Sentenza 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 04/06/2025, n. 10790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10790 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 10790/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02315/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2315 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Pietro Marsili, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
contro
il Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia e domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
e/o disapplicazione, previa sospensiva,
- della nota Prot. DGPROF/2/I.5.h.a.7.2/2021/205 del 12.1.2022 (prot. 0001317), con cui è stata dichiarata irricevibile la richiesta di riconoscimento del titolo di odontoiatra conseguito in Moldavia e successivamente riconosciuto in Romania come abilitante all’esercizio della relativa professione in Italia;
-dell’allegato D4, menzionato nella superiore missiva;
- di ogni altro atto precedente, coevo e/o successivo, comunque presupposto e/o connesso ai provvedimenti impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della salute;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , c.p.a.;
Vista l’istanza ex art. 13- quater disp. att. c.p.a. depositata dalla difesa dell’amministrazione statale intimata;
Relatore all’udienza l’art. 87, comma 4- bis , c.p.a. del 14 marzo 2025 il dott. Calogero Commandatore e udito per la parte ricorrente il difensore come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Agendo in giudizio, il ricorrente ha premesso:
- di avere conseguito presso l’Università Statale di Medicina “N. Testemitanu” di Chisinau – Repubblica Moldova il diploma di laurea di studi superiori universitari serie ASM n. 000265 riconosciuto in Romania dal competente ministero, con provvedimento serie R n. 1235, n. 9461 del 9.10.2008, come equipollente al diploma di laurea di istruzione superiore universitaria, con specializzazione in odontoiatria;
- che in data 9 giugno 2016, il competente ministero rumeno attestava che il superiore riconoscimento Serie R n. 1235 soddisfaceva le condizioni di formazione stabilite dalla direttiva 2005/36/CE e dava direttamente il diritto a esercitare la professione, senza altri requisiti ausiliari, così iscrivendosi all’ordine professionale di RA (Romania);
- che con il provvedimento impugnato è stata dichiarata irricevibile l’istanza (presentata il 6 aprile 2021) di riconoscimento in Italia del titolo abilitante all’esercizio della professione di odontoiatra, stante la mancata presentazione dei documenti di cui ai punti, 3, 4, 5 e 9 dell’allegato D4.
Avverso tale diniego, il ricorrente ha interposto il presente gravame articolando i seguenti motivi:
- omessa comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10- bis della l. n. 241 del 1990;
- illegittimità della richiesta dell’allegato D4 poiché volta rivalutare il percorso formativo del ricorrente già espletato presso un altro stato comunitario, facoltà preclusa alle autorità nazionali.
L’amministrazione statale intimata si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
All’udienza ex art. 87, comma 4- bis c.p.a. del 14 marzo 2025 – in vista della quale parte ricorrente ha depositato documenti e memorie – il ricorso è stato posto in decisione.
Il primo motivo di ricorso è infondato stante la natura rigidamente vincolata dell’attività svolta dall’amministrazione, nel caso di specie, che esclude la valenza invalidante dell’omesso preavviso di rigetto ex art. 10-bis della l. n. 241 del 1990 (Cons. Stato, sez. IV, 8943/2022).
E invero, la documentazione prevista dal modello D4 (predisposto “per il riconoscimento di un titolo abilitante all'esercizio della professione di Medico chirurgo, Odontoiatra, Farmacista, Veterinario, conseguito in un Paese non comunitario da cittadini comunitari, della Confederazione svizzera e dell'Area SEE, già riconosciuto con provvedimento formale in uno Stato membro dell'Unione Europea, nella Confederazione svizzera e nell'Area SEE”) non inficia le regole del riconoscimento comunitario – come affermato dal ricorrente – ma è rivolto a verificare la fondatezza cartolare della richiesta.
Nel caso in esame, il ricorrente ha omesso di produrre: i) copia autentica del titolo di studio (punto 3 dell’allegato 4); ii) copia autentica del titolo di abilitazione (punto 4); iii) copia autentica dell’iscrizione all’albo (punto5); iv) originale dell’attestato rilasciato dall’Autorità competente che ha riconosciuto il titolo (punto 9].
A fronte di tali carenze documentali che esulano il profilo di censura sollevato in ordine all’ipotetica rivalutazione del riconoscimento operato dallo Stato comunitario, ma afferiscono al sostrato documentale necessario in ogni procedura amministrativa per ottenere il riconoscimento della pretesa anche laddove si svolga nell’ambito dell’attività vincolata.
Non si prospetta, infatti, nel provvedimento impugnato un’eventuale rivalutazione delle determinazioni assunte in Romania, ma se ne richiede la puntuale prova documentale, con le forme necessario a garantirne la genuinità.
È la stessa giurisprudenza citata dalla parte ricorrente che conferma tale assunto se, infatti, con la sentenza della Corte di giustizia UE, sez. III, 6 dicembre 2018, C-675/17, se da un lato “il carattere automatico e incondizionato del riconoscimento dei titoli di formazione […] quando lo Stato membro d’origine rilascia un titolo di formazione al termine di una formazione medica di base o di una formazione di dentista, dispensata ai sensi dell’articolo 22, lettera a), della direttiva 2005/36” (punto 37), dall’altro, impone e prevede la produzione di titoli e attestati giacché consente “allo Stato membro ospitante, in caso di dubbio fondato, di richiedere alle autorità competenti di uno Stato membro una conferma dell’autenticità degli attestati e dei titoli di formazione rilasciati in questo altro Stato membro nonché, eventualmente, la conferma del fatto che il beneficiario soddisfa, per le professioni prese in considerazione da tale direttiva, le condizioni minime di formazione dalla stessa richieste” (punto 38).
D’altronde, come evidenziato nel provvedimento impugnato, nulla impedisce al ricorrente di ripresentare l’istanza corredata dalla documentazione richiesta.
Tanto è sufficiente a rigettare il motivo di ricorso poiché, nel caso che ci occupa, il diniego opposto dalla P.A. è fondato – a prescindere da ogni valutazione sulla sua genuinità materiale e ideologica – sulla totale carenza della produzione documentale richiesta.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione terza- quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’amministrazione statale resistente che si liquidano in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2025, tenutasi tramite collegamento da remoto, con l’intervento dei magistrati:
Vincenzo Blanda, Presidente
Calogero Commandatore, Primo Referendario, Estensore
Giuseppe Grauso, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Calogero Commandatore | Vincenzo Blanda |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.