Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo aggiuntivo alla convenzione di amicizia e buon vicinato tra l'Italia e San Marino, firmata a Roma il 31 marzo 1939, in materia di assistenza amministrativa, doppia cittadinanza e leva militare, con scambio di lettere tra l'Italia e San Marino, firmato il 28 ottobre 1980 a San Marino.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo aggiuntivo alla convenzione di amicizia e buon vicinato tra l'Italia e San Marino, firmata a Roma il 31 marzo 1939, in materia di assistenza amministrativa, doppia cittadinanza e leva militare, con scambio di lettere tra l'Italia e San Marino, firmato il 28 ottobre 1980 a San Marino.