti, in base ai noti principi espressi da Cass., Sez. Unite 30 ottobre 2001 n. 13533. Ebbene, a riguardo gli attori, oltre a non aver disconosciuto le fideiussioni, non hanno fornito prova dell'intervenuto pagamento o dell'estinzione dell'obbligazione per cause diverse dall'adempimento, sicché l'eccezione
(peraltro genericamente formulata) di estinzione della garanzia risulta comunque non comprovata.
7 Deve poi escludersi che, come eccepito dagli opponenti, il subentro di diverso soggetto in tale garanzia avrebbe potuto avvenire solo in caso di trasformazione o fusione per incorporazione di Controparte_11
in .
[...] CP_3 CP_6
Invero nel modulo di fideiussione era semplicemente precisato che tale subentro avrebbe potuto intervenire “anche” nelle suddette due ipotesi, senza perciò escludere che analogo effetto si potesse determinare anche nell'ordinaria ipotesi di trasferimento del credito garantito, comportante ai sensi dell'art. 1263 cc (in caso di cessione del credito) o dell'art. 1294 cc (in caso di pagamento con surrogazione)
anche il subentro nelle garanzie accessorie del credito e quindi anche nelle fideiussioni prestate da terzi.
Deve poi ritenersi che sia effettivamente subentrata nella pretesa creditoria originariamente vantata CP_3
da . Controparte_11
Tale subentro è stato contestato dagli opponenti, dapprima in modo ancora generico e poi in modo più
articolato, solo nella seconda e terza memoria istruttoria ex art. 171ter cpc, ossia in atti che, come noto,
sono destinati alla articolazione dei mezzi istruttori, a thema decidendum già definito (al più tardi, come detto, con la prima memoria istruttoria).
E a maggior ragione, ovviamente, non possono rilevare contestazioni di fatti operate nelle memorie conclusionali che, come è noto, sono destinate solamente ad illustrare le difese già tempestivamente svolte, senza possibilità di estensione del thema decidenum.
Il subentro di nel diritto di credito originariamente vantato da deve quindi CP_3 Controparte_11
ritenersi circostanza non tempestivamente contestata ex art 115 cpc da parte degli opponenti e, quindi,
Cont dato di fatto definitivamente acquisito, non bisognoso di specifica prova da parte di e non più
contestabile da parte degli opponenti.
In ogni caso, come riconoscono anche gli opponenti, il credito di nei confronti di Controparte_11
è passato ad per effetto di una cessione d'azienda, intervenuta ex lege nel 2017 (decreto- CP_9 CP_3
legge 25 giugno 2017 n. 99) e comprensiva di tutte le attività e passività ad esclusione solo dei crediti deteriorati (sofferenze, inadempienze probabili ed esposizioni scadute) e di ulteriori attività e passività
escluse in conformità all'art. 3 del citato D.L.
8 Peraltro, la debitrice principale aveva fatto accesso al concordato preventivo solo nel 2020 ed è CP_9
stata poi dichiarata fallita nel 2022: manca quindi l'evidenza probatoria che il credito fosse classificabile in sofferenza già 3 anni prima dell'accesso al concordato preventivo e, per tale ragione, eccezionalmente escluso dall'oggetto della cessione ex lege.
Deve quindi ritenersi che tale cessione avesse comportato il subentro di anche nel credito verso CP_3
di cui si discute e, come anticipato, l'effetto del trasferimento della garanzia fideiussoria verso gli CP_9
opponenti discende allora direttamente dall'art. 1263 c.c. in base al quale “per effetto della cessione, il
credito è trasferito al cessionario con i privilegi, con le garanzie personali e reali e con gli altri accessori”, a nulla rilevando il consenso del debitore ceduto (art. 1260 c.c.).
Cont Né può sostenersi che, nonostante l'escussione della garanzia pubblica e la surroga di nella pretesa creditoria, la connessa garanzia fideiussoria non possa oggi essere vantata ed azionata nei confronti degli
Cont opponenti da come pure sostenuto dagli attori in ragione del fatto che nel modulo compilato da l'11 agosto 2015, finalizzato all'ottenimento della garanzia del Fondo Pubblico, Controparte_11
non fosse stata indicata la presenza di altre forme di garanzia del credito (docc. 1 e 2 di parte opposta).
In primo luogo, poiché tale modulo si riferisce alla specifica operazione finanziaria per cui è stata richiesta l'agevolazione, l'informazione relativa al fatto se “l'operazione è/sarà assistita da altre garanzie” può ben essere intesa quale richiesta di precisazione della sussistenza di garanzie “specifiche” in relazione al credito in questione, senza riferirsi anche alla esistenza di altre garanzie omnibus, riferite ad una serie indefinita di operazioni (nel limite dell'importo massimo garantito).
Ad ogni modo, l'eventuale scorrettezza informativa da parte della banca garantita potrebbe al più esser fatta valere da in termini (ipotetici) di vizio del consenso al momento della concessione della CP_2
garanzia (sempre laddove non si possa intendere convalidato il contratto ai sensi del comma 2 dell'art. 1444 c.c.), ma non certo dagli opponenti, considerato anche il disposto dell'art. 81 c.p.c.
Pertanto, posto che la surroga nella pretesa creditoria comporta automaticamente anche il subentro nelle
Cont garanzie che assistono il credito (art. 1263 cc e 1204, c. 1 cc) ed atteso che non risulta che abbia mai rinunciato a tali garanzie, deve concludersi nel senso della piena ed attuale sussistenza della pretesa creditoria dell'opposta nei confronti degli opponenti.
9 Va infine rilevata l'inammissibilità dell'eccezione con cui gli opponenti hanno invocato il beneficio della divisione dell'obbligazione fideiussoria, chiedendo in subordine che la condanna di ciascuno di essi fosse limitata al pagamento della sola quota pari al 33,33% dell'intera pretesa azionata.
Invero, come reso evidente dal testo stesso dell'art. 1947 cc, affinché il giudice possa ridurre la pretesa non
è sufficiente che sia stato stipulato il beneficio della divisione, ma è altresì necessario che il fideiussore convenuto per il pagamento dell'intero esiga – e quindi chieda - “che il creditore riduca l'azione alla parte
da lui dovuta”.
Trattasi, quindi, di eccezione in senso stretto, che avrebbe perciò dovuto essere formulata già con l'atto di opposizione.
La sua formulazione solo con la prima memoria ex art 171ter cpc deve perciò ritenersi tradiva, anche perché non si è trattato di eccezione conseguita alle domande riconvenzionali (neppure svolte) ed alle eccezioni proposte dalle controparti.
L'opposizione va quindi integralmente rigettata, con conseguente assorbimento della domanda di
Cont
“manleva” proposta da nei confronti di . CP_3
Le spese seguono la soccombenza degli opponenti e vengono liquidate, per ciascuna delle parti opposte e , nella misura indicata nel dispositivo tenendo conto CP_2 Controparte_1
dell'attività in concreto svolta (e, quindi, del fatto che non sono state assunte prove costituende e che si è limitata a depositare solo la comparsa di risposta). Controparte_1
Non deve essere invece assunto alcun provvedimento in relazione alle spese sostenute da Controparte_3
[...
, stante la sopra rilevata inammissibilità della sua costituzione in giudizio, oltre il termine preclusivo stabilito dall'art. 293 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza assorbita o disattesa, così dispone:
1) rigetta l'opposizione proposta ex art. 615, comma 1, c.p.c. da e Parte_1 Parte_2
10 2) condanna gli opponenti in via solidale al pagamento a favore di Controparte_2
della somma di euro 6.713,00, oltre spese generali 15%, cpa ed iva se dovuta, a titolo di
[...]
integrale rimborso delle spese di lite;
3) condanna gli opponenti in via solidale al pagamento a favore di della Controparte_1
somma di euro 4.358,00, oltre spese generali 15%, cpa ed iva se dovuta, a titolo di integrale rimborso delle spese di lite. Il tutto disponendo il pagamento diretto a favore dell'avv. Maria Grazia Pannitteri, dichiaratasi antistataria ex art. 93 cpc.
Verona, 21 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. Luigi Pagliuca
Provvedimento redatto con la collaborazione del m.o.t. Andrea Pellizzaro
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