Versione
6 agosto 1890
6 agosto 1890
Art. 28.
Le somme da investirsi debbono essere impiegate in titoli del debito pubblico dello Stato, o in altri titoli emessi o garantiti dallo Stato.
Ove i titoli non siano nominativi debbono essere depositati, se e come verra' determinato caso per caso dalla giunta provinciale amministrativa.
Le somme suddette possono tuttavia, con l'autorizzazione della giunta amministrativa, essere impiegate nel miglioramento del patrimonio esistente, nei casi nei quali sia evidente la maggiore utilita' di tale impiego.
Le somme da investirsi debbono essere impiegate in titoli del debito pubblico dello Stato, o in altri titoli emessi o garantiti dallo Stato.
Ove i titoli non siano nominativi debbono essere depositati, se e come verra' determinato caso per caso dalla giunta provinciale amministrativa.
Le somme suddette possono tuttavia, con l'autorizzazione della giunta amministrativa, essere impiegate nel miglioramento del patrimonio esistente, nei casi nei quali sia evidente la maggiore utilita' di tale impiego.
Giurisprudenza • 4
- 1. Corte dei Conti, sez. II Centrale di Appello, sentenza 30/06/2010, n. 266Provvedimento: […] e da “durata limitata” nel tempo, secondo i criteri stabiliti dalla delibera autorizzativa del consiglio di amministrazione n.52/2000. Infatti, il primo semestre di impiego del denaro era stato senz'altro favorevole e successivamente il LE non aveva provveduto a disinvestire immediatamente il capitale in quanto le previsioni di recupero erano state indicate per il 30.6.2001. Inoltre, i proventi dell' investimento dovevano servire per l'acquisto di un pulmino per disabili realizzandosi quindi un evidente caso di maggiore utilità dell'impiego ai sensi dell'art.Leggi di più...
- interessi passivi·
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