Sentenza 6 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/01/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 6 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 23839 /2024 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente dott. Giuseppe Gennari Giudice rel. dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 02/07/2024 e vertente
TRA
), nato a TOLMEZZO (UD) in [...] Parte_1 C.F._1
23/08/1985, rappresentata e difesa dall'Avv. BORELLA OTTAVIA presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
), nato a CATANIA (CT) in [...] Controparte_1 C.F._2
26/05/1986, rappresentato e difeso dall'Avv. LO SURDO ELENA presso il cui studio ha eletto domicilio
RESISTENTE
Con comunicazione all' , in persona del Sostituto - Procuratore Controparte_2
della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 25/8/2024
Precisazione delle conclusioni congiunte: provvedere come da accordo depositato in data 16 dicembre 2024
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso iscritto a ruolo in data 02/07/2024 , premesso di aver avuto Parte_1
una relazione sentimentale con dalla quale è nato in [...] Controparte_1 Per_1
9/8/2014 e che la responsabilità genitoriale è attualmente regolata da decreto n. 1638/2018 del
Tribunale di Milano il quale ha affidato il minore all'Ente Comune di Milano, chiedeva la modifica delle condizioni come pattuito in accordo con controparte.
Il Giudice delegato, con decreto ex art. 473 bis.14 cpc del 25/8/2024, ha fissato l'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc, assegnando alle parti i termini di legge per la notifica del ricorso introduttivo, per la costituzione in giudizio del convenuto e per l'eventuale deposito delle ulteriori difese ex art. 473 bis.
17 cpc. Contestualmente, il giudice chiedeva relazione di aggiornamento ai servizi sociali dell'Ente affidatario.
Alla prima udienza di comparizione delle parti celebrata in data 16/12/2024 il Giudice delegato ha proceduto all'audizione delle parti, le quali hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni congiunte già rimesse al tribunale.
Il Giudice delegato, quindi, in assenza della necessità di adottare provvedimenti provvisori ed urgenti nonché di istanze istruttorie, ha rimesso la causa al collegio.
La causa è stata discussa e decisa alla camera di consiglio del 18/12/2024
Osservato in diritto
Il minore, figlio della coppia, è affidato all'Ente Comune di Milano sin dal 2018. Le parti congiuntamente chiedono di restituire l'affido ad essi genitori, con dettagliata regolamentazione dei rispettivi tempi di frequentazione e delle modalità di mantenimento. Il tribunale si è rivolto ai servizi sociali dell'Ente affidatario per valutare se la richiesta delle parti sia coerente con l'interesse del minore. I servizi sociali, con relazione in data 28/11/2024, non hanno riscontrato elementi attuali di pregiudizio per il minore e si sono espressi in modo favorevole rispetto alla restituzione alle parti dell'affido condiviso. I servizi hanno evidenziato come i rapporti tra i genitori di siano Per_1 notevolmente migliorati, raggiungendo un equilibrio che ha restituito serenità al minore. – Per_1
incontrato dai servizi – non ha riportato alcuna criticità rispetto alla situazione familiare. Il bambino
è ben inserito a scuola, svolge diverse attività sportive e frequenta con piacere le famiglie allargate dei genitori. Alla luce di questi elementi, la richiesta delle parti – che sancisce il superamento di ogni conflittualità – deve essere accolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, a parziale modifica del decreto del Tribunale di Milano n. 1638/2018, così decide:
REVOCA l'affido di all;
Parte_2 Controparte_3
AFFIDA il minore ad entrambi i genitori (nel senso che manterranno un rapporto equilibrato e Per_1
continuativo con ciascuno di essi, ricevendo cura, educazione ed istruzione da entrambi); lo stesso sarà collocato in via paritetica presso ciascun genitore, e, ai fini meramente anagrafici avrà la residenza presso la madre in via dei Biancospini 4, Milano.
Ciascun genitore terrà con sé uno dei documenti di identità di in originale (carta di identità o Per_1
passaporto); in occasione delle vacanze estive – o di eventuali viaggi infrannuali di entrambi Per_1
i documenti viaggeranno con il minore e dunque saranno custoditi dal genitore che, di volta in volta, avrà il minore con sé.
La responsabilità genitoriale ordinaria sarà esercitata disgiuntamente dai genitori, ossia gli stessi assumeranno in autonomia le decisioni opportune di vita quotidiana nei periodi in cui avranno il figlio con sé. Le decisioni di maggior interesse per il figlio (corrispondenti alle questioni di straordinaria amministrazione e alla scelta dei canoni educativi) relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte dai genitori di comune accordo, tenendo conto dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
I genitori già convengono, salvo miglior accordo:
Quanto all'istruzione: ontinuerà a frequentare la scuola “di Via Bergognone 2 dell'istituto di Via Moisè Loria 37” Il Per_1
costo sarà sostenuto nei termini di cui al punto n. 4 (fondo classe, mensa e spese relative).
Quanto alle scelte di attività sportive e/o ludiche I genitori convengono che possa frequentare sport e attività ludiche secondo le proprie Per_1
inclinazioni garantendo diverse attività che ad oggi si esplicano nella frequentazione dei corsi di: Judo
e occasionalmente snowboard (quando si reca con la madre o il padre). Le relative spese saranno suddivise nei termini di cui al punto n.4.
Quanto alle scelte mediche:
I genitori concordano di continuare a rivolgersi al medico pediatra, privato, Dr.ssa , Persona_2
al bisogno. Inoltre, entrambi si occuperanno della cura dei figli condividendo la gestione delle visite e le eventuali cure da somministrare (prenotazione, accompagnamenti, …).
Ciò salvo urgenze e/o che la patologia richieda un intervento tempestivo non garantito dal SSN.
DISPONE che sarà collocato in via paritetica presso ciascun genitore, con le modalità sotto Per_1
dettagliate.
Calendario annuale ordinario.
A) a fine settimana alternati presso ciascun genitore, da venerdì all'uscita da scuola al lunedì mattina con accompagnamento a scuola.
B) tutte le settimane, martedì e mercoledì con i due relativi pernottamenti, con il padre;
C) tutte le settimane, lunedì e giovedì con i due relativi pernottamenti, con la madre.
b. Periodi di vacanza (da intendersi quelli identificati dal calendario scolastico).
Per le vacanze estive:
Nel mese di giugno (dopo la fine della scuola): rascorrerà il periodo dal 10 giugno (ore 11.00) Per_1
al 20 giugno (ore 19.00) con un genitore e il periodo dal 20 giugno (ore 19.00) in poi con l'altro genitore. Gli orari potranno subire delle modifiche in base alle disponibilità di entrambi i genitori, previo accordo tra gli stessi.
Per stabilire l'alternanza Axel starà per l'anno in corso con la madre (e/o i nonni materni) il secondo periodo. E così a seguire si concateneranno i periodi successivi (dal 1 al 15 luglio e ancora 15 al 31 agosto).
Nel mese di luglio: rascorrerà il periodo dal 1° al 15 luglio con il genitore (o con i nonni di quel Per_1 ramo parentale) con cui ha trascorso l'ultimo periodo di giugno e dal 15 luglio in poi con l'altro genitore/i nonni dell'altro ramo parentale;
Nel mese di agosto: rascorrerà il periodo dal 1° al 15 agosto con il genitore/i nonni con cui ha Per_1
trascorso il secondo periodo di luglio – così da garantire un periodo continuativo di un mese – e il periodo dal 15 agosto al 31 agosto con l'altro genitore/gli altri nonni. In occasione del compleanno di il genitore che non avrà il figlio con sé, avrà diritto di Per_1 raggiungere il minore nel luogo di villeggiatura in cui si troverà con l'altro genitore, per festeggiare insieme.
Nel mese di settembre riprenderà a decorrere il calendario ordinario (sospeso per il periodo estivo dal
10 giugno al 31 agosto), e l'alternanza dei weekend partirà dal genitore che non ha tenuto con sé il figlio l'ultimo periodo di agosto (15-31 agosto). Ciò sempre salvo migliori accordi dei genitori.
I genitori concordano che a prescindere dall'alternanza dei fine settimana, resti almeno due Per_1
giorni prima della scuola presso la mamma per la preparazione del materiale scolastico e, in generale, del rientro a scuola.
I genitori convengono che, salvo diversi e migliori accordi, enga riaccompagnato a Milano al Per_1
termine di ciascun periodo con costi e accompagnamento a carico del genitore presso cui (o presso i cui genitori) il minore ha trascorso il periodo di vacanza appena concluso, salvo migliori e diversi accordi scritti tra i genitori. Nel caso di modifiche concordate sulle modalità di passaggio del figlio, ovvero la possibilità di alleggerire gli spostamenti di (es. evitargli i rientri a Milano se l'altro Per_1
genitore si trova in località vicina e/o prossima), i genitori sosterranno i costi e si occuperanno degli spostamenti al 50% (per esempio incontrandosi a metà strada).
Quanto agli orari degli spostamenti i genitori convengono che avverranno compatibilmente con orari e disponibilità di voli/treni, comunque entro le ore 17.00 dell'ultimo giorno del proprio periodo di spettanza, salvo migliore accordo.
Per le vacanze natalizie: i genitori convengono che rascorra i giorni dal 23 (dalle ore 10.00 o Per_1
dal termine delle lezioni) al 30 dicembre (ore 10.00) con un genitore e dal 30 dicembre (ore 10.00) al
7 gennaio (con accompagnamento a scuola o fino alle ore 10.00 se si tratta di sabato o domenica) con l'altro genitore ad anni alterni. Gli orari potranno subire delle modifiche in base alle disponibilità di entrambi i genitori, previo accordo tra gli stessi.
Per l'anno 2024 ai fini dell'alternanza il padre avrà il primo periodo.
Per i ponti e/o le festività di calendario (Ognissanti, Immacolata e Sant'Ambrogio, 25 Aprile, 1°
Maggio, 2 Giugno, ecc..): rascorrerà l'intero ponte e/o festività con il genitore cui spetta il fine Per_1
settimana immediatamente precedente o successivo a cui la festività è accorpabile (quando la festività cadrà il lunedì o martedì, spetterà al genitore cui spetta il fine settimana immediatamente precedente, quando cadrà di giovedì o venerdì sarà di spettanza del genitore cui spetta il fine settimana immediatamente successivo;
se cadrà di precedente, il minore starà con il genitore cui spetterà quel weekend;
se la scuola non prevederà giorni di chiusura ulteriori al mercoledì, si applicherà il calendario ordinario, senza variazioni). Sulle modalità ed orari, i genitori dovranno riferirsi agli incontri infrasettimanali: il genitore a cui spetta il ponte, preleverà a scuola l'ultimo giorno di lezione e ivi lo riaccompagnerà il giorno di ripresa Per_1
delle lezioni. Nel caso in cui un anno l'alternanza penalizzi il tempo con un genitore (una sola ricorrenza) a tale genitore verrà garantito, in aggiunta, almeno un ponte invernale o uno estivo;
tutto salvo impegni lavorativi dei genitori e/o diversi migliori accordi.
Per le vacanze di Pasqua, da intendersi come giorni di sospensione delle lezioni scolastiche, le stesse saranno trascorse in alternanza fra i genitori con il periodo di carnevale: sia in occasione delle vacanze pasquali che in occasione delle vacanze di Carnevale, il genitore che terrà con sé il figlio lo preleverà all'uscita da scuola l'ultimo giorno di lezione e ivi lo riaccompagnerà alla ripresa delle lezioni.
Nell'anno 2025, rascorrerà con il padre il Carnevale e con la madre la Pasqua. Per_1
Il tutto salvo migliori e diversi accordi tra i genitori.
In caso di disaccordo dei genitori nella gestione del calendario di cui al presente punto prevarrà la volontà materna negli anni pari e paterna negli anni dispari.
Quando saranno con il figlio i genitori dovranno rendersi disponibili a riferire all'altro genitore il luogo in cui si trovano se in altre località diverse da Milano. In ogni caso, quando saranno con Per_1
i genitori con buon senso e proattività, si rendono disponibili a garantire in giornata contatti quotidiani da intendersi almeno una chiamata nel corso della giornata, se rispondente al desiderio del figlio.
Durante l'eventuale malattia (non è ricompreso lo stato febbrile inferiore ai 37.5 gradi) in funzione della gravità della stessa e della logistica i genitori si sentiranno e decideranno la miglior soluzione per il figlio, di comune accordo prediligendo che lo stesso si mantenga presso la casa del genitore ove
è collocato. In ogni caso, è obbligo di ciascun genitore comunicare all'altro con pronta sollecitudine,
l'eventuale stato di malattia del figlio.
I genitori già convengono che in caso di trasferte, superiori a 24 h, ermarrà per l'intero periodo Per_1 dall'altro genitore. Il calendario ordinario riprenderà senza modifiche al rientro salvo migliori accordi. DISPONE che i genitori sosterranno al 50% le spese straordinarie sostenute per ome da specifico Per_1
elenco del Protocollo del Tribunale di Milano - con le specificazioni integrative e modificative al dettaglio che segue. I genitori concordano di considerare spese straordinarie:
• Le spese relative a farmaci anche da banco;
• Le spese della mensa;
• Le eventuali spese del supporto psicologico per Per_1
• La paghetta concessa ad ensilmente (dai 13 anni in avanti); Per_1
• Le spese di trasporto (es. biglietti, abbonamenti mezzi di trasporto…);
• Le spese di cancelleria (comprensive sia del materiale di corredo scolastico di inizio anno, che quello necessario nel corso dello stesso);
• Le spese relative ai campus estivi;
• Le spese per attività sportive (almeno uno sport continuativo durante l'anno). Ciascun genitore si impegna a far praticare al figlio, almeno in 4 occasioni durante l'anno, uno sport estivo o invernale a propria scelta e proprie spese;
• La spesa del cellulare e dell'utenza connessa e/o eventuali abbonamenti degli strumenti di supporto digitale (a partire dal dodicesimo anno di età di;
Per_1
• Le spese relative ai regali, divertimenti e festine: saranno divisi al 50% i costi dei regali ai compagni di classe e amici di onché alle insegnanti, e i costi delle feste di compleanno di Per_1 Per_1 previamente condivisa la spesa e l'organizzazione, a cui parteciperanno entrambi i genitori, altrimenti il costo rimarrà a carico del genitore che la organizza;
• Il fondo cassa richiesto dalla scuola;
• Le spese relative ad eventuali mezzi di trasporto privati (bicicletta, motorino, macchina);
• Le spese relative alle vacanze, anche sportive, in autonomia del minore, indipendentemente dal genitore a cui spetterebbe il periodo in cui si svolgeranno tali vacanze;
• Le spese relative alle gite scolastiche;
• Le spese relative alle dotazioni e/o interventi di supporto che superano l'indennità di frequenza emessa dall'INPS a favore di di cui al punto n.5); Per_1
• Le spese relative ad eventuali dopo scuola concordati dai genitori per garantire la frequenza pomeridiana di Per_1 • Le spese relative a cene o pranzi ludici con i coetanei laddove non risultasse adeguata la somma della paghetta.
Il padre sosterrà in via diretta (con conguaglio dovuto dalla madre entro il giorno 5 del mese successivo): l'iscrizione agli sport, la mensa, il fondo cassa per la scuola, le gite scolastiche, corsi e attività extra scolastici e campus estivi.
La madre sosterrà in via diretta (con conguaglio dovuto dal padre entro il giorno 5 del mese successivo) i costi relativi al materiale scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola.
La madre sosterrà altresì in via diretta i costi di logopedia e supporti informatici per tilizzando Per_1
il conto intestato al minore. Nel caso in cui gli importi sul conto non fossero sufficienti a coprire tali spese, il padre verserà alla madre il 50% dell'importo esorbitante entro il 5 del mese successivo alla spesa.
Per completezza sulla ripartizione delle spese straordinarie, non specificamente indicate al punto precedente, i genitori si riportano al contenuto del Protocollo del Tribunale di Milano, concordando anche sulle modalità previste dallo stesso, qui di seguito richiamato:
L'assegno di mantenimento periodico è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del minore, devono ritenersi nello stesso incluse, a titolo esemplificativo le seguenti spese: il vitto, la mensa scolastica, il concorso alle spese di casa (canone di locazione, utenze, consumi), l'abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell'anno, i medicinali da banco.
Per spese straordinarie (extra assegno) si intendono quelle che presentano almeno uno dei seguenti requisiti: occasionalità o sporadicità (requisito temporale), la gravosità (requisito quantitativo) o la voluttuarietà (funzionale).
Conseguentemente ciascun genitore dovrà contribuire al pagamento, nella percentuale concordata dalle parti o disposta con provvedimento giudiziale, delle spese extra assegno che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche
e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza
i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
I genitori hanno provveduto ad aprire un conto corrente presso l'istituto bancario BNL intestato a nome di sul quale l'INPS versa mensilmente la somma pari a € 300,00 a titolo di indennità di Per_1
frequenza, dovuta per le spese di logopedia/supporti informatici, per i mesi da settembre a giugno, fino all'anno 2026, ove la somma sarà soggetta agli aggiornamenti rivalutativi. La Signora invierà al Signor l'estratto conto del conto intestato ad entro 15 Pt_1 CP_1 Per_1
giorni dal termine di ogni trimestre.
DÀ ATTO CHE i genitori convengono che la signora a decorrere dal mese di maggio 2024, Pt_1 percepirà l'assegno unico nella misura del 100% e che il signor rinuncerà a chiedere gli CP_1 arretrati dell'assegno unico non percepito da marzo 2023 a gennaio 2024.
Il signor restituirà quanto eventualmente ricevuto dell'assegno unico per i mesi successivi CP_1
che si renderanno necessari alla formalizzazione e attuazione della rinuncia del padre alla propria quota.
Il signor si impegna ad occuparsi delle pratiche INPS e provvedere al ripristino al 100% per CP_1
la signora e a revocare il percepimento del suo 50%. Pt_1
Il signor si impegna a versare, contestualmente al deposito del presente ricorso, l'importo CP_1 di € 1.278,24 a titolo di arretrati dovuti, a seguito dell'adeguamento Istat dell'assegno di mantenimento fino ad oggi previsto, con ultima mensilità aprile 2024.
Le parti danno atto che, con la sottoscrizione e l'esecuzione di quanto previsto nel presente ricorso, non avranno più nulla a pretendere l'uno dall'altro in relazione al pregresso.
I Signori si danno reciproca autorizzazione al rilascio di documenti validi Pt_1 CP_1 per l'espatrio per sé e per il figlio;
SPESE COMPENSATE tra le parti, con rinuncia dei rispettivi difensori alla solidarietà professionale.
MANDA al Cancelliere per comunicazione alle parti e all'Ente già affidatario Controparte_3
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 18/12/2024
IL GIUDICE REL EST. IL PRESIDENTE
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Maria Laura Amato