Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 09/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 1505/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Nella persona del dott. Gianluca Mulà, ha emesso la seguente
SENTENZA
Tra
c.f. , e , Parte_1 C.F._1 Parte_2 difese dall'avv. BABINI GIAN PAOLO
ATTRICI
e c.f. e Controparte_1 C.F._2 Controparte_2 difesi dall'avv.ta DEANNA BERTAZZOLI e dall'avv. BARONE FRANCESCO
CONVENUTI
E
, c.f. , difesa dall'avv. GIOVANNI Controparte_3 CodiceFiscale_3
GAGLIARDI
TERZA CHIAMATA
Conclusioni: come da udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno citato in giudizio e Parte_1 Parte_2 Controparte_1 [...] deducendo l'occupazione illegittima di una porzione del proprio terreno CP_2
(mappale 208 del foglio 104 del catasto dei terreni del Comune di Lugo) da parte dei convenuti, proprietari del fondo confinante.
Questi ultimi, infatti, divenuti proprietari con atto del 5.12.2017 dell'immobile confinante sito in viale Dante 69 (Catasto Fabbricati: foglio 104, p. 207, sub 4), nell'agosto 2019, approfittando dell'assenza delle attrici, ritenendo che il confine per come allora delimitato inglobasse una porzione del loro terreno, avevano spostato la rete di confine apponendone un'altra e occupando una parte del terreno confinante.
1
In subordine, esse hanno chiesto dichiararsi l'usucapione di quella porzione di terreno.
e hanno, poi, spiegato la domandeadi ripristino Parte_1 Parte_2 dello status quo ante, consequenziale all'accoglimento della domanda principale
Esse hanno, poi, domandato l'applicazione dell'astreintes di cui all'art. 614 bis c.p.c. e il pagamento di un'indennità per l'occupazione sine titulo della porzione del proprio terreno.
Si sono costituiti i convenuti, allegando che dalle planimetrie allegate al contratto definitivo di compravendita emergeva che il confine originario determinava un'occupazione del proprio terreno (mappale 207) per un totale di circa 78 mq, chiedendo il rigetto della domanda attorea.
I convenuti hanno poi chiamato in causa la propria dante causa, chiedendo, in caso di accoglimento della domanda attorea, la riduzione del prezzo ai sensi dell'art. 1480 c.c.
Si è costituita la terza chiamata, , la quale ha chiesto il rigetto della Controparte_3 domanda svolta dai convenuti nei propri confronti.
Essa ha, infatti, dedotto la consapevolezza dei convenuti di aver acquistato l'immobile a corpo e con i confini che risultavano delimitati dalla recinzione allora esistente, con la metratura (mq 536) indicata nell'atto di compravendita.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante l'espletamento di una CTU.
La domanda spiegata in via principale da parte attrice è qualificabile quale azione di regolamento dei confini e non di rivendicazione (sul potere del giudice di qualificare giuridicamente l'azione, fermi i fatti costitutivi allegati dalle parti, cfr. Cass. 13945/2012).
Il discimine tra le due azioni consiste in ciò: “mentre l'azione di revindica presuppone un conflitto di titoli, determinato dal convenuto che nega la proprietà dell'attore contrapponendo al titolo da lui vantato il suo possesso della cosa (possideo quia possideo) ovvero un proprio diverso ed incompatibile titolo d'acquisto, nell'azione di regolamento di confini i titoli di proprietà non sono controversi e la contestazione attiene alla delimitazione dei rispettivi fondi (conflitto tra fondi) per l'incertezza dei confini, oggettiva (derivante dalla promiscuità del possesso della zona confinaria) o soggettiva (provocata dall'assunto attoreo di non corrispondenza del confine apparente a quello reale)” (Cass. n. 7670/2019).
2 Nel caso di specie, la contestazione è attinente esclusivamente alla delimitazione dei rispettivi fondi a causa della contestazione dei convenuti, secondo cui il confine non sarebbe quello che era stato sino sino all'agosto 2019 (e, specularmente, a causa della contestazione delle attrici, secondo le quali il confine non è quello fissato dai convenuti a partire dall'agosto 2019).
Da ciò deriva la qualificazione della domanda proposta dagli attori quale actio finium regundorum.
La CTU espletata in corso di causa, alla quale, in parte qua, tutti i CTP hanno aderito
(ivi compreso il CTP di parte convenuta), non oggetto di contestazioni sotto tale profilo neppure nelle comparse conclusionali dei convenuti, ha condivisibilmente accertato, basandosi sul frazionamento catastale n. 2442 del 21.9.1953 (ritenuto da tutti i CTP sufficiente e idoneo per accertare i confini), che “la posizione del confine fra le proprietà delle parti in causa, relativamente al tratto in interesse, corrisponda alla linea congiungente i punti 130 - 118 del richiamato grafico doc. 5, ovvero alla posizione della rete esistente prima dell'avvenuto spostamento” (cfr. pag. 8 della relazione peritale).
Deve, dunque accertarsi che il confine è quello indicato dal CTU.
Dall'accoglimento della domanda principale proposta dagli attori deriva l'assorbimento della domanda di usucapione svolta in via subordinata e l'accoglimento della domanda consequenziale di ripristino dello status quo ante, con ordine di ripristino dei confini antecedenti allo spostamento del confine dell'agosto 2019, come individuati dal CTU.
Va anche accolta la domanda di applicazione della misura coercitiva indiretta
(astreintes) di cui all'art. 614 bis c.p.c. proposta dagli attori.
La citata disposizione consente, infatti, al giudice di fissare, unitamente al provvedimento di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di una somma di denaro, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione – o ritardo nell'adempimento – dell'obbligo imposto con il provvedimento.
L'attuale formulazione della norma ne ha esteso il perimetro applicativo rispetto all'originaria formulazione, risalente al 2009, che, stando alla rubrica della norma, consentiva l'applicazione delle astreintes solamente in caso di condanna all'adempimento di obblighi di fare infungibile o di non fare.
Rimangono comunque fermi due limiti per l'applicazione della misura coercitiva indiretta: la misura coercitiva indiretta non deve apparire manifestamente iniqua ed essa non può accedere ad un provvedimento di condanna all'adempimento di un obbligo avente ad oggetto il pagamento di una somma di denaro.
3 Tali limiti non ricorrono nel caso di specie.
Si ritiene congrua l'applicazione di un astreintes nella misura di € 500 per ogni settimana da ritardo nell'esecuzione del provvedimento, a carico in solido delle parti resistenti.
Va invece rigettata la domanda di risarcimento del danno da occupazione sine titulo.
Si è, in proposito, condivisibilmente affermato che “Nel caso di occupazione illegittima di un immobile il danno subito dal proprietario non può ritenersi sussistente "in re ipsa", atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno con l'evento dannoso ed
a configurare un vero e proprio danno punitivo, ponendosi così in contrasto sia con
l'insegnamento delle Sezioni Unite della S.C. (sent. n. 26972 del 2008) secondo il quale quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, sia con l'ulteriore e più recente intervento nomofilattico (sent. n. 16601 del
2017) che ha riconosciuto la compatibilità del danno punitivo con l'ordinamento solo nel caso di espressa sua previsione normativa, in applicazione dell'art. 23 Cost.; ne consegue che il danno da occupazione "sine titulo", in quanto particolarmente evidente, può essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici, ma un alleggerimento dell'onere probatorio di tale natura non può includere anche l'esonero dall'allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto.” (Sez. 3 - , Ordinanza n. 14268 del 25/05/2021 (Rv. 661551 - 02).
Nel caso di specie, non vi è alcuna allegazione in punto di danno conseguenza da parte delle attrice, non avendo le stesse allegato alcuno specifico pregiudizio economico derivante dal non aver potuto utilizzare la porzione di terreno occupata dai convenuti.
Da ciò non può che conseguire il rigetto della domanda.
Occorre adesso esaminare la domanda proposta dai convenuti nei confronti della terza chiamata.
Essi fanno valere la garanzia per evizione parziale di cui all'art. 1484, chiedendo la riduzione del prezzo ex art. 1480 c.c. (norma dettata per la vendita di cosa parzialmente altrui e richiamata dall'art. 1484 c.c.).
Orbene, è principio pacifico in giurisprudenza che “la garanzia per evizione postula che, a seguito dell'esito vittorioso dell'azione di rivendica da parte di un terzo, il compratore, dopo la stipula del contratto, sia stato privato, in tutto o in parte, della proprietà del bene acquistato;
pertanto, l'esperimento, da parte di un terzo, dell'azione di regolamento di confini, non comportando la risoluzione di un contrasto sui titoli di proprietà ma solo sulla sua estensione, non consente di far valere la garanzia per evizione” (Sez. 2 - , Ordinanza n. 7670 del 19/03/2019 (Rv. 653026 - 01).
4 La domanda proposta dai convenuti nei confronti della terza chiamata va, perciò, rigettata, mancando il presupposto dell'evizione, costiuito dall'esito vittorioso dell'azione di rivendica da parte di un terzo che abbia privato il compratore, in tutto o in parte, della proprietà del bene acquistato.
Trattandosi di una questione di solo diritto, non sussiste l'obbligo di stimolare il contraddittorio sul punto ex art. 101, comma 2, c.p.c. (“L'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio, stabilito dall'art. 101, comma 2, c.p.c., non riguarda le questioni di solo diritto, ma quelle di fatto ovvero quelle miste di fatto e di diritto, che richiedono non una diversa valutazione del materiale probatorio, bensì prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti ovvero una attività assertiva in punto di fatto e non già mere difese”, Sez. 3 - , Sentenza n. 822 del 09/01/2024 (Rv. 670057 - 01).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo i valori compresi tra i valori minimi e i valori medi in ragione della scarsa complessità della causa.
Non si ravvisano i presupposti per l'applicazione della sanzione di cui all'art. 96 c.p.c.
Le spese di CTU, in applicazione del principio di soccombenza, vanno poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) in accoglimento della domanda proposta in via principale da parte attrice, accerta che il confine tra gli immobili oggetto di causa va individuato come indicato nella CTU agli atti e come riportato a pag. 3 della motivazione;
b) ordina ai convenuti, in solido tra loro, a ripristinare i confini in conformità a quanto accertato dal CTU, ripristinato lo stato dei luoghi antecedente all'intervento dell'agosto 2019;
c) ex art. 614 bis c.p.c., fissa la somma di € 500 dovuta dai convenuti per ogni settimana di ritardo nell'esecuzione dell'obbligo di cui alla lett. b);
d) rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta da parte attrice;
e) rigetta la domanda proposta da parte convenuta nei confronti della terza chiamata;
f) condanna i convenuti, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite sostenute dalle attrici, liquidate in € 5.000,00, oltre contributo unificato, marca, 15%, iva e cpa se dovute e come per legge, oltre spese di CTP;
5 g) condanna i convenuti alla refusione delle spese di lite sostenute dalla terza chiamata, liquidate in € 5.000,00 oltre 15%, iva e cpa se dovute e come per legge, oltre spese di CTP;
h) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico di parte convenuta.
Si comunichi.
9.1.2025
Il Giudice
Gianluca Mulà
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