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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 08/10/2025, n. 1958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1958 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. IV PU, all'esito dell'udienza del giorno 08/10/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1127 - 2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
), rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Parte_1 C.F._1
Dibitonto
PARTE RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Luigi Lorusso
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: opposizione avverso avviso di addebito (art. 24 D.lgs. n. 46/1999)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 5.2.2024, adiva l'intestato Tribunale del Parte_1
Lavoro, proponendo opposizione avverso l'avviso di addebito n. 343 2023 00013200 83 000, CP_ notificatogli il 29.12.2023, con il quale gli era stato intimato dall' il pagamento della complessiva somma di euro 4.559,10, a titolo di contributi I.V.S. e relative sanzioni in favore della Gestione Commercianti per il periodo 01/2021-12/2022.
A sostegno dell'opposizione il predetto opponente contestava la fondatezza della pretesa contributiva, deducendo: che, per il periodo dal 16.6.2011 al 2.8.2018, egli era stato titolare dell'omonima impresa individuale, esercente l'attività di fabbricazione di articoli in materie plastiche, regolarmente versando, per detto periodo, i contributi dovuti alla Gestione
Commercianti; che, a far data dal 31.3.2017, egli aveva assunto la carica di amministratore unico della quale società esercente la vendita/commercio all'ingrosso e al CP_2 dettaglio (ed anche on-line) di arredamenti e attrezzature per parrucchieri e saloni di bellezza, con sede in Manfredonia lungo la Strada Statale 89 al km 172 + 310; che, in particolare, esso istante si era limitato a svolgere esclusivamente le funzioni di amministratore unico, occupandosi della direzione dell'attività aziendale e, in particolare, solo dell'organizzazione dei fattori della produzione.
Tanto esposto in fatto, e rimarcata l'illegittimità della sua iscrizione d'ufficio nella Gestione
Commercianti, la parte opponente concludeva per l'annullamento dell'avviso di addebito opposto, con vittoria di spese.
Sospesa – con decreto inaudita altera parte – l'efficacia esecutiva dell'avviso impugnato ed instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' convenuto, il quale resisteva al ricorso, CP_3 invocandone il rigetto.
Espletata l'istruzione probatoria, all'esito dell'udienza dell'8.10.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. L'odierna opposizione – senz'altro ammissibile, siccome proposta entro il termine perentorio di 40 giorni, quale previsto, a pena di decadenza, dall'art. 24, comma 5, del D.lgs.
n. 46/1999 – è fondata e va accolta, per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Al fine di una ricostruzione sistematica della fattispecie sottoposta all'odierno vaglio, appare opportuno riprodurre, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., i principali passaggi argomentativi contenuti nella sentenza n. 1821 del 22.11.2022, pronunciata dalla Corte
d'Appello di Bari-Sezione Lavoro in una fattispecie similare.
“Brevemente, quanto alla disciplina dei presupposti dell'iscrizione alla gestione speciale commerciante dell'assicurazione generale obbligatoria, giova rammentare che la legge 27 novembre 1960 n. 1397, con la quale è stata istituita l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciale (ai quali è stata poi estesa dalla legge 22 luglio 1966, n. 613 l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia), prevedeva l'obbligo dell'iscrizione per gli esercenti di piccole imprese commerciali per i quali ricorressero le seguenti condizioni: "a) siano titolari o conduttori in proprio di imprese organizzate prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado e sempreché l'imponibile annuo di ricchezza mobile relativo alla attività della impresa commerciale non superi i tre milioni di lire;
b) abbiano la piena responsabilità della azienda ed assumano tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione e alla sua gestione;
c) partecipino personalmente e materialmente al lavoro aziendale con carattere di continuità; d) siano muniti, limitatamente agli esercenti
2 di piccole imprese commerciali, della licenza prevista per l'esercizio della loro attività dalle seguenti disposizioni di legge...".
L'art. 2 della legge stabiliva che "Qualora la piccola impresa commerciale sia costituita in forma di società in nome collettivo, per titolari di impresa si intendono tutti i soci che rivestono singolarmente i requisiti richiesti dall'articolo 1, lettere a), b), c) e d). Le norme di cui alla presente legge non si applicano alle imprese che abbiano personalità giuridica".
L'art. 1 è stato oggetto di successivi interventi modificativi (art. 1 della legge n. 1088/1971; art. 29 della legge n. 160/1975) attraverso i quali l'obbligo dell'iscrizione è stato esteso ai familiari coadiutori preposti al punto vendita ed è stato affermato a prescindere dall'ammontare del volume di affari dell'impresa commerciale.
Quanto al requisito di cui alla lett. c), la partecipazione personale e materiale al lavoro aziendale con carattere di continuità è stata sostituita dalla partecipazione personale "con carattere di abitualità e prevalenza".
Con l'art. 1, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 il legislatore è nuovamente intervenuto a disciplinare la materia e, sostanzialmente, ha esteso l'obbligo dell'iscrizione anche ai soci delle società a responsabilità limitata, per i quali è stata esclusa la necessità del requisito di cui alla lettera b), ossia della diretta assunzione degli oneri e dei rischi relativi alla gestione dell'attività.
Perché, quindi, sorga l'obbligo dell'iscrizione per i singoli soci è comunque richiesta anche l'ulteriore condizione di cui alla lettera c) ed è, quindi, necessaria la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
In altri termini, quanto ai requisiti che devono ricorrere per l'iscrizione alla gestione commercianti è ancora attuale quanto affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 3240 del 12.2.2010, nella quale è stato evidenziato che "detta assicurazione è posta a protezione, fin dalla sua iniziale introduzione, non già dell'elemento imprenditoriale del lavoratore autonomo, sia esso commerciante, coltivatore diretto o artigiano, ma del fatto che tutti costoro sono accomunati ai lavoratori dipendenti dall'espletamento di attività lavorativa abituale, nel suo momento esecutivo, connotandosi detto impegno personale come elemento prevalente (rispetto agli altri fattori produttivi) all'interno dell'impresa” (così Cass., Sez. lav.,
Sent. n. 3835/2016).
Come osservato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 24898 del 2010, senza dubbio la lett. c) del comma 203 cit. ha previsto, sia pure in maniera implicita, l'assoggettabilità all'assicurazione commercianti anche dei soci della società a responsabilità limitata, nel concorso degli altri requisiti di legge, nel momento in cui ha previsto la non applicabilità nei
3 loro confronti del requisito specifico della «piena responsabilità dell'impresa», con l'assunzione dei relativi oneri e rischi.
Quest'ultima specificazione, resa necessaria dal regime giuridico proprio delle s.r.l., «… deve formare oggetto di una valutazione interpretativa adeguata, che tenga conto delle suddette ragioni specifiche della non applicazione ai soci di s.r.l. del requisito della illimitata responsabilità e individui il tipo di collaborazione all'attività della società che comunque il socio deve svolgere affinché sia concepibile la sua iscrizione all'assicurazione commercianti». Quanto ai presupposti per l'iscrizione alla Gestione commercianti del socio amministratore di s.r.l., si è precisato che qualora il socio amministratore di una società a responsabilità limitata partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, ha l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, mentre, qualora si limiti ad esercitare l'attività di amministratore, deve essere iscritto alla sola gestione separata, operando le due attività su piani giuridici differenti, in quanto la prima è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il concorso dell'opera prestata dai soci e dagli altri lavoratori, e la seconda alla esecuzione del contratto di società sulla base di una relazione di immedesimazione organica volta, a seconda della concreta delega, alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza (v. Cass. 10426/18).
Una volta stabilito che per il socio amministratore di società che partecipi all'attività aziendale vi possa essere in via di principio la c.d. “doppia iscrizione” consentita dalla legge
(in base alla norma interpretativa contenuta nell'art. 12, comma 11, del d.l. n. 78 del 2010, conv. in l. n. 122 del 2010), rimane pur sempre da accertare in concreto, cioè in ogni singola fattispecie, il presupposto della partecipazione personale all'attività aziendale commerciale in modo abituale e prevalente ai fini dell'iscrizione alla gestione commercianti, dovendosi dare comunque applicazione all'art. 1, comma 203, della l. n. 662 cit.
La Corte di Cassazione ha altresì affermato: «In tema di iscrizione alla gestione commercianti, i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività del socio di s.r.l. sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto stesso in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali); tale accezione del requisito della “prevalenza” meglio si attaglia alla lettera dell'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, volto a valorizzare l'elemento del lavoro personale, ed alla sua ratio, includendo nell'area di applicazione della norma tutti i casi in cui l'attività del socio, ancorché abituale e prevalente rispetto al resto delle sue attività, non
4 possa essere ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi dell'impresa» (v.
Cass. 4440/17; in senso conforme v. anche Cass. 19273/18).
Secondo la più recente giurisprudenza della Corte di cassazione, invero, il requisito della partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza deve essere inteso in relazione ad un criterio non predeterminato di tempo e di reddito, da accertarsi cioè in senso relativo e soggettivo, ossia facendo riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto considerato in seno alla stessa attività aziendale costituente l'oggetto sociale della s.r.l. (ovviamente al netto dell'attività esercitata in quanto amministratore), e non già comparativamente con riferimento a tutti gli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell'impresa.
Tale tesi meglio si attaglia all'interpretazione più logica della norma volta a valorizzare l'elemento del lavoro personale, come peraltro affermato nella stessa sentenza delle Sezioni
Unite n. 3240 del 2010.
Essa, inoltre, aderisce maggiormente alla ratio estensiva dell'obbligo assicurativo introdotto dal legislatore per i soci di s.r.l. con la norma in esame, evitando di restringere l'area di applicazione dell'assicurazione commercianti e di lasciare fuori di essa tutti i casi in cui l'attività del socio di s.r.l., ancorché rilevante ed abituale, non venga ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi.
In base ai lavori preparatori, per come risulta anche dal parere n. 926/1998 reso dal
Consiglio di Stato su interpello del Ministero del Lavoro, la norma dettata dal comma 203 era finalizzata infatti ad eliminare, tra l'altro, i dubbi che erano stati sollevati a proposito dell'iscrizione nella gestione dei soci di s.r.l. e ad evitare che grazie allo schermo della struttura societaria la prestazione di lavoro resa dal socio nell'impresa sociale fosse sottratta alla contribuzione previdenziale.
Nel contempo, essa era volta a superare la preesistente disparità di trattamento dei titolari di ditte individuali e dei soci di società di persone rispetto ai soci di società a responsabilità limitata.
In tale logica estensiva ed unificante diventa necessario considerare quindi la partecipazione al lavoro aziendale, ma, come già osservato dalla Cassazione (sent. n. 5360 del 2012) deve altresì precisarsi che, stante l'ampiezza della dizione usata dal legislatore, per partecipazione personale al lavoro aziendale deve intendersi non soltanto l'espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche di un'attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale, posto che anche con tale attività il socio offre il proprio personale apporto all'attività di impresa, ingerendosi direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo
5 della stessa. Tuttavia la partecipazione personale al lavoro aziendale in modo abituale e prevalente (anche attraverso un'attività di coordinamento e direttiva) è cosa diversa e non può essere scambiata con l'espletamento dell'attività di amministratore per la quale il socio è tenuto ad iscriversi alla gestione separata.
Occorre distinguere perciò tra prestazione di lavoro ed attività di amministratore: la distinzione delle due posizioni è alla base dei dati normativi di partenza posto che, appunto, la legge ai fini della iscrizione alla gestione commercianti richiede come titolo che il socio partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, mentre qualora il socio si limiti ad esercitare l'attività di amministratore egli dovrà essere iscritto alla gestione separata. Non possono perciò confondersi, già sul piano logico giuridico, l'attività inerente al ruolo di amministratore con quella esercitata come lavoratore, neppure quando questa seconda attività si esplica al livello più elevato dell'organizzazione e della direzione.
Si tratta di attività che rimangono su piani giuridici differenti, dal momento che l'attività di amministratore si basa su una relazione di immedesimazione organica o al limite di mandato ex art. 2260 c.c. e comporta, a seconda della concreta delega, la partecipazione ad una attività di gestione, l'espletamento di una attività di impulso e di rappresentanza che è rivolta ad eseguire il contratto di società assicurando il funzionamento dell'organismo sociale e sotto certi aspetti la sua stessa esistenza.
L'attività lavorativa è invece rivolta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, al suo raggiungimento operativo, attraverso il concorso dell'opera prestata a favore della società dai soci e dagli altri lavoratori subordinati o autonomi (v. per queste condivisibili considerazioni Cass. 10426/18, in motivazione).
Ciò conferma l'indirizzo, che può dirsi ormai consolidato, che ritiene presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti che sia provato lo svolgimento di un'attività commerciale (v. Cass. 3835/16 e 5210/17), per cui, con riferimento alle società, non è sufficiente la qualità di amministratore a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza (v. sul punto Cass. 26657/18, che si richiama a Cass. 10426/18).
Negli stessi termini vedasi, con specifico riferimento a una società di persone, Cass.
5210/2017 ("nelle società in accomandita semplice, in forza dell'art. 1, comma 203, della l. n.
662 del 1996, che ha modificato l'art. 29 della l. n. 160 del 1975, e dell'art. 3 della l. n. 45 del
1986, la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria
6 anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza - nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti la sola dichiarazione dell'interessato, priva di valore confessorio, di svolgere attività commerciale con carattere di abitualità e prevalenza all'interno della s.a.s. di cui era socio accomandatario") e Cass. 3835/2016 ("Nelle società in accomandita semplice, in forza dell'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, che ha modificato l'art. 29 della l. n. 160 del
1975, e dell'art. 3 della l. n. 45 del 1986, la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui prova è a carico dell'istituto assicuratore")”.
2.2. L'applicazione dei suesposti principi alla presente fattispecie conduce all'accoglimento CP_ del ricorso, atteso che, nel caso in esame, l' non ha provato il coinvolgimento diretto dell' nel lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, essendo emerso, Parte_1 al contrario, come l'odierno opponente si sia limitato a ricoprire, nel periodo controverso, la carica di amministratore unico in seno alla CP_2
Viene subito in rilievo, a tal fine, la deposizione di la quale – dopo aver Tes_1 dichiarato di lavorare alle dipendenze della predetta società, “da gennaio del 2021”, con qualifica e mansioni di impiegata amministrativa – ha riferito: che si occupa del Parte_1 coordinamento dei fattori della produzione, assumendo “le decisioni relative ai rapporti di lavoro del personale, alla qualità e quantità dei prodotti da commercializzare, agli investimenti da realizzare per il periodo di cui è causa” (così, nel capitolo 1, integralmente confermato dalla teste); che la società “ad oggi ha cinque dipendenti”, laddove, negli anni
2021 e 2022, risultavano in organico anche i dipendenti (impiegata) e Persona_1 [...]
(magazziniere); che “le decisioni finali, in particolare sulla quantità e qualità Parte_2 di merce da commercializzare, erano prese con la supervisione di , su iniziativa di Parte_1 noi dipendenti”; che “i rapporti con fornitori, clienti e banche erano intrattenuti all'epoca da
” (cfr. verbale di udienza del 6.11.2024). Persona_1
Di segno conforme è la testimonianza di , qualificatasi come “impiegata Persona_1 amministrativa da dicembre 2018 fino a novembre 2024”, la quale ha riferito: “ADR: Nel periodo in cui ho lavorato , legale rappresentante della società, era Parte_1 presente in azienda, sebbene non tutti i giorni, monitorando l'attività di noi dipendenti. Era lui ad impartirci le direttive”.
7 Ha, quindi, soggiunto: “ADR: Le decisioni relative alla qualità e alla quantità dei prodotti da commercializzare erano assunte da ” (cfr. verbale di udienza del 5.2.2025). Parte_1
Il teste escusso alla medesima udienza, si è, invece, limitato a rievocare la Testimone_2 circostanza (risalente al 2021) in cui egli si recò presso il punto vendita della società per acquistare degli arredi per il suo negozio di parrucchiere, precisando che, in quell'occasione, fu seguito “dalle ragazze addette alla vendita”.
Il teste ha, dal canto suo, dichiarato di aver lavorato “nei primi sei mesi del Testimone_3
2022” alle dipendenze della quale addetto al back office ed alla CP_2 predisposizione dei listini nonché al caricamento di fotografie nel programma gestionale, aggiungendo: “ADR: Quando ho lavorato per la era presente CP_2 Parte_1
, il quale era il capo e dava le direttive” (cfr. verbale di udienza del 14.5.2025).
[...]
Ha, quindi, riferito che i fornitori avevano contatti sia con che con i dipendenti. Parte_1
Da ultimo, il teste (magazziniere) – dopo aver dichiarato che la sua Testimone_4 attività lavorativa si svolge “lontano dagli uffici amministrativi” – ha ricordato di aver sostenuto il colloquio di assunzione “con degli addetti all'assunzione, non con
”, precisando, da ultimo, che “i rapporti con i fornitori sono intrattenuti dagli Parte_1 uffici preposti” (cfr. verbale di udienza del 14.5.2025).
2.3. Orbene, dalle deposizioni testimoniali passate in rassegna traspare come si sia Parte_1 limitato a svolgere, nel periodo cui attiene la pretesa contributiva, i compiti tipici dell'amministratore, avendo egli espletato un'attività di impulso, supervisione e controllo, laddove l'attività finalizzata alla concreta realizzazione dello scopo sociale ed al suo raggiungimento operativo è stata sostanzialmente demandata ai dipendenti e/o collaboratori della società (in tal senso, si veda pure Cass. Sez. Lav. n. 1759/2021: nella specie, la Suprema
Corte ha confermato la sentenza con cui la Corte territoriale aveva ritenuto che l'attività di supervisione e di referente per i clienti e i fornitori o l'assunzione di un dipendente rientrasse nelle normali incombenze dell'amministratore).
In difetto, pertanto, dei presupposti normativamente previsti ai fini dell'iscrizione dell'opponente nella Gestione Commercianti, e rimarcato che il relativo onere probatorio CP_ gravava senz'altro sull' conformemente al criterio di riparto previsto dall'art. 2697, comma 1, cod. civ. (ex plurimis, Cass. Sez. Lav. n. 3635/2020), non resta che accogliere l'opposizione e, per l'effetto, annullare l'avviso di addebito opposto.
3. Le spese di lite – liquidate secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022, con l'aumento del 10% ex art. 4, comma 1-bis, D.M. n. 147 cit., stante l'impiego di collegamenti
8 ipertestuali volti ad agevolare la consultazione dei documenti – seguono la soccombenza CP_ dell' e vengono distratte in favore dell'Avv. Marco Dibitonto, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione lavoro, in persona del Giudice designato, dott. IV PU, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1127/2024 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di addebito n. 343 2023 00013200 83
000; CP_ b) condanna l' alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 1.443,20, oltre i.v.a.,
c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Marco Dibitonto.
Foggia, all'esito dell'udienza del giorno 08/10/2025
Il Giudice
IV PU
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. IV PU, all'esito dell'udienza del giorno 08/10/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1127 - 2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
), rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Parte_1 C.F._1
Dibitonto
PARTE RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Luigi Lorusso
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: opposizione avverso avviso di addebito (art. 24 D.lgs. n. 46/1999)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 5.2.2024, adiva l'intestato Tribunale del Parte_1
Lavoro, proponendo opposizione avverso l'avviso di addebito n. 343 2023 00013200 83 000, CP_ notificatogli il 29.12.2023, con il quale gli era stato intimato dall' il pagamento della complessiva somma di euro 4.559,10, a titolo di contributi I.V.S. e relative sanzioni in favore della Gestione Commercianti per il periodo 01/2021-12/2022.
A sostegno dell'opposizione il predetto opponente contestava la fondatezza della pretesa contributiva, deducendo: che, per il periodo dal 16.6.2011 al 2.8.2018, egli era stato titolare dell'omonima impresa individuale, esercente l'attività di fabbricazione di articoli in materie plastiche, regolarmente versando, per detto periodo, i contributi dovuti alla Gestione
Commercianti; che, a far data dal 31.3.2017, egli aveva assunto la carica di amministratore unico della quale società esercente la vendita/commercio all'ingrosso e al CP_2 dettaglio (ed anche on-line) di arredamenti e attrezzature per parrucchieri e saloni di bellezza, con sede in Manfredonia lungo la Strada Statale 89 al km 172 + 310; che, in particolare, esso istante si era limitato a svolgere esclusivamente le funzioni di amministratore unico, occupandosi della direzione dell'attività aziendale e, in particolare, solo dell'organizzazione dei fattori della produzione.
Tanto esposto in fatto, e rimarcata l'illegittimità della sua iscrizione d'ufficio nella Gestione
Commercianti, la parte opponente concludeva per l'annullamento dell'avviso di addebito opposto, con vittoria di spese.
Sospesa – con decreto inaudita altera parte – l'efficacia esecutiva dell'avviso impugnato ed instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' convenuto, il quale resisteva al ricorso, CP_3 invocandone il rigetto.
Espletata l'istruzione probatoria, all'esito dell'udienza dell'8.10.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. L'odierna opposizione – senz'altro ammissibile, siccome proposta entro il termine perentorio di 40 giorni, quale previsto, a pena di decadenza, dall'art. 24, comma 5, del D.lgs.
n. 46/1999 – è fondata e va accolta, per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Al fine di una ricostruzione sistematica della fattispecie sottoposta all'odierno vaglio, appare opportuno riprodurre, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., i principali passaggi argomentativi contenuti nella sentenza n. 1821 del 22.11.2022, pronunciata dalla Corte
d'Appello di Bari-Sezione Lavoro in una fattispecie similare.
“Brevemente, quanto alla disciplina dei presupposti dell'iscrizione alla gestione speciale commerciante dell'assicurazione generale obbligatoria, giova rammentare che la legge 27 novembre 1960 n. 1397, con la quale è stata istituita l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciale (ai quali è stata poi estesa dalla legge 22 luglio 1966, n. 613 l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia), prevedeva l'obbligo dell'iscrizione per gli esercenti di piccole imprese commerciali per i quali ricorressero le seguenti condizioni: "a) siano titolari o conduttori in proprio di imprese organizzate prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado e sempreché l'imponibile annuo di ricchezza mobile relativo alla attività della impresa commerciale non superi i tre milioni di lire;
b) abbiano la piena responsabilità della azienda ed assumano tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione e alla sua gestione;
c) partecipino personalmente e materialmente al lavoro aziendale con carattere di continuità; d) siano muniti, limitatamente agli esercenti
2 di piccole imprese commerciali, della licenza prevista per l'esercizio della loro attività dalle seguenti disposizioni di legge...".
L'art. 2 della legge stabiliva che "Qualora la piccola impresa commerciale sia costituita in forma di società in nome collettivo, per titolari di impresa si intendono tutti i soci che rivestono singolarmente i requisiti richiesti dall'articolo 1, lettere a), b), c) e d). Le norme di cui alla presente legge non si applicano alle imprese che abbiano personalità giuridica".
L'art. 1 è stato oggetto di successivi interventi modificativi (art. 1 della legge n. 1088/1971; art. 29 della legge n. 160/1975) attraverso i quali l'obbligo dell'iscrizione è stato esteso ai familiari coadiutori preposti al punto vendita ed è stato affermato a prescindere dall'ammontare del volume di affari dell'impresa commerciale.
Quanto al requisito di cui alla lett. c), la partecipazione personale e materiale al lavoro aziendale con carattere di continuità è stata sostituita dalla partecipazione personale "con carattere di abitualità e prevalenza".
Con l'art. 1, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 il legislatore è nuovamente intervenuto a disciplinare la materia e, sostanzialmente, ha esteso l'obbligo dell'iscrizione anche ai soci delle società a responsabilità limitata, per i quali è stata esclusa la necessità del requisito di cui alla lettera b), ossia della diretta assunzione degli oneri e dei rischi relativi alla gestione dell'attività.
Perché, quindi, sorga l'obbligo dell'iscrizione per i singoli soci è comunque richiesta anche l'ulteriore condizione di cui alla lettera c) ed è, quindi, necessaria la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
In altri termini, quanto ai requisiti che devono ricorrere per l'iscrizione alla gestione commercianti è ancora attuale quanto affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 3240 del 12.2.2010, nella quale è stato evidenziato che "detta assicurazione è posta a protezione, fin dalla sua iniziale introduzione, non già dell'elemento imprenditoriale del lavoratore autonomo, sia esso commerciante, coltivatore diretto o artigiano, ma del fatto che tutti costoro sono accomunati ai lavoratori dipendenti dall'espletamento di attività lavorativa abituale, nel suo momento esecutivo, connotandosi detto impegno personale come elemento prevalente (rispetto agli altri fattori produttivi) all'interno dell'impresa” (così Cass., Sez. lav.,
Sent. n. 3835/2016).
Come osservato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 24898 del 2010, senza dubbio la lett. c) del comma 203 cit. ha previsto, sia pure in maniera implicita, l'assoggettabilità all'assicurazione commercianti anche dei soci della società a responsabilità limitata, nel concorso degli altri requisiti di legge, nel momento in cui ha previsto la non applicabilità nei
3 loro confronti del requisito specifico della «piena responsabilità dell'impresa», con l'assunzione dei relativi oneri e rischi.
Quest'ultima specificazione, resa necessaria dal regime giuridico proprio delle s.r.l., «… deve formare oggetto di una valutazione interpretativa adeguata, che tenga conto delle suddette ragioni specifiche della non applicazione ai soci di s.r.l. del requisito della illimitata responsabilità e individui il tipo di collaborazione all'attività della società che comunque il socio deve svolgere affinché sia concepibile la sua iscrizione all'assicurazione commercianti». Quanto ai presupposti per l'iscrizione alla Gestione commercianti del socio amministratore di s.r.l., si è precisato che qualora il socio amministratore di una società a responsabilità limitata partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, ha l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, mentre, qualora si limiti ad esercitare l'attività di amministratore, deve essere iscritto alla sola gestione separata, operando le due attività su piani giuridici differenti, in quanto la prima è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il concorso dell'opera prestata dai soci e dagli altri lavoratori, e la seconda alla esecuzione del contratto di società sulla base di una relazione di immedesimazione organica volta, a seconda della concreta delega, alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza (v. Cass. 10426/18).
Una volta stabilito che per il socio amministratore di società che partecipi all'attività aziendale vi possa essere in via di principio la c.d. “doppia iscrizione” consentita dalla legge
(in base alla norma interpretativa contenuta nell'art. 12, comma 11, del d.l. n. 78 del 2010, conv. in l. n. 122 del 2010), rimane pur sempre da accertare in concreto, cioè in ogni singola fattispecie, il presupposto della partecipazione personale all'attività aziendale commerciale in modo abituale e prevalente ai fini dell'iscrizione alla gestione commercianti, dovendosi dare comunque applicazione all'art. 1, comma 203, della l. n. 662 cit.
La Corte di Cassazione ha altresì affermato: «In tema di iscrizione alla gestione commercianti, i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività del socio di s.r.l. sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto stesso in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali); tale accezione del requisito della “prevalenza” meglio si attaglia alla lettera dell'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, volto a valorizzare l'elemento del lavoro personale, ed alla sua ratio, includendo nell'area di applicazione della norma tutti i casi in cui l'attività del socio, ancorché abituale e prevalente rispetto al resto delle sue attività, non
4 possa essere ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi dell'impresa» (v.
Cass. 4440/17; in senso conforme v. anche Cass. 19273/18).
Secondo la più recente giurisprudenza della Corte di cassazione, invero, il requisito della partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza deve essere inteso in relazione ad un criterio non predeterminato di tempo e di reddito, da accertarsi cioè in senso relativo e soggettivo, ossia facendo riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto considerato in seno alla stessa attività aziendale costituente l'oggetto sociale della s.r.l. (ovviamente al netto dell'attività esercitata in quanto amministratore), e non già comparativamente con riferimento a tutti gli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell'impresa.
Tale tesi meglio si attaglia all'interpretazione più logica della norma volta a valorizzare l'elemento del lavoro personale, come peraltro affermato nella stessa sentenza delle Sezioni
Unite n. 3240 del 2010.
Essa, inoltre, aderisce maggiormente alla ratio estensiva dell'obbligo assicurativo introdotto dal legislatore per i soci di s.r.l. con la norma in esame, evitando di restringere l'area di applicazione dell'assicurazione commercianti e di lasciare fuori di essa tutti i casi in cui l'attività del socio di s.r.l., ancorché rilevante ed abituale, non venga ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi.
In base ai lavori preparatori, per come risulta anche dal parere n. 926/1998 reso dal
Consiglio di Stato su interpello del Ministero del Lavoro, la norma dettata dal comma 203 era finalizzata infatti ad eliminare, tra l'altro, i dubbi che erano stati sollevati a proposito dell'iscrizione nella gestione dei soci di s.r.l. e ad evitare che grazie allo schermo della struttura societaria la prestazione di lavoro resa dal socio nell'impresa sociale fosse sottratta alla contribuzione previdenziale.
Nel contempo, essa era volta a superare la preesistente disparità di trattamento dei titolari di ditte individuali e dei soci di società di persone rispetto ai soci di società a responsabilità limitata.
In tale logica estensiva ed unificante diventa necessario considerare quindi la partecipazione al lavoro aziendale, ma, come già osservato dalla Cassazione (sent. n. 5360 del 2012) deve altresì precisarsi che, stante l'ampiezza della dizione usata dal legislatore, per partecipazione personale al lavoro aziendale deve intendersi non soltanto l'espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche di un'attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale, posto che anche con tale attività il socio offre il proprio personale apporto all'attività di impresa, ingerendosi direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo
5 della stessa. Tuttavia la partecipazione personale al lavoro aziendale in modo abituale e prevalente (anche attraverso un'attività di coordinamento e direttiva) è cosa diversa e non può essere scambiata con l'espletamento dell'attività di amministratore per la quale il socio è tenuto ad iscriversi alla gestione separata.
Occorre distinguere perciò tra prestazione di lavoro ed attività di amministratore: la distinzione delle due posizioni è alla base dei dati normativi di partenza posto che, appunto, la legge ai fini della iscrizione alla gestione commercianti richiede come titolo che il socio partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, mentre qualora il socio si limiti ad esercitare l'attività di amministratore egli dovrà essere iscritto alla gestione separata. Non possono perciò confondersi, già sul piano logico giuridico, l'attività inerente al ruolo di amministratore con quella esercitata come lavoratore, neppure quando questa seconda attività si esplica al livello più elevato dell'organizzazione e della direzione.
Si tratta di attività che rimangono su piani giuridici differenti, dal momento che l'attività di amministratore si basa su una relazione di immedesimazione organica o al limite di mandato ex art. 2260 c.c. e comporta, a seconda della concreta delega, la partecipazione ad una attività di gestione, l'espletamento di una attività di impulso e di rappresentanza che è rivolta ad eseguire il contratto di società assicurando il funzionamento dell'organismo sociale e sotto certi aspetti la sua stessa esistenza.
L'attività lavorativa è invece rivolta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, al suo raggiungimento operativo, attraverso il concorso dell'opera prestata a favore della società dai soci e dagli altri lavoratori subordinati o autonomi (v. per queste condivisibili considerazioni Cass. 10426/18, in motivazione).
Ciò conferma l'indirizzo, che può dirsi ormai consolidato, che ritiene presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti che sia provato lo svolgimento di un'attività commerciale (v. Cass. 3835/16 e 5210/17), per cui, con riferimento alle società, non è sufficiente la qualità di amministratore a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza (v. sul punto Cass. 26657/18, che si richiama a Cass. 10426/18).
Negli stessi termini vedasi, con specifico riferimento a una società di persone, Cass.
5210/2017 ("nelle società in accomandita semplice, in forza dell'art. 1, comma 203, della l. n.
662 del 1996, che ha modificato l'art. 29 della l. n. 160 del 1975, e dell'art. 3 della l. n. 45 del
1986, la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria
6 anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza - nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti la sola dichiarazione dell'interessato, priva di valore confessorio, di svolgere attività commerciale con carattere di abitualità e prevalenza all'interno della s.a.s. di cui era socio accomandatario") e Cass. 3835/2016 ("Nelle società in accomandita semplice, in forza dell'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, che ha modificato l'art. 29 della l. n. 160 del
1975, e dell'art. 3 della l. n. 45 del 1986, la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui prova è a carico dell'istituto assicuratore")”.
2.2. L'applicazione dei suesposti principi alla presente fattispecie conduce all'accoglimento CP_ del ricorso, atteso che, nel caso in esame, l' non ha provato il coinvolgimento diretto dell' nel lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, essendo emerso, Parte_1 al contrario, come l'odierno opponente si sia limitato a ricoprire, nel periodo controverso, la carica di amministratore unico in seno alla CP_2
Viene subito in rilievo, a tal fine, la deposizione di la quale – dopo aver Tes_1 dichiarato di lavorare alle dipendenze della predetta società, “da gennaio del 2021”, con qualifica e mansioni di impiegata amministrativa – ha riferito: che si occupa del Parte_1 coordinamento dei fattori della produzione, assumendo “le decisioni relative ai rapporti di lavoro del personale, alla qualità e quantità dei prodotti da commercializzare, agli investimenti da realizzare per il periodo di cui è causa” (così, nel capitolo 1, integralmente confermato dalla teste); che la società “ad oggi ha cinque dipendenti”, laddove, negli anni
2021 e 2022, risultavano in organico anche i dipendenti (impiegata) e Persona_1 [...]
(magazziniere); che “le decisioni finali, in particolare sulla quantità e qualità Parte_2 di merce da commercializzare, erano prese con la supervisione di , su iniziativa di Parte_1 noi dipendenti”; che “i rapporti con fornitori, clienti e banche erano intrattenuti all'epoca da
” (cfr. verbale di udienza del 6.11.2024). Persona_1
Di segno conforme è la testimonianza di , qualificatasi come “impiegata Persona_1 amministrativa da dicembre 2018 fino a novembre 2024”, la quale ha riferito: “ADR: Nel periodo in cui ho lavorato , legale rappresentante della società, era Parte_1 presente in azienda, sebbene non tutti i giorni, monitorando l'attività di noi dipendenti. Era lui ad impartirci le direttive”.
7 Ha, quindi, soggiunto: “ADR: Le decisioni relative alla qualità e alla quantità dei prodotti da commercializzare erano assunte da ” (cfr. verbale di udienza del 5.2.2025). Parte_1
Il teste escusso alla medesima udienza, si è, invece, limitato a rievocare la Testimone_2 circostanza (risalente al 2021) in cui egli si recò presso il punto vendita della società per acquistare degli arredi per il suo negozio di parrucchiere, precisando che, in quell'occasione, fu seguito “dalle ragazze addette alla vendita”.
Il teste ha, dal canto suo, dichiarato di aver lavorato “nei primi sei mesi del Testimone_3
2022” alle dipendenze della quale addetto al back office ed alla CP_2 predisposizione dei listini nonché al caricamento di fotografie nel programma gestionale, aggiungendo: “ADR: Quando ho lavorato per la era presente CP_2 Parte_1
, il quale era il capo e dava le direttive” (cfr. verbale di udienza del 14.5.2025).
[...]
Ha, quindi, riferito che i fornitori avevano contatti sia con che con i dipendenti. Parte_1
Da ultimo, il teste (magazziniere) – dopo aver dichiarato che la sua Testimone_4 attività lavorativa si svolge “lontano dagli uffici amministrativi” – ha ricordato di aver sostenuto il colloquio di assunzione “con degli addetti all'assunzione, non con
”, precisando, da ultimo, che “i rapporti con i fornitori sono intrattenuti dagli Parte_1 uffici preposti” (cfr. verbale di udienza del 14.5.2025).
2.3. Orbene, dalle deposizioni testimoniali passate in rassegna traspare come si sia Parte_1 limitato a svolgere, nel periodo cui attiene la pretesa contributiva, i compiti tipici dell'amministratore, avendo egli espletato un'attività di impulso, supervisione e controllo, laddove l'attività finalizzata alla concreta realizzazione dello scopo sociale ed al suo raggiungimento operativo è stata sostanzialmente demandata ai dipendenti e/o collaboratori della società (in tal senso, si veda pure Cass. Sez. Lav. n. 1759/2021: nella specie, la Suprema
Corte ha confermato la sentenza con cui la Corte territoriale aveva ritenuto che l'attività di supervisione e di referente per i clienti e i fornitori o l'assunzione di un dipendente rientrasse nelle normali incombenze dell'amministratore).
In difetto, pertanto, dei presupposti normativamente previsti ai fini dell'iscrizione dell'opponente nella Gestione Commercianti, e rimarcato che il relativo onere probatorio CP_ gravava senz'altro sull' conformemente al criterio di riparto previsto dall'art. 2697, comma 1, cod. civ. (ex plurimis, Cass. Sez. Lav. n. 3635/2020), non resta che accogliere l'opposizione e, per l'effetto, annullare l'avviso di addebito opposto.
3. Le spese di lite – liquidate secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022, con l'aumento del 10% ex art. 4, comma 1-bis, D.M. n. 147 cit., stante l'impiego di collegamenti
8 ipertestuali volti ad agevolare la consultazione dei documenti – seguono la soccombenza CP_ dell' e vengono distratte in favore dell'Avv. Marco Dibitonto, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione lavoro, in persona del Giudice designato, dott. IV PU, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1127/2024 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di addebito n. 343 2023 00013200 83
000; CP_ b) condanna l' alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 1.443,20, oltre i.v.a.,
c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Marco Dibitonto.
Foggia, all'esito dell'udienza del giorno 08/10/2025
Il Giudice
IV PU
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