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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 10/10/2025, n. 1429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1429 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO DI PALERMO
Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
1) Dott. GI D'NI Presidente rel.
2) Dott. Angelo Piraino Consigliere
3) Dott.ssa Laura Petitti Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1927/2021 del R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
, nata a [...], il [...] C.F. , e residente a Parte_1 C.F._1
Palermo, Via Ragusa Moleti n. 19, rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Romeo
( - , presso il cui studio, sito a C.F._2 Email_1
Palermo, Via Gioacchino Ventura n.5, è elettivamente domiciliata appellante contro
(C.F. ) in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Roberta Cannarozzo ( - C.F._3 alermo.it), elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Email_2 CP_1
Comunale, sita a Palermo, Piazza Marina n. 39
appellato
e
C.F.: ) in persona del proprio Direttore Generale e legale CP_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Trapani
1 ( - , presso il cui studio, sito a Palermo, Via C.F._4 Email_3
T. Tasso n.4, è elettivamente domiciliata appellata
***
Conclusioni per l'appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Palermo adita, contrariis reiectis
Nel merito: in totale riforma dell'impugnata sentenza nr. 3856/2021, R.G. 1350/2019 pronunciata dal Tribunale di Palermo:
• Accogliere per intero le domande proposte dalla sig.ra in atto di Parte_1
citazione introduttivo del giudizio di primo grado;
• Ritenere e dichiarare la responsabilità del nella Controparte_1 determinazione del sinistro per cui è causa;
• Per l'effetto condannare il in persona del Sindaco pro Controparte_1
tempore, al risarcimento della integrale somma determinata come in premessa e nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado in favore dell'appellante;
• Condannare il convenuto al pagamento dei compensi Controparte_1 professionali della fase stragiudiziale, oltre interessi moratori o quella diversa somma che il Giudicante riterrà di giustizia;
• Condannare il al pagamento integrale delle spese del doppio Controparte_1
grado di giudizio, oltre IVA, CPA, spese generali ed oltre ancora diritti successivi al deposito della sentenza del presente giudizio di appello da distrarsi in favore del sottoscritto legale anticipatario.
In via istruttoria:
• Ove ritenuto opportuno si chiede disporsi CTU medico-legale, non disposta durante il primo grado di giudizio strumentale all'accertamento del danno biologico reliquato su parte appellante, nonché all'accertamento del danno da sofferenza morale ed infine alla valutazione della congruità delle spese mediche sostenute dall'appellante.
Salvis juribus
Conclusioni per l'appellato – : Controparte_1
2 Voglia la Corte di Appello
Rigettare integralmente l'atto di appello della sig.ra confermare la sentenza di I Pt_1
grado impugnata, vinte le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Conclusioni per l'appellato – CP_2
Voglia l'On.le Corte adita, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, rigettare l'avverso gravame, condannando l'appellante al pagamento di spese e compensi del presente grado di giudizio.
In assoluto subordine, nella non temuta né verosimile ipotesi in cui l'odierno avverso gravame dovesse essere ritenuto in tutto o in parte suscettibile di accoglimento e l'impugnata sentenza conseguentemente meritevole di essere anche soltanto in parte riformata, si insiste in tal caso per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'ambito del giudizio di primo grado, da ritenersi qui di seguito pedissequamente riportate e trascritte.
Ai fini istruttori, ci si oppone fermamente, stante l'evidente correttezza della sentenza di primo grado e l'altrettanto manifesta infondatezza del proposto gravame, all'ammissione della chiesta CTU medico legale non ammessa dal Tribunale.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza n. 3856/2021 del 14 ottobre 2021, il Tribunale di Palermo in composizione monocratica ha rigettato la domanda che aveva avanzato al Parte_1 fine di ottenere la condanna del al risarcimento dei danni Controparte_1
patrimoniali e non patrimoniali che la stessa asseriva di aver riportato in conseguenza del sinistro occorso in data 5 marzo 2012, intorno alle ore 19.00, a Palermo.
Secondo la prospettazione della mentre ella si trovava a percorrere a piedi il Pt_1
Corso Calatafimi, in prossimità dell'ospedale “G. F. Ingrassia”, e si accingeva a discendere dal marciapiede, aveva posto il piede tra le fessure di un “pozzetto fognario” – più correttamente “caditoia” – sottostante e, inciampando ulteriormente sul bordo dello stesso lievemente sottoquotato rispetto al piano viario, era caduta rovinosamente al suolo.
2. Il Tribunale adito, in applicazione di quanto previsto dall'art. 2697 c.c., riteneva che la pretesa attorea non fosse stata sufficientemente provata nel corso dell'istruttoria giudiziale, non essendo stata dimostrata l'esistenza dei presupposti della responsabilità
3 di cui all'art. 2051 c.c., né una carente manutenzione del manto viario da parte del
. Controparte_1
In particolare, secondo il Giudice di prime cure, dalle dichiarazioni rese dal teste escusso si poteva chiaramente evincere che la osse effettivamente caduta nell'atto Pt_1
di discendere dal marciapiede, ma che l'evento dannoso fosse da imputare esclusivamente alla disattenzione della danneggiata, la quale non aveva posto la dovuta attenzione e cautela nell'agire e non si era, pertanto, avveduta della presenza a ridosso del marciapiede del pozzetto fognario, ponendo il piede all'interno delle fessure dello stesso (“per la funzione cui è deputato, deflusso delle acque, deve necessariamente presentare le fessure, che non costituiscono in alcun modo anomalia e/o una cattiva manutenzione del bene pubblico”) e cadendo rovinosamente al suolo.
Sulla scorta di tale dinamica dei fatti, il Tribunale ha, pertanto, ritenuto che la condotta della danneggiata, priva dell'opportuna cautela, avendo potuto ella cambiare direzione ovvero attendere una condizione dei luoghi meno sfavorevole, abbia integrato il cd. fortuito incidentale, idoneo ad interrompere il collegamento causale tra la res ed il danno, escludendo così la responsabilità del convenuto. CP_1
3. Avverso tale decisione ha interposto appello , con atto di citazione Parte_1
notificato il 18 novembre 2021 ad e il 19 novembre 2021 al CP_2 CP_1
.
[...]
4. Con comparsa depositata in data 16.3.2022, si è costituita in giudizio CP_2 chiedendo il rigetto del gravame e, in subordine, l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'ambito del giudizio di primo grado.
5. Costituitosi con comparsa depositata in data 4.4.2022, il ha Controparte_1 chiesto l'integrale rigetto dell'impugnazione.
6. Rimesso all'udienza del 16 luglio 2025, dopo taluni rinvii dovuti a ragioni d'ufficio, il procedimento, svoltosi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., è stato assunto in deliberazione sulle conclusioni trascritte in epigrafe, giusta ordinanza del 17 luglio
2025, con assegnazione ex art. 190 c.p.c. dei termini di trenta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi venti giorni per eventuali memorie di replica.
4 ***
7. Con il primo motivo di gravame la parte appellante lamenta la falsa applicazione dell'art. 2051 c.c. nonché l'errata valutazione delle risultanze istruttorie, ritenute dal primo giudice insufficienti alla dimostrazione dei fatti oggetto di controversia.
In proposito, l'appellante deduce che il Tribunale avrebbe errato nel non identificare, quale insidia rilevante ai sensi dell'art. 2051 c.c., il pozzetto fessurato e sottoquotato, stante il dislivello esistente tra il piano viario e il tombino medesimo, quali cause idonee ad aver determinato il sinistro.
Tale pozzetto, di fattura risalente, secondo la prospettazione dell'appellante, sarebbe dotato di caratteristiche di particolare pericolosità per l'utenza della strada, costituendo un'insidia anche per il fatto di essere sottoquotato rispetto al piano viario, dando così luogo ad uno scalino non visibile nella zona di congiunzione tra lo stesso e il manto stradale e ad una fonte di pericolo anche per i pedoni più accorti.
Il Giudice di prime cure avrebbe, inoltre, erroneamente valutato il materiale probatorio offerto in produzione dalla in particolare le immagini ritraenti lo stato Pt_1
dei luoghi, nonché le dichiarazioni del teste che avrebbe integralmente confermato i fatti esposti dalla danneggiata.
Il Tribunale, infine, ha erroneamente individuato il luogo del sinistro, laddove testualmente ha fatto riferimento alla “presenza delle rotaie (da diversi decenni) incastonate nella carreggiata costituita da vecchio basolato, verosimilmente conosciute alla cittadinanza ed a chi frequenta abitualmente i luoghi, richiederebbe una condotta di guida particolarmente attenta ed accorta. Ed invero, come dichiarato dallo stesso teste escusso, egli stesso era solito scegliere altro percorso, proprio per evitare quello specifico luogo”.
8. Con il secondo motivo di gravame l'appellante si duole, quale conseguenza delle predette erronee valutazioni, della mancata disposizione della consulenza tecnica d'ufficio da parte del Giudice di prime cure, necessaria alla valutazione dei postumi invalidanti residuati sull'appellante.
Tale omissione avrebbe impedito l'accertamento del danno biologico e morale, nonché del nesso eziologico tra evento infortunistico e lesioni riportate oltreché la valutazione della congruità delle spese mediche sostenute dall'appellante; per tali
5 ragioni, la ha chiesto, in via istruttoria, che venga disposta CTU in tale grado di Pt_1
giudizio.
9. Con il terzo motivo di gravame l'appellante lamenta la violazione dell'art. 91 c.p.c. poiché, sulla scorta degli errori valutativi citati, il Tribunale ha proceduto a dichiarare la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Al contrario, la corretta interpretazione delle risultanze istruttorie avrebbe dovuto condurre il giudicante ad addebitarle integralmente al appellato. CP_1
***
10. L'appello è infondato e deve essere rigettato per le ragioni meglio di seguito spiegate. Per esigenze di unitarietà logica il primo e il secondo motivo di gravame, fra loro connessi, saranno trattati congiuntamente.
11. Occorre prendere le mosse dall'analisi dell'attendibilità della ricostruzione prospettata da parte appellante con riguardo al fatto dannoso, dalla stessa ricondotto alla presenza di fessure sulla superficie del pozzetto fognario posto a ridosso del marciapiede, nelle quali avrebbe inavvertitamente posto il piede destro, nonché al successivo inciampare sul dislivello esistente tra il bordo del pozzetto e il manto stradale.
Orbene, il primo Giudice ha rigettato tale ricostruzione dei fatti, avendo ritenuto gli elementi di prova addotti dalla parte danneggiata non idonei a dimostrare la sussistenza di un nesso eziologico certo e verificabile tra la res e l'evento dannoso, e la conseguente fondatezza della responsabilità del appellato ai sensi dell'art. 2051 CP_1
c.c.
Questa Corte, sulla base dell'istruttoria svolta in primo grado, ritenendo di condividere le valutazioni operate dal Tribunale, reputa sufficientemente provato che il
5 marzo 2012, intorno alle ore 19.00, la bbia subito un danno nell'atto di scendere Pt_1
dal marciapiede di Corso Calatafimi, in prossimità dell'ospedale “G. F. Ingrassia”, così come confermato dal teste , il quale ha dichiarato di aver visto “l'attrice che Tes_1
mentre scendeva dal marciapiede ad un certo punto cadeva, fra il marciapiede e la strada”, avendo però precisato di non aver visto “perché o a causa di cosa la signora cadesse in terra”
(cfr. verbale del 2.3.21), nonché come risulta dai postumi compatibili col sinistro, rilevati
6 dal referto del Pronto Soccorso (presso il quale la danneggiata si è recata solo il giorno seguente rispetto al sinistro) e dal CTP, che ha ritenuto che gli stessi fossero eziologicamente ricollegabili al sinistro occorso (cfr. doc. all.).
In merito all'esatta dinamica dell'evento il teste escusso ha, quindi, riferito di non aver avuto la possibilità di appurare la causa della caduta, avendo precisato però che, una volta avvicinatosi, aveva visto che “c'era un tombino “mezzo rotto” e la signora aveva il piede destro dentro, penso il tombino”, confermando, in tal modo, la circostanza di fatto che il piede della ra rimasto ancorato alle fessure del pozzetto a seguito della caduta, Pt_1 fornendo un elemento distonico rispetto alla tesi attorea, secondo la quale la caduta sarebbe conseguenza sia dell'inserimento del piede tra le fessure del pozzetto, sia del conseguente inciampo sul dislivello esistente, circostanza, quest'ultima, di fatto incompatibile con quella indicata dal teste, il quale ha sostenuto che, al suo arrivo, il piede destro della i trovava ancora all'interno del pozzetto. Pt_1
12. Pur a fronte della cennata distonia, e anche ritenendo che l'incidente sia avvenuto in corrispondenza del pozzetto, appare tuttavia evidente, con valenza assorbente, che l'infortunio dipese esclusivamente dalla condotta anomala, imprudente e negligente della sussumibile nello schema del caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso Pt_1
eziologico tra fatto ed evento dannoso.
Invero, non pare superfluo premettere che il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno, mentre al custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode (cfr. Cass. Sez. Un., n. 20943/2022); caso fortuito che, come detto, è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva (Cass. n. 30775/2017 e n. 2483/2018).
7 Invero, a conferma di quanto espresso si richiama l'orientamento ormai fermamente adottato dai Giudici di Legittimità, secondo cui “sul piano della struttura della fattispecie
(non su quello degli effetti, come risultano ormai definitivamente scolpiti dal massimo organo della nomofilachia), il caso fortuito appartiene morfologicamente alla categoria dei fatti giuridici naturali e si pone in relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con la res, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo (dolo o colpa) in capo al custode;
mentre la condotta del terzo e la condotta del danneggiato rilevano come fatti umani caratterizzati dalla colpa (art. 1227, primo comma, cod. civ.), con rilevanza causale esclusiva o concorrente
(sull'ammissibilità del concorso tra causa umana e causa naturale, sotto il profilo della sola causalità giuridica, v. le sentenze n. 21619 del 2007 e n. 15991 del 2011), intesa, nella specie, come caratterizzazione di una condotta oggettivamente imprevedibile ed oggettivamente imprevenibile da parte del custode. Ne consegue che l'equiparazione fortuito-fatto umano può avvenire esclusivamente sul piano degli effetti, e non della relativa morfologia, posto che la riconducibilità dell'evento alla res, sul piano causale, non è naturalisticamente esclusa dal fatto umano (in assenza della cosa, non si sarebbe verificato il danno), bensì giuridicamente ricondotta al principio di cui all'art. 41 cod. pen., dato che quegli stessi comportamenti umani si pongano in termini di “cause sopravvenute che escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento” (art. 41, secondo comma, cod. pen.), in tal modo degradando il ruolo della res in custodia a mera occasione del danno” (Cass. civ. n. 29821/2024).
La stessa giurisprudenza di legittimità ha altresì rammentato che, in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, qualora entri in interazione con la cosa, “si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della Costituzione. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso
l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo
8 un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass. civ. n. 29821/2024).
13. Tanto premesso, facendo buon governo dei principi descritti, questa Corte ritiene che, nel caso di specie, debba appunto escludersi la responsabilità del CP_1
convenuto, nonché di terza chiamata in causa, in quanto l'evento de quo è CP_2
stato determinato da fattori non riconducibili a negligenza né del custode della via pubblica né dell'affidataria del Servizio Idrico Integrato.
Invero, come peraltro evidenziato dagli enti convenuti, nel punto della caduta non vi erano strisce pedonali, in perfetta coerenza, d'altro canto, col fatto che proprio in quel punto vi era una caditoia che non poteva se non essere leggermente ribassata rispetto alla carreggiata per poter assolvere alla naturale funzione di incanalamento delle acque meteoriche verso la sottostante condotta fognaria;
proprio l'assenza delle strisce pedonali avrebbe dovuto distogliere la parte appellante dal proposito di attraversare la strada proprio in quel punto, e spingerla alla ricerca di un'altra e più opportuna porzione di marciapiede;
ciononostante, la i determinava comunque a tale scelta, Pt_1 perdipiù in una condizione di assenza di illuminazione, così come riferito dal teste
(“preciso che c'era buio, erano quasi le 19.00” - cfr. verbale del 2.3.21).
Le circostanze di fatto così ricorrenti avrebbero imposto a ciascun individuo, il quale sta per accingersi alla discesa dal marciapiede, un dovere di attenzione e di cautela particolarmente pregnante al fine di tutelarsi non solo dai pericoli della strada ma anche dal rischio di inciampare su qualsiasi elemento naturalmente posto a ridosso del marciapiede, quali caditoie e tombini, necessariamente installati in tali punti poiché funzionalmente preposti alla raccolta dell'acqua piovana, nonché all'accesso al sistema fognario. Pertanto, la circostanza secondo cui il sinistro si sia verificato a causa del fatto che la aveva posto il piede destro tra le fessure del pozzetto è da considerarsi Pt_1
quale mera occasione del fatto, potendo considerarsi la caduta de qua conseguenza di un comportamento umano sopravvenuto e abnorme, capace, da solo, di determinare l'evento di danno e interrompere definitivamente la connessione eziologica tra la condizione del manto stradale e il fatto dannoso (che versano in rapporto di efficienza causale meramente naturalistica).
9 La circostanza riportata dalla ed evidenziata dalle fotografie prodotte Pt_1
dall'appellante, circa il dislivello esistente tra il bordo della caditoia e il manto stradale, tenuto conto della concreta dinamica dei fatti occorsi, per come in questa sede accertati
(la che nello scendere dal marciapiede di Corso Calatafimi poneva il piede Pt_1
all'interno della fessura del pozzetto), non ha avuto alcuna efficienza causale nella dinamica dei fatti, non essendosi posta quale concausa dell'evento, poiché parte appellante non inciampava sullo stesso ma, come riferito dal teste escusso, il piede destro della rimaneva all'interno del pozzetto quando la stessa era già a terra, a Pt_1 seguito dell'inserimento dello stesso all'interno delle fessure.
In ultimo, a fini di completezza, occorre precisare che non può, in ogni caso, tenersi conto di quanto riportato nella pronuncia impugnata, nella parte in cui afferma
“peraltro, a parere di questo Decidente, la presenza delle rotaie (da diversi decenni) incastonate nella carreggiata costituita da vecchio basolato, verosimilmente conosciute alla cittadinanza ed a chi frequenta abitualmente i luoghi, richiederebbe una condotta di guida particolarmente attenta ed accorta. Ed invero, come dichiarato dallo stesso teste escusso, egli stesso era solito scegliere altro percorso, proprio per evitare quello specifico luogo”, trattandosi di un evidente refuso, per nulla attinente al procedimento che ci occupa, in quanto facente riferimento a circostanze del tutto differenti da quelle relative al procedimento per cui è causa.
14. Ciò posto, in virtù delle considerazioni sopra esposte e adottando il criterio del generale dovere di cautela che grava su ciascun consociato, deve ritenersi che la caduta oggetto di controversia sia stata accidentale, determinata da un fatto umano, riconducibile alla stessa danneggiata, che esclude la responsabilità oggettiva del
, custode della via lungo la quale ha avuto luogo il sinistro e di Controparte_1 affidataria del Servizio Idrico Integrato, con valenza assorbente rispetto CP_2
alla richiesta di CTU medico-legale volta all'accertamento dei danni patiti.
15. Il terzo ed ultimo motivo di impugnazione, relativo alla disposta compensazione delle spese di lite da parte del Tribunale e volto ad ottenerne la riforma nel senso della condanna del sulla base di una diversa valutazione delle Controparte_1 risultanze istruttorie, non può trovare accoglimento.
Invero, questa Corte reputa conforme a retto uso di giustizia la statuizione della compensazione delle spese di lite operata in luogo della condanna alle spese di parte 10 attrice, in considerazione dei danni patrimoniali e non patiti e documentati dalla Pt_1
visto l'esito del presente giudizio.
In conclusione, la sentenza impugnata resiste a tutte le censure proposte da parte appellante e va pertanto confermata.
16. A fronte di una decisione del primo giudice del tutto corretta, e non potendosi considerare oggettivamente giustificata la proposizione del gravame, non v'è ragione per derogare in appello all'ordinario criterio di distribuzione delle spese processuali, che vanno conseguentemente poste a carico della soccombente, nei termini liquidati in dispositivo.
17. Alla declaratoria di rigetto dell'impugnazione proposta consegue, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, l'obbligo per la parte appellante di provvedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, rigetta l'appello proposto da Parte_1
nei confronti del e di e per l'effetto conferma la Controparte_1 CP_2
sentenza n. 3856/2021 emessa il 14 ottobre 2021 dal Tribunale di Palermo.
Condanna al pagamento delle spese processuali del grado sostenute dal Parte_1
che liquida in € 1.984,00 oltre spese vive, spese generali, C.P.A. e Controparte_1
I.V.A. come per legge se dovute, nonché da che liquida in € 2.200,00 oltre CP_2
spese vive, spese generali, C.P.A. e I.V.A. come per legge se dovute.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera della di un Pt_1 ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, se dovuto.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 9 ottobre 2025.
Il Presidente est.
GI D'NI
11 Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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