Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/04/2025, n. 2073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2073 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE
in persona dei signori magistrati dott.ssa Silvia Di Matteo – Presidente rel. dott. Paolo Andrea Taviano – consigliere dott. Pasquale Cabato – consigliere aus. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al numero 2032 del ruolo generale dell'anno
2022 tra
(P. IVA e C. F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t. (C.F. ), con l'avv. Parte_2 C.F._1
Bernardo Procopio;
- appellante contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t CP_1 P.IVA_2
, con l'avv. Marco Giuseppe Binetti;
Controparte_2
- appellata avverso sentenza Tribunale di Roma n. 19445/2021 oggetto opposizione a decreto ingiuntivo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il decreto ingiuntivo n. 8276, emesso in data 11 aprile 2019, il
Tribunale di Roma ingiungeva a i pagare, in favore di Parte_1
la somma di euro 100.969,74, oltre interessi e spese CP_1
processuali.
La somma è stata domandata dalla ricorrente, concessionaria dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) per la gestione degli apparecchi per il gioco lecito ex art. 14 bis, comma 4, D.P.R. n. 640/1972, in forza del contratto concluso, in data 10 dicembre 2012, tra (poi, Parte_3 Parte_1
e (anch'essa concessionaria dell'Agenzia
[...] Controparte_3
delle Dogane e dei Monopoli, poi incorporata da con atto di CP_1
fusione del 9 giugno 2017). Tale contratto aveva ad oggetto la raccolta delle giocate da parte di in qualità di gestore e a favore del Parte_3
concessionario attraverso gli apparecchi da Controparte_3
gioco AWP che il gestore aveva messo a disposizione del concessionario e collegato alla rete telematica di quest'ultimo.
La somma oggetto del decreto era stata domandata a saldo del dovuto per l'anno 2015, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 649, L. n.
190/2014 (Legge di Stabilità per il 2015) e dell'art. 1, comma 921, della L. n.
208/2015 (Legge di Stabilità per il 2016).
chiedeva, con opposizione a decreto ingiuntivo, Parte_1
dinnanzi al Tribunale di Roma, di accertare che la on vantava CP_1
alcun credito nei confronti dell'opponente e, per l'effetto, di accertare e dichiarare che il credito reclamato da sul quale si fondava il decreto CP_1
ingiuntivo opposto, era carente del requisito della certezza poiché la somma quantificata nel ricorso per decreto ingiuntivo non era stata dimostrata. Altresì, chiedeva di effettuare il conteggio dell'importo da versare sugli incassi effettuati alla luce del “principio di proporzionalità stabilito dal Tribunale di Roma” e di compensare, nel caso in cui si accertava la sussistenza di una somma da corrispondere, la somma di euro 23.000,00 trattenuta da a CP_1
titolo di fideiussione.
Resisteva parte opposta che chiedeva il rigetto di tutte le domande in quanto infondate e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Il Tribunale di Roma, preliminarmente, si pronunciava, non accogliendola, sull'istanza di sospensione del processo – formulata dall'opponente – sino alla pronuncia da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) sui rinvii pregiudiziali disposti dal Consiglio di Stato con le ordinanze n. 5299/2020 e
5361/2021 in merito alla compatibilità del disposto dell'art. 1, comma 649, L. n.
190/2014 con gli artt. 49 e 56 TFUE nonché con il principio di diritto europeo di tutela del legittimo affidamento.
Nel merito, riteneva infondata la contestazione dell'opponente,
[...]
relativa al diritto del concessionario di riscuotere dal gestore Parte_1
quanto dovuto all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli poiché la destinazione all'Erario, tramite l'ADM, di una quota della somma dovuta al concessionario dal gestore, detratte le vincite e i compensi del concessionario e dell'esercente, era prevista dal contratto all'art. 5.1.
Il Giudice di primo grado proseguiva rilevando che la quantificazione dell'ammontare del credito era stata contestata solo genericamente dall'opponente che, peraltro, aveva già richiesto alla concessionaria di poter eseguire il pagamento mediante un piano di rateizzazione, così implicitamente operava un riconoscimento del credito vantato da Infine, anche Controparte_1
sull'eccezione di compensazione, il Tribunale, rilevava che l'opponente non aveva dato prova dell'ammontare versato alla concessionaria a titolo di cauzione e, pertanto, respingeva tale eccezione.
Avverso la sentenza in epigrafe proponeva appello Parte_1
[...] Si costituiva l'appellata chiedendo il rigetto del CP_1
gravame.
La causa passava in decisione all'udienza del 18 dicembre 2024 con termini di legge per il deposito degli scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, l'appellante impugna la sentenza di primo grado nella parte in cui non ha riconosciuto l'eccezione di compensazione (e, per l'effetto, la decurtazione dal totale dovuto) della somma di euro 23.000,00 che la CP_1
doveva restituire a titolo di cauzione.
[...]
Il primo motivo è infondato.
Occorre rilevare che manca la specifica prova del pagamento del deposito cauzionale. In difetto di tale prova non è possibile riconoscere la compensazione della somma di euro 23.000,00. In atti c'è soltanto una comunicazione da parte dell'appellante in cui richiede la restituzione della somma, versata a titolo di cauzione, di euro 23.500,00, ma sul punto l'appellata fin dal CP_1
giudizio di primo grado, contesta specificamente tale documentazione affermando che, al contrario, la non ha mai fornito la prova del Parte_1
credito opposto in compensazione.
Con il secondo motivo, l'appellante lamenta la violazione del principio di proporzionalità. In particolare, l'appellante deduce che il principio di proporzionalità non deve applicarsi in ragione del numero degli apparecchi posseduti alla data del 31/12/2024, ma il prelievo fiscale avrebbe dovuto essere determinato sulla base degli incassi effettivi degli apparecchi a carico della società gestore che risultano dagli estratti delle quindicine. L'appellante prosegue sostenendo che la violazione del principio di proporzionalità, in quanto applicata al numero degli apparecchi e non agli incassi, discende l'inesistenza del credito vantato da Controparte_1
Il secondo motivo è infondato. L'appellante assume che il criterio dettato dall'art. 1 comma 921 L. n.
208/2015, di applicazione del prelievo a ciascun operatore della filiera “in misura proporzionale alla sua partecipazione alla distribuzione del compenso, sulla base dei relativi accordi contrattuali, tenuto conto della loro durata nell'anno 2015”, indichi che il prelievo debba essere rapportato al volume dei compensi resi dagli apparecchi nell'anno 2015. Tale assunto non tiene conto del fatto che, prima di essere ripartita verticalmente tra i vari operatori della filiera facenti capo a ciascun concessionario, la riduzione in misura di € 500 milioni su base annua delle risorse statali destinate a compenso dei concessionari e degli altri operatori della filiera deve essere ripartita tra i concessionari in quota proporzionale al numero di apparecchi ad essi riferibili alla data del 31 dicembre 2014, come stabilito dall'art.1 comma 649, lett. b, L. n. 190/2014 (in questo senso, cfr. Corte di
Appello di Roma, sent. n. 3714/2024, dalla quale non vi è ragione di discostarsi).
In effetti, infine, va ricordato che il decreto attuativo ADM n. 388 del 15 gennaio 2015 prevede espressamente che la somma di euro 500 milioni venga prelevata del numero di apparecchi riferibili a ciascun concessionario alla data del
31 dicembre 2014.
Con il terzo motivo, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice di primo grado non ha sospeso il processo in ragione dell'ordinanza del Consiglio di Stato n. 1413/2020, emessa in data 6 settembre
2020, con la quale si chiedeva alla Corte di Giustizia Europea di pronunciarsi relativamente alla compatibilità dell'art. 1, comma 649, L. n. 190/2014 con gli artt. 49 e 56 TFUE.
Il motivo deve ritenersi assorbito.
In effetti, nelle more del giudizio è stata emessa la sentenza della CGUE del 22.9.2022 (cause riunite da C- 475/20 a C- 482/20) che ha deciso sulle varie domande di pronuncia pregiudiziale sottopostele dal Consiglio di Stato circa la compatibilità della misura imposta dall'articolo 1, comma 649, della legge di stabilità per il 2015, come abrogato e interpretato dall'articolo 1, commi 920 e 921, della legge di stabilità per il 2016, con le libertà garantite dagli articoli 49 e
56 TFUE e con il principio di diritto europeo della tutela del legittimo affidamento.
Nelle ordinanze di rimessione alla CGUE, il Consiglio di Stato aveva motivato il rinvio pregiudiziale affermando che appare restrittivo delle libertà garantite dagli artt. 49 e 56 TFUE il prelievo straordinario che, operando con effetto retroattivo (perché imposto e attuato nel 2015 per colpire i ricavi del 2014) sulle attività oggetto di concessione, le rende meno attraenti perché impedisce al concessionario di far fruttare il proprio investimento. Nella formulazione del quesito sulla compatibilità delle norme nazionali con gli artt. 49 e 56 TFUE, il
Consiglio di Stato aveva poi indicato, come ragione dell'incompatibilità, la riduzione degli aggi e compensi solo nei confronti degli operatori del gioco con apparecchi da intrattenimento e non nei confronti di tutti gli operatori del gioco.
Nessuna delle ragioni indicate dal Consiglio di Stato risulta esser stata recepita dalla Corte di Giustizia.
La CGUE, dopo aver premesso che il prelievo in esame è un prelievo di natura tributaria e che la materia delle imposte dirette rientra elle competenze degli Stati membri, ha affermato che: “...in assenza di un'armonizzazione a livello dell'Unione, gli svantaggi che possono derivare dall'esercizio parallelo delle competenze tributarie dei diversi Stati membri non costituiscono restrizioni delle libertà di circolazione, purché tale esercizio di competenze non abbia carattere discriminatorio” e che “non ricadono sotto l'articolo 49 TFUE quelle misure il cui unico effetto sia di generare costi supplementari per la prestazione di cui trattasi e che incidano su quest'ultima in modo analogo a seconda che essa sia puramente interna oppure sia effettuata da un operatore controllato da una società stabilita in un altro Stato membro” (par. 43). La Corte europea ha escluso che restringano la libertà di stabilimento gli oneri tributari che determinano costi aggiuntivi, ma non disparità di trattamento tra situazioni transfrontaliere e situazioni meramente interne (par. 44). Pertanto, anche l'eventuale disparità di trattamento determinata dal prelievo tributario in esame tra operatori del gioco mediante apparecchi da intrattenimento e operatori di altri settori del gioco è stata ritenuta rilevante solo in quanto abbia determinato una discriminazione tra situazioni transfrontaliere e situazioni interne (par. 45).
La CGUE ha escluso, inoltre, la rilevanza dell'art. 56 TFUE (par. 38 della motivazione) osservando che le indicazioni in possesso della Corte non le permettono di stabilire con sufficiente precisione in quale misura l'art. 56 TFUE potrebbe trovare applicazione nelle situazioni in discussione nei procedimenti principali.
Conclusivamente, l'appello deve essere integralmente rigettato (si veda anche, in proposito, Corte di Appello di Roma sent. n. 5610/2024).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche.
Sussistono i presupposti per la debenza, in capo alla Parte_1
di somma pari al contributo unificato.
[...]
PQM
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto dalla avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Roma n. 19445/2021, così decide:
a) rigetta l'appello;
b) condanna l'appellante alla rifusione, in favore Parte_1
di delle spese processuali che liquida nella complessiva CP_1
somma di euro 9.991,00 oltre a rimborso forfetario 15% e a oneri accessori come per legge;
c) dichiara la sussistenza dei presupposti per la debenza in capo all'appellante di somma pari al contributo unificato versato.
Roma, 12 marzo 2015
Il Presidente est.