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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/04/2025, n. 4472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4472 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO - PRIMO GRADO 3^
IL GIUDICE, Dott. Umberto Buonassisi, quale giudice del lavoro, all'udienza del 11 aprile 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 16650/2024 R.G e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Fortunato Vitale per Parte_1
procura in atti;
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato CP_1
in Roma, Piazza delle Cinque Giornate n. 3, rappresentato e difeso dall'Avv. Guido
Eudizi per procura in atti;
FATTO E DIRITTO
ha convenuto in giudizio l' per sentir accogliere nei confronti Parte_1 CP_1
di quest'ultimo le seguenti conclusioni:”accertare e dichiarare, a seguito della domanda di aggravamento (revisione passiva) presentata in data 04.10.2023, la maggiore percentuale di danni permanenti che sono derivati al ricorrente dalla malattia professionale denunciata in data 21.01.2021 e già riconosciuta dall' CP_1
con provvedimento del 05.11.2021 in misura pari al 10%, percentuale che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica D'Ufficio, di cui si chiede sin d'ora
l'ammissione; - condannare l' in persona del Presidente pro-tempore, alla CP_1
corresponsione della rendita vitalizia laddove venga accertata una percentuale pari o superiore al 16% a seguito di CTU, oltre accessori sui ratei arretrati come per legge;
o al pagamento dell'indennizzo del danno biologico nel caso in cui venga accertato un danno inferiore al 16%, ma comunque superiore al 10% riconosciuto dall' in via amministrativa, oltre accessori come per legge. Con vittoria di CP_2
spese e compensi professionali di giudizio ai sensi del DM 147/22 e successive modifiche e integrazioni, oltre IVA, CPA e spese generali al 15% come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Fortunato Vitale, Procuratore Antistatario”.
L' si è costituito chiedendo di respingere il ricorso con vittoria di spese. CP_1
E' stata disposta ed espletata la consulenza tecnica d'ufficio.
All'odierna udienza la causa è stata infine decisa.
****
Risulta dagli atti che, a seguito di denuncia di malattia professionale del 21.01.2021 presentata dal ricorrente, operaio addetto alle pulizie presso l'aeroporto di Fiumicino,
l' con provvedimento del 05.11.2021 ha riconosciuto al l'origine CP_1 Parte_1
professionale della malattia denunciata “a discreto impegno funzionale Lasegue ++
15° a dx dell'antiflessione deficit di oltre 1/3” nella misura del 10% (doc. 1 parte ricorrente).
Tuttavia, in data 04.10.2023, il ricorrente ha presentato senza esito domanda di aggravamento chiedendo una percentuale maggiorata e nel presente giudizio ha chiesto appunto di riconoscergli un grado di inabilità complessiva pari al 16%, e comunque superiore al 10%. il ctu ha accertato, con motivazione esauriente, immune da vizi logici, e condivisa dal giudicante, che al ricorrente va riconosciuto un danno biologico complessivo che può essere valutato, ai sensi del D.Lgs 38/2000, con una percentuale del 15% della totale:”dall'esame della documentazione sanitaria e dai rilievi clinici emersi in sede di operazioni peritali si rileva che il Sig. , dell'attuale età di 43 Parte_1
anni, risulta affetto da: “spondilodiscoatrosi diffusa lombo sacrale e cervicale con ernie discali multiple e disturbi trofico sensitivi e deficit di tipo medio-gravi funzionali (Lasegue +++ a dx a 10° e a sx a 30°) e deficit dell'antiflessione del tronco nella misura di oltre ½.” Le condizioni patologiche sopra evidenziate determinano in riferimento alle tabelle del D.M. 38 del 12/07/2000 (codice 193) un danno biologico pari al 15%..
Tale grado di danno biologico deve essere fatto risalire alla data della domanda di aggravamento del 4.10.2023.
Si tratta di risultanze di accertamenti peritali del tutto persuasive.
Dovendosi ricordare che il giudice del merito non è nemmeno tenuto a giustificare diffusamente le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti o esse non siano realmente specifiche, potendo, in tal caso, limitarsi a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione (così, tra le molte, Cass. n. 22713 del 6.11.2015).
Pertanto. il ricorso merita, in questi limiti, accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza.
Le spese di ctu, liquidate con separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
dichiara che dalla malattia professionale denunciata in data 21.01.2021 e già riconosciuta dall' con provvedimento del 05.11.2021 il ricorrente ha riportato un CP_1
danno biologico complessivo valutabile ai sensi del D.Lgs 38/2000 con una percentuale del 15%, a far tempo dalla domanda di aggravamento del 4.10.2023; per l'effetto, condanna l' a corrispondere alla stessa parte ricorrente un CP_1
indennizzo del danno biologico corrispondente a tale inabilità complessiva, con gli interessi legali come per legge;
condanna l' a rifondere alla parte attrice le spese di lite, liquidate in € 2000,00, CP_1
oltre spese generali (15%), iva e cpa da distrarsi. pone definitivamente a carico dell' le spese di ctu liquidate con separato decreto. CP_1
Roma, 11-04-2025 Il Giudice
Umberto Buonassisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO - PRIMO GRADO 3^
IL GIUDICE, Dott. Umberto Buonassisi, quale giudice del lavoro, all'udienza del 11 aprile 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 16650/2024 R.G e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Fortunato Vitale per Parte_1
procura in atti;
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato CP_1
in Roma, Piazza delle Cinque Giornate n. 3, rappresentato e difeso dall'Avv. Guido
Eudizi per procura in atti;
FATTO E DIRITTO
ha convenuto in giudizio l' per sentir accogliere nei confronti Parte_1 CP_1
di quest'ultimo le seguenti conclusioni:”accertare e dichiarare, a seguito della domanda di aggravamento (revisione passiva) presentata in data 04.10.2023, la maggiore percentuale di danni permanenti che sono derivati al ricorrente dalla malattia professionale denunciata in data 21.01.2021 e già riconosciuta dall' CP_1
con provvedimento del 05.11.2021 in misura pari al 10%, percentuale che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica D'Ufficio, di cui si chiede sin d'ora
l'ammissione; - condannare l' in persona del Presidente pro-tempore, alla CP_1
corresponsione della rendita vitalizia laddove venga accertata una percentuale pari o superiore al 16% a seguito di CTU, oltre accessori sui ratei arretrati come per legge;
o al pagamento dell'indennizzo del danno biologico nel caso in cui venga accertato un danno inferiore al 16%, ma comunque superiore al 10% riconosciuto dall' in via amministrativa, oltre accessori come per legge. Con vittoria di CP_2
spese e compensi professionali di giudizio ai sensi del DM 147/22 e successive modifiche e integrazioni, oltre IVA, CPA e spese generali al 15% come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Fortunato Vitale, Procuratore Antistatario”.
L' si è costituito chiedendo di respingere il ricorso con vittoria di spese. CP_1
E' stata disposta ed espletata la consulenza tecnica d'ufficio.
All'odierna udienza la causa è stata infine decisa.
****
Risulta dagli atti che, a seguito di denuncia di malattia professionale del 21.01.2021 presentata dal ricorrente, operaio addetto alle pulizie presso l'aeroporto di Fiumicino,
l' con provvedimento del 05.11.2021 ha riconosciuto al l'origine CP_1 Parte_1
professionale della malattia denunciata “a discreto impegno funzionale Lasegue ++
15° a dx dell'antiflessione deficit di oltre 1/3” nella misura del 10% (doc. 1 parte ricorrente).
Tuttavia, in data 04.10.2023, il ricorrente ha presentato senza esito domanda di aggravamento chiedendo una percentuale maggiorata e nel presente giudizio ha chiesto appunto di riconoscergli un grado di inabilità complessiva pari al 16%, e comunque superiore al 10%. il ctu ha accertato, con motivazione esauriente, immune da vizi logici, e condivisa dal giudicante, che al ricorrente va riconosciuto un danno biologico complessivo che può essere valutato, ai sensi del D.Lgs 38/2000, con una percentuale del 15% della totale:”dall'esame della documentazione sanitaria e dai rilievi clinici emersi in sede di operazioni peritali si rileva che il Sig. , dell'attuale età di 43 Parte_1
anni, risulta affetto da: “spondilodiscoatrosi diffusa lombo sacrale e cervicale con ernie discali multiple e disturbi trofico sensitivi e deficit di tipo medio-gravi funzionali (Lasegue +++ a dx a 10° e a sx a 30°) e deficit dell'antiflessione del tronco nella misura di oltre ½.” Le condizioni patologiche sopra evidenziate determinano in riferimento alle tabelle del D.M. 38 del 12/07/2000 (codice 193) un danno biologico pari al 15%..
Tale grado di danno biologico deve essere fatto risalire alla data della domanda di aggravamento del 4.10.2023.
Si tratta di risultanze di accertamenti peritali del tutto persuasive.
Dovendosi ricordare che il giudice del merito non è nemmeno tenuto a giustificare diffusamente le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti o esse non siano realmente specifiche, potendo, in tal caso, limitarsi a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione (così, tra le molte, Cass. n. 22713 del 6.11.2015).
Pertanto. il ricorso merita, in questi limiti, accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza.
Le spese di ctu, liquidate con separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
dichiara che dalla malattia professionale denunciata in data 21.01.2021 e già riconosciuta dall' con provvedimento del 05.11.2021 il ricorrente ha riportato un CP_1
danno biologico complessivo valutabile ai sensi del D.Lgs 38/2000 con una percentuale del 15%, a far tempo dalla domanda di aggravamento del 4.10.2023; per l'effetto, condanna l' a corrispondere alla stessa parte ricorrente un CP_1
indennizzo del danno biologico corrispondente a tale inabilità complessiva, con gli interessi legali come per legge;
condanna l' a rifondere alla parte attrice le spese di lite, liquidate in € 2000,00, CP_1
oltre spese generali (15%), iva e cpa da distrarsi. pone definitivamente a carico dell' le spese di ctu liquidate con separato decreto. CP_1
Roma, 11-04-2025 Il Giudice
Umberto Buonassisi