Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 02/04/2025, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 2372/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
riunito in Camera di Consiglio nella seguente composizione:
dott. Francesca Ajello Presidente
dott. Filomena Piccirillo Giudice Relatore -estensore dott. Andrea D'Alessio Giudice
nella causa ex art. 19 ter del d.lvo 150/2011
promossa da
, con l'Avv. NICOTRA CLAUDIA;
Parte_1
nei confronti di
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato Controparte_1
e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato di Trieste, C.F. presso cui è P.IVA_1
per legge domiciliato in Piazza Dalmazia, n. 3;
avente ad oggetto: ricorso avverso il provvedimento di diniego del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, c.
1.2. del D.lvo 286/1998;
pronuncia la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c.
Con ricorso innanzi al Tribunale di Venezia, ha impugnato il Parte_1
provvedimento del Questore della Provincia di Gorizia del 5.11.2022, con il quale
del D.lvo 286/1998.
Con ordinanza depositata in data 11.05.2023, il Tribunale di Venezia ha dichiarato l'incompetenza territoriale, assegnando termine di 30 giorni per la riassunzione innanzi al Tribunale di Trieste.
Il procedimento è stato tempestivamente riassunto dal ricorrente in data 8 giugno
2023.
Il si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_1
All'udienza del 13.03.2024, di comparizione delle parti, è stato sentito personalmente il ricorrente. Assegnato termine per integrazione documentale, la causa è stata all'esito rimessa alla decisione del Collegio.
Tanto premesso, nel merito il ricorso è da ritenersi fondato e merita di essere accolto.
Preliminarmente si deve dare atto che la c.d. protezione speciale, così come oggi prevista, è stata introdotta dal D.L. n. 130/2020, convertito con modifiche nella legge
18 dicembre 2020, n. 173, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della
“tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare a catalogo aperto, ha modificato il testo dell'art. 5 comma 6 del Testo Unico Immigrazione,
ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali originariamente espresso e poi eliminato dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modifiche nella legge 1 dicembre 2018, n. 132.
Più in generale, la novella legislativa:
- ha previsto la convertibilità in permessi di soggiorno per motivi di lavoro di vari titoli di permesso, tra i quali il permesso di soggiorno per protezione speciale rilasciato a seguito di decisione della Commissione Territoriale ai sensi dell'art. 32,
comma 3, D. Lgs. 25/2008; - ha modificato l'art. 19 D. Lgs. 286/1998 estendendo espressamente l'ambito di applicazione del divieto di espulsione ai casi in cui il cittadino straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti;
- ha previsto il divieto di espulsione dello straniero e correlativamente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale (di durata biennale e non più annuale)
anche nell'ipotesi in cui l'allontanamento dal territorio nazionale possa comportare la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare della persona, salvo ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, con espressa indicazione degli indici da considerare.
Non deve, invece, trovare applicazione la successiva riforma dell'art. 19 del D.Lgs.
286/1998 ad opera del D.L. 20/2023 conv. in L. 50/2023, dato che, ai sensi dell'art. 7
del testo normativo, la novella non si applica alle domande presentate prima della sua entrata in vigore, come nel caso di specie.
Appare quindi opportuno premettere alcune considerazioni di carattere generale relative ai presupposti per il riconoscimento della protezione in casi speciali di cui all'art. 19, comma 1.1, D.Lgs. 286/1998, come modificato dal D.L. 130/2020.
In particolare, la norma prevede il divieto di refoulement laddove “esistano fondati
motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o
degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5, comma 6”, ovvero degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano, o laddove “esistano fondati
motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del
diritto al rispetto della sua vita privata e familiare”, riconosciuti anche dall'art. 8 Cedu,
“a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza
pubblica, nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto
dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n.
722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea”. Il legislatore ha poi specificato i criteri sulla base dei quali valutare il rischio di violazione dei diritti di cui all'art. 8 CEDU, prevedendo che, a tal fine, debba tenersi conto:
a) della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato;
b) del suo effettivo inserimento sociale in Italia;
c) della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale;
d) dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Nel caso di specie, il ricorrente ha lasciato il Bangladesh nel 2018, alla giovane età di
20 anni, giungendo in Italia nel 2019.
Ha dichiarato di aver iniziato a lavorare in nero, fino a quando non è riuscito a reperire, nell'agosto 2021, un regolare lavoro nell'ambito dell'agricoltura in Sicilia.
Trasferitosi a Monfalcone, è stato assunto dalla società M.B.N. S.r.l con contratto del
1.04.2022, conseguendo la stabilizzazione il 01.07.2022.
All'udienza del 13.03.2024 il ricorrente ha dichiarato di aver perso il lavoro, avendo avuto problemi con il rinnovo del permesso di soggiorno.
Dall'integrazione documentale successiva è emerso che il ricorrente, ottenuto il rinnovo del permesso di soggiorno in data 19.03.2024, è riuscito a reperire un altro impiego, presso la società TABATA S.r.l. come lavapiatti, con contratto a tempo determinato dal 23.03.2024 al 29.09.2024.
Non va dunque sottaciuto il lodevole sforzo del richiedente di inserirsi nel contesto nazionale, come dimostrato dall'impegno lavorativo profuso nel corso del tempo.
Ora, è vero che il contratto a tempo indeterminato stipulato nel 2022 è venuto a cessare e per un periodo di tempo non è stato documentato lo svolgimento di attività
lavorativa, pur tuttavia è plausibile che le difficoltà riscontrate siano riconducibili al mancato rinnovo del permesso provvisorio, tanto è vero che, conseguito il rinnovo,
il ricorrente ha immediatamente reperito un lavoro con regolare contratto. Va inoltre tenuto in considerazione che il ricorrente ha lasciato il Bangladesh nel
2018, alla giovane età di 20 anni, senza farvi più ritorno e vive sul territorio italiano dal 2019.
Alla luce di quanto esposto, sussistono fondati motivi per ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale del ricorrente comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata, in considerazione del percorso lavorativo intrapreso nonché della durata della permanenza in Italia.
La domanda va quindi accolta.
Spese compensate posto che il livello di integrazione rilevante ai fini del riconoscimento della protezione speciale è stato conseguito in epoca successiva al provvedimento di diniego, come si evince dalla documentazione depositata nel corso del giudizio.
P.Q.M.
- accoglie il ricorso e riconosce il diritto di a conseguire il Parte_1
permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art. 19, c.
1.2. del D.lvo
286/1998.
- SPESE compensate.
SI COMUNICHI.
Trieste, 28/03/2025
Il giudice relatore Il Presidente
Filomena Piccirillo Francesca Ajello