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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 07/03/2025, n. 562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 562 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15514/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Prima Sezione Civile Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa in giudizio dagli Avv. ti Alessandra MAGNANI e Pier Francesco USELLI, presso il cui studio a Bologna, Piazza San Martino n. 9, è elettivamente domiciliata RICORRENTE e nato a [...] il [...], (CF: CP_1
), C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
***** Oggetto del processo: separazione personale tra i coniugi
***** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da verbale dell'udienza dell'20 febbraio 2025.
*****MOTIVI DELLA DECISIONE e hanno contratto matrimonio a TI (Albania) il 4 Parte_1 CP_2 marzo 2008. Dall'unione sono nati il 9 agosto 2013, e l'11 gennaio 2021. Per_1 Per_2
Il nucleo familiare ha stabilito la residenza in un appartamento in locazione sito in Piazza Garibaldi n. 9 a Castel San Pietro con contratto intestato alla sola ricorrente. pagina 1 di 5 Il 30 settembre 2023 il signor ha lasciato la casa familiare. CP_1
***** Con ricorso depositato il 5 novembre 2024 la signora ha domandato che: Pt_1
- sia pronunciata la separazione tra i coniugi con addebito al marito;
- i figli siano affidati in forma condivisa ai genitori;
- le sia assegnata la casa familiare;
- il padre possa incontrare i bambini una volta alla settimana senza pernottamento e a fine settimana alternati;
- sia posto a carico del signor un contributo mensile complessivo di 900,00 CP_1 euro per il mantenimento ordinario dei figli (450,00 euro per ciascuno), oltre al carico del 50% delle spese straordinarie. Il resistente, seppur regolarmente citato, non si è costituito. La ricorrente è comparsa nell'udienza presidenziale celebrata il 20 febbraio 2025 e ha confermato il contenuto del ricorso;
il signor si è presentato personalmente CP_1 senza l'assistenza di un legale, rilasciando dichiarazioni sul rapporto che ha con i figli, sulla propria condizione economica e abitativa. All'esito dell'audizione la Giudice ha formulato una proposta conciliativa, che le parti hanno accettato. La Giudice ha rimesso al Collegio per la decisione.
***** Il Pubblico Ministero non è intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 14 novembre 2024.
La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20).
***** La separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 151 c.c. In particolare, l'intollerabilità della convivenza è risultata dal tenore degli atti difensivi e dalle dichiarazioni delle parti. Le condizioni concordate tra le parti, su proposta della Giudice, possono essere recepite, atteso che non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono ai figli un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. Essendo le parti pervenute a un accordo, le spese di lite devono essere compensate.
PQM
pagina 2 di 5 Il Tribunale, definitivamente decidendo, A) dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
5 febbraio 1989 e nato a [...] il [...], unitisi in CP_1 matrimonio a TI (Albania) il 4 marzo 2008 (atto non trascritto in Italia); B) omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto: 1) affida e ai due genitori in via condivisa;
questi ultimi eserciteranno la Per_1 Per_2 responsabilità genitoriale congiuntamente e prenderanno di comune accordo e nell'interesse dei figli tutte le decisioni di straordinaria amministrazione relative alla loro crescita, istruzione, educazione e salute, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi;
le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione verranno prese in via autonoma dal genitore con il quale i minori si troveranno di volta in volta;
2) colloca i figli presso la signora Pt_1
3) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i figli:
- a fine settimana alterni dal venerdì alle 13,30 alla domenica alle 14,30 con obbligo per il signor di andarli a prendere a scuola o a casa della madre e di riportarli a CP_1 casa della stessa la domenica;
- tutte le settimane il martedì dalle 13,30 alle 20,30 con obbligo di andarli a prendere e di riportarli a casa della madre dopo cena;
- nelle settimane in cui non li tiene nel weekend il venerdì dalle 13,30 alla mattina successiva, con obbligo di andarli a prendere e di riportarli a casa della madre entro le 11,00;
- nelle vacanze natalizie ad anni alterni nei giorni del 24 e 25 dicembre e del 6 gennaio o del 26 e del 31 dicembre e del 1° gennaio con obbligo di andarli a prendere e di riaccompagnarli a casa della madre;
- nelle vacanze di Pasqua ad anni alterni la Domenica di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo con pernottamento, con obbligo di andarli a prendere e di riaccompagnarli a casa della madre;
- in estate due settimane anche non consecutive;
4) con decorrenza dalla data di deposito del ricorso, tenuto conto che contribuirà in parte al mantenimento diretto della prole e ha rinunciato alla sua quota di assegno unico, pari a circa 230,00 euro mensili, pone a carico del signor l'obbligo di versare alla CP_1 signora a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli, la somma Pt_1 complessiva di 200,00 euro mensili (100,00 euro per ciascuno); tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita dei minori (vitto, alloggio, mensa scolastica, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona);
5) a decorrere dalla data del ricorso dispone che i genitori si facciano carico, nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare:
pagina 3 di 5 spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.
La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
6) prende atto che il signor acconsente a che la signora percepisca CP_1 Pt_1 integralmente l'assegno unico;
pagina 4 di 5 D) compensa integralmente le spese processuali. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile, tenuta in data 26 febbraio 2025.
La Giudice dr.ssa Silvia Migliori
Il Presidente
dr. Bruno Perla
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Prima Sezione Civile Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa in giudizio dagli Avv. ti Alessandra MAGNANI e Pier Francesco USELLI, presso il cui studio a Bologna, Piazza San Martino n. 9, è elettivamente domiciliata RICORRENTE e nato a [...] il [...], (CF: CP_1
), C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
***** Oggetto del processo: separazione personale tra i coniugi
***** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da verbale dell'udienza dell'20 febbraio 2025.
*****MOTIVI DELLA DECISIONE e hanno contratto matrimonio a TI (Albania) il 4 Parte_1 CP_2 marzo 2008. Dall'unione sono nati il 9 agosto 2013, e l'11 gennaio 2021. Per_1 Per_2
Il nucleo familiare ha stabilito la residenza in un appartamento in locazione sito in Piazza Garibaldi n. 9 a Castel San Pietro con contratto intestato alla sola ricorrente. pagina 1 di 5 Il 30 settembre 2023 il signor ha lasciato la casa familiare. CP_1
***** Con ricorso depositato il 5 novembre 2024 la signora ha domandato che: Pt_1
- sia pronunciata la separazione tra i coniugi con addebito al marito;
- i figli siano affidati in forma condivisa ai genitori;
- le sia assegnata la casa familiare;
- il padre possa incontrare i bambini una volta alla settimana senza pernottamento e a fine settimana alternati;
- sia posto a carico del signor un contributo mensile complessivo di 900,00 CP_1 euro per il mantenimento ordinario dei figli (450,00 euro per ciascuno), oltre al carico del 50% delle spese straordinarie. Il resistente, seppur regolarmente citato, non si è costituito. La ricorrente è comparsa nell'udienza presidenziale celebrata il 20 febbraio 2025 e ha confermato il contenuto del ricorso;
il signor si è presentato personalmente CP_1 senza l'assistenza di un legale, rilasciando dichiarazioni sul rapporto che ha con i figli, sulla propria condizione economica e abitativa. All'esito dell'audizione la Giudice ha formulato una proposta conciliativa, che le parti hanno accettato. La Giudice ha rimesso al Collegio per la decisione.
***** Il Pubblico Ministero non è intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 14 novembre 2024.
La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20).
***** La separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 151 c.c. In particolare, l'intollerabilità della convivenza è risultata dal tenore degli atti difensivi e dalle dichiarazioni delle parti. Le condizioni concordate tra le parti, su proposta della Giudice, possono essere recepite, atteso che non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono ai figli un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. Essendo le parti pervenute a un accordo, le spese di lite devono essere compensate.
PQM
pagina 2 di 5 Il Tribunale, definitivamente decidendo, A) dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
5 febbraio 1989 e nato a [...] il [...], unitisi in CP_1 matrimonio a TI (Albania) il 4 marzo 2008 (atto non trascritto in Italia); B) omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto: 1) affida e ai due genitori in via condivisa;
questi ultimi eserciteranno la Per_1 Per_2 responsabilità genitoriale congiuntamente e prenderanno di comune accordo e nell'interesse dei figli tutte le decisioni di straordinaria amministrazione relative alla loro crescita, istruzione, educazione e salute, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi;
le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione verranno prese in via autonoma dal genitore con il quale i minori si troveranno di volta in volta;
2) colloca i figli presso la signora Pt_1
3) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i figli:
- a fine settimana alterni dal venerdì alle 13,30 alla domenica alle 14,30 con obbligo per il signor di andarli a prendere a scuola o a casa della madre e di riportarli a CP_1 casa della stessa la domenica;
- tutte le settimane il martedì dalle 13,30 alle 20,30 con obbligo di andarli a prendere e di riportarli a casa della madre dopo cena;
- nelle settimane in cui non li tiene nel weekend il venerdì dalle 13,30 alla mattina successiva, con obbligo di andarli a prendere e di riportarli a casa della madre entro le 11,00;
- nelle vacanze natalizie ad anni alterni nei giorni del 24 e 25 dicembre e del 6 gennaio o del 26 e del 31 dicembre e del 1° gennaio con obbligo di andarli a prendere e di riaccompagnarli a casa della madre;
- nelle vacanze di Pasqua ad anni alterni la Domenica di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo con pernottamento, con obbligo di andarli a prendere e di riaccompagnarli a casa della madre;
- in estate due settimane anche non consecutive;
4) con decorrenza dalla data di deposito del ricorso, tenuto conto che contribuirà in parte al mantenimento diretto della prole e ha rinunciato alla sua quota di assegno unico, pari a circa 230,00 euro mensili, pone a carico del signor l'obbligo di versare alla CP_1 signora a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli, la somma Pt_1 complessiva di 200,00 euro mensili (100,00 euro per ciascuno); tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita dei minori (vitto, alloggio, mensa scolastica, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona);
5) a decorrere dalla data del ricorso dispone che i genitori si facciano carico, nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare:
pagina 3 di 5 spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.
La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
6) prende atto che il signor acconsente a che la signora percepisca CP_1 Pt_1 integralmente l'assegno unico;
pagina 4 di 5 D) compensa integralmente le spese processuali. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile, tenuta in data 26 febbraio 2025.
La Giudice dr.ssa Silvia Migliori
Il Presidente
dr. Bruno Perla
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