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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 05/03/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. n.252/2021 R.G.
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto Sezione Lavoro
Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere
- dr. Antonella Gialdino Consigliere ausiliario ha emesso la seguente
Sentenza
all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 26 febbraio 2025, nella causa avente ad oggetto “note di rettifica_DURC_avviso di addebito n. 406 2018 0001643923000_ sgravi contributivi”,
tra in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. da avv. Martielli Vito Parte_1
Antonio Appellante
contro
, in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. da avv. Lezzi Roberta CP_1
Appellato
Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 22 luglio 2021 la in Parte_1 persona del legale rappresentante p.t.,, impugnava la sentenza resa in data 22 gennaio 2021, con cui il Giudice del Lavoro di Taranto rigettava la domanda vòlta ad ottenere l'annullamento la revoca o
“il porre nel nulla” le note di rettifica DM-2013, relative ai periodi 11/2018 e 12/2018 per gli CP_ importi, rispettivamente, di euro 1.451,96 e di euro 2.581,25, notificatele dall' in data 4.12.2019;
eccepiva in primo luogo, “l'intervenuta rateizzazione degli importi dovuti” (deducendo, a tale riguardo, che dalla consultazione del cassetto previdenziale era risultato che le inadempienze di cui trattasi avessero riguardato il periodo dal 2/2018 all'8/2018, per il quale era stato notificato l'avviso di addebito n. 406 2018 0001643923000, oggetto di pagamento rateizzato, come da provvedimento CP_ del 25.2.2019);
per altro verso eccepiva il difetto di motivazione delle suddette note di rettifica;
nonché, in ogni caso, contestandone (“ove dovessero intendersi le ridette note di rettifica riferite al recupero degli sgravi fruiti dalla deducente, a seguito della constatazione di inadempimento del versamento dei contributi per i predetti periodi”) la legittimità “sia sotto l'aspetto procedurale, non essendo state precedute da alcuna specifica contestazione e/o diffida ad adempiere, sia nel merito, non trattandosi di inadempimento prodromico al recupero de quo, bensì di semplice tardato versamento in corso di sanatoria che, per quanto innanzi dedotto, non legittima l'atto quivi opposto”. Si costituiva l' , chiedendo il rigetto della domanda: contestava la fondatezza delle deduzioni CP_1 di parte ricorrente e concludeva per il rigetto della domanda.
In particolare, evidenziava come le note di rettifica in questione riguardassero l'addebito di agevolazioni contributive usufruite (in relazione ai mesi 11/2018 e 12/2018) dal datore di lavoro, risultato, a seguito di verifica, non in regola con gli adempimenti contributivi (ciò in quanto la società ricorrente non aveva provveduto a regolarizzare le partite debitorie di cui all'invito notificatole in data 16.10.2019, con conseguente perdita dei benefici contributivi goduti).
Il Giudice di prime cure, come detto, rigettava la domanda attorea.
---°°°---°°°---
Si duole in questa sede di gravame l'appellante, in primis, che la pretesa avanzata dall' risulta CP_1 illegittima e priva di presupposti, in quanto – come già evidenziato nel corso del giudizio di primo grado – essa appellante provvedeva alla regolarizzazione mediante rateizzazione degli importi insoluti relativi ai contributi del personale dipendente per il periodo dal 2/2018 all'8/2018, giusta provvedimento di “accoglimento dell'istanza di rateizzazione protocollo n. 137414 del 25.9.2019”, di cui allo stato è ancora in corso il pagamento;
da ciò deriva, secondo l'appellate, che le note di rettifica DM 2013 relative a periodi 11/2018 e 12/2018, con le quali l' accertava “che gli importi dichiarati a debito e/o credito non CP_1 corrispondono a quanto calcolato dalle procedure di controllo, in applicazione delle disposizioni vigenti”, risulterebbero illegittime poiché notificate dopo l'avvenuta regolarizzazione;
ulteriore elemento di illegittimità delle Note di Rettifica in esame, notificate il 4.12.2019, deriverebbe dalla circostanza che sin dal 21.2.2019, cioè già dieci mesi prima , essa appellante aveva provveduto a regolarizzare la posizione insoluta mediante la rateizzazione dell'Avviso di addebito n. 406 2018 000 1643023, relativo alla posizione contributiva nel periodo dal 2/2018 all'8/2018; la sentenza appellata non avrebbe adeguatamente valutato tale circostanza, da cui la conseguente domanda di riforma.
Si duole infine l'appellante, “per mero tuziorismo difensivo”, del difetto di motivazione delle note di rettifica notificatele, per carenza di motivazione che si esaurirebbe in “ere enunciazioni generiche”.
Si è costituito l' . CP_1
---°°°---°°°---
Tutto ciò necessariamente esposto, va dato atto che parte appellante ha formulato rinuncia all'azione per i seguenti motivi sopravvenuti nel corso del giudizio. Nelle more della trattazione del gravame, come comprovato dalla documentazione già in atti, gli importi delle predette Note di rettifica DM-2013, relative ai periodi 11/2018 e 12/2018, venivano iscritti a ruolo e confluivano nell'Avviso di addebito n. 40620190001849626;
- in data 21.1.2023, la in relazione al predetto Avviso di addebito e nella sua Parte_1 autonomia imprenditoriale, riteneva di aderire alla Definizione Agevolata dei carichi affidati all'Agente della Riscossione dall'1.1.2000 al 30.6.2022 (c.d. ”) ai Controparte_2 sensi dell'art. 1, commi da 231 a 252, Legge n. 197/2022 e, con Nota del 28.7.2023, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione comunicava l'approvazione della Domanda e le somme dovute sino al
30.11.2027; - la Società deducente ha regolarmente ottemperato ai pagamenti delle rate scadute al 31.10.2023,
30.11.2023, 28.2.2024, 31.5.2024 e 31.7.2024, giusta ricevute in atti;
- che, aderendo alla definizione agevolata ex art. 1, commi da 231 a 252 della Legge n. 197/2022, la parte appellante assumeva l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti riferiti ai ruoli per i quali si è prodotta la Domanda di adesione di cui è oggetto;
- dichiarava di rinunciare all'azione, nonché ai relativi diritti fatti valere e, conseguentemente, chiedeva che questa Corte d'Appello adita voglia disporre l'estinzione del giudizio in epigrafe emarginato, per cessazione della materia del contendere.
Ritiene questa Corte che vada disposto in conformità, avuto riguardo alle disposizioni legislative sopra indicate, ed agli adempimenti di parte appellante.
Va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere, con estinzione del giudizio e compensazione delle spese di questo grado di giudizio;
quanto a queste ultime infatti la sentenza della Suprema Corte n. 1577/2023 ha chiarito che “le stesse ben possono essere compensate: la condanna della parte che ha scelto la soluzione premiale contrasterebbe, infatti, con la ratio di questa”.
Nulla va disposto in materia di ulteriore contributo unificato.
Invero ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 13 comma 1 quater, nel testo introdotto dalla legge n.
228 del 2012 art. 1 comma 17, è applicabile qualora il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma dell'efficacia della statuizione impugnata, cioè con il rigetto dell'impugnazione nel merito, ovvero con la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso, ma non nel caso di declaratoria della cessazione della materia del contendere (Cass. SS.UU. n. 8980/2018)
p.q.m.
Dichiara cessata la materia del contendere.
Spese di questo grado di giudizio compensate.
Taranto, 26 febbraio 2025
Il Presidente relatore Dr. Annamaria Lastella
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto Sezione Lavoro
Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere
- dr. Antonella Gialdino Consigliere ausiliario ha emesso la seguente
Sentenza
all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 26 febbraio 2025, nella causa avente ad oggetto “note di rettifica_DURC_avviso di addebito n. 406 2018 0001643923000_ sgravi contributivi”,
tra in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. da avv. Martielli Vito Parte_1
Antonio Appellante
contro
, in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. da avv. Lezzi Roberta CP_1
Appellato
Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 22 luglio 2021 la in Parte_1 persona del legale rappresentante p.t.,, impugnava la sentenza resa in data 22 gennaio 2021, con cui il Giudice del Lavoro di Taranto rigettava la domanda vòlta ad ottenere l'annullamento la revoca o
“il porre nel nulla” le note di rettifica DM-2013, relative ai periodi 11/2018 e 12/2018 per gli CP_ importi, rispettivamente, di euro 1.451,96 e di euro 2.581,25, notificatele dall' in data 4.12.2019;
eccepiva in primo luogo, “l'intervenuta rateizzazione degli importi dovuti” (deducendo, a tale riguardo, che dalla consultazione del cassetto previdenziale era risultato che le inadempienze di cui trattasi avessero riguardato il periodo dal 2/2018 all'8/2018, per il quale era stato notificato l'avviso di addebito n. 406 2018 0001643923000, oggetto di pagamento rateizzato, come da provvedimento CP_ del 25.2.2019);
per altro verso eccepiva il difetto di motivazione delle suddette note di rettifica;
nonché, in ogni caso, contestandone (“ove dovessero intendersi le ridette note di rettifica riferite al recupero degli sgravi fruiti dalla deducente, a seguito della constatazione di inadempimento del versamento dei contributi per i predetti periodi”) la legittimità “sia sotto l'aspetto procedurale, non essendo state precedute da alcuna specifica contestazione e/o diffida ad adempiere, sia nel merito, non trattandosi di inadempimento prodromico al recupero de quo, bensì di semplice tardato versamento in corso di sanatoria che, per quanto innanzi dedotto, non legittima l'atto quivi opposto”. Si costituiva l' , chiedendo il rigetto della domanda: contestava la fondatezza delle deduzioni CP_1 di parte ricorrente e concludeva per il rigetto della domanda.
In particolare, evidenziava come le note di rettifica in questione riguardassero l'addebito di agevolazioni contributive usufruite (in relazione ai mesi 11/2018 e 12/2018) dal datore di lavoro, risultato, a seguito di verifica, non in regola con gli adempimenti contributivi (ciò in quanto la società ricorrente non aveva provveduto a regolarizzare le partite debitorie di cui all'invito notificatole in data 16.10.2019, con conseguente perdita dei benefici contributivi goduti).
Il Giudice di prime cure, come detto, rigettava la domanda attorea.
---°°°---°°°---
Si duole in questa sede di gravame l'appellante, in primis, che la pretesa avanzata dall' risulta CP_1 illegittima e priva di presupposti, in quanto – come già evidenziato nel corso del giudizio di primo grado – essa appellante provvedeva alla regolarizzazione mediante rateizzazione degli importi insoluti relativi ai contributi del personale dipendente per il periodo dal 2/2018 all'8/2018, giusta provvedimento di “accoglimento dell'istanza di rateizzazione protocollo n. 137414 del 25.9.2019”, di cui allo stato è ancora in corso il pagamento;
da ciò deriva, secondo l'appellate, che le note di rettifica DM 2013 relative a periodi 11/2018 e 12/2018, con le quali l' accertava “che gli importi dichiarati a debito e/o credito non CP_1 corrispondono a quanto calcolato dalle procedure di controllo, in applicazione delle disposizioni vigenti”, risulterebbero illegittime poiché notificate dopo l'avvenuta regolarizzazione;
ulteriore elemento di illegittimità delle Note di Rettifica in esame, notificate il 4.12.2019, deriverebbe dalla circostanza che sin dal 21.2.2019, cioè già dieci mesi prima , essa appellante aveva provveduto a regolarizzare la posizione insoluta mediante la rateizzazione dell'Avviso di addebito n. 406 2018 000 1643023, relativo alla posizione contributiva nel periodo dal 2/2018 all'8/2018; la sentenza appellata non avrebbe adeguatamente valutato tale circostanza, da cui la conseguente domanda di riforma.
Si duole infine l'appellante, “per mero tuziorismo difensivo”, del difetto di motivazione delle note di rettifica notificatele, per carenza di motivazione che si esaurirebbe in “ere enunciazioni generiche”.
Si è costituito l' . CP_1
---°°°---°°°---
Tutto ciò necessariamente esposto, va dato atto che parte appellante ha formulato rinuncia all'azione per i seguenti motivi sopravvenuti nel corso del giudizio. Nelle more della trattazione del gravame, come comprovato dalla documentazione già in atti, gli importi delle predette Note di rettifica DM-2013, relative ai periodi 11/2018 e 12/2018, venivano iscritti a ruolo e confluivano nell'Avviso di addebito n. 40620190001849626;
- in data 21.1.2023, la in relazione al predetto Avviso di addebito e nella sua Parte_1 autonomia imprenditoriale, riteneva di aderire alla Definizione Agevolata dei carichi affidati all'Agente della Riscossione dall'1.1.2000 al 30.6.2022 (c.d. ”) ai Controparte_2 sensi dell'art. 1, commi da 231 a 252, Legge n. 197/2022 e, con Nota del 28.7.2023, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione comunicava l'approvazione della Domanda e le somme dovute sino al
30.11.2027; - la Società deducente ha regolarmente ottemperato ai pagamenti delle rate scadute al 31.10.2023,
30.11.2023, 28.2.2024, 31.5.2024 e 31.7.2024, giusta ricevute in atti;
- che, aderendo alla definizione agevolata ex art. 1, commi da 231 a 252 della Legge n. 197/2022, la parte appellante assumeva l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti riferiti ai ruoli per i quali si è prodotta la Domanda di adesione di cui è oggetto;
- dichiarava di rinunciare all'azione, nonché ai relativi diritti fatti valere e, conseguentemente, chiedeva che questa Corte d'Appello adita voglia disporre l'estinzione del giudizio in epigrafe emarginato, per cessazione della materia del contendere.
Ritiene questa Corte che vada disposto in conformità, avuto riguardo alle disposizioni legislative sopra indicate, ed agli adempimenti di parte appellante.
Va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere, con estinzione del giudizio e compensazione delle spese di questo grado di giudizio;
quanto a queste ultime infatti la sentenza della Suprema Corte n. 1577/2023 ha chiarito che “le stesse ben possono essere compensate: la condanna della parte che ha scelto la soluzione premiale contrasterebbe, infatti, con la ratio di questa”.
Nulla va disposto in materia di ulteriore contributo unificato.
Invero ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 13 comma 1 quater, nel testo introdotto dalla legge n.
228 del 2012 art. 1 comma 17, è applicabile qualora il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma dell'efficacia della statuizione impugnata, cioè con il rigetto dell'impugnazione nel merito, ovvero con la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso, ma non nel caso di declaratoria della cessazione della materia del contendere (Cass. SS.UU. n. 8980/2018)
p.q.m.
Dichiara cessata la materia del contendere.
Spese di questo grado di giudizio compensate.
Taranto, 26 febbraio 2025
Il Presidente relatore Dr. Annamaria Lastella