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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 10/12/2025, n. 1167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1167 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3307/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott. Alessandro Cabianca Giudice dott. Enrico Chemollo Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in epigrafe indicata, promossa con ricorso congiunto ex art. 473 bis. 51 c.p.c. da
(C.F. , con gli avv.ti Paola DALLA VALLE ed Elisa Parte_1 C.F._1
BUSO
e
AN AR (C.F. ), con gli avv.ti Paola DALLA VALLE ed Elisa C.F._2
BUSO
- ricorrenti -
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
in punto: separazione personale;
CONCLUSIONI:
Per le parti congiuntamente: “Affinché questo Tribunale, letto il ricorso, fissi con decreto l'udienza di comparizione dei coniugi, da sostituirsi con il deposito di note scritte ex art. 473 bis. 51, comma 2, cpc, ed espletati gli incombenti di rito pronunci sentenza di separazione personale dei coniugi, ordinandosi le annotazioni di rito, alle condizioni tutte come sopra individuate.”;
Per il Pubblico Ministero: “accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto”.
pag. 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminato il ricorso per separazione consensuale presentato congiuntamente dai ricorrenti, i quali hanno contratto matrimonio in data 26/5/2006, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Venezia al n. 13 parte II serie A ufficio 8 anno 2006;
considerato che
le parti sono state autorizzate a vivere separate all'esito del deposito delle note scritte sostitutive dell'udienza fissata in data 5/11/2025 innanzi al Giudice relatore delegato ex art. 473 bis.51
c.p.c., con termine perentorio per il deposito di note congiunte fissato per lo stesso giorno, dando atto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione;
visto il parere favorevole del P.M. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
ritenuto che
le condizioni congiunte siano conformi alla legge, indichino compiutamente le condizioni inerenti ai reciproci interessi delle parti e non si pongano in contrasto con l'interesse morale e materiale della prole minore e maggiorenne non economicamente autosufficiente, garantendo adeguatamente le esigenze della prole minore e lo sviluppo di un rapporto equilibrato con entrambi i genitori, essendo dunque meritevoli di omologa;
ritenuto che
le condizioni economiche concordate appaiano altresì congrue rispetto al quadro reddituale dei coniugi;
ritenuto infine di disporre la compensazione delle spese giudiziali, stante l'assenza di soccombenza;
P.Q.M.
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi (C.F. Parte_1 C.F._1
e AN AR (C.F. ), alle condizioni pattuite e confermate con le C.F._2 istanze di conclusioni scritte e ciò a tutti gli effetti di legge;
RATIFICA le condizioni congiuntamente presentate dai ricorrenti nella loro domanda e confermate all'udienza di trattazione scritta e qui di seguito integralmente riprodotte:
“1) I coniugi vivranno separati di tetto e di mensa, libero ciascuno di fissare la propria residenza dove vorrà.
2) La figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto della responsabilità Per_1 genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione.
3) Per la durata massima di un anno dal deposito della sentenza di separazione, i genitori si alterneranno presso la casa familiare a settimane alterne per la gestione dei figli, cominciando la madre dal 1° al 7 settembre 2025, quindi il padre dall'8 al 15 settembre e così via.
4) Ciascun genitore potrà trascorrere con un periodo continuativo di almeno due settimane durante l'estate da Per_1 concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno, una settimana durante le vacanze natalizie che ad anni alterni includa Natale
e Capodanno.
5) Le ulteriori festività verranno equamente divise tra i due genitori.
6) Per tutto il periodo di durata dei turni di responsabilità a settimane alterne presso la casa familiare, i rapporti economici tra le parti e relativi al mantenimento della prole saranno così disciplinati: pag. 2 di 4 Il signor SE
• provvederà al pagamento delle utenze di luce, acqua, gas, tari, pay tv, scheda sim dei figli;
• corrisponderà alla signora 'importo mensile di € 600,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, quale Pt_1 concorso al mantenimento ordinario dei figli;
• metterà a disposizione della signora i buoni pasto concessigli dal suo datore di lavoro per un valore di € 12,00 Pt_1 per ogni giorno lavorato e quindi per un valore mensile medio di € 264,00;
• provvederà inoltre al pagamento di tutte le spese di gestione dell'automezzo Golf 6 targato DW330RR (l'assicurazione, il bollo e le revisioni, le spese di carburante, i controlli annuali, i cambi stagionali di pneumatici)
La signora Pt_1
• effettuerà le spese relative alla ordinaria conduzione domestica e al mantenimento ordinario della prole utilizzando la somma di € 600,00 messa a disposizione dal coniuge e per il resto provvedendo con risorse proprie
La signora provvederà inoltre al pagamento: Pt_1
• della polizza assicurativa relativa alla casa familiare;
• di tutte le spese di gestione dell'automezzo Audi A4 targato DE126HB (l'assicurazione, il bollo e le revisioni, le spese di carburante, i controlli annuali, i cambi stagionali di pneumatici);
L'assegno unico universale per i figli sarà percepito in via esclusiva dalla signora Pt_1
Sarà divisa al 50% tra i coniugi ogni ulteriore spesa tra cui:
- Richieste di contanti/paghette da parte dei figli
- Richieste di vestiario da parte dei figli
- Spese per lo sport per i figli
- Spese per visite mediche e farmaci per i figli - Spese per parrucchiere/a per i figli
- Spese per viaggi di piacere /studio per i figli
- Ogni altra spesa straordinaria relativa ai figli
- Spese condominiali quali bollette luce e spese per la pulizia delle vasche biologiche nonché spese per opere di manutenzione straordinaria.
7) Decorsi dodici mesi dal deposito della sentenza di separazione, la signora rilascerà la casa familiare nella Pt_1 disponibilità esclusiva del signor SE al quale l'immobile resterà assegnato in via esclusiva affinché vi abiti con i figli e Per_1 Per_2
8) Dalla data del rilascio, la signora ontribuirà al mantenimento dei figli mediante versamento al signor SE Pt_1 dell'importo di € 600,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in essere presso il Tribunale di Venezia.
9) Dalla data del rilascio l'assegno unico e universale per i figli a carico sarà percepito dal signor SE.
10) Entro 30 giorni dalla data del rilascio della casa familiare, il signor SE si obbliga a trasferire alla signora
'autovettura A4 targata DE126HB verso corrispettivo di € 1000,00 oltre spese di trasferimento della proprietà. Pt_1
pag. 3 di 4 11) Dalla data del rilascio della casa familiare da parte della signora le frequentazioni della stessa con , Pt_1 Per_1 stante l'età della stessa, saranno regolate secondo accordi presi direttamente con la figlia e compatibilmente con gli impegni lavorativi della signora nonché di quelli scolastici ed extrascolastici di . Pt_1 Per_1
12) In alternativa alla soluzione di cui al punto 7 che precede, i coniugi potranno eventualmente concordare che, decorsi 12 mesi dal deposito della sentenza di separazione, sarà il signor SE a rilasciare la casa familiare nella disponibilità esclusiva della signora alla quale l'immobile resterà assegnato affinché vi abiti con i figli. Pt_1
13) Nel caso di cui al punto 12) dalla data del rilascio della casa familiare da parte del signor SE le frequentazioni della stessa con , stante l'età della stessa, saranno regolate secondo accordi presi direttamente con la figlia e Per_1 compatibilmente con gli impegni lavorativi del signor SE nonché di quelli scolastici ed extrascolastici di . Per_1
14) Nel caso di cui al punto 12) dalla data del rilascio della casa familiare il signor SE contribuirà al mantenimento dei figli mediante versamento a favore della signora di un assegno mensile di € 300,00, rivalutabili annualmente Pt_1 secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in essere presso il Tribunale di Venezia.
15) Tenuto conto dell'apporto economico dato dal signor SE nell'acquisto e nei successivi restauri della casa familiare, le parti quantificano in € 40.000,00 l'importo che la signora si impegna a rimborsare al signor SE a tale Pt_1 titolo, nel caso di cui al punto 12) entro e non oltre 30 giorni precedenti la data di rilascio dell'immobile da parte del signor
SE ovvero entro 30 giorni precedenti la data dell'eventuale rogito per la compravendita dell'immobile che il signor
SE avrà individuato quale propria futura abitazione.
Nel caso di cui al punto 7) la somma da restituire al signor SE per l'apporto economico dato nell'acquisto e nei successivi restauri della casa familiare è quantificato in € 60.000,00, somma che la signora si impegna a Pt_1 rimborsare al signor SE entro e non oltre 60 giorni da quando cesserà l'assegnazione dell'immobile a favore del signor
SE per la sopraggiunta indipendenza economica dei figli o per la cessazione della coabitazione con il padre”;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto;
COMPENSA le spese del giudizio.
Così deciso in Venezia all'esito della camera di consiglio del 1/12/2025.
Il Giudice est. La Presidente
dott. Enrico Chemollo dott.ssa Lisa Micochero
pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott. Alessandro Cabianca Giudice dott. Enrico Chemollo Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in epigrafe indicata, promossa con ricorso congiunto ex art. 473 bis. 51 c.p.c. da
(C.F. , con gli avv.ti Paola DALLA VALLE ed Elisa Parte_1 C.F._1
BUSO
e
AN AR (C.F. ), con gli avv.ti Paola DALLA VALLE ed Elisa C.F._2
BUSO
- ricorrenti -
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
in punto: separazione personale;
CONCLUSIONI:
Per le parti congiuntamente: “Affinché questo Tribunale, letto il ricorso, fissi con decreto l'udienza di comparizione dei coniugi, da sostituirsi con il deposito di note scritte ex art. 473 bis. 51, comma 2, cpc, ed espletati gli incombenti di rito pronunci sentenza di separazione personale dei coniugi, ordinandosi le annotazioni di rito, alle condizioni tutte come sopra individuate.”;
Per il Pubblico Ministero: “accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto”.
pag. 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminato il ricorso per separazione consensuale presentato congiuntamente dai ricorrenti, i quali hanno contratto matrimonio in data 26/5/2006, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Venezia al n. 13 parte II serie A ufficio 8 anno 2006;
considerato che
le parti sono state autorizzate a vivere separate all'esito del deposito delle note scritte sostitutive dell'udienza fissata in data 5/11/2025 innanzi al Giudice relatore delegato ex art. 473 bis.51
c.p.c., con termine perentorio per il deposito di note congiunte fissato per lo stesso giorno, dando atto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione;
visto il parere favorevole del P.M. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
ritenuto che
le condizioni congiunte siano conformi alla legge, indichino compiutamente le condizioni inerenti ai reciproci interessi delle parti e non si pongano in contrasto con l'interesse morale e materiale della prole minore e maggiorenne non economicamente autosufficiente, garantendo adeguatamente le esigenze della prole minore e lo sviluppo di un rapporto equilibrato con entrambi i genitori, essendo dunque meritevoli di omologa;
ritenuto che
le condizioni economiche concordate appaiano altresì congrue rispetto al quadro reddituale dei coniugi;
ritenuto infine di disporre la compensazione delle spese giudiziali, stante l'assenza di soccombenza;
P.Q.M.
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi (C.F. Parte_1 C.F._1
e AN AR (C.F. ), alle condizioni pattuite e confermate con le C.F._2 istanze di conclusioni scritte e ciò a tutti gli effetti di legge;
RATIFICA le condizioni congiuntamente presentate dai ricorrenti nella loro domanda e confermate all'udienza di trattazione scritta e qui di seguito integralmente riprodotte:
“1) I coniugi vivranno separati di tetto e di mensa, libero ciascuno di fissare la propria residenza dove vorrà.
2) La figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto della responsabilità Per_1 genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione.
3) Per la durata massima di un anno dal deposito della sentenza di separazione, i genitori si alterneranno presso la casa familiare a settimane alterne per la gestione dei figli, cominciando la madre dal 1° al 7 settembre 2025, quindi il padre dall'8 al 15 settembre e così via.
4) Ciascun genitore potrà trascorrere con un periodo continuativo di almeno due settimane durante l'estate da Per_1 concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno, una settimana durante le vacanze natalizie che ad anni alterni includa Natale
e Capodanno.
5) Le ulteriori festività verranno equamente divise tra i due genitori.
6) Per tutto il periodo di durata dei turni di responsabilità a settimane alterne presso la casa familiare, i rapporti economici tra le parti e relativi al mantenimento della prole saranno così disciplinati: pag. 2 di 4 Il signor SE
• provvederà al pagamento delle utenze di luce, acqua, gas, tari, pay tv, scheda sim dei figli;
• corrisponderà alla signora 'importo mensile di € 600,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, quale Pt_1 concorso al mantenimento ordinario dei figli;
• metterà a disposizione della signora i buoni pasto concessigli dal suo datore di lavoro per un valore di € 12,00 Pt_1 per ogni giorno lavorato e quindi per un valore mensile medio di € 264,00;
• provvederà inoltre al pagamento di tutte le spese di gestione dell'automezzo Golf 6 targato DW330RR (l'assicurazione, il bollo e le revisioni, le spese di carburante, i controlli annuali, i cambi stagionali di pneumatici)
La signora Pt_1
• effettuerà le spese relative alla ordinaria conduzione domestica e al mantenimento ordinario della prole utilizzando la somma di € 600,00 messa a disposizione dal coniuge e per il resto provvedendo con risorse proprie
La signora provvederà inoltre al pagamento: Pt_1
• della polizza assicurativa relativa alla casa familiare;
• di tutte le spese di gestione dell'automezzo Audi A4 targato DE126HB (l'assicurazione, il bollo e le revisioni, le spese di carburante, i controlli annuali, i cambi stagionali di pneumatici);
L'assegno unico universale per i figli sarà percepito in via esclusiva dalla signora Pt_1
Sarà divisa al 50% tra i coniugi ogni ulteriore spesa tra cui:
- Richieste di contanti/paghette da parte dei figli
- Richieste di vestiario da parte dei figli
- Spese per lo sport per i figli
- Spese per visite mediche e farmaci per i figli - Spese per parrucchiere/a per i figli
- Spese per viaggi di piacere /studio per i figli
- Ogni altra spesa straordinaria relativa ai figli
- Spese condominiali quali bollette luce e spese per la pulizia delle vasche biologiche nonché spese per opere di manutenzione straordinaria.
7) Decorsi dodici mesi dal deposito della sentenza di separazione, la signora rilascerà la casa familiare nella Pt_1 disponibilità esclusiva del signor SE al quale l'immobile resterà assegnato in via esclusiva affinché vi abiti con i figli e Per_1 Per_2
8) Dalla data del rilascio, la signora ontribuirà al mantenimento dei figli mediante versamento al signor SE Pt_1 dell'importo di € 600,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in essere presso il Tribunale di Venezia.
9) Dalla data del rilascio l'assegno unico e universale per i figli a carico sarà percepito dal signor SE.
10) Entro 30 giorni dalla data del rilascio della casa familiare, il signor SE si obbliga a trasferire alla signora
'autovettura A4 targata DE126HB verso corrispettivo di € 1000,00 oltre spese di trasferimento della proprietà. Pt_1
pag. 3 di 4 11) Dalla data del rilascio della casa familiare da parte della signora le frequentazioni della stessa con , Pt_1 Per_1 stante l'età della stessa, saranno regolate secondo accordi presi direttamente con la figlia e compatibilmente con gli impegni lavorativi della signora nonché di quelli scolastici ed extrascolastici di . Pt_1 Per_1
12) In alternativa alla soluzione di cui al punto 7 che precede, i coniugi potranno eventualmente concordare che, decorsi 12 mesi dal deposito della sentenza di separazione, sarà il signor SE a rilasciare la casa familiare nella disponibilità esclusiva della signora alla quale l'immobile resterà assegnato affinché vi abiti con i figli. Pt_1
13) Nel caso di cui al punto 12) dalla data del rilascio della casa familiare da parte del signor SE le frequentazioni della stessa con , stante l'età della stessa, saranno regolate secondo accordi presi direttamente con la figlia e Per_1 compatibilmente con gli impegni lavorativi del signor SE nonché di quelli scolastici ed extrascolastici di . Per_1
14) Nel caso di cui al punto 12) dalla data del rilascio della casa familiare il signor SE contribuirà al mantenimento dei figli mediante versamento a favore della signora di un assegno mensile di € 300,00, rivalutabili annualmente Pt_1 secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in essere presso il Tribunale di Venezia.
15) Tenuto conto dell'apporto economico dato dal signor SE nell'acquisto e nei successivi restauri della casa familiare, le parti quantificano in € 40.000,00 l'importo che la signora si impegna a rimborsare al signor SE a tale Pt_1 titolo, nel caso di cui al punto 12) entro e non oltre 30 giorni precedenti la data di rilascio dell'immobile da parte del signor
SE ovvero entro 30 giorni precedenti la data dell'eventuale rogito per la compravendita dell'immobile che il signor
SE avrà individuato quale propria futura abitazione.
Nel caso di cui al punto 7) la somma da restituire al signor SE per l'apporto economico dato nell'acquisto e nei successivi restauri della casa familiare è quantificato in € 60.000,00, somma che la signora si impegna a Pt_1 rimborsare al signor SE entro e non oltre 60 giorni da quando cesserà l'assegnazione dell'immobile a favore del signor
SE per la sopraggiunta indipendenza economica dei figli o per la cessazione della coabitazione con il padre”;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto;
COMPENSA le spese del giudizio.
Così deciso in Venezia all'esito della camera di consiglio del 1/12/2025.
Il Giudice est. La Presidente
dott. Enrico Chemollo dott.ssa Lisa Micochero
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