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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 30/10/2025, n. 917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 917 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.C. 851/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Famiglia – Minorenni
riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott.ssa Carmela Mascarello Presidente
Dott.ssa Roberta Collidà Consigliere
Dott.ssa Anna Giulia Melilli Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile R.G.C. 851/2024
promossa in sede di appello da:
rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea DE PASQUALE, presso Parte_1 il cui studio in TO, Corso Vittorio Emanuele II n. 108, è elettivamente domiciliata, come da procura in atti;
- Appellante
Contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Ivana Carmelina PRESUTTI, presso CP_1 il cui studio sito in TO, via Cordero di Pamparato n. 17, è elettivamente domiciliato, come da procura in atti;
- Appellato avverso la sentenza n. 3133/2024 emessa in data 24.05.2024, (dep. in data 28.05.2024 e notificata in data 13.06.2024) dal Tribunale Ordinario di TO (R.G. 11074/2021), in ordine alla separazione giudiziale delle parti;
dato atto che il Procuratore Generale ha espresso il seguente parere: “letto in particolare il paragrafo del ricorso intitolato “Sulla criticità CTU e sulla necessità di rinnovo della stessa” ritiene questo PG che sia opportuno procedere ad un approfondimento peritale volto a stabilire se il disposto regime di affidamento esclusivo c.d. rafforzato al padre in luogo di quello condiviso ad entrambi i genitori sia quello più rispondente alle esigenze dei due figli minori della coppia al fine di garantire il benessere e le esigenze di stabilità e serenità dei medesimi Per_1 per la loro armoniosa crescita psico-fisica; ESPRIME parere solo parzialmente favorevole all'accoglimento dell'istanza nei termini dianzi illustrati, con i necessari riflessi sull'esecutività della sentenza impugnata”; Conclusioni delle parti come da verbale di udienza del 23.5.2025, in particolare:
Parte Appellante:
“NEL MERITO: Per_ Per_ 1) affidare i figli minori e in forma condivisa ad entrambi i genitori, con residenza e collocazione prevalente presso l'abitazione materna e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni ordinarie;
2) disporre che il padre possa vedere e tenere con sé i figli minori liberamente e anche secondo il desiderio dei figli;
in ogni caso, secondo il seguente calendario:
- a week end alterni, dal sabato mattina sino alla domenica sera con prelievo (alle ore 10.00) e riaccompagnamento (entro le ore 21.00) presso l'abitazione;
- un pomeriggio infrasettimanale, dall'uscita da scuola seguito da pernottamento;
- ad anni alterni nel periodo natalizio, dal 24.12 al 30.12 o dal 31.12 al 6.1.; in difetto di accordo, negli anni pari la settimana del Natale al padre e quella di Capodanno alla madre e viceversa negli anni dispari;
ad anni alterni le festività pasquali;
- nel periodo estivo, due settimane anche non consecutive, in periodo da concordarsi con la madre entro il 30.5 di ogni anno;
in difetto di accordo, negli anni pari dall'1.8 al 15.8 con il padre e dal 16.8 al 31.8 con la madre, e viceversa negli anni pari
3) conseguentemente, assegnare la casa familiare in TO, corso Unione Sovietica n. 367/B nell'attuale consistenza, alla sig.ra che vi vivrà con i figli;
Pt_1
4) disporre che il padre contribuisca al mantenimento dei figli versando la somma mensile non inferiore ad euro 500,00 mensili, oltre il 50% delle spese extra assegno (ad eccezione della scuola privata di cui si accolla i costi la sig.ra come da Protocollo di intesa siglato tra il Tribunale e il Pt_1 C.O.A. TO.
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA:
5) nella denegata ipotesi per cui l'Ecc.ma Corte d'Appello non ritenga fondata la domanda posta in via principale, affidare in forma condivisa i figli minori a entrambi i genitori, con residenza e collocazione prevalente presso l'abitazione paterna e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni ordinarie;
6) disporre che la madre possa vedere e tenere con sé i figli minori liberamente e anche secondo i loro desideri, e in ogni caso, con una suddivisione al 50% dei tempi di permanenza da entrambi i genitori, secondo il calendario che l'Ecc.ma Corte vorrà determinare;
7) dichiarare che non vi sono i presupposti per porre a carico della madre un contributo al mantenimento dei figli a favore del padre in virtù della suddivisione al 50% dei tempi di permanenza dei figli da ciascun genitore e che le spese extra assegno (ad eccezione della scuola privata di cui si accolla i costi la sig.ra sono a carico di entrambi i genitori al 50%, come da Protocollo di intesa Pt_1 siglato tra il Tribunale e il C.O.A. TO.
LE SPESE:
Con vittoria delle spese, in favore della sottoscritta, relative al presente grado di giudizio e del giudizio di primo grado, oltre IVA e CPA, spese 15%.”.
Parte Appellata:
“In via principale:
Respingere l'impugnazione perché infondata in fatto e diritto e, pertanto, confermare quanto stabilito dal Giudice di primo grado.
In punto spese:
Con vittoria di spese per i due gradi di giudizio, oltre iva e cpa come per Legge.”. MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
I signori e contraevano matrimonio civile in CP_1 Parte_1
TORINO in data 16.06.2001, con regime di separazione dei beni. Dall'unione sono nati due figli: il 30.12.2012 e l'11.10.2014. Nel corso Per_4 Per_5 del giudizio di separazione parte ricorrente proponeva ricorso ex artt. 709 CP_1 ter e 709 ult. co. cpc e, previamente instaurato il contraddittorio fra le parti, veniva disposta CTU (poi depositata il 18.3.2023) sulla capacità genitoriale, con ordinanza del 23.6.2022. Con successiva ordinanza del 15.12.2022 il GI ammetteva solo parzialmente le istanze istruttorie formulate e fissava udienza per ulteriori determinazioni giudiziali all'esito della CTU, con ordine alle parti di deposito della documentazione reddituale aggiornata. Con provvedimento in data 24.1.2023, su segnalazione della CTU, veniva prescritto alla resistente di Pt_1 adoperarsi e prestare la dovuta collaborazione per gli accertamenti necessari a verificare la presenza nel minore di un disturbo dell'apprendimento. Con Per_3 ulteriore ordinanza in data 5.5.2023, in parziale accoglimento delle domande formulate dal ricorrente ed in parziale modifica dell'ordinanza presidenziale CP_1 del 31.12.2021, il GI ampliava il regime di visita padre-figli e disponeva la prosecuzione della presa in carico dei minori da parte dei VI di territorio, fissando successiva udienza per disamina delle relazioni. Nelle more del giudizio il ricorrente proponeva nuovo ricorso ex art. 709 ter cpc sul quale, ritualmente instaurato il contraddittorio, le parti addivenivano ad una parziale intesa (segnatamente con riguardo al profilo scolastico). All'esito della successiva udienza del 27.9.2023 venivano respinte le istanze di modifica dell'ordinanza presidenziale proposte dal ricorrente e veniva disposto un ulteriore monitoraggio a cura dei VI di territorio. All'udienza del 10.1.2024 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Con sentenza del 24.05.2024 il Tribunale Ordinario di TO, definitivamente decidendo, ha respinto la domanda di addebito della separazione formulata dalla resistente ha disposto l'affidamento esclusivo rafforzato dei minori ed Pt_1 Per_2
al padre con residenza anagrafica e dimora abituale presso lo stesso e Per_3 CP_1 con facoltà per quest'ultimo di assumere in via esclusiva anche tutte le decisioni di maggior interesse per la vita dei figli relative all'istruzione, educazione, salute (comprese le vaccinazioni) e scelta della residenza abituale (compreso il rilascio del passaporto), ai sensi dell'art. 337 quater ult. co. cc;
ha regolamentato il diritto di visita e frequentazione della madre secondo le seguenti modalità, salve diverse intese fra le parti: − nei fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì alle ore 21 della domenica;
− un pomeriggio infrasettimanale dall'uscita da scuola alle ore 21 nella settimana che termina con il week-end di spettanza materna;
− due pomeriggi infrasettimanali, dei quali uno dall'uscita da scuola con pernotto e riaccompagnamento a scuola il mattino successivo e l'altro dall'uscita da scuola sino alle ore 21, nella settimana che termina con il week-end di spettanza paterna;
− per metà delle vacanze natalizie, alternando un anno dal 23 al 30 dicembre e l'altro dal 31 dicembre al 6 gennaio (in difetto di accordo, il periodo di Natale con la madre negli anni dispari); − durante le vacanze pasquali, l'intero periodo ad anni alterni (in difetto di accordo, il periodo pasquale con la madre negli anni dispari); − in occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) ed il giorno del compleanno dei figli, alternandosi con l'altro genitore;
− durante le vacanze estive, due settimane, anche suddivise in due periodi, con corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore (in assenza di accordo, i minori trascorreranno con la madre le prime due settimane di agosto negli anni dispari e le ultime due settimane di agosto negli anni pari e viceversa con il padre); ha disposto la prosecuzione della presa in carico dei minori e del nucleo familiare da parte del VIo Sociale e di NPI/Psicologia per la continuazione dell'attività di monitoraggio, degli interventi di supporto psicologico e del progetto educativo (già avviato) a favore dei minori;
ha raccomandato ad entrambe le parti la massima collaborazione con gli interventi proposti dai VI e alla resistente la prosecuzione del percorso di
Pt_1 sostegno personale ed alla genitorialità indicato dalla CTU;
ha respinto la domanda della resistente di assegnazione a sé della casa coniugale e, per
Pt_1 l'effetto, ne ha revocato l'assegnazione in suo favore disposta con il provvedimento presidenziale;
ha posto a carico della sig.ra a decorrere dalla pubblicazione
Pt_1 della sentenza, un assegno a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, da corrispondere al sig. pari ad € 350 mensili (E. 175/mese per figlio), CP_1 annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, ad eccezione delle spese scolastiche relative alla retta, alle divise ed a tutti i corsi extra-scolastici di cui è prevista la frequenza obbligatoria presso l'istituto Saint Denis coi relativi costi, spese di cui la resistente si è
Pt_1 impegnata a farsi interamente carico;
ha respinto la domanda formulata dalla sig.ra in punto mantenimento della prole;
restava fermo per il pregresso
Pt_1 quanto stabilito con il provvedimento presidenziale;
ha condannato la sig.ra a rifondere a favore del sig. le spese di lite, liquidate in complessivi €
Pt_1 CP_1
7.616 per compensi professionali, oltre € 98 per esposti, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Nella parte motivazionale della sentenza, il Giudice di Prime cure, all'esito dell'istruttoria, osservava quanto segue. In punto addebito della separazione, dichiarava l'infondatezza della domanda formulata dalla sig.ra ritenendo i Pt_1 fatti posti a base della domanda di addebito – ossia i continui tradimenti del sig. avvenuti sin dai primi anni di matrimonio, le violenze verbali e fisiche CP_1 subite – e contestati dal sig. allegati in modo generico, compreso l'allegato CP_1 episodio di aggressione fisica del 02.09.2021 e, in ogni caso, non dimostrati. Sull'affidamento della prole minore e sulla collocazione abitativa, nonché sul regime di visita con il genitore non collocatario, il Tribunale rappresentava che il sig. in sede di precisazione delle conclusioni, aveva instato per CP_1
l'affidamento esclusivo rafforzato a sé dei figli minori e , con collocazione Per_2 Per_3 abitativa presso di sé, mentre la sig.ra aveva chiesto la conferma dell'allora Pt_1 in essere regime di affidamento condiviso, con dimora abituale presso la madre. Il Tribunale, all'esito dell'articolata istruttoria svolta mediante CTU sulla capacità Contr genitoriale e presa in carico dei minori e del nucleo da parte dei SS e di riteneva di accogliere la domanda del sig. per i motivi che seguono. Il CP_1
Tribunale, innanzitutto, richiamava le conclusioni dell'indagine peritale, rilevando come la sig.ra presentasse competenze genitoriali non adeguate a dispetto Pt_1 del sig. In particolare, la CTU aveva dato atto che: CP_1
- Quanto alla sig.ra “la signora è orientata alla performance, sia per sé che per i Pt_1 Per_ figli. Parla prevalentemente di scuola, di compiti, di voti, e soprattutto riguardo ad che ha delle difficoltà oggettive (si sospetta un DSA) è ossessionata dal fatto che deve recuperare, studiare, fare compiti, sottoponendolo a dure e prolungate sessioni di lavoro (nonostante le insegnanti abbiano più volte suggerito il contrario), accusando il sig. di CP_1 non seguirlo nei compiti perché non attua lo stesso suo comportamento. È da aprile 2022 che le insegnanti ribadivano la necessità di una valutazione DSA, per arrivare al nuovo anno con Per_ un Piano didattico personalizzato che potesse aiutare negli apprendimenti, ma la Per_ signora si è rifiutata asserendo che durante l'estate lo avrebbe fatto recuperare. è stato messo in lista d'attesa in NPI per effettuare tale valutazione, a dicembre è stato ato ma la signora ha rifiutato, minacciando l'operatrice che l'ha contattata di denunciarla”; nonostante il provvedimento giudiziario del 24.1.2023 che le ha prescritto di adoperarsi e di prestare la dovuta collaborazione per effettuare gli accertamenti necessari alla verifica della presenza nel minore , la Per_3 signora non si è ancora attivata. “Ella ha un atteggiamento completamente anarchico, pensa di poter gestire i figli in totale autonomia, non rispetta le regole, le incombenze, li porta sempre a scuola in ritardo, non sempre i compiti sono svolti dai bambini, inizia ed interrompe percorsi sanitari (logopedici, neuropsicomotori) agendo d'impulso senza riuscire ad anteporre il pensiero […] La signora confonde piani, professionisti, interventi e si muove in modo disregolato con continui “agiti” […] Appare disregolata nelle emozioni e nel comportamento. Non ha una linearità di pensiero, spesso si contraddice, cambia opinione (vedi quando nella stessa giornata revoca e poi dà il consenso alla CTU a contattare la logopedista, chiedendo poi di partecipare alla convocazione). La dimensione del controllo dell'altro è molto spiccata. Se contraddetta si irrita e diventa reattiva, il suo pensiero diventa rigido e ripetitivo […] La signora ha mostrato durante tutta la consulenza una difficoltà di regolazione delle sue Pt_1 emozioni e dei suoi comportamenti, un'impulsività non completamente controllata (confermata anche dai minori che riferiscono agiti aggressivi materni) e un orientamento alla performance che appare eccessivo e sul quale si canalizzano tutte le sue energie” (cfr. pagg. 62-64 elaborato peritale). La CTU aveva quindi valutato carenti le competenze genitoriali della madre, sotto i seguenti e plurimi profili (pagg. 69 ss. elaborato peritale): i) l'accesso all'altro genitore in quanto “il tentativo della signora è quello di scegliere in autonomia i percorsi per i figli, senza condivisione alcuna con il loro padre”; ii) la qualità della relazione di attaccamento in base al concetto di “genitore psicologico” (identificazione dei bisogni del figlio) perché “la signora non riesce a separare i propri bisogni da quelli dei figli. La relazione di attaccamento proposta è di tipo evitante, ossia svalutante il bisogno umano di cura e attenzione. […] e non Per_2 Per_3 la riconoscono come una figura di accudimento stabile ma sottolineano la sua disorganizzazione e la sua impulsività”; iii) l'attenzione ai bisogni reali dei figli perché “la signora non riconosce il bisogno di di essere aiutato sul Per_3 piano scolastico né la dimensione di grandiosità di che necessita di Per_2 abbassare l'investimento sulla performance, aspetto nvece la mamma alimenta”; iv) la funzione “riflessiva” ed “elaborativa” perché “non sempre è presente la capacità di attribuire intenzioni e finalità ai comportamenti degli altri ed in particolare dei figli, identificandosi nei loro bisogni;
non sempre è presente la capacità di riflettere sul significato delle proprie azioni e delle proprie reazioni emotive”; v) il livello di integrazione familiare in quanto “la signora prova una profonda sfiducia nei confronti del sig. e del suo CP_1 ruolo genitoriale. È presente una profonda condotta rivendi da parte della signora nei confronti del marito”.
- Quanto al sig. invece, dall'analisi peritale erano emerse delle CP_1 competenze genitoriali sufficientemente adeguate (pag. 69 elaborato peritale). In particolare, il padre risultava aver strutturato con i figli “una relazione di attaccamento sicuro, essi lo riconoscono come una figura di accudimento stabile e significativa”; egli era “attento alle necessità dei figli, riconosce il loro bisogno di stabilità, regole, ordine (per esempio arrivare in orario a scuola) così come di svago. È inoltre Per_ capace di riconoscere le difficoltà di e il bisogno di una valutazione DSA per poter essere supportato negli apprendimenti inoltre, presentava adeguate capacità riflessiva ed elaborativa (pagg. 66 ss. elaborato peritale). L'aspetto, più significativo, di criticità rilevato con riguardo alle competenze genitoriali paterne atteneva, invece, al profilo dell'accesso all'altro genitore poiché, malgrado egli non fosse ostativo rispetto ai rapporti madre-figlio, continuavano ad esservi svalutazioni reciproche fra i coniugi e la conflittualità presente fra loro interferiva anche sulla di lui cooperazione e disponibilità (pag. 66 elaborato peritale).
Alla luce di quanto richiamato, il Tribunale riteneva la doglianza materna, secondo cui la CTU non avrebbe tenuto in debita considerazione il comportamento assunto dal coniuge durante il periodo del lock-down, non rilevante, in quanto superata dagli accadimenti e dalle condotte successive poste in essere dalla donna, oggetto di ampia osservazione e valutazione da parte dei VI e della Consulente. Il Tribunale, poi, quanto ai minori, evidenziava che la valutazione peritale aveva restituito un quadro di profonda sofferenza rispetto non solo alla separazione, ma anche “alle condotte disregolate materne (continui ritardi a scuola, pressioni per le incombenze scolastiche, reattività)” (p. 82 elaborato peritale). In particolare, , pur riconoscendo la madre come figura di Per_2 accudimento interscambiabile rispetto al papà, ne pativa le dimensioni impulsive e rabbiose, sentendosi con il padre più al sicuro, per via della sua stabilità ed equilibrio (p. 77 elaborato peritale). , a sua volta, desiderava la madre, ma la Per_3 temeva per via delle sue reazioni impulsive;
la sua relazione con la madre era peraltro descritta come “frustrante” (p. 81) ed era stato, in particolare, evidenziato il forte rischio che il bambino potesse sviluppare una fobia scolare per le difficoltà riscontrate nell'adempiere in modo soddisfacente alle richieste scolastiche, rispetto alle quali non era di aiuto la pressione esercitata dalla madre in tale ambito (pagg. 82 cit.). Sulla base di queste premesse, dunque, la CTU aveva concluso ritenendo l'affidamento esclusivo rafforzato dei minori al padre, con collocazione abitativa presso quest'ultimo, l'assetto di vita maggiormente rispondente all'interesse dei bambini (pag. 84 ss. elaborato peritale). La CTU, in particolare, aveva evidenziato come i minori fossero esposti a pregiudizio a causa della inidoneità educativa materna: la continua denigrazione e svalutazione della figura paterna, il tentativo di gestire in totale autonomia i figli, i comportamenti impulsivi, il rifiuto a Per_ condurre alla valutazione psicodiagnostica per accertare un eventuale DSA, nonostante le Per_ indicazioni ricevute dalle insegnanti, dalla NPI dott.ssa , dalla logopedista dalla Per_7Per_ psicologa dott.ssa della NPI, dalla CTU e dal Giudice stesso nell'ultimo provvedimento, indicavano una grave manifesta e conclamata carenza di capacità genitoriale materna, che si traduceva in un importante pregiudizio dell'equilibrio psico-fisico del minore (pag. 86 elaborato peritale). Il Tribunale riteneva le conclusioni della CTU sopra richiamate in punto regime di affidamento e collocazione abitativa dei figli pienamente condivisibili, in quanto fondate su un'accurata analisi e su un impianto logico-motivazionale adeguato e scevro da elementi di contraddittorietà. Specificava, tra l'altro, che i rilievi critici formulati dalla CTP materna non permettevano di disattendere le conclusioni della CTU e che la censura relativa all'assenza di registrazioni dei colloqui peritali svolti con gli adulti era priva di rilevanza ed inidonea ad inficiare la validità della consulenza, ciò dal momento che la Consulente aveva chiarito che: i) non aveva inteso aderire al Protocollo d'Intesa sulle buone prassi per la CTU in materia di conflitto familiare di TO tanto da avere richiesto, in sede di giuramento telematico, l'autorizzazione a mantenere l'autonomia professionale;
ii) in occasione dell'incontro metodologico coi CCTTPP, era stato condiviso che le registrazioni sarebbero state da considerarsi ad uso esclusivo interno dei consulenti in quanto materiale tecnico (pag. 8 elaborato peritale); iii) agli incontri peritali i CCTTPP avevano avuto la possibilità di presenziare personalmente e l'assenza del CT della resistente era imputabile ad una scelta autonoma della parte (pagg. 98 ss. elaborato peritale). Il Tribunale evidenziava, poi, che le conclusioni peritali erano in linea con le ulteriori risultanze probatorie costituite dagli esiti dell'indagine psico-sociale condotta dai VI sociali e di NPI. I VI territoriali, infatti, avevano segnalato le gravi difficoltà di gestione dei minori, i frequenti e reiterati ritardi nell'accompagnamento a scuola e nelle scelte sanitarie da parte della madre, questi ultimi in particolare in relazione ad , rispetto al Per_3 quale la scuola da tempo aveva segnalato l'importanza che fosse effettuata, quanto prima, una valutazione per verificare l'eventuale presenza nel minore di un DSA, al fine di predisporre un programma didattico personalizzato. Al riguardo, il Tribunale osservava che la sig.ra aveva dimostrato Pt_1 un'ingiustificata ritrosia nel permettere ad di effettuare gli approfondimenti Per_3 necessari a verificare l'esistenza di un DSA: infatti, nonostante le diverse segnalazioni provenienti dalla scuola e dai SS, era stato necessario, su espressa indicazione della CTU, prescrivere espressamente alla sig.ra di adoperarsi e Pt_1 prestare la dovuta collaborazione per lo svolgimento della valutazione sanitaria a favore del minore (provvedimento del 24.1.23), valutazione poi esitata Per_3 nell'accertamento di un “Disturbo misto delle capacità scolastiche […] e altri Disturbi evolutivi delle abilità scolastiche – disgrafia” (v. rel. NPI del 20.9.23). Anche rispetto alla questione dei ritardi scolastici accumulati dai minori, e segnatamente da che frequentava la classe prima della scuola secondaria di Per_2 primo grado, la madre non aveva fornito alcuna valida giustificazione, adducendo indimostrati motivi di salute personali o dei figli. Il Primo Giudice rilevava altresì che, ancora di recente, i VI territoriali avevano segnalato le difficoltà organizzative e di gestione dei minori da parte della madre, che metteva in atto nei loro confronti dinamiche relazionali e comportamenti controllanti e confusivi nonché disregolati ed impulsivi;
condotte che erano fonte per i minori di timore e malessere, come da entrambi verbalizzato agli operatori sociali (v. rel. educativa del 16.11.23). Infine, il Tribunale rappresentava come le varie figure professionali coinvolte nel monitoraggio del nucleo avessero comunicato l'impossibilità di instaurare con la sig.ra un rapporto di collaborazione e fiducia, con l'effetto Pt_1 che anche il progetto educativo elaborato a favore dei minori a far data ottobre 2023 non aveva avuto piena attuazione, essendo stato possibile portarlo avanti solo con il sig. (v. rel. SS del 20.11.23 ed allegata rel. educativa;
v. rel. SS CP_1 del 22.12.23 e rel. NPI del 15.11.23). In conclusione, alla luce della suesposta istruttoria espletata, il Giudice di prime cure disponeva l'affidamento esclusivo c.d. rafforzato dei minori e al padre, in quanto, alla luce delle Per_2 Per_3 riscontrate inadeguatezze genitoriali materne, appariva maggiormente rispondente all'interesse dei minori: la scarsa consapevolezza dimostrata dalla rispetto alle necessità, anche di cura, dei figli, i repentini cambi di opinione Pt_1 della stessa e l'assenza di una seria volontà di collaborare con il marito e con i vari operatori che avevano in carico il nucleo familiare avrebbero reso obiettivamente difficile la concertazione genitoriale delle decisioni da assumere nell'interesse dei minori. Quanto poi alla collocazione abitativa dei minori, in adesione alle conclusioni della CTU, il Tribunale disponeva la residenza anagrafica e dimora abituale dei figli presso il padre, figura genitoriale giudicata in grado di offrire ai figli un contesto abitativo ed affettivo stabile e maggiormente improntato al riconoscimento dei loro bisogni (pag. 85 elaborato peritale). Per quanto concerne il regime di frequentazione madre-figli, il Tribunale rigettava la domanda del sig. di svolgimento degli incontri in luogo neutro, non CP_1 ricorrendone i presupposti, ma, in accoglimento alle indicazioni fornite dalla CTU, stabiliva che le visite madre-figli avvenissero secondo il calendario previsto in parte dispositiva, salvi diversi accordi tra le parti.
Nel superiore interesse dei minori, il Tribunale disponeva la prosecuzione della presa in carico del nucleo familiare da parte del VIo Sociale e di NPI/Psicologia per la continuazione dell'attività di monitoraggio, degli interventi di supporto psicologico e del progetto educativo (già avviato) a favore dei minori, raccomandando massima collaborazione ad entrambe le parti e alla sig.ra la Pt_1 prosecuzione del percorso di sostegno personale ed alla genitorialità, come indicato dalla CTU (pag. 88). In punto assegnazione della casa familiare, il Primo Giudice respingeva la domanda materna, dal momento che la dimora abituale dei minori era stata fissata presso il domicilio paterno, il quale non aveva chiesto a sé l'assegnazione della casa coniugale;
per l'effetto, quindi, revocava l'assegnazione della casa coniugale a favore della sig.ra disposta con ordinanza Pt_1 presidenziale, essendone insussistenti i presupposti. In punto contributo al mantenimento dei figli, il Tribunale – premesso che entrambe le parti aveva instato, in sede di precisazione delle conclusioni, per la previsione di un contributo a carico del genitore non collocatario per il mantenimento dei figli – riteneva di accogliere la domanda del sig. nei termini che seguono: CP_1
- Premesso che, all'udienza del 20.7.2023, la madre si era assunta l'impegno di farsi interamente carico delle spese scolastiche relative alla retta, alle divise ed a tutti i corsi extra-scolastici, di cui era prevista la frequenza obbligatoria presso l'istituto privato Saint Denis coi relativi costi (v. verbale d'udienza);
- Tenuto conto della situazione economico-patrimoniale delle parti e, in particolare, che: il sig. lavorava attualmente alle dipendenze di CP_1 [...]
con una retribuzione mensile netta intorno a € 1.700 al Parte_2 mese netti (cfr. buste paga 2022 e 2023), nel 2022 aveva ceduto a terzi la propria quota di partecipazione sociale della Controparte_3
cessando la carica di amministratore (cfr. docc. 53 e 65), era
[...] socio della TU RL (volume d'affari pari ad € 39.793 nel 2021, cfr. doc. 64), aveva dichiarato di essere percettore di una pensione di invalidità di € 215 mensili ed era proprietario di un immobile sito in TO (cfr. doc. 4); la sig.ra era amministratrice della RE VI SA (società che aveva Pt_1 avuto un importante fatturato nel 2019 pari a circa € 814.000, cfr. doc. 14), aveva dichiarato fiscalmente redditi annui imponibili pari ad € 40.112 nel 2017 (cfr. Mod. Unico 2018), € 30.635 nel 2018 (cfr. Mod. Unico 2019),
€ 25.811 nel 2019 (cfr. Mod. Unico 2020), € 15.886 nel 2020 (cfr. Mod. Unico 2021) ed € 19.152 nel 2021 (cfr. Mod. Unico 2022), dagli estratti c/c versati in atti (cfr. docc. 28-31) emergevano accrediti mensili con causale
“prelevamento utile socio” per importi complessivi significativi (in alcuni mesi anche di 5.000/6.000 euro), era proprietaria esclusiva di due unità immobiliari (cfr. doc. 5; cfr. Mod. Unico 2021 e 2022) ed era onerata da un mutuo con rate di circa € 1.000 al mese (cfr. doc. 18);
- Tenuto altresì conto dei tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore (prevalenti presso il padre) e delle loro esigenze economiche correlate all'età, del significativo impegno economico assunto dalla sig.ra a farsi interamente carico delle spese relative all'istituto Saint Denis Pt_1 frequentato dai minori e della circostanza che il padre avrebbe avuto diritto, in qualità di genitore affidatario esclusivo, a percepire interamente l'assegno unico per i figli (art. 6 co. 4 D.Lgs. 230/2021); ciò evidenziato, poneva a carico della sig.ra un assegno mensile per il Pt_1 mantenimento dei figli di € 350, oltre al 50% delle spese straordinarie diverse da quelle oggetto dello specifico impegno assunto dalla resistente all'udienza del 20.7.23. Per quanto concerne le spese scolastiche e le altre spese straordinarie diverse dal predetto impegno economico, il Tribunale dava atto che le parti avevano espressamente concordato di fare riferimento al vigente Protocollo d'Intesa di TO del 15.3.2016 (v. verbale d'udienza del 20.7.23). Precisava, altresì, che il suddetto contributo era dovuto dalla madre a far data dalla pubblicazione della sentenza. Viceversa il Primo Giudice riteneva non sussistenti i presupposti per porre a carico del sig. un contributo al mantenimento dei CP_1 figli, con la conseguenza che la relativa domanda della sig.ra doveva essere Pt_1 rigettata, fermo restando per il pregresso quanto stabilito con il provvedimento presidenziale. In punto spese, infine, in ragione della sostanziale soccombenza, la sig.ra veniva condannata a rifondere a favore del ricorrente le spese di Pt_1 giudizio, così come liquidate in dispositivo.
Avverso la citata pronuncia ha interposto gravame la sig.ra chiedendo la Pt_1 riforma della sentenza in punto affidamento dei figli, regolamentazione dei diritti di visita e frequentazione del genitore non collocatario, assegnazione della casa familiare e contributo al mantenimento dei figli. Quanto all'affidamento dei figli e diritti di visita-frequentazione del genitore non collocatario, l'appellante riteneva la pronuncia in primo grado errata nella parte in cui aveva disposto l'affidamento esclusivo rafforzato dei figli al padre, in quanto contrario ai principi di bigenitorialità e di tutela dell'interesse prioritario dei figli. L'appellante riteneva l'elaborato peritale non del tutto imparziale, avendo valutato inaccettabili alcune condotte materne, dal carattere secondario e già presenti in costanza di matrimonio – quali i ritardi scolastici –, sorvolando su circostanze positive e di primaria importanza – quale la complicità madre-figli e l'affetto che la sig.ra Pt_1 aveva sempre riposto nei figli –, ignorando, al contrario, aspetti negativi relativi alla figura paterna, come ad esempio l'aggressività del sig. come dichiarato CP_1 anche dai minori in sede di CTU. Ancora, l'appellante lamentava che la CTU non aveva neppure posto l'attenzione e valutato il comportamento tenuto dal sig. nel periodo di lock-down, durante il quale trascorreva le sue giornate CP_1 isolandosi in camera e trascurando totalmente i figli, lasciando tutta la gestione familiare a carico della moglie, che si occupava in via esclusiva dei minori e della casa. La sig.ra lamentava, quindi, una disparità di valutazione dei Pt_1 comportamenti dei genitori da parte della CTU e che le motivazioni poste a fondamento della richiesta di affidamento super esclusivo al padre vertessero su considerazioni non di primaria importanza (e, dunque, non riconducibili alle ipotesi che permettevano di derogare al regime di affidamento condiviso), oltre che infondate. In particolare, la madre era stata ritenuta inidonea nell'esercizio della responsabilità genitoriale anche a causa di un asserito “rifiuto di condurre a Per_3 una valutazione di DSA”. L'appellante precisava, sul punto, che aveva sol te espresso il desiderio di effettuare tale valutazione in ambito privato, come aveva fatto con la logopedista e psicomotricista, su consiglio della Neuropsichiatra di fiducia. Alla luce di quanto premesso, quindi, l'appellante riteneva che i motivi addotti dalla CTU non fossero sufficienti e di una gravità tale da disporre un affidamento super esclusivo al padre, con collocazione dei minori presso il medesimo. Nell'auspicata ipotesi di accoglimento dei primi due motivi di appello, la sig.ra chiedeva, consequenzialmente, la riforma della sentenza Pt_1 impugnata in punto assegnazione della casa familiare e contributo al mantenimento dei figli. Chiedeva, quindi, l'assegnazione della casa coniugale a sé medesima, in quanto collocataria dei figli, nonché di porre a carico del sig. CP_1 un contributo mensile per il mantenimento dei figli in misura non inferiore a € 500 mensili complessivi, oltre al 50% delle spese extra assegno, tenuto conto del notevole incremento di entrate subito dall'ex coniuge. Si è costituito il sig. chiedendo il rigetto dell'appello proposto e la conferma CP_1 integrale della sentenza di primo grado.L'appellato, rispetto ai motivi di appello, evidenziava che:
- La disposizione dell'affidamento esclusivo rafforzato dei minori al padre, con collocazione presso lo stesso, era risultata l'unica soluzione possibile a tutela dei minori, dal momento che nell'istruttoria condotta in primo grado era emerso l'enorme disagio manifestato dai minori nei confronti della propria madre.
- In merito alle numerose questioni volte ad inficiare le risultanze della CTU, evidenziava che la sig.ra aveva regolarmente partecipato alle Pt_1 operazioni peritali, nominando prima un professionista di propria fiducia, poi revocandolo e infine chiedendo una nuova CTU, adducendo di non essere stata compresa e allegando note alla CTU di un'altra e differente professionista.
- In punto mantenimento dei minori, l'appellato evidenziava che, seppur non pienamente soddisfatto dell'importo stabilito nella decisione de qua, insisteva unicamente affinché l'importo mensile a carico della madre non venisse ulteriormente ridotto. Aggiungeva che, ad oggi, nonostante le richieste dell'odierno appellato, la sig.ra non aveva ancora rilasciato Pt_1
l'appartamento di sua esclusiva proprietà (porzione della già casa familiare) e non si adoperava neppure a pagare con regolarità le spese condominiali, ponendo in grave difficoltà l'appellato.
Il padre rappresentava di collaborare regolarmente con i VI, con NPI e con la scuola;
che per il minore era stato sottoscritto un PDP che gli stava Per_3 permettendo di “riappacificarsi” con la scuola, iniziando a ricevere soddisfazioni e impegni commisurati alle sue capacità; che aveva accettato l'intervento educativo proposto dai VI, differenziato per ciascun minore, progetto che tuttavia veniva attuato solamente nei giorni di competenza paterna, dal momento che la sig.ra continuava a tenere comportamenti Pt_1 oppositivi ed ambivalenti nei confronti dei VI, vanificando ogni tipo di programmazione.
Concludeva, quindi, chiedendo il rigetto dell'appello e richiedendo, se ritenuto necessario, una relazione aggiornata al VIo sociale e di NPI che aveva in carico i minori.
All'udienza del 17.01.2025, le parti concordavano, a integrazione del dispositivo della sentenza di primo grado, che il pomeriggio infrasettimanale, nella settimana che terminava con il weekend materno, fosse il martedì dall'uscita di scuola alle ore 21,00; le parti concordavano altresì che, nella settimana in cui erano previsti due incontri infrasettimanali con la madre, il giorno con il pernottamento fosse il lunedì con l'impegno della madre di accompagnare i minori alle attività previste e il secondo pomeriggio fosse il martedì dall'uscita di scuola fino alle 21,00; l'appellante rinunciava alla domanda di sospensiva. La Corte rinviava quindi per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23.05.2025; mandava ai SS e di Contr di inviare relazioni di aggiornamento, anche in merito alle nuove disposizioni di visita infrasettimanale materna, e fissava termine per il deposito delle relazioni al 05.05.2025.
La Corte ha quindi rimesso la causa a decisione all'udienza del 23.05.2025 (sulle conclusioni delle parti come già analiticamente riportate in epigrafe), assegnando i termini 60+20 per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche. ***
L'appello deve essere respinto per le ragioni che seguono.
In primo luogo, devono ricordarsi le condivisibili osservazioni del Giudice di prime cure in ordine agli esiti della CTU, la quale è stata svolta, a differenza di quanto ritenuto da parte appellante, attraverso analisi accurate, che hanno valutato le competenze (e le criticità) di entrambi i genitori, senza alcuna asserita parzialità e rispondendo il consulente in modo logico-motivazionale adeguato anche a fronte dei rilievi della CTP dell'appellante, professionista peraltro intervenuta solo a CTU conclusa (ciò essendo dipeso da una personale scelta difensiva della sig.ra Pt_1 la quale aveva inizialmente nominato un differente CTP, senza poi avvalersene in corso di svolgimento delle operazioni peritali). Ciò premesso, le operazioni peritali hanno dato un esito assolutamente univoco circa le criticità della sig.ra Pt_1 giungendo il consulente a suggerire al Giudicante in modo esplicito la disciplina dell'affidamento super esclusivo con collocazione abitativa presso il padre (cfr. CTU, pag. 84). Richiamati, quali parte integrante del presente provvedimento, tutti gli stralci dell'elaborato peritale già trascritti nella sentenza de qua (pagg. 5- 7), può in questa sede aggiungersi quanto osservato e ricapitolato in sintesi dal consulente nella risposta ai quesiti peritali: “In sintesi, la signora presenta Pt_1 competenze genitoriali non adeguate. Si rilevano come fattori di rischio la storia individuale caratterizzata da conflitti con le figure genitoriali, principalmente con la madre;
conflitto di coppia, impulsività e perdita di controllo, instabilità e incoerenza di pensiero e azioni, assenza di rete sociale ed amicale, incapacità di richiedere e ricevere aiuto. La signora ha mostrato durante tutta la Pt_1 consulenza una difficoltà di regolazione delle sue emozioni e dei suoi comportamenti, un'impulsività non completamente controllata e un orientamento alla performance che appare eccessivo e sul quale si canalizzano tutte le sue energie. I punti di forza sono rappresentati dal profondo affetto verso i figli, dalla sua determinazione e autonomia”.
Tali non equivoche conclusioni del consulente trovano conferma non solo nelle relazioni sociali e psicologiche svolte nella precedente fase processuale, così come riportate nella sentenza appellata (segnatamente alle pagg. 7-8, cui si rinvia), ma anche nelle relazioni di aggiornamento direttamente chieste da questa Corte all'udienza del 17.1.2025 e pervenute, come previsto, nel maggio 2025: la relazione psicologica SL TO (datata 9.5.2025) rileva, in merito alla madre dei minori che “la sig.ra seppure i servizi abbiano cercato di coinvolgerla proponendo diversi Pt_1 appuntamenti via mail, la stessa ha continuato ad esprimere attraverso numerose mail un atteggiamento di sfiducia e svalutazione dei servizi e degli operatori”. I VI Sociali, con relazione datata 5.5.2025, preliminarmente dato atto di aver svolto colloqui con il sig. incontri di rete con gli insegnanti e le figure educative dell'intervento CP_1
Educativo Domiciliare, testimoniano che la sig.ra ha espresso la sua Pt_1 contrarietà all'affidamento esclusivo rafforzato dei figli al padre “continuando a dichiarare un vissuto di ingiustizia e di sfiducia totale nei confronti, a suo dire, di un “sistema” che non tutela i suoi figli. Si evidenzia comunque il suo attenersi a quanto disposto dall'ultimo decreto”. Rileva la Corte, pur non trascurando la positività dell'attuale atteggiamento materno di adeguamento alle disposizioni di visita stabilite, che, tuttavia, perdura un atteggiamento della sig.ra di sfiducia e svalutazione di tutti gli interventi Pt_1 sociali e psicologici in atto, una non comprensione delle motivazioni degli stessi (e delle criticità evidenziate dal CTU) nonché un comportamento che i servizi definiscono “preoccupante” ossia di invio di mail e chiamate “a qualsiasi ora del giorno e della notte, anche la domenica” agli operatori (cfr. pag. 5 relazione educativa della cooperativa “Il margine”, allegata alla relazione sociale sopra richiamata). Conclude altresì tale relazione allegata evidenziando il continuo cambio di richieste della sig.ra anche in merito alle scelte scolastiche dei Pt_1 minori.
Tale complessiva situazione, anche attuale, impone, quantomeno allo stato, la conferma delle disposizioni del Giudice a quo in merito all'affidamento esclusivo rafforzato dei minori al padre, ciò anche al fine di evitare, nell'interesse dei minori stessi, il rischio di un continuo ricorso al Giudice Tutelare per le scelte, quali l'istruzione, le scelte sanitarie ecc.; si ricorda che tale rischio è stato esplicitamente evidenziato anche dal CTU nel caso fossero state adottate forme di affidamento diverse da quella ora in atto e dallo stesso suggerita (cfr. pag. 87 CTU).
Alla conferma dell'affidamento esclusivo rafforzato dei minori al padre consegue altresì la conferma delle altre disposizioni da ciò logicamente dipendenti, quali la già dichiarata revoca dell'assegnazione della casa ex familiare alla sig.ra e la Pt_1 conferma del contributo della stessa in favore dei figli (come già disposto nel dispositivo della sentenza de qua), dandosi atto, sul punto, che non vi è specifico motivo di appello né sull'an né sul quantum di tale contributo della madre per i figli, ma unicamente una diversa domanda di disporre un contributo del padre per i figli, in caso di affido condiviso degli stessi con collocazione presso la madre (o di mantenimento diretto di ciascun genitore, in caso di accoglimento della domanda subordinata di fissazione di tempi paritari di permanenza dei minori con madre e padre).
Quanto alle modalità di visita madre/figli deve ricordarsi che all'udienza del 17.1.2025 le parti hanno concordato una integrazione del dispositivo della sentenza di primo grado (ut supra in narrativa), che verrà pertanto riportato in dispositivo, come di seguito.
Alla luce di quanto sopra evidenziato, devono rigettarsi altresì tutte le istanze istruttorie (di prova orale) riproposte in questo grado dalla parte appellante Pt_1 in quanto superflue, alla luce degli accertamenti istruttori già effettuati nei due gradi di giudizio (in particolare, CTU e acquisizione progressiva di relazioni psicosociali).
Deve altresì rigettarsi la domanda di integrazione documentale proposta dalla parte convenuta con nota 22.5.2025, in quanto anch'essa superflua al fine CP_1 del decidere per le medesime ragioni già sopra esposte.
Deve, quindi, confermarsi integralmente la sentenza appellata (conseguentemente anche in punto regolamentazione delle spese di lite di primo grado), con rigetto di tutti i motivi di appello proposti.
Quanto alle spese di lite del presente grado, la parte appellante, sig.ra
[...]
soccombente, va condannata al pagamento delle spese sostenute per la Pt_1 lite dall'appellato, sig. spese che vengono liquidate secondo i CP_1 parametri del DM 55/14, come modificato dal DM 147/22, per i procedimenti contenziosi nella fascia indeterminata bassa da € 26.000,01 ad € 52.000,00, pari a euro € 5.976,00 (ossia conteggiando € 2.058,00 per fase studio, € 1.418,00 per fase introduttiva ed € 2.500,00 per fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.
Dichiara tenuta altresì l'appellante a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1 L. 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di TO
Sezione per la Famiglia visti gli artt. 359 e 279 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 3133/2024 emessa in data 24.05.2024, (dep. in data 28.05.2024 e notificata in data 13.06.2024) dal Tribunale Ordinario di TO (R.G. 11074/2021), proposto dalla sig.ra nei confronti di Parte_1 CP_1 respinta ogni diversa e/o contraria istanza, eccezione o domanda, anche istruttoria,
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
ad integrazione della stessa dà atto che all'udienza del 17.01.2025, le parti hanno concordato, a integrazione del dispositivo della sentenza di primo grado, che il pomeriggio infrasettimanale, nella settimana che termina con il weekend materno, sia il martedì dall'uscita di scuola alle ore 21,00; le parti hanno concordato altresì che, nella settimana in cui sono previsti due incontri infrasettimanali con la madre, il giorno con il pernottamento sia il lunedì con l'impegno della madre ad accompagnare i minori alle attività previste e il secondo pomeriggio dall'uscita di scuola fino alle 21,00 sia il martedì.
Condanna la parte appellante, sig.ra al pagamento delle spese di Parte_1 lite del presente grado, sostenute dall'appellato, sig. spese che CP_1 vengono liquidate secondo i parametri del DM 55/14, come modificato dal DM 147/22, per i procedimenti contenziosi nella fascia indeterminata bassa da € 26.000,01 ad € 52.000,00, pari a euro € 5.976,00 (ossia conteggiando € 2.058,00 per fase studio, € 1.418,00 per fase introduttiva ed € 2.500,00 per fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.
Dichiara tenuta altresì l'appellante, sig.ra a versare un ulteriore Parte_1 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1 L. 24.12.2012 n. 228.
Così deciso il 17.10.2025 nella Camera di consiglio della Sezione Famiglia della Corte d'Appello di TO. IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dott.ssa Anna Giulia MELILLI
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Carmela MASCARELLO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Famiglia – Minorenni
riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott.ssa Carmela Mascarello Presidente
Dott.ssa Roberta Collidà Consigliere
Dott.ssa Anna Giulia Melilli Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile R.G.C. 851/2024
promossa in sede di appello da:
rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea DE PASQUALE, presso Parte_1 il cui studio in TO, Corso Vittorio Emanuele II n. 108, è elettivamente domiciliata, come da procura in atti;
- Appellante
Contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Ivana Carmelina PRESUTTI, presso CP_1 il cui studio sito in TO, via Cordero di Pamparato n. 17, è elettivamente domiciliato, come da procura in atti;
- Appellato avverso la sentenza n. 3133/2024 emessa in data 24.05.2024, (dep. in data 28.05.2024 e notificata in data 13.06.2024) dal Tribunale Ordinario di TO (R.G. 11074/2021), in ordine alla separazione giudiziale delle parti;
dato atto che il Procuratore Generale ha espresso il seguente parere: “letto in particolare il paragrafo del ricorso intitolato “Sulla criticità CTU e sulla necessità di rinnovo della stessa” ritiene questo PG che sia opportuno procedere ad un approfondimento peritale volto a stabilire se il disposto regime di affidamento esclusivo c.d. rafforzato al padre in luogo di quello condiviso ad entrambi i genitori sia quello più rispondente alle esigenze dei due figli minori della coppia al fine di garantire il benessere e le esigenze di stabilità e serenità dei medesimi Per_1 per la loro armoniosa crescita psico-fisica; ESPRIME parere solo parzialmente favorevole all'accoglimento dell'istanza nei termini dianzi illustrati, con i necessari riflessi sull'esecutività della sentenza impugnata”; Conclusioni delle parti come da verbale di udienza del 23.5.2025, in particolare:
Parte Appellante:
“NEL MERITO: Per_ Per_ 1) affidare i figli minori e in forma condivisa ad entrambi i genitori, con residenza e collocazione prevalente presso l'abitazione materna e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni ordinarie;
2) disporre che il padre possa vedere e tenere con sé i figli minori liberamente e anche secondo il desiderio dei figli;
in ogni caso, secondo il seguente calendario:
- a week end alterni, dal sabato mattina sino alla domenica sera con prelievo (alle ore 10.00) e riaccompagnamento (entro le ore 21.00) presso l'abitazione;
- un pomeriggio infrasettimanale, dall'uscita da scuola seguito da pernottamento;
- ad anni alterni nel periodo natalizio, dal 24.12 al 30.12 o dal 31.12 al 6.1.; in difetto di accordo, negli anni pari la settimana del Natale al padre e quella di Capodanno alla madre e viceversa negli anni dispari;
ad anni alterni le festività pasquali;
- nel periodo estivo, due settimane anche non consecutive, in periodo da concordarsi con la madre entro il 30.5 di ogni anno;
in difetto di accordo, negli anni pari dall'1.8 al 15.8 con il padre e dal 16.8 al 31.8 con la madre, e viceversa negli anni pari
3) conseguentemente, assegnare la casa familiare in TO, corso Unione Sovietica n. 367/B nell'attuale consistenza, alla sig.ra che vi vivrà con i figli;
Pt_1
4) disporre che il padre contribuisca al mantenimento dei figli versando la somma mensile non inferiore ad euro 500,00 mensili, oltre il 50% delle spese extra assegno (ad eccezione della scuola privata di cui si accolla i costi la sig.ra come da Protocollo di intesa siglato tra il Tribunale e il Pt_1 C.O.A. TO.
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA:
5) nella denegata ipotesi per cui l'Ecc.ma Corte d'Appello non ritenga fondata la domanda posta in via principale, affidare in forma condivisa i figli minori a entrambi i genitori, con residenza e collocazione prevalente presso l'abitazione paterna e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni ordinarie;
6) disporre che la madre possa vedere e tenere con sé i figli minori liberamente e anche secondo i loro desideri, e in ogni caso, con una suddivisione al 50% dei tempi di permanenza da entrambi i genitori, secondo il calendario che l'Ecc.ma Corte vorrà determinare;
7) dichiarare che non vi sono i presupposti per porre a carico della madre un contributo al mantenimento dei figli a favore del padre in virtù della suddivisione al 50% dei tempi di permanenza dei figli da ciascun genitore e che le spese extra assegno (ad eccezione della scuola privata di cui si accolla i costi la sig.ra sono a carico di entrambi i genitori al 50%, come da Protocollo di intesa Pt_1 siglato tra il Tribunale e il C.O.A. TO.
LE SPESE:
Con vittoria delle spese, in favore della sottoscritta, relative al presente grado di giudizio e del giudizio di primo grado, oltre IVA e CPA, spese 15%.”.
Parte Appellata:
“In via principale:
Respingere l'impugnazione perché infondata in fatto e diritto e, pertanto, confermare quanto stabilito dal Giudice di primo grado.
In punto spese:
Con vittoria di spese per i due gradi di giudizio, oltre iva e cpa come per Legge.”. MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
I signori e contraevano matrimonio civile in CP_1 Parte_1
TORINO in data 16.06.2001, con regime di separazione dei beni. Dall'unione sono nati due figli: il 30.12.2012 e l'11.10.2014. Nel corso Per_4 Per_5 del giudizio di separazione parte ricorrente proponeva ricorso ex artt. 709 CP_1 ter e 709 ult. co. cpc e, previamente instaurato il contraddittorio fra le parti, veniva disposta CTU (poi depositata il 18.3.2023) sulla capacità genitoriale, con ordinanza del 23.6.2022. Con successiva ordinanza del 15.12.2022 il GI ammetteva solo parzialmente le istanze istruttorie formulate e fissava udienza per ulteriori determinazioni giudiziali all'esito della CTU, con ordine alle parti di deposito della documentazione reddituale aggiornata. Con provvedimento in data 24.1.2023, su segnalazione della CTU, veniva prescritto alla resistente di Pt_1 adoperarsi e prestare la dovuta collaborazione per gli accertamenti necessari a verificare la presenza nel minore di un disturbo dell'apprendimento. Con Per_3 ulteriore ordinanza in data 5.5.2023, in parziale accoglimento delle domande formulate dal ricorrente ed in parziale modifica dell'ordinanza presidenziale CP_1 del 31.12.2021, il GI ampliava il regime di visita padre-figli e disponeva la prosecuzione della presa in carico dei minori da parte dei VI di territorio, fissando successiva udienza per disamina delle relazioni. Nelle more del giudizio il ricorrente proponeva nuovo ricorso ex art. 709 ter cpc sul quale, ritualmente instaurato il contraddittorio, le parti addivenivano ad una parziale intesa (segnatamente con riguardo al profilo scolastico). All'esito della successiva udienza del 27.9.2023 venivano respinte le istanze di modifica dell'ordinanza presidenziale proposte dal ricorrente e veniva disposto un ulteriore monitoraggio a cura dei VI di territorio. All'udienza del 10.1.2024 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Con sentenza del 24.05.2024 il Tribunale Ordinario di TO, definitivamente decidendo, ha respinto la domanda di addebito della separazione formulata dalla resistente ha disposto l'affidamento esclusivo rafforzato dei minori ed Pt_1 Per_2
al padre con residenza anagrafica e dimora abituale presso lo stesso e Per_3 CP_1 con facoltà per quest'ultimo di assumere in via esclusiva anche tutte le decisioni di maggior interesse per la vita dei figli relative all'istruzione, educazione, salute (comprese le vaccinazioni) e scelta della residenza abituale (compreso il rilascio del passaporto), ai sensi dell'art. 337 quater ult. co. cc;
ha regolamentato il diritto di visita e frequentazione della madre secondo le seguenti modalità, salve diverse intese fra le parti: − nei fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì alle ore 21 della domenica;
− un pomeriggio infrasettimanale dall'uscita da scuola alle ore 21 nella settimana che termina con il week-end di spettanza materna;
− due pomeriggi infrasettimanali, dei quali uno dall'uscita da scuola con pernotto e riaccompagnamento a scuola il mattino successivo e l'altro dall'uscita da scuola sino alle ore 21, nella settimana che termina con il week-end di spettanza paterna;
− per metà delle vacanze natalizie, alternando un anno dal 23 al 30 dicembre e l'altro dal 31 dicembre al 6 gennaio (in difetto di accordo, il periodo di Natale con la madre negli anni dispari); − durante le vacanze pasquali, l'intero periodo ad anni alterni (in difetto di accordo, il periodo pasquale con la madre negli anni dispari); − in occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) ed il giorno del compleanno dei figli, alternandosi con l'altro genitore;
− durante le vacanze estive, due settimane, anche suddivise in due periodi, con corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore (in assenza di accordo, i minori trascorreranno con la madre le prime due settimane di agosto negli anni dispari e le ultime due settimane di agosto negli anni pari e viceversa con il padre); ha disposto la prosecuzione della presa in carico dei minori e del nucleo familiare da parte del VIo Sociale e di NPI/Psicologia per la continuazione dell'attività di monitoraggio, degli interventi di supporto psicologico e del progetto educativo (già avviato) a favore dei minori;
ha raccomandato ad entrambe le parti la massima collaborazione con gli interventi proposti dai VI e alla resistente la prosecuzione del percorso di
Pt_1 sostegno personale ed alla genitorialità indicato dalla CTU;
ha respinto la domanda della resistente di assegnazione a sé della casa coniugale e, per
Pt_1 l'effetto, ne ha revocato l'assegnazione in suo favore disposta con il provvedimento presidenziale;
ha posto a carico della sig.ra a decorrere dalla pubblicazione
Pt_1 della sentenza, un assegno a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, da corrispondere al sig. pari ad € 350 mensili (E. 175/mese per figlio), CP_1 annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, ad eccezione delle spese scolastiche relative alla retta, alle divise ed a tutti i corsi extra-scolastici di cui è prevista la frequenza obbligatoria presso l'istituto Saint Denis coi relativi costi, spese di cui la resistente si è
Pt_1 impegnata a farsi interamente carico;
ha respinto la domanda formulata dalla sig.ra in punto mantenimento della prole;
restava fermo per il pregresso
Pt_1 quanto stabilito con il provvedimento presidenziale;
ha condannato la sig.ra a rifondere a favore del sig. le spese di lite, liquidate in complessivi €
Pt_1 CP_1
7.616 per compensi professionali, oltre € 98 per esposti, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Nella parte motivazionale della sentenza, il Giudice di Prime cure, all'esito dell'istruttoria, osservava quanto segue. In punto addebito della separazione, dichiarava l'infondatezza della domanda formulata dalla sig.ra ritenendo i Pt_1 fatti posti a base della domanda di addebito – ossia i continui tradimenti del sig. avvenuti sin dai primi anni di matrimonio, le violenze verbali e fisiche CP_1 subite – e contestati dal sig. allegati in modo generico, compreso l'allegato CP_1 episodio di aggressione fisica del 02.09.2021 e, in ogni caso, non dimostrati. Sull'affidamento della prole minore e sulla collocazione abitativa, nonché sul regime di visita con il genitore non collocatario, il Tribunale rappresentava che il sig. in sede di precisazione delle conclusioni, aveva instato per CP_1
l'affidamento esclusivo rafforzato a sé dei figli minori e , con collocazione Per_2 Per_3 abitativa presso di sé, mentre la sig.ra aveva chiesto la conferma dell'allora Pt_1 in essere regime di affidamento condiviso, con dimora abituale presso la madre. Il Tribunale, all'esito dell'articolata istruttoria svolta mediante CTU sulla capacità Contr genitoriale e presa in carico dei minori e del nucleo da parte dei SS e di riteneva di accogliere la domanda del sig. per i motivi che seguono. Il CP_1
Tribunale, innanzitutto, richiamava le conclusioni dell'indagine peritale, rilevando come la sig.ra presentasse competenze genitoriali non adeguate a dispetto Pt_1 del sig. In particolare, la CTU aveva dato atto che: CP_1
- Quanto alla sig.ra “la signora è orientata alla performance, sia per sé che per i Pt_1 Per_ figli. Parla prevalentemente di scuola, di compiti, di voti, e soprattutto riguardo ad che ha delle difficoltà oggettive (si sospetta un DSA) è ossessionata dal fatto che deve recuperare, studiare, fare compiti, sottoponendolo a dure e prolungate sessioni di lavoro (nonostante le insegnanti abbiano più volte suggerito il contrario), accusando il sig. di CP_1 non seguirlo nei compiti perché non attua lo stesso suo comportamento. È da aprile 2022 che le insegnanti ribadivano la necessità di una valutazione DSA, per arrivare al nuovo anno con Per_ un Piano didattico personalizzato che potesse aiutare negli apprendimenti, ma la Per_ signora si è rifiutata asserendo che durante l'estate lo avrebbe fatto recuperare. è stato messo in lista d'attesa in NPI per effettuare tale valutazione, a dicembre è stato ato ma la signora ha rifiutato, minacciando l'operatrice che l'ha contattata di denunciarla”; nonostante il provvedimento giudiziario del 24.1.2023 che le ha prescritto di adoperarsi e di prestare la dovuta collaborazione per effettuare gli accertamenti necessari alla verifica della presenza nel minore , la Per_3 signora non si è ancora attivata. “Ella ha un atteggiamento completamente anarchico, pensa di poter gestire i figli in totale autonomia, non rispetta le regole, le incombenze, li porta sempre a scuola in ritardo, non sempre i compiti sono svolti dai bambini, inizia ed interrompe percorsi sanitari (logopedici, neuropsicomotori) agendo d'impulso senza riuscire ad anteporre il pensiero […] La signora confonde piani, professionisti, interventi e si muove in modo disregolato con continui “agiti” […] Appare disregolata nelle emozioni e nel comportamento. Non ha una linearità di pensiero, spesso si contraddice, cambia opinione (vedi quando nella stessa giornata revoca e poi dà il consenso alla CTU a contattare la logopedista, chiedendo poi di partecipare alla convocazione). La dimensione del controllo dell'altro è molto spiccata. Se contraddetta si irrita e diventa reattiva, il suo pensiero diventa rigido e ripetitivo […] La signora ha mostrato durante tutta la consulenza una difficoltà di regolazione delle sue Pt_1 emozioni e dei suoi comportamenti, un'impulsività non completamente controllata (confermata anche dai minori che riferiscono agiti aggressivi materni) e un orientamento alla performance che appare eccessivo e sul quale si canalizzano tutte le sue energie” (cfr. pagg. 62-64 elaborato peritale). La CTU aveva quindi valutato carenti le competenze genitoriali della madre, sotto i seguenti e plurimi profili (pagg. 69 ss. elaborato peritale): i) l'accesso all'altro genitore in quanto “il tentativo della signora è quello di scegliere in autonomia i percorsi per i figli, senza condivisione alcuna con il loro padre”; ii) la qualità della relazione di attaccamento in base al concetto di “genitore psicologico” (identificazione dei bisogni del figlio) perché “la signora non riesce a separare i propri bisogni da quelli dei figli. La relazione di attaccamento proposta è di tipo evitante, ossia svalutante il bisogno umano di cura e attenzione. […] e non Per_2 Per_3 la riconoscono come una figura di accudimento stabile ma sottolineano la sua disorganizzazione e la sua impulsività”; iii) l'attenzione ai bisogni reali dei figli perché “la signora non riconosce il bisogno di di essere aiutato sul Per_3 piano scolastico né la dimensione di grandiosità di che necessita di Per_2 abbassare l'investimento sulla performance, aspetto nvece la mamma alimenta”; iv) la funzione “riflessiva” ed “elaborativa” perché “non sempre è presente la capacità di attribuire intenzioni e finalità ai comportamenti degli altri ed in particolare dei figli, identificandosi nei loro bisogni;
non sempre è presente la capacità di riflettere sul significato delle proprie azioni e delle proprie reazioni emotive”; v) il livello di integrazione familiare in quanto “la signora prova una profonda sfiducia nei confronti del sig. e del suo CP_1 ruolo genitoriale. È presente una profonda condotta rivendi da parte della signora nei confronti del marito”.
- Quanto al sig. invece, dall'analisi peritale erano emerse delle CP_1 competenze genitoriali sufficientemente adeguate (pag. 69 elaborato peritale). In particolare, il padre risultava aver strutturato con i figli “una relazione di attaccamento sicuro, essi lo riconoscono come una figura di accudimento stabile e significativa”; egli era “attento alle necessità dei figli, riconosce il loro bisogno di stabilità, regole, ordine (per esempio arrivare in orario a scuola) così come di svago. È inoltre Per_ capace di riconoscere le difficoltà di e il bisogno di una valutazione DSA per poter essere supportato negli apprendimenti inoltre, presentava adeguate capacità riflessiva ed elaborativa (pagg. 66 ss. elaborato peritale). L'aspetto, più significativo, di criticità rilevato con riguardo alle competenze genitoriali paterne atteneva, invece, al profilo dell'accesso all'altro genitore poiché, malgrado egli non fosse ostativo rispetto ai rapporti madre-figlio, continuavano ad esservi svalutazioni reciproche fra i coniugi e la conflittualità presente fra loro interferiva anche sulla di lui cooperazione e disponibilità (pag. 66 elaborato peritale).
Alla luce di quanto richiamato, il Tribunale riteneva la doglianza materna, secondo cui la CTU non avrebbe tenuto in debita considerazione il comportamento assunto dal coniuge durante il periodo del lock-down, non rilevante, in quanto superata dagli accadimenti e dalle condotte successive poste in essere dalla donna, oggetto di ampia osservazione e valutazione da parte dei VI e della Consulente. Il Tribunale, poi, quanto ai minori, evidenziava che la valutazione peritale aveva restituito un quadro di profonda sofferenza rispetto non solo alla separazione, ma anche “alle condotte disregolate materne (continui ritardi a scuola, pressioni per le incombenze scolastiche, reattività)” (p. 82 elaborato peritale). In particolare, , pur riconoscendo la madre come figura di Per_2 accudimento interscambiabile rispetto al papà, ne pativa le dimensioni impulsive e rabbiose, sentendosi con il padre più al sicuro, per via della sua stabilità ed equilibrio (p. 77 elaborato peritale). , a sua volta, desiderava la madre, ma la Per_3 temeva per via delle sue reazioni impulsive;
la sua relazione con la madre era peraltro descritta come “frustrante” (p. 81) ed era stato, in particolare, evidenziato il forte rischio che il bambino potesse sviluppare una fobia scolare per le difficoltà riscontrate nell'adempiere in modo soddisfacente alle richieste scolastiche, rispetto alle quali non era di aiuto la pressione esercitata dalla madre in tale ambito (pagg. 82 cit.). Sulla base di queste premesse, dunque, la CTU aveva concluso ritenendo l'affidamento esclusivo rafforzato dei minori al padre, con collocazione abitativa presso quest'ultimo, l'assetto di vita maggiormente rispondente all'interesse dei bambini (pag. 84 ss. elaborato peritale). La CTU, in particolare, aveva evidenziato come i minori fossero esposti a pregiudizio a causa della inidoneità educativa materna: la continua denigrazione e svalutazione della figura paterna, il tentativo di gestire in totale autonomia i figli, i comportamenti impulsivi, il rifiuto a Per_ condurre alla valutazione psicodiagnostica per accertare un eventuale DSA, nonostante le Per_ indicazioni ricevute dalle insegnanti, dalla NPI dott.ssa , dalla logopedista dalla Per_7Per_ psicologa dott.ssa della NPI, dalla CTU e dal Giudice stesso nell'ultimo provvedimento, indicavano una grave manifesta e conclamata carenza di capacità genitoriale materna, che si traduceva in un importante pregiudizio dell'equilibrio psico-fisico del minore (pag. 86 elaborato peritale). Il Tribunale riteneva le conclusioni della CTU sopra richiamate in punto regime di affidamento e collocazione abitativa dei figli pienamente condivisibili, in quanto fondate su un'accurata analisi e su un impianto logico-motivazionale adeguato e scevro da elementi di contraddittorietà. Specificava, tra l'altro, che i rilievi critici formulati dalla CTP materna non permettevano di disattendere le conclusioni della CTU e che la censura relativa all'assenza di registrazioni dei colloqui peritali svolti con gli adulti era priva di rilevanza ed inidonea ad inficiare la validità della consulenza, ciò dal momento che la Consulente aveva chiarito che: i) non aveva inteso aderire al Protocollo d'Intesa sulle buone prassi per la CTU in materia di conflitto familiare di TO tanto da avere richiesto, in sede di giuramento telematico, l'autorizzazione a mantenere l'autonomia professionale;
ii) in occasione dell'incontro metodologico coi CCTTPP, era stato condiviso che le registrazioni sarebbero state da considerarsi ad uso esclusivo interno dei consulenti in quanto materiale tecnico (pag. 8 elaborato peritale); iii) agli incontri peritali i CCTTPP avevano avuto la possibilità di presenziare personalmente e l'assenza del CT della resistente era imputabile ad una scelta autonoma della parte (pagg. 98 ss. elaborato peritale). Il Tribunale evidenziava, poi, che le conclusioni peritali erano in linea con le ulteriori risultanze probatorie costituite dagli esiti dell'indagine psico-sociale condotta dai VI sociali e di NPI. I VI territoriali, infatti, avevano segnalato le gravi difficoltà di gestione dei minori, i frequenti e reiterati ritardi nell'accompagnamento a scuola e nelle scelte sanitarie da parte della madre, questi ultimi in particolare in relazione ad , rispetto al Per_3 quale la scuola da tempo aveva segnalato l'importanza che fosse effettuata, quanto prima, una valutazione per verificare l'eventuale presenza nel minore di un DSA, al fine di predisporre un programma didattico personalizzato. Al riguardo, il Tribunale osservava che la sig.ra aveva dimostrato Pt_1 un'ingiustificata ritrosia nel permettere ad di effettuare gli approfondimenti Per_3 necessari a verificare l'esistenza di un DSA: infatti, nonostante le diverse segnalazioni provenienti dalla scuola e dai SS, era stato necessario, su espressa indicazione della CTU, prescrivere espressamente alla sig.ra di adoperarsi e Pt_1 prestare la dovuta collaborazione per lo svolgimento della valutazione sanitaria a favore del minore (provvedimento del 24.1.23), valutazione poi esitata Per_3 nell'accertamento di un “Disturbo misto delle capacità scolastiche […] e altri Disturbi evolutivi delle abilità scolastiche – disgrafia” (v. rel. NPI del 20.9.23). Anche rispetto alla questione dei ritardi scolastici accumulati dai minori, e segnatamente da che frequentava la classe prima della scuola secondaria di Per_2 primo grado, la madre non aveva fornito alcuna valida giustificazione, adducendo indimostrati motivi di salute personali o dei figli. Il Primo Giudice rilevava altresì che, ancora di recente, i VI territoriali avevano segnalato le difficoltà organizzative e di gestione dei minori da parte della madre, che metteva in atto nei loro confronti dinamiche relazionali e comportamenti controllanti e confusivi nonché disregolati ed impulsivi;
condotte che erano fonte per i minori di timore e malessere, come da entrambi verbalizzato agli operatori sociali (v. rel. educativa del 16.11.23). Infine, il Tribunale rappresentava come le varie figure professionali coinvolte nel monitoraggio del nucleo avessero comunicato l'impossibilità di instaurare con la sig.ra un rapporto di collaborazione e fiducia, con l'effetto Pt_1 che anche il progetto educativo elaborato a favore dei minori a far data ottobre 2023 non aveva avuto piena attuazione, essendo stato possibile portarlo avanti solo con il sig. (v. rel. SS del 20.11.23 ed allegata rel. educativa;
v. rel. SS CP_1 del 22.12.23 e rel. NPI del 15.11.23). In conclusione, alla luce della suesposta istruttoria espletata, il Giudice di prime cure disponeva l'affidamento esclusivo c.d. rafforzato dei minori e al padre, in quanto, alla luce delle Per_2 Per_3 riscontrate inadeguatezze genitoriali materne, appariva maggiormente rispondente all'interesse dei minori: la scarsa consapevolezza dimostrata dalla rispetto alle necessità, anche di cura, dei figli, i repentini cambi di opinione Pt_1 della stessa e l'assenza di una seria volontà di collaborare con il marito e con i vari operatori che avevano in carico il nucleo familiare avrebbero reso obiettivamente difficile la concertazione genitoriale delle decisioni da assumere nell'interesse dei minori. Quanto poi alla collocazione abitativa dei minori, in adesione alle conclusioni della CTU, il Tribunale disponeva la residenza anagrafica e dimora abituale dei figli presso il padre, figura genitoriale giudicata in grado di offrire ai figli un contesto abitativo ed affettivo stabile e maggiormente improntato al riconoscimento dei loro bisogni (pag. 85 elaborato peritale). Per quanto concerne il regime di frequentazione madre-figli, il Tribunale rigettava la domanda del sig. di svolgimento degli incontri in luogo neutro, non CP_1 ricorrendone i presupposti, ma, in accoglimento alle indicazioni fornite dalla CTU, stabiliva che le visite madre-figli avvenissero secondo il calendario previsto in parte dispositiva, salvi diversi accordi tra le parti.
Nel superiore interesse dei minori, il Tribunale disponeva la prosecuzione della presa in carico del nucleo familiare da parte del VIo Sociale e di NPI/Psicologia per la continuazione dell'attività di monitoraggio, degli interventi di supporto psicologico e del progetto educativo (già avviato) a favore dei minori, raccomandando massima collaborazione ad entrambe le parti e alla sig.ra la Pt_1 prosecuzione del percorso di sostegno personale ed alla genitorialità, come indicato dalla CTU (pag. 88). In punto assegnazione della casa familiare, il Primo Giudice respingeva la domanda materna, dal momento che la dimora abituale dei minori era stata fissata presso il domicilio paterno, il quale non aveva chiesto a sé l'assegnazione della casa coniugale;
per l'effetto, quindi, revocava l'assegnazione della casa coniugale a favore della sig.ra disposta con ordinanza Pt_1 presidenziale, essendone insussistenti i presupposti. In punto contributo al mantenimento dei figli, il Tribunale – premesso che entrambe le parti aveva instato, in sede di precisazione delle conclusioni, per la previsione di un contributo a carico del genitore non collocatario per il mantenimento dei figli – riteneva di accogliere la domanda del sig. nei termini che seguono: CP_1
- Premesso che, all'udienza del 20.7.2023, la madre si era assunta l'impegno di farsi interamente carico delle spese scolastiche relative alla retta, alle divise ed a tutti i corsi extra-scolastici, di cui era prevista la frequenza obbligatoria presso l'istituto privato Saint Denis coi relativi costi (v. verbale d'udienza);
- Tenuto conto della situazione economico-patrimoniale delle parti e, in particolare, che: il sig. lavorava attualmente alle dipendenze di CP_1 [...]
con una retribuzione mensile netta intorno a € 1.700 al Parte_2 mese netti (cfr. buste paga 2022 e 2023), nel 2022 aveva ceduto a terzi la propria quota di partecipazione sociale della Controparte_3
cessando la carica di amministratore (cfr. docc. 53 e 65), era
[...] socio della TU RL (volume d'affari pari ad € 39.793 nel 2021, cfr. doc. 64), aveva dichiarato di essere percettore di una pensione di invalidità di € 215 mensili ed era proprietario di un immobile sito in TO (cfr. doc. 4); la sig.ra era amministratrice della RE VI SA (società che aveva Pt_1 avuto un importante fatturato nel 2019 pari a circa € 814.000, cfr. doc. 14), aveva dichiarato fiscalmente redditi annui imponibili pari ad € 40.112 nel 2017 (cfr. Mod. Unico 2018), € 30.635 nel 2018 (cfr. Mod. Unico 2019),
€ 25.811 nel 2019 (cfr. Mod. Unico 2020), € 15.886 nel 2020 (cfr. Mod. Unico 2021) ed € 19.152 nel 2021 (cfr. Mod. Unico 2022), dagli estratti c/c versati in atti (cfr. docc. 28-31) emergevano accrediti mensili con causale
“prelevamento utile socio” per importi complessivi significativi (in alcuni mesi anche di 5.000/6.000 euro), era proprietaria esclusiva di due unità immobiliari (cfr. doc. 5; cfr. Mod. Unico 2021 e 2022) ed era onerata da un mutuo con rate di circa € 1.000 al mese (cfr. doc. 18);
- Tenuto altresì conto dei tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore (prevalenti presso il padre) e delle loro esigenze economiche correlate all'età, del significativo impegno economico assunto dalla sig.ra a farsi interamente carico delle spese relative all'istituto Saint Denis Pt_1 frequentato dai minori e della circostanza che il padre avrebbe avuto diritto, in qualità di genitore affidatario esclusivo, a percepire interamente l'assegno unico per i figli (art. 6 co. 4 D.Lgs. 230/2021); ciò evidenziato, poneva a carico della sig.ra un assegno mensile per il Pt_1 mantenimento dei figli di € 350, oltre al 50% delle spese straordinarie diverse da quelle oggetto dello specifico impegno assunto dalla resistente all'udienza del 20.7.23. Per quanto concerne le spese scolastiche e le altre spese straordinarie diverse dal predetto impegno economico, il Tribunale dava atto che le parti avevano espressamente concordato di fare riferimento al vigente Protocollo d'Intesa di TO del 15.3.2016 (v. verbale d'udienza del 20.7.23). Precisava, altresì, che il suddetto contributo era dovuto dalla madre a far data dalla pubblicazione della sentenza. Viceversa il Primo Giudice riteneva non sussistenti i presupposti per porre a carico del sig. un contributo al mantenimento dei CP_1 figli, con la conseguenza che la relativa domanda della sig.ra doveva essere Pt_1 rigettata, fermo restando per il pregresso quanto stabilito con il provvedimento presidenziale. In punto spese, infine, in ragione della sostanziale soccombenza, la sig.ra veniva condannata a rifondere a favore del ricorrente le spese di Pt_1 giudizio, così come liquidate in dispositivo.
Avverso la citata pronuncia ha interposto gravame la sig.ra chiedendo la Pt_1 riforma della sentenza in punto affidamento dei figli, regolamentazione dei diritti di visita e frequentazione del genitore non collocatario, assegnazione della casa familiare e contributo al mantenimento dei figli. Quanto all'affidamento dei figli e diritti di visita-frequentazione del genitore non collocatario, l'appellante riteneva la pronuncia in primo grado errata nella parte in cui aveva disposto l'affidamento esclusivo rafforzato dei figli al padre, in quanto contrario ai principi di bigenitorialità e di tutela dell'interesse prioritario dei figli. L'appellante riteneva l'elaborato peritale non del tutto imparziale, avendo valutato inaccettabili alcune condotte materne, dal carattere secondario e già presenti in costanza di matrimonio – quali i ritardi scolastici –, sorvolando su circostanze positive e di primaria importanza – quale la complicità madre-figli e l'affetto che la sig.ra Pt_1 aveva sempre riposto nei figli –, ignorando, al contrario, aspetti negativi relativi alla figura paterna, come ad esempio l'aggressività del sig. come dichiarato CP_1 anche dai minori in sede di CTU. Ancora, l'appellante lamentava che la CTU non aveva neppure posto l'attenzione e valutato il comportamento tenuto dal sig. nel periodo di lock-down, durante il quale trascorreva le sue giornate CP_1 isolandosi in camera e trascurando totalmente i figli, lasciando tutta la gestione familiare a carico della moglie, che si occupava in via esclusiva dei minori e della casa. La sig.ra lamentava, quindi, una disparità di valutazione dei Pt_1 comportamenti dei genitori da parte della CTU e che le motivazioni poste a fondamento della richiesta di affidamento super esclusivo al padre vertessero su considerazioni non di primaria importanza (e, dunque, non riconducibili alle ipotesi che permettevano di derogare al regime di affidamento condiviso), oltre che infondate. In particolare, la madre era stata ritenuta inidonea nell'esercizio della responsabilità genitoriale anche a causa di un asserito “rifiuto di condurre a Per_3 una valutazione di DSA”. L'appellante precisava, sul punto, che aveva sol te espresso il desiderio di effettuare tale valutazione in ambito privato, come aveva fatto con la logopedista e psicomotricista, su consiglio della Neuropsichiatra di fiducia. Alla luce di quanto premesso, quindi, l'appellante riteneva che i motivi addotti dalla CTU non fossero sufficienti e di una gravità tale da disporre un affidamento super esclusivo al padre, con collocazione dei minori presso il medesimo. Nell'auspicata ipotesi di accoglimento dei primi due motivi di appello, la sig.ra chiedeva, consequenzialmente, la riforma della sentenza Pt_1 impugnata in punto assegnazione della casa familiare e contributo al mantenimento dei figli. Chiedeva, quindi, l'assegnazione della casa coniugale a sé medesima, in quanto collocataria dei figli, nonché di porre a carico del sig. CP_1 un contributo mensile per il mantenimento dei figli in misura non inferiore a € 500 mensili complessivi, oltre al 50% delle spese extra assegno, tenuto conto del notevole incremento di entrate subito dall'ex coniuge. Si è costituito il sig. chiedendo il rigetto dell'appello proposto e la conferma CP_1 integrale della sentenza di primo grado.L'appellato, rispetto ai motivi di appello, evidenziava che:
- La disposizione dell'affidamento esclusivo rafforzato dei minori al padre, con collocazione presso lo stesso, era risultata l'unica soluzione possibile a tutela dei minori, dal momento che nell'istruttoria condotta in primo grado era emerso l'enorme disagio manifestato dai minori nei confronti della propria madre.
- In merito alle numerose questioni volte ad inficiare le risultanze della CTU, evidenziava che la sig.ra aveva regolarmente partecipato alle Pt_1 operazioni peritali, nominando prima un professionista di propria fiducia, poi revocandolo e infine chiedendo una nuova CTU, adducendo di non essere stata compresa e allegando note alla CTU di un'altra e differente professionista.
- In punto mantenimento dei minori, l'appellato evidenziava che, seppur non pienamente soddisfatto dell'importo stabilito nella decisione de qua, insisteva unicamente affinché l'importo mensile a carico della madre non venisse ulteriormente ridotto. Aggiungeva che, ad oggi, nonostante le richieste dell'odierno appellato, la sig.ra non aveva ancora rilasciato Pt_1
l'appartamento di sua esclusiva proprietà (porzione della già casa familiare) e non si adoperava neppure a pagare con regolarità le spese condominiali, ponendo in grave difficoltà l'appellato.
Il padre rappresentava di collaborare regolarmente con i VI, con NPI e con la scuola;
che per il minore era stato sottoscritto un PDP che gli stava Per_3 permettendo di “riappacificarsi” con la scuola, iniziando a ricevere soddisfazioni e impegni commisurati alle sue capacità; che aveva accettato l'intervento educativo proposto dai VI, differenziato per ciascun minore, progetto che tuttavia veniva attuato solamente nei giorni di competenza paterna, dal momento che la sig.ra continuava a tenere comportamenti Pt_1 oppositivi ed ambivalenti nei confronti dei VI, vanificando ogni tipo di programmazione.
Concludeva, quindi, chiedendo il rigetto dell'appello e richiedendo, se ritenuto necessario, una relazione aggiornata al VIo sociale e di NPI che aveva in carico i minori.
All'udienza del 17.01.2025, le parti concordavano, a integrazione del dispositivo della sentenza di primo grado, che il pomeriggio infrasettimanale, nella settimana che terminava con il weekend materno, fosse il martedì dall'uscita di scuola alle ore 21,00; le parti concordavano altresì che, nella settimana in cui erano previsti due incontri infrasettimanali con la madre, il giorno con il pernottamento fosse il lunedì con l'impegno della madre di accompagnare i minori alle attività previste e il secondo pomeriggio fosse il martedì dall'uscita di scuola fino alle 21,00; l'appellante rinunciava alla domanda di sospensiva. La Corte rinviava quindi per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23.05.2025; mandava ai SS e di Contr di inviare relazioni di aggiornamento, anche in merito alle nuove disposizioni di visita infrasettimanale materna, e fissava termine per il deposito delle relazioni al 05.05.2025.
La Corte ha quindi rimesso la causa a decisione all'udienza del 23.05.2025 (sulle conclusioni delle parti come già analiticamente riportate in epigrafe), assegnando i termini 60+20 per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche. ***
L'appello deve essere respinto per le ragioni che seguono.
In primo luogo, devono ricordarsi le condivisibili osservazioni del Giudice di prime cure in ordine agli esiti della CTU, la quale è stata svolta, a differenza di quanto ritenuto da parte appellante, attraverso analisi accurate, che hanno valutato le competenze (e le criticità) di entrambi i genitori, senza alcuna asserita parzialità e rispondendo il consulente in modo logico-motivazionale adeguato anche a fronte dei rilievi della CTP dell'appellante, professionista peraltro intervenuta solo a CTU conclusa (ciò essendo dipeso da una personale scelta difensiva della sig.ra Pt_1 la quale aveva inizialmente nominato un differente CTP, senza poi avvalersene in corso di svolgimento delle operazioni peritali). Ciò premesso, le operazioni peritali hanno dato un esito assolutamente univoco circa le criticità della sig.ra Pt_1 giungendo il consulente a suggerire al Giudicante in modo esplicito la disciplina dell'affidamento super esclusivo con collocazione abitativa presso il padre (cfr. CTU, pag. 84). Richiamati, quali parte integrante del presente provvedimento, tutti gli stralci dell'elaborato peritale già trascritti nella sentenza de qua (pagg. 5- 7), può in questa sede aggiungersi quanto osservato e ricapitolato in sintesi dal consulente nella risposta ai quesiti peritali: “In sintesi, la signora presenta Pt_1 competenze genitoriali non adeguate. Si rilevano come fattori di rischio la storia individuale caratterizzata da conflitti con le figure genitoriali, principalmente con la madre;
conflitto di coppia, impulsività e perdita di controllo, instabilità e incoerenza di pensiero e azioni, assenza di rete sociale ed amicale, incapacità di richiedere e ricevere aiuto. La signora ha mostrato durante tutta la Pt_1 consulenza una difficoltà di regolazione delle sue emozioni e dei suoi comportamenti, un'impulsività non completamente controllata e un orientamento alla performance che appare eccessivo e sul quale si canalizzano tutte le sue energie. I punti di forza sono rappresentati dal profondo affetto verso i figli, dalla sua determinazione e autonomia”.
Tali non equivoche conclusioni del consulente trovano conferma non solo nelle relazioni sociali e psicologiche svolte nella precedente fase processuale, così come riportate nella sentenza appellata (segnatamente alle pagg. 7-8, cui si rinvia), ma anche nelle relazioni di aggiornamento direttamente chieste da questa Corte all'udienza del 17.1.2025 e pervenute, come previsto, nel maggio 2025: la relazione psicologica SL TO (datata 9.5.2025) rileva, in merito alla madre dei minori che “la sig.ra seppure i servizi abbiano cercato di coinvolgerla proponendo diversi Pt_1 appuntamenti via mail, la stessa ha continuato ad esprimere attraverso numerose mail un atteggiamento di sfiducia e svalutazione dei servizi e degli operatori”. I VI Sociali, con relazione datata 5.5.2025, preliminarmente dato atto di aver svolto colloqui con il sig. incontri di rete con gli insegnanti e le figure educative dell'intervento CP_1
Educativo Domiciliare, testimoniano che la sig.ra ha espresso la sua Pt_1 contrarietà all'affidamento esclusivo rafforzato dei figli al padre “continuando a dichiarare un vissuto di ingiustizia e di sfiducia totale nei confronti, a suo dire, di un “sistema” che non tutela i suoi figli. Si evidenzia comunque il suo attenersi a quanto disposto dall'ultimo decreto”. Rileva la Corte, pur non trascurando la positività dell'attuale atteggiamento materno di adeguamento alle disposizioni di visita stabilite, che, tuttavia, perdura un atteggiamento della sig.ra di sfiducia e svalutazione di tutti gli interventi Pt_1 sociali e psicologici in atto, una non comprensione delle motivazioni degli stessi (e delle criticità evidenziate dal CTU) nonché un comportamento che i servizi definiscono “preoccupante” ossia di invio di mail e chiamate “a qualsiasi ora del giorno e della notte, anche la domenica” agli operatori (cfr. pag. 5 relazione educativa della cooperativa “Il margine”, allegata alla relazione sociale sopra richiamata). Conclude altresì tale relazione allegata evidenziando il continuo cambio di richieste della sig.ra anche in merito alle scelte scolastiche dei Pt_1 minori.
Tale complessiva situazione, anche attuale, impone, quantomeno allo stato, la conferma delle disposizioni del Giudice a quo in merito all'affidamento esclusivo rafforzato dei minori al padre, ciò anche al fine di evitare, nell'interesse dei minori stessi, il rischio di un continuo ricorso al Giudice Tutelare per le scelte, quali l'istruzione, le scelte sanitarie ecc.; si ricorda che tale rischio è stato esplicitamente evidenziato anche dal CTU nel caso fossero state adottate forme di affidamento diverse da quella ora in atto e dallo stesso suggerita (cfr. pag. 87 CTU).
Alla conferma dell'affidamento esclusivo rafforzato dei minori al padre consegue altresì la conferma delle altre disposizioni da ciò logicamente dipendenti, quali la già dichiarata revoca dell'assegnazione della casa ex familiare alla sig.ra e la Pt_1 conferma del contributo della stessa in favore dei figli (come già disposto nel dispositivo della sentenza de qua), dandosi atto, sul punto, che non vi è specifico motivo di appello né sull'an né sul quantum di tale contributo della madre per i figli, ma unicamente una diversa domanda di disporre un contributo del padre per i figli, in caso di affido condiviso degli stessi con collocazione presso la madre (o di mantenimento diretto di ciascun genitore, in caso di accoglimento della domanda subordinata di fissazione di tempi paritari di permanenza dei minori con madre e padre).
Quanto alle modalità di visita madre/figli deve ricordarsi che all'udienza del 17.1.2025 le parti hanno concordato una integrazione del dispositivo della sentenza di primo grado (ut supra in narrativa), che verrà pertanto riportato in dispositivo, come di seguito.
Alla luce di quanto sopra evidenziato, devono rigettarsi altresì tutte le istanze istruttorie (di prova orale) riproposte in questo grado dalla parte appellante Pt_1 in quanto superflue, alla luce degli accertamenti istruttori già effettuati nei due gradi di giudizio (in particolare, CTU e acquisizione progressiva di relazioni psicosociali).
Deve altresì rigettarsi la domanda di integrazione documentale proposta dalla parte convenuta con nota 22.5.2025, in quanto anch'essa superflua al fine CP_1 del decidere per le medesime ragioni già sopra esposte.
Deve, quindi, confermarsi integralmente la sentenza appellata (conseguentemente anche in punto regolamentazione delle spese di lite di primo grado), con rigetto di tutti i motivi di appello proposti.
Quanto alle spese di lite del presente grado, la parte appellante, sig.ra
[...]
soccombente, va condannata al pagamento delle spese sostenute per la Pt_1 lite dall'appellato, sig. spese che vengono liquidate secondo i CP_1 parametri del DM 55/14, come modificato dal DM 147/22, per i procedimenti contenziosi nella fascia indeterminata bassa da € 26.000,01 ad € 52.000,00, pari a euro € 5.976,00 (ossia conteggiando € 2.058,00 per fase studio, € 1.418,00 per fase introduttiva ed € 2.500,00 per fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.
Dichiara tenuta altresì l'appellante a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1 L. 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di TO
Sezione per la Famiglia visti gli artt. 359 e 279 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 3133/2024 emessa in data 24.05.2024, (dep. in data 28.05.2024 e notificata in data 13.06.2024) dal Tribunale Ordinario di TO (R.G. 11074/2021), proposto dalla sig.ra nei confronti di Parte_1 CP_1 respinta ogni diversa e/o contraria istanza, eccezione o domanda, anche istruttoria,
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
ad integrazione della stessa dà atto che all'udienza del 17.01.2025, le parti hanno concordato, a integrazione del dispositivo della sentenza di primo grado, che il pomeriggio infrasettimanale, nella settimana che termina con il weekend materno, sia il martedì dall'uscita di scuola alle ore 21,00; le parti hanno concordato altresì che, nella settimana in cui sono previsti due incontri infrasettimanali con la madre, il giorno con il pernottamento sia il lunedì con l'impegno della madre ad accompagnare i minori alle attività previste e il secondo pomeriggio dall'uscita di scuola fino alle 21,00 sia il martedì.
Condanna la parte appellante, sig.ra al pagamento delle spese di Parte_1 lite del presente grado, sostenute dall'appellato, sig. spese che CP_1 vengono liquidate secondo i parametri del DM 55/14, come modificato dal DM 147/22, per i procedimenti contenziosi nella fascia indeterminata bassa da € 26.000,01 ad € 52.000,00, pari a euro € 5.976,00 (ossia conteggiando € 2.058,00 per fase studio, € 1.418,00 per fase introduttiva ed € 2.500,00 per fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.
Dichiara tenuta altresì l'appellante, sig.ra a versare un ulteriore Parte_1 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1 L. 24.12.2012 n. 228.
Così deciso il 17.10.2025 nella Camera di consiglio della Sezione Famiglia della Corte d'Appello di TO. IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dott.ssa Anna Giulia MELILLI
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Carmela MASCARELLO