Articolo 10 della Legge 22 dicembre 1973, n. 903
Articolo 9Articolo 11
Versione
11 gennaio 1974
Art. 10. (Contributo dovuto per la prosecuzione volontaria)

Gli iscritti ammessi alla prosecuzione volontaria sono tenuti al versamento del relativo contributo con le modalita' di cui alla lettera b) dell'articolo 7 e nell'importo previsto al precedente articolo 6.
Entrata in vigore il 11 gennaio 1974