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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 26/02/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice, Avv. Anna Destito, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8 legge 689/1981 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1299 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
(C.F. ) quale amministratrice all'epoca dei fatti della Parte_1 C.F._1
società (p.iva ) e (C.F. CP_1 P.IVA_1 Parte_2 C.F._2
in qualità di legale rappresentante della elettivamente domiciliati in Lamezia CP_1
Terme, via F. Nicotera 86, presso lo studio dell'Avv. Antonio Larussa, che li rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTI
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
(C.F. , presso i cui uffici in Catanzaro (CZ) alla via G. da Fiore, n. 34, CP_2 C.F._3
è legalmente domicilia;
RESISTENTE
OGGETTO: ricorso in opposizione a ordinanza ingiunzione notificata il 03.2.2022 emessa da
; Controparte_2
CONCLUSIONI: come da verbali in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 01.03.2022 gli opponenti nella qualità in atti proponevano opposizione all' ordinanza ingiunzione emessa dalla , -a seguito di verbale di accertamento n.1/173 del Controparte_2
1 27.11.2020-, notificata il 03.02.2022, con la quale veniva intimato a in solido con Parte_1
l il pagamento della somma di € 21.400,00, per violazione dell'art. 3 D.lgs. CP_1
332/2000, sanzionata dall' art. 19 D.lgs. 332/2000.
Lamentava parte ricorrente in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva, nonchè la tardività della emissione dell'ordinanza ingiunzione, e nel merito, l'erronea valutazione dell'applicabilità della normativa richiamata e la buona fede per mancanza di dolo o colpa della ricorrente.
Si costituiva il , chiedendo il rigetto dell'opposizione Controparte_2
perchè infondata in fatto ed in diritto.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti essendo di natura strettamente documentale, disattesa l'istanza di sospensione, la causa viene decisa con la presente sentenza contestuale, all'esito dell'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Al fine di delibare sulle domande e sulle eccezioni delle pari è opportuno premettere alcune considerazioni sulla ripartizione dell'onere della prova nella presente causa.
È pacifico che nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione ex art. 22, 23 della legge 689/81, si realizza l'interversione dell'onere della prova in favore di parte ricorrente, conseguentemente la
P.A. assumendo la veste sostanziale di attore è tenuta ai sensi dell'art. 2697 cpc, di provare la fondatezza dei fatti e delle motivazioni poste alla base del provvedimento impugnato, dunque la sussistenza della pretesa sanzionatoria, all'opponente a fronte della presunzione di legittimità degli atti amministrativi dare la prova di fatti impeditivi e/o inesistenti,
Tanto premesso, preliminarmente occorre dichiarare la legittimazione passiva della Dott.ssa
[...]
poiché all'epoca dei fatti e cioè il giorno della ispezione da parte dei Carabinieri Nas Pt_1
, la stessa firmava il verbale come amministratrice della Invero, ai sensi CP_2 CP_1
della legge n. 689/1981, il diretto destinatario del provvedimento che irroga la sanzione pecuniaria e ne intima il pagamento, può essere soltanto la persona fisica che abbia agito come organo o rappresentante di una persona giuridica.
Privo di pregio è altresì quanto eccepito dagli opponenti in merito alla tardività dell'emissione dell'ordinanza ingiunzione, atteso che, alla luce della normativa suddetta, il termine di prescrizione per l'emanazione dell'ordinanza ingiunzione è quinquennale, decorrente dal giorno in cui la violazione è stata commessa.
Nel caso che ci occupa la violazione è stata rilevata dai Nas di il 27/11/2020, il verbale di CP_2
accertamento veniva notificato in data 15/12/2020 e l'ordinanza ingiunzione notificata il 28/01/2022, quindi pienamente nei termini di legge.
2 Quanto al merito l'opposizione è infondata per quanto segue.
A mente dell'art 3 D.lgs. n. 332/2000 e successive modifiche, “I dispositivi possono essere immessi in commercio o messi in servizio unicamente se rispondono ai requisiti prescritti dal presente decreto, sono correttamente forniti e installati, sono oggetto di un'adeguata manutenzione e sono utilizzati in conformità della loro destinazione. Il presente articolo si applica anche ai dispositivi destinati alla valutazione delle prestazioni”.
Il provvedimento sanzionatorio richiama il verbale di accertamento n.1/173, in atti, con cui, a seguito di verifiche e di sequestro, i Carabinieri dei Nas di , durante l'ispezione rinvenivano CP_2
all'interno del laboratorio Analisi sala preliev-i, all'interno di una vano Controparte_3
deposito unitamente ed in promiscuità ad altri dispositivi risultati regolari, n. 870 provette utilizzate per il prelievo del sangue e arricchimento del plasma con piastrine con data di scadenza luglio 2020; nonchè all'interno di un frigorifero nel laboratorio di ematologia piastre Petril con soluzione Agar
CH (tamponi rettali) scadute di validità in data luglio 2020, anch'essi in promiscuità con altri dispositivi risultati regolari. Per dispositivi si intende come specificato nell'art. 1 D.lgs. n. 332/2000 qualsiasi strumento, apparecchio, impianto, sostanza o altro prodotto, utilizzato da solo o in combinazione, compreso il software informatico impiegato per il loro corretto funzionamento, la cui azione principale voluta nel o sul corpo umano non sia conseguita con mezzi farmacologici ne' immunologici ne' mediante processo metabolico, ma la cui funzione può essere assistita da questi mezzi, e destinato dal fabbricante ad essere impiegato nell'uomo. Pertanto, non solo i farmaci devono essere conservati secondo le indicazioni del produttore ed eliminati dopo la data di scadenza, ma anche i dispositivi medici in uso presso laboratori e/o studi medici, devono essere trattati e conservati secondo le indicazioni del fabbricante, così come non più utilizzabili dopo la data di scadenza. Alla luce di quanto argomentato, tenuto conto del quantitativo del materiale scaduto rinvenuto nel laboratorio di analisi è legittima la contestata violazione da parte della resistente.
Ed invero l'esimente della buona fede per come previsto dalla Legge 689/1981 applicabile anche all'illecito amministrativo, rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa – al pari di quanto avviene per la responsabilità penale, in materia di contravvenzioni – solo quando sussistano elementi positivi idonei a ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e, risulti che il trasgressore abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso.
Nella specie, mancano elementi, né sono stati dedotti, che ne possano giustificarne la detenzione per un fine diverso dall'utilizzo.
Alla luce di quanto precede, l'opposizione deve essere rigettata e l'ordinanza ingiunzione confermata.
Sulle spese e competenze di lite.
3 Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, al minimo in ragione dell'attività svolta e tenuto conto della scarsa complessità delle questioni giuridiche sottese al presente giudizio.
PQM
,
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, nella persona del Giudice monocratico Avv.
Anna Destito, definitivamente pronunciando sull'opposizione in epigrafe, disattesa ogni altra istanza, eccezione e difesa, così provvede:
• Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma l'ordinanza ingiunzione opposta;
• Condanna gli opponenti in solido alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposta, che si liquidano in € 2.540,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Lamezia Terme, 26.02.2025
Il GOP
Avv. Anna Destito
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