TRIB
Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 03/04/2025, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
Il Giudice, dott.ssa Cristina Carrara, lette le note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza n. 1363/2019 R.G. promossa da
, con il patrocinio dell'avv. Daniela Coria Parte_1
contro
, con il patrocinio degli avv.ti Manlio Galeano e Antonella Testa CP_1
avente ad oggetto: assegno di superinvalidità ex art. 15 DPR n. 915/1978
premesso che
- , ex dipendente del , Parte_1 Controparte_2
dedotto di essere titolare di pensione privilegiata per causa di servizio,
lamenta la mancata corresponsione dell'assegno di superinvalidità di cui all'art. 15 del D.P.R. n. 915/1978;
CP_
- l , in via preliminare, eccepisce il difetto di giurisdizione in favore della Corte dei Conti, nonché l'inammissibilità dell'azione in quanto non
1 preceduta da domanda amministrativa;
da ultimo rileva l'intervenuto pagamento della prestazione per cui è causa nei limiti della maturata prescrizionale quinquennale;
rilevato che
- il ricorrente, ex dipendente statale, rivendica il diritto ad un assegno integrativo ed accessorio rispetto a prestazione pensionistica a carico dello Stato;
- ai sensi dell'art. 13 del R.D. n. 1214/1934, la Corte dei Conti “giudica sui ricorsi in materia di pensione in tutto o in parte a carico dello Stato”;
per consolidato indirizzo della Cassazione, la giurisdizione della Corte
dei Conti in materia di pensioni “è esclusiva e ricomprende tutte le
controversie funzionali alla pensione: oltre a problemi relativi al sorgere
e modificarsi del diritto alla pensione, la Corte si occupa anche dei
problemi connessi, quali riscatto di periodi di servizio, ricongiunzione di
periodi assicurativi, assegni accessori, interessi e rivalutazione,
recupero di somme indebitamente erogate” (cfr. Cass. civ., Sez. Un.,
n. 26252/2018; conf. n. 7755/2017; n. 11849/2016);
- valorizzando, quindi, il “profilo funzionale pensionistico”, debbono farsi rientrare nella giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti anche le
“controversie connesse al diritto alla pensione”, che rimangono attratte alla cognizione del giudice speciale in ragione della inerenza o,
comunque, della connessione alla materia pensionistica considerata;
- la pronuncia n. 8983/2018 richiamata da parte ricorrente, con cui la
S.C. ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario ogni qualvolta
“non si verte in tema di determinazione dell'ammontare del trattamento
pensionistico, ma soltanto di controversia sulla sussistenza e
2 sull'eventuale ammontare del residuo credito”, è del tutto inconferente, atteso che l'oggetto del contendere riguardava la corretta esecuzione delle statuizioni civili contenute nella sentenza penale con cui l'imputato - dichiarato responsabile del reato di truffa aggravata per indebita percezione di ratei pensionistici - era stato condannato a risarcire il danno erariale e, tuttavia, aveva a suo dire subìto trattenute volte al recupero dell'indebito in misura superiore a quanto statuito dal giudice penale;
controversia, in tutta evidenza, non strettamente connessa alla materia pensionistica, a differenza del caso che qui occupa, in cui si discute del diritto ad una prestazione accessoria alla pensione;
- pertinente al caso di specie, piuttosto, è l'ordinanza n. 6179/2008, con cui le Sezioni Unite, a proposito dell'assegno per il nucleo familiare integrativo della pensione di reversibilità erogata dall' , ha CP_3
affermato la giurisdizione della Corte dei conti, proprio in quanto “detto
assegno ha carattere accessorio e integrativo rispetto alla pensione a
carico dello Stato”, altresì valorizzando il “principio di concentrazione
delle tutele, desumibile dall'art. 111, secondo comma, Cost., in forza
del quale deve evitarsi che siano devolute a giudici diversi questioni attinenti allo stesso rapporto”;
- nella fattispecie, pertanto, per il principio di connessione e di concentrazione delle tutele sopra statuito, non può che affermarsi la giurisdizione esclusiva della Corte dei conti, restando preclusa la disamina di ogni ulteriore questione;
- in considerazione della qualità delle parti e della delibazione preliminare della causa, si stima equo compensare integralmente le spese di lite;
3
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa ed eccezione, così
decide:
1) dichiara il difetto di giurisdizione del giudice adito, in favore della giurisdizione della Corte dei Conti, innanzi alla quale il giudizio può
essere riassunto nel termine di legge;
2) compensa le spese di lite.
Ragusa, 1.4.2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Cristina Carrara
4