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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 04/11/2025, n. 818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 818 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE e LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2636 /2025
Oggi 04/11/2025, preso atto delle note sostitutive di udienza depositate
Il Giudice
dopo breve camera di consiglio, decide la causa come da sentenza che allega al presente verbale.
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE E LAVORO in composizione monocratica, nella persona del giudice Cinzia MM, all'esito della discussione scritta, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2636/2025 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Parte_1 C.F._1
AB CE ( , per mandato in atti Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. in persona del Controparte_1 P.IVA_1
suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Rizzo
( t) per procura generale alle liti in notaio in Email_2 Per_1
atti.
RESISTENTE
OGGETTO: post ATPO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente in epigrafe, contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., conveniva in giudizio l' per sentir accertare il CP_1
possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per il riconoscimento del diritto a percepire l'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 L. 222/1984 dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
2 Resisteva in giudizio l contestando l'inammissibilità e la fondatezza del ricorso di CP_1
cui chiedeva il rigetto.
La causa, senza alcuna attività istruttoria, è stata decisa all'odierna udienza.
L'opposizione dev'essere dichiarata inammissibile.
Com'è noto l'art. 445-bis, 6° comma, c.p.c., stabilisce espressamente che: “Nei casi di
mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico
dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di
trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio,
specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Appare, quindi, evidente come il ricorso in opposizione, proposto ai sensi della suddetta norma, debba, a pena d'inammissibilità, descrivere analiticamente i motivi di contestazione delle risultanze medico legali della consulenza tecnica effettuata nella fase sommaria, non potendosi l'opponente limitare ad una generica critica degli stessi o alla richiesta di una semplice rivisitazione delle condizioni sanitarie.
I motivi di contestazione devono quindi tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, e non possono limitarsi a generiche censure di erroneità o inadeguatezza dell'elaborato peritale, dovendosi evidenziare l'errore tecnico commesso dal consulente dell'Atp e specificare puntualmente gli elementi e le controdeduzioni di cui si lamenta la mancata o insufficiente valutazione.
In difetto il giudizio deve terminare con una sentenza in rito di inammissibilità.
Nel caso di specie parte ricorrente anziché articolare una specifica contestazione dell'iter motivazionale seguito dal CTU, nominato durante la fase sommaria, si è limitato a contestare, in maniera del tutto generica, con espressioni ripetitive ed astratte, che lo stesso non ha tenuto in debita considerazione le patologie gravi da cui risulta essere affetta.
In particolare, il ricorrente si è limitato a ripetere, in più passaggi, la asserita mancanza di correttezza del giudizio clinico del CTU, senza però fornire alcuna critica specifica alla visita peritale espletata. Invero, in ricorso si legge che il ctu “la diagnosi formulata nell'elaborato
peritale del Ctu appare incompleta e riduttiva relativamente a quanto documentato ed obiettivato dal
CT dr. , in quanto viene omessa una documentata sofferenza neurogena e viene omessa una Per_2
3 dismetria del bacino con accorciamento dell'arto inferiore di destra ed in ultimo la presenza di alluce
valgo bilaterale.
Anche l'esame obiettivo svolto dal CT (sopra descritto) evidenzia una condizione clinica di
maggior sofferenza rispetto a quanto descritto dal Ctu.
Infine, si ritiene riduttivo il carico di lavoro descritto dal Ctu in quanto il sig. presenta il Pt_1
rischio della movimentazione manuale dei carichi ed inoltre il rischio del “microclima” con attività
svolte all'interno di ambienti refrigerati, inevitabile nell'ambito della mansione svolta e tali condizioni
gravano indiscutibilmente sulle già precarie condizioni del paziente (cfr. in CT dr. pag.4)”. Per_2
In definitiva, dunque, parte ricorrente, anziché formulare una specifica contestazione dell'iter motivazionale seguito dal Ctu, dott.ssa , si è limitata a fondare Persona_3
il ricorso post A.T.P. su generiche censure di erroneità e inadeguatezza dell'elaborato peritale, sostenendo che, secondo la consulenza tecnica di parte redatta dal dott. , il Per_2
ricorrente, a causa delle proprie patologie e della particolare attività lavorativa svolta in ambienti refrigerati, soggetti al rischio del “microclima”, si troverebbe nelle condizioni di poter conseguire il requisito richiesto.
Contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, come si rileva dalla lettura di pag.
5-7-8-9-12 dell'elaborato peritale, il Ctu ha analizzato in un modo specifico ed accurato tutte le patologie sofferte dal ricorrente, sostenendo che lo stesso è affetto da coxartrosi,
spondiloartrosi, protrusioni discali lombari multiple ed ernia discale lombare con sofferenza neurogena strumentalmente accertata, esiti di pregresse fratture metacarpali da infortunio sul lavoro.
Invero, come si legge a pag. 10 della consulenza, il Ctu nel valutare il Per_3
complesso delle patologie di cui soffre il ricorrente, tiene in debita considerazione la sua specifica attività lavorativa sostenendo, in particolare, che: “l'Assicurato, sin dall'età di 25 anni
è stato operaio presso magazzini di congelamento del pesce ed attualmente è dipendente di un'azienda
deputata alla distribuzione di surgelati, la ed il suo lavoro consiste Controparte_2
nell'impacchettamento del pesce e nel movimentare, per brevi tragitti, i cartoni con il pesce che hanno
un peso massimo di 20 Kg . Il lavoro si svolge preminentemente al chiuso senza necessità di esporsi
alle diverse condizioni climatiche dal caldo intenso al freddo;
è un lavoro di tipo muscolare che
4 indubbiamente impone la permanenza in stazione eretta senza tuttavia impegnare in maniera
preponderante gli apparati muscolare e osteorticolare perché, oltre a consentire cambi di postura e
periodiche brevi pause, non richiede continua movimentazione manuale di carichi pesanti né
gestualità e assunzione- mantenimento di posizioni che richiedono considerevole sforzo fisico”.
Per le ragioni esposte non si rinvengono i presupposti per disporre un rinnovo delle operazioni di consulenza. Invero, siffatte laconiche allegazioni, non appaiono, all'evidenza dotate dei necessari requisiti di specificità richiesti dalla legge e rendono il ricorso inammissibile.
Per contro, invece, le conclusioni cui è pervenuto il ctu – pienamente utilizzabili nella fase di merito (cfr. Cass. Civ. 7160/2017) – vanno condivise, perché immuni da vizi logico-
giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (cfr. relazione di consulenza in atti).
Malgrado la soccombenza, non vi è assoggettamento al pagamento delle spese di lite,
trovando applicazione la disposizione di ci all'art. 152, disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e parte ricorrente non tenuta alla rifusione delle spese di lite.
Marsala, il 4.11.2025
IL GIUDICE
NZ MM
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Cinzia
MM in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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