Art. 5.
Agli effetti di quanto stabilito dagli articoli 1 e 3, per determinare il distretto di corte d'appello piu' vicino si tiene conto della distanza chilometrica ferroviaria, e se del caso marittima, tra i capoluoghi di distretto.
Agli effetti di quanto stabilito dagli articoli 1 e 3, per determinare il distretto di corte d'appello piu' vicino si tiene conto della distanza chilometrica ferroviaria, e se del caso marittima, tra i capoluoghi di distretto.