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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 26/02/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello – Prima Sezione Civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. Aldo Gubitosi Presidente
2) Dott. Giuliana Giuliano Consigliere
3) Dott.ssa Marina Mainenti Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 791\2023 RG, vertente
TRA
nella loro qualità Parte_1 Parte_2 Parte_3
di eredi di elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Fabio Persona_1
Piccininno, dal quale sono rappresentati e difesi in virtù di mandato ad litem a margine dell'atto di citazione;
APPELLANTI- Appellati incidentali
E
in persona dell'Avv. Eleonora Maria Mariani, in virtù dei poteri conferitile per CP_1
atto del Notaio di Roma (rep. 28282 racc. 12192, registrato in Roma il Persona_2
1 16\11\2022), rappresentata e difesa, in forza di procura da intendersi conferita in calce all'atto di comparsa di costituzione e appello incidentale, dall'avv. Tommaso Chirico, presso il cui studio elettivamente domicilia, sito in Salerno, al C.so V. Emanuele, 14;
APPELLATA-Appellante incidentale
NONCHE'
, con sede in Salerno, in Controparte_2
persona del Presidente e legale rappresentante, dott. rappresentato e difeso, Controparte_3
congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Domenico Leone e Rosanna Toni dell'Area
Legale e Contenzioso – Avvocatura del medesimo Consorzio ricorrente, tutti fisicamente domiciliati presso la sede dell'Ente sita in V.le G. Verdi n. 23\D – P.co Arbostella, lotto 5,
scala D, giusta procura rilasciata su separato atto in calce all'appello incidentale, nonché
Delibera di C.D. n. 11\24;
APPELLATO-Appellante incidentale
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 315\2023 del 21\10\2023, pubblicata in data
23/01/2022 dal Tribunale di Salerno;
in materia di risarcimento danni da fatto illecito;
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 12\12\2024.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec in data 18\7\2023, Parte_1
, proponevano appello avverso la
[...] Parte_2 Parte_3
sentenza n. 315\2023 del 21\10\2022 (pubblicata in data 23\01\2023 e mai notificata), con la quale il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, così provvedeva:
1. Rigetta la
domanda proposta da parte attrice;
2. Compensa tra le parti le spese di lite>.
2 In effetti, con atto di citazione di primo grado notificato in data 8\2\2017 Parte_1
e quali eredi di Parte_2 Parte_3 Persona_1
convenivano in giudizio, l' e il di SALERNO per sentirli CP_1 CP_2
condannare in solido tra loro, previo accertamento della loro responsabilità, al risarcimento dei danni per la perdita del loro congiunto, con vittoria di spese.
Esponevano gli attori che in data 24\6\06 alle ore 7,30 circa, percorreva Persona_1
la tangenziale di Salerno Km 60+638 carreggiata nord svincolo uscita Mariconda, a bordo della sua motocicletta Suzuki 650 tg. BF61084; che il improvvisamente Parte_1
sbandava a causa dell'irregolarità del tracciato, dovuta al mancato inserimento costruttivo della curva di transazione a raggio variabile denominata “curva di transito” tra il termine del rettifilo e la curva circolare del tratto curvilineo sinistrorso della carreggiata Nord nell'area dello svincolo di Mariconda;
che il per l'eccessiva forza centrifuga Parte_1
determinatasi perdeva il controllo della moto e impattava contro le barriere di protezione in acciaio poste allo svincolo, dopo aver frantumato l'attenuatore d'urto in resina, poggiato nella zona zebrata;
che intervenivano sul posto nelle immediatezze gli agenti della Polizia Stradale
di Eboli per eseguire i rilievi di rito, i quali constatavano ed evidenziavano anomalie sul piano viabile con numerose tracce gommose di incerta attribuzione;
che veniva avviato procedimento penale contro ignoti n. 10373/2006/44 dalla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Salerno, il quale si chiudeva con l'archiviazione sulla base delle risultanze della relazione di consulenza tecnica dell'ing. ; che, quindi, prospettando la Persona_3
presenza di un difetto costruttivo ad opera del di SALERNO, nonché un CP_2
omesso adeguamento dei sistemi di protezione presenti nel tratto di strada ove avveniva il sinistro alla normativa vigente ad opera dell' in qualità rispettivamente di CP_1
proprietario e gestore del tratto di strada, in data 29\6\2013 azionavano un accertamento tecnico preventivo (ATP) ex art. 696 bis c.p.c. , nel quale veniva espletata la consulenza tecnica di ufficio dell'ing. ; che, non essendosi raggiunto alcun accordo, cui Persona_4
3 l'ATP tendeva, gli eredi di erano costretti ad adire la pubblica autorità Parte_4
per ottenere il risarcimento dei danni subiti.
Instauratosi il contraddittorio dinanzi al Tribunale, si costituiva l' eccependo, in CP_1
via preliminare, la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento extracontrattuale,
nonché contestando la fondatezza degli assunti attorei, atteso che gli esiti dell'ATP non confermavano in alcun modo la loro ricostruzione dei fatti.
Nessuno si costituiva in giudizio, di contro, per il di SALERNO, CP_2
nonostante la regolare evocazione in giudizio, sicchè ne veniva dichiarata la contumacia (cfr.
verbale di udienza del 31\5\2017).
Di poi, rigettate le richieste istruttorie (cfr. ordinanza dell'8\11\2017), la causa, previa concessione dei termini ex art. 190 cpc, era decisa con la sentenza qui gravata. Che rigettava la domanda di risarcimento.
In particolare, il giudice di prime cure, riteneva infondata l'eccezione di prescrizione quinquennale della domanda di risarcimento danno come avanzata dall' atteso che, CP_1
configurando l'illecito civile descritto anche un illecito penale, doveva trovare applicazione il termine prescrizionale più lungo previsto per il delitto di omicidio colposo all'epoca vigente,
raddoppiato, secondo il combinato disposto dagli artt. 2947 c.c., 157, comma 1 e 6, e 589 c.p.,
ossia il termine di 12 anni, validamente interrotto con l'atto di costituzione in mora del
27\6\13.
Il Tribunale, poi, analizzava il contenuto del verbale della Polizia Stradale di Eboli intervenuta nell'immediatezza del fatto sul luogo del sinistro per quanto riguarda in particolar modo la descrizione particolareggiata del tratto di strada teatro del sinistro (condizioni stradali e atmosferiche, segnaletica verticale di divieto di sorpasso e limite massimo di velocità di Km/h
40). Mentre dagli accertamenti della CTP, posta a base dell'archiviazione e non contestata da parte attrice, il primo giudice rilevava la velocità di marcia tenuta dal circa 120 Parte_1
Km/h) ben superiore a quella indicata come limite consentito (Km/h 70). Di converso, il
4 Tribunale riteneva che non fosse stata acquisita al processo alcuna prova della responsabilità
per i denunciati vizi progettuali, evidenziando che gli stessi attori, sui quali ricadeva l'onere di provare la sussistenza di una condotta colposa ed il nesso causale tra il danno e la condotta,
non avevano prodotto neanche i grafici di progetto, come peraltro indicato dallo stesso CTU
in sede ATP, il quale ammetteva che l'opera risaliva a circa 40 anni prima e che non erano stati rinvenuti atti progettuali. Parimenti, il giudice di prime cure affermava l'assenza di qualsiasi prova della presunta responsabilità dell' per il posizionamento delle barriere, CP_1
in quanto non solo l'art. 3 DM LL.PP. n. 223/92 non poneva un divieto assoluto di installazione in assenza di un dislivello di quota maggiore di mt. 1, ma soprattutto la parte attrice non allegava, né tanto meno provava, che l'assenza della barriera in quel luogo avrebbe potuto evitare l'evento letale, considerata la velocità di circa 120 km/h (quasi doppia rispetto a quella prevista) e la presenza di casco solo calzato e, dunque, non indossato correttamente
(cfr. sommarie informazioni del 28\6\2006 di sentita quale persona Controparte_4
informata sui fatti).
Quindi, il Tribunale rigettava la domanda attorea, compensando le spese di lite, in ragione della difficoltà degli accertamenti e degli esiti della consulenza.
Con l'impugnazione in esame, e Parte_1 Parte_2 Parte_3
quali eredi di censuravano la sentenza di primo grado per il
[...] Persona_1
seguente unico motivo:
- Errata interpretazione e valutazione delle prove e erronea applicazione delle norme al caso di specie. A detta di parte appellante, invero, il giudice di prime avrebbe erroneamente valutato il verbale redatto dalla Polizia Stradale e la consulenza di parte espletata in sede penale, non tenendo in debito conto che il CTU nominato nell'Accertamento Tecnico Preventivo aveva individuato due criticità costruttive della strada determinanti nella dinamica del sinistro mortale, ossia il mancato inserimento della curva di transito nel tratto di strada in curva e la presenza in situ di installazione di barriere di protezione laterale della strada, non consentite
5 dalla normativa tecnica, rappresentando di conseguenza la causa stessa dell'impatto mortale.
Inoltre, per gli appellanti, il Tribunale avrebbe errato nell'interpretazione e applicazione dell'art. 3 DM Lavori Pubblici n. 223 del 18\02\1992, in base al quale l'apposizione di barriere era necessaria solo in presenza di un dislivello stradale di quota maggiore di mt. 1, e quindi non operante nel caso di specie, in cui era assente un tale dislivello, concorrendo tale illegittima apposizione a determinare la morte del Parte_1
Quindi, gli odierni appellanti così concludevano:
solidale degli appellati nella causazione dell'evento MORTALE del 24.06.2006 e per l'effetto
condannare gli stessi in solido tra loro al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patiti
dagli appellati per la perdita del congiunto , secondo i parametri previsti Persona_1
dalla legge;
2. In via subordinata nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale
della domanda, condannare gli appellati in via solidale al risarcimento di tutti i danni
patrimoniali e non patiti dagli appellati nella misura ritenuta equa e giusta dalla Ecc.ma
Corte di Appello.
3. In ogni caso con vittoria di spese e compenso professionale del doppio
grado di giudizio>.
Si costituiva tempestivamente l' eccependo l'intervenuto giudicato sulla condotta CP_1
di guida, sulla dinamica del sinistro, sul nesso di causalità e sull'inapplicabilità del D.M.
223/1992, risultando l'appello generico su tali questioni. L poi, proponeva appello CP_1
incidentale in merito ai seguenti punti:
- prescrizione della domanda di risarcimento, atteso che in virtù della disciplina normativa di cui agli artt. 157, primo comma, e 589, primo comma, c.p., nella subordinata ipotesi che i fatti potessero essere sussunti nella fattispecie di reato di omicidio colposo, il termine prescrizionale dell'azione civile avrebbe dovuto essere al massimo computato in anni
6 richiesta stragiudiziale di risarcimento dei danni erano intercorsi oltre 7 anni (24\6\2006 –
29\6\2013), l'azione avrebbe dovuto essere dichiarata prescritta;
- erronea compensazione delle spese di lite, considerando che il rigetto della domanda risiedeva nella manifesta infondatezza circa la pretesa responsabilità di un evento prodotto esclusivamente nella condotta della vittima.
Quindi, l' così concludeva: <
1. dare atto che, in ragione del difetto assoluto di CP_1
impugnazione ovvero in ragione della proposizione di una impugnazione inammissibile si è
formato il giudicato sui capi di sentenza indicati nei capi 4, 5, 6, 7 e 8 che precedono,
autonomamente idonei a reggere la pronuncia di rigetto;
2. rigettare in ogni caso l'appello
perché infondato;
3. in accoglimento del proposto appello incidentale, e in riforma della
sentenza impugnata, rigettare comunque la domanda per maturata prescrizione;
4. In
accoglimento dell'appello incidentale condannare gli appellanti al pagamento delle spese del
primo grado di giudizio e dell'ATP;
5. Con vittoria di spese e compensi del presente grado>.
Instauratosi il contraddittorio in secondo grado, si costituiva, altresì, il i CP_2
SALERNO, contestando tutto quanto dedotto nell'atto di appello, di cui chiedeva il rigetto,
nonché proponendo appello incidentale per far rilevare il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo il tratto stradale teatro del sinistro mortale di proprietà e in gestione all' alla quale la Tangenziale di Salerno, unitamente alle aree ed alle CP_1
strade/viabilità ad esse pertinenti e connesse, era stata consegnata/trasferita nel 1983. Inoltre,
il con l'appello incidentale eccepiva la prescrizione del diritto al risarcimento CP_2
dei congiunti del defunto ritenendo travisata e falsa l'applicazione Persona_1
della disciplina in tema di prescrizione di cui al combinato disposto degli artt. 2043 e 2947,
comma secondo, c.c., e artt. 157, comma 6, e 589 c.p., come motivata dal primo giudice.
Pertanto, il i SALERNO così concludeva: <
1. accertare e dichiarare, in CP_2
riforma dell'impugnata sentenza: - la carenza di legittimazione passiva del Controparte_2
7 Salerno; - l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento ex art. 2043 c.c. e, per l'effetto,
rigettare la domanda risarcitoria;
2. …in caso di mancato accoglimento della richiesta di cui
sub A) dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 348 bis c.p.c., l'inammissibilità e/o
manifesta infondatezza dell'appello e, per l'effetto, disporre la discussione orale della causa
ex art. 350 bis c.p.c.; 3. rigettare comunque, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi
di appello proposti dai sigg.ri Parte_1 Parte_2 Parte_3
nella qualità di eredi di e, per l'effetto confermare la sentenza
[...] Persona_1
n. 315/2023 resa dal Tribunale di Salerno in data 21.10.2022 e pubblicata il 23.01.2023,
oggetto del presente gravame e tutte le statuizioni in essa contenute, per i motivi indicati nella
presente comparsa di costituzione e risposta con contestuale appello incidentale;
4.
respingere, con la miglior formula, le domande svolte dall'appellante contro il CP_2
per i motivi esposti in narrativa;
5. condannare l'appellante al pagamento di diritti,
[...]
onorari e spese del presente giudizio, anche generali, oltre oneri riflessi al 23,89% (in luogo
di IVA e CPA risultando gli scriventi difensori dipendenti del Controparte_2
quali Avvocati iscritti nell'Elenco speciale degli Avvocati degli Enti pubblici ex art. 23 L. n.
247/12)>.
Successivamente, acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva rinviata all'udienza del 12/12/2024 per la rimessione in decisione, concedendo alle parti - un termine fino a sessanta giorni prima dell'udienza per note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni;
- un termine fino a trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
- un termine fino a quindici giorni prima per il deposito di note di replica.
Infine, con provvedimento del 17\12\2024, sulle note di trattazione scritta depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 12\12\2024, la causa veniva riservata per la decisione al collegio ex art. 352 cpc.
Ciò premesso, ritiene la Corte che sia l'appello principale che gli appelli incidentali siano infondati e vadano, pertanto, rigettati per le motivazioni che di seguito si esporranno.
8 A. Ammissibilità dell'appello ex artt. 342 c.p.c. e 434 c.p.c.
In via preliminare, ritiene la Corte che l'appello principale in esame è ammissibile, in quanto l'impugnazione, che soggiace alla nuova disciplina, risulta costruita in maniera conforme all'art. 342 c.p.c. nel testo vigente a far data dall'11 settembre 2012.
E' ormai noto che l''art. 342 c.p.c., come sostituito dall'art. 54, comma 1 lett. c-bis d.l.
22.06.2012 n. 83, convertito in legge 07.08.2012 n. 134, dispone al primo comma: "L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'art. 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1)
l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2)
l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata".
Tuttavia, la norma va letta nel senso di privilegiare un'esegesi sostanzialistica, come avallato dalla interpretazione delle Sezioni Unite della Cassazione, le quali hanno espressamente affermato che Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con
modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve
contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti
contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla
parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo
giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un
progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della
permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene
la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata> (cfr. Cass. S.U. n.
27199 del 16/11/2017; Cass. ordinanza n. 13535 del 30/05/2018; Cass. ordinanza n. 40560
del 17/12/2021).
9 Ora, nel caso in esame, dalla lettura dell'atto di appello principale sono evincibili, stante l'espressa indicazione in tal senso, gli specifici motivi di appello, sopra indicati, e le parti della pronuncia di primo grado di cui si chiede la riforma.
B. Eccezione di prescrizione.
Per ragioni logiche e sistematiche occorre esaminare dapprima i motivi formulati con gli appelli incidentali.
Invero, entrambi gli appellati, e di SALERNO, avanzavano CP_1 CP_5
appello incidentale con riferimento alla mancata dichiarazione della prescrizione della domanda oggetto di causa: a detta degli appellati, infatti, nell'ipotesi in cui i fatti possono essere sussunti nella fattispecie di reato dell'omicidio colposo, il termine di prescrizione massimo devono essere pari a sei anni, avuto riguardo al combinato disposto degli articoli
157, 1° comma, e 589, 1° comma, c.p. tale per cui si era maturata l'estinzione del diritto per intervenuta prescrizione, atteso che l'evento era avvenuto nel 2006, laddove la richiesta risarcitoria era stata avanzata nell'anno 2013.
Il motivo non è degno di pregio.
In via preliminare, è opportuno chiarire che secondo il disposto dell'art. 2947, comma terzo,
c.c., quando il fatto illecito è considerato dalla legge come reato e per lo stesso è stabilita una prescrizione maggiore, il termine prescrizionale del diritto al risarcimento dei danni si conforma al termine applicabile in sede penale. Il suddetto comma, poi, prosegue stabilendo che “se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza
irrevocabile nel giudizio penale”, la prescrizione decorre nuovamente secondo i termini strettamente civilistici previsti dal primo comma, “con decorrenza dalla data di estinzione del
reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile” (cfr. Cass. 20882/2018).
Di converso, l'archiviazione del procedimento penale non può essere equiparata né ad una causa estintiva del reato, né ad una sentenza irrevocabile e, in generale, la valutazione del fatto
è rimessa al convincimento del giudice civile che procede ai soli effetti del decorso del termine
10 prescrizionale a prescindere dall'instaurazione o meno di un procedimento penale (cfr. Cass.
del 7\11\2008 – 20\1\2009, n. 1346). In particolare, il giudice è chiamato a operare un raffronto tra il fatto illecito dedotto in giudizio ed il fatto-reato, escludendo dal raffronto l'interesse protetto, in quanto il comma terzo dell'art. 2947 c.c. postula la coincidenza degli elementi soggettivi ed oggettivi del fatto su cui è fondata la pretesa risarcitoria con quelli del reato di cui si invoca la prescrizione più lunga, ma non anche la necessaria coincidenza dell'evento di danno che integra l'illecito civile con l'interesse protetto dalla norma penale (cfr. Cass. n.
16888/2016) spettando, quindi, solo al giudice stabilire se, in relazione al diritto applicabile al caso, l'eccepita estinzione si sia verificata (cfr. Cass. n. 15790/2016). Ne consegue che,
anche se vi sia archiviazione del procedimento penale, il giudice civile deve, comunque,
formulare una propria valutazione circa la sussistenza o meno del reato ai fini del calcolo del termine prescrizionale (cfr. Cass., ordinanza n. 6858/18).
Orbene, nel caso che ci occupa, correttamente il giudice di prime cure inquadrava il fatto storico nella fattispecie, allora vigente, dell'omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale e, di conseguenza, calcolava il termine di prescrizione secondo il combinato disposto degli artt. 2043 e 2947 c.c. e degli artt. 157, comma primo e sesto, e 589, comma secondo, c.p., giungendo alla conclusione che il termine di prescrizione
è pari al doppio del termine di prescrizione di 6 anni previsto per l'omicidio colposo.
In primo luogo, infatti, giova ricordare che in tema di responsabilità per omicidio colposo da sinistro stradale, la circostanza aggravante della violazione della normativa sulla circolazione stradale è ravvisabile non solo quando la violazione della normativa di riferimento sia commessa da utenti della strada alla guida di veicoli ma anche nel caso di violazione di qualsiasi norma che preveda a carico di un soggetto, pur non impegnato in concreto nella fase della circolazione, un obbligo di garanzia finalizzato alla tutela della sicurezza degli utenti della strada (fattispecie in cui è stata configurata l'indicata aggravante nei confronti degli imputati che, nella rispettiva qualità di responsabile dell'ufficio tecnico comunale e di
11 esecutore materiale, avevano realizzato un dissuasore di velocità non conforme alle previsioni dell'art. 179, comma 9, del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada,
in quanto non adeguatamente segnalato e di profilo errato, cagionando la caduta in terra di un motociclista che, non avvedutosi di tale dosso, aveva violentemente urtato contro un muretto in cemento, riportando lesioni che ne avevano immediatamente causato il decesso (cfr. Cass.
n. 45576 del 28\10\2021). Ragion per cui il fatto che qui ci occupa può essere sussunto nella fattispecie astratta dell'omicidio colposo, aggravato dalla circolazione stradale, secondo la disciplina normativa ratione temporis vigente che stabiliva la pena edittale della reclusione da uno a cinque anni.
Tuttavia, ai fini della prescrizione, l'art. 157, comma primo, cp, prevede l'estinzione del reato
decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e
comunque non inferiore a sei anni se di tratta di delitto>, che sono raddoppiati per il reato di cui all'art. 589, secondo comma, cpc, ossia in caso di omicidio colposo commesso in violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale. Con la conseguenza,
pertanto, che il termine di prescrizione del reato, e quindi anche del diritto al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2947, terzo comma, cc, sale a dodici anni.
Termine non elasso al momento della notifica dell'atto di costituzione in mora del 27\6\2013
(fatto\reato del 24\6\2006).
C. Legittimazione passiva del . CP_2
Con l'appello incidentale, poi, il i SALERNO eccepiva il proprio difetto CP_2
di legittimazione passiva, per aver consegnato e trasferito la strada all' già nel 1983, CP_1
tanto è vero che lo stesso giudice qualificava l' quale “proprietario e gestore”. CP_1
Ritiene la Corte che il motivo sia infondato.
In via preliminare, va sottolineato che il difetto di legittimazione passiva può essere rilevato in ogni stato e grado del giudizio, consistendo in una mera difesa (cfr. Cass. n. 12729\2016;
Cass. Sez. Unite n. 2951\2016), che può essere sollevata per la prima volta anche in appello
12 (cfr. Cass., ordinanza n. 30545\2017), come ha fatto il , rimasto contumace in CP_2
primo grado.
Tuttavia, per questa Corte non sussiste l'eccepito difetto.
Basti considerare, infatti, che nel caso che ci occupa gli eredi del agivano in Parte_1
giudizio per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla perdita del proprio congiunto,
determinata a loro dire anche da un difetto di progettazione della strada teatro del sinistro,
facendo riferimento alla progettazione attribuibile proprio al come CP_2
emergente dalla CTU redatta in sede di ATP, nella quale l'ing. dichiarava Persona_4
che il progetto dell'anello viario AS INF210 era stato redatto dal , come CP_2
attestato dal dirigente dell'ufficio tecnico dell'ente (cfr. pag. 10 della relazione in atti e attestazione prot. N. 1344 del 2\4\2014).
Quindi, in astratto, è configurabile la legittimazione passiva del , anche se poi CP_2
gli eredi non hanno dimostrato il nesso di causalità tra il dedotto vizio di Parte_1
progettazione e la morte del loro congiunto, come si preciserà in seguito.
D. Valutazione delle prove
Passando all'appello principale, con unico ed articolato motivo gli eredi del defunto lamentavano l'erronea valutazione delle prove da parte del primo Persona_1
giudice, con particolare riferimento al verbale di accertamento e rilievi sul luogo del sinistro,
redatto dagli agenti della Polizia Stradale, e alla relazione tecnica eseguita in sede penale.
Il motivo è privo di fondamento.
In via generale, giova ricordare che con riferimento al verbale di accertamento di un incidente stradale redatto da organi di polizia, l'efficacia di piena prova fino a querela di falso, che ad esso deve riconoscersi - ex art. 2700 cod. civ., in dipendenza della sua natura di atto pubblico
- oltre che quanto alla provenienza dell'atto ed alle dichiarazioni rese dalle parti, anche relativamente "agli altri fatti che il pubblico ufficiale che lo redige attesta essere avvenuti in
sua presenza o da lui compiuti", non sussiste nè con riguardo ai giudizi valutativi che esprima
13 il pubblico ufficiale, nè con riguardo alla menzione di quelle circostanze relative a fatti, i quali,
in ragione delle loro modalità di accadimento repentino, non si siano potuti verificare e controllare secondo un metro sufficientemente obbiettivo (cfr., ex multis, Cass.
Ordinanza n. 29320 del 07/10/2022; Ordinanza n. 10376 del 17/04/2024).
Con la conseguenza, pertanto, che gli accertamenti effettuati dagli agenti della PS, intervenuti sui luoghi nelle immediatezze dell'incidente, fanno piena prova sulla descrizione dello stato della strada al momento del verificarsi dell'incidente mortale, come statuito correttamente dal primo giudice: tratto della carreggiata Nord della tangenziale di Salerno sita al KM 60+368,
all'altezza dello svincolo di uscita denominato Mariconda;
il tratto è costituito da una carreggiata unidirezionale con due corsie larghe ognuna mt. 3,50 delimitate da striscia continua di margine e separate da striscia discontinua di mezzeria e dalla corsia di decelerazione dello svincolo di uscita;
rettilineo al termine di un tratto curvilineo sinistrorso,
pianeggiante, asfaltato senza anomalie, con segnaletica verticale di “limite massimo di velocità di Km/h 70”, “Coda” con pannello aggiuntivo possibili code;
nella parte terminale del tratto curvilineo, sulla destra inizia la corsia di decelerazione, che immette nello svincolo di uscita;
quest'ultima corsia è separata dalla corsia di marcia normale da striscia discontinua nella parte iniziale e successivamente continua e zona zebrata fino all'inizio dello svincolo;
sullo svincolo vi è segnaletica verticale di divieto di sorpasso e limite massimo di velocità di
Km/h 40; all'altezza dello svincolo, termine della zona zebrata, vi è una cuspide della barriera metallica di forma circolare che si raccorda con la barriera di delimitazione di destra della carreggiata e di sinistra dello svincolo;
la barriera è formata a doppia lama a due onde, quella inferiore, ed a tre onde, quella superiore;
la barriera inferiore è posizionata a circa 0,15 mt dal piano viabile ed è alta mt. 0,35; sopra a mt. 0,30 è posizionata l'altra barriera alta mt. 0,45;
entrambe sono sostenute da un piantone metallico posto a tergo;
antistante la barriera metallica, all'altezza dello svincolo, un attenuatore d'urto in materiale plastico di forma semicircolare. Gli agenti della PS, inoltre, rinvenivano il corpo del ll'altezza Parte_1
14 del Km 60+638, sulla parte terminale della zona zebrata ed al centro di essa, mentre la moto
Suzuki 600 nello spazio esterno della cuspide delle barriere metalliche, cuspide che era contorta, mentre la parte sottostante era piegata e l'attenuatore d'urto era spaccato nella parte centro inferiore destra.
Parimenti condivisibile è, poi, l'utilizzo da parte del primo giudice delle risultanze della consulenza tecnica espletata nel procedimento penale con particolare riferimento alla velocità
tenuta dal l momento del sinistro, non solo perché i predetti dati peritali non Parte_1
erano stati in alcun modo contestati dagli odierni appellanti, ma anche perché la circostanza in esame trovava specifica conferma nelle sommarie dichiarazioni rese da un testimone oculare, , in data 28\6\2006. Controparte_4
E' noto, infatti, che il giudice di merito, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, oltre che utilizzare prove raccolte in diverso giudizio fra le stesse o altre parti, può anche avvalersi delle risultanze derivanti da atti di indagini preliminari svolte in sede penale, le quali debbono,
tuttavia, considerarsi quali semplici indizi idonei a fornire utili e concorrenti elementi di giudizio, la cui concreta efficacia sintomatica dei singoli fatti noti deve essere valutata - in conformità con la regola dettata in tema di prova per presunzioni - non solo analiticamente,
ma anche nella loro convergenza globale, accertandone la pregnanza conclusiva in base ad un apprezzamento che, se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico, non è sindacabile in sede di legittimità (cfr.
Cass., Ordinanza n. 19521 del 19\07\2019). In mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove "atipiche" (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di
15 farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale (cfr. Cass.,
Ordinanza n. 2947 del 01\02\2023). La consulenza tecnica svolta dal pubblico ministero nelle forme di cui all'art. 360 c.p.p. è utilizzabile nel giudizio civile risarcitorio, potendo il giudice civile porre a fondamento del proprio convincimento anche le prove formate in un diverso processo, svoltosi tra le stesse o altre parti, ritualmente acquisite al giudizio civile e sulle quali sia stato consentito il contraddittorio (cfr. Cass., Ordinanza n. 30298 del 31/10/2023).
Orbene, pur in assenza di qualsiasi specifica impugnazione sulla dinamica del sinistro e sulla condotta di guida del conducente, da una analisi comparativa della relazione dell'ing.
, redatta su incarico del PM, e delle SIT rese da , sopra indicate, Per_3 Controparte_4
emerge a chiare lettere che procedeva ad una velocità di circa 120 Persona_1
Km\h su un tratto stradale con un limite di soli 70Km\h e caratterizzato da possibili code, su un mezzo di grossa cilindrata, per la guida del quale peraltro non era abilitato, e con un casco meramente “calzato”: il teste, invero, riferiva che il lo aveva sorpassato in Parte_1
prossimità della curva sinistrorsa e, quando la precedeva di circa mt. 30, lo aveva visto inclinarsi verso sinistra e sbattere contro l'attenuatore e il guardrail.
Nessun univoco rilievo, peraltro, assume l'affermazione del consulente tecnico di parte (ing.
) circa la presenza di evidenti tracce gommose, le quali possono Persona_5
verosimilmente essere correlate con più probabilità ad uno sforzo frenante importante derivante dall'alta velocità della moto guidata dal piuttosto che ad eventuali Parte_1
difformità e/o insidie intrinseche alla strada percorsa. D'altra parte, il consulente del PM
rappresentava che il quadro dei danni rilevati alla moto e la deformazione della cuspide del guardrail, con la distruzione dell'attenuatore, erano segni evidenti dell'altissima energia cinetica della moto del l momento dello schianto, trasformatasi all'istante in Parte_1
energia di deformazione sia della barriera che della moto (cfr. pagg. 10-11 della relazione in atti).
16 Irrilevante, infine, si palesa la doglianza relativa alla dedotta violazione dell'art. 3 DM Lavori
Pubblici n. 223 del 18\02\1992, secondo il quale per apporre delle barriere sulla carreggiata è
necessario rilevare un dislivello di quota della strada maggiore di mt 1, non presente nel tratto stradale di interesse, così come irrilevante è la circostanza evidenziata dal CTU in sede di
ATP, secondo la quale “il mancato inserimento e lo sviluppo delle curve a raggio variabile
delle curve di transito, che avrebbero dovuto essere inserite tra il termine del rettifilo e la
curva circolare vera e propria, per assicurare la stabilità dei veicoli in curva, che può essere
compromessa dall'insorgenza di una eccessiva forza centrifuga”.
Infatti, è rimasta priva di dimostrazione – il cui onere gravava sugli attuali appellanti principali
- del nesso causale tra dette circostanze e il sinistro verificatosi: in altri termini, gli eredi non hanno né allegato né tampoco fornito alcuna prova che in assenza delle Parte_1
barriere suddette o in presenza delle c.d. curve di transito l'evento non si sarebbe verificato,
nonostante la condotta macroscopicamente imprudente, negligente e contraria al dettato del
Codice Stradale del de cuius, tale da rappresentare, la “più probabile che non” causa esclusiva del sinistro per cui è causa (principio dell'assorbenza causale).
E. Sull'eccezione di erronea compensazione delle spese di lite.
Con l'appello incidentale, l' si lamentava anche della compensazione delle spese CP_1
processuali di primo grado, ritenendo che le stesse dovevano essere attribuite esclusivamente in capo agli eredi del in ragione della loro soccombenza totale. Parte_1
Ritiene la Corte che il motivo sia privo di pregio.
Come noto, il principio che governa il riparto delle spese di giudizio è la soccombenza ex art. 91 c.p.c. Tale principio generale può essere derogato nei casi espressamente previsti dall'art. 92 c.p.c., soccombenza reciproca, assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti e al di fuori delle ipotesi tipiche previste dalla predetta norma, in presenza di analoghe gravi ed eccezionali ragioni desunte dalla peculiarità
del caso concreto (cfr. Cass. n. 21157/2019).
17 Nel caso che ci occupa, il giudice di prime cure disponeva la compensazione delle spese di lite fornendo una motivazione congrua, logica e coerente con gli sviluppi delle vicende processuali precedenti, che questa Corte condivide: infatti, motivava tale scelta sulla base delle “difficoltà degli accertamenti e degli esiti della consulenza”, che ben possono rientrare nelle gravi ed eccezionali ragioni desunte dalla peculiarità del caso concreto suddette e che giustificano la deroga al principio generale della soccombenza.
In conclusione, sulla base delle argomentazioni sin qui riportate, gli appelli, principale e incidentali, vanno rigettati.
F. Spese processuali dell'appello.
Le spese processuali del presente grado di giudizio, in ragione della reciproca soccombenza,
vengono compensate.
Infine, occorre dare atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del D.P.R.
n. 115\2002 per il versamento da parte dell'appellante e degli appellanti incidentali dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
PQM
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e Parte_1 Parte_2
quali eredi di nei confronti dell' Parte_3 Parte_4 CP_1
e del , nonchè sugli appelli incidentale proposti dagli Controparte_2
appellati, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. RIGETTA l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 315/2023, emessa del Tribunale
di Salerno in data 21/10/2022 e pubblicata in data 23/1/ 2023;
18 2.RIGETTA gli appelli incidentali proposti dagli appellati;
3.COMPENSA le spese di lite del giudizio di secondo grado;
4. DA' ATTO della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
n. 115/2002 (comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte dell'appellante e degli appellanti incidentali dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposta impugnazione.
Così deciso in Salerno, lì 13 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
-Dott.ssa Marina Mainenti - - Dott. Aldo Gubitosi-
19 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
6 ex art. 2947, 3° comma, c.c. Pertanto, considerato che tra la data dell'evento e la prima
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello – Prima Sezione Civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. Aldo Gubitosi Presidente
2) Dott. Giuliana Giuliano Consigliere
3) Dott.ssa Marina Mainenti Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 791\2023 RG, vertente
TRA
nella loro qualità Parte_1 Parte_2 Parte_3
di eredi di elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Fabio Persona_1
Piccininno, dal quale sono rappresentati e difesi in virtù di mandato ad litem a margine dell'atto di citazione;
APPELLANTI- Appellati incidentali
E
in persona dell'Avv. Eleonora Maria Mariani, in virtù dei poteri conferitile per CP_1
atto del Notaio di Roma (rep. 28282 racc. 12192, registrato in Roma il Persona_2
1 16\11\2022), rappresentata e difesa, in forza di procura da intendersi conferita in calce all'atto di comparsa di costituzione e appello incidentale, dall'avv. Tommaso Chirico, presso il cui studio elettivamente domicilia, sito in Salerno, al C.so V. Emanuele, 14;
APPELLATA-Appellante incidentale
NONCHE'
, con sede in Salerno, in Controparte_2
persona del Presidente e legale rappresentante, dott. rappresentato e difeso, Controparte_3
congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Domenico Leone e Rosanna Toni dell'Area
Legale e Contenzioso – Avvocatura del medesimo Consorzio ricorrente, tutti fisicamente domiciliati presso la sede dell'Ente sita in V.le G. Verdi n. 23\D – P.co Arbostella, lotto 5,
scala D, giusta procura rilasciata su separato atto in calce all'appello incidentale, nonché
Delibera di C.D. n. 11\24;
APPELLATO-Appellante incidentale
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 315\2023 del 21\10\2023, pubblicata in data
23/01/2022 dal Tribunale di Salerno;
in materia di risarcimento danni da fatto illecito;
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 12\12\2024.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec in data 18\7\2023, Parte_1
, proponevano appello avverso la
[...] Parte_2 Parte_3
sentenza n. 315\2023 del 21\10\2022 (pubblicata in data 23\01\2023 e mai notificata), con la quale il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, così provvedeva:
1. Rigetta la
domanda proposta da parte attrice;
2. Compensa tra le parti le spese di lite>.
2 In effetti, con atto di citazione di primo grado notificato in data 8\2\2017 Parte_1
e quali eredi di Parte_2 Parte_3 Persona_1
convenivano in giudizio, l' e il di SALERNO per sentirli CP_1 CP_2
condannare in solido tra loro, previo accertamento della loro responsabilità, al risarcimento dei danni per la perdita del loro congiunto, con vittoria di spese.
Esponevano gli attori che in data 24\6\06 alle ore 7,30 circa, percorreva Persona_1
la tangenziale di Salerno Km 60+638 carreggiata nord svincolo uscita Mariconda, a bordo della sua motocicletta Suzuki 650 tg. BF61084; che il improvvisamente Parte_1
sbandava a causa dell'irregolarità del tracciato, dovuta al mancato inserimento costruttivo della curva di transazione a raggio variabile denominata “curva di transito” tra il termine del rettifilo e la curva circolare del tratto curvilineo sinistrorso della carreggiata Nord nell'area dello svincolo di Mariconda;
che il per l'eccessiva forza centrifuga Parte_1
determinatasi perdeva il controllo della moto e impattava contro le barriere di protezione in acciaio poste allo svincolo, dopo aver frantumato l'attenuatore d'urto in resina, poggiato nella zona zebrata;
che intervenivano sul posto nelle immediatezze gli agenti della Polizia Stradale
di Eboli per eseguire i rilievi di rito, i quali constatavano ed evidenziavano anomalie sul piano viabile con numerose tracce gommose di incerta attribuzione;
che veniva avviato procedimento penale contro ignoti n. 10373/2006/44 dalla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Salerno, il quale si chiudeva con l'archiviazione sulla base delle risultanze della relazione di consulenza tecnica dell'ing. ; che, quindi, prospettando la Persona_3
presenza di un difetto costruttivo ad opera del di SALERNO, nonché un CP_2
omesso adeguamento dei sistemi di protezione presenti nel tratto di strada ove avveniva il sinistro alla normativa vigente ad opera dell' in qualità rispettivamente di CP_1
proprietario e gestore del tratto di strada, in data 29\6\2013 azionavano un accertamento tecnico preventivo (ATP) ex art. 696 bis c.p.c. , nel quale veniva espletata la consulenza tecnica di ufficio dell'ing. ; che, non essendosi raggiunto alcun accordo, cui Persona_4
3 l'ATP tendeva, gli eredi di erano costretti ad adire la pubblica autorità Parte_4
per ottenere il risarcimento dei danni subiti.
Instauratosi il contraddittorio dinanzi al Tribunale, si costituiva l' eccependo, in CP_1
via preliminare, la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento extracontrattuale,
nonché contestando la fondatezza degli assunti attorei, atteso che gli esiti dell'ATP non confermavano in alcun modo la loro ricostruzione dei fatti.
Nessuno si costituiva in giudizio, di contro, per il di SALERNO, CP_2
nonostante la regolare evocazione in giudizio, sicchè ne veniva dichiarata la contumacia (cfr.
verbale di udienza del 31\5\2017).
Di poi, rigettate le richieste istruttorie (cfr. ordinanza dell'8\11\2017), la causa, previa concessione dei termini ex art. 190 cpc, era decisa con la sentenza qui gravata. Che rigettava la domanda di risarcimento.
In particolare, il giudice di prime cure, riteneva infondata l'eccezione di prescrizione quinquennale della domanda di risarcimento danno come avanzata dall' atteso che, CP_1
configurando l'illecito civile descritto anche un illecito penale, doveva trovare applicazione il termine prescrizionale più lungo previsto per il delitto di omicidio colposo all'epoca vigente,
raddoppiato, secondo il combinato disposto dagli artt. 2947 c.c., 157, comma 1 e 6, e 589 c.p.,
ossia il termine di 12 anni, validamente interrotto con l'atto di costituzione in mora del
27\6\13.
Il Tribunale, poi, analizzava il contenuto del verbale della Polizia Stradale di Eboli intervenuta nell'immediatezza del fatto sul luogo del sinistro per quanto riguarda in particolar modo la descrizione particolareggiata del tratto di strada teatro del sinistro (condizioni stradali e atmosferiche, segnaletica verticale di divieto di sorpasso e limite massimo di velocità di Km/h
40). Mentre dagli accertamenti della CTP, posta a base dell'archiviazione e non contestata da parte attrice, il primo giudice rilevava la velocità di marcia tenuta dal circa 120 Parte_1
Km/h) ben superiore a quella indicata come limite consentito (Km/h 70). Di converso, il
4 Tribunale riteneva che non fosse stata acquisita al processo alcuna prova della responsabilità
per i denunciati vizi progettuali, evidenziando che gli stessi attori, sui quali ricadeva l'onere di provare la sussistenza di una condotta colposa ed il nesso causale tra il danno e la condotta,
non avevano prodotto neanche i grafici di progetto, come peraltro indicato dallo stesso CTU
in sede ATP, il quale ammetteva che l'opera risaliva a circa 40 anni prima e che non erano stati rinvenuti atti progettuali. Parimenti, il giudice di prime cure affermava l'assenza di qualsiasi prova della presunta responsabilità dell' per il posizionamento delle barriere, CP_1
in quanto non solo l'art. 3 DM LL.PP. n. 223/92 non poneva un divieto assoluto di installazione in assenza di un dislivello di quota maggiore di mt. 1, ma soprattutto la parte attrice non allegava, né tanto meno provava, che l'assenza della barriera in quel luogo avrebbe potuto evitare l'evento letale, considerata la velocità di circa 120 km/h (quasi doppia rispetto a quella prevista) e la presenza di casco solo calzato e, dunque, non indossato correttamente
(cfr. sommarie informazioni del 28\6\2006 di sentita quale persona Controparte_4
informata sui fatti).
Quindi, il Tribunale rigettava la domanda attorea, compensando le spese di lite, in ragione della difficoltà degli accertamenti e degli esiti della consulenza.
Con l'impugnazione in esame, e Parte_1 Parte_2 Parte_3
quali eredi di censuravano la sentenza di primo grado per il
[...] Persona_1
seguente unico motivo:
- Errata interpretazione e valutazione delle prove e erronea applicazione delle norme al caso di specie. A detta di parte appellante, invero, il giudice di prime avrebbe erroneamente valutato il verbale redatto dalla Polizia Stradale e la consulenza di parte espletata in sede penale, non tenendo in debito conto che il CTU nominato nell'Accertamento Tecnico Preventivo aveva individuato due criticità costruttive della strada determinanti nella dinamica del sinistro mortale, ossia il mancato inserimento della curva di transito nel tratto di strada in curva e la presenza in situ di installazione di barriere di protezione laterale della strada, non consentite
5 dalla normativa tecnica, rappresentando di conseguenza la causa stessa dell'impatto mortale.
Inoltre, per gli appellanti, il Tribunale avrebbe errato nell'interpretazione e applicazione dell'art. 3 DM Lavori Pubblici n. 223 del 18\02\1992, in base al quale l'apposizione di barriere era necessaria solo in presenza di un dislivello stradale di quota maggiore di mt. 1, e quindi non operante nel caso di specie, in cui era assente un tale dislivello, concorrendo tale illegittima apposizione a determinare la morte del Parte_1
Quindi, gli odierni appellanti così concludevano:
solidale degli appellati nella causazione dell'evento MORTALE del 24.06.2006 e per l'effetto
condannare gli stessi in solido tra loro al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patiti
dagli appellati per la perdita del congiunto , secondo i parametri previsti Persona_1
dalla legge;
2. In via subordinata nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale
della domanda, condannare gli appellati in via solidale al risarcimento di tutti i danni
patrimoniali e non patiti dagli appellati nella misura ritenuta equa e giusta dalla Ecc.ma
Corte di Appello.
3. In ogni caso con vittoria di spese e compenso professionale del doppio
grado di giudizio>.
Si costituiva tempestivamente l' eccependo l'intervenuto giudicato sulla condotta CP_1
di guida, sulla dinamica del sinistro, sul nesso di causalità e sull'inapplicabilità del D.M.
223/1992, risultando l'appello generico su tali questioni. L poi, proponeva appello CP_1
incidentale in merito ai seguenti punti:
- prescrizione della domanda di risarcimento, atteso che in virtù della disciplina normativa di cui agli artt. 157, primo comma, e 589, primo comma, c.p., nella subordinata ipotesi che i fatti potessero essere sussunti nella fattispecie di reato di omicidio colposo, il termine prescrizionale dell'azione civile avrebbe dovuto essere al massimo computato in anni
6 richiesta stragiudiziale di risarcimento dei danni erano intercorsi oltre 7 anni (24\6\2006 –
29\6\2013), l'azione avrebbe dovuto essere dichiarata prescritta;
- erronea compensazione delle spese di lite, considerando che il rigetto della domanda risiedeva nella manifesta infondatezza circa la pretesa responsabilità di un evento prodotto esclusivamente nella condotta della vittima.
Quindi, l' così concludeva: <
1. dare atto che, in ragione del difetto assoluto di CP_1
impugnazione ovvero in ragione della proposizione di una impugnazione inammissibile si è
formato il giudicato sui capi di sentenza indicati nei capi 4, 5, 6, 7 e 8 che precedono,
autonomamente idonei a reggere la pronuncia di rigetto;
2. rigettare in ogni caso l'appello
perché infondato;
3. in accoglimento del proposto appello incidentale, e in riforma della
sentenza impugnata, rigettare comunque la domanda per maturata prescrizione;
4. In
accoglimento dell'appello incidentale condannare gli appellanti al pagamento delle spese del
primo grado di giudizio e dell'ATP;
5. Con vittoria di spese e compensi del presente grado>.
Instauratosi il contraddittorio in secondo grado, si costituiva, altresì, il i CP_2
SALERNO, contestando tutto quanto dedotto nell'atto di appello, di cui chiedeva il rigetto,
nonché proponendo appello incidentale per far rilevare il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo il tratto stradale teatro del sinistro mortale di proprietà e in gestione all' alla quale la Tangenziale di Salerno, unitamente alle aree ed alle CP_1
strade/viabilità ad esse pertinenti e connesse, era stata consegnata/trasferita nel 1983. Inoltre,
il con l'appello incidentale eccepiva la prescrizione del diritto al risarcimento CP_2
dei congiunti del defunto ritenendo travisata e falsa l'applicazione Persona_1
della disciplina in tema di prescrizione di cui al combinato disposto degli artt. 2043 e 2947,
comma secondo, c.c., e artt. 157, comma 6, e 589 c.p., come motivata dal primo giudice.
Pertanto, il i SALERNO così concludeva: <
1. accertare e dichiarare, in CP_2
riforma dell'impugnata sentenza: - la carenza di legittimazione passiva del Controparte_2
7 Salerno; - l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento ex art. 2043 c.c. e, per l'effetto,
rigettare la domanda risarcitoria;
2. …in caso di mancato accoglimento della richiesta di cui
sub A) dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 348 bis c.p.c., l'inammissibilità e/o
manifesta infondatezza dell'appello e, per l'effetto, disporre la discussione orale della causa
ex art. 350 bis c.p.c.; 3. rigettare comunque, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi
di appello proposti dai sigg.ri Parte_1 Parte_2 Parte_3
nella qualità di eredi di e, per l'effetto confermare la sentenza
[...] Persona_1
n. 315/2023 resa dal Tribunale di Salerno in data 21.10.2022 e pubblicata il 23.01.2023,
oggetto del presente gravame e tutte le statuizioni in essa contenute, per i motivi indicati nella
presente comparsa di costituzione e risposta con contestuale appello incidentale;
4.
respingere, con la miglior formula, le domande svolte dall'appellante contro il CP_2
per i motivi esposti in narrativa;
5. condannare l'appellante al pagamento di diritti,
[...]
onorari e spese del presente giudizio, anche generali, oltre oneri riflessi al 23,89% (in luogo
di IVA e CPA risultando gli scriventi difensori dipendenti del Controparte_2
quali Avvocati iscritti nell'Elenco speciale degli Avvocati degli Enti pubblici ex art. 23 L. n.
247/12)>.
Successivamente, acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva rinviata all'udienza del 12/12/2024 per la rimessione in decisione, concedendo alle parti - un termine fino a sessanta giorni prima dell'udienza per note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni;
- un termine fino a trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
- un termine fino a quindici giorni prima per il deposito di note di replica.
Infine, con provvedimento del 17\12\2024, sulle note di trattazione scritta depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 12\12\2024, la causa veniva riservata per la decisione al collegio ex art. 352 cpc.
Ciò premesso, ritiene la Corte che sia l'appello principale che gli appelli incidentali siano infondati e vadano, pertanto, rigettati per le motivazioni che di seguito si esporranno.
8 A. Ammissibilità dell'appello ex artt. 342 c.p.c. e 434 c.p.c.
In via preliminare, ritiene la Corte che l'appello principale in esame è ammissibile, in quanto l'impugnazione, che soggiace alla nuova disciplina, risulta costruita in maniera conforme all'art. 342 c.p.c. nel testo vigente a far data dall'11 settembre 2012.
E' ormai noto che l''art. 342 c.p.c., come sostituito dall'art. 54, comma 1 lett. c-bis d.l.
22.06.2012 n. 83, convertito in legge 07.08.2012 n. 134, dispone al primo comma: "L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'art. 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1)
l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2)
l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata".
Tuttavia, la norma va letta nel senso di privilegiare un'esegesi sostanzialistica, come avallato dalla interpretazione delle Sezioni Unite della Cassazione, le quali hanno espressamente affermato che Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con
modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve
contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti
contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla
parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo
giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un
progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della
permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene
la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata> (cfr. Cass. S.U. n.
27199 del 16/11/2017; Cass. ordinanza n. 13535 del 30/05/2018; Cass. ordinanza n. 40560
del 17/12/2021).
9 Ora, nel caso in esame, dalla lettura dell'atto di appello principale sono evincibili, stante l'espressa indicazione in tal senso, gli specifici motivi di appello, sopra indicati, e le parti della pronuncia di primo grado di cui si chiede la riforma.
B. Eccezione di prescrizione.
Per ragioni logiche e sistematiche occorre esaminare dapprima i motivi formulati con gli appelli incidentali.
Invero, entrambi gli appellati, e di SALERNO, avanzavano CP_1 CP_5
appello incidentale con riferimento alla mancata dichiarazione della prescrizione della domanda oggetto di causa: a detta degli appellati, infatti, nell'ipotesi in cui i fatti possono essere sussunti nella fattispecie di reato dell'omicidio colposo, il termine di prescrizione massimo devono essere pari a sei anni, avuto riguardo al combinato disposto degli articoli
157, 1° comma, e 589, 1° comma, c.p. tale per cui si era maturata l'estinzione del diritto per intervenuta prescrizione, atteso che l'evento era avvenuto nel 2006, laddove la richiesta risarcitoria era stata avanzata nell'anno 2013.
Il motivo non è degno di pregio.
In via preliminare, è opportuno chiarire che secondo il disposto dell'art. 2947, comma terzo,
c.c., quando il fatto illecito è considerato dalla legge come reato e per lo stesso è stabilita una prescrizione maggiore, il termine prescrizionale del diritto al risarcimento dei danni si conforma al termine applicabile in sede penale. Il suddetto comma, poi, prosegue stabilendo che “se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza
irrevocabile nel giudizio penale”, la prescrizione decorre nuovamente secondo i termini strettamente civilistici previsti dal primo comma, “con decorrenza dalla data di estinzione del
reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile” (cfr. Cass. 20882/2018).
Di converso, l'archiviazione del procedimento penale non può essere equiparata né ad una causa estintiva del reato, né ad una sentenza irrevocabile e, in generale, la valutazione del fatto
è rimessa al convincimento del giudice civile che procede ai soli effetti del decorso del termine
10 prescrizionale a prescindere dall'instaurazione o meno di un procedimento penale (cfr. Cass.
del 7\11\2008 – 20\1\2009, n. 1346). In particolare, il giudice è chiamato a operare un raffronto tra il fatto illecito dedotto in giudizio ed il fatto-reato, escludendo dal raffronto l'interesse protetto, in quanto il comma terzo dell'art. 2947 c.c. postula la coincidenza degli elementi soggettivi ed oggettivi del fatto su cui è fondata la pretesa risarcitoria con quelli del reato di cui si invoca la prescrizione più lunga, ma non anche la necessaria coincidenza dell'evento di danno che integra l'illecito civile con l'interesse protetto dalla norma penale (cfr. Cass. n.
16888/2016) spettando, quindi, solo al giudice stabilire se, in relazione al diritto applicabile al caso, l'eccepita estinzione si sia verificata (cfr. Cass. n. 15790/2016). Ne consegue che,
anche se vi sia archiviazione del procedimento penale, il giudice civile deve, comunque,
formulare una propria valutazione circa la sussistenza o meno del reato ai fini del calcolo del termine prescrizionale (cfr. Cass., ordinanza n. 6858/18).
Orbene, nel caso che ci occupa, correttamente il giudice di prime cure inquadrava il fatto storico nella fattispecie, allora vigente, dell'omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale e, di conseguenza, calcolava il termine di prescrizione secondo il combinato disposto degli artt. 2043 e 2947 c.c. e degli artt. 157, comma primo e sesto, e 589, comma secondo, c.p., giungendo alla conclusione che il termine di prescrizione
è pari al doppio del termine di prescrizione di 6 anni previsto per l'omicidio colposo.
In primo luogo, infatti, giova ricordare che in tema di responsabilità per omicidio colposo da sinistro stradale, la circostanza aggravante della violazione della normativa sulla circolazione stradale è ravvisabile non solo quando la violazione della normativa di riferimento sia commessa da utenti della strada alla guida di veicoli ma anche nel caso di violazione di qualsiasi norma che preveda a carico di un soggetto, pur non impegnato in concreto nella fase della circolazione, un obbligo di garanzia finalizzato alla tutela della sicurezza degli utenti della strada (fattispecie in cui è stata configurata l'indicata aggravante nei confronti degli imputati che, nella rispettiva qualità di responsabile dell'ufficio tecnico comunale e di
11 esecutore materiale, avevano realizzato un dissuasore di velocità non conforme alle previsioni dell'art. 179, comma 9, del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada,
in quanto non adeguatamente segnalato e di profilo errato, cagionando la caduta in terra di un motociclista che, non avvedutosi di tale dosso, aveva violentemente urtato contro un muretto in cemento, riportando lesioni che ne avevano immediatamente causato il decesso (cfr. Cass.
n. 45576 del 28\10\2021). Ragion per cui il fatto che qui ci occupa può essere sussunto nella fattispecie astratta dell'omicidio colposo, aggravato dalla circolazione stradale, secondo la disciplina normativa ratione temporis vigente che stabiliva la pena edittale della reclusione da uno a cinque anni.
Tuttavia, ai fini della prescrizione, l'art. 157, comma primo, cp, prevede l'estinzione del reato
decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e
comunque non inferiore a sei anni se di tratta di delitto>, che sono raddoppiati per il reato di cui all'art. 589, secondo comma, cpc, ossia in caso di omicidio colposo commesso in violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale. Con la conseguenza,
pertanto, che il termine di prescrizione del reato, e quindi anche del diritto al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2947, terzo comma, cc, sale a dodici anni.
Termine non elasso al momento della notifica dell'atto di costituzione in mora del 27\6\2013
(fatto\reato del 24\6\2006).
C. Legittimazione passiva del . CP_2
Con l'appello incidentale, poi, il i SALERNO eccepiva il proprio difetto CP_2
di legittimazione passiva, per aver consegnato e trasferito la strada all' già nel 1983, CP_1
tanto è vero che lo stesso giudice qualificava l' quale “proprietario e gestore”. CP_1
Ritiene la Corte che il motivo sia infondato.
In via preliminare, va sottolineato che il difetto di legittimazione passiva può essere rilevato in ogni stato e grado del giudizio, consistendo in una mera difesa (cfr. Cass. n. 12729\2016;
Cass. Sez. Unite n. 2951\2016), che può essere sollevata per la prima volta anche in appello
12 (cfr. Cass., ordinanza n. 30545\2017), come ha fatto il , rimasto contumace in CP_2
primo grado.
Tuttavia, per questa Corte non sussiste l'eccepito difetto.
Basti considerare, infatti, che nel caso che ci occupa gli eredi del agivano in Parte_1
giudizio per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla perdita del proprio congiunto,
determinata a loro dire anche da un difetto di progettazione della strada teatro del sinistro,
facendo riferimento alla progettazione attribuibile proprio al come CP_2
emergente dalla CTU redatta in sede di ATP, nella quale l'ing. dichiarava Persona_4
che il progetto dell'anello viario AS INF210 era stato redatto dal , come CP_2
attestato dal dirigente dell'ufficio tecnico dell'ente (cfr. pag. 10 della relazione in atti e attestazione prot. N. 1344 del 2\4\2014).
Quindi, in astratto, è configurabile la legittimazione passiva del , anche se poi CP_2
gli eredi non hanno dimostrato il nesso di causalità tra il dedotto vizio di Parte_1
progettazione e la morte del loro congiunto, come si preciserà in seguito.
D. Valutazione delle prove
Passando all'appello principale, con unico ed articolato motivo gli eredi del defunto lamentavano l'erronea valutazione delle prove da parte del primo Persona_1
giudice, con particolare riferimento al verbale di accertamento e rilievi sul luogo del sinistro,
redatto dagli agenti della Polizia Stradale, e alla relazione tecnica eseguita in sede penale.
Il motivo è privo di fondamento.
In via generale, giova ricordare che con riferimento al verbale di accertamento di un incidente stradale redatto da organi di polizia, l'efficacia di piena prova fino a querela di falso, che ad esso deve riconoscersi - ex art. 2700 cod. civ., in dipendenza della sua natura di atto pubblico
- oltre che quanto alla provenienza dell'atto ed alle dichiarazioni rese dalle parti, anche relativamente "agli altri fatti che il pubblico ufficiale che lo redige attesta essere avvenuti in
sua presenza o da lui compiuti", non sussiste nè con riguardo ai giudizi valutativi che esprima
13 il pubblico ufficiale, nè con riguardo alla menzione di quelle circostanze relative a fatti, i quali,
in ragione delle loro modalità di accadimento repentino, non si siano potuti verificare e controllare secondo un metro sufficientemente obbiettivo (cfr., ex multis, Cass.
Ordinanza n. 29320 del 07/10/2022; Ordinanza n. 10376 del 17/04/2024).
Con la conseguenza, pertanto, che gli accertamenti effettuati dagli agenti della PS, intervenuti sui luoghi nelle immediatezze dell'incidente, fanno piena prova sulla descrizione dello stato della strada al momento del verificarsi dell'incidente mortale, come statuito correttamente dal primo giudice: tratto della carreggiata Nord della tangenziale di Salerno sita al KM 60+368,
all'altezza dello svincolo di uscita denominato Mariconda;
il tratto è costituito da una carreggiata unidirezionale con due corsie larghe ognuna mt. 3,50 delimitate da striscia continua di margine e separate da striscia discontinua di mezzeria e dalla corsia di decelerazione dello svincolo di uscita;
rettilineo al termine di un tratto curvilineo sinistrorso,
pianeggiante, asfaltato senza anomalie, con segnaletica verticale di “limite massimo di velocità di Km/h 70”, “Coda” con pannello aggiuntivo possibili code;
nella parte terminale del tratto curvilineo, sulla destra inizia la corsia di decelerazione, che immette nello svincolo di uscita;
quest'ultima corsia è separata dalla corsia di marcia normale da striscia discontinua nella parte iniziale e successivamente continua e zona zebrata fino all'inizio dello svincolo;
sullo svincolo vi è segnaletica verticale di divieto di sorpasso e limite massimo di velocità di
Km/h 40; all'altezza dello svincolo, termine della zona zebrata, vi è una cuspide della barriera metallica di forma circolare che si raccorda con la barriera di delimitazione di destra della carreggiata e di sinistra dello svincolo;
la barriera è formata a doppia lama a due onde, quella inferiore, ed a tre onde, quella superiore;
la barriera inferiore è posizionata a circa 0,15 mt dal piano viabile ed è alta mt. 0,35; sopra a mt. 0,30 è posizionata l'altra barriera alta mt. 0,45;
entrambe sono sostenute da un piantone metallico posto a tergo;
antistante la barriera metallica, all'altezza dello svincolo, un attenuatore d'urto in materiale plastico di forma semicircolare. Gli agenti della PS, inoltre, rinvenivano il corpo del ll'altezza Parte_1
14 del Km 60+638, sulla parte terminale della zona zebrata ed al centro di essa, mentre la moto
Suzuki 600 nello spazio esterno della cuspide delle barriere metalliche, cuspide che era contorta, mentre la parte sottostante era piegata e l'attenuatore d'urto era spaccato nella parte centro inferiore destra.
Parimenti condivisibile è, poi, l'utilizzo da parte del primo giudice delle risultanze della consulenza tecnica espletata nel procedimento penale con particolare riferimento alla velocità
tenuta dal l momento del sinistro, non solo perché i predetti dati peritali non Parte_1
erano stati in alcun modo contestati dagli odierni appellanti, ma anche perché la circostanza in esame trovava specifica conferma nelle sommarie dichiarazioni rese da un testimone oculare, , in data 28\6\2006. Controparte_4
E' noto, infatti, che il giudice di merito, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, oltre che utilizzare prove raccolte in diverso giudizio fra le stesse o altre parti, può anche avvalersi delle risultanze derivanti da atti di indagini preliminari svolte in sede penale, le quali debbono,
tuttavia, considerarsi quali semplici indizi idonei a fornire utili e concorrenti elementi di giudizio, la cui concreta efficacia sintomatica dei singoli fatti noti deve essere valutata - in conformità con la regola dettata in tema di prova per presunzioni - non solo analiticamente,
ma anche nella loro convergenza globale, accertandone la pregnanza conclusiva in base ad un apprezzamento che, se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico, non è sindacabile in sede di legittimità (cfr.
Cass., Ordinanza n. 19521 del 19\07\2019). In mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove "atipiche" (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di
15 farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale (cfr. Cass.,
Ordinanza n. 2947 del 01\02\2023). La consulenza tecnica svolta dal pubblico ministero nelle forme di cui all'art. 360 c.p.p. è utilizzabile nel giudizio civile risarcitorio, potendo il giudice civile porre a fondamento del proprio convincimento anche le prove formate in un diverso processo, svoltosi tra le stesse o altre parti, ritualmente acquisite al giudizio civile e sulle quali sia stato consentito il contraddittorio (cfr. Cass., Ordinanza n. 30298 del 31/10/2023).
Orbene, pur in assenza di qualsiasi specifica impugnazione sulla dinamica del sinistro e sulla condotta di guida del conducente, da una analisi comparativa della relazione dell'ing.
, redatta su incarico del PM, e delle SIT rese da , sopra indicate, Per_3 Controparte_4
emerge a chiare lettere che procedeva ad una velocità di circa 120 Persona_1
Km\h su un tratto stradale con un limite di soli 70Km\h e caratterizzato da possibili code, su un mezzo di grossa cilindrata, per la guida del quale peraltro non era abilitato, e con un casco meramente “calzato”: il teste, invero, riferiva che il lo aveva sorpassato in Parte_1
prossimità della curva sinistrorsa e, quando la precedeva di circa mt. 30, lo aveva visto inclinarsi verso sinistra e sbattere contro l'attenuatore e il guardrail.
Nessun univoco rilievo, peraltro, assume l'affermazione del consulente tecnico di parte (ing.
) circa la presenza di evidenti tracce gommose, le quali possono Persona_5
verosimilmente essere correlate con più probabilità ad uno sforzo frenante importante derivante dall'alta velocità della moto guidata dal piuttosto che ad eventuali Parte_1
difformità e/o insidie intrinseche alla strada percorsa. D'altra parte, il consulente del PM
rappresentava che il quadro dei danni rilevati alla moto e la deformazione della cuspide del guardrail, con la distruzione dell'attenuatore, erano segni evidenti dell'altissima energia cinetica della moto del l momento dello schianto, trasformatasi all'istante in Parte_1
energia di deformazione sia della barriera che della moto (cfr. pagg. 10-11 della relazione in atti).
16 Irrilevante, infine, si palesa la doglianza relativa alla dedotta violazione dell'art. 3 DM Lavori
Pubblici n. 223 del 18\02\1992, secondo il quale per apporre delle barriere sulla carreggiata è
necessario rilevare un dislivello di quota della strada maggiore di mt 1, non presente nel tratto stradale di interesse, così come irrilevante è la circostanza evidenziata dal CTU in sede di
ATP, secondo la quale “il mancato inserimento e lo sviluppo delle curve a raggio variabile
delle curve di transito, che avrebbero dovuto essere inserite tra il termine del rettifilo e la
curva circolare vera e propria, per assicurare la stabilità dei veicoli in curva, che può essere
compromessa dall'insorgenza di una eccessiva forza centrifuga”.
Infatti, è rimasta priva di dimostrazione – il cui onere gravava sugli attuali appellanti principali
- del nesso causale tra dette circostanze e il sinistro verificatosi: in altri termini, gli eredi non hanno né allegato né tampoco fornito alcuna prova che in assenza delle Parte_1
barriere suddette o in presenza delle c.d. curve di transito l'evento non si sarebbe verificato,
nonostante la condotta macroscopicamente imprudente, negligente e contraria al dettato del
Codice Stradale del de cuius, tale da rappresentare, la “più probabile che non” causa esclusiva del sinistro per cui è causa (principio dell'assorbenza causale).
E. Sull'eccezione di erronea compensazione delle spese di lite.
Con l'appello incidentale, l' si lamentava anche della compensazione delle spese CP_1
processuali di primo grado, ritenendo che le stesse dovevano essere attribuite esclusivamente in capo agli eredi del in ragione della loro soccombenza totale. Parte_1
Ritiene la Corte che il motivo sia privo di pregio.
Come noto, il principio che governa il riparto delle spese di giudizio è la soccombenza ex art. 91 c.p.c. Tale principio generale può essere derogato nei casi espressamente previsti dall'art. 92 c.p.c., soccombenza reciproca, assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti e al di fuori delle ipotesi tipiche previste dalla predetta norma, in presenza di analoghe gravi ed eccezionali ragioni desunte dalla peculiarità
del caso concreto (cfr. Cass. n. 21157/2019).
17 Nel caso che ci occupa, il giudice di prime cure disponeva la compensazione delle spese di lite fornendo una motivazione congrua, logica e coerente con gli sviluppi delle vicende processuali precedenti, che questa Corte condivide: infatti, motivava tale scelta sulla base delle “difficoltà degli accertamenti e degli esiti della consulenza”, che ben possono rientrare nelle gravi ed eccezionali ragioni desunte dalla peculiarità del caso concreto suddette e che giustificano la deroga al principio generale della soccombenza.
In conclusione, sulla base delle argomentazioni sin qui riportate, gli appelli, principale e incidentali, vanno rigettati.
F. Spese processuali dell'appello.
Le spese processuali del presente grado di giudizio, in ragione della reciproca soccombenza,
vengono compensate.
Infine, occorre dare atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del D.P.R.
n. 115\2002 per il versamento da parte dell'appellante e degli appellanti incidentali dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
PQM
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e Parte_1 Parte_2
quali eredi di nei confronti dell' Parte_3 Parte_4 CP_1
e del , nonchè sugli appelli incidentale proposti dagli Controparte_2
appellati, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. RIGETTA l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 315/2023, emessa del Tribunale
di Salerno in data 21/10/2022 e pubblicata in data 23/1/ 2023;
18 2.RIGETTA gli appelli incidentali proposti dagli appellati;
3.COMPENSA le spese di lite del giudizio di secondo grado;
4. DA' ATTO della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
n. 115/2002 (comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte dell'appellante e degli appellanti incidentali dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposta impugnazione.
Così deciso in Salerno, lì 13 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
-Dott.ssa Marina Mainenti - - Dott. Aldo Gubitosi-
19 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
6 ex art. 2947, 3° comma, c.c. Pertanto, considerato che tra la data dell'evento e la prima