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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 28/02/2025, n. 919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 919 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Valentina Ferrara, ha emesso la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
9835/2018 avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”
TRA
C.F.: nata il [...] a Parte_1 C.F._1
Bracigliano (Sa), residente a[...] e C.F.: Parte_2 nato il [...] a [...], domiciliato in Bracigliano alla Via C.F._2
Giuseppe Verde n. 18, rappresentati e difesi, giusta procura in calce al presente atto dall'
Avv. Luca Bottone (cod. fisc.: ) e, elettivamente domiciliati in C.F._3
Salerno alla Piazza Giovanni Nicotera n. 6.
- OPPONENTI –
CONTRO
P.Iva: , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro-tempore con sede in Torino al Corso Massimo D'Azeglio 33, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Barbaro c.f. CodiceFiscale_4
Email_1
[...]
(già , (C.F. e P. IVA Controparte_2 Controparte_2 P.IVA_2
), con sede legale in Venezia Mestre, via Terraglio n. 63 rappresentata e P.IVA_3 difesa, unitamente e disgiuntamente con il predetto Avv. Leopoldo Conti, dall'Avv.
Roberto Rainone con studio in Salerno, Via G. Vicinanza n. 16 (C.F. C.F._5
– PEC: Email_2
- INTERVENUTA EX ART. 111 C.P.C. –
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 13.11.2018 la sig.ra Parte_1 nonché il sig. , proponevano opposizione avverso il decreto
[...] Parte_2 ingiuntivo n.2556/2018, con il quale il Tribunale di Salerno ingiungeva loro, in solido, di pagare complessivi € 19.372,72 oltre interessi come da domanda e spese della procedura, relativamente al mancato pagamento dei ratei del contratto di finanziamento n. 13227900, sottoscritto il 21/01/2013 con In virtù di tale contratto, la Controparte_1 sig.ra beneficiava dell'erogazione di somme a titolo di prestito personale, Parte_1 con la garanzia prestata dal sig. quale coobbligato in solido. Pt_2
Gli opponenti eccepivano che il contratto di prestito personale n. 13227900, risulterebbe affetto da nullità per la mancanza all'intero dello stesso, di qualsivoglia indicazione circa il T.E.G., S.C. applicato. Rassegnavano quindi le seguenti conclusioni: “Voglia CP_3 il Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa dichiarare: in via preliminare, in accoglimento della spiegata eccezione, previa sospensione del giudizio, concedere alle parti termine per esperire il tentativo obbligatorio di mediazione;
annullare, revocare e dichiarare privo di effetto il decreto ingiuntivo opposto, giacché nullo, improponibile, improcedibile e infondato in fatto e in diritto;
sempre e comunque accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia per violazione degli articoli 1284 1346 2697 1418 c.c. degli addebiti per interessi, spese ed altri oneri applicati nel corso dell'intero rapporto, nonché la capitalizzazione degli stessi in riferimento al precisato contratto di prestito personale, applicando in via dispositiva ai sensi dell'articolo 1284 comma 3 c.c. gli interessi al saggio legale tempo per tempo vigente e, comunque, dovuti, come accertato all'esito di espletanda CTU;
in via subordinata ed in ogni caso, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento di quanto precede, contenere la pretesa creditoria dell'Istituto di credito opposto nei limiti di quanto risulterà giusto ed effettivamente dovuto in seguito e per l'effetto di espletanda CTU;
con vittoria di spese e competenze di lite per le quali il procuratore si dichiara antistatario;
In via istruttoria - si chiede fin d'ora l'ammissione di
Consulenza Tecnica d'Ufficio contabile attesa la specificità ed imprescindibilità di tale mezzo istruttorio, che non può nella sua peculiarità ritenersi strumentale ed esplorativo.
Al fine di accertare se l'importo complessivo degli interessi e delle ulteriori voci di costo ed oneri abbia travalicato il tasso soglia e/o comunque siano stati applicati interessi maggiori a quelli convenuti e/o se gli stessi siano indeterminati.”
In data 12.06.2020 si costituiva in giudizio la quale Controparte_1 chiedeva “In via preliminare, concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, stante la mancanza di prova scritta dei motivi di opposizione e la fondatezza della pretesa creditoria, documentalmente provata in atti;
2) Ritenere e dichiarare infondate e inammissibili le domande attoree per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
3) In subordine, nella remota e non temuta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dei motivi di opposizione, ritenere e dichiarare infondate e inammissibili le domande attoree per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, condannare gli opponenti, in solido, al pagamento dell'importo ingiunto, oltre interessi come da domanda e spese della procedura monitoria, o del diverso importo che dovesse risultare provato in corso di causa” All'udienza del 09.09.2020 il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto assegnando alle parti termine di 15 giorni per la presentazione della domanda di mediazione, ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 28/2010 che si concludeva con esito negativo (come da verbale allegato). Nelle more del processo, in data
03.02.2021 si costituiva in quanto cessionaria di un portafoglio di crediti, Controparte_2 tra cui anche quello oggetto della presente causa insistendo affinché l'Ill.mo Tribunale, dato atto dell'intervenuta surroga della stessa nei diritti e nell'azione di
[...]
p.A., procedesse col respingere l'opposizione per tutte le ragioni CP_4 illustrate nei precedenti scritti difensivi, con conferma del decreto ingiuntivo n. 2556/2018
– RG n. 6620/2018 equi opposto.
Con provvedimento del 22.11.2021 veniva ammessa la CTU contabile, alla successiva udienza del 23.10.2024, sulle conclusioni delle parti, la causa veniva riservata per la in decisione con i termini di legge.
Sull'intervento di Controparte_2
Con comparsa depositata in data 3-2-2021 la si costituiva in Controparte_2 giudizio, deducendo di aver acquistato un pacchetto di crediti in sofferenza originati dai portafogli della a seguito del quale diveniva titolare del credito vantato Controparte_5 verso parte opponente e pertanto legittimata ad intervenire nel presente giudizio.
Ebbene, occorre a tal proposito rilevare che parte opponente nulla ha dedotto sulla eventuale carenza di legittimazione attiva della cessionaria pertanto, in assenza di specifica contestazione sia sull'esistenza dell'operazione della cessione in se sia sulla riconducibilità del singolo credito controverso all'interno dell'operazione di cartolarizzazione deve ritenersi provata la legittimazione della cessionaria in base al principio di non contestazione ex art. 115 co. 2 c.p.c.
Deve dichiararsi l'ammissibilità di tale intervento ex art. 111 c.p.c., atteso che, in ipotesi di successione a titolo particolare nel diritto controverso, il comma 3 della richiamata disposizione consente "in ogni caso" l'intervento in causa del successore a titolo particolare, senza introdurre distinzioni o limitazioni in rapporto alle varie fasi in cui il processo si trovi (cfr. Cass. 4333/93); del resto, è principio pacifico che il successore a titolo particolare non rientra tra i soggetti considerati dall'art. 105 c.p.c., poiché esso è posto nella stessa situazione del suo dante causa (ex multis, Cass. 18937/06). Tuttavia non può essere accolta la domanda di estromissione in quanto perché si abbia l'estromissione del cedente è necessario un formale provvedimento del giudice ed il consenso di tutte le parti, mancante nella specie, non potendo di per sé l'intervento volontario del cessionario determinare automaticamente l'estromissione del cedente (Cass. 1535/2010; 6302/1995); ne consegue che la opposta deve considerarsi parte processuale a tutti gli effetti (Cass.
18483/2006), nondimeno facendo stato la presente decisione nei riguardi della CP_6 quale successore a titolo particolare della opposta (Cass. 22424/2009; 8884/2000). La sentenza che definisce il presente giudizio è, pertanto, pronunciata nei confronti delle parti originarie e produrrà gli effetti di cui all'art. 111 c.p.c., non avendo le parti concordato l'estromissione della cedente o la condanna diretta in favore della cessionaria.
Il merito
L'opposizione è infondata e pertanto non può trovare accoglimento .
Va premesso che per ormai consolidata giurisprudenza il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo trasforma il procedimento per ingiunzione in un giudizio a cognizione ordinaria, nel quale il creditore opposto riveste la qualità di attore in senso sostanziale ed il debitore opponente quella di convenuto rispetto alla pretesa azionata, con la conseguenza che spetta al creditore provare la sussistenza del suo credito (cfr. Cassazione civile sez. lav. 13/7/2009 n. 16340). Trattandosi di ordinario giudizio di cognizione il giudice non è chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (Cassazione civile, sez. II, 24 maggio 2004, n.
9927 in Giust. civ. Mass. 2004, f. 5).
In tema di riparto dell'onere della prova quando è l'istituto di credito parte attrice a reclamare il saldo del rapporto è a suo carico l'onere di produrre il documento contrattuale unitamente alle condizioni economiche applicate nel corso del finanziamento.
Ciò premesso parte opposta ha depositato, sin dalla fase monitoria, il titolo contrattuale rappresentato da un contratto di finanziamento personale n. 13227900 del 21/01/2013, sottoscritto da e dal coobbligato che prevedeva le Parte_1 Parte_2 seguenti condizioni economiche:
Importo totale del credito: Euro 21.518,00;
Scadenze: 15 di ogni mese, a partire dal 15/02/2013;
Numero Rate: 84
Importo Rata: Euro 390,50 (comprensiva delle spese di incasso)
Piano di ammortamento: francese
Importo totale dovuto dal consumatore: Euro 32.863,80 di cui:
Euro 21.518,00 per importo totale del credito;
Euro 11.074,00 per interessi;
T.A.N.: 12,70% (Tasso fisso)
T.A.E.G.: 14,35% (Tasso fisso)
Dal canto suo parte opponente, senza contestare la domanda e l'an debeatur, affida l'opposizione a due motivi doglianza: uno rappresentato dalla discrasia tra TAEG indicato in contratto e Taeg effettivamente applicato;
l'altro dal dedotto superamento del tasso soglia.
In ogni caso prima di esaminare nel merito la domanda è bene svolgere, in considerazione delle censure sollevate, una panoramica incentrata sulla differenza ontologica tra TAN e
TAEG, grandezze su cui il presente giudizio risulta imperniato.
Il TAN, Tasso Annuo Nominale, è quel tasso che, applicato all'importo mutuato, determina l'ammontare degli interessi che dovranno essere corrisposti a fronte della concessione del credito. È, in sostanza, il tasso di interesse applicato all'operazione di credito puramente e semplicemente, ossia al netto di oneri e costi che saranno (anch'essi) sopportati dal mutuatario, sicchè esso costituisce un primo dato utile sia al cliente, sulla cui base, infatti, valuterà la convenienza del mutuo, sia all'istituto di credito, sulla cui base, invece, determinerà tecnicamente il piano di ammortamento del mutuo stesso.
Tuttavia, nei normali piani di ammortamento di prestiti e mutui sono previste rate infrannuali, laddove, quindi, l'interesse non viene pagato in un'unica soluzione a fine anno, ma viene ripartito su ogni singola rata in scadenza.
Il TAEG, invece, rappresenta lo strumento principale di trasparenza nei contratti di credito al consumo. E' un indice armonizzato a livello comunitario che nelle operazioni di credito al consumo rappresenta il costo totale del credito a carico del consumatore, comprensivo degli interessi e di tutti gli altri oneri da sostenere per l'utilizzazione del credito stesso. Il TAEG è espresso in percentuale del credito concesso e su base annua.
Deve essere indicato nella documentazione contrattuale e nei messaggi pubblicitari o nelle offerte comunque formulate.
Assodato che a TAN e TAEG corrispondono a valori necessariamente diversi, nel caso in esame dal programma contrattuale si evince che il – TAN è pari a 12,70 %; il TAEG: 14,35
%. Il consulente nominato per verificare se nel corso del rapporto la banca avesse applicato il TAEG pattuito ovvero un TAEG difforme, in quanto superiore, ha riscontrato che “la abbia praticato un T.A.E.G. reale del 14,35%, quindi, Controparte_1 della stessa misura di quella convenuta nel contratto del 21/01/2013, in base al quale il finanziamento prevedeva anche il rimborso del premio assicurativo definito “protezione del credito”.
Inoltre parte opponente ha eccepito il superamento del tasso soglia.
Le istruzioni della Banca di Italia PER LA RILEVAZIONE DEI TASSI EFFETTIVI
GLOBALI MEDI AI SENSI DELLA LEGGE SULL'USURA del Maggio 2009 prevedono alla Lettera C6 che: “ Il calcolo del tasso deve tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito
e di cui il soggetto finanziatore è a conoscenza, anche tenuto conto della normativa in materia di trasparenza. In particolare, sono inclusi: n. 5) le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito, anche quando derivino dall'esclusivo adempimento di obblighi di legge10 ( pag. 16) .
Il consulente, applicando la categoria corretta ha verificato che non vi è usura originaria
Orbene, le conclusioni del c.t.u. meritano di essere condivise, in quanto il procedimento eseguito risulta immune da vizi logici. Nessuna osservazione è stata svolta nei confronti della consulenza da parte opponente.
Ne consegue che l'opposizione è infondata e il decreto ingiuntivo deve essere confermato.
Spese processuali
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte opponente e sono liquidate secondo i parametri minimi dello scaglione di riferimento del DM
55/2014 aggiornato dal DM 37/2018 in complessivi euro 2.540 (di cui euro 460 per la fase di studio, euro 389 per la fase introduttiva, euro 840 per la fase istruttoria e euro 851 per la fase decisionale) oltre Iva e Cpa come per legge da liquidare in favore della cessionaria e in euro 849.00 in favore della parte opposta. Le spese di CTU vanno poste in via definitiva a carico di parte opponente soccombente.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Rigetta l'opposizione, conferma il decreto ingiuntivo dichiarandolo esecutivo.
2) Rigetta la domanda di estromissione della cedente.
3) Condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali in favore della cessionaria liquidate in complessivi euro 2.540 (di cui euro 460 per la fase di studio, euro
389 per la fase introduttiva, euro 840 per la fase istruttoria e euro 851 per la fase decisionale) oltre Iva e Cpa come per legge .
4) Condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali in favore della parte opposta liquidate in euro 849.00 oltre Iva e Cpa come per legge .
5) Pone le spese di CTU in via definitiva a carico di parte opponente soccombente
Così deciso in Salerno il 28.2.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Ferrara