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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 23/05/2025, n. 810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 810 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4577/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Caterina Zambotto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4577/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRANCESCO RONDELLO Pt_1 P.IVA_1
ATTORE contro
(C.F. , difeso dall'avv. MASSIMILIANO CELIN Controparte_1 C.F._1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
: Pt_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito, contrariis rejectis, in riforma dell'impugnata Sentenza del Giudice di
Pace di Padova n. 1462/2025 emessa in data 13/08/2024 e depositata in Cancelleria in data 20/08/2024, così giudicare:
1 1) riformarsi integralmente il capo della Sentenza n. 1462/2024 del Giudice di Pace di Padova nella parte in cui ha accertato che le somme corrisposte dall'appellata a titolo di IVA sulla Tariffa Rifiuti non sono dovute, condannando alla restituzione della somma di € Controparte_2
103,82=, oltre interessi, in favore di e, per l'effetto, accogliere le domande Controparte_1 formulate in primo grado dall'odierna appellante e qui riproposte:
“in via principale: rigettarsi integralmente le richieste di parte avversa, riconoscendosi dovuto quanto pagato dall'appellata ad a titolo di IVA, per i motivi tutti esposti in narrativa;
Pt_1
in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui il Giudicante non intendesse rigettare le domande ex adverso formulate per l'intero periodo dedotto in giudizio, accertare che:
- quantomeno per gli anni d'imposta 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, le somme pagate dall'appellata a titolo di IVA sono dovute per i motivi di cui al punto 1) –essendo applicabile la misurazione presuntiva di cui al D.P.R. n. 158/1999 – e, pertanto, non devono essere restituite dall'appellante;
- con riferimento agli anni d'imposta 2018 e 2019 ha effettuato la misurazione puntuale Parte_1 ai sensi e per gli effetti del D.M. n. 117/2017 e, pertanto, l'IVA è dovuta e non deve essere restituita;
in via ulteriormente subordinata: accertare che, con riferimento alla parte fissa della Tariffa Rifiuti, non dovendo essa essere parametrata ad alcuna misurazione, l'IVA è sempre dovuta e non deve essere restituita”;
2) riformarsi il capo della Sentenza n. 1462/2024 del Giudice di Pace di Padova nella parte in cui ha condannato al pagamento di una somma ex art. 96 III co. cpc a favore di Parte_1 [...]
, non essendo ravvisabili la mala fede e/o colpa grave e/o abuso del processo nella CP_1 condotta dell'odierna appellante;
3) in ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, maggiorati di spese generali, C.P.A. ed I.V.A.
AN : CP_1
Nel merito:
Respingersi integralmente l'appello proposto da in quanto infondato in fatto e in diritto. Parte_1
Con integrale vittoria di spese e competenze relative al presente grado di giudizio.
2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. chiede la riforma della sentenza del Giudice di Pace di Padova n. 1462/2024 con cui è Parte_1
stata accolta la domanda di di ripetizione della somma corrisposta, dal 2013 al Controparte_1
2019, a titolo di IVA sulla Tariffa Igiene Ambientale, svolgendo tre motivi d'appello con cui lamenta
1) l'errata interpretazione delle norme e della giurisprudenza della Suprema Corte in materia di TIA2;
2) l'errata qualificazione di tributo e l'errata/omessa interpretazione dei criteri di misurazione puntuale stabiliti dal D.M. n. 117/2017; 3) l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha condannato ex art. 96
c.p.c. l'appellante al pagamento della somma di € 200,00.
1.1 Si è costituita , chiedendo il rigetto integrale dell'appello in quanto infondato in Controparte_1
fatto e in diritto.
1.2 La causa, in difetto di richieste istruttorie, giunge in decisione allo stato degli atti.
2. L'appello è fondato e va accolto nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
I primi due motivi d'appello possono essere esaminati congiuntamente, attesa la stretta connessione fra gli stessi.
2.1 Le fatture per cui viene richiesta la restituzione dell'IVA coprono un periodo che va dal 2013 al
2019.
In ordine alla fattura del 2013 non trova applicazione ratione temporis la TIA2 (in vigore dal 1° luglio
2010 sino al 31 dicembre 2012), come erroneamente prospettato da parte appellante, ma la TARES, introdotta dall'art. 14 del D.l. 201/2011 “con contestuale abrogazione di tutti i precedenti prelievi”
(Cass. S.U. n. 8631/2020) e applicata dal 1° gennaio 2013.
Per le fatture dal 2014 al 2019 il riferimento invece è la TARI, introdotta con L. 147/2013 e subentrata alla TARES dal 1° gennaio 2014.
3 Alla luce dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (secondo il quale la motivazione della sentenza può consistere anche nel “riferimento a precedenti conformi”), si ritiene di aderire al consolidato indirizzo di questo
Ufficio secondo cui entrambe le tariffe TARES e TARI sono pacificamente ricomprese nel perimetro dell'imposizione tributaria.
Non solo il legislatore le ha qualificate, rispettivamente, “tributo” e “tassa”, ma ha consentito ai
Comuni, che avessero realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, di applicare, in luogo della TARES (prima) e della TARI (poi), una tariffa avente natura di corrispettivo (art. 14 co. 29 D.l. 201/2011 e art. 1 co. 668 L. 147/2013), venendo così chiaramente a prevedere un sistema alternativo, tributo da un lato e tariffa corrispettivo dall'altro.
2.2 Per potersi invocare l'applicazione della tariffa assoggettata a IVA è necessaria la compresenza di due presupposti: l'adozione di un regolamento che preveda l'introduzione della tariffa corrispettiva e l'istituzione di un sistema di misurazione puntuale dei rifiuti.
L'onere probatorio circa la sussistenza di tali requisiti grava sull'appellante Parte_1
Nel caso di specie, nell'atto di citazione in appello, ha allegato e prodotto il Parte_1
Regolamento di Igiene Ambientale del Consorzio Bacino di in vigore dal 01.01.2008 (doc. CP_3
7 fascicolo primo grado); il Regolamento per la disciplina per l'imposta unica comunale approvato con delibera del Comune di Vigonza il 19.05.2014 (doc. 6 fascicolo primo grado); il Regolamento unificato di gestione dei rifiuti urbani e di disciplina della tariffa avente natura corrispettiva del
[...]
entrato in vigore il 01.01.2019 (doc. 9 fascicolo primo grado) e approvato con la Controparte_4
Delibera della Giunta comunale del Comune di Vigonza n. 60 del 16.04.2018 (doc. 8 fascicolo primo grado).
Con riguardo alle annualità 2013-2018, parte appellante, pur avendo soddisfatto il primo dei requisiti precedentemente richiamati, non ha tuttavia allegato né prodotto documentazione da cui risulti che, nel
Comune di Vigonza, fosse stato effettivamente istituito un sistema di misurazione puntuale dei rifiuti.
Ne deriva pertanto che per le annualità 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 l'IVA non spetta.
4 Con riguardo alla fattura del 2019, dalla documentazione dimessa agli atti risulta non solo che, sin dal
01.01.2019, nel Comune di Vigonza è stata introdotta la TARI puntuale1 mediante l'adozione di un
Regolamento conforme a delineare un sistema di misurazione puntuale che soddisfa i requisiti richiesti dagli artt. 4 e 5 del D.M. 117/20172, ma anche che è stata concretamente applicata una puntuale misurazione dei rifiuti.
Priva di pregio è la contestazione di in ordine alla mancata indicazione nella fattura Controparte_1
del 2019 dei criteri di commisurazione della tariffa, del numero degli svuotamenti del rifiuto secco e dell'introduzione del microchip, dal momento che, come provato da gli utenti residenti Parte_1
nel Comune di Vigonza erano a conoscenza del nuovo sistema di misurazione puntuale essendo loro stati invitati a ritirare, con comunicazione del 14.05.2018, i nuovi bidoni del secco residuo (c.d. RUR) dotati di microchip e aventi dimensioni predefinite, idonei a “registrare il numero di svuotamenti e quindi la quantità di rifiuto prodotta” e in grado di calcolare la parte variabile della tariffa “non solo in base al numero dei componenti del nucleo familiare […], ma anche tenendo conto del numero di svuotamenti del contenitore del Secco residuo” (doc. 10 fascicolo di primo grado).
Allo stesso modo, il Calendario per la raccolta differenziata 2019 del (doc. 11 Controparte_5 fascicolo di primo grado) riporta l'utilizzo del microchip sui bidoni del RUR, consentendo così di calcolare il numero di svuotamenti compresi nell'importo della bolletta in base al numero dei componenti del nucleo familiare, e indica che, per ogni svuotamento aggiuntivo rispetto a quelli previsti nella tariffa base, il costo è pari a euro 2,61.
2.3 Quanto al terzo motivo di appello – con cui ha censurato la sentenza di primo grado Parte_1
nella parte in cui il Giudice di Pace ha disposto la condanna della stessa ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c.
– va osservato che non può ravvisarsi mala fede o colpa grave nella resistenza nel giudizio di primo grado di a fronte della complessità della questione giuridica oggetto di causa e Parte_1 dell'inesistenza di un orientamento consolidato in materia.
Il terzo motivo di impugnazione può, pertanto, trovare accoglimento, non ravvisandosi i presupposti di cui all'art. 96 co. 3 c.p.c..
2.4 Conclusivamente la sentenza del Giudice di prime cure va confermata esclusivamente per le fatture emesse dal 2013 al 2018, dal momento che ha dimostrato che in quel lasso di tempo Controparte_1 non ha rispettato i requisiti indicati dal legislatore legittimanti l'introduzione della Parte_1
TARES e della TARI puntuali.
La sentenza n. 1462/2024 del Giudice di Pace va invece riformata laddove ha statuito la restituzione dell'IVA anche per la fattura del 2019. Come dimostrato da parte appellante, sin dall'1.1.2019
[...]
ha attuato un nuovo sistema che consente di addivenire a una tariffa commisurata alla produzione Pt_1
dei rifiuti effettivamente prodotti.
3. In considerazione dell'esito complessivo della lite l'appellata rimane comunque vittoriosa e un tanto giustifica la liquidazione delle spese in suo favore per entrambi i gradi, visto anche l'importo contenuto dell'unica fattura per la quale viene accolto l'appello, con conferma pertanto della liquidazione del primo grado e liquidazione del presente grado in base ai valori medi per le fasi di studio e introduttiva, minimi per decisionale vista la decisione allo stato degli atti e la ripetizione degli argomenti difensivi.
Si dà atto che non sussistono le condizioni previste dall'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 11/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale riforma della sentenza impugnata del Giudice di Pace di Padova n. 1462/2024, così dispone: riforma la sentenza nella parte in cui ha disposto il rimborso dell'IVA anche per la fattura n. 673579 del 2019 e ha condannato al pagamento di euro 200,00 ex art. 96 c.p.c. e per l'effetto condanna Pt_1
6 a restituire all'appellante la somma percepita in esecuzione della sentenza Controparte_1
impugnata per tali titoli;
conferma per il resto la sentenza n. 1462/2024, anche in punto spese di lite.
Condanna a rimborsare ad le spese di lite del presente grado, liquidate Parte_1 Controparte_1
in euro 362,00 per onorari, oltre IVA, se dovuta, CPA e 15% per rimborso spese generali.
Padova, 20 maggio 2025
La Giudice
dott.ssa Caterina Zambotto
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 L'art. 5 del Regolamento unificato del istituisce la “tariffa rifiuti Controparte_4 corrispettiva” prevedendo che “ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, co. 668, Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il finanziamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani […] avviene attraverso l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (di seguito anche solo “Tariffa Corrispettiva” o “Tariffa”), ossia di natura non tributaria: essa ha natura di entrata patrimoniale pubblica ed è finalizzata ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso”. 2 Lo stesso prevede infatti una tariffa avente natura corrispettiva che si compone di una quota fissa e di una variabile – a sua volta distinta in “quota variabile base” e “quota variabile extra” commisurata ai costi dei servizi che eccedono quelli base forniti all'utenza –, individua due fasce di utenza (una domestica, per cui rileva il numero di occupanti, e una non domestica classificata in una delle categorie previste) e l'utilizzo di sistemi di misurazione della quantità del rifiuto urbano residuo conferito dall'utente da calcolare alternativamente in via indiretta (rilevazione del volume dei bidoni o dei sacchi forniti alla singola utenza), in via diretta (rilevazione del peso del bidone), mediante metodi semplificati o tramite conferimenti agli appositi centri di raccolta.
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Caterina Zambotto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4577/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRANCESCO RONDELLO Pt_1 P.IVA_1
ATTORE contro
(C.F. , difeso dall'avv. MASSIMILIANO CELIN Controparte_1 C.F._1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
: Pt_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito, contrariis rejectis, in riforma dell'impugnata Sentenza del Giudice di
Pace di Padova n. 1462/2025 emessa in data 13/08/2024 e depositata in Cancelleria in data 20/08/2024, così giudicare:
1 1) riformarsi integralmente il capo della Sentenza n. 1462/2024 del Giudice di Pace di Padova nella parte in cui ha accertato che le somme corrisposte dall'appellata a titolo di IVA sulla Tariffa Rifiuti non sono dovute, condannando alla restituzione della somma di € Controparte_2
103,82=, oltre interessi, in favore di e, per l'effetto, accogliere le domande Controparte_1 formulate in primo grado dall'odierna appellante e qui riproposte:
“in via principale: rigettarsi integralmente le richieste di parte avversa, riconoscendosi dovuto quanto pagato dall'appellata ad a titolo di IVA, per i motivi tutti esposti in narrativa;
Pt_1
in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui il Giudicante non intendesse rigettare le domande ex adverso formulate per l'intero periodo dedotto in giudizio, accertare che:
- quantomeno per gli anni d'imposta 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, le somme pagate dall'appellata a titolo di IVA sono dovute per i motivi di cui al punto 1) –essendo applicabile la misurazione presuntiva di cui al D.P.R. n. 158/1999 – e, pertanto, non devono essere restituite dall'appellante;
- con riferimento agli anni d'imposta 2018 e 2019 ha effettuato la misurazione puntuale Parte_1 ai sensi e per gli effetti del D.M. n. 117/2017 e, pertanto, l'IVA è dovuta e non deve essere restituita;
in via ulteriormente subordinata: accertare che, con riferimento alla parte fissa della Tariffa Rifiuti, non dovendo essa essere parametrata ad alcuna misurazione, l'IVA è sempre dovuta e non deve essere restituita”;
2) riformarsi il capo della Sentenza n. 1462/2024 del Giudice di Pace di Padova nella parte in cui ha condannato al pagamento di una somma ex art. 96 III co. cpc a favore di Parte_1 [...]
, non essendo ravvisabili la mala fede e/o colpa grave e/o abuso del processo nella CP_1 condotta dell'odierna appellante;
3) in ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, maggiorati di spese generali, C.P.A. ed I.V.A.
AN : CP_1
Nel merito:
Respingersi integralmente l'appello proposto da in quanto infondato in fatto e in diritto. Parte_1
Con integrale vittoria di spese e competenze relative al presente grado di giudizio.
2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. chiede la riforma della sentenza del Giudice di Pace di Padova n. 1462/2024 con cui è Parte_1
stata accolta la domanda di di ripetizione della somma corrisposta, dal 2013 al Controparte_1
2019, a titolo di IVA sulla Tariffa Igiene Ambientale, svolgendo tre motivi d'appello con cui lamenta
1) l'errata interpretazione delle norme e della giurisprudenza della Suprema Corte in materia di TIA2;
2) l'errata qualificazione di tributo e l'errata/omessa interpretazione dei criteri di misurazione puntuale stabiliti dal D.M. n. 117/2017; 3) l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha condannato ex art. 96
c.p.c. l'appellante al pagamento della somma di € 200,00.
1.1 Si è costituita , chiedendo il rigetto integrale dell'appello in quanto infondato in Controparte_1
fatto e in diritto.
1.2 La causa, in difetto di richieste istruttorie, giunge in decisione allo stato degli atti.
2. L'appello è fondato e va accolto nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
I primi due motivi d'appello possono essere esaminati congiuntamente, attesa la stretta connessione fra gli stessi.
2.1 Le fatture per cui viene richiesta la restituzione dell'IVA coprono un periodo che va dal 2013 al
2019.
In ordine alla fattura del 2013 non trova applicazione ratione temporis la TIA2 (in vigore dal 1° luglio
2010 sino al 31 dicembre 2012), come erroneamente prospettato da parte appellante, ma la TARES, introdotta dall'art. 14 del D.l. 201/2011 “con contestuale abrogazione di tutti i precedenti prelievi”
(Cass. S.U. n. 8631/2020) e applicata dal 1° gennaio 2013.
Per le fatture dal 2014 al 2019 il riferimento invece è la TARI, introdotta con L. 147/2013 e subentrata alla TARES dal 1° gennaio 2014.
3 Alla luce dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (secondo il quale la motivazione della sentenza può consistere anche nel “riferimento a precedenti conformi”), si ritiene di aderire al consolidato indirizzo di questo
Ufficio secondo cui entrambe le tariffe TARES e TARI sono pacificamente ricomprese nel perimetro dell'imposizione tributaria.
Non solo il legislatore le ha qualificate, rispettivamente, “tributo” e “tassa”, ma ha consentito ai
Comuni, che avessero realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, di applicare, in luogo della TARES (prima) e della TARI (poi), una tariffa avente natura di corrispettivo (art. 14 co. 29 D.l. 201/2011 e art. 1 co. 668 L. 147/2013), venendo così chiaramente a prevedere un sistema alternativo, tributo da un lato e tariffa corrispettivo dall'altro.
2.2 Per potersi invocare l'applicazione della tariffa assoggettata a IVA è necessaria la compresenza di due presupposti: l'adozione di un regolamento che preveda l'introduzione della tariffa corrispettiva e l'istituzione di un sistema di misurazione puntuale dei rifiuti.
L'onere probatorio circa la sussistenza di tali requisiti grava sull'appellante Parte_1
Nel caso di specie, nell'atto di citazione in appello, ha allegato e prodotto il Parte_1
Regolamento di Igiene Ambientale del Consorzio Bacino di in vigore dal 01.01.2008 (doc. CP_3
7 fascicolo primo grado); il Regolamento per la disciplina per l'imposta unica comunale approvato con delibera del Comune di Vigonza il 19.05.2014 (doc. 6 fascicolo primo grado); il Regolamento unificato di gestione dei rifiuti urbani e di disciplina della tariffa avente natura corrispettiva del
[...]
entrato in vigore il 01.01.2019 (doc. 9 fascicolo primo grado) e approvato con la Controparte_4
Delibera della Giunta comunale del Comune di Vigonza n. 60 del 16.04.2018 (doc. 8 fascicolo primo grado).
Con riguardo alle annualità 2013-2018, parte appellante, pur avendo soddisfatto il primo dei requisiti precedentemente richiamati, non ha tuttavia allegato né prodotto documentazione da cui risulti che, nel
Comune di Vigonza, fosse stato effettivamente istituito un sistema di misurazione puntuale dei rifiuti.
Ne deriva pertanto che per le annualità 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 l'IVA non spetta.
4 Con riguardo alla fattura del 2019, dalla documentazione dimessa agli atti risulta non solo che, sin dal
01.01.2019, nel Comune di Vigonza è stata introdotta la TARI puntuale1 mediante l'adozione di un
Regolamento conforme a delineare un sistema di misurazione puntuale che soddisfa i requisiti richiesti dagli artt. 4 e 5 del D.M. 117/20172, ma anche che è stata concretamente applicata una puntuale misurazione dei rifiuti.
Priva di pregio è la contestazione di in ordine alla mancata indicazione nella fattura Controparte_1
del 2019 dei criteri di commisurazione della tariffa, del numero degli svuotamenti del rifiuto secco e dell'introduzione del microchip, dal momento che, come provato da gli utenti residenti Parte_1
nel Comune di Vigonza erano a conoscenza del nuovo sistema di misurazione puntuale essendo loro stati invitati a ritirare, con comunicazione del 14.05.2018, i nuovi bidoni del secco residuo (c.d. RUR) dotati di microchip e aventi dimensioni predefinite, idonei a “registrare il numero di svuotamenti e quindi la quantità di rifiuto prodotta” e in grado di calcolare la parte variabile della tariffa “non solo in base al numero dei componenti del nucleo familiare […], ma anche tenendo conto del numero di svuotamenti del contenitore del Secco residuo” (doc. 10 fascicolo di primo grado).
Allo stesso modo, il Calendario per la raccolta differenziata 2019 del (doc. 11 Controparte_5 fascicolo di primo grado) riporta l'utilizzo del microchip sui bidoni del RUR, consentendo così di calcolare il numero di svuotamenti compresi nell'importo della bolletta in base al numero dei componenti del nucleo familiare, e indica che, per ogni svuotamento aggiuntivo rispetto a quelli previsti nella tariffa base, il costo è pari a euro 2,61.
2.3 Quanto al terzo motivo di appello – con cui ha censurato la sentenza di primo grado Parte_1
nella parte in cui il Giudice di Pace ha disposto la condanna della stessa ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c.
– va osservato che non può ravvisarsi mala fede o colpa grave nella resistenza nel giudizio di primo grado di a fronte della complessità della questione giuridica oggetto di causa e Parte_1 dell'inesistenza di un orientamento consolidato in materia.
Il terzo motivo di impugnazione può, pertanto, trovare accoglimento, non ravvisandosi i presupposti di cui all'art. 96 co. 3 c.p.c..
2.4 Conclusivamente la sentenza del Giudice di prime cure va confermata esclusivamente per le fatture emesse dal 2013 al 2018, dal momento che ha dimostrato che in quel lasso di tempo Controparte_1 non ha rispettato i requisiti indicati dal legislatore legittimanti l'introduzione della Parte_1
TARES e della TARI puntuali.
La sentenza n. 1462/2024 del Giudice di Pace va invece riformata laddove ha statuito la restituzione dell'IVA anche per la fattura del 2019. Come dimostrato da parte appellante, sin dall'1.1.2019
[...]
ha attuato un nuovo sistema che consente di addivenire a una tariffa commisurata alla produzione Pt_1
dei rifiuti effettivamente prodotti.
3. In considerazione dell'esito complessivo della lite l'appellata rimane comunque vittoriosa e un tanto giustifica la liquidazione delle spese in suo favore per entrambi i gradi, visto anche l'importo contenuto dell'unica fattura per la quale viene accolto l'appello, con conferma pertanto della liquidazione del primo grado e liquidazione del presente grado in base ai valori medi per le fasi di studio e introduttiva, minimi per decisionale vista la decisione allo stato degli atti e la ripetizione degli argomenti difensivi.
Si dà atto che non sussistono le condizioni previste dall'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 11/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale riforma della sentenza impugnata del Giudice di Pace di Padova n. 1462/2024, così dispone: riforma la sentenza nella parte in cui ha disposto il rimborso dell'IVA anche per la fattura n. 673579 del 2019 e ha condannato al pagamento di euro 200,00 ex art. 96 c.p.c. e per l'effetto condanna Pt_1
6 a restituire all'appellante la somma percepita in esecuzione della sentenza Controparte_1
impugnata per tali titoli;
conferma per il resto la sentenza n. 1462/2024, anche in punto spese di lite.
Condanna a rimborsare ad le spese di lite del presente grado, liquidate Parte_1 Controparte_1
in euro 362,00 per onorari, oltre IVA, se dovuta, CPA e 15% per rimborso spese generali.
Padova, 20 maggio 2025
La Giudice
dott.ssa Caterina Zambotto
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 L'art. 5 del Regolamento unificato del istituisce la “tariffa rifiuti Controparte_4 corrispettiva” prevedendo che “ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, co. 668, Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il finanziamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani […] avviene attraverso l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (di seguito anche solo “Tariffa Corrispettiva” o “Tariffa”), ossia di natura non tributaria: essa ha natura di entrata patrimoniale pubblica ed è finalizzata ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso”. 2 Lo stesso prevede infatti una tariffa avente natura corrispettiva che si compone di una quota fissa e di una variabile – a sua volta distinta in “quota variabile base” e “quota variabile extra” commisurata ai costi dei servizi che eccedono quelli base forniti all'utenza –, individua due fasce di utenza (una domestica, per cui rileva il numero di occupanti, e una non domestica classificata in una delle categorie previste) e l'utilizzo di sistemi di misurazione della quantità del rifiuto urbano residuo conferito dall'utente da calcolare alternativamente in via indiretta (rilevazione del volume dei bidoni o dei sacchi forniti alla singola utenza), in via diretta (rilevazione del peso del bidone), mediante metodi semplificati o tramite conferimenti agli appositi centri di raccolta.
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