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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 21/01/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del 21.1.2025 dal deposito telematico di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., alla luce delle conclusioni formulate come in atti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 8888/2023 R.G.
PROMOSSO DA
, nata ad [...] il [...], c.f. rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1
per procura in atti, dagli avv.ti Marco Di Pietro, Walter Miceli e Fabio Ganci ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo sito a Catania in via Vincenzo Giuffrida n. 107/A; Ricorrente
CONTRO
, cod. fisc.: , in persona del pro Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
tempore, rappresentato e difeso dal funzionario delegato ex art. 417-bis c.p.c. dott. CP_3
; Resistente
[...]
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.8.2023, la ricorrente in epigrafe indicata ha adito il Tribunale di
Catania, in funzione di giudice del lavoro, esponendo: a) di essere una collaboratrice scolastica alle dipendenze del convenuto immessa in ruolo a far data dall'1.9.2009 e di prestare servizio CP_1
presso l'I.S. Leonardo di Giarre (CT); b) di aver prestato servizio alle dipendenze dell'amministrazione scolastica convenuta prima dell'immissione in ruolo in virtù di reiterati contratti a tempo determinato per complessivi 8 anni, 7 mesi e 14 giorni nei seguenti periodi: a.s. 2000/01 dall'11.10.2000 al
30.6.2001, a.s. 2001/02 dal 8.10.2001 al 31.8.2002, a.s. 2002/03 dall'1.9.2002 al 31.8.2003, a.s.
2003/04 dall'1.9.2003 al 31.8.2004, a.s. 2004/05 dall'1.9.2004 al 31.8.2005, a.s. 2005/06 dal 2.9.2005 al 31.8.2006, a.s. 2006/07 dall'1.9.2006 al 31.8.2007, a.s. 2007/08 dall'1.9.2007 al 31.8.2008, a.s.
2008/09 dall'1.9.2008 al 31.8.2009; c) che l'attività svolta alle dipendenze del ha CP_1
comportato un'assoluta identità di mansioni ed obblighi contrattuali rispetto al servizio scolastico
1 svolto dai colleghi di ruolo;
d) che in sede di ricostruzione della carriera ai fini della collocazione nelle corrispondenti fasce stipendiali il ha applicato gli artt. 569 e 570 del d.lgs. n. 297/1994 e CP_1
l'art. 4, comma 13, DPR n. 399/1988 non riconoscendole per intero il servizio prestato;
e) che con il decreto di ricostruzione della carriera di cui al prot. n. 1389 del 17.12.2013 ha riconosciuto alla data dell'1.9.2009 un'anzianità pari a 7 anni e 28 giorni ai fini giuridici ed economici nonché 1 anno 6 mesi e 16 giorni ai soli fini economici;
f) di aver inoltrato al una diffida interruttiva dei termini di CP_1
prescrizione il 6.6.2023 senza ottenere riscontro.
La ricorrente ha dedotto la natura discriminatoria delle disposizioni che, prima dell'immissione in ruolo, non prevedono alcuna valorizzazione dell'anzianità maturata nei servizi preruolo invocando la clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70/CE.
Ha poi richiamato la sentenza n. 31150/2019 con la quale la Corte di Cassazione ha confermato il consolidato orientamento giurisprudenziale favorevole all'immediato ed integrale riconoscimento del servizio preruolo prestato dal personale ATA ai fini della ricostruzione della carriera in seguito all'immissione in ruolo.
La ricorrente ha così concluso: “previa declaratoria della nullità delle norme del contratto collettivo e dei contratti individuali di lavoro del ricorrente in contrasto con il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla dir. 99/70 del
Consiglio dell'Unione Europea;
- previo annullamento e/o declaratoria della nullità/inefficacia delle eventuali rinunce contenute nei contratti di lavoro stipulati dal ricorrente che vengono impugnate anche ai sensi dell'art. 2113 del cc;
- previo annullamento del decreto di ricostruzione della carriera
(doc. 2) dettagliatamente descritto in parte motiva, nella parte in cui tale provvedimento non riconosce integralmente e immediatamente l'anzianità di servizio maturata con i contratti a termine a tutti gli effetti giuridici ed economici. Si chiede di Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'immediato riconoscimento dell'anzianità maturata in tutti i servizi non di ruolo prestati a decorrere dall'a.s. 2000/01, con la medesima progressione professionale riconosciuta dai CCNL Comparto Scuola via via vigenti al personale ATA di pari qualifica assunto a tempo indeterminato e, per l'effetto, condannare il a collocare il ricorrente al livello stipendiale corrispondente a Controparte_1
tutta l'anzianità di servizio maturata e al pagamento delle differenze retributive maturate dal
06.06.2018 derivanti dall'applicazione dei conseguenti incrementi stipendiali, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di scadenza dei singoli ratei sino al soddisfo. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, in solido, in favore dei sottoscritti procuratori antistatari che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di
2 liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M.
55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal 27.04.2018, essendo stato predisposto il ricorso in modo da consentire la ricerca testuale dei numerosi documenti ad esso allegati”.
Con memoria depositata in data 26.2.2024 si è costituito in giudizio il Controparte_1
eccependo la prescrizione in relazione alle differenze retributive anteriori al quinquennio
[...]
precedente la data della diffida e deducendo l'insussistenza di una situazione di discriminazione del personale a termine rispetto al personale di ruolo come asserito in ricorso.
L'Amministrazione resistente ha, quindi, spiegato ampie difese volte al rigetto del ricorso ed ha formulato le proprie conclusioni chiedendo di: “- Rigettare il ricorso formulato ex art. 414 c.p.c. in quanto infondato in fatto ed in diritto, nonché perché carente di prova;
- Dichiarare la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. di ogni spettanza retributiva per salari e progressioni economiche;
-
Dichiarare, in alternativa, la prescrizione ordinaria ex art. 2936 c.c.; - Condannare parte ricorrente al pagamento delle spese e compensi di lite ai sensi dell'art. 91 c.p.c. ed art. 152 bis disp. att. c.p.c.”.
L'udienza del 21.1.2025 è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dal deposito di note e, alla luce delle conclusioni formulate dalle parti come in atti, la causa viene definita nei termini che seguono.
Va preliminarmente esaminata l'eccezione di prescrizione formulata dall'amministrazione resistente.
Al riguardo va osservato che l'anzianità di servizio può essere oggetto di verifica giudiziale senza termine di tempo purché sussista nel ricorrente l'interesse ad agire, da valutarsi in ordine alla azionabilità dei singoli diritti di cui detta anzianità costituisce il presupposto di fatto.
Dunque, l'effettiva anzianità di servizio può essere sempre accertata anche ai fini del riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione per effetto del computo di un più alto numero di anni di anzianità salvo, in ordine al quantum della somma dovuta al lavoratore, il limite derivante dalla prescrizione quinquennale cui soggiace il diritto alla retribuzione.
In tal senso si legga la sentenza della Corte di Cassazione n. 2232/2020, nell'ambito della quale è stato affermato che “il diritto alla progressione economica (e così, nel caso qui in esame, alle differenze retributive per effetto dell'inquadramento nella fascia stipendiale corrispondente al riconoscimento dell'anzianità di servizio di ruolo nella scuola materna, richiamandosi al riguardo l'orientamento costituito da Cass. S.U., 6 maggio 2016 n. 9144 e le successive conformi Cass. 4 ottobre 2016, n. 19779;
Cass., 12 aprile 2017, n. 9397; Cass., 5 aprile 2018, n. 8448; Cass. 19 novembre 2018, n. 29791) sia pur prescritto con riferimento ad un dato scatto di anzianità, non preclude il conseguimento degli scatti successivi che “debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondenti e cioè come se quello precedente, maturato, ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto” (cfr.
3 Cass, 22 agosto 1991, n. 9022; Cass., 5 gennaio 1993, n. 36; Cass., 24 settembre 1996, n. 8430; Cass.,
n. 4076/2004 cit.; Cass., n. 15893/2007 cit.; Cass., n.16958/2009 cit.)”.
Continua la pronuncia suddetta: “In particolare il diritto ad una diversa fascia retributiva ha natura autonoma e si estingue se non viene fatto valere entro il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 cd. Civ., ma poiché l'anzianità di servizio può essere sempre fatta valere, qualora il lavoratore, prescrittosi il diritto ad una differenza retributiva maturata prima del quinquennio, agisca per ottenere l'attribuzione degli aumenti successivi, questi devono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturandosi ma non più dovuto per effetto dell'intervenuta prescrizione, fosse stato corrisposto” (Cass., 30 gennaio 2020, n. 2232).
Nella fattispecie non risultano documentati atti interruttivi del decorso del termine quinquennale di prescrizione relativo alle chieste differenze retributive antecedenti alla notifica dell'atto di messa in mora (doc. 4 parte ricorrente) avvenuta in data 6.6.2023, per cui sono estinti i crediti per differenze retributive maturati in data antecedente al 6.6.2018, il relativo dies a quo potendosi far decorrere dalla data di immissione in ruolo, con il sorgere del diritto in questione.
Venendo al merito, l'oggetto della causa si incentra essenzialmente sulla questione relativa alla compatibilità o meno con il diritto dell'Unione europea della normativa italiana che regola la rilevanza, ai fini della ricostruzione della carriera al momento dell'immissione ruolo, del servizio preruolo prestato dal personale scolastico amministrativo e ausiliario.
Le disposizioni legislative che regolano la materia, dapprima contenute nel d.l. n. 370/1970, convertito con modificazioni dalla legge n. 576/1970, sono poi confluite negli artt. 569 e ss. del d.lgs.
16 aprile 1994, n. 297, testo unico in materia scolastica.
In particolare, l'art 569, nella formulazione ratione temporis applicabile (anteriore alle modifiche apportate con d.l. n. 69/2023 convertito dalla l. n. 103/2023), prevedeva che “1. Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali diposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del D. Lgs.
3 febbraio 1993, n. 29. 2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà.
3. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.
4. I riconoscimenti di servizi già effettuati in applicazione di norme più favorevoli sono fatti salvi e sono cumulati con quelli previsti dal presente articolo, se relativi a periodi precedentemente non
4 riconoscibili”. Il successivo art. 570 aggiunge che “Ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 569, è utile soltanto il servizio effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito. Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e puerperio sono considerate utili a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento. Il riconoscimento dei servizi è disposto all'atto della nomina in ruolo”.
La difesa di parte ricorrente ha invocato la clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70/CE che al punto 1 dispone: “per quanto riguarda le condizioni di impego i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive”. Il punto 4 della medesima clausola stabilisce: “i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
In merito alla questione concernente la conformità al diritto dell'Unione della disciplina interna relativa alla ricostruzione della carriera del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola nei casi in cui l'immissione in ruolo sia stata preceduta da rapporti a termine si è pronunciata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 31150/2019: “…osserva il Collegio che la normativa dettata dal T.U. in tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale ATA differisce sensibilmente da quella che lo stesso decreto legislativo dedica al personale docente, perché oltre ad essere diversi il limite del riconoscimento integrale e le modalità dell'abbattimento (tre anni in un caso, quattro nell'altro; un terzo a soli fini giuridici per il personale docente, un terzo a fini giuridici ed economici per gli ATA), il servizio utile è solo quello «effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito». Al personale non docente della scuola, infatti, non si applica l'art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999 che, intervenendo sul testo dell'art. 489, non su quello dell'art. 570 del T.U., ha previsto l'equiparazione all'anno scolastico intero del servizio di insegnamento «se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 10 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.
7. È poi utile sottolineare che l'abbattimento opera solo sulla quota eccedente i primi tre anni di anzianità, oggetto di riconoscimento integrale, e pertanto risulta evidente che il meccanismo finisce
5 per penalizzare i precari di lunga data, non già quelli che ottengano l'immissione in ruolo entro il limite massimo per il quale opera il principio della totale valorizzazione del servizio.
La norma non poteva dirsi priva di ragionevolezza in relazione ad un sistema di reclutamento, che questa Corte ha analizzato con la sentenza n. 22552/2016 (alla quale hanno fatto seguito numerose pronunce dello stesso tenore), che per il personale ATA della quarta qualifica funzionale prevedeva, all'art. 554, l'indizione annuale di concorsi per titoli su base provinciale e la formazione di graduatorie permanenti dalle quali attingere i nominativi dei destinatari della proposta di assunzione con definitiva immissione in ruolo. In quel contesto, infatti, l'abbattimento oltre il primo triennio si giustificava in relazione al criterio meritocratico, perché quel sistema, per come pensato dal legislatore, avrebbe dovuto consentire ai più meritevoli di ottenere la tempestiva immissione nei ruoli, attesa la prevista periodicità dei concorsi e dei provvedimenti di inquadramento definitivo nei ruoli dell'amministrazione scolastica.
È noto, però, e della circostanza si è dato atto nelle plurime pronunce della Corte di Giustizia, della
Corte Costituzionale e di questa Corte che hanno riguardato la legittimità della reiterazione dei contratti a termine, che le immissioni in ruolo non sono avvenute in passato con la periodicità originariamente pensata dal legislatore e ciò ha determinato, quale conseguenza, che il personale
"stabilizzato", sia per effetto di interventi normativi che hanno previsto piani straordinari di reclutamento sia nel rispetto delle norme dettate dal T.U., la cui efficacia non è mai stata del tutto sospesa, si è trovato per lo più a vantare, al momento dell'immissione in ruolo, un'anzianità di servizio di gran lunga superiore a quella per la quale il riconoscimento opera in misura integrale, anzianità che
è stata oggetto dell'abbattimento della cui conformità al diritto dell'Unione qui si discute.
8. Occorre dire subito che l'applicabilità alla fattispecie della clausola 4 dell'Accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE non può essere esclusa per il fatto che il rapporto dedotto in giudizio abbia ormai acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo, perché la Corte di Giustizia ha da tempo chiarito che la disposizione non cessa di spiegare effetti una volta che il lavoratore abbia acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato. Della clausola 4, infatti, non può essere fornita un'interpretazione restrittiva poiché
l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio (cfr. Corte di Giustizia 8.11.2011 in causa C- 177/10 Rosado punto Per_1
43; Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11, Valenza ed altri, punto 36).
6 Ciò premesso va evidenziato che, come ha rimarcato la stessa Corte di Giustizia nelle pronunce più recenti (Corte di Giustizia 20.6.2019, causa C-72/18 Ustariz Arostegui;
11.4.2019, causa C-29/18,
Cobra Servizios Auxiliares;
21.11.2018, causa C-619/17, 5.6.2018, causa C-677/16, Persona_2
Montero Mateos), la clausola 4 dell'Accordo Quadro è stata più volte oggetto di interpretazione da parte del giudice eurounitario, che anche in dette pronunce ha ribadito i principi già in precedenza affermati, sulla base dei quali questa Corte ha poi risolto la questione, simile ma non coincidente con quella oggetto di causa, del riconoscimento dell'anzianità di servizio ai fini della progressione stipendiale in pendenza di rapporti a termine (cfr. Cass. 22558 e 23868 del 2016 e le successive sentenze conformi fra le quali si segnalano, fra le più recenti, Cass. nn. 28635, 26356, 26353, 6323 del
2018 e Cass. n. 20918/2019 quest'ultima relativa al personale ATA) nonché agli effetti della ricostruzione della carriera dei ricercatori stabilizzati dagli enti di ricerca (Cass. n. 27950/2017, Cass.
n. 7112/2018, Cass. nn. 3473 e 6146 del 2019).
8.1. Nei precedenti citati si è evidenziato che:
a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia
15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, ; 8.9.2011, causa C- Persona_3
177/10 Rosado Santana);
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro
Alonso, cit., punto 42);
c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C-177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata);
7 d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C-677/16, Montero Mateos, punto 57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C-
302/11 e C-305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C-393/11, Bertazzi);
e) la clausola 4 «osta ad una normativa nazionale… la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive… Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere» (Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C-
302/11 a C305/11, Valenza e negli stessi termini Corte di Giustizia 4.9.2014 in causa C-152/14
. Pt_2
9. I richiamati principi non sono stati smentiti dalla sentenza 20.9.2018, in causa C466/17, Per_4
con la quale, a seguito di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Trento, la Corte di Giustizia ha statuito che la clausola 4 dell'Accordo Quadro, in linea di principio, non osta ad una normativa, quale quella dettata dall'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, che «ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi».
È significativo osservare che a detta conclusione la Corte è pervenuta dopo avere dichiarato espressamente di volersi porre in linea di continuità con la propria giurisprudenza, richiamata ai punti
26, 33, 37, 38, quanto alla rilevanza dell'anzianità, alla nozione di ragione oggettiva, alla non decisività delle diverse forme di reclutamento e della natura temporanea del rapporto, e la statuizione
è stata resa valorizzando le circostanze allegate dal Governo Italiano, che aveva fatto leva sul criterio di favore previsto dall'art. 489 del d.lgs. n. 297/1994, come integrato dalla legge n. 124/1999, nonché
8 sulla necessità di raggiungere «un equilibrio tra i legittimi interessi dei lavoratori a tempo determinato e quelli dei lavoratori a tempo indeterminato, nel rispetto dei valori di meritocrazia e delle considerazioni di imparzialità e di efficacia dell'amministrazione su cui si basano le assunzioni mediante concorso» (punto 51).
Particolare rilievo assumono, dunque, per comprendere la ratio della decisione, i punti 47 e 48 nei quali si afferma che possono configurare una ragione oggettiva «gli obiettivi invocati dal governo italiano, consistenti, da un lato, nel rispecchiare le differenze nell'attività lavorativa tra le due categorie di lavoratori in questione e dall'altro nell'evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei dipendenti pubblici di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso generale», obiettivi che possono essere legittimamente considerati rispondenti a una reale necessità
«fatte salve le verifiche rientranti nella competenza esclusiva del giudice del rinvio».
Poiché, ad avviso del Collegio, la lettura della pronuncia deve essere complessiva, non possono essere svalutate, come ha fatto il ricorrente nel corso della discussione orale, le affermazioni CP_1
contenute ai punti 33-34 e 37-38, quanto alla non decisività della diversa forma di reclutamento ed alla necessità che la disparità di trattamento sia giustificata da «elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi», sicché la verifica che il giudice nazionale, nell'ambito della cooperazione istituita dall'art. 267 TFUE, è chiamato ad effettuare riguarda tutti gli aspetti che assumono rilievo ai sensi della clausola 4 dell'Accordo Quadro, ivi compresa l'effettiva sussistenza nel caso concreto delle ragioni fatte valere dinanzi alla Corte di Lussemburgo dallo Stato
Italiano per giustificare la disparità di trattamento.
10. Riprendendo quanto già anticipato al punto 6, deve essere rimarcato che le ragioni valorizzate dalla Corte di Giustizia nella pronuncia relativa alla ricostruzione della carriera del personale docente restano circoscritte a quest'ultimo perché il personale tecnico, amministrativo e ausiliario non può giovarsi della fictio iuris di cui al richiamato art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999, con la conseguenza che resta alla radice esclusa ogni possibilità della paventata «discriminazione alla rovescia».
Quanto alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione ed alle ragioni oggettive che sole potrebbero giustificare la disparità di trattamento, il Collegio ribadisce l'orientamento già espresso nelle pronunce richiamate al punto 8, con le quali si è evidenziato che non si può fare leva sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego, sulla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare perché, la giurisprudenza della Corte di
9 Giustizia, richiamata anche nella sentenza 20.9.2018, è ferma nel ritenere che la Per_4
giustificazione deve essere fondata su «elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi» e che «possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato...o, eventualmente da una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro».
Nel caso di specie la totale sovrapponibilità delle mansioni espletate dagli assunti a tempo determinato e dai dipendenti stabilmente immessi nei ruoli è stata accertata dalla Corte territoriale
(pag. 11) ed inoltre emerge dalla disciplina dettata dalle parti collettive, perché tutti i CCNL succedutisi nel tempo non hanno mai operato differenziazioni fra le due tipologie di rapporto quanto all'inquadramento dei lavoratori ed all'espletamento dei compiti propri dell'area, ossia delle «funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche» (art. 49 CCNL 1995).
Né la comparabilità può essere esclusa per le supplenze temporanee, in relazione alle quali a quanto sopra già evidenziato si deve aggiungere che è lo stesso legislatore a smentire la tesi della non assimilabilità del servizio lì dove riconosce integralmente l'anzianità per i primi tre anni, periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche.
Quanto, poi, alla finalità di politica sociale vale quanto si è detto al punto 7 in merito alle ragioni che, se avrebbero potuto giustificare la norma in un sistema fondato sulla cadenza annuale dei concorsi e sulla periodicità delle immissioni in ruolo, hanno cessato di rappresentare una «finalità legittima di politica sociale» nel momento in cui, nei fatti, l'organizzazione del sistema scolastico si è discostata dal modello pensato dal legislatore (cfr. punto 34 della sentenza Motter).
11. Una volta esclusa la sussistenza di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento quanto alla valutazione dell'anzianità di servizio, correttamente la Corte territoriale ha disapplicato la norma di diritto interno che prevede l'abbattimento dell'anzianità riconoscibile dopo l'immissione in ruolo perché, come già ricordato nel punto 8.1 lett. a), la clausola 4 dell'accordo quadro ha effetto diretto ed i giudici nazionali, tenuti ad assicurare ai singoli la tutela giurisdizionale che deriva dalle norme del diritto dell'Unione ed a garantirne la piena efficacia, debbono disapplicare, ove risulti preclusa l'interpretazione conforme, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte di
Giustizia 8.11.2011, Rosado Santana punti da 49 a 56)»”.
10 La Suprema Corte ha, quindi, enunciato il seguente principio di diritto: “L'art. 569 del d.lgs. n.
297/1994 relativo al riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato” (Cass., 28 novembre
2019, n. 31150).
Per quanto sopra, non sussistendo ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento quanto alla valutazione dell'anzianità di servizio poiché nelle annualità dedotte in giudizio la ricorrente ha prestato servizio, in via continuativa e senza interruzioni di rilievo, svolgendo mansioni identiche a quelle di un lavoratore di ruolo della medesima qualifica, deve concludersi per l'illegittimità della disciplina di cui all'art 569 del d.lgs. 297 del 1994, per contrasto con la clausola 4 dell'accordo quadro più volte citata.
Ne deriva, quale conseguenza dovuta, che, non potendosi operare un'interpretazione del diritto interno in modo conforme al diritto europeo, l'art 569 deve essere disapplicato nella parte in cui prevede l'abbattimento dell'anzianità riconoscibile dopo l'immissione in ruolo, ossia il riconoscimento dell'anzianità (per intero) per i primi tre anni di servizio anziché per l'intera sua durata.
Ciò in quanto la clausola 4 dell'accordo quadro ha effetto diretto e, pertanto, in virtù del primato del diritto dell'Unione europea e del principio di leale collaborazione tra gli Stati, i giudici nazionali sono tenuti ad assicurare ai singoli la tutela che deriva dalle norme del diritto dell'Unione ed a garantire la piena efficacia, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno.
Nella specie, dal decreto di ricostruzione della carriera di cui al prot. n. 1389 del 17.12.2013 in atti
(doc. 2 parte ricorrente) si evince che alla ricorrente è stata riconosciuta un'anzianità utile ai fini giuridici ed economici con posizione stipendiale di cui alle tabelle contrattuali vigenti alla data del provvedimento inferiore a quella che le sarebbe spettata considerando per intero gli anni di preruolo.
Segnatamente sono stati valutati 7 anni 28 giorni di anzianità utile ai fini giuridici ed economici mentre l'anzianità utile ai soli fini economici (valutata in 1 anno, 6 mesi e 16 giorni) sarebbe stata utilizzabile ai fini della maturazione delle successive posizioni stipendiali al compimento dell'anzianità di anni 20, ai sensi dell'art. 4, comma 3, DPR n. 399/1988, richiamato dall'art. 66, comma 6, CCNL 4.8.1995.
11 Emerge dagli atti che parte ricorrente ha espletato servizio precario per effettivi 8 anni, 7 mesi e 14 giorni che vanno integralmente riconosciuti ai fini giuridici ed economici.
In definitiva il ricorso va accolto e per l'effetto va riconosciuta alla ricorrente l'anzianità maturata in tutti i servizi non di ruolo ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo.
L'amministrazione scolastica va dunque condannata ad effettuare l'esatta ricostruzione di carriera della ricorrente, tenendo conto di tutti i periodi di servizio effettivamente prestati nonché a provvedere all'inquadramento della stessa nella corrispondente fascia stipendiale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014 come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia, delle modalità del giudizio svoltosi interamente a trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., maggiorate del
10% in ragione dell'utilizzo di tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione e la fruizione degli atti depositati, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, previa disapplicazione dell'art. 569 del d.lgs. n. 297/1994, dell'art. 4, comma 13, del DPR n. 399/1988 nonché del decreto di ricostruzione di carriera di cui al prot. n. 1389 del 17.12.2013, dichiara il diritto di di ottenere la ricostruzione di carriera mediante il riconoscimento integrale del Parte_1
servizio prestato con contratti di lavoro a tempo determinato e al pagamento delle differenze retributive relative ai conseguenti incrementi stipendiali di cui al CCNL applicato;
per l'effetto condanna il alla rettifica della ricostruzione di Controparte_1
carriera, considerando integralmente il periodo di servizio prestato a tempo determinato, nonché al pagamento in favore della ricorrente della somma pari alle differenze retributive, ove non prescritte a decorrere dal quinquennio precedente al 6.6.2023, oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991, richiamato dall'art. 22 della legge n. 724/1994; condanna il alla rifusione in favore di delle spese Controparte_1 Parte_1
di lite, che si liquidano in complessivi € 2.318,80 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e
CPA come per legge, disponendone la distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Catania, 21.1.2025.
Il giudice del lavoro dott. Marco A. Pennisi
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