Articolo 19 della Legge 19 dicembre 1973, n. 837
Articolo 18Articolo 20
Versione
13 gennaio 1974
Art. 19.
Nel territorio dei comuni di cui all' articolo 3 della legge 31 maggio 1964, n. 357 , e del comune di Vajont, le imprese contemplate dagli articoli 12 e 13 della legge 4 novembre 1963, n. 1457 , sostituiti dall' articolo 10 della legge 31 maggio 1964, n. 357 , nonche' le nuove imprese, che abbiano installato o dato inizio alla installazione dei propri impianti, entro il termine del 31 dicembre 1973 accertato dall'ufficio tecnico erariale, sono esenti per dieci anni dalla data di inizio della loro attivita', rilevabile con atto della competente camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, dall'imposta sui redditi di ricchezza mobile, dall'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, dalla relativa addizionale provinciale e dall'imposta camerale fino al 31 dicembre 1973, e, successivamente, fino al compimento del decennio, dall'imposta locale sui redditi e dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche.
Entrata in vigore il 13 gennaio 1974
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