Articolo 25 della Legge 28 febbraio 1967, n. 131
Articolo 24Articolo 26
Versione
14 aprile 1967
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Versione
11 giugno 1977
Art. 25.
Le deliberazioni prese ai sensi dell'articolo 24 sono trasmesse in copia al Ministero del tesoro e diventano esecutive trascorsi 10 giorni dalla loro ricezione, ove non sia pervenuta alcuna comunicazione dal detto Ministero. Tale termine e' ridotto a 3 giorni non festivi per le deliberazioni riguardanti la riassicurazione. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 24 maggio 1977, n. 227 ha disposto (con l'art. 38, comma 2) che trascorsi sessanta giorni dall'insediamento degli organi della sezione, di cui all'articolo 5 della stessa legge, e' abrogata la presente legge.
Entrata in vigore il 11 giugno 1977