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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 22/09/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Lavoro
Composta dai sigg. Magistrati:
Dott. Roberto Rezzonico – Presidente rel.
Dott. Marco Sabella – Consigliere
Dott. Giovanni Battiato – Giudice Ausiliario della Corte
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 38 del ruolo generale per gli affari di Lavoro dell'anno 2025, vertente tra
Parte_1 elettivamente domiciliato presso il domicilio dell'Avv. Ivano Costa che lo rappresenta e difende per procura allegata all'atto di appello
A P P E L L A N T E
E
Controparte_1
In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura distrettuale INPS, in Caltanissetta, Via Val
D'Aosta 14/d con gli Avv.ti Stefano Dolce e Carmelo Russo che lo rappresentano e difendono in virtù di procura generale alle liti in Notar Per_1 di Roma del 22 marzo 2024
[...]
A P P E L L A T O
OGGETTO: appello a sentenza del Tribunale di Enna
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi atti di impugnazione e costituzione in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19 novembre 2022, adiva il Tribunale Parte_1 di Enna, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo di
“ritenere e dichiarare l'illegittimità dei provvedimenti di cancellazione da parte CP_ dell' delle giornate di lavoro svolte in agricoltura per l'anno 2020 e ritenere illegittimi i conseguenti provvedimenti di rigetto dell'indennità di disoccupazione agricola e prestazioni accessorie e, comunque, ritenere e dichiarare che il ricorrente ha svolto attività di bracciante agricolo a tempo determinato per il predetto anno alle dipendenze della ditta EG IT srls e , per l'effetto, dichiarare il diritto dello stesso a percepire le somme per il predetto anno o - se già percepite - a mantenerle a titolo di indennità di disoccupazione agricola e di eventuali diritti di maternità e/o malattia e assegno per il nucleo familiare, CP_ condannando l' al pagamento in suo favore – o a non riscuotere qualora già percepiti - delle predette indennità, nonché, qualora sia stato cancellato, riscriverlo negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli.”
Si costituiva il convenuto che chiedeva dichiararsi che il ricorrente non CP_1 aveva diritto alla reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli ed alle conseguenti prestazioni previdenziali derivanti da tale iscrizione, con conferma degli indebiti notificati dall'ente e rigetto delle domande avverse.
Con sentenza n. 402/2024 del 22 agosto 2024, il giudice adito rigettava il ricorso e condannava il ricorrente alle spese di lite.
Il Tribunale di Enna accoglieva le difese di merito opposte dall' , rilevando CP_1 che il ricorrente non aveva adempiuto in alcun modo l'onere di provare il rapporto di lavoro fondante le prestazioni previdenziali rivendicate, articolando una prova per testi inammissibile per genericità e producendo documentazione priva di rilievo dimostrativo. Non solo, peraltro, restava indimostrato l'espletamento delle giornate lavorative denunciate presso l' – e CP_1 disconosciute dall'Ente – presso l'azienda EG IT srls, quale lavoratore subordinato a tempo determinato in agricoltura per gli anni dedotti – ma era stata dimostrata, per converso, la fittizietà di tali rapporti alla luce degli accertamenti condotti in sede ispettiva.
Pag. 2 di 10 L'appellante chiede la riforma della sentenza e l'integrale accoglimento delle domande avanzate con il ricorso introduttivo di causa.
L , costituitosi, chiede il rigetto del gravame. CP_1
Con il primo motivo, l'appellante, richiamando anche una decisione assunta da questa Corte in un caso analogo, denuncia che il tribunale avrebbe dato “peso probatorio importante” al verbale ispettivo sulla cui esclusiva base ha poi CP_1 fondato la statuizione di rigetto del ricorso, senza avvedersi che gli Ispettori non avevano riscontrato la totale fittizietà dell'azienda datrice di lavoro ma soltanto una sovrabbondanza di manodopera rispetto al reale fabbisogno aziendale, disconoscendo solo alcuni rapporti di lavoro, tra i quali quello del senza tuttavia individuare ragionevoli criteri al fine di selezionare i Pt_1 rapporti di lavoro reali e di espungerli dal complesso di quelli ritenuti, invece, fittizi, pur essendosi essi tutti sostanziati, presunti veri e presunti falsi, nella raccolta di fichidindia e di albicocche sui terreni condotti dalla EG IT in
San Cono e Mazzarino.
Inoltre, al pari di tutti gli altri dipendenti riconosciuti, a ulteriore dimostrazione della realtà dei rapporti di lavoro denunciati, l'appellante era stato retribuito anche con versamenti in c/c, come risulta dall'estratto conto prodotto nel primo grado del giudizio, del tutto obliato dal primo decidente.
L'arbitrarietà dell'esclusione dell'originario ricorrente dal novero dei veri braccianti agricoli assunti nel corso degli anni dalla EG IT emergerebbe poi anche dal contenuto della richiesta di archiviazione e del conforme decreto di archiviazione nei confronti del titolare della stessa azienda, con i quali la
A.G. di Caltagirone ha archiviato il procedimento ritenendo che non fossero emersi indizi gravi, precisi e concordanti in ordine alla penale responsabilità dell'indagato, non risultando la prova: “né della radicale inidoneità morfologica dei terreni nella disponibilità dell'indagato o del loro stato di abbandono né dell'inesistenza della sede legale e/o delle attrezzature aziendali e/o di documentazione in grado di dare contezza dell'operatività dell'azienda né la prova della sproporzione tra il numero di lavoratori e l'estensione in ettari dei terreni disponibili, né della sproporzione tra il numero di giornate lavorative e
l'effettiva necessità colturale dei terreni né di fatture se del caso anche risalenti nel tempo non attinenti all'oggetto sociale: piuttosto, dagli atti risulta l'esercizio
Pag. 3 di 10 di un'attività imprenditoriale e commerciale in agricoltura seppure con metodi illegittimi sul piano del diritto del lavoro e/o del diritto tributario (ma con tutti i connessi fattori imprevedibili quali l'impegno personale, la capacità organizzativa, le avverse condizioni atmosferiche) a prescindere da ogni considerazione circa l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese, dall'indagato e dagli altri lavoratori in assenza delle garanzie di cui agli artt.64 e 65 c.p.p.”.
Il primo giudice avrebbe dunque errato nel ritenere l'asserita insufficienza di prova della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato in agricoltura in discorso. L'appellante stigmatizza che, da un lato, il Tribunale non avrebbe in alcun modo tenuto conto delle prove documentali offerte unitamente al ricorso, tutte comprovanti l'effettiva esistenza del rapporto dedotto in giudizio, valorizzando per converso le risultanze del detto verbale ispettivo, nonostante i ben noti limiti al suo contenuto fidefacente, e dall'altro, ha rigettato poi la richiesta di prova testimoniale articolata dal lavoratore, riproposta in sede di gravame, ritenendola erroneamente generica, a fronte di capitoli viceversa del tutto specifici che avrebbero consentito di chiarie la effettiva natura del lavoro svolto dal ricorrente a favore della parte datoriale e le concrete modalità del suo svolgimento, salvo poi concludere, altrettanto erroneamente e contraddittoriamente, che la parte aveva mancato la prova a suo carico.
L'appellante impugna poi la decisione di primo grado nella parte relativa alle statuizioni sulle spese di lite, avendolo il tribunale erroneamente condannato, nonostante lo stesso avesse, con la propria autodichiarazione ex art. 152 disp.
Att. cpc resa in seno al ricorso, dichiarato il non superamento dei limiti di reddito stabiliti per legge ai fini del pagamento del contributo unificato e di un eventuale condanna alle spese.
L'appello non può trovare accoglimento se non limitatamente all'ultimo dei motivi proposti, concernente la violazione della disciplina di cui 152 disp. Att. cpc.
Innanzitutto, è improprio il richiamo dell'appellante alla pronuncia di questa
Corte resa nel procedimento n. 21/2024 R.G. tra e Parte_2 CP_1 concernente peraltro altra parte datoriale, in quanto si trattava di fattispecie non sovrapponibile a quella qui in trattazione, se non per il profilo del contenuto degli accertamenti ispettivi posti a base della decisione - che non
Pag. 4 di 10 avevano escluso la reale operatività dell'azienda datrice di lavoro ma solo accertato la sovrabbondanza della manodopera dichiarata – ma con tratti differenziali per il resto assai significativi, quali l'indicazione dei criteri selettivi dei rapporti di lavoro ritenuti fittizi e il valore da riconoscere alle dichiarazioni rese in quel procedimento dai testi sentiti, ritenuti da questa Corte attendibili sul piano soggettivo e portatori di conoscenze dirette idonee a fare ritenere sussistenti nella specie ivi esaminata i caratteri distintivi tipici del rapporto di lavoro subordinato, quali, soprattutto, la eterodeterminazione del prestatore e la sua sottoposizione al potere gerarchico, disciplinare e di direttiva della parte datoriale.
Nel caso in disamina, invece, gli ispettori dell' hanno, innanzitutto, dato CP_1 ampiamente conto dei criteri utilizzati al fine di selezionare, nel complesso di quelli analizzati, i rapporti ritenuti effettivamente non esistenti.
Gli ispettori hanno evidenziato, sulla base della stessa documentazione fornita dalla EG IT, la comunicazione da parte della stessa alle competenti pubbliche amministrazioni, tra le quali l' dell'impiego di volumi di CP_1 personale dipendente di gran lunga superiori al fabbisogno di manodopera stimato dalla medesima società per gli anni 2018-2020 (900 giornate di lavoro annuo per i primi due anni e 11.000 per l'anno 2020, contro le oltre 18.000 ore denunciate nel 2018 e 2019 e le oltre 23.000 denunciate nel 2020) e l'ingiustificabile disavanzo economico, desumibile dalle denunce IVA della stessa società all'amministrazione finanziaria, interamente imputabile ai costi per la manodopera dichiarata, con un deficit nei tre anni pari a 1.163.507,52 euro. Ciò premesso, i verbalizzanti hanno ritenuto di individuare, sulla base delle dichiarazioni acquisite nel corso della verifica, i lavoratori formalmente assunti dalla EG IT residenti ad Adrano, Biancavilla, Paternò, Palagonia
e quali dipendenti di altri esercenti autonome attività di impresa, Pt_3 qualificati come “capisquadra”, a loro volta pure formalmente assunti come braccianti presso la EG IT, che avevano di fatto preso in appaltato le relative attività di raccolta e lavorazione dei frutti da commercializzare, realizzando un utile di impresa, coincidente con il corrispettivo dei servizi di raccolta ceduti, il cui pagamento da parte della committente era stato dissimulato da erogazioni a titolo retributivo in favore dei membri delle squadre
Pag. 5 di 10 di lavoro, tanto che, come desumibile dalla disamina dei conti correnti bancari della società committente, la " aveva erogato a tali soggetti Controparte_2 retribuzioni del tutto scisse dal quantum del lavoro prestato e mai corrispondenti a quelle loro spettanti sulla scorta del Libro Unico del Lavoro.
Si tratta, osserva la Corte, di elementi di fatto accertati dagli ispettori dell' CP_1 su base in larga parte documentale, mai contraddetti dall'originario ricorrente, che non ne neanche fatto oggetto di gravame, elementi pertanto da ritenersi acquisiti.
Gli ispettori hanno poi accertato, sempre con verifiche documentali non contraddette dall'appellante, che i suddetti operai “appaltati” dai vari
“capisquadra” hanno lavorato per un numero di giornate superiore rispetto a quello dichiarato all' dalla " .", circostanza che, in uno CP_1 Parte_4 alla quantità di prodotto acquistato alla pianta dalla società, desumibile da fatture e documenti di trasporto, e alla capacità di raccolta di ciascun operaio, porta alla dimostrazione che il fabbisogno di manodopera riconducibile alla
"EG IT S.r.l.s" per gli anni oggetto di verifica fosse stato interamente soddisfatto dalle imprese appaltatrici e che, correlativamente, fossero da considerarsi non sussistenti e solo “cartolari” tutti gli altri rapporti di lavoro bracciantile denunciati all' intercorsi tra l'azienda e gli operai, indicati CP_1 nella "Tabella A" del verbale ispettivo, tra i quali l'odierno appellante, addetti alle lavorazioni sui fondi rustici, il pagamento delle cui retribuzioni, ove effettivo ma in realtà non provato, avrebbe comportato, come detto, un deficit economico tra entrate e uscite pari a oltre un milione di euro, in appena tre anni di attività dell'impresa.
Gli elementi indicativi dell'inesistenza del rapporto di lavoro sono accentuati dall'estratto conto depositato dal e che, lungi dal dimostrare il Pt_1 pagamento della retribuzione e, di conseguenza, l'esistenza e l'onerosità del rapporto lavorativo dedotto in giudizio, costituisce, secondo la Corte, prova del contrario.
Analizzando il documento, non può infatti sfuggire, oltre al fatto che risulta un solo versamento effettuato il 16 dicembre 2020, la circostanza, assai sospetta, per cui, nei giorni immediatamente successivo all'accredito delle somme da parte della EG IT (€ 2.833,15), si registrano uscite per importi pressoché
Pag. 6 di 10 corrispondenti, vale a dire un prelievo di contanti di bem € 2.500,00, nonché altro prelievo a mezzo bancomat per l'importo di € 250,00. E' da notare che ciò, per altri appellanti/testimoni degli altri coevi procedimenti pendenti assume addirittura il carattere della reiterazione costante, facendo seriamente dubitare che si tratti di accrediti effettivi.
Rinsalda questa conclusione il fatto che la “prova” documentale offerta dal ricorrente/appellante si pone in radicale contraddizione con le sue stesse allegazioni e con l'apposito capitolato di prova testimoniale. Si legge infatti nel ricorso di primo grado, a pag. 2 nonché a pag. 3 in seno al capitolato di prova n. 4, che la EG IT corrispondeva al ricorrente – ed anche allo stesso teste, anch'egli asserito bracciante agricolo alle dipendenze della EG IT – degli acconti in contanti ogni 7 – 15 giorni, con consegna del saldo e della busta paga a fine mese. La prova testimoniale così richiesta e la prova documentale del pagamento della retribuzione tramite bonifico bancario si negano vicendevolmente.
Ecco, allora, che la scelta del primo giudice di non ammettere la prova per testi appare del tutto condivisibile, e ciò non tanto perché i capitoli di prova siano generici, ma perché si pongono in evidente e insanabile contrasto con le risultanze ispettive di cui si è detto, sulle quali, come sopra rilevato, lo stesso appellante non ha inteso assumere alcuna specifica posizione contraria, né nel giudizio di primo grado, né in quello di gravame. Pertanto, gli elementi che inducono a negare la sussistenza del rapporto di lavoro sono così solidi ed univoci che le eventuali conferme dei capitolati da parte dei testimoni non sarebbero idonee a scalfirli ed a far propendere per l'assolvimento del rigoroso onere della prova incombente su chi intende ottenere il riconoscimento di un rapporto di lavoro disconosciuto dall'ente previdenziale, tanto più considerando, nella specie, la scarsa attendibilità soggettiva che può riconoscersi a testimoni indirettamente interessati al buon esito del procedimento, per il lavoratore ricorrente, in quanto anche essi appartenenti al novero dei braccianti agricoli denunciati dalla EG IT il cui rapporto di lavoro è stato disconosciuto dall' . CP_1
Quanto alla documentazione prodotta, l'appellante impugna la statuizione della sentenza gravata con la quale è stata ritenuta la sostanziale irrilevanza
Pag. 7 di 10 probatoria della stessa (modelli di comunicazione di manodopera, denunce contributive, buste paga) sia in quanto di provenienza unilaterale della stessa parte datoriale, sia, ancora una volta, per la sua scarsa attendibilità contenutistica in quanto contrastante con le non contestate risultanze ispettive.
Osserva in senso contrario l'appellante che le valutazioni di non rilevanza della documentazione prodotta operate dal decidente di primo grado sarebbero tuttavia erronee proprio in considerazione degli esiti dei verbali ispettivi prodotti dall' dai quali si rileva, tutt'al più, come detto, la parziale CP_1 inesistenza dei rapporti di lavoro in agricoltura denunciati dalla EG IT, che è per il resto un'azienda pienamente operativa, con conseguente impossibilità di escludere che tra i dipendenti “effettivi” vi fosse anche l'odierno appellante.
Anche i superiori rilievi appaiono insuscettibili di accoglimento.
Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, e anche da quella di questa Corte in cause del tutto analoghe alla presente, le buste paga, così come i CUD e le dichiarazioni di manodopera agricola non possono avere di per sé rilevanza probatoria sufficiente del rapporto di lavoro in agricoltura presupposto della domanda avente ad oggetto le discendenti previdenze e della propedeutica iscrizione del richiedente negli appositi elenchi, a fronte della contestazione dell'ente di previdenza di cui ai verbali ispettivi in atti, trattandosi, peraltro, di documenti provenienti dal presunto datore di lavoro, che è un soggetto terzo al processo e in posizione non conflittuale con l'appellante stesso.
In altri termini, a fronte del disconoscimento del rapporto, che presuppone una valutazione di non rispondenza al vero dei documenti creati al fine di giustificare quel rapporto lavorativo, quest'ultimo non può essere provato esclusivamente proprio a mezzo di quei documenti (cfr., con riferimento alle buste paga, Cass. Sez. Lav. 29 gennaio 2019 n. 2439).
Appare dunque del tutto condivisibile l'affermazione del primo giudice tesa a negare ogni credibilità ai documenti in discorso, soprattutto in relazione ai convergenti elementi obiettivi di segno contrario di cui si è prima parlato.
Pag. 8 di 10 Quanto al secondo argomento, che prende le mosse dalla difficile individuazione dei braccianti non realmente assunti dalla ditta EG IT - oltre al fatto che gli ispettori li hanno identificati compiutamente alla stregua del criterio obiettivo sopra richiamato negli operai non appaltati dai vari capisquadra, anche essi identificati - dimentica nuovamente l'appellante che, sulla base delle regole che presiedono al riparto dell'onere della prova della materia de qua, è il lavoratore a dovere dimostrare il fondamento del suo diritto
(nel caso de qua la sua appartenenza al novero dei lavoratori assunti, almeno parzialmente, sul serio) prova nella specie del tutto mancata sia a livello documentale che testimoniale, e non, al contrario, l'ente di previdenza a dovere provare la non appartenenza.
Fondato appare invece l'ultimo motivo di gravame proposto, concernente la condanna del ricorrente soccombente alle spese, nonostante la dichiarazione ex art. 152 Disp. Att. C.p.c. dallo stesso ritualmente fatta in seno all'atto introduttivo di causa, non potendo condividersi l'assunto del primo decidente secondo cui l'istituto in questione opererebbe solo in relazione ai giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali in cui il diritto alla prestazione sia l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento, come nella specie, in cui la ricorrente mirava anche a ottenere la condanna dell' alla reiscrizione della parte negli elenchi Controparte_3 dei lavoratori agricoli per gli anni oggetto di causa.
Deve infatti farsi applicazione alla specie del principio di diritto più volte affermato dalla Suprema Corte e pienamente condiviso anche da questo collegio secondo cui il beneficio dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali, ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ., nella ricorrenza dei relativi presupposti, è applicabile al giudizio in cui la domanda di riconoscimento del diritto all'iscrizione negli elenchi è proposta unitamente a quella diretta al conseguimento dell'indennità di disoccupazione (cfr., tra le ultime, Corte di
Cassazione, Sent. 28 dicembre 2022, n. 37973), sul presupposto che la domanda di disoccupazione non è dissociabile da quella, costituente il suo necessario presupposto, diretta al riconoscimento del diritto del presunto
Pag. 9 di 10 bracciante all'iscrizione negli appositi elenchi dei lavoratori agricoli a tempo determinato.
La sentenza appellata deve essere dunque riformata limitatamente alla parte relativa alla statuizione di condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite, che andavano invece dichiarate irripetibili ex art. 152 disp. Att. Cpc., al pari di quelle relative al presente grado.
Attesa la parziale fondatezza del gravame, non ricorrono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, comma 1 quater del DPR n.115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228/2012
P.Q.M.
La Corte d'Appello, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa
In parziale riforma della sentenza n. 402/2024 del 22 agosto 2024, del
Tribunale di Enna, in funzione di giudice del lavoro
C O M P E N S A
Integralmente fra le parti le spese del primo grado di giudizio
C O N F E R M A
Nel resto, la sentenza impugnata
C O M P E N S A
Integralmente fra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Caltanissetta, 10 settembre 2025
Il Presidente est.
Roberto Rezzonico
Pag. 10 di 10
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Lavoro
Composta dai sigg. Magistrati:
Dott. Roberto Rezzonico – Presidente rel.
Dott. Marco Sabella – Consigliere
Dott. Giovanni Battiato – Giudice Ausiliario della Corte
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 38 del ruolo generale per gli affari di Lavoro dell'anno 2025, vertente tra
Parte_1 elettivamente domiciliato presso il domicilio dell'Avv. Ivano Costa che lo rappresenta e difende per procura allegata all'atto di appello
A P P E L L A N T E
E
Controparte_1
In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura distrettuale INPS, in Caltanissetta, Via Val
D'Aosta 14/d con gli Avv.ti Stefano Dolce e Carmelo Russo che lo rappresentano e difendono in virtù di procura generale alle liti in Notar Per_1 di Roma del 22 marzo 2024
[...]
A P P E L L A T O
OGGETTO: appello a sentenza del Tribunale di Enna
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi atti di impugnazione e costituzione in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19 novembre 2022, adiva il Tribunale Parte_1 di Enna, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo di
“ritenere e dichiarare l'illegittimità dei provvedimenti di cancellazione da parte CP_ dell' delle giornate di lavoro svolte in agricoltura per l'anno 2020 e ritenere illegittimi i conseguenti provvedimenti di rigetto dell'indennità di disoccupazione agricola e prestazioni accessorie e, comunque, ritenere e dichiarare che il ricorrente ha svolto attività di bracciante agricolo a tempo determinato per il predetto anno alle dipendenze della ditta EG IT srls e , per l'effetto, dichiarare il diritto dello stesso a percepire le somme per il predetto anno o - se già percepite - a mantenerle a titolo di indennità di disoccupazione agricola e di eventuali diritti di maternità e/o malattia e assegno per il nucleo familiare, CP_ condannando l' al pagamento in suo favore – o a non riscuotere qualora già percepiti - delle predette indennità, nonché, qualora sia stato cancellato, riscriverlo negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli.”
Si costituiva il convenuto che chiedeva dichiararsi che il ricorrente non CP_1 aveva diritto alla reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli ed alle conseguenti prestazioni previdenziali derivanti da tale iscrizione, con conferma degli indebiti notificati dall'ente e rigetto delle domande avverse.
Con sentenza n. 402/2024 del 22 agosto 2024, il giudice adito rigettava il ricorso e condannava il ricorrente alle spese di lite.
Il Tribunale di Enna accoglieva le difese di merito opposte dall' , rilevando CP_1 che il ricorrente non aveva adempiuto in alcun modo l'onere di provare il rapporto di lavoro fondante le prestazioni previdenziali rivendicate, articolando una prova per testi inammissibile per genericità e producendo documentazione priva di rilievo dimostrativo. Non solo, peraltro, restava indimostrato l'espletamento delle giornate lavorative denunciate presso l' – e CP_1 disconosciute dall'Ente – presso l'azienda EG IT srls, quale lavoratore subordinato a tempo determinato in agricoltura per gli anni dedotti – ma era stata dimostrata, per converso, la fittizietà di tali rapporti alla luce degli accertamenti condotti in sede ispettiva.
Pag. 2 di 10 L'appellante chiede la riforma della sentenza e l'integrale accoglimento delle domande avanzate con il ricorso introduttivo di causa.
L , costituitosi, chiede il rigetto del gravame. CP_1
Con il primo motivo, l'appellante, richiamando anche una decisione assunta da questa Corte in un caso analogo, denuncia che il tribunale avrebbe dato “peso probatorio importante” al verbale ispettivo sulla cui esclusiva base ha poi CP_1 fondato la statuizione di rigetto del ricorso, senza avvedersi che gli Ispettori non avevano riscontrato la totale fittizietà dell'azienda datrice di lavoro ma soltanto una sovrabbondanza di manodopera rispetto al reale fabbisogno aziendale, disconoscendo solo alcuni rapporti di lavoro, tra i quali quello del senza tuttavia individuare ragionevoli criteri al fine di selezionare i Pt_1 rapporti di lavoro reali e di espungerli dal complesso di quelli ritenuti, invece, fittizi, pur essendosi essi tutti sostanziati, presunti veri e presunti falsi, nella raccolta di fichidindia e di albicocche sui terreni condotti dalla EG IT in
San Cono e Mazzarino.
Inoltre, al pari di tutti gli altri dipendenti riconosciuti, a ulteriore dimostrazione della realtà dei rapporti di lavoro denunciati, l'appellante era stato retribuito anche con versamenti in c/c, come risulta dall'estratto conto prodotto nel primo grado del giudizio, del tutto obliato dal primo decidente.
L'arbitrarietà dell'esclusione dell'originario ricorrente dal novero dei veri braccianti agricoli assunti nel corso degli anni dalla EG IT emergerebbe poi anche dal contenuto della richiesta di archiviazione e del conforme decreto di archiviazione nei confronti del titolare della stessa azienda, con i quali la
A.G. di Caltagirone ha archiviato il procedimento ritenendo che non fossero emersi indizi gravi, precisi e concordanti in ordine alla penale responsabilità dell'indagato, non risultando la prova: “né della radicale inidoneità morfologica dei terreni nella disponibilità dell'indagato o del loro stato di abbandono né dell'inesistenza della sede legale e/o delle attrezzature aziendali e/o di documentazione in grado di dare contezza dell'operatività dell'azienda né la prova della sproporzione tra il numero di lavoratori e l'estensione in ettari dei terreni disponibili, né della sproporzione tra il numero di giornate lavorative e
l'effettiva necessità colturale dei terreni né di fatture se del caso anche risalenti nel tempo non attinenti all'oggetto sociale: piuttosto, dagli atti risulta l'esercizio
Pag. 3 di 10 di un'attività imprenditoriale e commerciale in agricoltura seppure con metodi illegittimi sul piano del diritto del lavoro e/o del diritto tributario (ma con tutti i connessi fattori imprevedibili quali l'impegno personale, la capacità organizzativa, le avverse condizioni atmosferiche) a prescindere da ogni considerazione circa l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese, dall'indagato e dagli altri lavoratori in assenza delle garanzie di cui agli artt.64 e 65 c.p.p.”.
Il primo giudice avrebbe dunque errato nel ritenere l'asserita insufficienza di prova della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato in agricoltura in discorso. L'appellante stigmatizza che, da un lato, il Tribunale non avrebbe in alcun modo tenuto conto delle prove documentali offerte unitamente al ricorso, tutte comprovanti l'effettiva esistenza del rapporto dedotto in giudizio, valorizzando per converso le risultanze del detto verbale ispettivo, nonostante i ben noti limiti al suo contenuto fidefacente, e dall'altro, ha rigettato poi la richiesta di prova testimoniale articolata dal lavoratore, riproposta in sede di gravame, ritenendola erroneamente generica, a fronte di capitoli viceversa del tutto specifici che avrebbero consentito di chiarie la effettiva natura del lavoro svolto dal ricorrente a favore della parte datoriale e le concrete modalità del suo svolgimento, salvo poi concludere, altrettanto erroneamente e contraddittoriamente, che la parte aveva mancato la prova a suo carico.
L'appellante impugna poi la decisione di primo grado nella parte relativa alle statuizioni sulle spese di lite, avendolo il tribunale erroneamente condannato, nonostante lo stesso avesse, con la propria autodichiarazione ex art. 152 disp.
Att. cpc resa in seno al ricorso, dichiarato il non superamento dei limiti di reddito stabiliti per legge ai fini del pagamento del contributo unificato e di un eventuale condanna alle spese.
L'appello non può trovare accoglimento se non limitatamente all'ultimo dei motivi proposti, concernente la violazione della disciplina di cui 152 disp. Att. cpc.
Innanzitutto, è improprio il richiamo dell'appellante alla pronuncia di questa
Corte resa nel procedimento n. 21/2024 R.G. tra e Parte_2 CP_1 concernente peraltro altra parte datoriale, in quanto si trattava di fattispecie non sovrapponibile a quella qui in trattazione, se non per il profilo del contenuto degli accertamenti ispettivi posti a base della decisione - che non
Pag. 4 di 10 avevano escluso la reale operatività dell'azienda datrice di lavoro ma solo accertato la sovrabbondanza della manodopera dichiarata – ma con tratti differenziali per il resto assai significativi, quali l'indicazione dei criteri selettivi dei rapporti di lavoro ritenuti fittizi e il valore da riconoscere alle dichiarazioni rese in quel procedimento dai testi sentiti, ritenuti da questa Corte attendibili sul piano soggettivo e portatori di conoscenze dirette idonee a fare ritenere sussistenti nella specie ivi esaminata i caratteri distintivi tipici del rapporto di lavoro subordinato, quali, soprattutto, la eterodeterminazione del prestatore e la sua sottoposizione al potere gerarchico, disciplinare e di direttiva della parte datoriale.
Nel caso in disamina, invece, gli ispettori dell' hanno, innanzitutto, dato CP_1 ampiamente conto dei criteri utilizzati al fine di selezionare, nel complesso di quelli analizzati, i rapporti ritenuti effettivamente non esistenti.
Gli ispettori hanno evidenziato, sulla base della stessa documentazione fornita dalla EG IT, la comunicazione da parte della stessa alle competenti pubbliche amministrazioni, tra le quali l' dell'impiego di volumi di CP_1 personale dipendente di gran lunga superiori al fabbisogno di manodopera stimato dalla medesima società per gli anni 2018-2020 (900 giornate di lavoro annuo per i primi due anni e 11.000 per l'anno 2020, contro le oltre 18.000 ore denunciate nel 2018 e 2019 e le oltre 23.000 denunciate nel 2020) e l'ingiustificabile disavanzo economico, desumibile dalle denunce IVA della stessa società all'amministrazione finanziaria, interamente imputabile ai costi per la manodopera dichiarata, con un deficit nei tre anni pari a 1.163.507,52 euro. Ciò premesso, i verbalizzanti hanno ritenuto di individuare, sulla base delle dichiarazioni acquisite nel corso della verifica, i lavoratori formalmente assunti dalla EG IT residenti ad Adrano, Biancavilla, Paternò, Palagonia
e quali dipendenti di altri esercenti autonome attività di impresa, Pt_3 qualificati come “capisquadra”, a loro volta pure formalmente assunti come braccianti presso la EG IT, che avevano di fatto preso in appaltato le relative attività di raccolta e lavorazione dei frutti da commercializzare, realizzando un utile di impresa, coincidente con il corrispettivo dei servizi di raccolta ceduti, il cui pagamento da parte della committente era stato dissimulato da erogazioni a titolo retributivo in favore dei membri delle squadre
Pag. 5 di 10 di lavoro, tanto che, come desumibile dalla disamina dei conti correnti bancari della società committente, la " aveva erogato a tali soggetti Controparte_2 retribuzioni del tutto scisse dal quantum del lavoro prestato e mai corrispondenti a quelle loro spettanti sulla scorta del Libro Unico del Lavoro.
Si tratta, osserva la Corte, di elementi di fatto accertati dagli ispettori dell' CP_1 su base in larga parte documentale, mai contraddetti dall'originario ricorrente, che non ne neanche fatto oggetto di gravame, elementi pertanto da ritenersi acquisiti.
Gli ispettori hanno poi accertato, sempre con verifiche documentali non contraddette dall'appellante, che i suddetti operai “appaltati” dai vari
“capisquadra” hanno lavorato per un numero di giornate superiore rispetto a quello dichiarato all' dalla " .", circostanza che, in uno CP_1 Parte_4 alla quantità di prodotto acquistato alla pianta dalla società, desumibile da fatture e documenti di trasporto, e alla capacità di raccolta di ciascun operaio, porta alla dimostrazione che il fabbisogno di manodopera riconducibile alla
"EG IT S.r.l.s" per gli anni oggetto di verifica fosse stato interamente soddisfatto dalle imprese appaltatrici e che, correlativamente, fossero da considerarsi non sussistenti e solo “cartolari” tutti gli altri rapporti di lavoro bracciantile denunciati all' intercorsi tra l'azienda e gli operai, indicati CP_1 nella "Tabella A" del verbale ispettivo, tra i quali l'odierno appellante, addetti alle lavorazioni sui fondi rustici, il pagamento delle cui retribuzioni, ove effettivo ma in realtà non provato, avrebbe comportato, come detto, un deficit economico tra entrate e uscite pari a oltre un milione di euro, in appena tre anni di attività dell'impresa.
Gli elementi indicativi dell'inesistenza del rapporto di lavoro sono accentuati dall'estratto conto depositato dal e che, lungi dal dimostrare il Pt_1 pagamento della retribuzione e, di conseguenza, l'esistenza e l'onerosità del rapporto lavorativo dedotto in giudizio, costituisce, secondo la Corte, prova del contrario.
Analizzando il documento, non può infatti sfuggire, oltre al fatto che risulta un solo versamento effettuato il 16 dicembre 2020, la circostanza, assai sospetta, per cui, nei giorni immediatamente successivo all'accredito delle somme da parte della EG IT (€ 2.833,15), si registrano uscite per importi pressoché
Pag. 6 di 10 corrispondenti, vale a dire un prelievo di contanti di bem € 2.500,00, nonché altro prelievo a mezzo bancomat per l'importo di € 250,00. E' da notare che ciò, per altri appellanti/testimoni degli altri coevi procedimenti pendenti assume addirittura il carattere della reiterazione costante, facendo seriamente dubitare che si tratti di accrediti effettivi.
Rinsalda questa conclusione il fatto che la “prova” documentale offerta dal ricorrente/appellante si pone in radicale contraddizione con le sue stesse allegazioni e con l'apposito capitolato di prova testimoniale. Si legge infatti nel ricorso di primo grado, a pag. 2 nonché a pag. 3 in seno al capitolato di prova n. 4, che la EG IT corrispondeva al ricorrente – ed anche allo stesso teste, anch'egli asserito bracciante agricolo alle dipendenze della EG IT – degli acconti in contanti ogni 7 – 15 giorni, con consegna del saldo e della busta paga a fine mese. La prova testimoniale così richiesta e la prova documentale del pagamento della retribuzione tramite bonifico bancario si negano vicendevolmente.
Ecco, allora, che la scelta del primo giudice di non ammettere la prova per testi appare del tutto condivisibile, e ciò non tanto perché i capitoli di prova siano generici, ma perché si pongono in evidente e insanabile contrasto con le risultanze ispettive di cui si è detto, sulle quali, come sopra rilevato, lo stesso appellante non ha inteso assumere alcuna specifica posizione contraria, né nel giudizio di primo grado, né in quello di gravame. Pertanto, gli elementi che inducono a negare la sussistenza del rapporto di lavoro sono così solidi ed univoci che le eventuali conferme dei capitolati da parte dei testimoni non sarebbero idonee a scalfirli ed a far propendere per l'assolvimento del rigoroso onere della prova incombente su chi intende ottenere il riconoscimento di un rapporto di lavoro disconosciuto dall'ente previdenziale, tanto più considerando, nella specie, la scarsa attendibilità soggettiva che può riconoscersi a testimoni indirettamente interessati al buon esito del procedimento, per il lavoratore ricorrente, in quanto anche essi appartenenti al novero dei braccianti agricoli denunciati dalla EG IT il cui rapporto di lavoro è stato disconosciuto dall' . CP_1
Quanto alla documentazione prodotta, l'appellante impugna la statuizione della sentenza gravata con la quale è stata ritenuta la sostanziale irrilevanza
Pag. 7 di 10 probatoria della stessa (modelli di comunicazione di manodopera, denunce contributive, buste paga) sia in quanto di provenienza unilaterale della stessa parte datoriale, sia, ancora una volta, per la sua scarsa attendibilità contenutistica in quanto contrastante con le non contestate risultanze ispettive.
Osserva in senso contrario l'appellante che le valutazioni di non rilevanza della documentazione prodotta operate dal decidente di primo grado sarebbero tuttavia erronee proprio in considerazione degli esiti dei verbali ispettivi prodotti dall' dai quali si rileva, tutt'al più, come detto, la parziale CP_1 inesistenza dei rapporti di lavoro in agricoltura denunciati dalla EG IT, che è per il resto un'azienda pienamente operativa, con conseguente impossibilità di escludere che tra i dipendenti “effettivi” vi fosse anche l'odierno appellante.
Anche i superiori rilievi appaiono insuscettibili di accoglimento.
Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, e anche da quella di questa Corte in cause del tutto analoghe alla presente, le buste paga, così come i CUD e le dichiarazioni di manodopera agricola non possono avere di per sé rilevanza probatoria sufficiente del rapporto di lavoro in agricoltura presupposto della domanda avente ad oggetto le discendenti previdenze e della propedeutica iscrizione del richiedente negli appositi elenchi, a fronte della contestazione dell'ente di previdenza di cui ai verbali ispettivi in atti, trattandosi, peraltro, di documenti provenienti dal presunto datore di lavoro, che è un soggetto terzo al processo e in posizione non conflittuale con l'appellante stesso.
In altri termini, a fronte del disconoscimento del rapporto, che presuppone una valutazione di non rispondenza al vero dei documenti creati al fine di giustificare quel rapporto lavorativo, quest'ultimo non può essere provato esclusivamente proprio a mezzo di quei documenti (cfr., con riferimento alle buste paga, Cass. Sez. Lav. 29 gennaio 2019 n. 2439).
Appare dunque del tutto condivisibile l'affermazione del primo giudice tesa a negare ogni credibilità ai documenti in discorso, soprattutto in relazione ai convergenti elementi obiettivi di segno contrario di cui si è prima parlato.
Pag. 8 di 10 Quanto al secondo argomento, che prende le mosse dalla difficile individuazione dei braccianti non realmente assunti dalla ditta EG IT - oltre al fatto che gli ispettori li hanno identificati compiutamente alla stregua del criterio obiettivo sopra richiamato negli operai non appaltati dai vari capisquadra, anche essi identificati - dimentica nuovamente l'appellante che, sulla base delle regole che presiedono al riparto dell'onere della prova della materia de qua, è il lavoratore a dovere dimostrare il fondamento del suo diritto
(nel caso de qua la sua appartenenza al novero dei lavoratori assunti, almeno parzialmente, sul serio) prova nella specie del tutto mancata sia a livello documentale che testimoniale, e non, al contrario, l'ente di previdenza a dovere provare la non appartenenza.
Fondato appare invece l'ultimo motivo di gravame proposto, concernente la condanna del ricorrente soccombente alle spese, nonostante la dichiarazione ex art. 152 Disp. Att. C.p.c. dallo stesso ritualmente fatta in seno all'atto introduttivo di causa, non potendo condividersi l'assunto del primo decidente secondo cui l'istituto in questione opererebbe solo in relazione ai giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali in cui il diritto alla prestazione sia l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento, come nella specie, in cui la ricorrente mirava anche a ottenere la condanna dell' alla reiscrizione della parte negli elenchi Controparte_3 dei lavoratori agricoli per gli anni oggetto di causa.
Deve infatti farsi applicazione alla specie del principio di diritto più volte affermato dalla Suprema Corte e pienamente condiviso anche da questo collegio secondo cui il beneficio dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali, ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ., nella ricorrenza dei relativi presupposti, è applicabile al giudizio in cui la domanda di riconoscimento del diritto all'iscrizione negli elenchi è proposta unitamente a quella diretta al conseguimento dell'indennità di disoccupazione (cfr., tra le ultime, Corte di
Cassazione, Sent. 28 dicembre 2022, n. 37973), sul presupposto che la domanda di disoccupazione non è dissociabile da quella, costituente il suo necessario presupposto, diretta al riconoscimento del diritto del presunto
Pag. 9 di 10 bracciante all'iscrizione negli appositi elenchi dei lavoratori agricoli a tempo determinato.
La sentenza appellata deve essere dunque riformata limitatamente alla parte relativa alla statuizione di condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite, che andavano invece dichiarate irripetibili ex art. 152 disp. Att. Cpc., al pari di quelle relative al presente grado.
Attesa la parziale fondatezza del gravame, non ricorrono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, comma 1 quater del DPR n.115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228/2012
P.Q.M.
La Corte d'Appello, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa
In parziale riforma della sentenza n. 402/2024 del 22 agosto 2024, del
Tribunale di Enna, in funzione di giudice del lavoro
C O M P E N S A
Integralmente fra le parti le spese del primo grado di giudizio
C O N F E R M A
Nel resto, la sentenza impugnata
C O M P E N S A
Integralmente fra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Caltanissetta, 10 settembre 2025
Il Presidente est.
Roberto Rezzonico
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