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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 23/07/2025, n. 876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 876 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Barbara Fatale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato, all'esito della trattazione cartolare di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 671 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(avv. Domenico Lioi) TE appellante
E
(avv.ti Maria Grazia Maida e Fabrizio Allegrini) _1 appellato
Oggetto: appello a sentenza del tribunale di Crotone. Decorrenza della rendita da malattia professionale.
Conclusioni: come dai rispettivi atti di causa.
FATTO
1. ha contratto, nell'esercizio delle sue mansioni di TE carpentiere e muratore, plurime malattie che l' , tra il 2013 e il 2018, ha riconosciuto _1 di origine professionale (tendinopatia alla spalla destra, ernia discale, ipoacusia, deficit assoluto dell'acuità visiva nell'occhio destro, esiti di frattura dell'osso frontale, sindrome
Pag. 1 di 5 soggettiva dei traumatizzati cranici) e che ha indennizzato con una rendita commisurata ad un grado di invalidità complessiva del 58 per cento.
2. Con ricorso al tribunale di Crotone del 13.10.2018, egli ha rivendicato il riconoscimento dell'origine professionale di un'ulteriore malattia che lo affligge ad entrambi gli arti inferiori (condropatia femoro rotulea con discreto deficit funzionale in flesso estensione). Il tribunale, recependo le conclusioni del proprio consulente tecnico, ha sì riconosciuto l'origine professionale anche di questa malattia, ma, avendo riscontrato che da essa deriva un danno biologico solo del 5 per cento, inferiore pertanto alla soglia legale di indennizzabilità, ha rigettato – con sentenza del 21.7.2021 – la domanda di prestazione che il ricorrente aveva avanzato in relazione a quella specifica malattia.
3. L'assicurato ha quindi chiesto all' , con istanza del 5.11.2021, di _1 cumulare il grado invalidità così accertato con quello per il quale già fruisce della rendita e, contro il diniego dell' assicuratore, ha nuovamente adito il tribunale di Crotone, CP_2 con ricorso del 20.7.2022, per ottenere la maggiorazione della medesima rendita in forza del rivendicato cumulo e del grado complessivo di menomazione della sua integrità psicofisica da determinarsi mediante consulenza tecnica d'ufficio.
4. Il tribunale, dopo aver escluso che la sua precedente sentenza di rigetto osti al riconoscimento dell'origine professionale dell'ulteriore malattia denunciata dal ricorrente e, anzi, ritenendo di poter recepire le risultanze sul punto della consulenza tecnica che era stata espletata in quel primo processo, ha designato un nuovo consulente per quantificare il grado complessivo delle riscontrate menomazioni di origine lavorativa.
Ha quindi aderito alle conclusioni del proprio consulente nel riconoscere al ricorrente un grado complessivo di invalidità pari al 62 per cento. Si è però discostato dal parere dell'ausiliare in ordine alla decorrenza di tale misura e, sebbene quest'ultimo l'avesse fatta coincidere con la data della domanda amministrativa, ha ritenuto “più corretto” farla coincidere con la “data della visita peritale del 20.6.2023”. Ha quindi condannato l' a corrispondergli l'importo “conseguentemente dovuto”, oltre accessori di legge. _1
Ha compensato tra le parti le spese di lite in ragione della sopravvenienza, rispetto alla fase amministrativa, della maggiorazione che ha accordato al ricorrente.
5. L'assicurato impugna in appello il capo relativo alla decorrenza della maggiore misura della rendita che il tribunale gli ha riconosciuto. Lamenta che la relativa statuizione non è aderente alle “risultanze documentali e processuali”, e si risolve in una
Pag. 2 di 5 immotivata divergenza dalle valutazioni espresse dai consulenti tecnici d'ufficio che, nei due successivi giudizi, si sono pronunciati sul punto. Censura, di conseguenza, anche la compensazione delle spese di lite. Chiede, pertanto, che il diritto alla riliquidazione della rendita gli sia accordato a far data dalla domanda amministrativa e che le spese di lite siano poste a carico dell' . _1
6. L' , nel richiamarsi alle difese già svolte in primo grado, ha comunque _1 chiesto il rigetto dell'appello assumendolo infondato.
7. Disposta la trattazione scritta dell'udienza di discussione, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e acquisite le note depositate dalle parti, il Collegio decide con la presente sentenza.
DIRITTO
8. L'appello è fondato.
9. Preliminarmente si osserva che le difese che l' ha riproposto, con un _1 generico richiamo alla propria memoria di costituzione di primo grado, sono state disattese dal tribunale che ha ritenuto di non ravvisare nella sua pregressa pronuncia di rigetto alcun ostacolo alla postulata unificazione delle accertate malattie professionali e alla conseguente attribuzione della maggiorazione della rendita di cui l'assicurato fruisce.
La relativa decisione, che non forma oggetto di appello incidentale, è dunque passata in giudicato e, come tale, preclude la disamina di quelle stesse difese che l' si è _1 limitato a richiamare.
10. Nel merito, l'appellante ha ragione a dolersi dell'apodittica motivazione con la quale il tribunale si è discostato dalle conclusioni del proprio ausiliare tecnico in ordine alla decorrenza della maggiorazione della rendita che gli ha accordato. Poco è a dirsi, invero, sulla necessità per il giudice che non intenda recepire le valutazioni del consulente tecnico d'ufficio di indicare analiticamente le ragioni del proprio dissenso (Cass.
15590/2001). Ma tanto non si ravvia nel caso di specie, in cui tribunale, senza alcuna motivazione specifica, ha fatto coincidere la decorrenza della riconosciuta maggiorazione con la data della visita peritale, nonostante che l'insorgenza della patologia responsabile dell'aggravamento risalga, pacificamente, ad un momento anteriore.
11. Lo confermano i dati che si evincono non solo dalla relazione di consulenza redatta in questo secondo giudizio, ma già da quella che il tribunale aveva recepito nel
Pag. 3 di 5 primo giudizio. Anche il consulente che all'epoca era stato interpellato aveva infatti riconosciuto il consolidamento dei postumi permanenti della nuova malattia professionale già al momento in cui, con istanza del 22.11.2017, l'assicurato aveva chiesto all' _1 di indennizzarla.
12. Nello stesso senso depone, del resto, quanto lo stesso consulente tecnico dell' afferma (in base a ciò che l'Istituto riporta nella propria memoria costituiva _1
d'appello) quando ammette che “solo al momento dell'accertamento dell'ultima menomazione” è possibile procedere alla “unifica delle preesistenze”.
13. È dunque da quel momento, dal quale i consulenti medici che si sono pronunciati sul punto hanno accertato l'insorgenza dell'ultima menomazione, che si può chiedere l'unificazione dei postumi da essa provocati con quelli delle altre tecnopatie già indennizzate.
14. Sennonché, in materia vige il principio per cui il titolare del diritto ad una prestazione deve manifestare la propria volontà di farlo valere e la manifestazione di tale volontà costituisce il momento di decorrenza del diritto stesso. Questo principio è enunciato dagli artt. 83 e 137, c. 1, del DPR n. 1124/1965 proprio con riguardo alla domanda di revisione della rendita per aggravamento. E, nella specie, siffatta domanda di maggiorazione della rendita, per effetto dell'aggravamento determinato dalla nuova malattia, è stata formulata dall'assicurato solo in data 5.11.2021: è lui stesso, infatti, a documentarlo (cfr. doc. denominato “accettazione richiesta ricongiunzione punteggio” che è allegato al fascicolo attoreo di primo grado).
15. Ne consegue, in riforma parziale della gravata sentenza, che la revisione della rendita spettante all'assicurato va fatta decorrere da quella data. Da essa quindi l' _1
è tenuto a corrispondergli la differenza tra il minor importo della rendita che gli ha già erogato e l'importo maggiore del rateo che gli spetta.
16. Sul differenziale arretrato dovrà erogargli anche gli accessori, nei limiti dettati dall'art. 16, c. 6, della l. n. 412/1992, dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa sino al soddisfo (Cass. 1241/1989).
17. L'accoglimento dell'appello nei predetti termini rende priva di fondamento la compensazione delle spese processuali decisa dal tribunale e impone di regolarle in base alla soccombenza, distraendole in favore del richiedente procuratore attoreo.
Pag. 4 di 5
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da TE
, con ricorso depositato il 18.6.2024, avverso la sentenza del Tribunale di
[...]
Crotone, giudice del lavoro, n. 62/24, pubblicata in data 30.1.2024, così provvede:
1. Accoglie l'appello e in parziale riforma della gravata sentenza: a) riconosce all'appellante il diritto alla riliquidazione nella misura del 62 per cento della rendita in godimento a decorrere dalla data del 5.11.2021; b) condanna l' _1 ad erogargli il relativo differenziale oltre accessori di legge a decorrere dal 121° giorno successivo a quella data e sino al soddisfo;
2. Condanna l' a rifondere all'appellante le spese processuali che, distratte a _1 favore del suo difensore, liquida in 2.700 euro per il primo grado e in 3.000 euro per il secondo, oltre accessori e rimborsi di legge.
3. Conferma nel resto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 07/07/2025.
Il Consigliere estensore La Presidente dott. Rosario Murgida dott.ssa Barbara Fatale
Pag. 5 di 5
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Barbara Fatale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato, all'esito della trattazione cartolare di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 671 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(avv. Domenico Lioi) TE appellante
E
(avv.ti Maria Grazia Maida e Fabrizio Allegrini) _1 appellato
Oggetto: appello a sentenza del tribunale di Crotone. Decorrenza della rendita da malattia professionale.
Conclusioni: come dai rispettivi atti di causa.
FATTO
1. ha contratto, nell'esercizio delle sue mansioni di TE carpentiere e muratore, plurime malattie che l' , tra il 2013 e il 2018, ha riconosciuto _1 di origine professionale (tendinopatia alla spalla destra, ernia discale, ipoacusia, deficit assoluto dell'acuità visiva nell'occhio destro, esiti di frattura dell'osso frontale, sindrome
Pag. 1 di 5 soggettiva dei traumatizzati cranici) e che ha indennizzato con una rendita commisurata ad un grado di invalidità complessiva del 58 per cento.
2. Con ricorso al tribunale di Crotone del 13.10.2018, egli ha rivendicato il riconoscimento dell'origine professionale di un'ulteriore malattia che lo affligge ad entrambi gli arti inferiori (condropatia femoro rotulea con discreto deficit funzionale in flesso estensione). Il tribunale, recependo le conclusioni del proprio consulente tecnico, ha sì riconosciuto l'origine professionale anche di questa malattia, ma, avendo riscontrato che da essa deriva un danno biologico solo del 5 per cento, inferiore pertanto alla soglia legale di indennizzabilità, ha rigettato – con sentenza del 21.7.2021 – la domanda di prestazione che il ricorrente aveva avanzato in relazione a quella specifica malattia.
3. L'assicurato ha quindi chiesto all' , con istanza del 5.11.2021, di _1 cumulare il grado invalidità così accertato con quello per il quale già fruisce della rendita e, contro il diniego dell' assicuratore, ha nuovamente adito il tribunale di Crotone, CP_2 con ricorso del 20.7.2022, per ottenere la maggiorazione della medesima rendita in forza del rivendicato cumulo e del grado complessivo di menomazione della sua integrità psicofisica da determinarsi mediante consulenza tecnica d'ufficio.
4. Il tribunale, dopo aver escluso che la sua precedente sentenza di rigetto osti al riconoscimento dell'origine professionale dell'ulteriore malattia denunciata dal ricorrente e, anzi, ritenendo di poter recepire le risultanze sul punto della consulenza tecnica che era stata espletata in quel primo processo, ha designato un nuovo consulente per quantificare il grado complessivo delle riscontrate menomazioni di origine lavorativa.
Ha quindi aderito alle conclusioni del proprio consulente nel riconoscere al ricorrente un grado complessivo di invalidità pari al 62 per cento. Si è però discostato dal parere dell'ausiliare in ordine alla decorrenza di tale misura e, sebbene quest'ultimo l'avesse fatta coincidere con la data della domanda amministrativa, ha ritenuto “più corretto” farla coincidere con la “data della visita peritale del 20.6.2023”. Ha quindi condannato l' a corrispondergli l'importo “conseguentemente dovuto”, oltre accessori di legge. _1
Ha compensato tra le parti le spese di lite in ragione della sopravvenienza, rispetto alla fase amministrativa, della maggiorazione che ha accordato al ricorrente.
5. L'assicurato impugna in appello il capo relativo alla decorrenza della maggiore misura della rendita che il tribunale gli ha riconosciuto. Lamenta che la relativa statuizione non è aderente alle “risultanze documentali e processuali”, e si risolve in una
Pag. 2 di 5 immotivata divergenza dalle valutazioni espresse dai consulenti tecnici d'ufficio che, nei due successivi giudizi, si sono pronunciati sul punto. Censura, di conseguenza, anche la compensazione delle spese di lite. Chiede, pertanto, che il diritto alla riliquidazione della rendita gli sia accordato a far data dalla domanda amministrativa e che le spese di lite siano poste a carico dell' . _1
6. L' , nel richiamarsi alle difese già svolte in primo grado, ha comunque _1 chiesto il rigetto dell'appello assumendolo infondato.
7. Disposta la trattazione scritta dell'udienza di discussione, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e acquisite le note depositate dalle parti, il Collegio decide con la presente sentenza.
DIRITTO
8. L'appello è fondato.
9. Preliminarmente si osserva che le difese che l' ha riproposto, con un _1 generico richiamo alla propria memoria di costituzione di primo grado, sono state disattese dal tribunale che ha ritenuto di non ravvisare nella sua pregressa pronuncia di rigetto alcun ostacolo alla postulata unificazione delle accertate malattie professionali e alla conseguente attribuzione della maggiorazione della rendita di cui l'assicurato fruisce.
La relativa decisione, che non forma oggetto di appello incidentale, è dunque passata in giudicato e, come tale, preclude la disamina di quelle stesse difese che l' si è _1 limitato a richiamare.
10. Nel merito, l'appellante ha ragione a dolersi dell'apodittica motivazione con la quale il tribunale si è discostato dalle conclusioni del proprio ausiliare tecnico in ordine alla decorrenza della maggiorazione della rendita che gli ha accordato. Poco è a dirsi, invero, sulla necessità per il giudice che non intenda recepire le valutazioni del consulente tecnico d'ufficio di indicare analiticamente le ragioni del proprio dissenso (Cass.
15590/2001). Ma tanto non si ravvia nel caso di specie, in cui tribunale, senza alcuna motivazione specifica, ha fatto coincidere la decorrenza della riconosciuta maggiorazione con la data della visita peritale, nonostante che l'insorgenza della patologia responsabile dell'aggravamento risalga, pacificamente, ad un momento anteriore.
11. Lo confermano i dati che si evincono non solo dalla relazione di consulenza redatta in questo secondo giudizio, ma già da quella che il tribunale aveva recepito nel
Pag. 3 di 5 primo giudizio. Anche il consulente che all'epoca era stato interpellato aveva infatti riconosciuto il consolidamento dei postumi permanenti della nuova malattia professionale già al momento in cui, con istanza del 22.11.2017, l'assicurato aveva chiesto all' _1 di indennizzarla.
12. Nello stesso senso depone, del resto, quanto lo stesso consulente tecnico dell' afferma (in base a ciò che l'Istituto riporta nella propria memoria costituiva _1
d'appello) quando ammette che “solo al momento dell'accertamento dell'ultima menomazione” è possibile procedere alla “unifica delle preesistenze”.
13. È dunque da quel momento, dal quale i consulenti medici che si sono pronunciati sul punto hanno accertato l'insorgenza dell'ultima menomazione, che si può chiedere l'unificazione dei postumi da essa provocati con quelli delle altre tecnopatie già indennizzate.
14. Sennonché, in materia vige il principio per cui il titolare del diritto ad una prestazione deve manifestare la propria volontà di farlo valere e la manifestazione di tale volontà costituisce il momento di decorrenza del diritto stesso. Questo principio è enunciato dagli artt. 83 e 137, c. 1, del DPR n. 1124/1965 proprio con riguardo alla domanda di revisione della rendita per aggravamento. E, nella specie, siffatta domanda di maggiorazione della rendita, per effetto dell'aggravamento determinato dalla nuova malattia, è stata formulata dall'assicurato solo in data 5.11.2021: è lui stesso, infatti, a documentarlo (cfr. doc. denominato “accettazione richiesta ricongiunzione punteggio” che è allegato al fascicolo attoreo di primo grado).
15. Ne consegue, in riforma parziale della gravata sentenza, che la revisione della rendita spettante all'assicurato va fatta decorrere da quella data. Da essa quindi l' _1
è tenuto a corrispondergli la differenza tra il minor importo della rendita che gli ha già erogato e l'importo maggiore del rateo che gli spetta.
16. Sul differenziale arretrato dovrà erogargli anche gli accessori, nei limiti dettati dall'art. 16, c. 6, della l. n. 412/1992, dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa sino al soddisfo (Cass. 1241/1989).
17. L'accoglimento dell'appello nei predetti termini rende priva di fondamento la compensazione delle spese processuali decisa dal tribunale e impone di regolarle in base alla soccombenza, distraendole in favore del richiedente procuratore attoreo.
Pag. 4 di 5
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da TE
, con ricorso depositato il 18.6.2024, avverso la sentenza del Tribunale di
[...]
Crotone, giudice del lavoro, n. 62/24, pubblicata in data 30.1.2024, così provvede:
1. Accoglie l'appello e in parziale riforma della gravata sentenza: a) riconosce all'appellante il diritto alla riliquidazione nella misura del 62 per cento della rendita in godimento a decorrere dalla data del 5.11.2021; b) condanna l' _1 ad erogargli il relativo differenziale oltre accessori di legge a decorrere dal 121° giorno successivo a quella data e sino al soddisfo;
2. Condanna l' a rifondere all'appellante le spese processuali che, distratte a _1 favore del suo difensore, liquida in 2.700 euro per il primo grado e in 3.000 euro per il secondo, oltre accessori e rimborsi di legge.
3. Conferma nel resto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 07/07/2025.
Il Consigliere estensore La Presidente dott. Rosario Murgida dott.ssa Barbara Fatale
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