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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 13/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 673/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
Giovanni Moresco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
BETTATI MARIA GIULIA, elettivamente domiciliato presso il relativo studio in
VIA CARDUCCI 3 43121 PARMA;
RICORRENTE contro
( ) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: Altre ipotesi Conclusioni
Per la parte ricorrente:
«Tutto ciò premesso ed esposto il sottoscritto procuratore, nella sua prefata qualità chiede All'ill.mo
Tribunale di Parma, sez. lavoro di accertare l'abusiva reiterazione dei contratti a termine stipulati dal ricorrente con il e per l'effetto condannare il convenuto Controparte_1
al risarcimento del danno da reiterazione abusiva dei contratti a termine in favore del CP_1 ricorrente, risarcimento che la giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. 5072 del 2016) ha individuato per analogia in quello fissato dall'art. 32 comma 5 legge 183/2010 nella misura massima di 12 mensilità o quella diversa somma maggiore o minore ritenuta equa da codesto Tribunale quantificando la misura dell'indennizzo così stabilito in relazione all'ultima retribuzione globale di fatto mensile percepita, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo.
Con vittoria di spese, compensi, 15% spese forfettarie ex art. 15 D.M. 55/14, IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore del difensore antistatario che ha anticipato le prime e non ha percepito i secondi».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 25.6.2024, ha chiesto al Tribunale di Parte_1
Parma di di accertare l'abusiva reiterazione dei contratti a termine da lui stipulati con il e, Controparte_2 per l'effetto, condannare il al risarcimento del danno, da calcolarsi per CP_1 analogia in base ai parametri di cui all'art. 32 co. 5 l. 183/2010.
2. Il non si è costituito in giudizio nonostante Controparte_1
regolare notifica, rimanendo contumace.
3. La causa è stata decisa a seguito di deposito di note scritte in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
4. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Pag. 2 di 6 5. In tema di prevenzione degli abusi dell'utilizzo in successione di contratti a tempo determinato, la clausola 5 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla Dir. 1999/70/CE così prevede:
«Per prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali a norma delle leggi, dei contratti collettivi e della prassi nazionali, e/o le parti sociali stesse, dovranno introdurre, in assenza di norme equivalenti per la prevenzione degli abusi e in un modo che tenga conto delle esigenze di settori e/o categorie specifici di lavoratori, una o più misure relative a:
a) ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti;
b) la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi;
c) il numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti».
6. La Corte di Giustizia dell'Unione europea, pronunciandosi su fattispecie analoga a quella dedotta in giudizio (CGUE 13 gennaio 2022, C-282/2019), ha stabilito che tale disposizione osta a una normativa nazionale che esclude gli insegnanti di religione cattolica dall'applicazione delle norme dirette a sanzionare il ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato, quale è la norma della l.
186/2003 che prevede che il 30% della pianta organica del personale docente di religione cattolica sia assunta mediante contratti a tempo determinato.
7. Il ricorso alla successione di contrati a termine è infatti utilizzato in modo strutturale dal datore di lavoro, rientrando di fatto nella gestione ordinaria dei rapporti di lavoro, senza potersi quindi ritenere che esso risponda a esigenze provvisorie ed estemporanee del datore stesso.
8. Inoltre, la Corte di Giustizia ha stabilito che la necessità di un titolo di idoneità rilasciato dall'autorità ecclesiastica per consentire l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non costituisce una “ragione obiettiva” idonea a giustificare la reiterazione abusiva dei contratti a termine, in quanto tale attestato è rilasciato una sola volta e la sua revoca costituisce una causa di risoluzione del
Pag. 3 di 6 rapporto di lavoro sia per gli insegnanti di ruolo che per quelli assunti a tempo determinato.
9. Pertanto, il giudice nazionale deve interpretare il diritto nazionale nel senso di garantire l'accesso dei docenti di religione cattolica assunti reiteratamente a termine ai rimedi previsti per l'abuso del ricorso a questa forma contrattuale.
10. In applicazione di questi principi, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che costituisce abuso dell'utilizzazione della contrattazione a termine nel reclutamento dei docenti di religione cattolica il protrarsi del rapporto con lo stesso soggetto per un periodo superiore a tre annualità, ossia il termine previsto dalla normativa di settore per l'indizione di concorsi per l'assunzione in ruolo, da individuarsi come limite oltre il quale l'utilizzo di docenti in forma precaria assume connotati abusivi
(Cass. 9 giugno 2022, n. 18698).
11. Nel caso di specie, il ricorrente è stato impiegato in forza di una successione di contratti a termine per un periodo superiore a tre anni e, specificamente, per 7 annualità dall'a.s. 2017/2018 all'a.s. 2023/2024 (doc. 1 ricorrente).
12. Poiché l'art. 36 co. 5 d.lgs. 165/2001 preclude la conversione a tempo indeterminato dei rapporti a tempo determinato, il rimedio applicabile era stato individuato, dalle
Sezioni Unite della Corte di cassazione nell'indennità risarcitoria prevista dall'art. 32 co. 5 l. 183/2010 e poi dall'art. 28 co. 2 d.lgs. 81/2015, ossia la corresponsione di un importo compreso tra 2,5 e 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto
((Cass. S. U., 15 marzo 2016, n. 5072).
13. In corso di causa, è entrato in vigore l'art. 12 d.l. 131/2024, il quale, modificando l'art. 36 co. 5 d.lgs. 165/2001, ha incrementato l'entità dell'indennità risarcitoria per il danno da abusiva reiterazione dei contratti a termine, stabilendo che essa debba essere determinata dal giudice in una misura compresa tra quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR.
Pag. 4 di 6 14. Questo Tribunale, in un giudizio avente oggetto analogo alla presente controversia, ha ritenuto la norma immediatamente applicabile anche alle violazioni già consumate al momento della sua entrata in vigore, in ragione della ratio legis di rimediare alla situazione di omessa predisposizione da parte della normativa nazionale di strumenti di adeguata tutela degli interessati, che era stata censurata dalla Commissione europea mediante procedura di infrazione (Trib. Parma 17 ottobre 2024, n. 821); si ritiene di dare continuità in questa sede a tale orientamento.
15. Con riferimento alla determinazione dell'ammontare dell'entità risarcitoria, si fa applicazione del criterio applicato anche dal precedente appena citato, ossia la liquidazione di una mensilità per ogni annualità successiva ai primi 36 mesi per cui si
è protratto l'abusivo ricorso alla contrattazione a termine.
16. Il deve pertanto essere condannato a corrispondere al ricorrente un CP_1 importo pari a 4 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del
TFR.
17. Gli importi liquidati devono essere maggiorati della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo, stante il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione nel pubblico impiego previsto all'art. 22 co. 36 l. 724/1994.
18. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore complessivo delle somme liquidate (art. 5, co. 1, quarto periodo D.M.
55/2014), con applicazione della maggiorazione per la difesa di più parti aventi la stessa posizione processuale (art. 4 co. 2 D.M. 55/2014) e della riduzione prevista per il caso in cui la difesa di più parti non abbia richiesto la risoluzione di distinte questioni di fatto e di diritto (art. 4 co. 4 D.M. 55/2015).
19. È disposta la distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. a favore della procuratrice dichiaratasi antistataria.
Pag. 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. condanna il al pagamento in favore di Controparte_1
di un'indennità risarcitoria pari a 4 mensilità dell'ultima Parte_1 retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, oltre interessi o rivalutazione dal dovuto al saldo;
2. condanna il al pagamento in favore di Controparte_1
delle spese di lite, che liquida in € 2.500,00 per compenso Parte_1 professionale, oltre 15% per spese generali, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge, e in € 259 per esborsi, con distrazione a favore della procuratrice dichiaratasi antistataria.
Così deciso in Parma, 13/01/2025
Il giudice
Matteo Giovanni Moresco
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
Giovanni Moresco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
BETTATI MARIA GIULIA, elettivamente domiciliato presso il relativo studio in
VIA CARDUCCI 3 43121 PARMA;
RICORRENTE contro
( ) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: Altre ipotesi Conclusioni
Per la parte ricorrente:
«Tutto ciò premesso ed esposto il sottoscritto procuratore, nella sua prefata qualità chiede All'ill.mo
Tribunale di Parma, sez. lavoro di accertare l'abusiva reiterazione dei contratti a termine stipulati dal ricorrente con il e per l'effetto condannare il convenuto Controparte_1
al risarcimento del danno da reiterazione abusiva dei contratti a termine in favore del CP_1 ricorrente, risarcimento che la giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. 5072 del 2016) ha individuato per analogia in quello fissato dall'art. 32 comma 5 legge 183/2010 nella misura massima di 12 mensilità o quella diversa somma maggiore o minore ritenuta equa da codesto Tribunale quantificando la misura dell'indennizzo così stabilito in relazione all'ultima retribuzione globale di fatto mensile percepita, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo.
Con vittoria di spese, compensi, 15% spese forfettarie ex art. 15 D.M. 55/14, IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore del difensore antistatario che ha anticipato le prime e non ha percepito i secondi».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 25.6.2024, ha chiesto al Tribunale di Parte_1
Parma di di accertare l'abusiva reiterazione dei contratti a termine da lui stipulati con il e, Controparte_2 per l'effetto, condannare il al risarcimento del danno, da calcolarsi per CP_1 analogia in base ai parametri di cui all'art. 32 co. 5 l. 183/2010.
2. Il non si è costituito in giudizio nonostante Controparte_1
regolare notifica, rimanendo contumace.
3. La causa è stata decisa a seguito di deposito di note scritte in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
4. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Pag. 2 di 6 5. In tema di prevenzione degli abusi dell'utilizzo in successione di contratti a tempo determinato, la clausola 5 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla Dir. 1999/70/CE così prevede:
«Per prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali a norma delle leggi, dei contratti collettivi e della prassi nazionali, e/o le parti sociali stesse, dovranno introdurre, in assenza di norme equivalenti per la prevenzione degli abusi e in un modo che tenga conto delle esigenze di settori e/o categorie specifici di lavoratori, una o più misure relative a:
a) ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti;
b) la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi;
c) il numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti».
6. La Corte di Giustizia dell'Unione europea, pronunciandosi su fattispecie analoga a quella dedotta in giudizio (CGUE 13 gennaio 2022, C-282/2019), ha stabilito che tale disposizione osta a una normativa nazionale che esclude gli insegnanti di religione cattolica dall'applicazione delle norme dirette a sanzionare il ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato, quale è la norma della l.
186/2003 che prevede che il 30% della pianta organica del personale docente di religione cattolica sia assunta mediante contratti a tempo determinato.
7. Il ricorso alla successione di contrati a termine è infatti utilizzato in modo strutturale dal datore di lavoro, rientrando di fatto nella gestione ordinaria dei rapporti di lavoro, senza potersi quindi ritenere che esso risponda a esigenze provvisorie ed estemporanee del datore stesso.
8. Inoltre, la Corte di Giustizia ha stabilito che la necessità di un titolo di idoneità rilasciato dall'autorità ecclesiastica per consentire l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non costituisce una “ragione obiettiva” idonea a giustificare la reiterazione abusiva dei contratti a termine, in quanto tale attestato è rilasciato una sola volta e la sua revoca costituisce una causa di risoluzione del
Pag. 3 di 6 rapporto di lavoro sia per gli insegnanti di ruolo che per quelli assunti a tempo determinato.
9. Pertanto, il giudice nazionale deve interpretare il diritto nazionale nel senso di garantire l'accesso dei docenti di religione cattolica assunti reiteratamente a termine ai rimedi previsti per l'abuso del ricorso a questa forma contrattuale.
10. In applicazione di questi principi, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che costituisce abuso dell'utilizzazione della contrattazione a termine nel reclutamento dei docenti di religione cattolica il protrarsi del rapporto con lo stesso soggetto per un periodo superiore a tre annualità, ossia il termine previsto dalla normativa di settore per l'indizione di concorsi per l'assunzione in ruolo, da individuarsi come limite oltre il quale l'utilizzo di docenti in forma precaria assume connotati abusivi
(Cass. 9 giugno 2022, n. 18698).
11. Nel caso di specie, il ricorrente è stato impiegato in forza di una successione di contratti a termine per un periodo superiore a tre anni e, specificamente, per 7 annualità dall'a.s. 2017/2018 all'a.s. 2023/2024 (doc. 1 ricorrente).
12. Poiché l'art. 36 co. 5 d.lgs. 165/2001 preclude la conversione a tempo indeterminato dei rapporti a tempo determinato, il rimedio applicabile era stato individuato, dalle
Sezioni Unite della Corte di cassazione nell'indennità risarcitoria prevista dall'art. 32 co. 5 l. 183/2010 e poi dall'art. 28 co. 2 d.lgs. 81/2015, ossia la corresponsione di un importo compreso tra 2,5 e 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto
((Cass. S. U., 15 marzo 2016, n. 5072).
13. In corso di causa, è entrato in vigore l'art. 12 d.l. 131/2024, il quale, modificando l'art. 36 co. 5 d.lgs. 165/2001, ha incrementato l'entità dell'indennità risarcitoria per il danno da abusiva reiterazione dei contratti a termine, stabilendo che essa debba essere determinata dal giudice in una misura compresa tra quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR.
Pag. 4 di 6 14. Questo Tribunale, in un giudizio avente oggetto analogo alla presente controversia, ha ritenuto la norma immediatamente applicabile anche alle violazioni già consumate al momento della sua entrata in vigore, in ragione della ratio legis di rimediare alla situazione di omessa predisposizione da parte della normativa nazionale di strumenti di adeguata tutela degli interessati, che era stata censurata dalla Commissione europea mediante procedura di infrazione (Trib. Parma 17 ottobre 2024, n. 821); si ritiene di dare continuità in questa sede a tale orientamento.
15. Con riferimento alla determinazione dell'ammontare dell'entità risarcitoria, si fa applicazione del criterio applicato anche dal precedente appena citato, ossia la liquidazione di una mensilità per ogni annualità successiva ai primi 36 mesi per cui si
è protratto l'abusivo ricorso alla contrattazione a termine.
16. Il deve pertanto essere condannato a corrispondere al ricorrente un CP_1 importo pari a 4 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del
TFR.
17. Gli importi liquidati devono essere maggiorati della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo, stante il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione nel pubblico impiego previsto all'art. 22 co. 36 l. 724/1994.
18. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore complessivo delle somme liquidate (art. 5, co. 1, quarto periodo D.M.
55/2014), con applicazione della maggiorazione per la difesa di più parti aventi la stessa posizione processuale (art. 4 co. 2 D.M. 55/2014) e della riduzione prevista per il caso in cui la difesa di più parti non abbia richiesto la risoluzione di distinte questioni di fatto e di diritto (art. 4 co. 4 D.M. 55/2015).
19. È disposta la distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. a favore della procuratrice dichiaratasi antistataria.
Pag. 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. condanna il al pagamento in favore di Controparte_1
di un'indennità risarcitoria pari a 4 mensilità dell'ultima Parte_1 retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, oltre interessi o rivalutazione dal dovuto al saldo;
2. condanna il al pagamento in favore di Controparte_1
delle spese di lite, che liquida in € 2.500,00 per compenso Parte_1 professionale, oltre 15% per spese generali, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge, e in € 259 per esborsi, con distrazione a favore della procuratrice dichiaratasi antistataria.
Così deciso in Parma, 13/01/2025
Il giudice
Matteo Giovanni Moresco
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