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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 15/07/2025, n. 1103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1103 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Ragusa
Proc. n. 2625/2023 R.G.
Il Giudice Istruttore, Dott.sa Rosanna Scollo
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe in materia di opposizione a D.I., promossa
DA 2
, c.f. nato a [...] Parte_1 C.F._1
Etneo (CT), il 04.01.1960, residente a [...], e , c.f. nata a [...], il Parte_2 C.F._2
08.06.1965, ivi residente, in via XX Settembre n. 286/A, quale fideiussore di
, con domicilio elettivo in Vittoria, via Duilio n. 12, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Lorenzo Scuderi, che li rappresenta e difende come da procura allegata all'opposizione
OPPONENTI
CONTRO
con sede legale e Direzione Generale in Milano Controparte_1
Piazza Gae Aulenti, 3 - Tower A - Capitale Sociale €20.880.549.801,81 interamente versato iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del CP_2
Gruppo Bancario Albo dei Gruppi Bancari: cod. 2008.1 Cod. ABI CP_1
02008.1 Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi,
Codice Fiscale e P. IVA n° aderente al Fondo Interbancario di P.IVA_1
Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia. aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi – e, per essa (già CP_3 CP_4
, nuova ragione sociale della predetta società, giusta iscrizione del
[...] verbale di assemblea straordinaria presso la C.C.I.A.A. di Verona in data
25.06.2019, notaio di Roma, con precedente ragione Persona_1 sociale ) con sede legale in Verona, Controparte_5 viale dell'Agricoltura n. 7 , iscrizione al Registro delle Imprese di Verona n.
, partita IVA n. – quale mandataria, giusta P.IVA_2 P.IVA_3 procura per atto in data 20 maggio 2020, n. 24583 di Repertorio e n. 14732 di Raccolta, Notaio dott. di Milano - in persona del legale Persona_2
rappresentante ai sensi dell'art. 28 statuto societario, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Gallo, giusta procura generale alle liti del 07.10.2010 a rogito notaio di Verona rep. N. 67812, con elezione di domicilio Persona_3
presso il di lui studio in Ragusa, Via C. Alberto Dalla Chiesa n.6 3
OPPOSTA
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione e proponevano Parte_1 Parte_2 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 706/2023 del 29.05.2023 (n.
1488/2023 R.G.), notificato il 28.06.2023, con cui era stato intimato al
, in qualità di debitore principale, di pagare la somma di € Parte_1
142.681,12, ed a , quale fideiussore in solido, di pagare il minor Parte_2
importo di € 116.937,93, in favore di oltre ad interessi come Controparte_1 da domanda, nonché spese della procedura monitoria, in forza dei due contratti di finanziamento in atti. Chiedevano gli opponenti “- in via preliminare, ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del fideiussore per le causali di cui sopra;
- in ulteriore via Parte_2 preliminare, respingere ogni richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto eventualmente avanzata da in persona Controparte_1 del legale rappresentante, per i motivi suesposti in narrativa;
- in via principale e nel merito, accertare e dichiarare che in Controparte_1 persona del legale rappresentante, non vanta un credito residuo nei confronti di e e, per l'effetto, revocare Parte_1 Parte_2
l'impugnato decreto ingiuntivo, per le causali di cui sopra. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”. 4
Si costituiva la quale chiedeva rigettarsi la proposta Controparte_1
opposizione in quanto infondata, per le ragioni di cui alla comparsa responsiva.
Ciò premesso, l'opposizione in esame appare infondata, e deve pertanto essere rigettata, per le motivazioni di seguito illustrate.
Ed invero, del tutto generici e indeterminati, nonché privi di alcun riscontro probatorio oggettivo in atti, devono intendersi i motivi di opposizione formulati da e , i quali si sono Parte_1 Parte_2
limitati ad asserire una presunta quantificazione errata e generica del saldo debitore dovuto e degli interessi maturati, relativamente ai due contratti di finanziamento in atti, posti a fondamento della richiesta monitoria, adducendo con particolare riferimento al primo rapporto di prestito l'avvenuto saldo fino alla nona rata, senza null'altro aggiungere né specificare, e relativamente al secondo l'avvenuto pagamento sempre di alcune rate, ma di essersi trovati nell'impossibilità di pagare le altre rate, per una non meglio precisata responsabilità ascrivibile in via esclusiva a la quale avrebbe provveduto alla risoluzione del contratto in CP_1 questione e al recesso dal conto corrente in maniera illegittima, “impedendo di fatto all'odierno opponente di continuare a pagare le restanti rate”.
Appare con evidenza l'assoluta inconsistenza ed eccessiva genericità delle argomentazioni addotte da parte opponente, la quale non ha precisato, a fronte delle risultanze della documentazione depositata da controparte - con particolare riguardo ai prodotti contratti di mutuo e all'estratto conto certificato, dal quale sono desumibili in modo dettagliato gli importi dovuti -, se e in che termini il relativo calcolo del saldo debitorio sarebbe da intendersi errato.
Nessuna contestazione peraltro è mai stata mossa avverso le circostanze rappresentate in seno alla PEC dell'08.04.2022, regolarmente 5
ricevuta dal , e perfezionatasi per compiuta giacenza nei riguardi Parte_1
del fideiussore, con cui si comunicava l'avvenuta risoluzione per inadempimento dei contratti di prestito, con contestuale intimazione di pagamento.
Altrettanto infondata appare la contestazione di parte opponente di decadenza del creditore dalla garanzia fideiussoria ex art. 1957 c.c., stante l'intervenuta deroga pattizia, ammissibile trattandosi di un diritto pienamente disponibile dalle parti, al termine di sei mesi ivi previsto.
Le parti, infatti, hanno concordato, nell'ambito del contratto di fideiussione, all'art. 6, un'espressa deroga a tale termine, aumentandolo a
36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita.
Nessuna decadenza, pertanto, può intendersi maturata in capo alla società opposta.
Nessuna rilevanza, infine, può essere attribuita all'ulteriore circostanza, rappresentata dall'opponente soltanto in sede di note scritte autorizzate di udienza del 14.04.2025, secondo cui l avrebbe garantito ed erogato a CP_6 euro 25.000,00 in riferimento al credito in oggetto, con CP_1
conseguente decurtazione di tale importo dal quantum eventualmente dovuto in favore della trattandosi di una circostanza del tutto nuova, CP_2
mai rappresentata prima, priva di riferimenti temporali da cui poter inferire la tempestiva proposizione della stessa, oltre che formulata in maniera generica e priva di riscontri probatori in atti.
Alla luce delle considerazioni suespresse, l'opposizione in oggetto deve essere rigettata, con conseguente conferma del decreto impugnato nella sua interezza. 6
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c., e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni altra eccezione, istanza e deduzione disattesa
Rigetta l'opposizione proposta da e Parte_1 Parte_2 avverso il decreto ingiuntivo n. 706/2022, emesso dal Tribunale di Ragusa in data 28/05/2023, depositato il 29.05.2023, nel procedimento n. 1488/2023
R.G., e, per l'effetto, conferma il decreto citato.
Condanna gli opponenti, in solido tra di essi, al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta, che si liquidano in €. 3.500,000 a Controparte_1 titolo di compensi professionali, oltre al rimborso spese generali, Iva e cpa come per legge.
Così deciso, in Ragusa il 15 luglio 2025.
Il Giudice
Dott.sa Rosanna Scollo