Sentenza breve 29 dicembre 2021
Ordinanza cautelare 23 marzo 2022
Rigetto
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 17/03/2025, n. 2174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2174 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02174/2025REG.PROV.COLL.
N. 01736/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1736 del 2022, proposto dal Ministero della Cultura, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
EP De NO, rappresentato e difeso dall'avvocato Gennaro Maione, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
Comune di Casal Velino, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno, Sezione Seconda, n. 2935/2021, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di EP De NO;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 marzo 2025 il Cons. Ugo De Carlo e udito per l’appellato l'avvocato Maione Gennaro;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Ministero della Cultura ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe che ha accolto parzialmente il ricorso del signor EP De NO, per ottenere l’annullamento del provvedimento del Comune di Casal Velino del 14 ottobre 2021 e del parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino del 1° ottobre 2021 relativi al diniego di accertamento di compatibilità paesaggistica.
2. L’appellato chiedeva alla Soprintendenza un parere sull'istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica della S.C.I.A. del 24 settembre 2020 per rimediare alle "Opere di sistemazione esterna realizzate in difformità al P.d.C. n.63 del 18 agosto 2016" realizzate con le S.C.I.A. del 24 maggio 2017 e del 19 dicembre 2017.
La Soprintendenza, dopo aver chiesto documentazione integrativa, emanava un preavviso di rigetto e l’interessato chiedeva un termine per la presentazione di osservazioni che non consentivano di emanare un parere positivo.
3. La sentenza impugnata ha accolto il ricorso limitatamente alla rampa di accesso al fabbricato di via Piani realizzata in battuto di cemento, al muro di contenimento in cemento costituito da altezza variabile e dello spessore di 20 cm che inizia da via Piani e termina nella corte del fabbricato, ai camminamenti esterni costituiti da marciapiedi della larghezza di 1,00 m rivestiti in pietra locale realizzati nella parte laterale, posteriore ed anteriore del fabbricato, all’ampliamento della piazzola posta al piano seminterrato di 3,80 mt in luogo dei 2,50 mt, autorizzata con il permesso di costruire originario.
4. L’appello si fonda su tre motivi.
4.1. Il primo contesta l’affermazione della sentenza impugnata circa il preteso straripamento di potere perché avrebbe messo in evidenza un’illegittimità sul piano edilizio che non era sua competenza valutare dal momento che è compito della Soprintendenza l’accertamento di compatibilità paesaggistica di tutti gli abusi effettivamente eseguiti e non solo quelli indicati dall’interessato.
4.2. Il secondo motivo censura l’annullamento dell’accertamento di compatibilità paesaggistica per la traslazione planoaltimetrica del fabbricato, demandando la sanatoria di tale abuso ad un’eventuale autonoma ed ulteriore istanza ex art. 167, commi 4 e 5, d.lgs. 42/2004 perché i restanti abusi sono tutti interconnessi e non c’è spazio per una sanatoria parziale.
4.3. Il terzo motivo lamenta la violazione dell’art. 167 d.lgs. 42/2004 poiché l’aumento di volumi impedisce la sanatoria anche se i volumi interni sono interclusi come nel caso di specie dall’eliminazione della scala di collegamento che può sempre essere ripristinata.
5. Il signor EP De NO si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto dell’appello.
Ha presentato appello incidentale per contestare la sentenza nella parte in cui non ha ammesso la possibilità di estendere la sanatoria alla traslazione del fabbricato per la mancanza di una planimetria di raffronto tra l’ubicazione assentita e quella attuale e di ulteriori accertamenti comunali.
Il T.a.r. non ha tenuto conto che si tratta di minima traslazione (meno di 2 ml) orizzontale del fabbricato - senza variazioni della superficie, dell'altezza, né della sagoma e senza alcuna diretta incidenza sulle distanze da confinanti e da pubbliche vie.
6. Alla camera di consiglio del 22 marzo 2022 veniva respinta l’istanza cautelare per assenza di periculum .
7. L’appello è infondato.
7.1. Il primo motivo si riferisce ad un inciso contenuto nella sentenza impugnata a pagina 13 laddove il T.a.r. ha affermato che “ la valutazione della Soprintendenza di Salerno e Avellino si è
inammissibilmente appuntata sul solo e non strettamente pertinente profilo urbanistico-edilizio di ravvisata difformità del fabbricato realizzato rispetto al progetto assentito col PdC n. 63/2016, così finendo per debordare nella sfera dei poteri di controllo riservati all’amministrazione comunale, al punto da contestarne l’adeguatezza dell’esercizio ”.
Si tratta in effetti di una valutazione che non corrisponde al contenuto del parere del 1° ottobre 2021 che sul punto fonda il suo diniego sul fatto che gli interventi effettuati non sarebbero sanabili né sul piano edilizio né su quello paesaggistico.
Ma si tratta di un obiter dictum irrilevante sul piano della motivazione poiché la considerazione contestata circa il presunto straripamento di potere non è stata posta a fondamento della sentenza laddove ha accolto in parte le richieste della parte privata.
7.2. Il secondo motivo contesta che la decisione del T.a.r. abbia determinato una sorta di sanatoria parziale che sarebbe inammissibile poiché la valutazione deve essere operata unitariamente.
La censura non è condivisibile poiché la natura di opere esterne che non determinano una rilevante modificazione paesaggistica ha indotto il primo giudice ad annullare sul punto gli atti impugnati. Non ha ritenuto di estendere l’accoglimento anche in relazione alla traslazione orizzontale dell’edificio poiché non erano presenti in atti gli elementi per valutare se si trattasse di uno spostamento rilevante sul piano paesaggistico o meno e rinviando in merito ad una successiva istanza.
L’annullamento parziale del provvedimento emesso in relazione ad una richiesta di autorizzazione paesaggistica non necessariamente deve riguardare l’intero provvedimento dal momento che la valutazione deve investire le singole opere che non necessariamente debbono essere oggetto di una valutazione unitaria. Peraltro in questo caso la mancata ricomprensione della traslazione dell’edificio nel giudizio sulla compatibilità paesaggistica è dipeso da un’assenza di documentazione. In ogni caso il T.a.r. ha ritenuto che, a prescindere da quale giudizio potesse essere operato sull’impatto paesaggistico della traslazione, la valutazione della rilevanza delle opere cui si riferisce l’annullamento parziale non dipendesse dal giudizio su tale traslazione.
7.3. Il terzo motivo è infondato in quanto l’eliminazione dell’abusivo ampliamento del piano seminterrato, che avrebbe impedito qualunque sanatoria paesaggistica ex art. 167 d.lgs. 42/2004, attraverso la chiusura della scala interna e degli accessi interni ed esterni, attestata dal Comune, lo ha reso ininfluente ai fini della valutazione da operare anche se il volume non è stato eliminato attraverso un completo riempimento del piano interrato su cui peraltro il privato ha fornito quanto meno un principio di prova essendosi approvvigionato da un ditta specializzata di 65 mc di materiale stabilizzato per eseguire il riempimento.
8. Anche il ricorso incidentale non è fondato. Laddove lo spostamento fosse avvenuto in misura minima come affermato dall’appellato, l’appello incidentale potrebbe essere suscettibile di accoglimento; ma la ragione per cui l’annullamento dei dinieghi paesaggistici non si è esteso anche alla traslazione dell’immobile, non è stata la ritenuta infondatezza della richiesta, sibbene l’assenza di documentazione che attestasse che la traslazione era limitata al 2% del volume del fabbricato come affermato dall’originario ricorrente.
Dall’esame degli atti depositati nel processo non è stato possibile rivenirne alcuno che attestasse l’entità della traslazione ragion per cui la sanatoria di questa modifica dovrà essere oggetto di una nuova richiesta alla Soprintendenza.
9. Tanto premesso, sono da respingere sia l’appello principale che l’appello incidentale.
9.1. In virtù della reciproca soccombenza può essere disposta la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull'appello principale e su quello incidentale, come in epigrafe proposti, li respinge entrambi.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Sabbato, Presidente FF
Carmelina Addesso, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore
Annamaria Fasano, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ugo De Carlo | Giovanni Sabbato |
IL SEGRETARIO