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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 16/01/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7969/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Pappalettera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7969/2023 promossa da:
e Parte_1 C.F._1 Parte_2
C.F._2
rappresentati e difesi dall'avv. MINOCCARI MARCO e dall'avv. C.F._3
CASALE MICHELA , con domicilio eletto presso l'avv. MINOCCARI C.F._4
MARCO in PIAZZA GRAMSCI 29 40026 IMOLA
ATTORI OPPONENTI
contro
Controparte_1 C.F._5
rappresentato e difeso dall'avv. FESTA NICOLA con domicilio eletto C.F._6 nello studio dell'avv. FESTA NICOLA in Via Emilia Interna 210/B 48014 CASTEL
BOLOGNESE
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
pagina 1 di 8 Le parti hanno precisato le conclusioni nelle note depositate nel termine di cui all'art. 189 c. 1
n. 1, come assegnato in virtù del decreto di fissazione dell'udienza del 13/12/2024, tenutasi ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. per la rimessione della causa in decisione.
Queste sono state le conclusioni degli attori opponenti:
<Voglia l'adito Tribunale Ordinario di Bologna, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, In via preliminare: sospendere la provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo opposto poiché viene fornita prova scritta del controcredito vantato dagli opponenti;
In via principale: accogliere la spiegata opposizione e, per l'effetto, annullare e revocare il Decreto
Ingiuntivo n. 2119/2023, n. 4548/2023 R.G., depositato in data 26/04/2023 dal Giudice
Dott.ssa Rossella Materia;
In via riconvenzionale: accertare e dichiarare il credito dei Sig.ri
e nei confronti del Sig. pari ad € Parte_2 Parte_1 Controparte_1
40.799,77, oltre ad € 3.126,085 per i titoli di cui in narrativa, o quella diversa somma che il giudice ritenesse di giustizia, e, per l'effetto, condannare il Sig. nato a [...]
FOSSALTO il 04/04/1969, C.F. , al pagamento della somma di € C.F._5
43.925,85, da compensare con la somma di € 21.000,00, o quella diversa somma che il giudice ritenesse di giustizia, per una somma residua a saldo di € 22.925,85 o quella diversa somma che il giudice ritenesse di giustizia. Oltre interessi di legge. In ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari di causa, oltre oneri di legge quali IVA, CPA e rimborso forfetario
15%>>.
Queste sono state le conclusioni del convenuto opposto:
<Voglia il Tribunale di Bologna, ogni contraria istanza disattesa: - nel merito: respingere la domanda principale proposta dagli attori, in quanto infondata in fatto ed in diritto, e comunque non provata, e confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 2119/2023; in ogni caso, dichiarando tenuti e condannando ed in solido tra Parte_2 Parte_1 di loro, a pagare a la somma di € 21.000,00 oltre interessi di legge Controparte_1
nonché spese e compensi del procedimento monitorio;
- sempre nel merito;
respingere anche le domande riconvenzionali spiegate dagli attori, accertando e dichiarando che CP_1
nulla deve, ad alcun titolo, agli attori. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi
[...]
professionali>>
pagina 2 di 8 MOTIVI
I
e hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1 Parte_2
immediatamente esecutivo n.2119/2023 ottenuto nei loro confronti da , Controparte_1 loro ex genero, sulla base della transazione 23/09/21 recante a suo credito l'importo di €
21.000,00.
Gli opponenti non hanno negato l'esistenza del credito di € 21.000,00 in favore di , CP_1
ma, al contempo, hanno affermato l'esistenza di un loro controcredito di € 40.799,77 per surrogazione, a seguito dell'avvenuta estinzione da parte loro della sua quota, pari al 50%, di un mutuo ipotecario da lui acceso con l'ex moglie, nonché di un ulteriore controcredito di €
3.126,08, per l'avvenuto pagamento, in qualità di fideiussori, della quota del 50% di altri debiti bancari contratti da e dalla loro figlia. CP_1
L'opposto si è costituito chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo, stante la natura omnicomprensiva della transazione e la previsione, nella stessa, del credito in suo favore di €
21.000, cristallizzato e reso intangibile dall'uso dell'avverbio “comunque”.
Sospesa l'esecutorietà del decreto ingiuntivo con ordinanza depositata il 27/10/2023 nel sub procedimento aperto ex art. 649 c.p.c., parzialmente ammesse ed esperite le prove richieste da parte convenuta, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 13/12/2024, ex art. 281 quinquies c.p.c., sulle conclusioni precisate e con le difese conclusionali di cui agli atti depositati nei termini ex art. 189 c.p.c. rito Cartabia.
II
Dalle premesse della scrittura privata di transazione (in atti, doc. 1 monitorio e doc. 1 fasc. opponenti) intervenuta tra e da una parte e Parte_2 Parte_1 CP_1
dall'altra, risulta che la lite in composizione tra loro verteva sulla qualificazione
[...]
giuridica in termini di prestito (tesi – o donazione indiretta (tesi ) Pt_2 Pt_1 CP_1
degli esborsi effettuati dai primi in favore del secondo (oltre che della loro figlia, pur venendo in rilievo nella scrittura la sola posizione di ) per l'acquisto, nel mese di luglio 2009, CP_1
pagina 3 di 8 della casa di abitazione coniugale e per altre spese, esborsi dei quali i coniugi CP_2
chiedevano a il rientro della sua quota pari a € 158.708,32, che rifiutava, CP_1 CP_1
sostenendo trattarsi di donazione indiretta.
La volontà definitoria è rappresentata al punto 5 delle premesse, con cui le parti hanno espresso la volontà di <transigere ogni controversia con i patti che seguono>>.
Con il primo patto, le parti hanno stabilito che <il sig. si impegna a Controparte_1
restituire il 50% della somma che verrà ricavata dalla vendita del suo appartamento tramite la cessione del credito che ne risulterà, fino al limite massimo della somma di € 158.708,32
(quale debito ipotetico massimo per la quota del 50% del ), e si impegna a rilasciare CP_1 procura speciale irrevocabile congiunta e disgiunta, anche nell'interesse dei procuratori, a vendere detto appartamento, in favore dei sig.ri e al prezzo Parte_2 Parte_1
che essi riterranno di mercato, con promessa di ratifica per ogni prezzo che essi vorranno fissare per la vendita. La somma che verrà ricavata dalla vendita dell'immobile andrà comunque prima a pagamento del mutuo ancora gravante l'immobile come acceso da Pt_3
e da , poi trattenuta dai procuratori e cessionari del credito, salvo
[...] Controparte_1
quanto infra indicato>>.
Con il secondo patto, le parti hanno stabilito che <il sig. e dal Parte_2 Parte_1
canto loro dichiarano di rinunciare al residuo credito vantato verso il Controparte_1
ove la quota del 50% dell'immobile del fosse venduto ad un prezzo inferiore alla CP_1 somma di € 158.708,32 e si obbligano comunque a corrispondere, in esito alla vendita, a titolo di transazione sulla pretesa circa la donazione indiretta, vantata da , la Controparte_1 somma di € 21.000,00 in favore di , nonché la somma di € 5000,00 nei Controparte_1
confronti di suo figlio;
il tutto entro 30 gg dall'incasso della somma Persona_1
derivante dalla vendita. La copia del bonifico eseguito in favore di verrà Persona_1
poi comunicata al . Controparte_1
Si tratta delle due disposizioni più importanti e caratterizzanti dell'accordo.
Attori e convenuto si sono confrontati molto nel corso del processo sull'interpretazione da darsi a tali enunciati all'interno della scrittura transattiva, in particolare negando gli uni e affermando l'altro, che la transazione implicasse anche l'accollo da parte di e del mutuo Pt_2 Pt_1
pagina 4 di 8 ipotecario gravante sull'immobile.
Ritiene questo giudice che la scrittura di transazione debba essere esaminata in se stessa e alla luce delle norme che regolano tale contratto, con il quale, come dispone il secondo comma dell'art. 1965 c.c., le parti, per mezzo delle reciproche concessioni, possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello in lite e che è dotato di una propria causa autonoma che si distingue dal rapporto giuridico oggetto della controversia, che viene prevenuta o definita, di talché gli eventuali vizi di tale rapporto o l'erronea valutazione che di esso abbiano fatto le parti, ai fini del regolamento transattivo, non influiscono sulla transazione stessa (Cass. n. 81 del 10/01/1975).
Nel corpo della prima pattuizione si contrappone l'espressione <somma che verrà ricavata dalla vendita>> al sostantivo <prezzo>> : si impegnava a dare procura agli ex CP_1
suoceri per la vendita della casa di cui era cointestatario con la loro figlia a qualsiasi prezzo essi avessero voluto e si impegnava a restituire il 50% della somma che sarebbe stata ricavata dalla vendita tramite la cessione del credito che ne sarebbe risultato, fino al limite massimo della somma di € 158.708,32, con la precisazione che la somma che sarebbe stata ricavata dalla vendita dell'immobile sarebbe andata <comunque prima a pagamento del mutuo ancora gravante l'immobile come acceso da e da poi trattenuta Parte_3 Controparte_1
dai procuratori e cessionari del credito, salvo quanto infra indicato>>.
Quanto fatto salvo è reso chiaro dalla seconda pattuizione, con cui e si Pt_2 Pt_1
obbligavano a corrispondere a <comunque>> e <in esito alla Controparte_1
vendita>> la somma di € 21.000,00.
In sostanza, da ciò che le parti hanno convenuto emerge che quanto ceduto da a CP_1
non è stato il credito del prezzo della vendita, bensì il ricavato della vendita al Pt_2 Pt_1
netto dell'estinzione del mutuo.
Ciò risulta avvalorato anche dal testo dell'atto di cessione del credito allegato alla transazione
(doc. 1 opponenti) nel quale le parti hanno rimandato alla scrittura principale con questa espressione <le modalità di gestione della cessione sono state già regolate con separata scrittura>>. In effetti, notoriamente, la cessione di un credito non comporta alcuna modalità di gestione, mentre nel caso di specie, la frase racchiude quanto in dettaglio stabilito nella parte pagina 5 di 8 conclusiva del patto n. 1 della transazione.
Ulteriori elementi confermano la conclusione sopra raggiunta.
In primo luogo vi è la circostanza che nella scrittura è stata utilizzata la frase <si obbligano comunque a corrispondere, in esito alla vendita>> l'importo di € 21.000 a favore di . CP_1
E' stato indicato, inoltre, che questo pagamento sarebbe avvenuto <comunque entro 30 gg dall'incasso della somma derivante dalla vendita>>.
Si potrebbe pensare che, pur non essendo stato lì previsto un controcredito di e Pt_2 Pt_1 in relazione al pagamento dell'estinzione del mutuo – estinzione avvenuta, peraltro, con bonifico eseguito direttamente dagli acquirenti (doc. 10 fasc. opponenti) – tale controcredito non sarebbe stato, per ciò solo, neppure escluso.
Tuttavia, al momento della transazione già si sapeva che <all'esito della vendita>> si sarebbe pervenuti solo previa estinzione del mutuo ipotecario residuo e cancellazione dell'ipoteca iscritta sull'immobile.
Da qui, il fatto di prevedere - in ogni caso – il pagamento della somma di € 21.000,00 in favore di significa che, per le parti, nel momento dell'accordo transattivo, era chiaro che, CP_1
all'esito della vendita, non vi sarebbe stato alcun controcredito di e per il saldo Pt_1 Pt_2
del residuo rimborso del mutuo.
Infatti, se vi fosse stato un tale controcredito, ciò avrebbe fatto scattare la compensazione legale, con l'immediata estinzione dei due debiti reciproci dal giorno della loro coesistenza, per le quantità corrispondenti (art. 1242 c.c.) e, addirittura, con un sopravanzo attivo a favore di e Pt_1 Pt_2
Inoltre, secondo quanto previsto al patto n. 4 della transazione, avrebbe continuato CP_1
<a sostenere nella misura del 50% le spese del mutuo gravante sull'immobile fino a vendita avvenuta>>.
Poiché era cointestatario del mutuo, non vi sarebbe stata alcuna ragione di dover CP_1
affermare il persistere in capo a lui dell'obbligo di rimborso delle rate al 50%; in realtà,
l'interesse di questa clausola sta proprio nella specificazione <fino a vendita avvenuta>>, volendosi chiarire che, con il verificarsi della stessa, sarebbe cessato ogni onere di CP_1
pagina 6 di 8 riguardo al mutuo.
Del resto, a conferma di quanto appena osservato, si può aggiungere che nemmeno in questo punto della scrittura transattiva le parti hanno sentito l'esigenza di precisare che dalla vendita dell'immobile liberato dall'ipoteca sarebbe conseguito un debito di verso e CP_1 Pt_2
per l'importo che sarebbe stato necessario versare per la chiusura del mutuo. Pt_1
Conclusivamente, la domanda riconvenzionale degli opponenti è infondata con riguardo alla richiesta di accertamento di un loro controcredito di € 40.799,77 da portare in compensazione sul credito di € 21.000,00 in capo all'opposto.
III
La riconvenzionale degli opponenti è, invece, fondata, limitatamente all'importo di € 3.126,08.
Gli opponenti hanno allegato di aver garantito con rapporto fideiussorio n. 990/122274, tra l'altro, l'esposizione sul conto corrente n. 160092, aperto presso BCC Controparte_3
cointestato a e alla loro figlia e di aver dovuto effettuare per tale ragione
[...] CP_1
vari pagamenti di somme dal 18/03/22 fino all'estinzione del medesimo conto, per il complessivo importo di € 6.252,17, imputabile al 50%, quindi per € 3.126,08, a CP_1
.
[...]
La circostanza non solo risulta dai documenti 11 e 12 prodotti dagli attori, ma, ancor prima non
è stata fatta oggetto di specifica contestazione da parte del convenuto, che si è limitato genericamente a ritenere quei rapporti ricompresi nell'ambito della transazione.
La ricostruzione non convince, trattandosi di rapporti non richiamati nell'atto transattivo, oltre che estranei all'ambito della vicenda transatta e di circostanze di fatto (i pagamenti di e Pt_2
sopravvenuti rispetto ad essa. Pt_1
Pertanto, viene accertato che e vantavano verso Parte_2 Parte_1 CP_1
un credito di € 3.126,08, estintosi per compensazione legale con il maggior credito
[...] del secondo verso i primi, credito quest'ultimo ammontante, al tempo della compensazione
(18/02/2023, come da patto 2 della transazione), alla somma di € 21.000,00 e, all'esito della stessa, residuato in € 17.873,92.
Per tale ragione, in parziale accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo viene revocato pagina 7 di 8 e gli opponenti condannati in solido tra loro al pagamento, in favore dell'opposto, dell'importo di € 17.873,92 oltre interessi legali dal 19/02/2023 al saldo.
IV
Le spese legali sono parzialmente compensate tra le parti ex art. 92, c. 2 c.p.c. in ragione della quota di metà e, stante la preponderante soccombenza degli opponenti, poste a loro carico solidalmente per la restante quota di metà e complessivamente liquidate nel dispositivo, per le 4 fasi, già in tale quota, in favore dell'opposto, in misura, comunque, non eccedente la richiesta di cui alla nota spese depositata con la memoria di replica.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa e/o assorbita, così dispone:
- in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 2119/2023;
- condanna e in solido tra loro, a pagare a Parte_2 Parte_1 CP_1
la somma di € 17.873,92, oltre interessi legali dal 19/02/2023 al saldo;
[...]
- compensa parzialmente tra le parti, in ragione della metà, le spese di lite;
- condanna e in solido tra loro, a pagare a Parte_2 Parte_1 CP_1
la restante quota di metà delle spese legali, liquidandola in complessivi €
[...]
2.500,00 oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come dovuti per legge.
Bologna, 15/01/2025
Il giudice onorario dott.ssa Lucia Pappalettera
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Pappalettera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7969/2023 promossa da:
e Parte_1 C.F._1 Parte_2
C.F._2
rappresentati e difesi dall'avv. MINOCCARI MARCO e dall'avv. C.F._3
CASALE MICHELA , con domicilio eletto presso l'avv. MINOCCARI C.F._4
MARCO in PIAZZA GRAMSCI 29 40026 IMOLA
ATTORI OPPONENTI
contro
Controparte_1 C.F._5
rappresentato e difeso dall'avv. FESTA NICOLA con domicilio eletto C.F._6 nello studio dell'avv. FESTA NICOLA in Via Emilia Interna 210/B 48014 CASTEL
BOLOGNESE
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
pagina 1 di 8 Le parti hanno precisato le conclusioni nelle note depositate nel termine di cui all'art. 189 c. 1
n. 1, come assegnato in virtù del decreto di fissazione dell'udienza del 13/12/2024, tenutasi ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. per la rimessione della causa in decisione.
Queste sono state le conclusioni degli attori opponenti:
<Voglia l'adito Tribunale Ordinario di Bologna, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, In via preliminare: sospendere la provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo opposto poiché viene fornita prova scritta del controcredito vantato dagli opponenti;
In via principale: accogliere la spiegata opposizione e, per l'effetto, annullare e revocare il Decreto
Ingiuntivo n. 2119/2023, n. 4548/2023 R.G., depositato in data 26/04/2023 dal Giudice
Dott.ssa Rossella Materia;
In via riconvenzionale: accertare e dichiarare il credito dei Sig.ri
e nei confronti del Sig. pari ad € Parte_2 Parte_1 Controparte_1
40.799,77, oltre ad € 3.126,085 per i titoli di cui in narrativa, o quella diversa somma che il giudice ritenesse di giustizia, e, per l'effetto, condannare il Sig. nato a [...]
FOSSALTO il 04/04/1969, C.F. , al pagamento della somma di € C.F._5
43.925,85, da compensare con la somma di € 21.000,00, o quella diversa somma che il giudice ritenesse di giustizia, per una somma residua a saldo di € 22.925,85 o quella diversa somma che il giudice ritenesse di giustizia. Oltre interessi di legge. In ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari di causa, oltre oneri di legge quali IVA, CPA e rimborso forfetario
15%>>.
Queste sono state le conclusioni del convenuto opposto:
<Voglia il Tribunale di Bologna, ogni contraria istanza disattesa: - nel merito: respingere la domanda principale proposta dagli attori, in quanto infondata in fatto ed in diritto, e comunque non provata, e confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 2119/2023; in ogni caso, dichiarando tenuti e condannando ed in solido tra Parte_2 Parte_1 di loro, a pagare a la somma di € 21.000,00 oltre interessi di legge Controparte_1
nonché spese e compensi del procedimento monitorio;
- sempre nel merito;
respingere anche le domande riconvenzionali spiegate dagli attori, accertando e dichiarando che CP_1
nulla deve, ad alcun titolo, agli attori. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi
[...]
professionali>>
pagina 2 di 8 MOTIVI
I
e hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1 Parte_2
immediatamente esecutivo n.2119/2023 ottenuto nei loro confronti da , Controparte_1 loro ex genero, sulla base della transazione 23/09/21 recante a suo credito l'importo di €
21.000,00.
Gli opponenti non hanno negato l'esistenza del credito di € 21.000,00 in favore di , CP_1
ma, al contempo, hanno affermato l'esistenza di un loro controcredito di € 40.799,77 per surrogazione, a seguito dell'avvenuta estinzione da parte loro della sua quota, pari al 50%, di un mutuo ipotecario da lui acceso con l'ex moglie, nonché di un ulteriore controcredito di €
3.126,08, per l'avvenuto pagamento, in qualità di fideiussori, della quota del 50% di altri debiti bancari contratti da e dalla loro figlia. CP_1
L'opposto si è costituito chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo, stante la natura omnicomprensiva della transazione e la previsione, nella stessa, del credito in suo favore di €
21.000, cristallizzato e reso intangibile dall'uso dell'avverbio “comunque”.
Sospesa l'esecutorietà del decreto ingiuntivo con ordinanza depositata il 27/10/2023 nel sub procedimento aperto ex art. 649 c.p.c., parzialmente ammesse ed esperite le prove richieste da parte convenuta, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 13/12/2024, ex art. 281 quinquies c.p.c., sulle conclusioni precisate e con le difese conclusionali di cui agli atti depositati nei termini ex art. 189 c.p.c. rito Cartabia.
II
Dalle premesse della scrittura privata di transazione (in atti, doc. 1 monitorio e doc. 1 fasc. opponenti) intervenuta tra e da una parte e Parte_2 Parte_1 CP_1
dall'altra, risulta che la lite in composizione tra loro verteva sulla qualificazione
[...]
giuridica in termini di prestito (tesi – o donazione indiretta (tesi ) Pt_2 Pt_1 CP_1
degli esborsi effettuati dai primi in favore del secondo (oltre che della loro figlia, pur venendo in rilievo nella scrittura la sola posizione di ) per l'acquisto, nel mese di luglio 2009, CP_1
pagina 3 di 8 della casa di abitazione coniugale e per altre spese, esborsi dei quali i coniugi CP_2
chiedevano a il rientro della sua quota pari a € 158.708,32, che rifiutava, CP_1 CP_1
sostenendo trattarsi di donazione indiretta.
La volontà definitoria è rappresentata al punto 5 delle premesse, con cui le parti hanno espresso la volontà di <transigere ogni controversia con i patti che seguono>>.
Con il primo patto, le parti hanno stabilito che <il sig. si impegna a Controparte_1
restituire il 50% della somma che verrà ricavata dalla vendita del suo appartamento tramite la cessione del credito che ne risulterà, fino al limite massimo della somma di € 158.708,32
(quale debito ipotetico massimo per la quota del 50% del ), e si impegna a rilasciare CP_1 procura speciale irrevocabile congiunta e disgiunta, anche nell'interesse dei procuratori, a vendere detto appartamento, in favore dei sig.ri e al prezzo Parte_2 Parte_1
che essi riterranno di mercato, con promessa di ratifica per ogni prezzo che essi vorranno fissare per la vendita. La somma che verrà ricavata dalla vendita dell'immobile andrà comunque prima a pagamento del mutuo ancora gravante l'immobile come acceso da Pt_3
e da , poi trattenuta dai procuratori e cessionari del credito, salvo
[...] Controparte_1
quanto infra indicato>>.
Con il secondo patto, le parti hanno stabilito che <il sig. e dal Parte_2 Parte_1
canto loro dichiarano di rinunciare al residuo credito vantato verso il Controparte_1
ove la quota del 50% dell'immobile del fosse venduto ad un prezzo inferiore alla CP_1 somma di € 158.708,32 e si obbligano comunque a corrispondere, in esito alla vendita, a titolo di transazione sulla pretesa circa la donazione indiretta, vantata da , la Controparte_1 somma di € 21.000,00 in favore di , nonché la somma di € 5000,00 nei Controparte_1
confronti di suo figlio;
il tutto entro 30 gg dall'incasso della somma Persona_1
derivante dalla vendita. La copia del bonifico eseguito in favore di verrà Persona_1
poi comunicata al . Controparte_1
Si tratta delle due disposizioni più importanti e caratterizzanti dell'accordo.
Attori e convenuto si sono confrontati molto nel corso del processo sull'interpretazione da darsi a tali enunciati all'interno della scrittura transattiva, in particolare negando gli uni e affermando l'altro, che la transazione implicasse anche l'accollo da parte di e del mutuo Pt_2 Pt_1
pagina 4 di 8 ipotecario gravante sull'immobile.
Ritiene questo giudice che la scrittura di transazione debba essere esaminata in se stessa e alla luce delle norme che regolano tale contratto, con il quale, come dispone il secondo comma dell'art. 1965 c.c., le parti, per mezzo delle reciproche concessioni, possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello in lite e che è dotato di una propria causa autonoma che si distingue dal rapporto giuridico oggetto della controversia, che viene prevenuta o definita, di talché gli eventuali vizi di tale rapporto o l'erronea valutazione che di esso abbiano fatto le parti, ai fini del regolamento transattivo, non influiscono sulla transazione stessa (Cass. n. 81 del 10/01/1975).
Nel corpo della prima pattuizione si contrappone l'espressione <somma che verrà ricavata dalla vendita>> al sostantivo <prezzo>> : si impegnava a dare procura agli ex CP_1
suoceri per la vendita della casa di cui era cointestatario con la loro figlia a qualsiasi prezzo essi avessero voluto e si impegnava a restituire il 50% della somma che sarebbe stata ricavata dalla vendita tramite la cessione del credito che ne sarebbe risultato, fino al limite massimo della somma di € 158.708,32, con la precisazione che la somma che sarebbe stata ricavata dalla vendita dell'immobile sarebbe andata <comunque prima a pagamento del mutuo ancora gravante l'immobile come acceso da e da poi trattenuta Parte_3 Controparte_1
dai procuratori e cessionari del credito, salvo quanto infra indicato>>.
Quanto fatto salvo è reso chiaro dalla seconda pattuizione, con cui e si Pt_2 Pt_1
obbligavano a corrispondere a <comunque>> e <in esito alla Controparte_1
vendita>> la somma di € 21.000,00.
In sostanza, da ciò che le parti hanno convenuto emerge che quanto ceduto da a CP_1
non è stato il credito del prezzo della vendita, bensì il ricavato della vendita al Pt_2 Pt_1
netto dell'estinzione del mutuo.
Ciò risulta avvalorato anche dal testo dell'atto di cessione del credito allegato alla transazione
(doc. 1 opponenti) nel quale le parti hanno rimandato alla scrittura principale con questa espressione <le modalità di gestione della cessione sono state già regolate con separata scrittura>>. In effetti, notoriamente, la cessione di un credito non comporta alcuna modalità di gestione, mentre nel caso di specie, la frase racchiude quanto in dettaglio stabilito nella parte pagina 5 di 8 conclusiva del patto n. 1 della transazione.
Ulteriori elementi confermano la conclusione sopra raggiunta.
In primo luogo vi è la circostanza che nella scrittura è stata utilizzata la frase <si obbligano comunque a corrispondere, in esito alla vendita>> l'importo di € 21.000 a favore di . CP_1
E' stato indicato, inoltre, che questo pagamento sarebbe avvenuto <comunque entro 30 gg dall'incasso della somma derivante dalla vendita>>.
Si potrebbe pensare che, pur non essendo stato lì previsto un controcredito di e Pt_2 Pt_1 in relazione al pagamento dell'estinzione del mutuo – estinzione avvenuta, peraltro, con bonifico eseguito direttamente dagli acquirenti (doc. 10 fasc. opponenti) – tale controcredito non sarebbe stato, per ciò solo, neppure escluso.
Tuttavia, al momento della transazione già si sapeva che <all'esito della vendita>> si sarebbe pervenuti solo previa estinzione del mutuo ipotecario residuo e cancellazione dell'ipoteca iscritta sull'immobile.
Da qui, il fatto di prevedere - in ogni caso – il pagamento della somma di € 21.000,00 in favore di significa che, per le parti, nel momento dell'accordo transattivo, era chiaro che, CP_1
all'esito della vendita, non vi sarebbe stato alcun controcredito di e per il saldo Pt_1 Pt_2
del residuo rimborso del mutuo.
Infatti, se vi fosse stato un tale controcredito, ciò avrebbe fatto scattare la compensazione legale, con l'immediata estinzione dei due debiti reciproci dal giorno della loro coesistenza, per le quantità corrispondenti (art. 1242 c.c.) e, addirittura, con un sopravanzo attivo a favore di e Pt_1 Pt_2
Inoltre, secondo quanto previsto al patto n. 4 della transazione, avrebbe continuato CP_1
<a sostenere nella misura del 50% le spese del mutuo gravante sull'immobile fino a vendita avvenuta>>.
Poiché era cointestatario del mutuo, non vi sarebbe stata alcuna ragione di dover CP_1
affermare il persistere in capo a lui dell'obbligo di rimborso delle rate al 50%; in realtà,
l'interesse di questa clausola sta proprio nella specificazione <fino a vendita avvenuta>>, volendosi chiarire che, con il verificarsi della stessa, sarebbe cessato ogni onere di CP_1
pagina 6 di 8 riguardo al mutuo.
Del resto, a conferma di quanto appena osservato, si può aggiungere che nemmeno in questo punto della scrittura transattiva le parti hanno sentito l'esigenza di precisare che dalla vendita dell'immobile liberato dall'ipoteca sarebbe conseguito un debito di verso e CP_1 Pt_2
per l'importo che sarebbe stato necessario versare per la chiusura del mutuo. Pt_1
Conclusivamente, la domanda riconvenzionale degli opponenti è infondata con riguardo alla richiesta di accertamento di un loro controcredito di € 40.799,77 da portare in compensazione sul credito di € 21.000,00 in capo all'opposto.
III
La riconvenzionale degli opponenti è, invece, fondata, limitatamente all'importo di € 3.126,08.
Gli opponenti hanno allegato di aver garantito con rapporto fideiussorio n. 990/122274, tra l'altro, l'esposizione sul conto corrente n. 160092, aperto presso BCC Controparte_3
cointestato a e alla loro figlia e di aver dovuto effettuare per tale ragione
[...] CP_1
vari pagamenti di somme dal 18/03/22 fino all'estinzione del medesimo conto, per il complessivo importo di € 6.252,17, imputabile al 50%, quindi per € 3.126,08, a CP_1
.
[...]
La circostanza non solo risulta dai documenti 11 e 12 prodotti dagli attori, ma, ancor prima non
è stata fatta oggetto di specifica contestazione da parte del convenuto, che si è limitato genericamente a ritenere quei rapporti ricompresi nell'ambito della transazione.
La ricostruzione non convince, trattandosi di rapporti non richiamati nell'atto transattivo, oltre che estranei all'ambito della vicenda transatta e di circostanze di fatto (i pagamenti di e Pt_2
sopravvenuti rispetto ad essa. Pt_1
Pertanto, viene accertato che e vantavano verso Parte_2 Parte_1 CP_1
un credito di € 3.126,08, estintosi per compensazione legale con il maggior credito
[...] del secondo verso i primi, credito quest'ultimo ammontante, al tempo della compensazione
(18/02/2023, come da patto 2 della transazione), alla somma di € 21.000,00 e, all'esito della stessa, residuato in € 17.873,92.
Per tale ragione, in parziale accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo viene revocato pagina 7 di 8 e gli opponenti condannati in solido tra loro al pagamento, in favore dell'opposto, dell'importo di € 17.873,92 oltre interessi legali dal 19/02/2023 al saldo.
IV
Le spese legali sono parzialmente compensate tra le parti ex art. 92, c. 2 c.p.c. in ragione della quota di metà e, stante la preponderante soccombenza degli opponenti, poste a loro carico solidalmente per la restante quota di metà e complessivamente liquidate nel dispositivo, per le 4 fasi, già in tale quota, in favore dell'opposto, in misura, comunque, non eccedente la richiesta di cui alla nota spese depositata con la memoria di replica.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa e/o assorbita, così dispone:
- in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 2119/2023;
- condanna e in solido tra loro, a pagare a Parte_2 Parte_1 CP_1
la somma di € 17.873,92, oltre interessi legali dal 19/02/2023 al saldo;
[...]
- compensa parzialmente tra le parti, in ragione della metà, le spese di lite;
- condanna e in solido tra loro, a pagare a Parte_2 Parte_1 CP_1
la restante quota di metà delle spese legali, liquidandola in complessivi €
[...]
2.500,00 oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come dovuti per legge.
Bologna, 15/01/2025
Il giudice onorario dott.ssa Lucia Pappalettera
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