Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/05/2025, n. 2121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2121 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Piero Francesco De Pietro Presidente
2. dr. Antonietta Savino Consigliere
3. dr. Gabriella Gentile Consigliere rel. all'esito dell'udienza dell'11.03.2025, tenuta in trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2399/24 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Giordano, presso il cui studio Parte_1
elettivamente domicilia in Napoli alla Piazza G. Bovio n. 8; appellante
E
(GIÀ ), in persona del Presidente del CDA CP_1 CP_2 [...]
rappresentata e difesa dall' avv. Giuseppe Castellano, presso il cui studio CP_3
elettivamente domicilia in Napoli alla via G. Orsini n. 42; appellata
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 3.09.2024, impugnava la sentenza n. 1615 Parte_1
del 2024, con la quale il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, aveva rigettato la sua domanda di impugnativa del licenziamento collettivo intimato con nota ricevuta il
30.10.2023.
In particolare, censurava detta pronuncia:
-sulla violazione dei termini e delle formalità imposti dalla l. 223 del 1991, evidenziando che in caso di (presunta) soppressione di un reparto il datore di lavoro non fosse esonerato: dall'indicare i criteri di scelta dei licenziandi, dalla comparazione tra la posizione da sacrificare e il personale ancora in servizio, dall'inviare una comunicazione finale tempestiva e unitaria, riguardante sia licenziati sia licenziandi, per consentire l'effettivo e tempestivo controllo dei sindacati sulla corretta applicazione dei criteri prescelti;
tra cui un carrozziere verniciatore e che tale circostanza avrebbe potuto essere approfondita con la prova testimoniale, ritenuta invece superflua dal primo giudice;
i LUL prodotti non avevano efficacia probatoria in mancanza di asseverazione;
erroneamente, la sentenza aveva statuito: “i fatti allegati solo all'udienza dell'11.6.2024 relativi alla sopravvivenza del reparto di verniciatura alla quale sarebbero addetti operai forniti dalla società EC SR
(circostanza prospettata come possibilità), sulla scorta di un contratto di appalto ovvero in base a una diversa regolamentazione giuridica appaiono del tutto generici e indefiniti e le connesse istanze istruttorie (al di là della eccepita tardività) del tutto esplorative”;
-sul difetto di istruttoria posto che il ricorrente avrebbe potuto - attraverso l'ammissione della prova testimoniale - dimostrare che il reparto di verniciatura non fosse mai stato soppresso e che, in ogni caso, avrebbe potuto svolgere mansioni differenti, anche inferiori, all'interno della sede aziendale e pure assegnate ai dipendenti assunti dopo il suo licenziamento, indicati nella sentenza impugnata.
Si costituiva in giudizio la società che chiedeva il rigetto del gravame.
All'esito dell'udienza tenuta con la modalità sopra detta, la causa è decisa.
La comunicazione di apertura della procedura di licenziamento collettivo in esame, riportata nella memoria della società, era del seguente tenore: “Ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e
24 della Legge 23 luglio 1991, n. 223, vi comunichiamo che si è manifestata la necessità di attivare una procedura di licenziamento collettivo, trovandosi la scrivente nella necessità di procedere ad una riduzione del personale dipendente occupato nell' unità produttiva di
OL (Bn) Via Caracciano snc. Le motivazioni che hanno determinato tale decisione sono qui di seguito esposte. La situazione aziendale è caratterizzata da un andamento negativo in conseguenza dei notevoli problemi presenti nei settori in cui svolge la propria attività, che hanno determinato una diminuzione progressiva del volume d'affari … si è aggiunta la volontà del principale committente di chiudere anticipatamente la commessa Pt_3
"verniciatura" che si svolgeva presso lo stabilimento del cliente sito Nola (Na), presso il quale erano occupati n. 24 dipendenti della scrivente;
tale spiacevole circostanza ha determinato l'annuncio da parte dell'azienda alle OO.SS, in svariati, incontri della necessità di dover attivare una procedura di licenziamento collettivo al termine dell'ammortizzatore sociale in essere, per i 24 lavoratori occupati presso il sunnominato cantiere, stante
l'impossibilità a ricollocarli in funzione dell'ulteriore assottigliamento dei carichi di lavoro presenti. Le OO.SS. cosi come costituite, e la RSU hanno chiesto all'Azienda di trovare ogni possibile soluzione al fine di ridurre l'impatto sociale degli esuberi e garantire ai lavoratori di cogliere butte le opportunità di ricollocazione presenti sul mercato del lavoro (che tenuto conto delle difficoltà in essere determinate dal perdurare degli effetti della crisi economica si caratterizza per In presenza di un'offerta di manodopera motto superiore alla domanda delle aziende). A fronte di tale richiesta la ha avviato serrati contatti Controparte_1
con il committente e l'azienda subentrante nell'attività denominata "verniciatura Pt_3
Nola", la ENGITECH S.R.L., al fine di salvaguardare quanto più possibile l'occupazione a rischio. Dopo serrati colloqui la ENGITECH S.R.L. ha accettato di assumere n.10 risorse
(il cui elenco nominativo è parte integrante del verbale di accordo sottoscritto), a decorrere dal 25/10/2021 … Constatato che ad oggi gli esuberi dichiarati non hanno avuto una positiva gestione, ed in prossimità del termine del CDS, l'Azienda, al fine di ridurre l'impatto sociale della gestione degli esuberi stessi e garantire ai lavoratori di cogliere tutte le opportunità di ricollocazione presenti sul mercato del lavoro (che tenuto conto delle difficolta in essere determinate dal perdurare degli effetti della negativa congiuntura si caratterizza per la presenza di un'offerta di manodopera molto superiore elle domande delle aziende) manifesta la necessità di attivare, tramite la presente comunicazione, una procedura di licenziamento collettivo a decorrere dal 12 luglio 2023, per cessazione parziale di attività; si precisa altresì che per i lavoratori oggetto della presente procedura non vi è alcuna possibilità di repechage e/o assegnazione a mansioni diverse, includendo anche il possibile demansionamento ed assegnazione a mansioni inferiori, data la complessa situazione che sta vivendo il settore aerospaziale e nello specifico l'andamento delle commesse aziendali in essere, che presentano un rilevante percorso involutivo: non solo
l' prevede che non effettuerà nuove assunzioni nei prossimi 8-12 mesi, ma per di più Pt_4
non esclude la necessità di ricorrere ad ulteriori ridimensionamenti della forza attualmente occupata … La presente procedura di licenziamento collettivo riguarda fino a N. 14 dipendenti occupati presso il sito di OL …”.
Va, preliminarmente, evidenziato che “In materia di licenziamenti collettivi, a seguito dell'entrata in vigore della legge 23 luglio 1991, n. 223, il controllo giudiziale non può avere ad oggetto i motivi specifici di riduzione del personale, ma soltanto la correttezza procedurale dell'operazione e non possono formare oggetto di cognizione giudiziaria tutte le censure a mezzo delle quali - senza che siano fatte valere violazioni degli artt. 4 e 5 della detta legge e comunque senza che sia offerta prova della dolosa elusione dei poteri di controllo delle organizzazioni sindacali e delle stesse procedure di mobilità al fine di effettuare discriminazioni tra i lavoratori - si intenda investire l'autorità giudiziaria di un'indagine sull'effettiva esigenza di riduzione o trasformazione dell'attività (cfr., fra le molte, Cass. n. 19576/2013)” (Cfr. Cass. n. 29047 del 2017).
In altri termini, “nella procedura di licenziamento collettivo il controllo preventivo della ricorrenza delle condizioni legittimanti la procedura di riduzione del personale è demandata alle parti sociali ed il giudice non può sindacare l'opportunità delle scelte datoriali … restando impregiudicata la verifica della correttezza procedurale dell'operazione, ivi compresa la sussistenza dell'imprescindibile nesso causale tra il progettato ridimensionamento e i singoli provvedimenti di recesso (cfr. Cass. 24/01/2022 n. 2010)”
(Cfr. Cass. n. 25617 del 2023).
Con riferimento, dunque, all'ambito di cognizione consentito al giudice nella materia in esame e tenuto conto del devoluto in questa sede, si ritiene, innanzitutto, che non siano emersi elementi per scalfire la ritualità della procedura seguita.
È pacifico, infatti: che la commessa relativa alla verniciatura presso il sito di Nola Pt_3 fosse cessata nel luglio del 2021, che, su un totale di 24 lavoratori addetti, l'azienda subentrante, EC s.r.l., ne avesse assunti solo 10, che i restanti 14 fossero riassegnati presso la sede di OL, messi in cassa integrazione e poi in solidarietà (per 18 mesi).
Non risultano, inoltre, elementi processuali e fattuali per ritenere che (a differenza, invece, di quanto evidenziato nella comunicazione ex legge 223 del 1991), in epoca coeva al licenziamento, ci fosse un reparto attivo di verniciatura o ci fosse una nuova commessa con tale fase lavorativa.
Sul punto, invero, le prove testimoniali articolate nel ricorso, per come formulate, non avrebbero fornito alcun supporto alla fondatezza di tali elementi, vertendo esclusivamente su circostanze pacifiche e/o documentate e/o generiche.
Alla luce dei principi giurisprudenziali sopra detti, infatti, l'istante avrebbe dovuto fornire la
“prova della dolosa elusione dei poteri di controllo delle organizzazioni sindacali e delle stesse procedure di mobilità al fine di effettuare discriminazioni tra i lavoratori”.
Con riferimento, inoltre, all'annuncio di giornale del gennaio 2024, diretto alla ricerca per il sito di OL di un verniciatore, a parte l'incompletezza in parte qua del documento prodotto, si evidenzia che i LUL depositati dal datore, solo genericamente contestati, non riportavano nuove assunzioni mentre quelle effettuate successivamente, indicate anche nel provvedimento impugnato, afferivano a mansioni diverse da quelle espletate da . Pt_1
In ogni caso, e con riferimento anche agli ulteriori reclutamenti riportati nelle note di trattazione scritta del 7.03.2025, la Corte condivide che “condotte datoriali - quali la richiesta di svolgimento di straordinario, l'assunzione di nuovi lavoratori, successive al licenziamento collettivo, non sono suscettibili di incidere sulla validità del licenziamento stesso una volta che la procedura si sia svolta nel rispetto dei vari adempimenti previsti
(Cass. 27 gennaio 2011 n. 1949 e Cass. 21 novembre 2012 n. 20493, in particolare, poi, sull'estraneità al controllo giudiziale della verifica dell'effettività e ragionevolezza dei motivi che giustificano, nelle enunciazioni dell'imprenditore, il licenziamento collettivo
V. Cass. 26 febbraio 2009 n. 4653)” (Cfr. Cass. n. 19576 del 2013 cit.).
In relazione all'altro aspetto procedurale censurato, relativo al nesso tra il motivo addotto, il rispetto dei criteri di scelta e il licenziamento in esame è stato precisato che “Quando poi la ristrutturazione interessi, come nella specie, una specifica unità produttiva o un settore, la comparazione dei lavoratori per l' individuazione di coloro da avviare a mobilità può essere limitata al personale addetto a quella unità o a quel settore, salvo l'idoneità dei dipendenti del reparto, per il pregresso impiego in altri reparti della azienda, ad occupare le posizioni lavorative dei colleghi a questi ultimi addetti, spettando ai lavoratori l'onere della deduzione
e della prova della fungibilità nelle diverse mansioni (cfr. Cass. 25/02/2022 n. 6296 e
27/01/2022 n.2390)” (Cfr. Cass. n. 25617 del 2023, cit., n. 18093 del 2024).
Nel caso in esame, la società comunicava nel corso del procedimento amministrativo la soppressione del reparto verniciatura, il nel ricorso di primo grado dichiarava di Pt_1
essere verniciatore e masticiatore e non indicava altre attività eventualmente già svolte o che avrebbe potuto svolgere all'interno dell'azienda.
Pertanto, può ritenersi che la scelta aziendale di concludere il suo rapporto non fosse collegata solo alla mera appartenenza alla platea dei lavoratori del reparto da sopprimere ma anche alla mancanza di professionalità equivalente a quella di addetti ad altri reparti, per specifiche competenze acquisite o per pregresso svolgimento della loro attività.
Non va neanche tralasciato che la società offriva un'altra opportunità lavorativa all'istante, seppure lontana dalla propria abitazione (a prescindere dall'ulteriore proposta di un incentivo all'esodo).
Sulla tempistica dei licenziamenti, poi, a parte la genericità del motivo per difetto di specifiche censure alle scansioni temporali della procedura e a quanto statuito nel provvedimento impugnato, non può che confermarsi quanto appunto già indicato, per cui l'esigenza “di “contestualità” (fermo restando il rispetto dei termini di legge) non ricorre in ipotesi di soppressione di un intero reparto, con licenziamento di tutti i lavoratori addetti, volontà prontamente manifestata dalla società nella comunicazione di inizio procedura” e sul punto l'azienda rappresentava che i 14 recessi fossero stati tutti comunicati agli enti a mezzo pec nel termine di sette giorni dalla data di recesso e che fossero stati irrogati anche se non contestualmente ma comunque nell'arco temporale di 120 giorni previsto dalla normativa.
Per le considerazioni svolte, l'appello non può essere accolto.
Con riferimento alle spese, reputa la Corte che la peculiarità della fattispecie azionata renda equa, nel contesto ordinamentale di cui al vigente art. 92 c.p.c., come temperato da Corte
Cost. n. 77 del 2018, una statuizione di integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del grado.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del grado.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto il contributo unificato.
Così deciso all'esito dell'udienza dell'11.03.2025
Il Cons. rel. est. Il Presidente