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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/03/2025, n. 2867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2867 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione II controversie di lavoro
Il giudice designato, dott. Ottavio Picozzi, all'udienza del 10 marzo 2025 ha pronunciato la seguente sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429, primo comma,
c.p.c. nella causa iscritta al R.G.L. n. 11912/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliato in Roma, Piazzale della Stazione Parte_1
del Lido n. 13, presso lo studio dell'avv. Alessandro Vannicola, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in calce all'atto introduttivo e allegato in separato file ai sensi dell'art. 83 comma 3 c.p.c.;
RICORRENTE
CONTRO
, ai sensi dell'art. 1, comma 3 del Controparte_1
D.L. 22/10/2016 n. 193 convertito in legge dalla Legge n. 225 del 1° dicembre 2016 a decorrere dal 1 luglio 2017, subentrata, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo , tra cui CP_2 [...]
[..
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore dott. Controparte_3
, in qualità di Responsabile Atti introduttivi del Giudizio Lazio, Controparte_4
in virtù di procura per atto notaio di Roma del 25 febbraio 2021, rep. Persona_1
n. 46100, racc. 26703, elettivamente domiciliata in Ischia (NA) via Leonardo
Mazzella n. 198, presso lo studio dell'avv. Giancarlo Mansi che la rappresenta e difende giusta procura conferita in calce alla memoria di costituzione e risposta
RESISTENTE
NONCHÉ
Controparte_5
[...]
CONVENUTA - CONTUMACE
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento n.
09720249009918256000 ex art. 615 c.p.c. notificata il 12 febbraio 2024 dell'importo complessivo di euro 21.104,39.
CONCLUSIONI:
per il ricorrente:
“- ai sensi dell'art. 624 c.p.c. previa concessione della sospensione dell'esecuzione dell'intimazione di pagamento relativamente alla cartella qui impugnata, sussistendo il fumus boni iuris ed il periculum in mora esposti nella parte motiva del presente atto qui espressamente richiamati;
- accertare e dichiarare la nullità della intimazione di pagamento n.
2 09720249009918256000 notificata in data 12/02/2024, impugnata relativamente alla cartella di pagamento n. 09720110185760879000, per l'inesistenza e/o irregolarità
e/o illegittimità della notificazione delle cartelle di pagamento e/o degli avvisi di accertamento ovvero atti sottesi;
- accertare e dichiarare la nullità della intimazione di pagamento n.
09720249009918256000 notificata in data 12/02/2024, impugnata relativamente alla cartella di pagamento n. 09720110185760879000, per la mancata allegazione degli atti prodromici ai sensi dell'art.3 L. 241/90 e dell'art.7 della L. 212/2000;
- accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità della intimazione di pagamento n.
09720249009918256000 notificata in data 12/02/2024 relativamente alla cartella di pagamento n. 09720110185760879000 di €. 21.104,39 per l'intervenuta prescrizione del credito, essendo decorso o il termine quinquennale ovvero decennale portato per
i contributi IVS e INPS, con l'effetto della decadenza dal potere di procedere a richiedere dette somme, non dovute, al contribuente odierno attore;
- nel merito accertare e dichiarare non provata e non fondata la pretesa tributaria portata della intimazione di pagamento n. 09720249009918256000 notificata in data
12/02/2024, relativamente alla cartella di pagamento n. 09720110185760879000 di
€. 21.104,39, e, per l'effetto, accertare e dichiarare non dovuta dall'attore contribuente la somma della cartella impugnata;
- Con vittoria di spese e compensi della presente procedura, da distrarsi in favore dello scrivente difensore che se ne dichiara antistatario”.
Per l : Controparte_1
“- In via preliminare:
1. Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di in ordine CP_6
3 all'eccezione sub d) in quanto afferente all'attività di esclusiva competenza dell'Ente impositore;
- Nel merito:
2. Accertare la rituale notifica della cartella n. 097 2011 0185760879 000 e degli atti interruttivi rappresentati dalle intimazioni nn. 097 2017 9030607853 000, 097
2018 9022149482 000 e 097 2022 9006967059 000; per l'effetto, rigettare
l'eccezione di decadenza dal potere di riscossione e di prescrizione dei crediti e dichiarare la piena validità ed efficacia della procedura di riscossione e dell'intimazione opposta;
3. Accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda per le ragioni esposte al punto 4) della presente memoria di costituzione;
4. Rigettare l'eccezione di violazione dell'art. 3 L. 241/1990 e dell'art. 7 L.
212/2000 per le ragioni esplicitate al punto 5) della presente memoria di costituzione;
5. Con vittoria di spese e onorari della presente fase di giudizio.”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22 marzo 2024 proponeva Parte_1
opposizione nei confronti dell'intimazione di pagamento n. 097 2024 9009918256
000 notificata il 12 febbraio 2024 dell'importo complessivo di euro 28.730,28, limitatamente alla cartella n. 097 2011 0185760879 000 del 13 luglio 2012 afferente Contro il ruolo n. 901929/2011, formato da in ragione dell'omesso versamento dei
Contributi IVS anno 2006, e il ruolo n. 1088/2011, formato dal Controparte_8
per omesso pagamento versamento TARSU anno 2010. Deduceva che la procedura di
4 riscossione era illegittima per nullità derivata consistita nell'omessa notifica della cartella presupposta n. 09720110185760879000 (notifica asseritamente avvenuta il
13 luglio 2012) di cui esso ricorrente non era mai venuto a conoscenza prima della notifica dell'intimazione di pagamento;
che non aveva ricevuto neppure gli atti prodromici a tale cartella relativi all'anno 2006; che l'onere di provare la regolare notifica di tali atti e della cartella presupposta n. 09720110185760879000 incombeva sull' e sull'Ente impositore;
che tali atti relativi alla Controparte_1
notificazione andavano prodotti in originale;
che, in base alla giurisprudenza della
Corte Costituzionale e di legittimità, per la notifica avvenuta nelle forme dell'art. 140
c.p.c. doveva essere prodotto l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa che dava atto dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale, in modo da riscontrare che la raccomandata di avviso fosse effettivamente giunta al recapito del destinatario cioè nella sua sfera di conoscibilità; che, secondo la Suprema
Corte, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituiva un vizio procedurale che comportava la nullità dell'atto consequenziale notificato;
che l'intimazione opposta era nulla per omessa allegazione degli atti in essa richiamati e conseguente violazione dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e dell'art. 7 della Legge n.
212/2000; che il credito era inesigibile per intervenuta prescrizione quinquennale e/o decadenza dal potere di riscossione stante l'omessa notifica degli atti presupposti e di validi atti interruttivi;
che l'addebito era infondato nel merito non avendo mai ricevuto alcun atto accertativo da parte dell'Ente creditore che, del resto, non aveva fornito la prova della fondatezza della sua pretesa;
che doveva essere sospesa l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato relativamente alla cartella di pagamento parzialmente impugnata per materia, sussistendo nella fattispecie tanto il fumus boni iuris quanto il periculum in mora. Concludeva come in epigrafe riportato.
5 Si costituiva l a sua volta contestando le avverse Controparte_9
deduzioni ed eccependo la sua carenza di legittimazione passiva in relazione alle eccezioni afferenti l'attività di esclusiva competenza dell'ente impositore;
che essa agenzia era impossibilitata a replicare alle eccezioni riferibili agli adempimenti di competenza dell'ente impositore;
che, in caso di impugnazione di un atto della riscossione esattoriale per motivi che non attenevano a vizi riconducibili all'ente esattore, la legittimazione a resistere restava in capo all'ente impositore, quale titolare del credito oggetto di contestazione nel giudizio, essendo il concessionario un mero destinatario del pagamento, o più precisamente il soggetto incaricato dal creditore e autorizzato a ricevere il pagamento;
che, in difetto di un provvedimento di sgravio disposto dall'ente impositore nell'estratto di ruolo, ovvero di sospensione disposto dalla competente autorità giudiziaria, esso agente della riscossione era obbligato a notificare ed a portare ad esecuzione il credito affidatogli;
che, con riguardo all'eccepita prescrizione originaria del credito, in quanto eventualmente maturata in epoca antecedente alla consegna del ruolo all'ente di riscossione, vi era il suo difetto di legittimazione passiva, trattandosi di contestazione che afferiva eventualmente all'ente impositore in relazione all'omessa notifica degli atti di propria competenza;
che esso agente della riscossione aveva provveduto tempestivamente all'adempimento dei propri obblighi e pertanto qualsiasi contestazione relativa alla formazione e al contenuto del ruolo, nonché alla tempistica della sua redazione, come pure, alla sussistenza della pretesa, anche in sede di eccepita prescrizione maturata anteriormente alla consegna del ruolo per la riscossione, doveva essere rivolta esclusivamente nei confronti dell'ente impositore, il quale individuava i tempi per la formazione del ruolo, determinava il soggetto e l'importo dei crediti da iscrivervi e forniva l'indicazione sintetica della motivazione dell'iscrizione stessa;
che, pertanto, doveva essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva di esso concessionario
6 manlevandolo da eventuali conseguenze circa eventuali condotte illegittime poste in essere dall'ente impositore;
che, quanto al merito, contrariamente alle affermazioni del , la cartella n. 097 2011 0185760879 000 era stata notificata il 13 luglio Parte_1
2012 ai sensi dell'art. 140 c.p.c. per compiuta giacenza stante l'omesso ritiro del plico presso il competente Ufficio Postale;
che, secondo le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio doveva essere data mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della
"raccomandata informativa" cioè della raccomandata che comunicava l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale, non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima;
che a tal fine era stata prodotta idonea documentazione probatoria, per cui l'eccezione di controparte era infondata;
che nessuna decadenza dal potere di riscossione e/o prescrizione (originaria ovvero successiva) era maturata avendo esso agente della riscossione notificato la cartella n. 097 2011 0185760879 000 il 13 luglio 2012 ai sensi dell'art. 140 c.p.c. per compiuta giacenza e avendo in più occasioni interrotto il decorso dei termini prescrizionali;
che, in particolare, come risultava dalla documentazione allegata, in data 2 ottobre 2017 era stata notificata l'AVI n. 097 2017
9030607853 000 ai sensi dell'art. 140 c.p.c. per compiuta giacenza stante l'omesso ritiro del plico presso il competente Ufficio Postale, in data 26 giugno 2018 era stata notificata l'AVI n. 097 2018 9022149482 000 ai sensi dell'art. 140 c.p.c. per compiuta giacenza stante l'omesso ritiro del plico presso il competente Ufficio
Postale, in data 6 marzo 2023 era stata notificata l'AVI n. 097 2022 9006967059 000 ai sensi dell'art. 140 c.p.c. per compiuta giacenza stante l'omesso ritiro del plico presso il competente Ufficio Postale;
che la procedura ex art. 140 c.p.c. seguita da essa integrava scrupolosamente gli adempimenti Controparte_9
ex lege previsti e descritti dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, n. 10012 del 15 aprile
7 2021; che la domanda della controparte era inammissibile nella parte in cui era tesa a ottenere una tutela recuperatoria che risultava preclusa dall'omessa impugnazione degli atti nel tempo notificati;
che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva, produceva soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito;
che, con riferimento alla affermata violazione dell'art. 7 della Legge n. 212/2000 e dell'art. 3 della Legge n. 241/1990,
l'intimazione impugnata riportava fedelmente tutti gli elementi utili ad identificare la tipologia di credito sottoposta a esecuzione;
che, in particolare, venivano indicate le cartelle e la data della rispettiva notifica (di cui peraltro la controparte aveva sempre avuto piena conoscenza) ed erano specificate le somme dovute, oltre interessi ed aggio del concessionario;
che non dovevano essere allegati gli atti richiamati nel provvedimento impugnato;
che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la cartella, nell'ipotesi in cui facesse seguito all'emissione di un avviso di accertamento divenuto definitivo per mancata impugnazione, acquisiva valenza di mera intimazione di pagamento degli importi accertati e non assumeva la qualifica di nuovo e autonomo atto impositivo, per cui, ai fini della validità della cartella, non vi era necessità dell'allegazione invocata;
che la cartella costituiva, invero, un'automatica propagazione degli effetti accertativi di un atto impositivo notificato alla parte e diventato definitivo per omessa impugnazione ovvero per impugnazione respinta, a cui era applicabile, quale corollario, l'articolo 19, comma 3, del D.Lgs. 546/1992, a tenore del quale, la cartella esattoriale poteva essere impugnata solo per vizi propri e non per eccezioni attinenti all'atto di accertamento dal quale era scaturito il debito, per cui non vi era necessità di allegazione alla cartella dell'atto già noto alla parte;
che, secondo la Suprema Corte, l'atto richiamato nella motivazione di un altro atto non doveva essere allegato allorché l'atto presupposto fosse da ritenere conosciuto
8 dal contribuente nel suo contenuto;
che l'art. 7 della legge n. 212 del 2000, non prevedeva alcuna conseguenza per l'eventuale omessa allegazione per cui non poteva derivarne la nullità della cartella;
che, quanto al dedotto difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento impugnata per l'omessa indicazione delle modalità di determinazione degli interessi e sanzioni applicati, l'intimazione di pagamento, così come la cartella, era un atto a natura vincolata, che in base al disposto dell'art. 50
DPR 602/1973, veniva redatto in conformità al modello approvato con decreto del
Ministero delle Finanze ossia il D.M. 28/06/1999; che, peraltro, gli interessi e le sanzioni erano già previsti ed indicati dettagliatamente negli atti esattoriali pregressi e regolarmente notificati, per cui non potevano essere più oggetto di contestazione;
che gli interessi invece successivi alla notifica delle cartelle e al loro omesso pagamento nei termini di legge, costituivano attuazione dell'art. 30 del D.P.R. n. 602/73 il quale prevedeva che “Decorso inutilmente il termine previsto dall'articolo 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del
Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi”; che tali interessi non potevano essere calcolati in seno alla cartella perché l'applicazione decorreva trascorsi infruttuosamente 60 giorni dalla notifica;
che secondo la giurisprudenza della Suprema Corte il tasso annuo degli interessi era noto e conoscibile, perché determinato con provvedimento generale e come i limiti temporali di riferimento (dies a quo e dies ad quem), necessari per il calcolo, erano anch'essi fissati in elementi cronologici ben individuati per cui il contribuente si trovava già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l'effetto che l'onere di motivazione poteva considerarsi in
9 questi casi assolto dall'Ufficio mediante un mero richiamo;
al contenuto dell'atto impositivo. Concludeva come in epigrafe riportato.
Così instaurato il contraddittorio, sulla base documentazione in atti, la causa veniva decisa alla odierna udienza con la presente sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429, primo comma, c.p.c. di cui viene data lettura.
*****
Osserva il giudicante che il ricorso è fondato e pertanto deve essere accolto.
In primo luogo, deve essere verificata la tempestività dell'opposizione che, in materia di cartelle esattoriali e avvisi di addebito, il giudice è tenuto a verificare, anche d'ufficio, trattandosi del controllo di un presupposto processuale attinente alla proponibilità della domanda. Secondo l'insegnamento della Suprema Corte,
l'opposizione all'intimazione di pagamento, si concreta in un'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. (Cass. n. 27109/08, Cass. n. 11338/10): “l'opposizione avverso l'avviso di pagamento (contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni, ex art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602 del
1973) fondata sul mancato rispetto dei termini di notifica della cartella di pagamento, costituente estratto del ruolo, ex art. 25 del d.P.R. n. 602 cit., configura un'opposizione agli atti esecutivi, da proporre, ai sensi dell'art. 617
c.p.c., nelle forme ordinarie e nel termine perentorio di cinque giorni dalla notifica della cartella, a pena di inammissibilità dell'opposizione, il cui vizio, se non riscontrato dal giudice di merito, deve essere rilevato, in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c.” (Cass. n. 11338/10). E ancora “All'opposizione all'avviso di intimazione di pagamento dei contributi omessi e iscritti a ruolo, si applica il termine perentorio di cinque giorni dalla notifica, di cui all'art. 617 cod.
10 proc. civ. nel testo originario applicabile "ratione temporis" per l'opposizione agli atti esecutivi (termine poi elevato a 20 dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 2, comma 3, lett. e), convertito nella L. 14 maggio 2005, n. 80.), la cui inosservanza comporta l'inammissibilità dell'opposizione, rilevabile d'ufficio, anche in sede di legittimità, a prescindere dalla tardiva costituzione del convenuto, inammissibilità che preclude ogni questione sulla irritualità della notifica della cartella di pagamento” (Cass.n.27019/08). L'opposizione quindi deve essere proposta entro
20 giorni dalla notificazione dell'atto esecutivo/titolo esecutivo, ai sensi degli artt.
29 d.lgs. 46/1999 e 617 c.p.c. In sostanza, se si ritenesse che, una volta accertata la mancata notifica dell'atto esecutivo, il debitore esecutato potesse sempre presentare opposizione agli atti esecutivi senza dover rispettare alcun termine, vi sarebbe violazione del dettato dell'art. 617, comma 2, cpc. che consente, invece, di presentare opposizione agli atti esecutivi solo entro il termine di venti giorni. Con riguardo al dies a quo da cui computare tale termine, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che “in tema di opposizione agli atti esecutivi, qualora il soggetto coinvolto nella procedura esecutiva proponga tale opposizione invocando la nullità di atti del procedimento, assumendo che uno di essi, presupposto degli altri non gli sia stato debitamente notificato, l'opposizione, ove formulata oltre il termine di cui all'art. 617, comma 2, c.p.c. dall'ultimo atto del procedimento stesso, è da ritenersi tempestiva soltanto se l'opponente alleghi e dimostri quando
è venuto a conoscenza dell'atto presupposto nullo (cioè della sua mancata comunicazione e, quindi, della relativa nullità) e di quelli conseguenti, ivi compreso l'ultimo, e l'opposizione risulti avanzata nel termine (ora) di venti giorni da tale sopravvenuta conoscenza di fatto” (Cass. Civ., Sez. III, n. 6487del 17 marzo 2010 e nello stesso senso, in termini, Cass. Civ., Sez. III, n. n. 10099 del 30 aprile 2009; Cass. Civ. 252/08; Cass. Civ. 15222/05; Cass. Civ. 10841/01).
11 Pertanto, in quanto l'art. 617 c.p.c. prevede che l'opposizione agli atti esecutivi debba essere proposta “nel termine perentorio di venti giorni dal primo atto di esecuzione se riguardano il titolo esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti”, deve essere verificata la tempestività dell'opposizione quando l'opponente impugni un atto esecutivo del quale deduca di non aver avuto formale conoscenza. In particolare, quando vi è stata la comunicazione dell'atto, il dies a quo per la decorrenza del termine per proporre opposizione è certo. Quando, invece, l'atto contro il quale l'opposizione è diretta non è stato comunicato il dies a quo decorre dal momento in cui l'opponente ha avuto conoscenza, anche se solo di fatto, dell'atto che intende impugnare. Osserva, infatti, la Suprema Corte nella predetta sentenza che l'opponente, proprio perché propone l'opposizione, “dimostra di avere avuto conoscenza del procedimento e delle nullità che si sono verificate a partire dall'atto presupposto fino all'ultimo atto compiuto nella procedura, sia pure per effetto di una situazione di fatto verificatasi, se del caso anche risalente alla sua spontanea iniziativa”. Secondo la Suprema Corte ciò che rileva "ai fini del decorso del termine per l'opposizione ai sensi del secondo comma dell'art. 617
c.p.c. nelle descritte evenienze è la conoscenza dell'atto, comunque acquisita che deve emergere in sede processuale per divenire rilevante ai fini del decorso del termine”. Ne deriva che tutte le volte in cui si deve stabilire se un'opposizione è o no tempestiva, è necessario che l'opponente abbia quantomeno allegato il momento esatto dell'avvenuta conoscenza dell'atto. Soltanto in questo caso il giudice potrà
“dare rilievo ad eventuali emergenze del fascicolo dell'esecuzione, che confermino il momento della conoscenza allegato”. Nella fattispecie in esame l'opponente stesso ha affermato di avere avuto comunicazione dell'intimazione opposta il 12 febbraio 2024, data in cui l'atto gli è stato notificato. Pertanto, la presente opposizione, depositata in cancelleria in data 22 marzo 2024 (oltre il termine di 20
12 giorni di cui sopra), risulta tardiva e, in quanto tale, inammissibile, in relazione alla eccepita omessa notifica degli avvisi di addebito indicati in ricorso e a tutti i vizi formali degli stessi, anche non tenendo conto delle intimazioni di pagamento intimazioni nn. 097 2017 9030607853 000, 097 2018 9022149482 000 e 097 2022
9006967059 000 in precedenza notificategli. Debbono, pertanto, ritenersi fatti incontrovertibili, in merito alla ritualità della notifica della sottesa cartella di pagamento impugnata, le deduzioni e le allegazioni della parte resistente di cui agli scritti difensivi, e, pertanto, la notifica di tale titolo deve ritenersi avvenuta nella data indicate nell'intimazione stessa. Pertanto, eventuali vizi di merito dei medesimi titoli, avrebbero dovuto essere tempestivamente eccepiti nei successivi
40 giorni dalla notifica della cartella, così come previsto dall'art. 24, comma 5, del
D.Lgs. n. 46/1999. I crediti in questione iscritti a ruolo a carico di CP_10 [...]
si sono, quindi, consolidati e non sono più contestabili, neppure con Parte_1
un'azione di accertamento negativo o di opposizione all'esecuzione, come non più contestabili sono i vizi formali relativi all'intimazione impugnata n. 097 2024
9009918256 000, quali l'irregolarità della notifica, la mancata allegazione degli atti presupposti (insussistente atteso nessun obbligo vi è per l Controparte_9
di allegare atti già notificati al contribuente di cui lo stesso ha avuto
[...]
piena conoscenza), il difetto di motivazione e la mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi (vizio formale insussistente alla luce dei criteri indicati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte n. 22281 del 14 luglio 2022 e del riferimento agli atti in precedenza notificati come meglio esplicitati in narrativa riportando le argomentazioni sul punto della memoria di costituzione dell
[...]
). A prescindere dalla loro insussistenza, tali vizi formali, come CP_9
evidenziato, attesa la tardiva impugnazione dell'intimazione impugnata n. 097
2024 9009918256 000, non possono più essere fatti valere e non possono essere in
13 ogni caso presi in considerazione. Residua, tuttavia, da esaminarsi la questione relativa alla eccepita prescrizione sopravvenuta delle pretese azionate dall' , CP_10
poiché è pacifico che l'inutile decorso del termine perentorio per l'opposizione non preclude in ogni caso tutte le possibilità di difesa previste a favore del debitore, il quale, può sempre disporre del rimedio dell'opposizione all'esecuzione, ex art. 615
c.p.c., per far valere fatti impeditivi, estintivi o modificativi, verificatisi successivamente alla notificazione delle singole cartelle di pagamento e/o avvisi di addebito, poiché, come evidenziato, l'accertamento sulla regolarità della procedura di notificazione degli avvisi di addebito impugnati è comunque precluso a questo giudicante, a causa della tardività della proposta opposizione. Infatti, ferme restando le conseguenze dello spirare del termine dei 40 giorni dalla notificazione della cartella senza che il contribuente abbia proposto opposizione, è altrettanto vero che se nell'eventuale giudizio di opposizione tardivamente introdotto viene in rilievo un fatto estintivo sopravvenuto alla formazione del titolo esecutivo, quale è la prescrizione del credito contributivo successiva alla notificazione della cartella, esso deve essere rilevato anche d'ufficio dal giudice, vertendosi in materia sottratta alla disponibilità delle parti. In tal senso si è espressa la giurisprudenza della S.C. di Cassazione (ex multis Cass. Civ. Sez. Lav., Sentenza n. 6340 del 24 marzo
2005): “Nella materia previdenziale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti - ai sensi dell'art. 3, nono comma, della legge n. 335 del 1995 - anche per le contribuzioni relative a periodi precedenti la entrata in vigore della stessa legge (decimo comma del medesimo art. 3) e con riferimento a qualsiasi forma di previdenza obbligatoria. Ne consegue che, una volta esaurito il termine, la prescrizione ha efficacia estintiva (non già preclusiva) - poiché l'ente previdenziale creditore non può rinunziarvi -, opera di diritto ed è rilevabile d'ufficio” (cfr. nello stesso senso
14 anche Cass. Civ. Sez. Lav., Sentenza n. 21830 del 15 ottobre 2014). Si tratta di un vizio non attinente alla formazione del titolo, ma relativo a fatti estintivi del titolo stesso, sopravvenuti alla sua formazione, per cui il ricorso può essere correttamente qualificato per tale aspetto come ordinaria “opposizione all'esecuzione” la quale, in quanto non assoggettata ai termini perentori sopra indicati, non può ritenersi inammissibile e, dunque, deve essere decisa nel merito in questa sede. Al riguardo,
l' ha dedotto che la prescrizione non sarebbe Controparte_9
maturata a seguito della notifica, successiva a quella della cartella di pagamento n.
097 2011 0185760879 000, delle intimazioni di pagamento intimazioni nn. 097
2017 9030607853 000, 097 2018 9022149482 000, 097 2022 9006967059 000 e
09720249009918256000 risultanti dalla documentazione versata in atti. Tuttavia, dall'esame delle notifiche di tali atti si riscontra che la prescrizione è comunque maturata. Infatti, a prescindere da ogni valutazione in ordine alla ritualità delle notifiche dei predetti atti, si osserva che tra la notifica della cartella di pagamento n. 097 2011 0185760879 000 avvenuta in data 13 luglio 2012 e quella dell'intimazione n. 097 2017 9030607853 000 avvenuta in data 2 ottobre 2017 è trascorso oltre un quinquennio per cui risulta comunque maturata la prescrizione.
Al riguardo si osserva che la prescrizione in materia contributiva è quinquennale, ai sensi dell'art. 3, comma 9 lett. b) e comma 10 della Legge n.335/95. Nella fattispecie rispetto alla data di notifica della cartella di pagamento n. 097 2011
0185760879 000 avvenuta in data 13 luglio 2012 non risultano successivamente intervenuti idonei e tempestivi atti interruttivi per cui è maturata la prescrizione successiva. Infatti, l'intimazione n. 097 2017 9030607853 000 è stata notificata solo in data 2 ottobre 2017, successivamente allo spirare del termine di prescrizione. In base alle considerazioni finora esposte il ricorso è fondato e deve essere accolto, per cui i crediti di natura previdenziale di cui alla cartella di
15 pagamento n. 097 2011 0185760879 000 sono prescritti. Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza nei confronti dell
[...]
e vanno distratte in favore del procuratore dichiaratosi Controparte_1
antistatario. Nulla deve essere disposto per le spese del giudizio nei confronti dell che non è l'Ente Impositore e che, comunque, non si è Controparte_9
costituita in giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa,
- accoglie il ricorso;
- condanna l al pagamento delle spese del giudizio Controparte_1
in favore dell'opponente, che liquida in complessivi euro 2.000,00, oltre spese generali al 15%, oltre I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- nulla per le spese nei confronti dell'Agenzia delle Entrate.
Roma 10 marzo 2025
Il Giudice
dott. Ottavio Picozzi
16
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione II controversie di lavoro
Il giudice designato, dott. Ottavio Picozzi, all'udienza del 10 marzo 2025 ha pronunciato la seguente sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429, primo comma,
c.p.c. nella causa iscritta al R.G.L. n. 11912/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliato in Roma, Piazzale della Stazione Parte_1
del Lido n. 13, presso lo studio dell'avv. Alessandro Vannicola, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in calce all'atto introduttivo e allegato in separato file ai sensi dell'art. 83 comma 3 c.p.c.;
RICORRENTE
CONTRO
, ai sensi dell'art. 1, comma 3 del Controparte_1
D.L. 22/10/2016 n. 193 convertito in legge dalla Legge n. 225 del 1° dicembre 2016 a decorrere dal 1 luglio 2017, subentrata, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo , tra cui CP_2 [...]
[..
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore dott. Controparte_3
, in qualità di Responsabile Atti introduttivi del Giudizio Lazio, Controparte_4
in virtù di procura per atto notaio di Roma del 25 febbraio 2021, rep. Persona_1
n. 46100, racc. 26703, elettivamente domiciliata in Ischia (NA) via Leonardo
Mazzella n. 198, presso lo studio dell'avv. Giancarlo Mansi che la rappresenta e difende giusta procura conferita in calce alla memoria di costituzione e risposta
RESISTENTE
NONCHÉ
Controparte_5
[...]
CONVENUTA - CONTUMACE
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento n.
09720249009918256000 ex art. 615 c.p.c. notificata il 12 febbraio 2024 dell'importo complessivo di euro 21.104,39.
CONCLUSIONI:
per il ricorrente:
“- ai sensi dell'art. 624 c.p.c. previa concessione della sospensione dell'esecuzione dell'intimazione di pagamento relativamente alla cartella qui impugnata, sussistendo il fumus boni iuris ed il periculum in mora esposti nella parte motiva del presente atto qui espressamente richiamati;
- accertare e dichiarare la nullità della intimazione di pagamento n.
2 09720249009918256000 notificata in data 12/02/2024, impugnata relativamente alla cartella di pagamento n. 09720110185760879000, per l'inesistenza e/o irregolarità
e/o illegittimità della notificazione delle cartelle di pagamento e/o degli avvisi di accertamento ovvero atti sottesi;
- accertare e dichiarare la nullità della intimazione di pagamento n.
09720249009918256000 notificata in data 12/02/2024, impugnata relativamente alla cartella di pagamento n. 09720110185760879000, per la mancata allegazione degli atti prodromici ai sensi dell'art.3 L. 241/90 e dell'art.7 della L. 212/2000;
- accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità della intimazione di pagamento n.
09720249009918256000 notificata in data 12/02/2024 relativamente alla cartella di pagamento n. 09720110185760879000 di €. 21.104,39 per l'intervenuta prescrizione del credito, essendo decorso o il termine quinquennale ovvero decennale portato per
i contributi IVS e INPS, con l'effetto della decadenza dal potere di procedere a richiedere dette somme, non dovute, al contribuente odierno attore;
- nel merito accertare e dichiarare non provata e non fondata la pretesa tributaria portata della intimazione di pagamento n. 09720249009918256000 notificata in data
12/02/2024, relativamente alla cartella di pagamento n. 09720110185760879000 di
€. 21.104,39, e, per l'effetto, accertare e dichiarare non dovuta dall'attore contribuente la somma della cartella impugnata;
- Con vittoria di spese e compensi della presente procedura, da distrarsi in favore dello scrivente difensore che se ne dichiara antistatario”.
Per l : Controparte_1
“- In via preliminare:
1. Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di in ordine CP_6
3 all'eccezione sub d) in quanto afferente all'attività di esclusiva competenza dell'Ente impositore;
- Nel merito:
2. Accertare la rituale notifica della cartella n. 097 2011 0185760879 000 e degli atti interruttivi rappresentati dalle intimazioni nn. 097 2017 9030607853 000, 097
2018 9022149482 000 e 097 2022 9006967059 000; per l'effetto, rigettare
l'eccezione di decadenza dal potere di riscossione e di prescrizione dei crediti e dichiarare la piena validità ed efficacia della procedura di riscossione e dell'intimazione opposta;
3. Accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda per le ragioni esposte al punto 4) della presente memoria di costituzione;
4. Rigettare l'eccezione di violazione dell'art. 3 L. 241/1990 e dell'art. 7 L.
212/2000 per le ragioni esplicitate al punto 5) della presente memoria di costituzione;
5. Con vittoria di spese e onorari della presente fase di giudizio.”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22 marzo 2024 proponeva Parte_1
opposizione nei confronti dell'intimazione di pagamento n. 097 2024 9009918256
000 notificata il 12 febbraio 2024 dell'importo complessivo di euro 28.730,28, limitatamente alla cartella n. 097 2011 0185760879 000 del 13 luglio 2012 afferente Contro il ruolo n. 901929/2011, formato da in ragione dell'omesso versamento dei
Contributi IVS anno 2006, e il ruolo n. 1088/2011, formato dal Controparte_8
per omesso pagamento versamento TARSU anno 2010. Deduceva che la procedura di
4 riscossione era illegittima per nullità derivata consistita nell'omessa notifica della cartella presupposta n. 09720110185760879000 (notifica asseritamente avvenuta il
13 luglio 2012) di cui esso ricorrente non era mai venuto a conoscenza prima della notifica dell'intimazione di pagamento;
che non aveva ricevuto neppure gli atti prodromici a tale cartella relativi all'anno 2006; che l'onere di provare la regolare notifica di tali atti e della cartella presupposta n. 09720110185760879000 incombeva sull' e sull'Ente impositore;
che tali atti relativi alla Controparte_1
notificazione andavano prodotti in originale;
che, in base alla giurisprudenza della
Corte Costituzionale e di legittimità, per la notifica avvenuta nelle forme dell'art. 140
c.p.c. doveva essere prodotto l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa che dava atto dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale, in modo da riscontrare che la raccomandata di avviso fosse effettivamente giunta al recapito del destinatario cioè nella sua sfera di conoscibilità; che, secondo la Suprema
Corte, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituiva un vizio procedurale che comportava la nullità dell'atto consequenziale notificato;
che l'intimazione opposta era nulla per omessa allegazione degli atti in essa richiamati e conseguente violazione dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e dell'art. 7 della Legge n.
212/2000; che il credito era inesigibile per intervenuta prescrizione quinquennale e/o decadenza dal potere di riscossione stante l'omessa notifica degli atti presupposti e di validi atti interruttivi;
che l'addebito era infondato nel merito non avendo mai ricevuto alcun atto accertativo da parte dell'Ente creditore che, del resto, non aveva fornito la prova della fondatezza della sua pretesa;
che doveva essere sospesa l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato relativamente alla cartella di pagamento parzialmente impugnata per materia, sussistendo nella fattispecie tanto il fumus boni iuris quanto il periculum in mora. Concludeva come in epigrafe riportato.
5 Si costituiva l a sua volta contestando le avverse Controparte_9
deduzioni ed eccependo la sua carenza di legittimazione passiva in relazione alle eccezioni afferenti l'attività di esclusiva competenza dell'ente impositore;
che essa agenzia era impossibilitata a replicare alle eccezioni riferibili agli adempimenti di competenza dell'ente impositore;
che, in caso di impugnazione di un atto della riscossione esattoriale per motivi che non attenevano a vizi riconducibili all'ente esattore, la legittimazione a resistere restava in capo all'ente impositore, quale titolare del credito oggetto di contestazione nel giudizio, essendo il concessionario un mero destinatario del pagamento, o più precisamente il soggetto incaricato dal creditore e autorizzato a ricevere il pagamento;
che, in difetto di un provvedimento di sgravio disposto dall'ente impositore nell'estratto di ruolo, ovvero di sospensione disposto dalla competente autorità giudiziaria, esso agente della riscossione era obbligato a notificare ed a portare ad esecuzione il credito affidatogli;
che, con riguardo all'eccepita prescrizione originaria del credito, in quanto eventualmente maturata in epoca antecedente alla consegna del ruolo all'ente di riscossione, vi era il suo difetto di legittimazione passiva, trattandosi di contestazione che afferiva eventualmente all'ente impositore in relazione all'omessa notifica degli atti di propria competenza;
che esso agente della riscossione aveva provveduto tempestivamente all'adempimento dei propri obblighi e pertanto qualsiasi contestazione relativa alla formazione e al contenuto del ruolo, nonché alla tempistica della sua redazione, come pure, alla sussistenza della pretesa, anche in sede di eccepita prescrizione maturata anteriormente alla consegna del ruolo per la riscossione, doveva essere rivolta esclusivamente nei confronti dell'ente impositore, il quale individuava i tempi per la formazione del ruolo, determinava il soggetto e l'importo dei crediti da iscrivervi e forniva l'indicazione sintetica della motivazione dell'iscrizione stessa;
che, pertanto, doveva essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva di esso concessionario
6 manlevandolo da eventuali conseguenze circa eventuali condotte illegittime poste in essere dall'ente impositore;
che, quanto al merito, contrariamente alle affermazioni del , la cartella n. 097 2011 0185760879 000 era stata notificata il 13 luglio Parte_1
2012 ai sensi dell'art. 140 c.p.c. per compiuta giacenza stante l'omesso ritiro del plico presso il competente Ufficio Postale;
che, secondo le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio doveva essere data mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della
"raccomandata informativa" cioè della raccomandata che comunicava l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale, non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima;
che a tal fine era stata prodotta idonea documentazione probatoria, per cui l'eccezione di controparte era infondata;
che nessuna decadenza dal potere di riscossione e/o prescrizione (originaria ovvero successiva) era maturata avendo esso agente della riscossione notificato la cartella n. 097 2011 0185760879 000 il 13 luglio 2012 ai sensi dell'art. 140 c.p.c. per compiuta giacenza e avendo in più occasioni interrotto il decorso dei termini prescrizionali;
che, in particolare, come risultava dalla documentazione allegata, in data 2 ottobre 2017 era stata notificata l'AVI n. 097 2017
9030607853 000 ai sensi dell'art. 140 c.p.c. per compiuta giacenza stante l'omesso ritiro del plico presso il competente Ufficio Postale, in data 26 giugno 2018 era stata notificata l'AVI n. 097 2018 9022149482 000 ai sensi dell'art. 140 c.p.c. per compiuta giacenza stante l'omesso ritiro del plico presso il competente Ufficio
Postale, in data 6 marzo 2023 era stata notificata l'AVI n. 097 2022 9006967059 000 ai sensi dell'art. 140 c.p.c. per compiuta giacenza stante l'omesso ritiro del plico presso il competente Ufficio Postale;
che la procedura ex art. 140 c.p.c. seguita da essa integrava scrupolosamente gli adempimenti Controparte_9
ex lege previsti e descritti dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, n. 10012 del 15 aprile
7 2021; che la domanda della controparte era inammissibile nella parte in cui era tesa a ottenere una tutela recuperatoria che risultava preclusa dall'omessa impugnazione degli atti nel tempo notificati;
che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva, produceva soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito;
che, con riferimento alla affermata violazione dell'art. 7 della Legge n. 212/2000 e dell'art. 3 della Legge n. 241/1990,
l'intimazione impugnata riportava fedelmente tutti gli elementi utili ad identificare la tipologia di credito sottoposta a esecuzione;
che, in particolare, venivano indicate le cartelle e la data della rispettiva notifica (di cui peraltro la controparte aveva sempre avuto piena conoscenza) ed erano specificate le somme dovute, oltre interessi ed aggio del concessionario;
che non dovevano essere allegati gli atti richiamati nel provvedimento impugnato;
che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la cartella, nell'ipotesi in cui facesse seguito all'emissione di un avviso di accertamento divenuto definitivo per mancata impugnazione, acquisiva valenza di mera intimazione di pagamento degli importi accertati e non assumeva la qualifica di nuovo e autonomo atto impositivo, per cui, ai fini della validità della cartella, non vi era necessità dell'allegazione invocata;
che la cartella costituiva, invero, un'automatica propagazione degli effetti accertativi di un atto impositivo notificato alla parte e diventato definitivo per omessa impugnazione ovvero per impugnazione respinta, a cui era applicabile, quale corollario, l'articolo 19, comma 3, del D.Lgs. 546/1992, a tenore del quale, la cartella esattoriale poteva essere impugnata solo per vizi propri e non per eccezioni attinenti all'atto di accertamento dal quale era scaturito il debito, per cui non vi era necessità di allegazione alla cartella dell'atto già noto alla parte;
che, secondo la Suprema Corte, l'atto richiamato nella motivazione di un altro atto non doveva essere allegato allorché l'atto presupposto fosse da ritenere conosciuto
8 dal contribuente nel suo contenuto;
che l'art. 7 della legge n. 212 del 2000, non prevedeva alcuna conseguenza per l'eventuale omessa allegazione per cui non poteva derivarne la nullità della cartella;
che, quanto al dedotto difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento impugnata per l'omessa indicazione delle modalità di determinazione degli interessi e sanzioni applicati, l'intimazione di pagamento, così come la cartella, era un atto a natura vincolata, che in base al disposto dell'art. 50
DPR 602/1973, veniva redatto in conformità al modello approvato con decreto del
Ministero delle Finanze ossia il D.M. 28/06/1999; che, peraltro, gli interessi e le sanzioni erano già previsti ed indicati dettagliatamente negli atti esattoriali pregressi e regolarmente notificati, per cui non potevano essere più oggetto di contestazione;
che gli interessi invece successivi alla notifica delle cartelle e al loro omesso pagamento nei termini di legge, costituivano attuazione dell'art. 30 del D.P.R. n. 602/73 il quale prevedeva che “Decorso inutilmente il termine previsto dall'articolo 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del
Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi”; che tali interessi non potevano essere calcolati in seno alla cartella perché l'applicazione decorreva trascorsi infruttuosamente 60 giorni dalla notifica;
che secondo la giurisprudenza della Suprema Corte il tasso annuo degli interessi era noto e conoscibile, perché determinato con provvedimento generale e come i limiti temporali di riferimento (dies a quo e dies ad quem), necessari per il calcolo, erano anch'essi fissati in elementi cronologici ben individuati per cui il contribuente si trovava già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l'effetto che l'onere di motivazione poteva considerarsi in
9 questi casi assolto dall'Ufficio mediante un mero richiamo;
al contenuto dell'atto impositivo. Concludeva come in epigrafe riportato.
Così instaurato il contraddittorio, sulla base documentazione in atti, la causa veniva decisa alla odierna udienza con la presente sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429, primo comma, c.p.c. di cui viene data lettura.
*****
Osserva il giudicante che il ricorso è fondato e pertanto deve essere accolto.
In primo luogo, deve essere verificata la tempestività dell'opposizione che, in materia di cartelle esattoriali e avvisi di addebito, il giudice è tenuto a verificare, anche d'ufficio, trattandosi del controllo di un presupposto processuale attinente alla proponibilità della domanda. Secondo l'insegnamento della Suprema Corte,
l'opposizione all'intimazione di pagamento, si concreta in un'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. (Cass. n. 27109/08, Cass. n. 11338/10): “l'opposizione avverso l'avviso di pagamento (contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni, ex art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602 del
1973) fondata sul mancato rispetto dei termini di notifica della cartella di pagamento, costituente estratto del ruolo, ex art. 25 del d.P.R. n. 602 cit., configura un'opposizione agli atti esecutivi, da proporre, ai sensi dell'art. 617
c.p.c., nelle forme ordinarie e nel termine perentorio di cinque giorni dalla notifica della cartella, a pena di inammissibilità dell'opposizione, il cui vizio, se non riscontrato dal giudice di merito, deve essere rilevato, in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c.” (Cass. n. 11338/10). E ancora “All'opposizione all'avviso di intimazione di pagamento dei contributi omessi e iscritti a ruolo, si applica il termine perentorio di cinque giorni dalla notifica, di cui all'art. 617 cod.
10 proc. civ. nel testo originario applicabile "ratione temporis" per l'opposizione agli atti esecutivi (termine poi elevato a 20 dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 2, comma 3, lett. e), convertito nella L. 14 maggio 2005, n. 80.), la cui inosservanza comporta l'inammissibilità dell'opposizione, rilevabile d'ufficio, anche in sede di legittimità, a prescindere dalla tardiva costituzione del convenuto, inammissibilità che preclude ogni questione sulla irritualità della notifica della cartella di pagamento” (Cass.n.27019/08). L'opposizione quindi deve essere proposta entro
20 giorni dalla notificazione dell'atto esecutivo/titolo esecutivo, ai sensi degli artt.
29 d.lgs. 46/1999 e 617 c.p.c. In sostanza, se si ritenesse che, una volta accertata la mancata notifica dell'atto esecutivo, il debitore esecutato potesse sempre presentare opposizione agli atti esecutivi senza dover rispettare alcun termine, vi sarebbe violazione del dettato dell'art. 617, comma 2, cpc. che consente, invece, di presentare opposizione agli atti esecutivi solo entro il termine di venti giorni. Con riguardo al dies a quo da cui computare tale termine, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che “in tema di opposizione agli atti esecutivi, qualora il soggetto coinvolto nella procedura esecutiva proponga tale opposizione invocando la nullità di atti del procedimento, assumendo che uno di essi, presupposto degli altri non gli sia stato debitamente notificato, l'opposizione, ove formulata oltre il termine di cui all'art. 617, comma 2, c.p.c. dall'ultimo atto del procedimento stesso, è da ritenersi tempestiva soltanto se l'opponente alleghi e dimostri quando
è venuto a conoscenza dell'atto presupposto nullo (cioè della sua mancata comunicazione e, quindi, della relativa nullità) e di quelli conseguenti, ivi compreso l'ultimo, e l'opposizione risulti avanzata nel termine (ora) di venti giorni da tale sopravvenuta conoscenza di fatto” (Cass. Civ., Sez. III, n. 6487del 17 marzo 2010 e nello stesso senso, in termini, Cass. Civ., Sez. III, n. n. 10099 del 30 aprile 2009; Cass. Civ. 252/08; Cass. Civ. 15222/05; Cass. Civ. 10841/01).
11 Pertanto, in quanto l'art. 617 c.p.c. prevede che l'opposizione agli atti esecutivi debba essere proposta “nel termine perentorio di venti giorni dal primo atto di esecuzione se riguardano il titolo esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti”, deve essere verificata la tempestività dell'opposizione quando l'opponente impugni un atto esecutivo del quale deduca di non aver avuto formale conoscenza. In particolare, quando vi è stata la comunicazione dell'atto, il dies a quo per la decorrenza del termine per proporre opposizione è certo. Quando, invece, l'atto contro il quale l'opposizione è diretta non è stato comunicato il dies a quo decorre dal momento in cui l'opponente ha avuto conoscenza, anche se solo di fatto, dell'atto che intende impugnare. Osserva, infatti, la Suprema Corte nella predetta sentenza che l'opponente, proprio perché propone l'opposizione, “dimostra di avere avuto conoscenza del procedimento e delle nullità che si sono verificate a partire dall'atto presupposto fino all'ultimo atto compiuto nella procedura, sia pure per effetto di una situazione di fatto verificatasi, se del caso anche risalente alla sua spontanea iniziativa”. Secondo la Suprema Corte ciò che rileva "ai fini del decorso del termine per l'opposizione ai sensi del secondo comma dell'art. 617
c.p.c. nelle descritte evenienze è la conoscenza dell'atto, comunque acquisita che deve emergere in sede processuale per divenire rilevante ai fini del decorso del termine”. Ne deriva che tutte le volte in cui si deve stabilire se un'opposizione è o no tempestiva, è necessario che l'opponente abbia quantomeno allegato il momento esatto dell'avvenuta conoscenza dell'atto. Soltanto in questo caso il giudice potrà
“dare rilievo ad eventuali emergenze del fascicolo dell'esecuzione, che confermino il momento della conoscenza allegato”. Nella fattispecie in esame l'opponente stesso ha affermato di avere avuto comunicazione dell'intimazione opposta il 12 febbraio 2024, data in cui l'atto gli è stato notificato. Pertanto, la presente opposizione, depositata in cancelleria in data 22 marzo 2024 (oltre il termine di 20
12 giorni di cui sopra), risulta tardiva e, in quanto tale, inammissibile, in relazione alla eccepita omessa notifica degli avvisi di addebito indicati in ricorso e a tutti i vizi formali degli stessi, anche non tenendo conto delle intimazioni di pagamento intimazioni nn. 097 2017 9030607853 000, 097 2018 9022149482 000 e 097 2022
9006967059 000 in precedenza notificategli. Debbono, pertanto, ritenersi fatti incontrovertibili, in merito alla ritualità della notifica della sottesa cartella di pagamento impugnata, le deduzioni e le allegazioni della parte resistente di cui agli scritti difensivi, e, pertanto, la notifica di tale titolo deve ritenersi avvenuta nella data indicate nell'intimazione stessa. Pertanto, eventuali vizi di merito dei medesimi titoli, avrebbero dovuto essere tempestivamente eccepiti nei successivi
40 giorni dalla notifica della cartella, così come previsto dall'art. 24, comma 5, del
D.Lgs. n. 46/1999. I crediti in questione iscritti a ruolo a carico di CP_10 [...]
si sono, quindi, consolidati e non sono più contestabili, neppure con Parte_1
un'azione di accertamento negativo o di opposizione all'esecuzione, come non più contestabili sono i vizi formali relativi all'intimazione impugnata n. 097 2024
9009918256 000, quali l'irregolarità della notifica, la mancata allegazione degli atti presupposti (insussistente atteso nessun obbligo vi è per l Controparte_9
di allegare atti già notificati al contribuente di cui lo stesso ha avuto
[...]
piena conoscenza), il difetto di motivazione e la mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi (vizio formale insussistente alla luce dei criteri indicati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte n. 22281 del 14 luglio 2022 e del riferimento agli atti in precedenza notificati come meglio esplicitati in narrativa riportando le argomentazioni sul punto della memoria di costituzione dell
[...]
). A prescindere dalla loro insussistenza, tali vizi formali, come CP_9
evidenziato, attesa la tardiva impugnazione dell'intimazione impugnata n. 097
2024 9009918256 000, non possono più essere fatti valere e non possono essere in
13 ogni caso presi in considerazione. Residua, tuttavia, da esaminarsi la questione relativa alla eccepita prescrizione sopravvenuta delle pretese azionate dall' , CP_10
poiché è pacifico che l'inutile decorso del termine perentorio per l'opposizione non preclude in ogni caso tutte le possibilità di difesa previste a favore del debitore, il quale, può sempre disporre del rimedio dell'opposizione all'esecuzione, ex art. 615
c.p.c., per far valere fatti impeditivi, estintivi o modificativi, verificatisi successivamente alla notificazione delle singole cartelle di pagamento e/o avvisi di addebito, poiché, come evidenziato, l'accertamento sulla regolarità della procedura di notificazione degli avvisi di addebito impugnati è comunque precluso a questo giudicante, a causa della tardività della proposta opposizione. Infatti, ferme restando le conseguenze dello spirare del termine dei 40 giorni dalla notificazione della cartella senza che il contribuente abbia proposto opposizione, è altrettanto vero che se nell'eventuale giudizio di opposizione tardivamente introdotto viene in rilievo un fatto estintivo sopravvenuto alla formazione del titolo esecutivo, quale è la prescrizione del credito contributivo successiva alla notificazione della cartella, esso deve essere rilevato anche d'ufficio dal giudice, vertendosi in materia sottratta alla disponibilità delle parti. In tal senso si è espressa la giurisprudenza della S.C. di Cassazione (ex multis Cass. Civ. Sez. Lav., Sentenza n. 6340 del 24 marzo
2005): “Nella materia previdenziale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti - ai sensi dell'art. 3, nono comma, della legge n. 335 del 1995 - anche per le contribuzioni relative a periodi precedenti la entrata in vigore della stessa legge (decimo comma del medesimo art. 3) e con riferimento a qualsiasi forma di previdenza obbligatoria. Ne consegue che, una volta esaurito il termine, la prescrizione ha efficacia estintiva (non già preclusiva) - poiché l'ente previdenziale creditore non può rinunziarvi -, opera di diritto ed è rilevabile d'ufficio” (cfr. nello stesso senso
14 anche Cass. Civ. Sez. Lav., Sentenza n. 21830 del 15 ottobre 2014). Si tratta di un vizio non attinente alla formazione del titolo, ma relativo a fatti estintivi del titolo stesso, sopravvenuti alla sua formazione, per cui il ricorso può essere correttamente qualificato per tale aspetto come ordinaria “opposizione all'esecuzione” la quale, in quanto non assoggettata ai termini perentori sopra indicati, non può ritenersi inammissibile e, dunque, deve essere decisa nel merito in questa sede. Al riguardo,
l' ha dedotto che la prescrizione non sarebbe Controparte_9
maturata a seguito della notifica, successiva a quella della cartella di pagamento n.
097 2011 0185760879 000, delle intimazioni di pagamento intimazioni nn. 097
2017 9030607853 000, 097 2018 9022149482 000, 097 2022 9006967059 000 e
09720249009918256000 risultanti dalla documentazione versata in atti. Tuttavia, dall'esame delle notifiche di tali atti si riscontra che la prescrizione è comunque maturata. Infatti, a prescindere da ogni valutazione in ordine alla ritualità delle notifiche dei predetti atti, si osserva che tra la notifica della cartella di pagamento n. 097 2011 0185760879 000 avvenuta in data 13 luglio 2012 e quella dell'intimazione n. 097 2017 9030607853 000 avvenuta in data 2 ottobre 2017 è trascorso oltre un quinquennio per cui risulta comunque maturata la prescrizione.
Al riguardo si osserva che la prescrizione in materia contributiva è quinquennale, ai sensi dell'art. 3, comma 9 lett. b) e comma 10 della Legge n.335/95. Nella fattispecie rispetto alla data di notifica della cartella di pagamento n. 097 2011
0185760879 000 avvenuta in data 13 luglio 2012 non risultano successivamente intervenuti idonei e tempestivi atti interruttivi per cui è maturata la prescrizione successiva. Infatti, l'intimazione n. 097 2017 9030607853 000 è stata notificata solo in data 2 ottobre 2017, successivamente allo spirare del termine di prescrizione. In base alle considerazioni finora esposte il ricorso è fondato e deve essere accolto, per cui i crediti di natura previdenziale di cui alla cartella di
15 pagamento n. 097 2011 0185760879 000 sono prescritti. Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza nei confronti dell
[...]
e vanno distratte in favore del procuratore dichiaratosi Controparte_1
antistatario. Nulla deve essere disposto per le spese del giudizio nei confronti dell che non è l'Ente Impositore e che, comunque, non si è Controparte_9
costituita in giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa,
- accoglie il ricorso;
- condanna l al pagamento delle spese del giudizio Controparte_1
in favore dell'opponente, che liquida in complessivi euro 2.000,00, oltre spese generali al 15%, oltre I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- nulla per le spese nei confronti dell'Agenzia delle Entrate.
Roma 10 marzo 2025
Il Giudice
dott. Ottavio Picozzi
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