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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 03/06/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Giuliana Melandri PRESIDENTE rel.
Caterina Baisi CONSIGLIERA
Maria Grazia Cassia CONSIGLIERA ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 335/2024 R.G.L. promossa da:
, c.f. rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall' avv.to LALLI CLAUDIO, per procura allegata al ricorso in appello
APPELLANTE
CONTRO
, c.f. , rappresentata e CP_1 C.F._2
difesa dall' avv.to RICCI VALERIA, per procura allegata alla memoria di costituzione in appello
APPELLATA
Oggetto: Altre ipotesi
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note di trattazione scritta tempestivamente depositate entro il termine del 14/05/2025 .
FATTI DI CAUSA
1. Il SI. - vantando un credito di €. 18.394,86 Parte_1
definitivamente accertato con sentenza n. 202/2016 emessa dalla
Corte di Appello di Genova nei confronti dell'eredità giacente della SI.ra (rimasta in quel giudizio contumace), a Per_1
titolo di differenze retributive derivanti da un rapporto di lavoro domestico con la predetta datrice di lavoro poi deceduta - ha notificato in data 5/03/2022 precetto alla SI.ra nel CP_1
frattempo divenuta erede, volto al pagamento della predetta somma, oltre gli accessori di legge e le relative spese.
2. La SI.ra ha proposto opposizione eccependo in CP_1
compensazione un credito superiore della SI.ra nei Per_1
confronti del , anch'esso accertato in sede giudiziale con PT
sentenza emessa dal Tribunale di Massa n. 286/2008 passata in giudicato, pari a €. 50.000,00 a titolo di indennità di occupazione dell'alloggio della SI.ra . Per_1
3. Il SI si è difeso sostenendo che il giudicato con cui PT
venne accertato il credito della SI.ra nei suoi confronti Per_1
era stato superato da quello successivo contrastante;
giudicato che aveva accertato il suo credito nei confronti dell'eredità giacente. In ogni caso ha eccepito che il credito fatto valere dall'erede in compensazione si era ormai prescritto, non essendo stato azionato nel decennio successivo al suo accertamento, avvento con sentenza del 2008.
4. Il Giudice ha accolto l'opposizione, ritenendo che la sentenza
2
del Tribunale di Massa n. 286 del 2008 aveva soltanto accertato il diritto della (e ora dei suoi eredi) a far valere la Per_1
compensazione del proprio credito, quale eccezione per paralizzare eventuali pretese del Sig. ; diritto che, solo a PT
seguito del precetto di quest'ultimo, l'erede aveva effettivamente potuto esercitare come eccezione in compensazione;
nessuna prescrizione del credito della opponente si era pertanto realizzata.
Le spese di lite sono state integralmente compensate, tenuto conto della effettiva sussistenza del credito di lavoro dell'opposto posto a base della formazione del titolo esecutivo.
5. Il Sig. appella la sentenza per due motivi: PT
5.1. Anzitutto censura la sentenza per aver fatto decorrere la prescrizione del credito accertato con sentenza del 2008 dalla notifica del precetto da parte del lavoratore.
Ed infatti, ad avviso dell'appellante, anche i crediti accertati con sentenza dichiarativa sono assoggettati alla prescrizione decennale che nella fattispecie in esame deve ritenersi avvenuta, non avendo la SI.ra (e successivamente l'erede Per_1 CP_1
esercitato tale diritto entro il 2018. Inoltre, anche ad ammettere che la sentenza dichiarativa del 2008 potesse avere effetto solo per contrastare eventuali crediti del lavoratore, la SI.ra CP_1
avrebbe dovuto costituirsi nella causa di lavoro eccependo il proprio diritto in compensazione, in tal modo interrompendo la prescrizione, mentre in quel giudizio nessuno si era costituito per l'eredità giacente della SI.ra Parte_2
5.2. L'appellante sostiene inoltre che, in ogni caso, l'eccezione di
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compensazione avrebbe dovuto essere accolta solo per un 1/5 del credito di lavoro, essendo i restanti 4/5 incompensabili.
6. L'appellata si difende su entrambi i fronti:
6.1. Quanto al primo motivo, evidenzia che la prescrizione del diritto della SI.ra (alla stessa trasmesso iure ereditatis) Per_1
decorreva dal momento dell' accertamento del credito per differenze retributive del SI. ; accertamento avvenuto con PT
sentenza della Corte di Appello n. 202 del 2016.
5.2. Sul secondo motivo, rileva che si trattava di una compensazione legale che quindi operava automaticamente per l'intero dei rispettivi crediti.
7. Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, la Corte decide come segue, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note scritte depositate entro il 14 maggio 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della camera di conSIlio tenutasi in data
20/05/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
8. Entrambi i motivi di appello sono infondati e vanno pertanto respinti.
8.1. Relativamente al primo motivo, pare utile riportare gli antefatti di causa.
7.1.1. Il Sig. ha lavorato, insieme con la propria moglie PT
, come domestico, in regime di convivenza, della CP_2
SI.ra dal 1° giugno 1997 al 24 agosto 2006. Per_1
7.1.2. Successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, non avendo il SI. rilasciato l'immobile della SI.ra PT
4
, che nel frattempo era stata trasferita in una R.S.A a Per_1
causa delle proprie condizioni di salute, l'amministratore di sostegno della stessa ha agito avanti al Tribunale di Massa nei confronti del SI. per ottenerne il rilascio e la condanna di PT
quest'ultimo di un importo a titolo di indennità di occupazione, come previsto dall'accordo contenuto nel contratto di collaborazione domestica stipulato in data 25/05/1998.
7.1.3. Con sentenza n. 286/2008, passata in giudicato, il
Tribunale di Massa ha accertato il diritto della SI.ra di Per_1
compensare eventuali debiti nei confronti del SI. a titolo PT
di differenze retributive con l'importo di €. 50.000,00 a titolo di indennità di occupazione per i pernottamenti fruiti dai suoi familiari presso l'abitazione della datrice di lavoro.
7.1.4. Nel frattempo, nel 2007, l'odierno appellante - sostenendo di non essere stato correttamente retribuito dalla SI.ra - Per_1
ha agito nei confronti di quest'ultima avanti al Tribunale di
Massa che, con sentenza n. 460/2012, ha condannato, collettivamente ed impersonalmente, gli eredi SI.ra , Per_1
deceduta in corso di causa, al pagamento a favore dello stesso del complessivo importo di €. 8.097,79. A tale importo la Corte di
Appello di Genova, con sentenza n. 202/2016 passata in giudicato, in parziale accoglimento dell'appello di (che PT
aveva rivendicato il maggior importo capitale di €. 59.217,50) ha aggiunto l'ulteriore somma di €. 11.075,93 a carico dell'eredità giacente.
7.1.5. In data 16/02/2022 il SI. ha intimato precetto a PT
5
che nel frattempo aveva accettato l'eredità con CP_1
beneficio di inventario (v. atto notarile del 4 luglio 2017 rep. n.
27274), per il pagamento dell'importo complessivo di €.
18.384,96, di cui €. 11.075,93 a titolo di capitale riconosciuto con la predetta sentenza.
7.1.6. Pare dunque evidente, alla luce di quanto sopra, che il diritto della SI.ra di eccepire la compensazione del CP_1
proprio credito per indennità di alloggio, sia sorto proprio a seguito della sentenza del maggio 2016 che ha accertato la debenza a favore del lavoratore dell'importo intimato con il precetto opposto.
Né assume rilevanza a tali fini il fatto che nella causa iniziata dal
Sig. e dalla di lui moglie (le cui domande sono state PT
respinte sia in primo che in secondo grado) nessuno si sia costituito dopo il decesso della SI.ra , a seguito della Per_1
riassunzione del giudizio nei confronti degli eredi;
ciò in quanto il controcredito in compensazione del diritto del lavoratore ben avrebbe potuto essere fatto valere in separata sede entro il termine decennale dall'accertamento del diritto stesso, avvenuto
– lo si ribadisce – con la sentenza della Corte di Appello n.
212/2016. Al riguardo si rileva, per completezza, che al momento della proposizione del ricorso del Sig. , nel 2007, il PT
controcredito della SI.ra da portare compensazione dei Per_1
crediti di lavoro del SI. non era stato ancora accertato in PT
sede giudiziale, essendo la sentenza del Tribunale di Massa del
2008.
6
Nel rispetto del predetto termine prescrizionale (decorrente dalla data del 11/05/2016 in cui è stato emesso il dispositivo della sentenza n. 212/2016), la Sig.ra ricevuta in data CP_1
05/03/2022 la notifica della predetta sentenza con il relativo precetto, ha proposto (in data 24/03/2022) opposizione all'esecuzione facendo valere in compensazione il proprio controcredito di entità superiore a quello del SI. . PT
8.2. Per quanto riguarda il secondo motivo di appello relativo alla impossibilità di procedere alla compensazione del credito di lavoro del SI. nella misura di un quinto, in quanto PT
impignorabile ex art. 545 comma 8° c.p.c., si rileva che l'art.1246 c.c. introduce, quale eccezione alla regola generale della compensazione, il caso in cui il credito da compensare sia dichiarato impignorabile.
Come correttamente illustrato in appello, secondo giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, la deroga al principio di compensazione si applica solo nel caso di c.d. compensazione propria e cioè quando riguardi crediti di diversa natura derivanti da diversi rapporti e che richiede l'eccezione di parte (Cass.
10132/2018); nel caso invece di compensazione “impropria”, in quanto riguardante crediti provenienti dalla stessa fonte obbligazionaria, essa opera anche di ufficio, nel senso che il
Giudice può calcolare il saldo finale delle contrapposte partite senza alcuna limitazione dovuta alla impignorabilità di uno dei due crediti (Cass. 1513/2019).
Ciò premesso in diritto, si rileva in fatto che nella fattispecie in
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esame – contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante – i crediti oggetto di causa derivino dallo stesso contratto di lavoro;
ed infatti, come accertato nella sentenza del GOT di Massa n.
286/2008, l'indennità di alloggio, liquidata dal Tribunale a favore della SI.ra nell'importo di €. 50.000,00, era prevista Parte_2
nello stesso contratto di collaborazione, in cui le parti avevano pattuito che il SInor non avrebbe potuto offrire ospitalità PT
o alloggio a altre persone né a componenti della sua famiglia salvo specifico assenso della SInora ed in ogni caso Per_1
con il pagamento di una somma convenzionalmente fissata in euro 16.000 per ogni persona e per ogni pernottamento. E proprio in forza di questa clausola inserita nel contratto di collaborazione domestica, il Tribunale di Massa – accertato che il SI. PT
aveva effettivamente abitato nell'appartamento con alcuni suoi familiari – ha quantificato tale indennità in €. 50.000,00, da poter compensare con gli eventuali crediti del domestico derivanti dal rapporto di lavoro.
Correttamente pertanto il primo giudice, con la sentenza appellata, ha provveduto ad una integrale compensazione tra i due crediti, senza alcuna limitazione derivante dalla impignorabilità di una parte del credito del SI. . PT
8.3. Le spese di lite, così come liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri medi indicati nelle tabelle ministeriali vigenti in base al valore della causa e tenuto conto dell'impegno professionale profuso, seguono la soccombenza.
Va infine dichiarata la sussistenza, ex lege (art. 1, commi 17-18,
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l. 228/2012), dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante soccombente.
P. Q. M.
Visti gli artt. 127 ter e 437 c.p.c.,
Respinge l'appello.
Condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata le spese sostenute nel presente grado di giudizio, che liquida in complessivi €. 3.966,00, oltre spese generali, IVA e CPA.
Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante soccombente.
Così deciso nella camera di conSIlio tenutasi in data 20/05/2025
IL PRESIDENTE est.
Giuliana Melandri
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Giuliana Melandri PRESIDENTE rel.
Caterina Baisi CONSIGLIERA
Maria Grazia Cassia CONSIGLIERA ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 335/2024 R.G.L. promossa da:
, c.f. rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall' avv.to LALLI CLAUDIO, per procura allegata al ricorso in appello
APPELLANTE
CONTRO
, c.f. , rappresentata e CP_1 C.F._2
difesa dall' avv.to RICCI VALERIA, per procura allegata alla memoria di costituzione in appello
APPELLATA
Oggetto: Altre ipotesi
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note di trattazione scritta tempestivamente depositate entro il termine del 14/05/2025 .
FATTI DI CAUSA
1. Il SI. - vantando un credito di €. 18.394,86 Parte_1
definitivamente accertato con sentenza n. 202/2016 emessa dalla
Corte di Appello di Genova nei confronti dell'eredità giacente della SI.ra (rimasta in quel giudizio contumace), a Per_1
titolo di differenze retributive derivanti da un rapporto di lavoro domestico con la predetta datrice di lavoro poi deceduta - ha notificato in data 5/03/2022 precetto alla SI.ra nel CP_1
frattempo divenuta erede, volto al pagamento della predetta somma, oltre gli accessori di legge e le relative spese.
2. La SI.ra ha proposto opposizione eccependo in CP_1
compensazione un credito superiore della SI.ra nei Per_1
confronti del , anch'esso accertato in sede giudiziale con PT
sentenza emessa dal Tribunale di Massa n. 286/2008 passata in giudicato, pari a €. 50.000,00 a titolo di indennità di occupazione dell'alloggio della SI.ra . Per_1
3. Il SI si è difeso sostenendo che il giudicato con cui PT
venne accertato il credito della SI.ra nei suoi confronti Per_1
era stato superato da quello successivo contrastante;
giudicato che aveva accertato il suo credito nei confronti dell'eredità giacente. In ogni caso ha eccepito che il credito fatto valere dall'erede in compensazione si era ormai prescritto, non essendo stato azionato nel decennio successivo al suo accertamento, avvento con sentenza del 2008.
4. Il Giudice ha accolto l'opposizione, ritenendo che la sentenza
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del Tribunale di Massa n. 286 del 2008 aveva soltanto accertato il diritto della (e ora dei suoi eredi) a far valere la Per_1
compensazione del proprio credito, quale eccezione per paralizzare eventuali pretese del Sig. ; diritto che, solo a PT
seguito del precetto di quest'ultimo, l'erede aveva effettivamente potuto esercitare come eccezione in compensazione;
nessuna prescrizione del credito della opponente si era pertanto realizzata.
Le spese di lite sono state integralmente compensate, tenuto conto della effettiva sussistenza del credito di lavoro dell'opposto posto a base della formazione del titolo esecutivo.
5. Il Sig. appella la sentenza per due motivi: PT
5.1. Anzitutto censura la sentenza per aver fatto decorrere la prescrizione del credito accertato con sentenza del 2008 dalla notifica del precetto da parte del lavoratore.
Ed infatti, ad avviso dell'appellante, anche i crediti accertati con sentenza dichiarativa sono assoggettati alla prescrizione decennale che nella fattispecie in esame deve ritenersi avvenuta, non avendo la SI.ra (e successivamente l'erede Per_1 CP_1
esercitato tale diritto entro il 2018. Inoltre, anche ad ammettere che la sentenza dichiarativa del 2008 potesse avere effetto solo per contrastare eventuali crediti del lavoratore, la SI.ra CP_1
avrebbe dovuto costituirsi nella causa di lavoro eccependo il proprio diritto in compensazione, in tal modo interrompendo la prescrizione, mentre in quel giudizio nessuno si era costituito per l'eredità giacente della SI.ra Parte_2
5.2. L'appellante sostiene inoltre che, in ogni caso, l'eccezione di
3
compensazione avrebbe dovuto essere accolta solo per un 1/5 del credito di lavoro, essendo i restanti 4/5 incompensabili.
6. L'appellata si difende su entrambi i fronti:
6.1. Quanto al primo motivo, evidenzia che la prescrizione del diritto della SI.ra (alla stessa trasmesso iure ereditatis) Per_1
decorreva dal momento dell' accertamento del credito per differenze retributive del SI. ; accertamento avvenuto con PT
sentenza della Corte di Appello n. 202 del 2016.
5.2. Sul secondo motivo, rileva che si trattava di una compensazione legale che quindi operava automaticamente per l'intero dei rispettivi crediti.
7. Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, la Corte decide come segue, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note scritte depositate entro il 14 maggio 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della camera di conSIlio tenutasi in data
20/05/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
8. Entrambi i motivi di appello sono infondati e vanno pertanto respinti.
8.1. Relativamente al primo motivo, pare utile riportare gli antefatti di causa.
7.1.1. Il Sig. ha lavorato, insieme con la propria moglie PT
, come domestico, in regime di convivenza, della CP_2
SI.ra dal 1° giugno 1997 al 24 agosto 2006. Per_1
7.1.2. Successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, non avendo il SI. rilasciato l'immobile della SI.ra PT
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, che nel frattempo era stata trasferita in una R.S.A a Per_1
causa delle proprie condizioni di salute, l'amministratore di sostegno della stessa ha agito avanti al Tribunale di Massa nei confronti del SI. per ottenerne il rilascio e la condanna di PT
quest'ultimo di un importo a titolo di indennità di occupazione, come previsto dall'accordo contenuto nel contratto di collaborazione domestica stipulato in data 25/05/1998.
7.1.3. Con sentenza n. 286/2008, passata in giudicato, il
Tribunale di Massa ha accertato il diritto della SI.ra di Per_1
compensare eventuali debiti nei confronti del SI. a titolo PT
di differenze retributive con l'importo di €. 50.000,00 a titolo di indennità di occupazione per i pernottamenti fruiti dai suoi familiari presso l'abitazione della datrice di lavoro.
7.1.4. Nel frattempo, nel 2007, l'odierno appellante - sostenendo di non essere stato correttamente retribuito dalla SI.ra - Per_1
ha agito nei confronti di quest'ultima avanti al Tribunale di
Massa che, con sentenza n. 460/2012, ha condannato, collettivamente ed impersonalmente, gli eredi SI.ra , Per_1
deceduta in corso di causa, al pagamento a favore dello stesso del complessivo importo di €. 8.097,79. A tale importo la Corte di
Appello di Genova, con sentenza n. 202/2016 passata in giudicato, in parziale accoglimento dell'appello di (che PT
aveva rivendicato il maggior importo capitale di €. 59.217,50) ha aggiunto l'ulteriore somma di €. 11.075,93 a carico dell'eredità giacente.
7.1.5. In data 16/02/2022 il SI. ha intimato precetto a PT
5
che nel frattempo aveva accettato l'eredità con CP_1
beneficio di inventario (v. atto notarile del 4 luglio 2017 rep. n.
27274), per il pagamento dell'importo complessivo di €.
18.384,96, di cui €. 11.075,93 a titolo di capitale riconosciuto con la predetta sentenza.
7.1.6. Pare dunque evidente, alla luce di quanto sopra, che il diritto della SI.ra di eccepire la compensazione del CP_1
proprio credito per indennità di alloggio, sia sorto proprio a seguito della sentenza del maggio 2016 che ha accertato la debenza a favore del lavoratore dell'importo intimato con il precetto opposto.
Né assume rilevanza a tali fini il fatto che nella causa iniziata dal
Sig. e dalla di lui moglie (le cui domande sono state PT
respinte sia in primo che in secondo grado) nessuno si sia costituito dopo il decesso della SI.ra , a seguito della Per_1
riassunzione del giudizio nei confronti degli eredi;
ciò in quanto il controcredito in compensazione del diritto del lavoratore ben avrebbe potuto essere fatto valere in separata sede entro il termine decennale dall'accertamento del diritto stesso, avvenuto
– lo si ribadisce – con la sentenza della Corte di Appello n.
212/2016. Al riguardo si rileva, per completezza, che al momento della proposizione del ricorso del Sig. , nel 2007, il PT
controcredito della SI.ra da portare compensazione dei Per_1
crediti di lavoro del SI. non era stato ancora accertato in PT
sede giudiziale, essendo la sentenza del Tribunale di Massa del
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Nel rispetto del predetto termine prescrizionale (decorrente dalla data del 11/05/2016 in cui è stato emesso il dispositivo della sentenza n. 212/2016), la Sig.ra ricevuta in data CP_1
05/03/2022 la notifica della predetta sentenza con il relativo precetto, ha proposto (in data 24/03/2022) opposizione all'esecuzione facendo valere in compensazione il proprio controcredito di entità superiore a quello del SI. . PT
8.2. Per quanto riguarda il secondo motivo di appello relativo alla impossibilità di procedere alla compensazione del credito di lavoro del SI. nella misura di un quinto, in quanto PT
impignorabile ex art. 545 comma 8° c.p.c., si rileva che l'art.1246 c.c. introduce, quale eccezione alla regola generale della compensazione, il caso in cui il credito da compensare sia dichiarato impignorabile.
Come correttamente illustrato in appello, secondo giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, la deroga al principio di compensazione si applica solo nel caso di c.d. compensazione propria e cioè quando riguardi crediti di diversa natura derivanti da diversi rapporti e che richiede l'eccezione di parte (Cass.
10132/2018); nel caso invece di compensazione “impropria”, in quanto riguardante crediti provenienti dalla stessa fonte obbligazionaria, essa opera anche di ufficio, nel senso che il
Giudice può calcolare il saldo finale delle contrapposte partite senza alcuna limitazione dovuta alla impignorabilità di uno dei due crediti (Cass. 1513/2019).
Ciò premesso in diritto, si rileva in fatto che nella fattispecie in
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esame – contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante – i crediti oggetto di causa derivino dallo stesso contratto di lavoro;
ed infatti, come accertato nella sentenza del GOT di Massa n.
286/2008, l'indennità di alloggio, liquidata dal Tribunale a favore della SI.ra nell'importo di €. 50.000,00, era prevista Parte_2
nello stesso contratto di collaborazione, in cui le parti avevano pattuito che il SInor non avrebbe potuto offrire ospitalità PT
o alloggio a altre persone né a componenti della sua famiglia salvo specifico assenso della SInora ed in ogni caso Per_1
con il pagamento di una somma convenzionalmente fissata in euro 16.000 per ogni persona e per ogni pernottamento. E proprio in forza di questa clausola inserita nel contratto di collaborazione domestica, il Tribunale di Massa – accertato che il SI. PT
aveva effettivamente abitato nell'appartamento con alcuni suoi familiari – ha quantificato tale indennità in €. 50.000,00, da poter compensare con gli eventuali crediti del domestico derivanti dal rapporto di lavoro.
Correttamente pertanto il primo giudice, con la sentenza appellata, ha provveduto ad una integrale compensazione tra i due crediti, senza alcuna limitazione derivante dalla impignorabilità di una parte del credito del SI. . PT
8.3. Le spese di lite, così come liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri medi indicati nelle tabelle ministeriali vigenti in base al valore della causa e tenuto conto dell'impegno professionale profuso, seguono la soccombenza.
Va infine dichiarata la sussistenza, ex lege (art. 1, commi 17-18,
8
l. 228/2012), dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante soccombente.
P. Q. M.
Visti gli artt. 127 ter e 437 c.p.c.,
Respinge l'appello.
Condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata le spese sostenute nel presente grado di giudizio, che liquida in complessivi €. 3.966,00, oltre spese generali, IVA e CPA.
Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante soccombente.
Così deciso nella camera di conSIlio tenutasi in data 20/05/2025
IL PRESIDENTE est.
Giuliana Melandri
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