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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 28/07/2025, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 544/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente rel.
dott. Mirco Lombardi Giudice
dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale 544/2025 promossa con ricorso da:
C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], con il patrocinio dell'Avv. Giuseppina Pugliese, ricorrente; contro
(C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
resistente contumace; con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale.
“CONCLUSIONI PER LA RICORRENTE
DICHIARARE LA SEPARAZIONE PERSONALE DEI NI IL GL E CP_1
del matrimonio contratto con il Signor in Florida, Contea di Monroe, il 4
[...] Controparte_1 novembre 2015 secondo la normativa vigente in Florida di cui al documento n. 2, di cui alla trascrizione al registro dello Stato Civile del Comune di Colico (Lecco) ordinando all'Ufficiale dello
Stato civile del Comune di Colico (Lecco) di procedere alla trascrizione della emananda pronuncia, alle seguenti
CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separati con l 'obbligo del mutuo rispetto;
2) Nulla i coniugi devono riconoscersi in ordine a contributi al mantenimento e/o assegno alcuno ed altresì nulla grava l 'uno nei confronti dell'altro a titolo risarcitorio di qualunque natura o causa annessa e connessa ai fatti di causa;
DICHIARARE , decorsi i termini di legge con rimessione al collegio per la relativa istruttoria , la cessazione degli effetti civili di matrimonio e lo scioglimento del matrimonio DEI NI IL
GL E contratto con il Signor in Florida, Contea di Controparte_1 Controparte_1
Monroe, il 4 novembre 2015 secondo la normativa vigente in Florida di cui al documento n. 2 , di cui alla trascrizione al registro dello Stato Civile del Comune di Colico ( Lecco) ordinando all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Colico ( Lecco) di procedere alla trascrizione della emananda pronuncia, alle seguenti
CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separati con l 'obbligo del mutuo rispetto;
2) Nulla i coniugi devono riconoscersi in ordine a contributi al mantenimento e/o assegno divorzile alcuno ed altresì nulla grava l 'uno nei confronti dell'altro a titolo risarcitorio di qualunque natura
o causa annessa e connessa ai fatti di causa.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo. I coniugi Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio il 04/11/2015 in Florida, Contea di Monroe, secondo la normativa ivi vigente, e dalla loro unione non sono nati figli.
Con ricorso depositato in data 01/04/2025, la signora a convenuto Parte_1 in giudizio davanti all'intestato Tribunale il sig. , al fine di ottenere la Controparte_1 separazione giudiziale dal marito nonché, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale, la cessazione degli effetti civili del matrimonio e lo scioglimento del matrimonio, essendo la convivenza tra i coniugi già da molti anni divenuta intollerabile ed essendo cessata ogni forma di condivisione e di affetto tra gli stessi, con rinuncia a pretese economiche nei confronti del coniuge e a qualsiasi diritto di mantenimento, alimenti o altre richieste patrimoniali. La ricorrente ha, altresì, precisato di non avere più neppure informazioni sul coniuge, il quale è risultato irreperibile nel territorio italiano.
Con decreto del 08/04/2025 il Presidente relatore, rilevata la mancata allegazione di abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere ai sensi dell'art. 473 bis.40 c.p.c., la mancata richiesta dei provvedimenti di cui all'art. 473 bis.69 e ss. c.p.c. nonché di provvedimenti indifferibili, ha fissato udienza di comparizione personale delle parti al 17/07/2025.
All'udienza del 17/07/2025, il sig. non è comparso e né si è costituito. Controparte_1
Il Presidente relatore, pertanto, verificata la regolarità della notifica, ne ha dichiarato la contumacia e, nell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione ex art. 473 bis.21 c.p.c., previa richiesta della parte ricorrente, la causa è stata discussa oralmente e sono state precisate le conclusioni come sopra riportate.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
2. Giurisdizione e legge applicabile.
I coniugi hanno contratto matrimonio in Florida, Contea di Monroe.
Considerato, pertanto, che nella presente vicenda processuale si presentano profili di estraneità, deve preliminarmente essere affrontata la questione relativa alla giurisdizione e alla legge applicabile.
2.1. Giurisdizione. Per quanto riguarda la domanda di separazione personale, deve trovare applicazione l'art. 3, paragrafo 1, lett. a), vi), del Regolamento UE n. 2019/1111, che stabilisce la competenza dell'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso. Considerato, pertanto, che la sig.ra nel Pt_1 momento in cui è stato proposto il ricorso congiunto risiedeva (come tuttora) in Italia, può ritenersi sussistente la giurisdizione italiana. In ogni caso, vi sono anche tutti gli elementi per ritenere che il sig. sia tuttora cittadino italiano e dunque è applicabile al caso di specie Controparte_1 anche l'art. 3, paragrafo 1, lett. b), del Regolamento UE n. 2019/1111.
2.2. Legge applicabile. Quanto all'individuazione della legge, trova applicazione sia il Reg. Ce 1259/2010 (art. 8, lett. c e d.), avente carattere universale, il quale dispone che in mancanza di scelta ad opera delle parti, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale o in mancanza la legge dello Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale, sia la legge 218/1995 (art. 32) ai sensi del quale sussiste la giurisdizione italiana in caso di separazione personale, oltre che nei casi previsti dall'articolo 3, anche quando uno dei coniugi è cittadino italiano.
Pertanto, vista la domanda della ricorrente, deve trovare applicazione la legge italiana, per le domande inerenti allo status dei coniugi.
3. Status.
La domanda di separazione è fondata.
La natura delle doglianze esposte dalla ricorrente e il comportamento mantenuto nel corso del giudizio, considerata anche la contumacia del resistente, consentono di ritenere provata la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Ritenuti dunque sussistenti i presupposti di cui all'art. 151, primo comma c.c., deve essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
4. Spese di lite.
La pronuncia sulle spese di lite è differita all'esito del giudizio, dovendo la causa proseguire in relazione alla domanda di divorzio.
5. Scioglimento del matrimonio.
La ricorrente ha formulato in sede di ricorso introduttivo, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., anche domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e scioglimento del matrimonio e domande connesse a tale pronuncia.
Poiché la domanda di divorzio non è procedibile prima del decorso del termine previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Presidente relatore ai fini della prosecuzione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, sposati in Florida, Contea di Monroe, il 04/11/2015; CP_1
2) Spese di lite al definitivo;
3) Provvede con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio.
Manda alla Cancelleria di comunicare copia della presente sentenza alle parti, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Colico.
Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio del 26.7.25.
Il Presidente relatore dott. Marco Erminio Maria Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente rel.
dott. Mirco Lombardi Giudice
dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale 544/2025 promossa con ricorso da:
C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], con il patrocinio dell'Avv. Giuseppina Pugliese, ricorrente; contro
(C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
resistente contumace; con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale.
“CONCLUSIONI PER LA RICORRENTE
DICHIARARE LA SEPARAZIONE PERSONALE DEI NI IL GL E CP_1
del matrimonio contratto con il Signor in Florida, Contea di Monroe, il 4
[...] Controparte_1 novembre 2015 secondo la normativa vigente in Florida di cui al documento n. 2, di cui alla trascrizione al registro dello Stato Civile del Comune di Colico (Lecco) ordinando all'Ufficiale dello
Stato civile del Comune di Colico (Lecco) di procedere alla trascrizione della emananda pronuncia, alle seguenti
CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separati con l 'obbligo del mutuo rispetto;
2) Nulla i coniugi devono riconoscersi in ordine a contributi al mantenimento e/o assegno alcuno ed altresì nulla grava l 'uno nei confronti dell'altro a titolo risarcitorio di qualunque natura o causa annessa e connessa ai fatti di causa;
DICHIARARE , decorsi i termini di legge con rimessione al collegio per la relativa istruttoria , la cessazione degli effetti civili di matrimonio e lo scioglimento del matrimonio DEI NI IL
GL E contratto con il Signor in Florida, Contea di Controparte_1 Controparte_1
Monroe, il 4 novembre 2015 secondo la normativa vigente in Florida di cui al documento n. 2 , di cui alla trascrizione al registro dello Stato Civile del Comune di Colico ( Lecco) ordinando all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Colico ( Lecco) di procedere alla trascrizione della emananda pronuncia, alle seguenti
CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separati con l 'obbligo del mutuo rispetto;
2) Nulla i coniugi devono riconoscersi in ordine a contributi al mantenimento e/o assegno divorzile alcuno ed altresì nulla grava l 'uno nei confronti dell'altro a titolo risarcitorio di qualunque natura
o causa annessa e connessa ai fatti di causa.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo. I coniugi Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio il 04/11/2015 in Florida, Contea di Monroe, secondo la normativa ivi vigente, e dalla loro unione non sono nati figli.
Con ricorso depositato in data 01/04/2025, la signora a convenuto Parte_1 in giudizio davanti all'intestato Tribunale il sig. , al fine di ottenere la Controparte_1 separazione giudiziale dal marito nonché, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale, la cessazione degli effetti civili del matrimonio e lo scioglimento del matrimonio, essendo la convivenza tra i coniugi già da molti anni divenuta intollerabile ed essendo cessata ogni forma di condivisione e di affetto tra gli stessi, con rinuncia a pretese economiche nei confronti del coniuge e a qualsiasi diritto di mantenimento, alimenti o altre richieste patrimoniali. La ricorrente ha, altresì, precisato di non avere più neppure informazioni sul coniuge, il quale è risultato irreperibile nel territorio italiano.
Con decreto del 08/04/2025 il Presidente relatore, rilevata la mancata allegazione di abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere ai sensi dell'art. 473 bis.40 c.p.c., la mancata richiesta dei provvedimenti di cui all'art. 473 bis.69 e ss. c.p.c. nonché di provvedimenti indifferibili, ha fissato udienza di comparizione personale delle parti al 17/07/2025.
All'udienza del 17/07/2025, il sig. non è comparso e né si è costituito. Controparte_1
Il Presidente relatore, pertanto, verificata la regolarità della notifica, ne ha dichiarato la contumacia e, nell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione ex art. 473 bis.21 c.p.c., previa richiesta della parte ricorrente, la causa è stata discussa oralmente e sono state precisate le conclusioni come sopra riportate.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
2. Giurisdizione e legge applicabile.
I coniugi hanno contratto matrimonio in Florida, Contea di Monroe.
Considerato, pertanto, che nella presente vicenda processuale si presentano profili di estraneità, deve preliminarmente essere affrontata la questione relativa alla giurisdizione e alla legge applicabile.
2.1. Giurisdizione. Per quanto riguarda la domanda di separazione personale, deve trovare applicazione l'art. 3, paragrafo 1, lett. a), vi), del Regolamento UE n. 2019/1111, che stabilisce la competenza dell'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso. Considerato, pertanto, che la sig.ra nel Pt_1 momento in cui è stato proposto il ricorso congiunto risiedeva (come tuttora) in Italia, può ritenersi sussistente la giurisdizione italiana. In ogni caso, vi sono anche tutti gli elementi per ritenere che il sig. sia tuttora cittadino italiano e dunque è applicabile al caso di specie Controparte_1 anche l'art. 3, paragrafo 1, lett. b), del Regolamento UE n. 2019/1111.
2.2. Legge applicabile. Quanto all'individuazione della legge, trova applicazione sia il Reg. Ce 1259/2010 (art. 8, lett. c e d.), avente carattere universale, il quale dispone che in mancanza di scelta ad opera delle parti, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale o in mancanza la legge dello Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale, sia la legge 218/1995 (art. 32) ai sensi del quale sussiste la giurisdizione italiana in caso di separazione personale, oltre che nei casi previsti dall'articolo 3, anche quando uno dei coniugi è cittadino italiano.
Pertanto, vista la domanda della ricorrente, deve trovare applicazione la legge italiana, per le domande inerenti allo status dei coniugi.
3. Status.
La domanda di separazione è fondata.
La natura delle doglianze esposte dalla ricorrente e il comportamento mantenuto nel corso del giudizio, considerata anche la contumacia del resistente, consentono di ritenere provata la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Ritenuti dunque sussistenti i presupposti di cui all'art. 151, primo comma c.c., deve essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
4. Spese di lite.
La pronuncia sulle spese di lite è differita all'esito del giudizio, dovendo la causa proseguire in relazione alla domanda di divorzio.
5. Scioglimento del matrimonio.
La ricorrente ha formulato in sede di ricorso introduttivo, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., anche domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e scioglimento del matrimonio e domande connesse a tale pronuncia.
Poiché la domanda di divorzio non è procedibile prima del decorso del termine previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Presidente relatore ai fini della prosecuzione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, sposati in Florida, Contea di Monroe, il 04/11/2015; CP_1
2) Spese di lite al definitivo;
3) Provvede con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio.
Manda alla Cancelleria di comunicare copia della presente sentenza alle parti, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Colico.
Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio del 26.7.25.
Il Presidente relatore dott. Marco Erminio Maria Tremolada