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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 03/06/2025, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 500/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 500/2024 promossa da:
(C.F. ), nata in [...] il [...] e residente a [...] C.F._1
(RA), via Francesco Schiassi n. 12, con il patrocinio dell'avv. TANIA BILANCIONI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cervia (RA), corso Mazzini n. 42
- ATTORE - contro
(C.F. ), nato in [...] il [...] e residente a Controparte_1 C.F._2
Cervia (RA), via Francesco Schiassi n. 12
- CONVENUTO CONTUMACE -
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della
Repubblica in sede.
OGGETTO: SEPARAZIONE PERSONALE
CONCLUSIONI
La difesa di parte attrice concludeva come da verbale d'udienza dello 06.02.2025.
pagina 1 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso cumulativo di separazione personale e scioglimento del matrimonio ex art. 473-bis.49
c.p.c. depositato in data 01.03.2024, conveniva in giudizio innanzi Parte_1 Controparte_1 all'intestato Tribunale deducendo di aver contratto matrimonio con il convenuto in Tunisia in data
26.09.2003, che veniva successivamente trascritto in data 19.07.2023 presso il registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Cervia, alla parte II, serie C, numero 92, che, dall'unione matrimoniale era nato in data [...] il figlio ad oggi maggiorenne ma non ancora Persona_1 economicamente autosufficiente, di vivere in Italia da oltre vent'anni e di aver posto la dimora coniugale presso l'immobile sito a Cervia, via Francesco Schiassi n. 12, condotto in locazione dal marito e in relazione al quale è in corso una procedura di sfratto per il mancato pagamento dei canoni.
L'attrice deduceva altresì che la vita coniugale con il sig. era sempre stata costellata Controparte_1 da comportamenti prevaricatori e prepotenti posti in essere nei suoi confronti non solo dal marito ma anche dalla sorella di quest'ultimo, che il convenuto è persona dedita all'alcol e al gioco d'azzardo che ha sempre rifiutato di lavorare regolarmente, limitandosi a svolgere qualche lavoretto non sempre in regola, nonché di contribuire al menage familiare, che la crisi familiare era giunta al culmine in data
11.05.2023 quando, a seguito di un litigio verbale originato dalla pretesa del marito di ottenere denaro per andare a giocare alle macchinette, quest'ultimo le sferrava un violento schiaffo al volto e un pugno alla spalle e la spingeva contro lo spigolo della porta d'ingresso, causandole lesioni personali refertate al pronto soccorso come “trauma spalla destra e emicostato destro”, che, dopo l'aggressione, si era rifugiata in stato d'ansia e paura dai vicini di casa, sigg.ri. e che Parte_2 Parte_3 richiedevano l'intervento dei carabinieri della compagnia di Cervia – Milano Marittima, di essere rimasta assieme al figlio come ospite presso la casa di abitazione della coppia per Parte_4 diversi mesi per poi trasferirsi presso l'hotel Biancaneve di Cervia individuato da Linea Rosa e dal
Comune di Cervia e che il convenuto era stato condannato in relazione a tale aggressione alla pena di euro 1200,00 di multa con decreto penale di condanna n. 791/2023 per il reato di lesioni.
La sig.ra allegava infine di aver percepito negli anni 2021, 2022 e 2023 il reddito di Parte_1 cittadinanza per l'intero nucleo familiare composto da lei, il marito ed il figlio, di aver ottenuto nel dicembre 2023 il reddito di libertà in qualità di donna vittima di violenza domestica per un importo di euro 4.800,00 e che il figlio che, come da certificazione ex l. n. 104/1992, soffre di “disturbo ipercinetico della condotta e disturbo misto delle capacità scolastiche” da gennaio 2024 stava frequentando un corso professionale presso l'istituto professionale Ial di Cervia e che, fino al completamento del percorso formativo, non poteva essere immesso nel mondo del lavoro.
Previa affermazione della giurisdizione italiana, della competenza del Tribunale di Ravenna e dell'applicabilità della legge italiana, l'attrice chiedeva quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Dichiarare la separazione dei coniugi autorizzandoli a vivere separati;
2) Dichiarare lo scioglimento della comunione legale dei beni fra i coniugi;
3) Dichiarare l'addebito della separazione a carico del marito per gravi violazioni degli obblighi primari che discendono dal matrimonio come descritti in ricorso;
4) Disporre che il sig. versi alla sig.ra a titolo di contributo al Controparte_1 Parte_1 mantenimento per il figlio , maggiorenne ma non ancora economicamente Persona_1
pagina 2 di 8 autosufficiente, con lei convivente, a partire dal deposito del presente ricorso la somma mensile di euro 250,00 (euro duecentocinquanta/00) da corrispondersi, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese.
Tali somme verranno annualmente rivalutate, secondo gli indici Istat del mese precedente, a decorrere dal mese di marzo 2025.
5) Disporre che le spese straordinarie sostenute per il figlio siano ripartite fra i due genitori nella misura del 50 % e che nel caso siano sostenute per intero da un genitore, l'altro esegua il rimborso alla parte che le ha anticipate, entro e non oltre 5 giorni dalla presa visione della documentazione fiscale relativa a detta spesa. Si intendono quali spese straordinarie, che necessitano o non necessitano di preventivo accordo, quelle individuate dal “Protocollo per i procedimenti in materia familiare” del
2015 in vigore presso il Tribunale di Ravenna al quale si rimanda, secondo quanto ivi indicato.
6) Ordinare all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere all'annotazione della sentenza di separazione.
7) Con condanna della controparte al pagamento delle spese, competenze professionali, rimborso forfettario, cpa e iva come per legge, a favore dell'Erario stante l'ammissione della ricorrente al patrocinio a favore dello Stato e liquidazione della nota spese che sarà presentata”.
La sig.ra chiedeva altresì al Tribunale di Ravenna, una volta decorso il termine di legge Parte_1 stabilito dall'art. 3 l. n. 898/1970 e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, di pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni richieste per la separazione personale, con vittoria delle spese di lite.
Con decreto di fissazione di udienza emesso in data 05.03.2024, il Giudice delegato fissava l'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. in data 11.07.2024, che veniva successivamente differita d'ufficio alla data dell'11.09.2024.
In data 29.03.2024, interveniva ritualmente nel procedimento il Pubblico Ministero.
Nessuno si costituiva nel procedimento per Controparte_1
All'udienza dell'11.09.2024, il Giudice delegato, dopo aver dichiarato la contumacia del convenuto, procedeva a sentire personalmente la sig.ra e il sig. comparso Parte_1 Controparte_1 personalmente, e, a scioglimento della riserva ivi assunta, con ordinanza emessa in data 16.10.2024, adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti autorizzando i coniugi a vivere separati e ponendo a carico del sig. un contributo per il mantenimento del figlio pari Controparte_1 Persona_1 ad euro 200,00 mensili, oltre al 50 % delle spese straordinarie come individuate sulla base del
Protocollo in uso presso il Tribunale di Ravenna, e, ritenendo la domanda di separazione matura per la decisione senza necessità di svolgimento di istruttoria, rinviava il processo per discussione e precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art. 473-bis.22, quarto comma, c.p.c. all'udienza dello
05.12.2024, che veniva successivamente rinviata alla data dello 06.02.2025.
Alla suddetta udienza, la difesa di parte attrice si riportava agli atti ed insisteva per l'accoglimento delle conclusioni formulate nella nota depositata in data 05.02.2025 e per la successiva rimessione della causa sul ruolo per l'esame della domanda di divorzio.
Il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Ciò posto in relazione allo svolgimento del processo, in via preliminare si rileva come sussista la giurisdizione italiana in relazione a tutte le domande oggetto di ricorso.
pagina 3 di 8 Per quanto riguarda la domanda di separazione, l'art. 3 del regolamento UE n. 1111/2019 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale, alla materia della responsabilità genitoriale e a quella della sottrazione dei minori, che ha sostituito il precedente regolamento UE n. 2201/2003 con decorrenza dallo 01.08.2022, stabilisce al primo comma che “sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro: a) nel cui territorio si trova: i) la residenza abituale dei coniugi;
ii) l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora;
iii) la residenza abituale del convenuto;
iv) in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi, v) la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto per un anno immediatamente prima della domanda o vi) la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso;
o
b) di cui i due coniugi sono cittadini”.
Tale regolamento si applica anche nei casi, come quello in esame, ove le parti non sono cittadini europei in quanto la Corte di Giustizia ha già chiarito che gli analoghi criteri dettati dall'art. 3, lett. a), dell'allora vigente regolamento UE n. 2201/2003 dovessero trovare applicazione in tutti i casi in cui i coniugi (o almeno uno di essi) risiedano abitualmente nel territorio dello Stato membro, a prescindere dalla cittadinanza europea, applicandosi dunque anche ai cittadini di paesi terzi (Corte di Giustizia, 29 novembre 2007, n. 68, C-68/07, c ). Persona_2 Persona_3
Con riferimento alla domanda di addebito, si evidenzia come la stessa sia inestricabilmente connessa con la domanda di separazione, tanto da non poter essere promossa in un diverso giudizio, con la conseguenza che non appare assoggettabile a norme sulla giurisdizione diverse da quelle valevoli per la domanda principale di separazione personale (cfr. chiaramente in tal senso Tribunale di Venezia, sez.
II, 26.02.2024, n. 608).
In relazione alla domanda di mantenimento del figlio maggiorenne ma suppostamente non autosufficiente, l'art. 3 del regolamento CE n. 4/2009, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, stabilisce che “(s)ono competenti a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri: a) l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il convenuto risiede abitualmente;
o b) l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore risiede abitualmente;
o c) l'autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa allo stato delle persone qualora la domanda relativa a un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione, salvo che tale competenza sia fondata unicamente sulla cittadinanza di una delle parti;
o d) l'autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa alla responsabilità genitoriale qualora la domanda relativa a un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione, salvo che tale competenza sia fondata unicamente sulla cittadinanza di una delle parti”.
Posto che entrambi i coniugi e il figlio risiedono a Cervia, alcun dubbio può esservi dunque Per_1 circa la sussistenza della giurisdizione italiana.
Quanto alla legge applicabile, con riferimento alla separazione personale, deve farsi riferimento a quella italiana ai sensi dell'art. 8 regolamento UE n. 1259/2010 (c.d. Roma III), secondo cui “(i)n mancanza di una scelta ai sensi dell'articolo 5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato: a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità
pagina 4 di 8 giurisdizionale, o, in mancanza;
b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o, in mancanza, c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o in mancanza;
d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale”.
Come affermato da accorta giurisprudenza, le disposizioni normative contenute nel suddetto regolamento hanno carattere universale, applicandosi, come statuito nell'art. 4, anche ove la legge designata “non sia quella di uno Stato membro partecipante” e, pertanto, troveranno applicazione in tutti i procedimenti di divorzio e separazione personale che implichino conflitti di legge, anche se collegati con paesi membri non partecipanti o con stati terzi (Tribunale di Parma, sent. sez. I,
02.01.2017, n. 7).
In relazione alla legge applicabile alla richiesta di mantenimento, parimenti deve farsi riferimento a quella italiana ai sensi dell'art. 15 del sopra citato regolamento CE n. 4/2009, che rinvia al protocollo dell'Aia del 23.11.2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari, il quale, all'art. 3, stabilisce che “salvo disposizioni contrarie del presente protocollo, disciplina le obbligazioni alimentari la legge dello Stato di residenza abituale del creditore”.
Tanto premesso, nel merito la domanda di separazione giudiziale è fondata e deve essere accolta.
In primo luogo, si rileva come la circostanza che il matrimonio sia stato celebrato in Tunisia non sia di per sé elemento ostativo a riconoscere il vincolo coniugale nel nostro ordinamento in quanto, come affermato da copiosa giurisprudenza di merito, “fatti salvi i limiti derivanti dal rispetto dell'ordine pubblico, il matrimonio che gli stranieri abbiano celebrato nel loro Paese di appartenenza va considerato efficace anche in Italia per il rispetto delle relazioni internazionali e delle norme di diritto internazionale, sancito dall'art. 10 Cost., a nulla rilevando la mancata trascrizione dello stesso nei registri di stato civile” (Tribunale Foggia, sez. I, 08.02.2023, n. 358; Tribunale di Parma, sez. I, 02.01.2017, n. 7; Tribunale di Milano, sez. IX, 05.09.2011, Corte d'Appello di Genova, 23.12.1999).
Si rileva che, oltretutto, nel caso di specie il matrimonio è stato successivamente trascritto presso il registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Cervia in data 23.07.2023 con atto n. 92, della parte II, serie C, su richiesta dell'attrice. Ebbene, dall'insistenza dell'attrice nella domanda, dalle allegazioni di violenza di cui al ricorso e dalla separazione in via di fatto già in essere si evince pacificamente la sussistenza del presupposto per la pronuncia richiesta, ovvero l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Con riferimento alla domanda di scioglimento della comunione legale, si rileva che, ai sensi dell'art. 191, secondo comma, c.c., in caso di separazione personale, la comunione si scioglie già al momento in cui i coniugi vengono autorizzati a vivere separati, di talché tale effetto si è già prodotto con l'ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. emessa in data 16.10.2024. In relazione alla domanda di addebito, in punto di diritto giova rammentare come l'art. 151, secondo comma, c.c. stabilisca che “(i)l giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”. La Corte di Cassazione, con orientamento da tempo consolidato, ha affermato che “in ordine all'addebito della separazione personale è principio generale quello secondo cui il Tribunale deve
pagina 5 di 8 verificare, alla stregua delle risultanze acquisite dalla compiuta istruttoria, se siano stati posti in essere - da un coniuge ovvero da entrambi - comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c., accertando la sussistenza del nesso di causalità tra questi ultimi ed il determinarsi della situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale (cfr. Cass. Civ. Sez. I n. 11922 del 22.05.2009)” e che “(q)uindi la pronunzia di addebito della separazione non solo presuppone la violazione dei doveri coniugali, ma anche il nesso causale in ordine alla determinazione specifica della crisi coniugale” (Cass. civ., sez. I, 09.05.2024, n. 12662). Per quanto concerne l'onere della prova, grava pacificamente in capo alla parte che richiede l'addebito
“l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, e sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza” (Cass. civ., sez. I, 05.08.2020, n. 16691); incombe invece sulla parte che eccepisce l'inefficacia e/o irrilevanza dei fatti posti posi a fondamento della domanda di addebito nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza “provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale alla violazione dell'obbligo derivante dal matrimonio” (Cass. civ., sez. VI, 19.02.2018, n. 3923). La giurisprudenza di legittimità ha altresì chiarito che “l'indagine sull'intollerabilità della convivenza deve essere svolta sulla base della valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un raffronto con quella dell'altro, consentendo solo tale comparazione di riscontrare se e quale incidenza esse abbiano riservato, nel loro reciproco interferire, nel verificarsi della crisi matrimoniale” (Cass. civ., sez. I,
26.04.2024, n. 11208).
Con riferimento però alle violenze fisiche e morali perpetrate da un coniuge nei confronti dell'altro, è stato precisato che le stesse “costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione di addebito all'autore di esse. Il loro accertamento esonera, infatti, il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (Cass., Sez. 1, ordinanza n. 31351 del 24/10/2022; Cass., Sez. 6-1, ordinanza n. 3925 del
19/02/2018).
Con particolare riguardo, poi, alle violenze fisiche, questa Corte ha ritenuto che esse costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole
- quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse - la pronuncia di separazione personale con addebito all'autore, esonerando il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi di una situazione di crisi della coppia (Cass., Sez. 6-1, ordinanza n. 7388 del 22/03/2017)” (Cass. civ., sez. I,
30.04.2024, n. 11631).
Premesse le suddette coordinate giuridiche, sulla base delle risultanze processuali anche la domanda di addebito deve ritenersi fondata.
pagina 6 di 8 Il sig. risulta essere stato condannato con decreto penale di condanna per il reato di Controparte_1 cui all'art. 582 c.p. per aver cagionato alla moglie, colpendola con uno schiaffo al volto, un pugno alla spalla e spingendola contro lo spigolo della porta d'ingresso, lesioni guaribili in dieci giorni.
Tale accertamento è divenuto incontrovertibile in quanto non risulta essere stata presentata opposizione al decreto penale dal convenuto.
L'aggressione risulta ulteriormente comprovata dal referto di pronto soccorso dell'Ospedale di Ravenna dell'11.05.2023 agli atti, ove nella sezione diagnosi si legge “violenza familiare, trauma spalla dx e emicostato dx, stato ansioso postraumatico”, nonché dal verbale delle sommarie informazioni rese dal sig. vicino di casa della coppia, datato 12.05.2023. Parte_2
Il sig. ha nello specifico riferito quanto segue in relazione all'episodio dell'11.05.2023: “(l)a Pt_2
Sig.ra che abita sopra di noi è venuta a casa mia dicendo che era stata aggredita dal Parte_1 marito, era molto agitata e gridava, appariva molto spaventata. Non ho notato ferite. Da qui mia moglie, che è anziana come me e cammina a fatica, abbiamo contattato il 112.
Ricordo che prima che scendesse, c'erano state delle urla forti provenire da sopra”. Stante la prova dell'episodio di aggressione fisica da parte del sig. nei confronti Controparte_1 della moglie sig.ra sussistono dunque i presupposti per addebitare la separazione al Parte_1 marito.
Quanto alla domanda relativa al mantenimento del figlio , si evidenzia in primo Persona_1 luogo come quest'ultimo non possa considerarsi economicamente autosufficiente, in quanto il contratto di apprendistato da lui concluso con SI.RI. S.a.S. di CE LV e C. ha avuto una durata di appena quattro mesi, dallo 01.06.2024 al 30.09.2024, e non risulta che il medesimo abbia successivamente reperito un'ulteriore occupazione lavorativa. In relazione ai criteri per la determinazione del contributo al mantenimento, l'art. 337 ter, quarto comma, c.c. stabilisce specificatamente che “salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”.
Ebbene, nel caso di specie, è la stessa attrice che ha allegato che il marito non ha mai avuto lavori stabili, limitandosi a svolgere lavori occasionali e di breve durata. Tale allegazione, con riferimento all'attualità, è stata in sostanza confermata dallo stesso convenuto che è comparso all'udienza dell'11 settembre 2024 e ha affermato di aver iniziato uno stage come giardiniere presso un club di Milano
Marittima e che dovrebbe guadagnare in futuro in relazione a tale attività una somma mensile pari a circa 450,00 euro.
Per quanto concerna la posizione della sig.ra la stessa, dopo aver percepito per tre anni il Parte_1 reddito di cittadinanza, ha riferito parimenti in sede di udienza di aver iniziato a lavorare per qualche ora presso l'albergo in cui vive, percependo un compenso mensile di circa 275,00 euro.
pagina 7 di 8 Considerate le precarie condizioni economiche di entrambe le parti e le attuali esigenze del figlio, che ha ventuno anni e non è ancora indipendente dal punto di vista economico, appare congruo confermare il contributo al mantenimento già fissato in via provvisoria nella somma mensile di euro 200,00, oltre al
50 % delle spese straordinarie come determinate sulla base del Protocollo in uso presso il Tribunale di
Ravenna.
Con il ricorso, parte attrice ha altresì chiesto al Tribunale di pronunciare sentenza di scioglimento del vincolo matrimoniale alle medesime condizioni richieste per la separazione.
Al riguardo, si rileva che, non essendo tale domanda procedibile prima del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e del decorso del termine di legge ex art. 3 l. n. 898/1970, come richiesto dalle stesse parti, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore con separata ordinanza affinché lo stesso, una volta divenuta definitiva la presente sentenza e decorso il periodo di sei mesi decorrente dalla comparizione dei coniugi innanzi al Giudice delegato, possa procedere ad esaminare la domanda di divorzio.
Stante la presentazione di un ricorso cumulativo per separazione e divorzio ai sensi dell'art. 473-bis.49
c.p.c., le spese di lite verranno regolate al momento della definizione del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero, decidendo nella causa avente ad oggetto la domanda di separazione promossa da nei confronti di Parte_1
così decide: Controparte_1
- PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi nata in [...] il [...], e Parte_1
nato in [...] il [...], unitisi in matrimonio in Tunisia in data 26.09.2003, Controparte_1 con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Cervia al n. 92, parte II, serie C;
- DICHIARA la separazione addebitabile al sig. Controparte_1
- STABILISCE che il sig. contribuisca al mantenimento del figlio Controparte_1 Persona_1 corrispondendo alla sig.ra un importo pari ad euro 200,00, annualmente
[...] Parte_1 rivalutabile in base agli indici Istat, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50 % delle spese straordinarie, come determinate sulla base del protocollo in uso presso il Tribunale di Ravenna;
- ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cervia di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- DISPONE con separata ordinanza la rimessione sul ruolo del Giudice delegato per la prosecuzione del giudizio;
- RISERVA la statuizione sulle spese di lite alla sentenza definitiva.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi compresa la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile.
Così deciso a Ravenna, in camera di consiglio il 30.05.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Elena Orlandi Dott.ssa Mariapia Parisi
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 500/2024 promossa da:
(C.F. ), nata in [...] il [...] e residente a [...] C.F._1
(RA), via Francesco Schiassi n. 12, con il patrocinio dell'avv. TANIA BILANCIONI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cervia (RA), corso Mazzini n. 42
- ATTORE - contro
(C.F. ), nato in [...] il [...] e residente a Controparte_1 C.F._2
Cervia (RA), via Francesco Schiassi n. 12
- CONVENUTO CONTUMACE -
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della
Repubblica in sede.
OGGETTO: SEPARAZIONE PERSONALE
CONCLUSIONI
La difesa di parte attrice concludeva come da verbale d'udienza dello 06.02.2025.
pagina 1 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso cumulativo di separazione personale e scioglimento del matrimonio ex art. 473-bis.49
c.p.c. depositato in data 01.03.2024, conveniva in giudizio innanzi Parte_1 Controparte_1 all'intestato Tribunale deducendo di aver contratto matrimonio con il convenuto in Tunisia in data
26.09.2003, che veniva successivamente trascritto in data 19.07.2023 presso il registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Cervia, alla parte II, serie C, numero 92, che, dall'unione matrimoniale era nato in data [...] il figlio ad oggi maggiorenne ma non ancora Persona_1 economicamente autosufficiente, di vivere in Italia da oltre vent'anni e di aver posto la dimora coniugale presso l'immobile sito a Cervia, via Francesco Schiassi n. 12, condotto in locazione dal marito e in relazione al quale è in corso una procedura di sfratto per il mancato pagamento dei canoni.
L'attrice deduceva altresì che la vita coniugale con il sig. era sempre stata costellata Controparte_1 da comportamenti prevaricatori e prepotenti posti in essere nei suoi confronti non solo dal marito ma anche dalla sorella di quest'ultimo, che il convenuto è persona dedita all'alcol e al gioco d'azzardo che ha sempre rifiutato di lavorare regolarmente, limitandosi a svolgere qualche lavoretto non sempre in regola, nonché di contribuire al menage familiare, che la crisi familiare era giunta al culmine in data
11.05.2023 quando, a seguito di un litigio verbale originato dalla pretesa del marito di ottenere denaro per andare a giocare alle macchinette, quest'ultimo le sferrava un violento schiaffo al volto e un pugno alla spalle e la spingeva contro lo spigolo della porta d'ingresso, causandole lesioni personali refertate al pronto soccorso come “trauma spalla destra e emicostato destro”, che, dopo l'aggressione, si era rifugiata in stato d'ansia e paura dai vicini di casa, sigg.ri. e che Parte_2 Parte_3 richiedevano l'intervento dei carabinieri della compagnia di Cervia – Milano Marittima, di essere rimasta assieme al figlio come ospite presso la casa di abitazione della coppia per Parte_4 diversi mesi per poi trasferirsi presso l'hotel Biancaneve di Cervia individuato da Linea Rosa e dal
Comune di Cervia e che il convenuto era stato condannato in relazione a tale aggressione alla pena di euro 1200,00 di multa con decreto penale di condanna n. 791/2023 per il reato di lesioni.
La sig.ra allegava infine di aver percepito negli anni 2021, 2022 e 2023 il reddito di Parte_1 cittadinanza per l'intero nucleo familiare composto da lei, il marito ed il figlio, di aver ottenuto nel dicembre 2023 il reddito di libertà in qualità di donna vittima di violenza domestica per un importo di euro 4.800,00 e che il figlio che, come da certificazione ex l. n. 104/1992, soffre di “disturbo ipercinetico della condotta e disturbo misto delle capacità scolastiche” da gennaio 2024 stava frequentando un corso professionale presso l'istituto professionale Ial di Cervia e che, fino al completamento del percorso formativo, non poteva essere immesso nel mondo del lavoro.
Previa affermazione della giurisdizione italiana, della competenza del Tribunale di Ravenna e dell'applicabilità della legge italiana, l'attrice chiedeva quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Dichiarare la separazione dei coniugi autorizzandoli a vivere separati;
2) Dichiarare lo scioglimento della comunione legale dei beni fra i coniugi;
3) Dichiarare l'addebito della separazione a carico del marito per gravi violazioni degli obblighi primari che discendono dal matrimonio come descritti in ricorso;
4) Disporre che il sig. versi alla sig.ra a titolo di contributo al Controparte_1 Parte_1 mantenimento per il figlio , maggiorenne ma non ancora economicamente Persona_1
pagina 2 di 8 autosufficiente, con lei convivente, a partire dal deposito del presente ricorso la somma mensile di euro 250,00 (euro duecentocinquanta/00) da corrispondersi, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese.
Tali somme verranno annualmente rivalutate, secondo gli indici Istat del mese precedente, a decorrere dal mese di marzo 2025.
5) Disporre che le spese straordinarie sostenute per il figlio siano ripartite fra i due genitori nella misura del 50 % e che nel caso siano sostenute per intero da un genitore, l'altro esegua il rimborso alla parte che le ha anticipate, entro e non oltre 5 giorni dalla presa visione della documentazione fiscale relativa a detta spesa. Si intendono quali spese straordinarie, che necessitano o non necessitano di preventivo accordo, quelle individuate dal “Protocollo per i procedimenti in materia familiare” del
2015 in vigore presso il Tribunale di Ravenna al quale si rimanda, secondo quanto ivi indicato.
6) Ordinare all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere all'annotazione della sentenza di separazione.
7) Con condanna della controparte al pagamento delle spese, competenze professionali, rimborso forfettario, cpa e iva come per legge, a favore dell'Erario stante l'ammissione della ricorrente al patrocinio a favore dello Stato e liquidazione della nota spese che sarà presentata”.
La sig.ra chiedeva altresì al Tribunale di Ravenna, una volta decorso il termine di legge Parte_1 stabilito dall'art. 3 l. n. 898/1970 e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, di pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni richieste per la separazione personale, con vittoria delle spese di lite.
Con decreto di fissazione di udienza emesso in data 05.03.2024, il Giudice delegato fissava l'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. in data 11.07.2024, che veniva successivamente differita d'ufficio alla data dell'11.09.2024.
In data 29.03.2024, interveniva ritualmente nel procedimento il Pubblico Ministero.
Nessuno si costituiva nel procedimento per Controparte_1
All'udienza dell'11.09.2024, il Giudice delegato, dopo aver dichiarato la contumacia del convenuto, procedeva a sentire personalmente la sig.ra e il sig. comparso Parte_1 Controparte_1 personalmente, e, a scioglimento della riserva ivi assunta, con ordinanza emessa in data 16.10.2024, adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti autorizzando i coniugi a vivere separati e ponendo a carico del sig. un contributo per il mantenimento del figlio pari Controparte_1 Persona_1 ad euro 200,00 mensili, oltre al 50 % delle spese straordinarie come individuate sulla base del
Protocollo in uso presso il Tribunale di Ravenna, e, ritenendo la domanda di separazione matura per la decisione senza necessità di svolgimento di istruttoria, rinviava il processo per discussione e precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art. 473-bis.22, quarto comma, c.p.c. all'udienza dello
05.12.2024, che veniva successivamente rinviata alla data dello 06.02.2025.
Alla suddetta udienza, la difesa di parte attrice si riportava agli atti ed insisteva per l'accoglimento delle conclusioni formulate nella nota depositata in data 05.02.2025 e per la successiva rimessione della causa sul ruolo per l'esame della domanda di divorzio.
Il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Ciò posto in relazione allo svolgimento del processo, in via preliminare si rileva come sussista la giurisdizione italiana in relazione a tutte le domande oggetto di ricorso.
pagina 3 di 8 Per quanto riguarda la domanda di separazione, l'art. 3 del regolamento UE n. 1111/2019 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale, alla materia della responsabilità genitoriale e a quella della sottrazione dei minori, che ha sostituito il precedente regolamento UE n. 2201/2003 con decorrenza dallo 01.08.2022, stabilisce al primo comma che “sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro: a) nel cui territorio si trova: i) la residenza abituale dei coniugi;
ii) l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora;
iii) la residenza abituale del convenuto;
iv) in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi, v) la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto per un anno immediatamente prima della domanda o vi) la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso;
o
b) di cui i due coniugi sono cittadini”.
Tale regolamento si applica anche nei casi, come quello in esame, ove le parti non sono cittadini europei in quanto la Corte di Giustizia ha già chiarito che gli analoghi criteri dettati dall'art. 3, lett. a), dell'allora vigente regolamento UE n. 2201/2003 dovessero trovare applicazione in tutti i casi in cui i coniugi (o almeno uno di essi) risiedano abitualmente nel territorio dello Stato membro, a prescindere dalla cittadinanza europea, applicandosi dunque anche ai cittadini di paesi terzi (Corte di Giustizia, 29 novembre 2007, n. 68, C-68/07, c ). Persona_2 Persona_3
Con riferimento alla domanda di addebito, si evidenzia come la stessa sia inestricabilmente connessa con la domanda di separazione, tanto da non poter essere promossa in un diverso giudizio, con la conseguenza che non appare assoggettabile a norme sulla giurisdizione diverse da quelle valevoli per la domanda principale di separazione personale (cfr. chiaramente in tal senso Tribunale di Venezia, sez.
II, 26.02.2024, n. 608).
In relazione alla domanda di mantenimento del figlio maggiorenne ma suppostamente non autosufficiente, l'art. 3 del regolamento CE n. 4/2009, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, stabilisce che “(s)ono competenti a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri: a) l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il convenuto risiede abitualmente;
o b) l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore risiede abitualmente;
o c) l'autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa allo stato delle persone qualora la domanda relativa a un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione, salvo che tale competenza sia fondata unicamente sulla cittadinanza di una delle parti;
o d) l'autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa alla responsabilità genitoriale qualora la domanda relativa a un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione, salvo che tale competenza sia fondata unicamente sulla cittadinanza di una delle parti”.
Posto che entrambi i coniugi e il figlio risiedono a Cervia, alcun dubbio può esservi dunque Per_1 circa la sussistenza della giurisdizione italiana.
Quanto alla legge applicabile, con riferimento alla separazione personale, deve farsi riferimento a quella italiana ai sensi dell'art. 8 regolamento UE n. 1259/2010 (c.d. Roma III), secondo cui “(i)n mancanza di una scelta ai sensi dell'articolo 5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato: a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità
pagina 4 di 8 giurisdizionale, o, in mancanza;
b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o, in mancanza, c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o in mancanza;
d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale”.
Come affermato da accorta giurisprudenza, le disposizioni normative contenute nel suddetto regolamento hanno carattere universale, applicandosi, come statuito nell'art. 4, anche ove la legge designata “non sia quella di uno Stato membro partecipante” e, pertanto, troveranno applicazione in tutti i procedimenti di divorzio e separazione personale che implichino conflitti di legge, anche se collegati con paesi membri non partecipanti o con stati terzi (Tribunale di Parma, sent. sez. I,
02.01.2017, n. 7).
In relazione alla legge applicabile alla richiesta di mantenimento, parimenti deve farsi riferimento a quella italiana ai sensi dell'art. 15 del sopra citato regolamento CE n. 4/2009, che rinvia al protocollo dell'Aia del 23.11.2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari, il quale, all'art. 3, stabilisce che “salvo disposizioni contrarie del presente protocollo, disciplina le obbligazioni alimentari la legge dello Stato di residenza abituale del creditore”.
Tanto premesso, nel merito la domanda di separazione giudiziale è fondata e deve essere accolta.
In primo luogo, si rileva come la circostanza che il matrimonio sia stato celebrato in Tunisia non sia di per sé elemento ostativo a riconoscere il vincolo coniugale nel nostro ordinamento in quanto, come affermato da copiosa giurisprudenza di merito, “fatti salvi i limiti derivanti dal rispetto dell'ordine pubblico, il matrimonio che gli stranieri abbiano celebrato nel loro Paese di appartenenza va considerato efficace anche in Italia per il rispetto delle relazioni internazionali e delle norme di diritto internazionale, sancito dall'art. 10 Cost., a nulla rilevando la mancata trascrizione dello stesso nei registri di stato civile” (Tribunale Foggia, sez. I, 08.02.2023, n. 358; Tribunale di Parma, sez. I, 02.01.2017, n. 7; Tribunale di Milano, sez. IX, 05.09.2011, Corte d'Appello di Genova, 23.12.1999).
Si rileva che, oltretutto, nel caso di specie il matrimonio è stato successivamente trascritto presso il registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Cervia in data 23.07.2023 con atto n. 92, della parte II, serie C, su richiesta dell'attrice. Ebbene, dall'insistenza dell'attrice nella domanda, dalle allegazioni di violenza di cui al ricorso e dalla separazione in via di fatto già in essere si evince pacificamente la sussistenza del presupposto per la pronuncia richiesta, ovvero l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Con riferimento alla domanda di scioglimento della comunione legale, si rileva che, ai sensi dell'art. 191, secondo comma, c.c., in caso di separazione personale, la comunione si scioglie già al momento in cui i coniugi vengono autorizzati a vivere separati, di talché tale effetto si è già prodotto con l'ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. emessa in data 16.10.2024. In relazione alla domanda di addebito, in punto di diritto giova rammentare come l'art. 151, secondo comma, c.c. stabilisca che “(i)l giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”. La Corte di Cassazione, con orientamento da tempo consolidato, ha affermato che “in ordine all'addebito della separazione personale è principio generale quello secondo cui il Tribunale deve
pagina 5 di 8 verificare, alla stregua delle risultanze acquisite dalla compiuta istruttoria, se siano stati posti in essere - da un coniuge ovvero da entrambi - comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c., accertando la sussistenza del nesso di causalità tra questi ultimi ed il determinarsi della situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale (cfr. Cass. Civ. Sez. I n. 11922 del 22.05.2009)” e che “(q)uindi la pronunzia di addebito della separazione non solo presuppone la violazione dei doveri coniugali, ma anche il nesso causale in ordine alla determinazione specifica della crisi coniugale” (Cass. civ., sez. I, 09.05.2024, n. 12662). Per quanto concerne l'onere della prova, grava pacificamente in capo alla parte che richiede l'addebito
“l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, e sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza” (Cass. civ., sez. I, 05.08.2020, n. 16691); incombe invece sulla parte che eccepisce l'inefficacia e/o irrilevanza dei fatti posti posi a fondamento della domanda di addebito nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza “provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale alla violazione dell'obbligo derivante dal matrimonio” (Cass. civ., sez. VI, 19.02.2018, n. 3923). La giurisprudenza di legittimità ha altresì chiarito che “l'indagine sull'intollerabilità della convivenza deve essere svolta sulla base della valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un raffronto con quella dell'altro, consentendo solo tale comparazione di riscontrare se e quale incidenza esse abbiano riservato, nel loro reciproco interferire, nel verificarsi della crisi matrimoniale” (Cass. civ., sez. I,
26.04.2024, n. 11208).
Con riferimento però alle violenze fisiche e morali perpetrate da un coniuge nei confronti dell'altro, è stato precisato che le stesse “costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione di addebito all'autore di esse. Il loro accertamento esonera, infatti, il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (Cass., Sez. 1, ordinanza n. 31351 del 24/10/2022; Cass., Sez. 6-1, ordinanza n. 3925 del
19/02/2018).
Con particolare riguardo, poi, alle violenze fisiche, questa Corte ha ritenuto che esse costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole
- quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse - la pronuncia di separazione personale con addebito all'autore, esonerando il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi di una situazione di crisi della coppia (Cass., Sez. 6-1, ordinanza n. 7388 del 22/03/2017)” (Cass. civ., sez. I,
30.04.2024, n. 11631).
Premesse le suddette coordinate giuridiche, sulla base delle risultanze processuali anche la domanda di addebito deve ritenersi fondata.
pagina 6 di 8 Il sig. risulta essere stato condannato con decreto penale di condanna per il reato di Controparte_1 cui all'art. 582 c.p. per aver cagionato alla moglie, colpendola con uno schiaffo al volto, un pugno alla spalla e spingendola contro lo spigolo della porta d'ingresso, lesioni guaribili in dieci giorni.
Tale accertamento è divenuto incontrovertibile in quanto non risulta essere stata presentata opposizione al decreto penale dal convenuto.
L'aggressione risulta ulteriormente comprovata dal referto di pronto soccorso dell'Ospedale di Ravenna dell'11.05.2023 agli atti, ove nella sezione diagnosi si legge “violenza familiare, trauma spalla dx e emicostato dx, stato ansioso postraumatico”, nonché dal verbale delle sommarie informazioni rese dal sig. vicino di casa della coppia, datato 12.05.2023. Parte_2
Il sig. ha nello specifico riferito quanto segue in relazione all'episodio dell'11.05.2023: “(l)a Pt_2
Sig.ra che abita sopra di noi è venuta a casa mia dicendo che era stata aggredita dal Parte_1 marito, era molto agitata e gridava, appariva molto spaventata. Non ho notato ferite. Da qui mia moglie, che è anziana come me e cammina a fatica, abbiamo contattato il 112.
Ricordo che prima che scendesse, c'erano state delle urla forti provenire da sopra”. Stante la prova dell'episodio di aggressione fisica da parte del sig. nei confronti Controparte_1 della moglie sig.ra sussistono dunque i presupposti per addebitare la separazione al Parte_1 marito.
Quanto alla domanda relativa al mantenimento del figlio , si evidenzia in primo Persona_1 luogo come quest'ultimo non possa considerarsi economicamente autosufficiente, in quanto il contratto di apprendistato da lui concluso con SI.RI. S.a.S. di CE LV e C. ha avuto una durata di appena quattro mesi, dallo 01.06.2024 al 30.09.2024, e non risulta che il medesimo abbia successivamente reperito un'ulteriore occupazione lavorativa. In relazione ai criteri per la determinazione del contributo al mantenimento, l'art. 337 ter, quarto comma, c.c. stabilisce specificatamente che “salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”.
Ebbene, nel caso di specie, è la stessa attrice che ha allegato che il marito non ha mai avuto lavori stabili, limitandosi a svolgere lavori occasionali e di breve durata. Tale allegazione, con riferimento all'attualità, è stata in sostanza confermata dallo stesso convenuto che è comparso all'udienza dell'11 settembre 2024 e ha affermato di aver iniziato uno stage come giardiniere presso un club di Milano
Marittima e che dovrebbe guadagnare in futuro in relazione a tale attività una somma mensile pari a circa 450,00 euro.
Per quanto concerna la posizione della sig.ra la stessa, dopo aver percepito per tre anni il Parte_1 reddito di cittadinanza, ha riferito parimenti in sede di udienza di aver iniziato a lavorare per qualche ora presso l'albergo in cui vive, percependo un compenso mensile di circa 275,00 euro.
pagina 7 di 8 Considerate le precarie condizioni economiche di entrambe le parti e le attuali esigenze del figlio, che ha ventuno anni e non è ancora indipendente dal punto di vista economico, appare congruo confermare il contributo al mantenimento già fissato in via provvisoria nella somma mensile di euro 200,00, oltre al
50 % delle spese straordinarie come determinate sulla base del Protocollo in uso presso il Tribunale di
Ravenna.
Con il ricorso, parte attrice ha altresì chiesto al Tribunale di pronunciare sentenza di scioglimento del vincolo matrimoniale alle medesime condizioni richieste per la separazione.
Al riguardo, si rileva che, non essendo tale domanda procedibile prima del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e del decorso del termine di legge ex art. 3 l. n. 898/1970, come richiesto dalle stesse parti, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore con separata ordinanza affinché lo stesso, una volta divenuta definitiva la presente sentenza e decorso il periodo di sei mesi decorrente dalla comparizione dei coniugi innanzi al Giudice delegato, possa procedere ad esaminare la domanda di divorzio.
Stante la presentazione di un ricorso cumulativo per separazione e divorzio ai sensi dell'art. 473-bis.49
c.p.c., le spese di lite verranno regolate al momento della definizione del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero, decidendo nella causa avente ad oggetto la domanda di separazione promossa da nei confronti di Parte_1
così decide: Controparte_1
- PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi nata in [...] il [...], e Parte_1
nato in [...] il [...], unitisi in matrimonio in Tunisia in data 26.09.2003, Controparte_1 con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Cervia al n. 92, parte II, serie C;
- DICHIARA la separazione addebitabile al sig. Controparte_1
- STABILISCE che il sig. contribuisca al mantenimento del figlio Controparte_1 Persona_1 corrispondendo alla sig.ra un importo pari ad euro 200,00, annualmente
[...] Parte_1 rivalutabile in base agli indici Istat, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50 % delle spese straordinarie, come determinate sulla base del protocollo in uso presso il Tribunale di Ravenna;
- ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cervia di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- DISPONE con separata ordinanza la rimessione sul ruolo del Giudice delegato per la prosecuzione del giudizio;
- RISERVA la statuizione sulle spese di lite alla sentenza definitiva.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi compresa la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile.
Così deciso a Ravenna, in camera di consiglio il 30.05.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Elena Orlandi Dott.ssa Mariapia Parisi
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