Versione
11 gennaio 1974
11 gennaio 1974
Art. 10. (Contributo dovuto per la prosecuzione volontaria)
Gli iscritti ammessi alla prosecuzione volontaria sono tenuti al versamento del relativo contributo con le modalita' di cui alla lettera b) dell'articolo 7 e nell'importo previsto al precedente articolo 6.
Gli iscritti ammessi alla prosecuzione volontaria sono tenuti al versamento del relativo contributo con le modalita' di cui alla lettera b) dell'articolo 7 e nell'importo previsto al precedente articolo 6.