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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 11/07/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
2062/2024 N.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di ConIGlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Presidente
2) dott.ssa Giovanna Di Meo Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.v.g. 2062/2024, avente ad oggetto separazione consensuale
TRA
nata a [...] in data [...], e residente in [...]di Sorrento alla Parte_1
Via Ripa di Cassano n.47 e , nato a [...] in data [...] e Parte_2 residente in [...], entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti dall'avv. Rosa Persico e con quest'ultima elettivamente domiciliati in Sorrento alla
Via Fuorimura 20/B
RICORRENTI
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 18.06.2025 i ricorrenti si sono riportati al contenuto del ricorso introduttivo, esprimendo la volontà di non riconciliarsi e di volersi quindi separare alle condizioni indicate in ricorso.
Il P.M., in data 24.06.2025, ha espresso parere favorevole.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.10.2024 le parti in epigrafe indicate hanno dedotto di aver contratto matrimonio concordatario nel comune di Meta in data 04.12.2010, nel corso del quale sono nate due figlie: , nata a [...] il [...], e , nata a [...] il [...]; che essendo Per_1 Per_2
1 venuta tra loro meno la comunione materiale e spirituale a causa di incompatibilità caratteriali che hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza, hanno rappresentato di aver deciso di separarsi alle condizioni concordate e riportate in ricorso.
Hanno, poi, dedotto che la svolge, in part time, attività di impiegata di 5 livello presso Pt_1
l'agenzia con sede in Sorrento al Corso Controparte_1
Italia n.243 e che il è impiegato di V livello CCNL Marittimi Sezione Personale di terra, Parte_2 uffici e terminals presso la società con sede legale a Milano alla Controparte_2
Via dell'Orso n.9 e sede operativa in Napoli. Quanto ai redditi rispettivamente percepiti, dalle dichiarazioni allegate risulta che il ha percepito un reddito annuale lordo pari ad euro Parte_2
108.064,00 per l'anno di imposta 2020, ad euro 80.654,00 per l'anno di imposta 2021 e ad euro
31.671,00 per l'anno di imposta 2022, l' ha, invece, percepito redditi da lavoro dipendente, Pt_1 pari ad euro 5.927,00 per l'anno 2021, ad euro 10.600,00 per l'anno 2022 e ad euro 10.705,00 per l'anno 2023.
DeIGnato il giudice relatore e fissata l'udienza di comparizione dei coniugi, la causa è stata riassegnata alla dott.ssa Coletti quale giudice relatore in data 01.04.2025; con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. depositata in data 19.06.2025 in sostituzione dell'udienza del 18.06.2025, la causa è stata riservata al collegio per la decisione disponendo la trasmissione degli atti al P.M. per il parere.
Tanto premesso, in ordine alla domanda di separazione, ritiene il collegio che risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, allo stesso tempo, deve escludersi la verosimile possibilità della ricostruzione di una vita coniugale, avendo i coniugi ribadito, nelle note di trattazione scritta, la volontà di non riconciliarsi.
Ciò detto, le condizioni stabilite in ricorso e riportate in dispositivo possono essere omologate, in quanto non in contrasto con norme imperative e conformi agli interessi della prole.
Quanto, infine, alle spese di lite, nulla va disposto trattandosi di procedura su ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e alle condizioni Parte_1 Parte_2 pattuite di seguito riportate:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e con l'obiettivo primario di collaborare e di essere solidali nell'adempimento dei loro doveri genitoriali, impegnandosi, sin d'ora,
a condurre uno stile di vita adeguato alle responsabilità connesse al loro ruolo genitoriale;
2 2) le figlie resteranno affidate congiuntamente ai genitori, ex art. 337 ter c.c., e collocate prevalentemente presso la madre, nella casa familiare in Piano di Sorrento alla Via Ripa di Cassano
n.47 in comproprietà di entrambi i coniugi ma gravata da mutuo ipotecario come verrà meglio evidenziato infra;
3) i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale con riferimento alle questioni e alle scelte più importanti relative alla vita delle figlie, che verranno da loro concordemente assunte, nel rispetto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni di e . Per le questioni di Per_1 Per_2 ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, ciascuno in via esclusiva nei periodi di permanenza delle minori presso di sé;
4) il marito è in procinto di trasferirsi altrove prendendo in affitto una abitazione dove vivere stabilmente. Lo stesso si riserva, pertanto, di comunicare successivamente il suo nuovo indirizzo di residenza;
5) i coniugi concordano che il padre, salvo diversi e migliori accordi fra loro, avrà il diritto di vedere e tenere con sé e secondo il seguente calendario di frequentazione: Per_1 Per_2
a) a week end alternati, dal venerdì alle ore 19:00 sino al lunedì mattina;
b) tutte le settimane in cui le minori non pernotteranno nel weekend con il padre quest'ultimo trascorrerà con le minori un pomeriggio a settimana e, precisamente il mercoledì, dall'uscita da scuola riaccompagnandole a scuola il giorno successivo, occupandosi dei compiti e delle attività ricreative delle minori o, nei periodi in cui la madre lavorerà il sabato mattina, dal venerdì sera al sabato dopo pranzo;
c) per l'esercizio del diritto di visita di cui ai punti a) e b) del presente scritto la IG.ra Parte_1 dichiara la piena disponibilità a consentire al padre di esercitare lo stesso presso la casa familiare impegnandosi nei giorni suindicati ad allontanarsi dalla casa familiare pernottando altrove. Tale modalità di esercizio del diritto di visita verrà consentita soltanto per i primi sei mesi a decorrere dalla omologa della separazione al fine di consentire al padre di trovare idonea collocazione dove condurre le minori durante l'esercizio del diritto di visita;
d) per metà delle vacanze natalizie, in via alternata con la madre: dalla fine della scuola al 30 dicembre pomeriggio, oppure dal 30 dicembre pomeriggio sino alla ripresa delle lezioni. Ove possibile, le ragazze staranno, ad anni alterni, il 24 dicembre (Vigilia di Natale) con il genitore con il quale trascorreranno il 2° periodo, mentre il 25 dicembre (pranzo di Natale) con il genitore con cui trascorreranno il 1° periodo. Inoltre, i coniugi concordano che, ove i rapporti tra di loro siano distesi ed entrambi si trovino in Penisola Sorrentina, nell'interesse delle figlie e , Per_1 Per_2 trascorreranno insieme a loro il 25 dicembre (pranzo di Natale);
3 e) per metà delle vacanze scolastiche pasquali, alternativamente, dalla fine della scuola sino alla domenica di Pasqua, oppure dalla domenica di Pasqua sino alla ripresa della scuola;
f) i ponti in via alternata, anche di anno in anno, al fine di permettere alle figlie di trascorre con ciascun genitore ad anni alterni ogni festività;
g) durante il periodo estivo il padre trascorrerà con le figlie e 2 settimane di vacanze Per_1 Per_2 anche non consecutive ricadenti nel mese di luglio e di agosto. La scelta delle settimane deve essere comunicata alla madre entro 30 maggio di ogni anno;
h) durante le vacanze estive il regime di frequentazione ordinario verrà sospeso e l'alternanza riprenderà al termine delle vacanze a favore del genitore che non ha trascorso con le figlie l'ultima settimana di vacanza;
i) qualora il padre, per comprovati impegni di lavoro, da comunicare con u preavviso di almeno 72 ore, non potesse trascorrere con e le giornate sopra indicate, avrà il diritto di recuperare, Per_1 Per_2 previo accordo con la madre, i giorni di mancata frequentazione entro il mese successivo, includendo nelle giornate di recupero anche quelle che potrebbero rientrare nei weekend di competenza materna purché una delle due giornate, il sabato o la domenica, venga lasciata alla madre;
j) il compleanno di e verrà trascorso, ove possibile, con entrambi i genitori (in via Per_1 Per_2 alternata, il pranzo con un genitore e la cena con l'altro) i quali si impegnano altresì che le figlie trascorrano con ciascun di loro, indipendentemente dal regime ordinario di alternanza, i giorni dei rispettivi compleanni, così come la Festa della Mamma e del Papà;
k) i genitori, nell'interesse delle figlie, concordano, sin da ora sull'opportunità di trascorrere almeno una volta al mese dei momenti di condivisione familiare (pranzo, merenda, etc.) senza figure terze;
nello stesso senso, i genitori si impegnano a partecipare, anche congiuntamente, e indipendentemente dal regime di alternanza, alle manifestazioni sportive (attività sportive;
nel quale sono coinvolte e/o , recite scolastiche, saggi); Per_1 Per_2
l) i genitori, nell'interesse e per la tutela della serenità delle figlie, si impegnano a favorire il rapporto affettivo tra e e le rispettive famiglie di origine;
Per_1 Per_2
m) in ogni caso, i genitori, nei periodi di propria competenza, avranno l'obbligo di controllare il regolare svolgimento dei compiti assegnati dall'Istituto scolastico di e di;
di scambiarsi Per_1 Per_2 tempestivamente qualsiasi informazione relativa alle figlie;
di riferire i luoghi nei quali risiederanno con lui durante i periodi di vacanza o durante i fine settimana, se diversi dai rispettivi luoghi di residenza/domicilio, nonché di garantire all'altro genitore contatti telefonici giornalieri, stabilendo orari in linea con i ritmi e le abitudini di e;
Per_1 Per_2
6) i genitori sono d'accordo che le figlie seguano la religione cristiana;
7) il padre contribuirà al mantenimento delle due figlie nei seguenti termini:
4 a) corrispondendo alla madre, sul conto corrente IBANIT2 Pt_3 Pt_1
4G0623040052000057719309 con bonifico in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dalla mensilità di ottobre 2024 l'importo complessivo di euro 800,00 (ottocento/00) e cioè
400,00 (quattrocento/00) per ciascun figlio per 12 mensilità, rivalutabile annualmente ex indici
ISTAT (prima rivalutazione mensilità dell'anno successivo alla pubblicazione della sentenza di separazione base mensilità della pubblicazione della sentenza di separazione);
b) l'assegno unico per le figlie minori verrà percepito direttamente dalla madre e il padre si impegna a presentare la relativa rinuncia e, nelle more della formalizzazione della domanda da parte della madre, a trasferirle l'importo percepito a tale titolo;
c) le spese extra delle figlie graveranno al 50% tra i due genitori: per le spese straordinarie si procede ad operare la seguente distinzione fra esborsi che necessitano di previo accordo fra i genitori ed esborsi che, invece, devono essere rimborsati in ogni caso. E cioè:
SPESE STRAORDINARIE subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie a) spese scolastiche: eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e servizio di baby sitting laddove l'eIGenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
b) spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); c) spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
d) spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettua te tramite
SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
e) organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.
SPESE STRAORDINARIE OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto.
Le parti concordano che, se la madre anticiperà una spesa straordinaria concordata nell'interesse delle figlie, dovrà trasmettere adeguato documento giustificativo al padre, il quale si obbliga a rimborsarne il relativo 50% l'importo entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione della richiesta puntualmente documentata. Con riferimento alle spese straordinarie da concordare, il genitore che intende opporre
5 il proprio dissenso avrà l'onere di manifestarlo per iscritto anche tramite messaggistica entro 2 0 giorni dalla richiesta. Il silenzio sarà inteso come consenso.
8) Con riguardo allo scioglimento e alla divisione del pregresso regime di comunione dei beni, i coniugi rinviano al divorzio la definizione delle condizioni di divisione della comunione immobiliare avente ad oggetto la casa coniugale e il garage pertinenziale acquistati in costanza di matrimonio.
Al riguardo viene evidenziato, sin d'ora, che sull'immobile adibito a residenza familiare sito in Piano di Sorrento alla Via Ripa di Cassano n.47 Scala B Interno 10, grava mutuo ipotecario per l'importo di euro 292.780,80 ottenuto in sede di stipula per l'acquisto dell'abitazione che oggi, in virtù di Contr surroga con il e, in virtù della sottoscrizione d i un nuovo piano di ammortamento, prevede un piano di ammortamento per 25 anni a decorrere dal 2024, a tasso fisso e con rateo mensile di euro
1.048,37 e che per lavori condominiali di ristrutturazione del fabbricato è stato concordato un piano di pagamento rateizzato a decorrere dal 1 settembre 2023 al 1 febbraio 2025 per un rateo mensile di euro 329,82 e, a seguire, entrerà a regime un ulteriore pagamento rateizzato con decorrenza 1 marzo
2025 al 1 agosto 2027 per la somma mensile, già concordata, di euro 268,15.
A tali importi da corrispondere in forma rateizzata come sopra rappresentato sarà aggiunto, sempre in forma rateizzata, una ulteriore somma in fase di contabilizzazione per lavori deliberati in corso d'opera, da corrispondere nei successivi 5 anni.
Tali somme (rateo mutuo e oneri condominiali per spese straordinarie di ristrutturazione del fabbricato) sono a carico di entrambi i coniugi quali comproprietari dell'immobile.
Il IG. dichiara e si impegna ad anticipare integralmente l'erogazione di tali somme Parte_2
e, in particolare, a corrispondere il rateo di mutuo ivi compreso la quota, pari al 50%, di competenza della IG.ra , nonché le spese condominiali relative a lavori straordinari anche per la Parte_1 quota, sempre pari al 50%, di spettanza della IG.ra . La IG.ra , per Parte_1 Parte_1
l'importo di sua spettanza anticipato dal IG. , riconosce a quest'ultimo un credito Parte_2 sul bene immobile di cui verrà tenuto conto in sede di divisione e/o scioglimento della comunione.
Allorché la IG.ra acquisirà la possibilità economica di concorrere al pagamento del Parte_1 mutuo e/o spese di sua spettanza si riserva di comunicarlo al IG. . Da tale momento Parte_2 gli stessi concorderanno, pertanto, alla ripartizione al 50% delle somme dovute a tale titolo definendo le modalità di erogazione delle somme dovute;
9) l'auto in disponibilità della famiglia intestata alla IG.ra resterà alla stessa che si Parte_1 accollerà ogni onere e costo in merito alla stessa (copertura assicurativa e bollo);
10) i beni che arredano la casa coniugale, fatta eccezione per quelli personali, sono stati già divisi dai coniugi secondo le necessità tenuto conto delle eIGenze delle figlie che continuano a vivere con la madre;
6 11) le parti si danno reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio in favore delle figlie e;
Per_1 Per_2
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Meta per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 22 parte II, serie A dei registri di matrimonio del
Comune di Meta dell'anno 2010);
c) nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di conIGlio del 2.07.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Maria Rosaria Barbato
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di ConIGlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Presidente
2) dott.ssa Giovanna Di Meo Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.v.g. 2062/2024, avente ad oggetto separazione consensuale
TRA
nata a [...] in data [...], e residente in [...]di Sorrento alla Parte_1
Via Ripa di Cassano n.47 e , nato a [...] in data [...] e Parte_2 residente in [...], entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti dall'avv. Rosa Persico e con quest'ultima elettivamente domiciliati in Sorrento alla
Via Fuorimura 20/B
RICORRENTI
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 18.06.2025 i ricorrenti si sono riportati al contenuto del ricorso introduttivo, esprimendo la volontà di non riconciliarsi e di volersi quindi separare alle condizioni indicate in ricorso.
Il P.M., in data 24.06.2025, ha espresso parere favorevole.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.10.2024 le parti in epigrafe indicate hanno dedotto di aver contratto matrimonio concordatario nel comune di Meta in data 04.12.2010, nel corso del quale sono nate due figlie: , nata a [...] il [...], e , nata a [...] il [...]; che essendo Per_1 Per_2
1 venuta tra loro meno la comunione materiale e spirituale a causa di incompatibilità caratteriali che hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza, hanno rappresentato di aver deciso di separarsi alle condizioni concordate e riportate in ricorso.
Hanno, poi, dedotto che la svolge, in part time, attività di impiegata di 5 livello presso Pt_1
l'agenzia con sede in Sorrento al Corso Controparte_1
Italia n.243 e che il è impiegato di V livello CCNL Marittimi Sezione Personale di terra, Parte_2 uffici e terminals presso la società con sede legale a Milano alla Controparte_2
Via dell'Orso n.9 e sede operativa in Napoli. Quanto ai redditi rispettivamente percepiti, dalle dichiarazioni allegate risulta che il ha percepito un reddito annuale lordo pari ad euro Parte_2
108.064,00 per l'anno di imposta 2020, ad euro 80.654,00 per l'anno di imposta 2021 e ad euro
31.671,00 per l'anno di imposta 2022, l' ha, invece, percepito redditi da lavoro dipendente, Pt_1 pari ad euro 5.927,00 per l'anno 2021, ad euro 10.600,00 per l'anno 2022 e ad euro 10.705,00 per l'anno 2023.
DeIGnato il giudice relatore e fissata l'udienza di comparizione dei coniugi, la causa è stata riassegnata alla dott.ssa Coletti quale giudice relatore in data 01.04.2025; con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. depositata in data 19.06.2025 in sostituzione dell'udienza del 18.06.2025, la causa è stata riservata al collegio per la decisione disponendo la trasmissione degli atti al P.M. per il parere.
Tanto premesso, in ordine alla domanda di separazione, ritiene il collegio che risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, allo stesso tempo, deve escludersi la verosimile possibilità della ricostruzione di una vita coniugale, avendo i coniugi ribadito, nelle note di trattazione scritta, la volontà di non riconciliarsi.
Ciò detto, le condizioni stabilite in ricorso e riportate in dispositivo possono essere omologate, in quanto non in contrasto con norme imperative e conformi agli interessi della prole.
Quanto, infine, alle spese di lite, nulla va disposto trattandosi di procedura su ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e alle condizioni Parte_1 Parte_2 pattuite di seguito riportate:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e con l'obiettivo primario di collaborare e di essere solidali nell'adempimento dei loro doveri genitoriali, impegnandosi, sin d'ora,
a condurre uno stile di vita adeguato alle responsabilità connesse al loro ruolo genitoriale;
2 2) le figlie resteranno affidate congiuntamente ai genitori, ex art. 337 ter c.c., e collocate prevalentemente presso la madre, nella casa familiare in Piano di Sorrento alla Via Ripa di Cassano
n.47 in comproprietà di entrambi i coniugi ma gravata da mutuo ipotecario come verrà meglio evidenziato infra;
3) i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale con riferimento alle questioni e alle scelte più importanti relative alla vita delle figlie, che verranno da loro concordemente assunte, nel rispetto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni di e . Per le questioni di Per_1 Per_2 ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, ciascuno in via esclusiva nei periodi di permanenza delle minori presso di sé;
4) il marito è in procinto di trasferirsi altrove prendendo in affitto una abitazione dove vivere stabilmente. Lo stesso si riserva, pertanto, di comunicare successivamente il suo nuovo indirizzo di residenza;
5) i coniugi concordano che il padre, salvo diversi e migliori accordi fra loro, avrà il diritto di vedere e tenere con sé e secondo il seguente calendario di frequentazione: Per_1 Per_2
a) a week end alternati, dal venerdì alle ore 19:00 sino al lunedì mattina;
b) tutte le settimane in cui le minori non pernotteranno nel weekend con il padre quest'ultimo trascorrerà con le minori un pomeriggio a settimana e, precisamente il mercoledì, dall'uscita da scuola riaccompagnandole a scuola il giorno successivo, occupandosi dei compiti e delle attività ricreative delle minori o, nei periodi in cui la madre lavorerà il sabato mattina, dal venerdì sera al sabato dopo pranzo;
c) per l'esercizio del diritto di visita di cui ai punti a) e b) del presente scritto la IG.ra Parte_1 dichiara la piena disponibilità a consentire al padre di esercitare lo stesso presso la casa familiare impegnandosi nei giorni suindicati ad allontanarsi dalla casa familiare pernottando altrove. Tale modalità di esercizio del diritto di visita verrà consentita soltanto per i primi sei mesi a decorrere dalla omologa della separazione al fine di consentire al padre di trovare idonea collocazione dove condurre le minori durante l'esercizio del diritto di visita;
d) per metà delle vacanze natalizie, in via alternata con la madre: dalla fine della scuola al 30 dicembre pomeriggio, oppure dal 30 dicembre pomeriggio sino alla ripresa delle lezioni. Ove possibile, le ragazze staranno, ad anni alterni, il 24 dicembre (Vigilia di Natale) con il genitore con il quale trascorreranno il 2° periodo, mentre il 25 dicembre (pranzo di Natale) con il genitore con cui trascorreranno il 1° periodo. Inoltre, i coniugi concordano che, ove i rapporti tra di loro siano distesi ed entrambi si trovino in Penisola Sorrentina, nell'interesse delle figlie e , Per_1 Per_2 trascorreranno insieme a loro il 25 dicembre (pranzo di Natale);
3 e) per metà delle vacanze scolastiche pasquali, alternativamente, dalla fine della scuola sino alla domenica di Pasqua, oppure dalla domenica di Pasqua sino alla ripresa della scuola;
f) i ponti in via alternata, anche di anno in anno, al fine di permettere alle figlie di trascorre con ciascun genitore ad anni alterni ogni festività;
g) durante il periodo estivo il padre trascorrerà con le figlie e 2 settimane di vacanze Per_1 Per_2 anche non consecutive ricadenti nel mese di luglio e di agosto. La scelta delle settimane deve essere comunicata alla madre entro 30 maggio di ogni anno;
h) durante le vacanze estive il regime di frequentazione ordinario verrà sospeso e l'alternanza riprenderà al termine delle vacanze a favore del genitore che non ha trascorso con le figlie l'ultima settimana di vacanza;
i) qualora il padre, per comprovati impegni di lavoro, da comunicare con u preavviso di almeno 72 ore, non potesse trascorrere con e le giornate sopra indicate, avrà il diritto di recuperare, Per_1 Per_2 previo accordo con la madre, i giorni di mancata frequentazione entro il mese successivo, includendo nelle giornate di recupero anche quelle che potrebbero rientrare nei weekend di competenza materna purché una delle due giornate, il sabato o la domenica, venga lasciata alla madre;
j) il compleanno di e verrà trascorso, ove possibile, con entrambi i genitori (in via Per_1 Per_2 alternata, il pranzo con un genitore e la cena con l'altro) i quali si impegnano altresì che le figlie trascorrano con ciascun di loro, indipendentemente dal regime ordinario di alternanza, i giorni dei rispettivi compleanni, così come la Festa della Mamma e del Papà;
k) i genitori, nell'interesse delle figlie, concordano, sin da ora sull'opportunità di trascorrere almeno una volta al mese dei momenti di condivisione familiare (pranzo, merenda, etc.) senza figure terze;
nello stesso senso, i genitori si impegnano a partecipare, anche congiuntamente, e indipendentemente dal regime di alternanza, alle manifestazioni sportive (attività sportive;
nel quale sono coinvolte e/o , recite scolastiche, saggi); Per_1 Per_2
l) i genitori, nell'interesse e per la tutela della serenità delle figlie, si impegnano a favorire il rapporto affettivo tra e e le rispettive famiglie di origine;
Per_1 Per_2
m) in ogni caso, i genitori, nei periodi di propria competenza, avranno l'obbligo di controllare il regolare svolgimento dei compiti assegnati dall'Istituto scolastico di e di;
di scambiarsi Per_1 Per_2 tempestivamente qualsiasi informazione relativa alle figlie;
di riferire i luoghi nei quali risiederanno con lui durante i periodi di vacanza o durante i fine settimana, se diversi dai rispettivi luoghi di residenza/domicilio, nonché di garantire all'altro genitore contatti telefonici giornalieri, stabilendo orari in linea con i ritmi e le abitudini di e;
Per_1 Per_2
6) i genitori sono d'accordo che le figlie seguano la religione cristiana;
7) il padre contribuirà al mantenimento delle due figlie nei seguenti termini:
4 a) corrispondendo alla madre, sul conto corrente IBANIT2 Pt_3 Pt_1
4G0623040052000057719309 con bonifico in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dalla mensilità di ottobre 2024 l'importo complessivo di euro 800,00 (ottocento/00) e cioè
400,00 (quattrocento/00) per ciascun figlio per 12 mensilità, rivalutabile annualmente ex indici
ISTAT (prima rivalutazione mensilità dell'anno successivo alla pubblicazione della sentenza di separazione base mensilità della pubblicazione della sentenza di separazione);
b) l'assegno unico per le figlie minori verrà percepito direttamente dalla madre e il padre si impegna a presentare la relativa rinuncia e, nelle more della formalizzazione della domanda da parte della madre, a trasferirle l'importo percepito a tale titolo;
c) le spese extra delle figlie graveranno al 50% tra i due genitori: per le spese straordinarie si procede ad operare la seguente distinzione fra esborsi che necessitano di previo accordo fra i genitori ed esborsi che, invece, devono essere rimborsati in ogni caso. E cioè:
SPESE STRAORDINARIE subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie a) spese scolastiche: eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e servizio di baby sitting laddove l'eIGenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
b) spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); c) spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
d) spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettua te tramite
SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
e) organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.
SPESE STRAORDINARIE OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto.
Le parti concordano che, se la madre anticiperà una spesa straordinaria concordata nell'interesse delle figlie, dovrà trasmettere adeguato documento giustificativo al padre, il quale si obbliga a rimborsarne il relativo 50% l'importo entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione della richiesta puntualmente documentata. Con riferimento alle spese straordinarie da concordare, il genitore che intende opporre
5 il proprio dissenso avrà l'onere di manifestarlo per iscritto anche tramite messaggistica entro 2 0 giorni dalla richiesta. Il silenzio sarà inteso come consenso.
8) Con riguardo allo scioglimento e alla divisione del pregresso regime di comunione dei beni, i coniugi rinviano al divorzio la definizione delle condizioni di divisione della comunione immobiliare avente ad oggetto la casa coniugale e il garage pertinenziale acquistati in costanza di matrimonio.
Al riguardo viene evidenziato, sin d'ora, che sull'immobile adibito a residenza familiare sito in Piano di Sorrento alla Via Ripa di Cassano n.47 Scala B Interno 10, grava mutuo ipotecario per l'importo di euro 292.780,80 ottenuto in sede di stipula per l'acquisto dell'abitazione che oggi, in virtù di Contr surroga con il e, in virtù della sottoscrizione d i un nuovo piano di ammortamento, prevede un piano di ammortamento per 25 anni a decorrere dal 2024, a tasso fisso e con rateo mensile di euro
1.048,37 e che per lavori condominiali di ristrutturazione del fabbricato è stato concordato un piano di pagamento rateizzato a decorrere dal 1 settembre 2023 al 1 febbraio 2025 per un rateo mensile di euro 329,82 e, a seguire, entrerà a regime un ulteriore pagamento rateizzato con decorrenza 1 marzo
2025 al 1 agosto 2027 per la somma mensile, già concordata, di euro 268,15.
A tali importi da corrispondere in forma rateizzata come sopra rappresentato sarà aggiunto, sempre in forma rateizzata, una ulteriore somma in fase di contabilizzazione per lavori deliberati in corso d'opera, da corrispondere nei successivi 5 anni.
Tali somme (rateo mutuo e oneri condominiali per spese straordinarie di ristrutturazione del fabbricato) sono a carico di entrambi i coniugi quali comproprietari dell'immobile.
Il IG. dichiara e si impegna ad anticipare integralmente l'erogazione di tali somme Parte_2
e, in particolare, a corrispondere il rateo di mutuo ivi compreso la quota, pari al 50%, di competenza della IG.ra , nonché le spese condominiali relative a lavori straordinari anche per la Parte_1 quota, sempre pari al 50%, di spettanza della IG.ra . La IG.ra , per Parte_1 Parte_1
l'importo di sua spettanza anticipato dal IG. , riconosce a quest'ultimo un credito Parte_2 sul bene immobile di cui verrà tenuto conto in sede di divisione e/o scioglimento della comunione.
Allorché la IG.ra acquisirà la possibilità economica di concorrere al pagamento del Parte_1 mutuo e/o spese di sua spettanza si riserva di comunicarlo al IG. . Da tale momento Parte_2 gli stessi concorderanno, pertanto, alla ripartizione al 50% delle somme dovute a tale titolo definendo le modalità di erogazione delle somme dovute;
9) l'auto in disponibilità della famiglia intestata alla IG.ra resterà alla stessa che si Parte_1 accollerà ogni onere e costo in merito alla stessa (copertura assicurativa e bollo);
10) i beni che arredano la casa coniugale, fatta eccezione per quelli personali, sono stati già divisi dai coniugi secondo le necessità tenuto conto delle eIGenze delle figlie che continuano a vivere con la madre;
6 11) le parti si danno reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio in favore delle figlie e;
Per_1 Per_2
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Meta per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 22 parte II, serie A dei registri di matrimonio del
Comune di Meta dell'anno 2010);
c) nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di conIGlio del 2.07.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Maria Rosaria Barbato
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