Sentenza 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 24/04/2026, n. 2646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2646 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02646/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03894/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3894 del 2025, proposto da
DE RV, MA RV, rappresentati e difesi dall'avvocato Andrea Abbamonte, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Melisurgo n. 4;
contro
Comune di San Cipriano D'Aversa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Carla Marciano, con domicilio eletto presso il suo studio in S. Cipriano D'Aversa, via Roma, 107;
per l'accertamento
del silenzio-inadempimento serbato sull'istanza di accesso agli atti trasmessa via pec in data 6.06.2025 al Comune di S. Cipriano di Aversa e, per l'effetto,
per l'accertamento del pieno diritto dei ricorrenti ad ottenere copia integrale della documentazione richiesta nella suddetta istanza di accesso agli atti, e la conseguente condanna dell'Amministrazione convenuta al rilascio della stessa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Cipriano D'Aversa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2026 il dott. Paolo Corciulo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e IR
Parte ricorrente ha agito per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di S. Cipriano di Aversa sull’istanza di accesso agli atti trasmessa via pec in data 6 giugno 2025 e relativa a documentazione ritenuta indispensabile per verificare la corretta e integrale esecuzione di un giudicato in materia espropriativa nonché per valutare la congruità di somme assegnate; in particolare si trattava di
A- Deliberazione C.C. n. 5 del 27.04.2023;
B - Relazione tecnica prot. n. 9967 del 19.07.2023 a firma dell’Arch. Aversano;
C - Aggiornamento della predetta relazione (prot. n. 7375 del 17.05.2024);
D - Schema di calcolo dettagliato da cui si evince la determinazione della somma riconosciuta.
Il Comune resistente non si è costituito in giudizio.
Alla camera di consiglio del 23 aprile 2026 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Il ricorso è improcedibile.
Invero, come da dichiarazione di parte ricorrente depositata in data 17 marzo 2026, «il Comune ha versato in atti la documentazione richiesta in data 20.08.2025, e dunque, dopo la proposizione del giudizio», così soddisfacendo il diritto azionato.
Le spese seguono il principio di soccombenza virtuale, essendo avvenuta la richiesta ostensione successivamente alla proposizione del ricorso, e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Condanna il Comune di San Cipriano d’Aversa al pagamento delle spese processuali nella misura complessiva di €1.000,00(mille/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Corciulo, Presidente, Estensore
Rita Luce, Consigliere
Angela Fontana, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Paolo Corciulo |
IL SEGRETARIO