Articolo 28 della Legge 17 luglio 1890, n. 6972
Articolo 27Articolo 29
Versione
6 agosto 1890
Art. 28.

Le somme da investirsi debbono essere impiegate in titoli del debito pubblico dello Stato, o in altri titoli emessi o garantiti dallo Stato.

Ove i titoli non siano nominativi debbono essere depositati, se e come verra' determinato caso per caso dalla giunta provinciale amministrativa.

Le somme suddette possono tuttavia, con l'autorizzazione della giunta amministrativa, essere impiegate nel miglioramento del patrimonio esistente, nei casi nei quali sia evidente la maggiore utilita' di tale impiego.

Entrata in vigore il 6 agosto 1890
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