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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 14/03/2025, n. 947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 947 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1484/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa Monica Tarchi Presidente dott.ssa Daniela Garufi Giudice dott. ssa Serena Alinari Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1484 2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ARDITI DI Parte_1 C.F._1
CASTELVETERE CRISTIANA, elettivamente domiciliato presso il difensore che lo rappresenta e difende come da mandato allegato al ricorso
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
AGUGLIA BARBARA, elettivamente domiciliata presso il difensore che la rappresenta e difende come da comparsa di risposta
RESISTENTE con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero (visti dell'8/02/2024 e 12/02/2024)
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
Posta in decisione sulle seguenti
pagina 1 di 10 CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da verbale di udienza del 12/12/2025 per l'accoglimento del ricorso: “Piaccia al Tribunale di Firenze, ritenuti sussistenti i fatti nuovi ed i giustificati motivi: In via principale: Ritenere non più sussistente il diritto di a Controparte_1
percepire assegno divorzile;
Per l'effetto, revocare l'obbligo di versamento della somma di
€. 500,00 mensili a carico di a titolo di assegno divorzile per Parte_1 CP_1
; Revocare altresì l'obbligo di di corrispondere a
[...] Parte_1 Controparte_1
l'assegno di €. 1000 mensili per il mantenimento dei figli e , siccome non Per_1 Per_2
più conviventi con la stessa. Disporre che le spese straordinarie relative ai figli, sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica, siano corrisposte da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”. In via istruttoria: “Si chiede che il Giudice voglia ordinare a di depositare copia Controparte_1
della denuncia di successione, nonché visura catastale relativa alle proprietà immobiliari.
Si chiede di essere ammessi a provare per testi i seguenti capitoli: “vero che per l'anno scolastico 2022/2023 ha vissuto presso l'abitazione del padre, e dallo stesso Testimone_1
è stata totalmente sostentata sia moralmente che materialmente”. “vero che anche nel periodo di Luglio/Agosto 2023, ancorchè trasferitasi nuovamente a Firenze, Per_1
provvedeva a richiedere al padre il sostentamento materiale per le esigenze di ordinaria quotidianità, ivi compreso il fabbisogno alimentare” “vero che il figlio , si è Per_2
attualmente trasferito a Milano -siccome assunto presso Edison s.p.a.- ove stabilmente vive” “vero che il figlio richiede al padre un contributo economico per far fronte Per_2 alle spese ordinarie, ove non dovesse essere sufficiente la somma di €. 900,00 mensili, già percepita dallo stesso a titolo di stipendio”.
Parte resistente ha concluso all'udienza del 12/12/2025, riportandosi, anche in via istruttoria, alla comparsa di costituzione nella quale ha chiesto: “respingere la domanda di revoca dell'assegno di divorzio in favore della SI.ra siccome infondata in Controparte_1 fatto e in diritto e per l'effetto, ritenuto tuttora persistente il diritto della SI.ra CP_1
a percepire assegno divorzile: in tesi: confermare a carico del SI.
[...] Parte_1
l'obbligo di corrispondere alla SI.ra a titolo di assegno ex art. 5 l. div. la Controparte_1
somma già stabilita in sede di divorzio, attualmente pari € 566,98 mensili, soggetta a
pagina 2 di 10 rivalutazione annuale Istat, per n. dodici mensilità annue, entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario alle già note coordinate Iban della beneficiaria;
in denegata ipotesi: disporre a carico del SI. l'obbligo di corrispondere alla SI.ra Parte_1
a titolo di assegno ex art. 5 l. div. la somma di € 450,00 mensili o quella Controparte_1
diversa misura ritenuta di giustizia, soggetta a rivalutazione annuale Istat, per n. dodici mensilità annue, entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario alle già note coordinate Iban della beneficiaria, con decorrenza del nuovo minore importo dalla pubblicazione dell'emananda pronuncia;
in ogni caso: disporre a carico del SI. Pt_1
l'obbligo di corrispondere alla SI.ra entro il giorno 5 di ogni mese,
[...] Controparte_1 la somma di € 700,00 mensili o quella diversa somma ritenuta di giustizia, per n. dodici mensilità annue, rivalutabile annualmente secondo l'Indice Istat, a titolo di contributo al mantenimento della figlia maggiorenne non economicamente Persona_3
autosufficiente, a mezzo bonifico bancario alle già note coordinate Iban della beneficiaria;
oltre al 75% delle spese straordinarie occorrenti per la ragazza secondo i parametri previsti dal Protocollo del Tribunale di Firenze in vigore dal 2011; tenendo conto, nella quantificazione del predetto contributo, anche della perdurante coabitazione del figlio per diversi giorni al mese nell'abitazione materna;
valutare a tutti gli effetti Persona_4 di cui art. 473 bis. 18 c.p.c. l'avere il ricorrente omesso di rendere informazioni complete e aggiornate sulla propria situazione reddituale e patrimoniale. Con vittoria di spese e onorari di giudizio e domanda di applicazione dell'art. 96 c.p.c. a carico del ricorrente”.
In via istruttoria: “In via istruttoria: “Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre nel rispetto dei termini di cui all'art. 473 bis. 17 c.p.c.: i) si chiede che il Tribunale adìto
Voglia ordinare al ricorrente l'esibizione della propria documentazione reddituale e patrimoniale nel rispetto del disposto di cui all'art. 473 bis. 12 co. 3 lett. b) e c) c.p.c., ivi compresa l'esibizione dei bilanci degli ultimi tre anni della HRLink S.r.l. di cui il SI.
è socio, onde verificare il valore effettivo delle quote possedute;
ii) si chiede Parte_1
altresì che il Tribunale adìto Voglia ordinare al ricorrente l'esibizione della documentazione relativa alla vendita dell'immobile in Firenze, via Brunetto Latini, recentemente effettuata;
iii) si chiede infine che il Tribunale adìto Voglia ordinare
l'esibizione della documentazione reddituale e patrimoniale della SI.ra Parte_2
attuale coniuge del ricorrente;
iv) si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli:
pagina 3 di 10 1) “D.C.V. che la SI.na ha vissuto a Roma presso l'abitazione del Parte_3
padre SI. con lui e la sua seconda moglie SI.ra da fine Parte_1 Parte_2
gennaio 2023 ai primi di luglio 2023 quando ella ha conseguito il diploma di liceo linguistico”; 2) “D.C.V. che più volte durante il periodo di cui al capitolo precedente la
SI.na è rientrata da Roma a Firenze a casa della madre riferendo che Parte_3 il padre e sua moglie erano partiti”; 3) “D.C.V. che tra gennaio e febbraio 2023
[...]
ha trascorso venti giorni a Firenze a casa della madre”; 4) “D.C.V. che a luglio Per_3
2023 la SI.na è rientrata a Firenze a casa della madre, SI.ra Parte_3
da Roma su richiesta del SI. e della sua seconda moglie Controparte_1 Parte_1
SI.ra ; 5) “D.C.V. che la SI.na dal luglio 2023, Parte_2 Parte_3 eccettuate due settimane di vacanza all'estero con un'amica e il soggiorno a Noli nella casa di famiglia della madre a Noli, è sempre rimasta a Firenze a casa della madre, SI.ra
fino a settembre 2023 quando la medesima è partita per il Portogallo”; 6) Controparte_1
“D.C.V. che la SI.na al suo rientro dal Portogallo a inizio marzo Pt_3 Testimone_1
2024 è tornata a risiedere a Firenze a casa della madre, SI.ra ove e con Controparte_1 la quale tuttora abita”; 7) “D.C.V. che e hanno ciascuno una Persona_3 Persona_4
propria camera da letto a casa della madre a Firenze in cui essi tengono il proprio vestiario e i propri effetti personali”; 8) “D.C.V. che alcuni fine settimana al mese il SI. rientra da Milano a Firenze presso l'abitazione della madre SI.ra Persona_4 CP_1 dove si trattiene a dormire”; 9) “D.C.V. che in alcuni giorni infrasettimanali il SI.
[...] vive e lavora in smart working a Firenze presso l'abitazione della madre Persona_4
SI.ra . 10) “D.C.V. che il SInor si reca a dormire presso Controparte_1 Parte_4
l'abitazione della SI.ra al massimo una volta al mese”; 11) “D.C.V. che Controparte_1 la SInora si reca a dormire presso l'abitazione del SI. al Controparte_1 Parte_4 massimo una volta la settimana”.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 07/02/2024 ha chiesto, a modifica delle Parte_1
condizioni di divorzio dichiarato con sentenza del Tribunale di Firenze n. 231/21 del
1/02/2021 (Rg. 12637/2017), la revoca dell'onere di versare mensilmente all'ex coniuge pagina 4 di 10 l'importo di e. 500,00 mensili (importo stabilito dalla sentenza n. Controparte_1
1886/2021 del 7/10/2021 della Corte di Appello di Firenze in sede di appello avverso la sentenza di primo grado), nonché del contributo di e. 1.000,00 previsto per il mantenimento dei due figli e (e. 500,00 per figlio), non più conviventi con la madre, con Per_5 Per_1
onere per i genitori di corrispondere le spese straordinarie per i figli, sino al raggiungimento della autosufficienza economica, nella misura del 50% ciascuno, così riducendo l'attuale onere per il padre di versarne il 75%; in data 29/04/2024 si è costituita in Controparte_1
giudizio, chiedendo, in tesi, il rigetto del ricorso;
in ipotesi, il riconoscimento di un assegno divorzile del minor importo di e. 450,00 mensili o di altra misura ritenuta di giustizia, con rivalutazione annuale Istat, con decorrenza dalla pubblicazione dell'emananda pronuncia;
in via riconvenzionale, ha chiesto porsi a carico dell'ex coniuge l'onere di corrispondere la somma di e. 700,00 mensili o diversa somma ritenuta di giustizia, rivalutabile annualmente secondo l'Indice Istat, a titolo di contributo al mantenimento della figlia , Persona_3
divenuta maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, con onere per il padre di farsi carico del 75% delle spese straordinarie, stante la perdurante coabitazione del figlio , ad onta della sua dimora abituale in Milano per motivi lavorativi, per diversi Per_2
giorni al mese presso l'abitazione materna;
all'udienza del 29/05/2024, le parti hanno raggiunto un accordo per quanto attiene ai contributi paterni per i due figli maggiorenni, di tal chè il Giudice delegato ha posto la causa in decisione;
con sentenza definitiva n.
3510/2024, il Tribunale ha recepito l'accordo delle parti, disponendo la revoca dell'assegno di mantenimento per il figlio in quanto divenuto economicamente autonomo, e la Per_2
conferma dell'assegno per la figlia maggiorenne , da versarsi per metà Persona_3
direttamente alla ragazza (con sospensione dell'erogazione fino al mese di Novembre
2024), con riduzione al 60% del contributo paterno per le spese straordinarie necessarie per la figlia;
a seguito della remissione della causa sul ruolo, la stessa è proseguita in istruttoria tramite acquisizioni documentali in relazione alla domanda attorea di revoca dell'assegno divorzile, fino a quando, all'udienza del 12/12/2024, le parti hanno concluso riportandosi, anche in via istruttoria ai rispettivi atti introduttivi, di tal chè il Giudice delegato ha posto la causa in decisione, senza concessione di termini per comparse e repliche.
pagina 5 di 10 2. Ritiene preliminarmente il Collegio di dover rigettare tutte le richieste istruttorie avanzate dalle parti, in massima parte superate dall'accordo raggiunto dalle parti sui contributi mensili per i figli, recepito con sentenza definitiva del 3/10/2024 n. 3510/2024, tenuto conto che la documentazione di carattere economico versata in atti dalle parti appare idonea e sufficiente a consentire la ricostruzione della capacità reddituale e patrimoniale delle stesse, di tal ché siffatte richieste si appalesano ultronee ai fini dell'odierna decisione in ordine al mantenimento ovvero riduzione dell'assegno divorzile.
3. Passando all'esame della domanda di revoca dell'assegno divorzile formulata dal ricorrente, alla quale la resistente si è opposta, va rammentato che la modifica delle condizioni adottate in sede di divorzio presuppone che il giudice verifichi se ed in quale misura si siano verificate circostanze sopravvenute che abbiano alterato l'assetto tenuto in considerazione in sede di formazione del titolo giudiziale (in questo caso la sentenza di divorzio): occorre, dunque, che si verifichi un mutamento rilevante e documentato della situazione di fatto posta a fondamento del provvedimento del quale si chiede la revisione, che può consistere nella modifica della condizione personale e patrimoniale propria o di entrambi gli ex coniugi, nonché di altre vicende inerenti alla prole.
Ciò premesso, va rilevato che il ricorrente ha motivato la richiesta di revoca dell'assegno divorzile deducendo l'avvenuto miglioramento della situazione economica dell'ex coniuge rispetto all'epoca del divorzio, in ragione di un sopravvenuto incremento reddituale della conseguente al reperimento di una nuova e più redditizia attività lavorativa, e di CP_1
una ingente acquisizione patrimoniale e mobiliare iure successionis a seguito del decesso della di lei madre, con contestuale riduzione del carico economico familiare, stante la raggiunta indipendenza economica di entrambi i figli.
Deve, dunque, procedersi ad un esame comparativo della situazione economico – reddituale delle parti, dovendosi osservare, all'attualità, che: a) è dal gennaio 2023 Parte_1
Direttore Generale della Fondazione Teatro dell'Opera di Roma;
sotto il profilo reddituale, lo stesso risulta aver percepito nell'ultimo triennio un reddito mensile netto (v. DR 2021,
20220, 2023 in atti) corrispondente, una volta detratte l'Irpef e l'Addizionale Regionale, ad e. 4.700,00 mensili netti in ogni anni;
il resistente risulta, altresì, titolare di un conto corrente presso CO avente un saldo attivo al 30/06/2024 di e. 12.613,00 (v. allegato a pagina 6 di 10 nota di deposito del 2/09/2024) e di altro conto corrente presso BA AD & C. con saldo attivo al 23/04/2024 di e. 16.835,95 (v. allegato alla nota di deposito dell' 8/05/2024); lo stesso non sopporta alcuna spesa per far fronte alla propria esigenza abitativa, vivendo in
Roma nell'immobile di proprietà della (attuale) moglie;
sotto il profilo immobiliare, lo stesso risulta proprietario di 1/6 dell'immobile sito nel comune di Genova Via dell' Ombra
n. 7, occupata dalla anziana madre;
b) svolge dal 22/08/2024 attività Controparte_1 lavorativa presso l'International School of Florence in forza di un contratto a tempo determinato per il quale percepisce un reddito mensile netto di e. 2.257,89 (v. doc. 9: busta paga); la stessa è titolare esclusiva del conto corrente n. 3420916, acceso presso
FinecoBank S.p.a., con saldo al 31/12/2023 di e. 1.301,19 (doc. 12) ed del conto corrente n.
68481/1000/00011666, acceso presso BA Intesa San Paolo S.p.a., con saldo al
31/12/2023 di e. 8.858,23 (doc. 13); la stessa è, altresì, contitolare di un conto corrente con la sorella presso FinecoBank S.p.a., con saldo al 31/12/2023 di e. 13.358,17 (doc. CP_2
14); sotto il profilo abitativo, la stessa vive in un immobile di proprietà acquistato tramite accensione di mutuo in data 30/07/2019, avente rata mensile di e. 483,00 (v. doc 6), impegno finanziario già presente al momento della sentenza di divorzio di primo grado.
Tanto premesso occorre rilevare quanto segue.
Sotto il profilo reddituale, va evidenziato come la resistente, a fronte dell'attuale stipendio di e. 2.250,00 circa, risulta aver percepito fino a giugno 2023, quando lavorava come insegnante presso la scuola Giuntini di Pontassieve, un reddito annuale lordo (v. DR 2023) di e. 17.489,00, pari (una volta detratti e. 1.002,00 a titolo Irpef ed e. 249,00 a titolo di addizionale regionale), ad e. 16.238,00 annui netti, corrispondenti a circa e. 1.353,16 netti mensili (v. DR 2023 in atti e busta paga doc. 8), di tal chè la stessa risulta aver conseguito ad oggi un aumento di liquidità mensile netto pari a circa e. 900,00, tanto che che il divario tra i due redditi risulta sensibilmente ridotto, passando da un rapporto 1:3 a 1:2.
Analogo miglioramento si registrato in capo alla sotto il profilo patrimoniale, atteso CP_1
che la resistente, a seguito della morte della madre (avvenuta in data 10/3/2023), ha ereditato a metà con la sorella: un immobile in località Noli (SV) di mq. 200 con giardino mq. 10 e due immobili in Genova, rispettivamente di mq. 140 e mq. 130, dal valore dichiarato e. 463.278,00 per un asse ereditario complessivo del valore di e. 484.991,00 (v. doc. 15: denuncia di successione di allegato alla comparsa), Persona_6
pagina 7 di 10 beni che risultano potenzialmente produttivi di reddito, anche in ragione della loro vantaggiosa allocazione geografica (sul mare), osservazione che vale anche laddove si ritenga che uno degli immobili ereditati su Genova sia nella esclusiva disponibilità giuridica della sorella in virtù di un legato testamentario posto sul bene dalla madre.
Quanto al rilevo secondo cui la continuerebbe a versare in condizione deteriore CP_1
rispetto all'ex marito, in quanto gravata da un mutuo ipotecario acceso per acquistare l'immobile in cui vive, incidente mensilmente sul proprio reddito per un importo di e.
483,94, laddove il ricorrente nulla verserebbe per soddisfare la propria esigenza abitativa in quanto ospite della attuale moglie, deve osservarsi che tale impegno finanziario è stato volontariamente assunto dalla resistente in epoca antecedente alla sentenza di divorzio del
2019, grazie alle condizioni reddituali sulle quale in allora poteva già contare (sia pur con l'aiuto dei familiari), di tal chè lo stesso non può essere fatto oggi valere ai danni del ricorrente.
Quanto alla ingente liquidità della quale il attualmente dispone (v. dossier titoli Pt_1
presso BA AD & C. , aventi valore pari ad e. 224.983,56 (v. allegato alla nota di deposito del 19/09/2024) e di e. 209.837,95 (v. allegato alla nota di deposito del
2/12/2021), cui controparte ha fatto riferimento per ribadire il differenziale economico sussistente tra le parti a tutto sfavore della propria assistita, occorre evidenziare che, dalla lettura dei dossier titoli emerge come gli stessi abbiano subìto un'impennata grazie al ricavato della vendita effettuata dall'uomo nel 2023 dell'immobile sito in Firenze via
Brunetto Latini n. 7 per l'importo di e. 350.000,00 (immobile che era in comproprietà con l'attuale moglie) e che detto bene faceva già parte nel patrimonio immobiliare del al Pt_1
momento della sentenza di divorzio di primo grado e, quindi, già preso in considerazione in quella sede quale bene potenzialmente produttivo di reddito, di tal chè non può oggi ritenersi elemento nuovo sopravvenuto ed essere utilizzato a sfavore del ricorrente, dovendosi peraltro osservare che dalla lettura della documentazione in atti emerge che i ricavi della vendita dell'immobile fiorentino sono stati anche in parte utilizzati per estinguere un precedente mutuo.
Infine, quanto al richiamo effettuato dalla resistente, ai fini della conferma dell'assegno divorzile, al pregresso sacrificio professionale, posto in essere manente matrimonio a tutto vantaggio della costruzione della carriera dell'ex marito, le stesse devono essere coniugate pagina 8 di 10 non solo con il sopravvenuto miglioramento reddituale e patrimoniale della come CP_1
sopra rappresentato, ma anche con la circostanza per la quale la cessazione della convivenza tra i due ex coniugi risale all'anno 2011, come indicato nel ricorso, e che il ha autonomamente provveduto da 13 anni a questa parte a formarsi una nuova (e Pt_1
migliore) condizione lavorativa e reddituale, pur avendo subìto un licenziamento proprio durante la fase del divorzio.
Ne consegue che, tenuto debito conto delle migliorate condizioni reddituali della resistente a fronte di una capacità reddituale costante nell'ultimo triennio del ricorrente e del sopravvenuto incremento patrimoniale del quale ha successivamente goduto in via ereditaria la si ritiene di dover ridurre l'importo dell'assegno divorzile, dovendosi CP_1
confermare la sua debenza in misura correlata alla sola funzione compensativa (e non assistenziale o risarcitoria), a suo tempo legittimamente riconosciuta e non venuta meno per il mero decorso del tempo: ne consegue che deve essere posto a carico di Parte_1
l'onere di versare, entro il giorno 10 del mese, a la somma di e. 300,00, Controparte_1
oltre rivalutazione annuale Istat, a far data dal presente provvedimento, trattandosi di importo proporzionato al sacrificio professionale affrontato dalla ricorrente in costanza di matrimonio in aderenza ad una comune volontà dei coniugi.
4. L'accoglimento parziale del ricorso proposto da inibisce ogni Parte_1
affermazione di responsabilità ex art. 96 c.p.c. nei suoi riguardi.
5. Quanto alla spese di lite, stante la reciproca soccombenza, vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale come sopra composto, decidendo in via definitiva nel contraddittorio delle parti, a modifica della sentenza del Tribunale di Firenze n. 231 del 1/02/2021, come modificata dalla sentenza n. 1886/2021 del 7/10/2021 della Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda, deduzione ed eccezione disattesa, rigettata o assorbita, così provvede:
- pone a carico di l'onere di corrispondere entro il giorno 10 del mese a Parte_1
l'importo mensile di e. 300,00 oltre rivalutazione annuale Istat, a titolo di Controparte_1
assegno divorzile a far data dal presente provvedimento;
pagina 9 di 10 - dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 28/02/2025 su relazione della dott.ssa
Monica Tarchi
La Presidente est.
Monica Tarchi
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa Monica Tarchi Presidente dott.ssa Daniela Garufi Giudice dott. ssa Serena Alinari Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1484 2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ARDITI DI Parte_1 C.F._1
CASTELVETERE CRISTIANA, elettivamente domiciliato presso il difensore che lo rappresenta e difende come da mandato allegato al ricorso
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
AGUGLIA BARBARA, elettivamente domiciliata presso il difensore che la rappresenta e difende come da comparsa di risposta
RESISTENTE con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero (visti dell'8/02/2024 e 12/02/2024)
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
Posta in decisione sulle seguenti
pagina 1 di 10 CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da verbale di udienza del 12/12/2025 per l'accoglimento del ricorso: “Piaccia al Tribunale di Firenze, ritenuti sussistenti i fatti nuovi ed i giustificati motivi: In via principale: Ritenere non più sussistente il diritto di a Controparte_1
percepire assegno divorzile;
Per l'effetto, revocare l'obbligo di versamento della somma di
€. 500,00 mensili a carico di a titolo di assegno divorzile per Parte_1 CP_1
; Revocare altresì l'obbligo di di corrispondere a
[...] Parte_1 Controparte_1
l'assegno di €. 1000 mensili per il mantenimento dei figli e , siccome non Per_1 Per_2
più conviventi con la stessa. Disporre che le spese straordinarie relative ai figli, sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica, siano corrisposte da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”. In via istruttoria: “Si chiede che il Giudice voglia ordinare a di depositare copia Controparte_1
della denuncia di successione, nonché visura catastale relativa alle proprietà immobiliari.
Si chiede di essere ammessi a provare per testi i seguenti capitoli: “vero che per l'anno scolastico 2022/2023 ha vissuto presso l'abitazione del padre, e dallo stesso Testimone_1
è stata totalmente sostentata sia moralmente che materialmente”. “vero che anche nel periodo di Luglio/Agosto 2023, ancorchè trasferitasi nuovamente a Firenze, Per_1
provvedeva a richiedere al padre il sostentamento materiale per le esigenze di ordinaria quotidianità, ivi compreso il fabbisogno alimentare” “vero che il figlio , si è Per_2
attualmente trasferito a Milano -siccome assunto presso Edison s.p.a.- ove stabilmente vive” “vero che il figlio richiede al padre un contributo economico per far fronte Per_2 alle spese ordinarie, ove non dovesse essere sufficiente la somma di €. 900,00 mensili, già percepita dallo stesso a titolo di stipendio”.
Parte resistente ha concluso all'udienza del 12/12/2025, riportandosi, anche in via istruttoria, alla comparsa di costituzione nella quale ha chiesto: “respingere la domanda di revoca dell'assegno di divorzio in favore della SI.ra siccome infondata in Controparte_1 fatto e in diritto e per l'effetto, ritenuto tuttora persistente il diritto della SI.ra CP_1
a percepire assegno divorzile: in tesi: confermare a carico del SI.
[...] Parte_1
l'obbligo di corrispondere alla SI.ra a titolo di assegno ex art. 5 l. div. la Controparte_1
somma già stabilita in sede di divorzio, attualmente pari € 566,98 mensili, soggetta a
pagina 2 di 10 rivalutazione annuale Istat, per n. dodici mensilità annue, entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario alle già note coordinate Iban della beneficiaria;
in denegata ipotesi: disporre a carico del SI. l'obbligo di corrispondere alla SI.ra Parte_1
a titolo di assegno ex art. 5 l. div. la somma di € 450,00 mensili o quella Controparte_1
diversa misura ritenuta di giustizia, soggetta a rivalutazione annuale Istat, per n. dodici mensilità annue, entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario alle già note coordinate Iban della beneficiaria, con decorrenza del nuovo minore importo dalla pubblicazione dell'emananda pronuncia;
in ogni caso: disporre a carico del SI. Pt_1
l'obbligo di corrispondere alla SI.ra entro il giorno 5 di ogni mese,
[...] Controparte_1 la somma di € 700,00 mensili o quella diversa somma ritenuta di giustizia, per n. dodici mensilità annue, rivalutabile annualmente secondo l'Indice Istat, a titolo di contributo al mantenimento della figlia maggiorenne non economicamente Persona_3
autosufficiente, a mezzo bonifico bancario alle già note coordinate Iban della beneficiaria;
oltre al 75% delle spese straordinarie occorrenti per la ragazza secondo i parametri previsti dal Protocollo del Tribunale di Firenze in vigore dal 2011; tenendo conto, nella quantificazione del predetto contributo, anche della perdurante coabitazione del figlio per diversi giorni al mese nell'abitazione materna;
valutare a tutti gli effetti Persona_4 di cui art. 473 bis. 18 c.p.c. l'avere il ricorrente omesso di rendere informazioni complete e aggiornate sulla propria situazione reddituale e patrimoniale. Con vittoria di spese e onorari di giudizio e domanda di applicazione dell'art. 96 c.p.c. a carico del ricorrente”.
In via istruttoria: “In via istruttoria: “Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre nel rispetto dei termini di cui all'art. 473 bis. 17 c.p.c.: i) si chiede che il Tribunale adìto
Voglia ordinare al ricorrente l'esibizione della propria documentazione reddituale e patrimoniale nel rispetto del disposto di cui all'art. 473 bis. 12 co. 3 lett. b) e c) c.p.c., ivi compresa l'esibizione dei bilanci degli ultimi tre anni della HRLink S.r.l. di cui il SI.
è socio, onde verificare il valore effettivo delle quote possedute;
ii) si chiede Parte_1
altresì che il Tribunale adìto Voglia ordinare al ricorrente l'esibizione della documentazione relativa alla vendita dell'immobile in Firenze, via Brunetto Latini, recentemente effettuata;
iii) si chiede infine che il Tribunale adìto Voglia ordinare
l'esibizione della documentazione reddituale e patrimoniale della SI.ra Parte_2
attuale coniuge del ricorrente;
iv) si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli:
pagina 3 di 10 1) “D.C.V. che la SI.na ha vissuto a Roma presso l'abitazione del Parte_3
padre SI. con lui e la sua seconda moglie SI.ra da fine Parte_1 Parte_2
gennaio 2023 ai primi di luglio 2023 quando ella ha conseguito il diploma di liceo linguistico”; 2) “D.C.V. che più volte durante il periodo di cui al capitolo precedente la
SI.na è rientrata da Roma a Firenze a casa della madre riferendo che Parte_3 il padre e sua moglie erano partiti”; 3) “D.C.V. che tra gennaio e febbraio 2023
[...]
ha trascorso venti giorni a Firenze a casa della madre”; 4) “D.C.V. che a luglio Per_3
2023 la SI.na è rientrata a Firenze a casa della madre, SI.ra Parte_3
da Roma su richiesta del SI. e della sua seconda moglie Controparte_1 Parte_1
SI.ra ; 5) “D.C.V. che la SI.na dal luglio 2023, Parte_2 Parte_3 eccettuate due settimane di vacanza all'estero con un'amica e il soggiorno a Noli nella casa di famiglia della madre a Noli, è sempre rimasta a Firenze a casa della madre, SI.ra
fino a settembre 2023 quando la medesima è partita per il Portogallo”; 6) Controparte_1
“D.C.V. che la SI.na al suo rientro dal Portogallo a inizio marzo Pt_3 Testimone_1
2024 è tornata a risiedere a Firenze a casa della madre, SI.ra ove e con Controparte_1 la quale tuttora abita”; 7) “D.C.V. che e hanno ciascuno una Persona_3 Persona_4
propria camera da letto a casa della madre a Firenze in cui essi tengono il proprio vestiario e i propri effetti personali”; 8) “D.C.V. che alcuni fine settimana al mese il SI. rientra da Milano a Firenze presso l'abitazione della madre SI.ra Persona_4 CP_1 dove si trattiene a dormire”; 9) “D.C.V. che in alcuni giorni infrasettimanali il SI.
[...] vive e lavora in smart working a Firenze presso l'abitazione della madre Persona_4
SI.ra . 10) “D.C.V. che il SInor si reca a dormire presso Controparte_1 Parte_4
l'abitazione della SI.ra al massimo una volta al mese”; 11) “D.C.V. che Controparte_1 la SInora si reca a dormire presso l'abitazione del SI. al Controparte_1 Parte_4 massimo una volta la settimana”.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 07/02/2024 ha chiesto, a modifica delle Parte_1
condizioni di divorzio dichiarato con sentenza del Tribunale di Firenze n. 231/21 del
1/02/2021 (Rg. 12637/2017), la revoca dell'onere di versare mensilmente all'ex coniuge pagina 4 di 10 l'importo di e. 500,00 mensili (importo stabilito dalla sentenza n. Controparte_1
1886/2021 del 7/10/2021 della Corte di Appello di Firenze in sede di appello avverso la sentenza di primo grado), nonché del contributo di e. 1.000,00 previsto per il mantenimento dei due figli e (e. 500,00 per figlio), non più conviventi con la madre, con Per_5 Per_1
onere per i genitori di corrispondere le spese straordinarie per i figli, sino al raggiungimento della autosufficienza economica, nella misura del 50% ciascuno, così riducendo l'attuale onere per il padre di versarne il 75%; in data 29/04/2024 si è costituita in Controparte_1
giudizio, chiedendo, in tesi, il rigetto del ricorso;
in ipotesi, il riconoscimento di un assegno divorzile del minor importo di e. 450,00 mensili o di altra misura ritenuta di giustizia, con rivalutazione annuale Istat, con decorrenza dalla pubblicazione dell'emananda pronuncia;
in via riconvenzionale, ha chiesto porsi a carico dell'ex coniuge l'onere di corrispondere la somma di e. 700,00 mensili o diversa somma ritenuta di giustizia, rivalutabile annualmente secondo l'Indice Istat, a titolo di contributo al mantenimento della figlia , Persona_3
divenuta maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, con onere per il padre di farsi carico del 75% delle spese straordinarie, stante la perdurante coabitazione del figlio , ad onta della sua dimora abituale in Milano per motivi lavorativi, per diversi Per_2
giorni al mese presso l'abitazione materna;
all'udienza del 29/05/2024, le parti hanno raggiunto un accordo per quanto attiene ai contributi paterni per i due figli maggiorenni, di tal chè il Giudice delegato ha posto la causa in decisione;
con sentenza definitiva n.
3510/2024, il Tribunale ha recepito l'accordo delle parti, disponendo la revoca dell'assegno di mantenimento per il figlio in quanto divenuto economicamente autonomo, e la Per_2
conferma dell'assegno per la figlia maggiorenne , da versarsi per metà Persona_3
direttamente alla ragazza (con sospensione dell'erogazione fino al mese di Novembre
2024), con riduzione al 60% del contributo paterno per le spese straordinarie necessarie per la figlia;
a seguito della remissione della causa sul ruolo, la stessa è proseguita in istruttoria tramite acquisizioni documentali in relazione alla domanda attorea di revoca dell'assegno divorzile, fino a quando, all'udienza del 12/12/2024, le parti hanno concluso riportandosi, anche in via istruttoria ai rispettivi atti introduttivi, di tal chè il Giudice delegato ha posto la causa in decisione, senza concessione di termini per comparse e repliche.
pagina 5 di 10 2. Ritiene preliminarmente il Collegio di dover rigettare tutte le richieste istruttorie avanzate dalle parti, in massima parte superate dall'accordo raggiunto dalle parti sui contributi mensili per i figli, recepito con sentenza definitiva del 3/10/2024 n. 3510/2024, tenuto conto che la documentazione di carattere economico versata in atti dalle parti appare idonea e sufficiente a consentire la ricostruzione della capacità reddituale e patrimoniale delle stesse, di tal ché siffatte richieste si appalesano ultronee ai fini dell'odierna decisione in ordine al mantenimento ovvero riduzione dell'assegno divorzile.
3. Passando all'esame della domanda di revoca dell'assegno divorzile formulata dal ricorrente, alla quale la resistente si è opposta, va rammentato che la modifica delle condizioni adottate in sede di divorzio presuppone che il giudice verifichi se ed in quale misura si siano verificate circostanze sopravvenute che abbiano alterato l'assetto tenuto in considerazione in sede di formazione del titolo giudiziale (in questo caso la sentenza di divorzio): occorre, dunque, che si verifichi un mutamento rilevante e documentato della situazione di fatto posta a fondamento del provvedimento del quale si chiede la revisione, che può consistere nella modifica della condizione personale e patrimoniale propria o di entrambi gli ex coniugi, nonché di altre vicende inerenti alla prole.
Ciò premesso, va rilevato che il ricorrente ha motivato la richiesta di revoca dell'assegno divorzile deducendo l'avvenuto miglioramento della situazione economica dell'ex coniuge rispetto all'epoca del divorzio, in ragione di un sopravvenuto incremento reddituale della conseguente al reperimento di una nuova e più redditizia attività lavorativa, e di CP_1
una ingente acquisizione patrimoniale e mobiliare iure successionis a seguito del decesso della di lei madre, con contestuale riduzione del carico economico familiare, stante la raggiunta indipendenza economica di entrambi i figli.
Deve, dunque, procedersi ad un esame comparativo della situazione economico – reddituale delle parti, dovendosi osservare, all'attualità, che: a) è dal gennaio 2023 Parte_1
Direttore Generale della Fondazione Teatro dell'Opera di Roma;
sotto il profilo reddituale, lo stesso risulta aver percepito nell'ultimo triennio un reddito mensile netto (v. DR 2021,
20220, 2023 in atti) corrispondente, una volta detratte l'Irpef e l'Addizionale Regionale, ad e. 4.700,00 mensili netti in ogni anni;
il resistente risulta, altresì, titolare di un conto corrente presso CO avente un saldo attivo al 30/06/2024 di e. 12.613,00 (v. allegato a pagina 6 di 10 nota di deposito del 2/09/2024) e di altro conto corrente presso BA AD & C. con saldo attivo al 23/04/2024 di e. 16.835,95 (v. allegato alla nota di deposito dell' 8/05/2024); lo stesso non sopporta alcuna spesa per far fronte alla propria esigenza abitativa, vivendo in
Roma nell'immobile di proprietà della (attuale) moglie;
sotto il profilo immobiliare, lo stesso risulta proprietario di 1/6 dell'immobile sito nel comune di Genova Via dell' Ombra
n. 7, occupata dalla anziana madre;
b) svolge dal 22/08/2024 attività Controparte_1 lavorativa presso l'International School of Florence in forza di un contratto a tempo determinato per il quale percepisce un reddito mensile netto di e. 2.257,89 (v. doc. 9: busta paga); la stessa è titolare esclusiva del conto corrente n. 3420916, acceso presso
FinecoBank S.p.a., con saldo al 31/12/2023 di e. 1.301,19 (doc. 12) ed del conto corrente n.
68481/1000/00011666, acceso presso BA Intesa San Paolo S.p.a., con saldo al
31/12/2023 di e. 8.858,23 (doc. 13); la stessa è, altresì, contitolare di un conto corrente con la sorella presso FinecoBank S.p.a., con saldo al 31/12/2023 di e. 13.358,17 (doc. CP_2
14); sotto il profilo abitativo, la stessa vive in un immobile di proprietà acquistato tramite accensione di mutuo in data 30/07/2019, avente rata mensile di e. 483,00 (v. doc 6), impegno finanziario già presente al momento della sentenza di divorzio di primo grado.
Tanto premesso occorre rilevare quanto segue.
Sotto il profilo reddituale, va evidenziato come la resistente, a fronte dell'attuale stipendio di e. 2.250,00 circa, risulta aver percepito fino a giugno 2023, quando lavorava come insegnante presso la scuola Giuntini di Pontassieve, un reddito annuale lordo (v. DR 2023) di e. 17.489,00, pari (una volta detratti e. 1.002,00 a titolo Irpef ed e. 249,00 a titolo di addizionale regionale), ad e. 16.238,00 annui netti, corrispondenti a circa e. 1.353,16 netti mensili (v. DR 2023 in atti e busta paga doc. 8), di tal chè la stessa risulta aver conseguito ad oggi un aumento di liquidità mensile netto pari a circa e. 900,00, tanto che che il divario tra i due redditi risulta sensibilmente ridotto, passando da un rapporto 1:3 a 1:2.
Analogo miglioramento si registrato in capo alla sotto il profilo patrimoniale, atteso CP_1
che la resistente, a seguito della morte della madre (avvenuta in data 10/3/2023), ha ereditato a metà con la sorella: un immobile in località Noli (SV) di mq. 200 con giardino mq. 10 e due immobili in Genova, rispettivamente di mq. 140 e mq. 130, dal valore dichiarato e. 463.278,00 per un asse ereditario complessivo del valore di e. 484.991,00 (v. doc. 15: denuncia di successione di allegato alla comparsa), Persona_6
pagina 7 di 10 beni che risultano potenzialmente produttivi di reddito, anche in ragione della loro vantaggiosa allocazione geografica (sul mare), osservazione che vale anche laddove si ritenga che uno degli immobili ereditati su Genova sia nella esclusiva disponibilità giuridica della sorella in virtù di un legato testamentario posto sul bene dalla madre.
Quanto al rilevo secondo cui la continuerebbe a versare in condizione deteriore CP_1
rispetto all'ex marito, in quanto gravata da un mutuo ipotecario acceso per acquistare l'immobile in cui vive, incidente mensilmente sul proprio reddito per un importo di e.
483,94, laddove il ricorrente nulla verserebbe per soddisfare la propria esigenza abitativa in quanto ospite della attuale moglie, deve osservarsi che tale impegno finanziario è stato volontariamente assunto dalla resistente in epoca antecedente alla sentenza di divorzio del
2019, grazie alle condizioni reddituali sulle quale in allora poteva già contare (sia pur con l'aiuto dei familiari), di tal chè lo stesso non può essere fatto oggi valere ai danni del ricorrente.
Quanto alla ingente liquidità della quale il attualmente dispone (v. dossier titoli Pt_1
presso BA AD & C. , aventi valore pari ad e. 224.983,56 (v. allegato alla nota di deposito del 19/09/2024) e di e. 209.837,95 (v. allegato alla nota di deposito del
2/12/2021), cui controparte ha fatto riferimento per ribadire il differenziale economico sussistente tra le parti a tutto sfavore della propria assistita, occorre evidenziare che, dalla lettura dei dossier titoli emerge come gli stessi abbiano subìto un'impennata grazie al ricavato della vendita effettuata dall'uomo nel 2023 dell'immobile sito in Firenze via
Brunetto Latini n. 7 per l'importo di e. 350.000,00 (immobile che era in comproprietà con l'attuale moglie) e che detto bene faceva già parte nel patrimonio immobiliare del al Pt_1
momento della sentenza di divorzio di primo grado e, quindi, già preso in considerazione in quella sede quale bene potenzialmente produttivo di reddito, di tal chè non può oggi ritenersi elemento nuovo sopravvenuto ed essere utilizzato a sfavore del ricorrente, dovendosi peraltro osservare che dalla lettura della documentazione in atti emerge che i ricavi della vendita dell'immobile fiorentino sono stati anche in parte utilizzati per estinguere un precedente mutuo.
Infine, quanto al richiamo effettuato dalla resistente, ai fini della conferma dell'assegno divorzile, al pregresso sacrificio professionale, posto in essere manente matrimonio a tutto vantaggio della costruzione della carriera dell'ex marito, le stesse devono essere coniugate pagina 8 di 10 non solo con il sopravvenuto miglioramento reddituale e patrimoniale della come CP_1
sopra rappresentato, ma anche con la circostanza per la quale la cessazione della convivenza tra i due ex coniugi risale all'anno 2011, come indicato nel ricorso, e che il ha autonomamente provveduto da 13 anni a questa parte a formarsi una nuova (e Pt_1
migliore) condizione lavorativa e reddituale, pur avendo subìto un licenziamento proprio durante la fase del divorzio.
Ne consegue che, tenuto debito conto delle migliorate condizioni reddituali della resistente a fronte di una capacità reddituale costante nell'ultimo triennio del ricorrente e del sopravvenuto incremento patrimoniale del quale ha successivamente goduto in via ereditaria la si ritiene di dover ridurre l'importo dell'assegno divorzile, dovendosi CP_1
confermare la sua debenza in misura correlata alla sola funzione compensativa (e non assistenziale o risarcitoria), a suo tempo legittimamente riconosciuta e non venuta meno per il mero decorso del tempo: ne consegue che deve essere posto a carico di Parte_1
l'onere di versare, entro il giorno 10 del mese, a la somma di e. 300,00, Controparte_1
oltre rivalutazione annuale Istat, a far data dal presente provvedimento, trattandosi di importo proporzionato al sacrificio professionale affrontato dalla ricorrente in costanza di matrimonio in aderenza ad una comune volontà dei coniugi.
4. L'accoglimento parziale del ricorso proposto da inibisce ogni Parte_1
affermazione di responsabilità ex art. 96 c.p.c. nei suoi riguardi.
5. Quanto alla spese di lite, stante la reciproca soccombenza, vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale come sopra composto, decidendo in via definitiva nel contraddittorio delle parti, a modifica della sentenza del Tribunale di Firenze n. 231 del 1/02/2021, come modificata dalla sentenza n. 1886/2021 del 7/10/2021 della Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda, deduzione ed eccezione disattesa, rigettata o assorbita, così provvede:
- pone a carico di l'onere di corrispondere entro il giorno 10 del mese a Parte_1
l'importo mensile di e. 300,00 oltre rivalutazione annuale Istat, a titolo di Controparte_1
assegno divorzile a far data dal presente provvedimento;
pagina 9 di 10 - dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 28/02/2025 su relazione della dott.ssa
Monica Tarchi
La Presidente est.
Monica Tarchi
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